Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40150/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 23912_25 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di motivazione illogica e apparente in merito al mancato proscioglimento ex art. 131- bis, cod. pen. (primo motivo: i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione le doglianze difensive svolte nei confronti della sentenza di primo grado, ritenendo corretta la valutazione operata dal primo giudice che tuttavia non si sarebbe espresso sul punto); b) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 163, cod. pen., e correlato vizio di illogicità della motivazione rispetto alla dimostrata impossibilità di sostenere i costi di smaltimento (secondo motivo: i giudici di appello avrebbero errato nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena allo smaltimento dei rifiuti sottoposti a sequestro, escludendo che l'impossibilità economica potesse rilevare quale causa automatica di esclusione della subordinazione, valutabile al più in fase di esecuzione; trattasi di motivazione censurabile laddove il ricorrente aveva manifestato la volontà di eseguire lo smaltimento prima della sentenza di condanna, proposito tuttavia non realizzabile per l'insostenibilità dei costi della procedura; la tipologia del reato commesso e gli elementi emersi in sede dibattimentale, avrebbero comprovato l'impossibilità oggettiva ad adempiere all'obbligo impostogli dal primo giudice, rendendo illegittimo il differimento di tale valutazione alla fase esecutive, emergendo la dedotta impossibilità sin dal dibattimento); c) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 533, cod. proc. pen., quanto al computo della pena per entrambe le fattispecie previste dall'art. 256, d.

Igs. n. 152 del 2006 (terzo motivo: censurabile, infine, sarebbe la motivazione fornita dalla Corte territoriale per giustificare l'aumento a titolo di continuazione, considerando l'autonomia delle due fattispecie contestate ossia i reati di cui all'art. 256, lett. a) e lett. b), d.

Igs. n. 152 del 2006, in quanto detta valutazione non avrebbe considerato che le fattispecie contestate si porrebbero in rapporto di ,assorbimento per continenza, nel senso che la condotta di cui alla lett. b) ricomprenderebbe il disvalore delle condotte di cui alla lett. a), donde la condanna avrebbe dovuto essere inflitta solo per la più grave ipotesi di reato di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) sono tutti generici e privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a loro fondamento; b) tutti, poi, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) sono relativi al trattamento punitivo, rispetto al quale la sentenza impugnata ha correttamente argomentato con motivazioni non manifestamente illogiche (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono, anzitutto, le ragioni per le quali non era riconoscibile la particolare tenuità del fatto, evidenziando come il materiale trasportato includeva rifiuti speciali pericolosi la cui gestione illecita determina(va) un rischio intrinseco per la salute pubblica e per l'ambiente a prescindere dal quantitativo, essendosi peraltro la condotta manifestato in un contesto di completa assenza di autorizzazioni, con modalità di trasporto incompatibili con le basilari norme in materia ambientale e di sicurezza; trattasi di argomentazioni del tutto coerenti con le emergenze processuali e in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, come ben ricorda la sentenza impugnata, ha affermato che ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574 - 01); ne consegue che, a prescindere dal rilievo difensivo, centrato solo sull'adesione alla valutazione negativa operata dal primo giudice, la motivazione autonoma svolta dai giudici territoriali era del tutto adeguata e logica, oltre che autosufficiente, a giustificare il diniego dell'art. 131-bis, cod. pen., rendendo tale motivo inammissibile; ritenuto, quanto al secondo motivo, che lo stesso è parimenti inammissibile, avendo la Corte d'appello motivato adeguatamente le ragioni della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo smaltimento dei rifiuti, sia per aver richiamato correttamente la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 35501 del 30/05/2003, Spadetto, Rv. 225881 - 01), sia per non aver alcuna rilevanza la questione dedotta e relativa alla asserita insostenibilità dei costi dello smaltimento, avendo già questa stessa Sezione ritenuto manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., in relazione all'art. 3 Costituzione, laddove subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto non prenderebbe in considerazione la eventuale incapacità economica del condannato ad affrontare gli oneri conseguenti, atteso che rientrano nel potere discrezionale del legislatore opzioni normative di tale genere. (Fattispecie in materia ambientale, nella quale la Corte ha affermato che l'istituto si configura in tale specifico settore quale proiezione del principio comunitario "chi inquina paga", e che, essendo la portata economica della reintegrazione ambientale generalmente proporzionata a quella dell'inquinamento, si presuppone nel soggetto che inquina una capacità economica tale da consentirgli di affrontare le spese del ripristino e/o risanamento ambientale: Sez. 3, n. 35501 del 30/05/2003, Spadetto, Rv. 225880 - 01); anche il secondo motivo è dunque inammissibile; ritenuto, infine, quanto al terzo ed ultimo motivo, che si tratta di censura inammissibile per manifesta infondatezza, laddove si consideri l'autonomia non solo concettuale ma anche giuridica delle due fattispecie originariamente contestate alle lett. a) e b) dell'art. 256, d.

Igs. n. 152 del 2006 (oggi, come è noto, accorpate nel comma 1 dell'art. 256, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha lasciato invariata la tipologia contravvenzionale e l'entità del trattamento sanzionatorio in caso di rifiuti non pericolosi, trasformando invece, nel caso in cui la gestione non autorizzata di rifiuti riguardi rifiuti pericolosi, la tipologia di reato da contravvenzione a delitto, punendolo con la pena della reclusione da uno a cinque, anni, così consolidando ulteriormente la natura di reati autonomi delle due diverse ipotesi di reato); ed invero, la differenza tra le due ipotesi non è formulata come aggravante (nel senso che sarebbe aggravata l'ipotesi della gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi rispetto alla gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi), ma come elemento costitutivo della fattispecie, atteso che la pericolosità del rifiuto incide sulla tipicità del reato, non come circostanza accidentale; questa Corte ha del resto affermato che la diversità tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è "originaria", e "impedendo l'applicazione del principio di specialità, depone in modo conclusivo, unitamente agli altri elementi considerati, per la natura autonoma della fattispecie incriminatrice" (v., in motivazione, Sez. 3, n. 29222 del 02/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288453 — 01); ne consegue, pertanto, la inammissibilità anche del terzo motivo; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 23912_25 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di motivazione illogica e apparente in merito al mancato proscioglimento ex art. 131- bis, cod. pen. (primo motivo: i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione le doglianze difensive svolte nei confronti della sentenza di primo grado, ritenendo corretta la valutazione operata dal primo giudice che tuttavia non si sarebbe espresso sul punto); b) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 163, cod. pen., e correlato vizio di illogicità della motivazione rispetto alla dimostrata impossibilità di sostenere i costi di smaltimento (secondo motivo: i giudici di appello avrebbero errato nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena allo smaltimento dei rifiuti sottoposti a sequestro, escludendo che l'impossibilità economica potesse rilevare quale causa automatica di esclusione della subordinazione, valutabile al più in fase di esecuzione; trattasi di motivazione censurabile laddove il ricorrente aveva manifestato la volontà di eseguire lo smaltimento prima della sentenza di condanna, proposito tuttavia non realizzabile per l'insostenibilità dei costi della procedura; la tipologia del reato commesso e gli elementi emersi in sede dibattimentale, avrebbero comprovato l'impossibilità oggettiva ad adempiere all'obbligo impostogli dal primo giudice, rendendo illegittimo il differimento di tale valutazione alla fase esecutive, emergendo la dedotta impossibilità sin dal dibattimento); c) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 533, cod. proc. pen., quanto al computo della pena per entrambe le fattispecie previste dall'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 (terzo motivo: censurabile, infine, sarebbe la motivazione fornita dalla Corte territoriale per giustificare l'aumento a titolo di continuazione, considerando l'autonomia delle due fattispecie contestate ossia i reati di cui all'art. 256, lett. a) e lett. b), d. Igs. n. 152 del 2006, in quanto detta valutazione non avrebbe considerato che le fattispecie contestate si porrebbero in rapporto di ,assorbimento per continenza, nel senso che la condotta di cui alla lett. b) ricomprenderebbe il disvalore delle condotte di cui alla lett. a), donde la condanna avrebbe dovuto essere inflitta solo per la più grave ipotesi di reato di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) sono tutti generici e privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a loro fondamento; b) tutti, poi, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) sono relativi al trattamento punitivo, rispetto al quale la sentenza impugnata ha correttamente argomentato con motivazioni non manifestamente illogiche (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono, anzitutto, le ragioni per le quali non era riconoscibile la particolare tenuità del fatto, evidenziando come il materiale trasportato includeva rifiuti speciali pericolosi la cui gestione illecita determina(va) un rischio intrinseco per la salute pubblica e per l'ambiente a prescindere dal quantitativo, essendosi peraltro la condotta manifestato in un contesto di completa assenza di autorizzazioni, con modalità di trasporto incompatibili con le basilari norme in materia ambientale e di sicurezza; trattasi di argomentazioni del tutto coerenti con le emergenze processuali e in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, come ben ricorda la sentenza impugnata, ha affermato che ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574 - 01); ne consegue che, a prescindere dal rilievo difensivo, centrato solo sull'adesione alla valutazione negativa operata dal primo giudice, la motivazione autonoma svolta dai giudici territoriali era del tutto adeguata e logica, oltre che autosufficiente, a giustificare il diniego dell'art. 131-bis, cod. pen., rendendo tale motivo inammissibile; ritenuto, quanto al secondo motivo, che lo stesso è parimenti inammissibile, avendo la Corte d'appello motivato adeguatamente le ragioni della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo smaltimento dei rifiuti, sia per aver richiamato correttamente la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 35501 del 30/05/2003, Spadetto, Rv. 225881 - 01), sia per non aver alcuna rilevanza la questione dedotta e relativa alla asserita insostenibilità dei costi dello smaltimento, avendo già questa stessa Sezione ritenuto manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., in relazione all'art. 3 Costituzione, laddove subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto non prenderebbe in considerazione la eventuale incapacità economica del condannato ad affrontare gli oneri conseguenti, atteso che rientrano nel potere discrezionale del legislatore opzioni normative di tale genere. (Fattispecie in materia ambientale, nella quale la Corte ha affermato che l'istituto si configura in tale specifico settore quale proiezione del principio comunitario "chi inquina paga", e che, essendo la portata economica della reintegrazione ambientale generalmente proporzionata a quella dell'inquinamento, si presuppone nel soggetto che inquina una capacità economica tale da consentirgli di affrontare le spese del ripristino e/o risanamento ambientale: Sez. 3, n. 35501 del 30/05/2003, Spadetto, Rv. 225880 - 01); anche il secondo motivo è dunque inammissibile; ritenuto, infine, quanto al terzo ed ultimo motivo, che si tratta di censura inammissibile per manifesta infondatezza, laddove si consideri l'autonomia non solo concettuale ma anche giuridica delle due fattispecie originariamente contestate alle lett. a) e b) dell'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 (oggi, come è noto, accorpate nel comma 1 dell'art. 256, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha lasciato invariata la tipologia contravvenzionale e l'entità del trattamento sanzionatorio in caso di rifiuti non pericolosi, trasformando invece, nel caso in cui la gestione non autorizzata di rifiuti riguardi rifiuti pericolosi, la tipologia di reato da contravvenzione a delitto, punendolo con la pena della reclusione da uno a cinque, anni, così consolidando ulteriormente la natura di reati autonomi delle due diverse ipotesi di reato); ed invero, la differenza tra le due ipotesi non è formulata come aggravante (nel senso che sarebbe aggravata l'ipotesi della gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi rispetto alla gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi), ma come elemento costitutivo della fattispecie, atteso che la pericolosità del rifiuto incide sulla tipicità del reato, non come circostanza accidentale; questa Corte ha del resto affermato che la diversità tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è "originaria", e "impedendo l'applicazione del principio di specialità, depone in modo conclusivo, unitamente agli altri elementi considerati, per la natura autonoma della fattispecie incriminatrice" (v., in motivazione, Sez. 3, n. 29222 del 02/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288453 — 01); ne consegue, pertanto, la inammissibilità anche del terzo motivo; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 40150/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris