CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2016
Cassazione n. 12193/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA I %Si- eizi.oc-uTorot sul ricorso n. 1972/2015 R.G R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Vallisneri n.11; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello 1/tu ''gtato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; 15-?' -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1317/13/14, pronunciata in data 24 aprile 2014, depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1317/13/14, pronunciata in data 24 aprile 2014, depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2006 e 2007, per i quali il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur avendo percepito provvigioni, sulle quali aveva pagato la ritenuta d'acconto; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; il ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ed, a seguito di ordinanza del 24 marzo 2021 di questa Corte, ha depositato documentazione; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omissione dell'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli artt, 53 e 54 del d.P.R. n. 917/86, 3 e 53 della Costituzione e agli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 118 disp. att. cod.proc.civ. e 132 cod. proc. civ.; preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata per la c.d. rottamazione ter, non notificata, priva di elementi che consentano la verifica della riconducibilità delle cartelle agli avvisi di accertamento per cui è causa, priva della data di presentazione, del piano rateale approvato dall'agente della riscossione e di qualsiasi attestazione di pagamento delle rate scadute; successivamente, il ricorrente ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha aderito alla definizione agevolata, ex art.3 d.l. n.119/2018, di tutti i carichi relativi all'ambito provinciale di Lucca; l'amministrazione ha determinato l'importo dovuto e le relative rate, come richieste dal contribuente, secondo un pagamento rateale con scadenza al 30/11/2023;l'art.3 d.l. n.119/2018, al comma 6, prevede che «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; pertanto, il giudizio deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione; P.Q. M. la Corte sospende il giudizio, ai sensi dell'art.3, comma 6, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, con rateazione prevista fino al 30/11/2023, e, per l'effetto, rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Presidente rico S n