CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25051/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni e la memoria della difesa, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza avanzata ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi in contesto socio territoriale distante dai luoghi di commissione dei reati in contestazione (artt. 416 cod. pen., 40 comma 1, del d.lgs. 504 del 1995, 8, 4, 5, d.lgs. n. 74 del 2000, art. 512-bis, 648-ter. 1 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione con due articolati motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione perché replica pedissequamente gli errori nei quali era già incorso il G.i.p., con riferimento a due ordini di ragioni, ovvero l'omessa motivazione quanto all'effettiva ricorrenza di un attuale pericolo di inquinamento probatorio, a fronte del dato dirimente delle chiusura delle indagini preliminari, nonché l'erronea interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di pericolo di recidivanza, tanto da ritenere insufficienti gli elementi di novità evidenziati dalla difesa, invece funzionali a dimostrare quanto meno l'affievolimento delle esigenze cautelari sottese all'ordinanza genetica; in tal senso ricorre un vizio evidente della motivazione, mediante affermazioni illogiche, contraddittorie ed apodittiche, nel ritenere irrilevante il contributo fornito dal Sabatino in sede di interrogatorio; vizio della motivazione anche in relazione all'irrilevanza del generico richiamo all'efficacia deterrente del tempo trascorso in detenzione; la difesa aveva chiesto che tale elemento venisse valutato congiuntamente alle ulteriori considerazioni in tema di pericolosità sociale, mentre è stata completamente omessa una valutazione dell'effetto dissuasivo connesso alla condizione detentiva. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto travisamento del dato istruttorio rappresentato dall'interrogatorio reso dal ricorrente ex art. 415-bis cod. proc. pen. con conseguente violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento al pericolo di recidiva, con prognosi appiattita sulla astratta gravità dei fatti ascritti al ricorrente sulla base di considerazioni meramente congetturali, con violazione dell'art. 3 della Costituzione; il Tribunale ha svalutato anche l'incensuratezza dello stesso e l'assenza di procedimenti penali pendenti oltre questo, in assenza di qualsiasi valutazione sostanziale sulla personalità del ricorrente; è stata inoltre dedotta la presenza di elementi meramente congetturali quanto al pericolo di reiterazione di condotte illecite quali quelle imputate, mentre al contrario per il concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA] era stato.,disposta la misura degli arresti domiciliari, nonostante anche per questi fosse stato ipotizzato il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore delle attività funzionali alla realizzazione del programma associativo. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.2. I motivi possono essere considerati congiuntamente, atteso che sono state con gli stessi poste questioni sostanzialmente sovrapponibili. Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza e insufficienza, non solo non essendo stata riscontrata la presenza di fatti nuovi attesa la chiusura della fase delle indagini preliminari, nonostante l'interrogatorio e la confessione intervenuta che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Sabatino, ma anche non avendo tenuto conto il Tribunale del tempo trascorso rispetto all'epoca di applicazione della misura cautelare e del diverso trattamento riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe, dunque, inopinatamente ritenuto la ricorrenza di un pericolo di recidivanza senza alcun fondamento. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). 4. Il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, ma anche la mancanza di elementi significativi ulteriori, mai valutati in precedenza con incidenza sul quadro cautelare. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Turato, Rv. 246868-01). 5. Il Tribunale ha inoltre correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con la quale all'evidenza il ricorrente non si confronta, nel valutare la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e nel non ritenere la diversa situazione cautelare dello stesso quale elemento nuovo rilevante al fine del giudizio di revoca o sostituzione della misura in atto per il ricorrente. In tal senso occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di esigenze cautelari la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esperire ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., specialmente con riferimento ai pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo morale o materiale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02). Tale principio, certamente applicabile anche in tema d'istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056-01; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2018, Ficicicchia, Rv. 266889-01) risulta pienamente rispettato dalla decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito la diversa portata della condotta tenuta dal ricorrente rispetto a quella del coindagato, la gravità dei fatti allo stesso imputati, il suo ruolo di rilievo nell'ambito di una associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di particolare rilevanza e portata sociale in danno della comunità economica del paese e delle entrate tributarie dello Stato, in assenza di reali indicazioni quanto alla recisione di vincoli e legami con tale contesto da parte del ricorrente. L'insieme degli elementi richiamati, con motivazione logica e del tutto priva di aporie, ha quindi chiaramente ricostruito e valutato il contesto riferibile al ricorrente e la presenza immutata delle originarie esigenze cautelari in assenza di profili di novità, con particolare riferimento al pericolo di recidiva in relazione al ruolo centrale riferito al ricorrente quale cardine dell'associazione a delinquere contestata, rispetto al quale la fase procedimentale, e dunque la chiusura delle indagini, rappresenta un elemento del tutto neutro con particolare riferimento al pericolo di recidivanza. In tal senso è stato, inoltre, richiamato, e considerato come dato estremamente rilevante, il ruolo del Sabatino nell'ideare e mantenere un'associazione caratterizzata da una pluralità di articolazioni al fine di porre in essere una frode fiscale davvero ingente, con funzioni di gestore della cassa comune dell'organizzazione predetta, di fornitore di utenze mobili per assicurare la riservatezza delle conversazioni ed evitare attività captative, con contribuzione di assoluto rilievo al programma associativo, con conseguente adeguatezza in mancanza di profili di novità della sola misura in atto. Con tale motivazione articolata, persuasiva, logica e del tutto priva di aporie, che ha anche evidenziato l'irrilevanza del contributo reso in sede d'interrogatorio, il ricorrente non si confronta. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per