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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12307/2026

Testo disponibile della fonte

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Direttore pro temporerappresentate e difese entrambe come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore- intimata -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale del Lazio n. 3721/17/2020, depositata il 25/11/2020, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella dipagamento notificatale con la quale l'Amministrazione finanziaria - dopoaver notificato il prescritto c.d.

“avviso bonario” (rectius: “preavviso diirregolarità”) - richiedeva per il periodo d'imposta 2011 maggiori sommea fronte di carenti versamenti Ires derivanti da un minor credito ivarelativo al periodo d'imposta 2010.La contribuente a seguito del ricevimento dell'avviso bonario avevadepositato dichiarazione integrativa rettificando il dichiarato per ilperiodo di imposta 2010 nella parte relativa all'iva a credito e depositatoistanza di autotutela rimasta senza riscontro.La CTP di Roma dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.Appellava la società.Con la sentenza gravata in questa sede di Legittimità il giudicedell'impugnazione ha accolto l'appello e riformato la pronuncia di primogrado ritenendo tempestivamente proposto il ricorso di fronte al primogiudice, oltre che legittima ed efficace la presentazione delladichiarazione integrativa.Ricorrono a questa Corte l'Agenzia delle entrate e il Riscossore conLa società contribuente è rimasta intimata in questa sede diLegittimità.Ragioni della decisioneRisulta dirimente ai fini del decidere la risoluzione della questioneposta con il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle EntrateCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.

Lgs. n. 472del 1997 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudicedi merito riconosciuto natura di causa ostativa alla presentazione delladichiarazione integrativa la notifica della contestazione di una violazionecommessa relativamente alla redazione della dichiarazione originaria,contestazione operata con la notifica del preavviso di irregolarità (c.d.“avviso bonario”).Il motivo è fondato.In forza dell’art. 13 d.

Lgs. n. 472 del 1997 viene statuito – alcomma primo - che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione nonsia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle qualil'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formaleconoscenza […]”; al comma 1-ter, inserito dall'art. 1, comma 637, lett.b), n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamentemodificato dall'art. 5, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, viene precisato che “ai fini dell'applicazione delledisposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministratidall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1,primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e diaccertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute aisensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e successive modificazioni.

La preclusione di cui al comma 1, primoperiodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento,non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministratidall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tale prescrizione normativa trova certamente applicazione allafattispecie per cui è processo, in quanto la cartella risulta notificata – èincontroverso in causa - in data 16 giugno 2015.Di conseguenza, quanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delleentrate, compresa, dunque, l’IVA, la notificazione dell’avviso bonario èsempre ostativa ai benefici sanzionatori del ravvedimento operoso.

Deveinfatti ribadirsi che in tema di imposte sui redditi, ma con affermazionidi carattere generale trasponibili anche nell’ambito delle imposteindirette, consolidato è l’insegnamento (sin da Cass. n. 5398/2012)secondo cui costituisce causa ostativa alla presentazione delladichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322del 1998, la notifica della contestazione di una violazione commessanella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibileporre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stessela correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusionedelle sanzioni previste dal legislatore (conf.

Cass. n. 11488/2024).Pertanto, nel ritenere efficace e quindi produttiva di effetti sanantila dichiarazione integrativa presentata dopo l’avvenuta notifica del c.d.“avviso bonario”, la sentenza di appello ha commesso errore di diritto.Alla luce di tale statuizione sia il primo motivo di ricorso, il qualededuce la violazione falsa applicazione dell’art. 2 c. 8 e 8 bis del d.P.R.n. 322 del 1998 vigente ratione temporis; sia il secondo motivo di ricorsoincentrato sulla violazione degli artt. 100, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697c.c.; sia il quarto motivo che censura la sentenza di appello perviolazione degli artt. 81, 115, 167, 184 c.p.c., sono assorbiti in quantodivenuti privi di rilevanza ai fini del decidere.Come è noto, è ravvisabile il c.d.

“assorbimento quando ladecisione assorbente – come qui avviene - esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 12193/2022; Cass. n.13534/2018).La sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice del merito cherivedrà il fatto alla luce dei superiori principi P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla qualedemanda di provvedere anche riguardo alle spese di lite del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Direttore pro temporerappresentate e difese entrambe come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore- intimata -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale del Lazio n. 3721/17/2020, depositata il 25/11/2020, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella dipagamento notificatale con la quale l'Amministrazione finanziaria - dopoaver notificato il prescritto c.d. “avviso bonario” (rectius: “preavviso diirregolarità”) - richiedeva per il periodo d'imposta 2011 maggiori sommea fronte di carenti versamenti Ires derivanti da un minor credito ivarelativo al periodo d'imposta 2010.La contribuente a seguito del ricevimento dell'avviso bonario avevadepositato dichiarazione integrativa rettificando il dichiarato per ilperiodo di imposta 2010 nella parte relativa all'iva a credito e depositatoistanza di autotutela rimasta senza riscontro.La CTP di Roma dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.Appellava la società.Con la sentenza gravata in questa sede di Legittimità il giudicedell'impugnazione ha accolto l'appello e riformato la pronuncia di primogrado ritenendo tempestivamente proposto il ricorso di fronte al primogiudice, oltre che legittima ed efficace la presentazione delladichiarazione integrativa.Ricorrono a questa Corte l'Agenzia delle entrate e il Riscossore conLa società contribuente è rimasta intimata in questa sede diLegittimità.Ragioni della decisioneRisulta dirimente ai fini del decidere la risoluzione della questioneposta con il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle EntrateCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d. Lgs. n. 472del 1997 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudicedi merito riconosciuto natura di causa ostativa alla presentazione delladichiarazione integrativa la notifica della contestazione di una violazionecommessa relativamente alla redazione della dichiarazione originaria,contestazione operata con la notifica del preavviso di irregolarità (c.d.“avviso bonario”).Il motivo è fondato.In forza dell’art. 13 d. Lgs. n. 472 del 1997 viene statuito – alcomma primo - che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione nonsia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle qualil'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formaleconoscenza […]”; al comma 1-ter, inserito dall'art. 1, comma 637, lett.b), n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamentemodificato dall'art. 5, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, viene precisato che “ai fini dell'applicazione delledisposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministratidall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1,primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e diaccertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute aisensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primoperiodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento,non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministratidall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tale prescrizione normativa trova certamente applicazione allafattispecie per cui è processo, in quanto la cartella risulta notificata – èincontroverso in causa - in data 16 giugno 2015.Di conseguenza, quanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delleentrate, compresa, dunque, l’IVA, la notificazione dell’avviso bonario èsempre ostativa ai benefici sanzionatori del ravvedimento operoso. Deveinfatti ribadirsi che in tema di imposte sui redditi, ma con affermazionidi carattere generale trasponibili anche nell’ambito delle imposteindirette, consolidato è l’insegnamento (sin da Cass. n. 5398/2012)secondo cui costituisce causa ostativa alla presentazione delladichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322del 1998, la notifica della contestazione di una violazione commessanella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibileporre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stessela correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusionedelle sanzioni previste dal legislatore (conf. Cass. n. 11488/2024).Pertanto, nel ritenere efficace e quindi produttiva di effetti sanantila dichiarazione integrativa presentata dopo l’avvenuta notifica del c.d.“avviso bonario”, la sentenza di appello ha commesso errore di diritto.Alla luce di tale statuizione sia il primo motivo di ricorso, il qualededuce la violazione falsa applicazione dell’art. 2 c. 8 e 8 bis del d.P.R.n. 322 del 1998 vigente ratione temporis; sia il secondo motivo di ricorsoincentrato sulla violazione degli artt. 100, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697c.c.; sia il quarto motivo che censura la sentenza di appello perviolazione degli artt. 81, 115, 167, 184 c.p.c., sono assorbiti in quantodivenuti privi di rilevanza ai fini del decidere.Come è noto, è ravvisabile il c.d. “assorbimento quando ladecisione assorbente – come qui avviene - esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14654/2021Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 12307/2026Data pubblicazione 02/05/2026implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 12193/2022; Cass. n.13534/2018).La sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice del merito cherivedrà il fatto alla luce dei superiori principi P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla qualedemanda di provvedere anche riguardo alle spese di lite del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5
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