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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09695/2026

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lo Stato– ricorrente –controM R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza diprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionaledel Veneto, n. 571/07/2018 depositata in data 15/05/2018 e nonnotificata;Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];La società contribuente era attinta da un avviso di accertamento peril periodo di imposta 2006 con il quale ai fini IRES, IRAP e IVA eranorideterminati i tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti a seguito dellacontestata annotazione in contabilità e utilizzo di fatture per operazionioggettivamente inesistenti e l’annotazione di costi non adeguatamentedocumentati.La M R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva alla CTP di Trevisoche accoglieva l’impugnazione ritenendo inapplicabile il c.d.

“raddoppiodei termini” e quindi intempestiva l’azione di accertamento.Appellava l’Ufficio.

La società proponeva appello incidentale.Con la sentenza qui gravata la CTR del Veneto ha da un latoriformato la pronuncia di primo grado ritenendo applicabile il c.d.“raddoppio dei termini” di accertamento, accogliendo sul puntol’impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate; dall’altro ha accoltoanche il gravame incidentale della società, ritenendo illegittimo l’attoimpugnato nel merito.Ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a due motivi di doglianza.Resiste con controricorso M R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chepropone anche ricorso incidentale condizionato articolato in due motividi censura.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ragioni della decisioneIl primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entratelamenta la violazione dell’art. 56 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.346 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto oggettodel giudizio di appello la doglianza proposta dalla contribuente conriguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, cheinvece doveva ritenersi preclusa per decadenza in quanto non fattaoggetto di specifica censura nell’atto di impugnazione.Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato (Cass. n. 30444/2017) che nel processotributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specificariproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure perrelationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado,siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicchénon è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto deglicome non sia sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione diuna questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca,il generico quanto vacuo riferimento a tutte le difese e/o alleargomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado (sivedano Cass. n. 24267/2015 che richiama, tra le tante, Cass. n.21506/2010, n. 15641/2005, n. 4625/2003, n. 3653/2001; v. ancheCass. n. 25131/2016, p. 5.1, e n. 26830/2014, p. 2.2.1).Peraltro, nel presente caso, come si evince dalla trascrizione inricorso in parte qua, dell’atto di controdeduzioni in appello, la società siè limitata a sostenere che “restano comunque richiamati eimpregiudicati tutti gli altri motivi di ricorso, qualora l’accoglimento delprimo motivo di ricorso non dovesse essere condiviso da codestoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Giudicante”, con ciò operandosi un richiamo per relationem alle censureprecedentemente proposte che appare idoneo a ritenere che agli stessinon si sia rinunciato.Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 24della L. n. 4 del 1929 e dei principi comunitari in tema di obbligatorietàdel previo contraddittorio con il contribuente ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,ed è proposto in via subordinata rispetto al motivo introdotto in viaprincipale.Il motivo è fondato.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass.n. 13851/2025) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelleipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità delrispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con lanullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributiarmonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i solitributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligodel contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es.,nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudicetributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sulrispetto del contraddittorio.Pacifica la circostanza in forza della quale non si è svolto, nellafattispecie, alcun accesso, non sussisteva conseguentemente alcunobbligo di contraddittorio.Alla luce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principaledeve procedersi all’esame del ricorso incidentale condizionato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il primo motivo di tale ricorso lamenta sia la violazione di legge sial’apparente motivazione della sentenza di merito e la violazione dell’art.37 del d.

Lgs. n. 223 del 2006 con riguardo al profilo dell’obbligo didenuncia penale che è risultato, alla luce della successiva sentenzapenale di assoluzione, insussistente.Con riguardo al profilo inerente al vizio motivazionale, il motivo èinfondato.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. Sez.

Un. n.22232/2016; Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016).

Invero, la sentenzaimpugnata risulta esente dal vizio denunciato, poiché essa hamanifestato l’iter logico-giuridico seguito per addivenire a decisione,senza manifestare alcuna grave anomalia interpretativa suscettibile dicollocare la motivazione in argomento al di sotto del c.d.

“minimocostituzionale”.Con riguardo alla questione di diritto posta, il motivo è in partefondato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Va in primo luogo ritenuto che, diversamente da quantoargomentato in ricorso, il giudice tributario era tenuto a esaminare lafattispecie – per decidere in ordine alla sussistenza o meno dei requisitinecessari al c.d.

“raddoppio” dei termini per l’accertamento – propriounicamente alla luce degli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio dairedattori del PVC.

Il provvedimento di archiviazione del procedimentopenale (depositato il 15 aprile 2015), che cronologicamente si collocaovviamente ben dopo la redazione del PVC (redatto nel giugno 2012)non produce invero alcun effetto sull’obbligo di denuncia – cheprecedentemente sussisteva – ai fini del c.d.

“raddoppio”.

La decisionedel giudice penale di non far proseguire il procedimento, infatti, derivadalla insussistenza degli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio,non dalla insussistenza degli elementi idonei a giustificare la denunciapenale.In altri termini, poiché i requisiti di legge per la denuncia penale –fondata sul fumus commissi delicti – sono differenti dai requisitinecessari per la prosecuzione del procedimento penale – fondata sullasostenibilità dell’accusa in giudizio, non si può desumere in viaautomatica, come sostiene la contribuente, che venuta meno lasostenibilità dell’accusa debbono ritenersi caducati anche gli elementigiustificativi della denuncia, che sarebbe, quindi – retroattivamente –tamquam non esset.Sul punto questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. n. 27250/2022)che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, previstidall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "rationetemporis", presuppone la sussistenza dell'obbligo di presentazione didenuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimentopenale e nonostante l'eventuale estinzione del reatoper archiviazione della denuncia, rilevando solo l'astratta configurabilitàCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026di un illecito penale, atteso il regime del "doppio binario" tra giudiziopenale e procedimento tributari.Ciò proprio in quanto il raddoppio dei termini, secondo ladisposizione nel testo vigente ratione temporis, consegue al meroriscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale delreato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unadecisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna(Cass. n. 600/2025).Ne deriva quindi la correttezza della pronuncia nella parte in cui haritenuto applicabile il c.d.

“raddoppio” dei termini per l’accertamento,fermo restando peraltro – di qui la parziale fondatezza del motivo - chel’estensione degli stessi non opera quanto all’IRAP dal momento chequesta Corte ha chiarito (Cass. n. 600/2025) che poiché le violazionidelle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, l’effettodi dilatazione dei termini in argomento non si produce quanto a queltributo, oltre che riguardo ovviamente ai connessi interessi e alleconseguenti sanzioni.Il motivo di ricorso va pertanto accolto unicamente in parte qua erigettato nel resto.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 15 del d.Lgs. n. 546 del 192 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere lapronuncia di merito erroneamente, senza motivare sul punto, dispostola compensazione delle spese processuali tra le parti.Alla luce della decisione in ordine al ricorso principale, il motivo inargomento è assorbito poiché il giudice del rinvio, nel rivalutare il meritodella controversia, provvederà alla liquidazione corretta delle speseprocessuali; la decisione assorbente in questo caso esclude quindi laCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026necessità o la possibilità – in questa sede di Legittimità - di provvederesulle altre questioni (Cass. n. 12193/2022; Cass. n. 13534/2018).In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principale; ilsecondo motivo di tale ricorso è accolto; il primo motivo del ricorsoincidentale condizionato è accolto limitatamente all’IRAP ed è rigettatonel resto; il secondo motivo del ridetto ricorso è assorbito.La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio limitatamente aiprofili oggetto di accoglimento.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primomotivo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionatolimitatamente all’IRAP e lo rigetta nel resto; dichiara assorbito il secondomotivo del tale ultimo ricorso; cassa la sentenza impugnatalimitatamente ai profilo di cui ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche con riguardo alle speseprocessuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato– ricorrente –controM R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza diprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionaledel Veneto, n. 571/07/2018 depositata in data 15/05/2018 e nonnotificata;Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];La società contribuente era attinta da un avviso di accertamento peril periodo di imposta 2006 con il quale ai fini IRES, IRAP e IVA eranorideterminati i tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti a seguito dellacontestata annotazione in contabilità e utilizzo di fatture per operazionioggettivamente inesistenti e l’annotazione di costi non adeguatamentedocumentati.La M R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva alla CTP di Trevisoche accoglieva l’impugnazione ritenendo inapplicabile il c.d. “raddoppiodei termini” e quindi intempestiva l’azione di accertamento.Appellava l’Ufficio. La società proponeva appello incidentale.Con la sentenza qui gravata la CTR del Veneto ha da un latoriformato la pronuncia di primo grado ritenendo applicabile il c.d.“raddoppio dei termini” di accertamento, accogliendo sul puntol’impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate; dall’altro ha accoltoanche il gravame incidentale della società, ritenendo illegittimo l’attoimpugnato nel merito.Ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a due motivi di doglianza.Resiste con controricorso M R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chepropone anche ricorso incidentale condizionato articolato in due motividi censura.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ragioni della decisioneIl primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entratelamenta la violazione dell’art. 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.346 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto oggettodel giudizio di appello la doglianza proposta dalla contribuente conriguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, cheinvece doveva ritenersi preclusa per decadenza in quanto non fattaoggetto di specifica censura nell’atto di impugnazione.Il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato (Cass. n. 30444/2017) che nel processotributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specificariproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure perrelationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado,siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicchénon è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto deglicome non sia sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione diuna questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca,il generico quanto vacuo riferimento a tutte le difese e/o alleargomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado (sivedano Cass. n. 24267/2015 che richiama, tra le tante, Cass. n.21506/2010, n. 15641/2005, n. 4625/2003, n. 3653/2001; v. ancheCass. n. 25131/2016, p. 5.1, e n. 26830/2014, p. 2.2.1).Peraltro, nel presente caso, come si evince dalla trascrizione inricorso in parte qua, dell’atto di controdeduzioni in appello, la società siè limitata a sostenere che “restano comunque richiamati eimpregiudicati tutti gli altri motivi di ricorso, qualora l’accoglimento delprimo motivo di ricorso non dovesse essere condiviso da codestoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Giudicante”, con ciò operandosi un richiamo per relationem alle censureprecedentemente proposte che appare idoneo a ritenere che agli stessinon si sia rinunciato.Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 24della L. n. 4 del 1929 e dei principi comunitari in tema di obbligatorietàdel previo contraddittorio con il contribuente ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,ed è proposto in via subordinata rispetto al motivo introdotto in viaprincipale.Il motivo è fondato.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass.n. 13851/2025) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelleipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità delrispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con lanullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributiarmonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i solitributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligodel contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es.,nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudicetributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sulrispetto del contraddittorio.Pacifica la circostanza in forza della quale non si è svolto, nellafattispecie, alcun accesso, non sussisteva conseguentemente alcunobbligo di contraddittorio.Alla luce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principaledeve procedersi all’esame del ricorso incidentale condizionato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il primo motivo di tale ricorso lamenta sia la violazione di legge sial’apparente motivazione della sentenza di merito e la violazione dell’art.37 del d. Lgs. n. 223 del 2006 con riguardo al profilo dell’obbligo didenuncia penale che è risultato, alla luce della successiva sentenzapenale di assoluzione, insussistente.Con riguardo al profilo inerente al vizio motivazionale, il motivo èinfondato.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. Sez. Un. n.22232/2016; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). Invero, la sentenzaimpugnata risulta esente dal vizio denunciato, poiché essa hamanifestato l’iter logico-giuridico seguito per addivenire a decisione,senza manifestare alcuna grave anomalia interpretativa suscettibile dicollocare la motivazione in argomento al di sotto del c.d. “minimocostituzionale”.Con riguardo alla questione di diritto posta, il motivo è in partefondato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026Va in primo luogo ritenuto che, diversamente da quantoargomentato in ricorso, il giudice tributario era tenuto a esaminare lafattispecie – per decidere in ordine alla sussistenza o meno dei requisitinecessari al c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento – propriounicamente alla luce degli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio dairedattori del PVC. Il provvedimento di archiviazione del procedimentopenale (depositato il 15 aprile 2015), che cronologicamente si collocaovviamente ben dopo la redazione del PVC (redatto nel giugno 2012)non produce invero alcun effetto sull’obbligo di denuncia – cheprecedentemente sussisteva – ai fini del c.d. “raddoppio”. La decisionedel giudice penale di non far proseguire il procedimento, infatti, derivadalla insussistenza degli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio,non dalla insussistenza degli elementi idonei a giustificare la denunciapenale.In altri termini, poiché i requisiti di legge per la denuncia penale –fondata sul fumus commissi delicti – sono differenti dai requisitinecessari per la prosecuzione del procedimento penale – fondata sullasostenibilità dell’accusa in giudizio, non si può desumere in viaautomatica, come sostiene la contribuente, che venuta meno lasostenibilità dell’accusa debbono ritenersi caducati anche gli elementigiustificativi della denuncia, che sarebbe, quindi – retroattivamente –tamquam non esset.Sul punto questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. n. 27250/2022)che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, previstidall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "rationetemporis", presuppone la sussistenza dell'obbligo di presentazione didenuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimentopenale e nonostante l'eventuale estinzione del reatoper archiviazione della denuncia, rilevando solo l'astratta configurabilitàCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026di un illecito penale, atteso il regime del "doppio binario" tra giudiziopenale e procedimento tributari.Ciò proprio in quanto il raddoppio dei termini, secondo ladisposizione nel testo vigente ratione temporis, consegue al meroriscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale delreato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unadecisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna(Cass. n. 600/2025).Ne deriva quindi la correttezza della pronuncia nella parte in cui haritenuto applicabile il c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento,fermo restando peraltro – di qui la parziale fondatezza del motivo - chel’estensione degli stessi non opera quanto all’IRAP dal momento chequesta Corte ha chiarito (Cass. n. 600/2025) che poiché le violazionidelle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, l’effettodi dilatazione dei termini in argomento non si produce quanto a queltributo, oltre che riguardo ovviamente ai connessi interessi e alleconseguenti sanzioni.Il motivo di ricorso va pertanto accolto unicamente in parte qua erigettato nel resto.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 15 del d.Lgs. n. 546 del 192 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere lapronuncia di merito erroneamente, senza motivare sul punto, dispostola compensazione delle spese processuali tra le parti.Alla luce della decisione in ordine al ricorso principale, il motivo inargomento è assorbito poiché il giudice del rinvio, nel rivalutare il meritodella controversia, provvederà alla liquidazione corretta delle speseprocessuali; la decisione assorbente in questo caso esclude quindi laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 27347/2019Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 9695/2026Data pubblicazione 15/04/2026necessità o la possibilità – in questa sede di Legittimità - di provvederesulle altre questioni (Cass. n. 12193/2022; Cass. n. 13534/2018).In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principale; ilsecondo motivo di tale ricorso è accolto; il primo motivo del ricorsoincidentale condizionato è accolto limitatamente all’IRAP ed è rigettatonel resto; il secondo motivo del ridetto ricorso è assorbito.La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio limitatamente aiprofili oggetto di accoglimento. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primomotivo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionatolimitatamente all’IRAP e lo rigetta nel resto; dichiara assorbito il secondomotivo del tale ultimo ricorso; cassa la sentenza impugnatalimitatamente ai profilo di cui ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche con riguardo alle speseprocessuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8
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