CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2025
Cassazione n. 03617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 25 luglio 2025, la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la revisione della sentenza resa nei suoi confronti dalla Corte di appello de L’Aquila il 9 giugno 2023, irrevocabile il 21 marzo 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dalla rilevante gravità del danno, di cui agli artt. 216, 219 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modd. (legge fall.), poiché, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 19 dicembre 2008, aveva distratto la somma di euro 190.000,00 a mezzo bonifico effettuato in data 11 luglio 2007 in favore della società inglese [OSCURATO:PERSONA], società riconducibile al medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. L’istanza di revisione aveva dedotto la sopravvenienza di prove nuove costituite dai seguenti documenti: - il contratto di incarico e la fattura emessa dal percipiente della somma di cui all’imputazione, relativi al pagamento di provvigioni a [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni di servizi resi alla società poi fallita; - le missive del 4 e del 6 settembre 2007, addotte come dimostrative del buon fine della prestazione di servizi, con l’individuazione di una società estera quale soggetto finanziatore che, in virtù della garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA], aveva poi accreditato le somme sulla [OSCURATO:PERSONA], a disposizione della [OSCURATO:PERSONA]; - il verbale del consiglio di amministrazione di quest’ultima società del 6 settembre 2007, comprovante il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dato conferma dell’operazione chiedendo che si procedesse alla verifica della sussistenza della corrispondente liquidità; - la missiva del 17 settembre 2007 con cui [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto al collegio sindacale evidenziando il mancato perfezionamento della verifica del deposito dell’importo di 10 milioni di dirhams (equivalenti a euro 2.000.000,00), per cui non era stato rilevato l’errore di identificazione della valuta e il collegio sindacale non aveva considerato tutti i versamenti effettuati nella cassa della Pescara calcio; - le missive del 17 settembre 2007, del 17 gennaio 2016 e del 14 febbraio 2008 comprovanti che il pagamento provvigionale in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stato effettuato nell’esclusivo interesse della società. Sulla loro base il condannato aveva dedotto che, in relazione alle serrate tempistiche inerenti alle verifiche e alla rapidità con cui era subentrata una nuova reggenza, la società di investimenti si era indotta ad annullare il contratto e a ritirare i fondi stanziati: ciò, però, non escludeva che l’uscita del danaro fosse avvenuta per comprovate finalità societarie e costituiva un credito da recuperare, ma comunque senza l’integrazione di alcuna fattispecie distrattiva. Circa la valenza delle esibite prove documentali, esse, per l’istante, erano di spessore idoneo a superare la fase rescindente così da costituire, con le altre prove, un quadro adeguato a pervenire al suo proscioglimento all’esito della revisione. In via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta a lui ascritto. 1.2. La Corte di appello adita ha ritenuto inammissibile l’istanza di revisione. 1.2.1. Anzitutto, si sono puntualizzati gli approdi raggiunti nel giudizio definito con le pronunce di accertamento della penale responsabilità dell’imputato. All’esito del primo grado, il Tribunale di Pescara (con la sentenza del 30 settembre 2019) aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il bonifico dell’importo di euro 190.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], contabilmente registrato alla voce “crediti diversi”, senza ulteriore specificazione della ragione economica della stessa e senza riscontro di alcuna fattura giustificativa dell’esborso, avendo la difesa dell’imputato sostenuto che si fosse trattato di una remunerazione dovuta alla società inglese per l’attività di ricerca e di finanziamenti all'estero, non essendo stato reperito alcun contratto tra le parti. Era stato evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva emesso fattura alcuna per le proprie prestazioni e nemmeno le deposizioni dei testimoni indotti dalla difesa avevano chiarito in cosa sarebbe consistita l'attività che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto in favore della [OSCURATO:PERSONA]; era stato il collegio sindacale della società poi fallita a chiedere spiegazioni del pagamento a [OSCURATO:PERSONA] il quale, come da verbale del consiglio di amministrazione del 6 settembre 2007, aveva dichiarato di avere aperto un conto corrente a nome della [OSCURATO:PERSONA] presso la banca [OSCURATO:PERSONA] di Dubai, versando per conto della stessa la somma di euro 1.820.000,00 e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimborsato alia [OSCURATO:PERSONA] il bonifico di euro 190.000,00 versando l’importo su quel conto corrente, senza, però, che fosse emersa la prova che quel conto corrente fosse stato aperto da [OSCURATO:PERSONA], né che la [OSCURATO:PERSONA] vi avesse versato le somme ricevute nel luglio 2007. Il Tribunale aveva evidenziato che era rimasta indimostrata anche la prospettazione difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva immesso, con risorse personali, una notevole liquidità nelle casse della società, fermo restando che tale assunto, anche se provato, non avrebbe comunque escluso la natura distrattiva del bonifico operato sul conto della società [OSCURATO:PERSONA]. In secondo grado, la Corte di appello de L'Aquila, nella decisione oggetto dell’istanza di revisione, aveva condiviso le conclusioni del primo giudice osservando che: il bonifico di 190.000,00 euro disposto in favore della [OSCURATO:PERSONA], contabilmente registrato alla voce “crediti diversi”, non presentava alcuna specificazione circa la ragione economica per la quale era stato effettuato, né era stata contabilmente rinvenuta alcuna fattura giustificativa del versamento: alla luce di tali circostanze e in assenza di alcuna ragione giustificativa del bonifico, era stato considerato privo di fondamento il rilievo difensivo, meramente assertivo, volto a sostenere che la causa del pagamento fosse da ricondursi alla remunerazione spettante alla società inglese per la ricerca di finanziamenti all'estero in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa, in crisi di liquidità, giacché la deduzione era contrastata dall’assenza di un contratto tra le parti e soprattutto dall’assenza di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], per le prestazioni asseritamente effettuate, neanche la prova testimoniale avendo fornito dimostrazione dell’attività svolta dalla società inglese in favore della società italiana poi fallita. 1.2.2. Posto tale quadro, la Corte territoriale ha premesso che nel giudizio di revisione la prova nuova può essere valutata soltanto se essa risulti immune da profili di inaffidabilità, sicché non sussiste la necessità di attivare il contraddittorio sulla prova nuova quando si esclude la capacita di quest’ultima di determinare cedimenti logico-argomentativi del giudizio di condanna; in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento della decisione pregressa per effetto della sola produzione di nuove prove. Esaminando i documenti dedotti come prove nuove in questa prospettiva e tenendo conto che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale era stata determinata dalla distrazione dell’importo di euro 190.000,00 euro a mezzo bonifico effettuato in data 11 luglio 2007 in favore della [OSCURATO:PERSONA], ricondotta allo stesso [OSCURATO:PERSONA], titolare della relativa "authorized signatory”, avendo l’autorizzazione ad agire sul conto della stessa, la Corte di appello ha analizzato i singoli atti e ha concluso che gli elementi potenzialmente estraibili dagli stessi si configurano come inaffidabili e, dunque, inidonei a sostenere, pur in unione alle altre prove, la tesi secondo cui l’importo di euro 190.000,00 non era stato distratto, ma era stato destinato a scopi societari. La Corte di appello ha, quindi, sottolineato la raggiunta evidenza che le prove nuove offerte non porterebbero ad alcun fruttuoso ripensamento in ordine all’originario giudizio di colpevolezza, trattandosi di elementi non affidabili, quindi non tali da sorreggere – neppure in astratto e neppure congiuntamente alle altre prove – la tesi prospettata dalla difesa dell’essere stato, l’importo di euro 190.000,00, destinato a scopi societari, onde consentire il superamento del giudicato di condanna: la costruzione ora proposta è risultata, per la Corte di appello, fragile e inverosimile e, a fronte di essa, [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato i motivi per cui, fra l’altro, non aveva disposto che la fattura del 7.09.2007 fosse riportata in contabilità, andando incontro inesorabilmente all’accusa di bancarotta, neppure i testimoni indotti dalla difesa avendo fornito concreti elementi sull'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della società poi fallita. I giudici territoriali hanno valutato come parimenti priva di fondamento e di riscontri oggettivi la deduzione difensiva, già esaminata nel giudizio definito, relativa all’immissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di liquidità sue personali nella cassa societaria, avuto riguardo sia all’assenza di ogni riscontro di ciò nella contabilità sociale, sia alla genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi sull’argomento: ciò, non senza ribadire che, ove pure si fosse provato un inverosimile versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di somme nella cassa sociale senza alcun riscontro contabile, ciò non avrebbe escluso la natura distrattiva della condotta accertata nel giudizio definito dalle richiamate pronunce. Di puro merito e quindi inammissibile in sede di revisione è stata, poi, reputata la questione relativa al fatto che, a fronte di un attivo di circa 2.670.000,00 di euro e di un passivo di oltre 15.500.000,00 euro, la somma di 190.000,00 euro non potesse essere ritenuta significativa fino a costituire un danno di rilevante gravità. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione di legge costituita dal mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La Corte di appello ha notificato l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di revisione senza fissare l’udienza camerale. Ciò, per la difesa, ha comportato, all’esito dell’analisi di tutte le interpretazioni dello snodo processuale di cui si tratta, la violazione del principio del contraddittorio: soltanto i casi di patente inammissibilità, descritti dall’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., possono essere definiti con provvedimento reso inaudita altera parte, mentre nelle restanti ipotesi è necessario fissare l’udienza e instaurare il contraddittorio. Si sottolinea che, nel caso in esame, il nuovo materiale probatorio addotto è costituito da documenti, perlopiù di provenienza estera, la cui analisi avrebbe richiesto necessariamente il confronto fra le parti, in mancanza del quale la verifica compiuta dei giudici territoriali si è rivelata inadeguata, tanto da sfociare in una valutazione di inaffidabilità delle prove addotte sganciata da un compiuto e complessivo vaglio della validità e fondatezza dei corrispondenti elementi. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati la violazione dell’art. 630 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in merito alla formulata prognosi di inaffidabilità della documentazione prodotta. Il ricorrente evidenzia che i documenti acclusi all’istanza di revisione, di provenienza estera e debitamente tradotti, si presentano potenzialmente dimostrativi della giustificazione dell’esborso da parte della società poi fallita dell’importo di 190.000,00 euro che con le precedenti sentenze era stato considerato oggetto della distrazione: il contratto di conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], il 3 luglio 2007, dell’incarico di reperire finanziatori esteri per euro 2.000.000,00, con provvigione di euro 180.000,00, l’attestazione del pagamento della provvigione di euro 190.000,00, effettuato il 9 luglio 2007 dal conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], mediante bonifico già prodotto nel processo di primo grado, l’emissione della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] e prodotta con l’istanza di revisione, i carteggi via mail, le copie dei contratti, i verbali del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito la copiosa produzione documentale che la Corte di appello ha ritenuto non probante per il fatto che era stata prodotta in copia, non tenendo conto che si trattava di atti provenienti da società multinazionali estere e che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, viveva in America e le trattative erano da lui condotte per via telematica. Si lamenta anche il fatto che non sia stato preso in considerazione il cospicuo importo di euro 933.683,00 progressivamente immesso da [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali per ripianare le perdite e in conto del futuro aumento del capitale sociale. In questo quadro – sostiene la difesa – la valutazione preliminare di affidabilità della documentazione introdotta con l’istanza di revisione avrebbe dovuto essere svolta in modo congiunto con le prove già esaminate nel contesto acquisito, onde apprezzarne la potenzialità persuasiva: la Corte territoriale ha omesso di effettuare questa ponderazione complessiva. 2.3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che nel provvedimento impugnato non è stata data una motivazione ampia e logica a giustificazione dell’affermata inaffidabilità delle nuove prove, in alcuni passaggi essendosi espresse valutazioni estranee alla fase rescindente e in altri passaggi essendosi segnalate contraddizioni, invece facilmente dissolvibili con la lettura integrale del corredo documentale prodotto. Si evidenzia, sul tema, che il verbale del consiglio di amministrazione del 7 settembre 2007 citato dalla Corte territoriale documenta, nella sua seconda parte, anche la notazione che la somma già corrisposta alla [OSCURATO:PERSONA] era stata da [OSCURATO:PERSONA] affermata come riversata alla [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente aperto a Dubai, sul quale erano presenti euro 2.000.000,00, per cui il presidente del consiglio di amministrazione e il collegio sindacale avevano chiesto che venissero effettuati gli accertamenti conseguenti: comportamento dimostrativo della buona fede del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si prospetta nuovamente la violazione dell’art. 630 cod. proc. pen. La difesa ribadisce che i giudici territoriali hanno formulato un giudizio estraneo alla fase rescindente quando hanno espresso l’opinione inerente all’anomalia costituita dal dato che la fattura ora prodotta non era stata registrata nelle scritture contabili della società poi fallita e che la corrispondente movimentazione era stata ascritta alla voce “crediti diversi” reputando inconferente la giustificazione dell’errore di appostazione, per confusione con la somma versata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA]: è, per il ricorrente, una critica non lineare e non governata da un percepibile iter logico, posto che nell’atto introduttivo si era chiarito che proprio per il mancato inserimento della fattura in bilancio l’uscita della corrispondente somma dalle casse sociali era stata inserita sotto la voce “crediti diversi”, sicché la necessità di accertare in modo compiuto i contorni di questa vicenda, dai profili sovranazionali, ne avrebbe imposto la trattazione in udienza, con l’instaurazione del contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che: le considerazioni svolte dalla Corte di appello in ordine alla valenza dei documenti che [OSCURATO:PERSONA] ha indicati come prove nuove si sono conformate all’elaborazione di legittimità, con l’approdo all’incensurabile conclusione della loro inaffidabilità al fine dimostrativo perseguito dal ricorrente, e ciò impone di disattendere il primo e il quarto motivo; quanto al secondo motivo, esso è da reputarsi l’esito di difformi valutazioni a cui la difesa propone debba aderire la Corte di legittimità così sollecitando, però, un inammissibile riesame del merito, mentre il terzo motivo si profila manifestamente infondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato risulta approfondita e dettagliata rispetto a tutti i documenti prodotti a sostegno dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impugnazione, per come articolata, è da ritenersi, in parte, infondata e, in parte, inammissibile, così da determinare, nel complesso, il suo rigetto. 2. Giova, per l’adeguata valutazione delle doglianze sviluppate dal ricorrente, integrare il richiamo di alcune delle argomentazioni espresse dalla Corte di appello per giustificare la soluzione avversata da [OSCURATO:PERSONA], imperniata sull’approdo secondo cui non sussistono ictu oculi le condizioni per addivenire al superamento del giudicato di condanna, in quanto il novum addotto dalla difesa del condannato è risultato formato da elementi non affidabili e, quindi, non tali da sorreggere – già in astratto e pur congiuntamente alle altre prove – la tesi prospettata dalla difesa circa l’essere stato, l’importo di euro 190.000,00, effettivamente destinato a scopi societari, e non distratto. I giudici di appello hanno sottolineato, innanzi tutto, l’inadeguatezza dimostrativa della prodotta copia di fattura in data 9.07.2007, ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] DK. Essa è stata considerata inidonea a dimostrare la concreta esistenza del rapporto giuridico che descriveva: la fattura è stata prodotta in copia e ne è stata ritenuta l’insussistenza di valore fidefaciente, risolvendosi il relativo documento in una mera dichiarazione di scienza, in cui la parte dichiara la cessione di un bene o la prestazione di un servizio. Sul tema, la Corte territoriale ha sottolineato che, mentre in sede civilistica, per il principio della disponibilità delie prove, avrebbe potuto acquisire valore probatorio sulla base della non contestazione da parte del soggetto nei cui confronti era stata prodotta (ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.), essa, nel presente giudizio, non costituisce ex se prova del rapporto sottostante, sicché, per dispiegare adeguata efficacia in tale direzione, il documento avrebbe dovuto essere accompagnato quanto meno da riscontri inerenti alla sua genuinità (quali, ad esempio, le annotazioni sui registri contabili certificati, le dichiarazioni di testimoni in ordine ai rapporti patrimoniali a cui la fattura era riferita, l’esito di corrispondenti indagini difensive e così via). Quanto, poi, alla produzione di un’altra mera copia, quella relativa alla lettera di accordo del 3 luglio 2007 tra [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della HP [OSCURATO:PERSONA] DK, addotta quale causale del suddetto pagamento, essa, ad avviso della Corte di appello, si espone, al pari di tutti i documenti prodotti, comprese le mail e gli estratti conto, alle medesime obiezioni, in ordine alla verifica negativa della relativa utilizzabilità quale base documentale con concreto valore probatorio dei fatti in essa riportati. Al fine di verificare l’affidabilità della prova, nell’ordinanza si rileva inoltre che, nella fattura, si dà atto di un accordo contenente un impegno a corrispondere una commissione per un finanziamento, pagabile al momento della sottoscrizione del detto accordo, senza che però sussista alcuna dichiarazione della ricezione effettiva dell’importo della commissione e, quindi, dell’effettiva destinazione della somma di euro 190.000,00, continuando a difettare elementi certi per ritenere configurabile come avvenuto lo spostamento patrimoniale indicato dalla difesa. Si evidenzia specialmente l’obiettiva singolarità, sotto il profilo dell’attendibilità, del fatto che nell’accordo si fosse effettuato il riferimento espresso a una commissione del 9% su un finanziamento di euro 2.000.000,00 di euro, con indicazione dell’importo in 180.000,00 euro, mentre in fattura l’importo appare trasformato in 190.000,00 euro: la giustificazione data da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che la somma fatturata sarebbe comprensiva di spese, non chiarisce quali siano state tali spese e, comunque, le addotte spese avrebbero dovuto essere riportate come tali in fattura, a parte l’inverosimiglianza della corrispondenza della loro entità alla cifra tonda di 10.000,00 euro. Si rimarca, altresì, l’anomalia costituita dal rilievo che la fattura non è stata registrata nelle scritture contabili della società a cui favore era stata rilasciata e che, invece, la movimentazione sia stata riportata solo come “crediti diversi”: la prospettazione del ricorrente circa l’errore contabile compiuto perché la posta era stata collegata a un precedente accredito che la società aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] collide con il rilievo che somma ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] era risultata differente, ossia di euro 200.000,00, non di euro 190.000,00. Ancora, la Corte territoriale osserva che, nel verbale del consiglio di amministrazione del 6 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che «la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a rimborsare alia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di euro 180.000,00»; sicché la provvista veniva indicata come restituita alla [OSCURATO:PERSONA], ma non era emerso dove tale somma fosse poi finita. La difesa, nell’istanza di revisione, ha dedotto che, siglato l’accordo, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripianato le perdite, aveva proceduto a pagare anticipatamente le spettanze al suddetto intermediario, il 9 luglio 2007, disponendo un bonifico di 190.000,00 euro dal conto della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva poi girato la somma a [OSCURATO:PERSONA]: anche in tale ricostruzione, però, la provvista non sarebbe ritornata alla [OSCURATO:PERSONA], come era stato riferito al consiglio di amministrazione, ma era restata nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] che poi aveva effettuato, a sua volta, il pagamento a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva emesso la fattura alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò precisato, quanto alla disamina del primo motivo, si osserva che – circa il vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta disciplinato dall’art. 634 cod. proc. pen., in ordine al se tale richiesta sia fondata sull’asserita esistenza di una prova nuova ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. – il corrispondente accertamento deve essere condotto mediante una sommaria delibazione dei nuovi elementi addotti allo scopo di stabilire se essi siano in astratto idonei a condurre il ragionamento probatorio verso un approdo sostanzialmente diverso, ossia favorevole al condannato con il conseguimento del suo proscioglimento, previo superamento della valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione. Non è dubitabile che tale delibazione sia qualitativamente diversa da quella, più completa, che si effettua in applicazione dell’art. 637 cod. proc. pen., all’esito dello svolgimento del giudizio di revisione in contraddittorio, che viene concluso con sentenza, dal momento che, nella fase preliminare, le considerazioni su affidabilità, persuasività e congruenza della fonte di prova e della sua efficacia dimostrativa devono emergere come immediate e dirette, senza dover invece essere frutto di un complesso ed articolato procedimento valutativo, il quale finisca per anticipare in modo incongruo il giudizio di merito sulla revisione (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306 - 01). Pertanto, il requisito della manifesta infondatezza dell’istanza deve essere tale da rendere evidente che – anche a fronte di un esame sommario e preliminare – le ragioni prospettate siano ictu oculi inidonee, per intrinseci limiti emergenti dalla stessa domanda, a consentire una verifica sull'esito del giudizio già esaurito, affiorando in questo caso l’assenza di capacità persuasiva della richiesta in sé considerata, restando, invece, devoluta alla fase di merito, da svolgersi nel contraddittorio, ogni indagine sull’effettiva idoneità delle allegazioni dell’istante in revisione al fine di dimostrare l'errore contenuto nel giudicato e di determinarne il superamento con la sentenza assolutoria. 3.1. Di conseguenza, quando esita la richiesta di revisione con provvedimento di inammissibilità per manifesta infondatezza, la corte di appello deve fornire una sommaria, ma coerente, giustificazione che, ex art. 125 cod. proc. pen., spieghi la verifica e la valutazione effettuate circa le nuove prove addotte dal richiedente, chiarendo in particolare le ragioni per le quali le risultanze prospettate come nuove e ulteriori non abbiano in sé, anche alla stregua di quanto emerso nel giudizi di cognizione già celebrato, la potenzialità di infirmare il pregresso quadro probatorio e contribuire, per contro, a formarne uno idoneo a scardinare il giudicato di condanna. In questa prospettiva e con le avvertenze formulate, si richiama, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui ai fini del vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione occorre procedere a una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell'ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento. Compete, dunque, al giudice della fase preliminare valutare – non soltanto l’affidabilità della prova stessa, ma anche – la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico- giuridico,la delibazione di tale nuova prova non potendo essere confinata nell’astrazione concettuale, ma dovendo ancorarsi alla realtà processuale, senza ignorare segni evidenti di non pertinenza e/o inaffidabilità della stessa, sicché la sua ponderazione deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione – tra la prova nuova e quelle esaminate – ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01; Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone - 01, Rv. 256157; Sez. 1, n. 41804 del 04/10/2007, Francini, Rv. 238319 - 01). Nell’alveo tracciato, anche nella fase rescindente inerente all’ipotesi di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'istanza di revisione (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01), fermo restando che l’inammissibilità dell’istanza stessa per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, per cui è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, in quanto rimane riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). 3.2. Posto questo quadro di riferimento, si considera fin d’ora, salvo a fornire le specificazioni necessarie nella delibazione dei motivi seguenti, che la Corte di appello, nell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., ha concluso sulla scorta di un ragionamento congruo e immune da vizi logici che il corredo documentale prodotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e indicato come prova documentale nuova si è immediatamente rivelato privo, nel suo complesso, della necessaria affidabilità. Quindi, esso è apparso ictu oculi non dotato di efficienza dimostrativa idonea a provare la prospettazione alternativa coltivata dal condannato o, quanto meno, a determinare il travolgimento del pregresso giudicato di condanna per l’affiorare del ragionevole dubbio, né per valenza autonoma, né per valenza complementare, rispetto alle altre prove in precedenza acquisite al contraddittorio procedimentale, congiuntamente valutate. 4. Trascorrendo, in tal senso, alla disamina della seconda e della terza doglianza, con cui il ricorrente ha censurato la valutazione di inaffidabilità e di strutturale inadeguatezza dei nuovi documenti, evocando sia il profilo della motivazione addotta in eccedenza, rispetto al parametro di cui agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., sia il profilo della violazione dell’effettività del discorso giustificativo in relazione al disposto dell’art. 125 cod. proc. pen., non si ravvisa violazione dei suindicati parametri normativi, né alcuna incongruenza o illogicità nelle osservazioni svolte dalla Corte di appello a sostegno dell’indicata conclusione, né può tantomeno reputarsi apparente il tessuto argomentativo offerto dai giudici della fase preliminare della revisione. 4.1. Per apprezzare lo spessore delle deduzioni volte a censurare la conclusione di carenza di effettiva potenzialità dimostrativa delle dedotte prove nuove, stimate già in ragione della loro affidabilità, è utile verificare se e in base a quali prove il tema dell’avvenuto conferimento dell’incarico a [OSCURATO:PERSONA] di reperire soggetti finanziatori esteri con la pattuizione in suo favore della provvigione corrispondente alla cifra di euro 190.000,00 fosse stato trattato nel contenzioso concluso con la sentenza oggetto dell’istanza di revisione. Al riguardo, la decisione della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 17157 del 2024) che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila in data 29 giugno 2023, oggetto dell’istanza di revisione, aveva delibato il primo motivo del ricorso dell’imputato che aveva lamentato, fra l’altro, la deduzione difensiva di avere offerto all’esame dei giudici del merito una corposa documentazione (fra cui i verbali d'assemblea e le comunicazioni elettroniche) relativa all'apertura di un conto corrente presso la banca [OSCURATO:PERSONA] di Dubai, intestato alla società, sul quale l'imputato aveva affermato di avere fatto confluire ingenti somme di denaro e sul quale la [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], aveva bonificato, restituendolo, l’importo di euro 190.000,00, ricevuto nel luglio 2007, di guisa che si era prospettata come fornita, insieme alle deposizioni testimoniali, la prova che l’imputato aveva incaricato un professionista, [OSCURATO:PERSONA], di adoperarsi per la ricerca di finanziamenti per la società calcistica, professionista a cui si deduceva fosse stata erogata la somma suindicata quale compenso del servizio affidato, somma addotta come richiesta in restituzione allo stesso, stante la sua inadempienza. La risposta della decisione di legittimità a queste prospettazioni era stata, in primo luogo, la seguente: versandosi in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze di merito si integravano vicendevolmente e costituivano unico corpo argomentativo e dal quale si poteva indifferentemente attingere, si rilevava che, con proposizioni congrue e non illogiche, erano stati valutati come indimostrati gli addotti apporti di liquidità, assunti come eseguiti dal ricorrente nel corso dell'attività della società fallita, in considerazione dell’assenza di ogni riscontro in tal senso nella contabilità sociale e della complessiva genericità delle informazioni testimoniali acquisite in fase dibattimentale, "certamente non idonee a ritenere provata, in fatto, tale circostanza"; si era, inoltre, dato atto che era risultato del tutto privo di sostegno probatorio il preteso rapporto di consulenza tra la società estera, che avrebbe dovuto eseguire una ricerca di mercato in vista di finanziamenti da assicurare alla società fallita, e la [OSCURATO:PERSONA]; si era, particolarmente, rimarcato che l'appostazione contabile alla voce "crediti diversi" era evidentemente incompatibile con l'erogazione di un compenso per prestazioni di servizio rese da un terzo. La Corte di legittimità, disattendendo la censura, aveva ritenuto non intaccata la motivazione della decisione impugnata evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] non si era confrontato con la consistenza delle argomentazioni delle sentenze del duplice grado di merito, con particolare riferimento al rilievo – reputato preminente e decisivo – dell'inesistenza di specifiche registrazioni contabili atte a convalidare obbiettivamente gli assunti difensivi, carenza plausibilmente e logicamente non ovviabile con la corrispondenza, già in quel processo tardivamente allegata, con i verbali di assemblea inidonei a determinare la tracciabilità delle operazioni finanziarie e con le dichiarazioni testimoniali, risultate imprecise e di contenuto non conducente. La decisione della Corte di cassazione aveva pure sottolineato che il dirottamento dell'importo di euro 190.000,00 dai conti correnti della società poi fallita alla [OSCURATO:PERSONA] di diritto inglese, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'avvenuta, pregressa e indiretta iniezione di denaro, da parte dell'imputato, nelle casse della fallita, non avrebbe potuto essere considerato, in radice, una forma di restituzione di risorse erogate a titolo di finanziamento del socio, la cui causale, in termini di inquadramento giuridico, era rinvenibile nella disciplina del mutuo, che esigeva la restituzione della somma al mutuante, e non a favore di un soggetto terzo, tra l'altro insuscettibile di ragionevole collegamento negoziale con la società spogliata della disponibilità, ai sensi art. 1813 cod. civ., non senza tener conto del fatto che il supposto finanziamento avrebbe dovuto ritenersi scaturito da un'elargizione fatta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ossia da un soggetto diverso dall'imputato persona fisica. 4.2. Assodato ciò, non può censurarsi la valutazione di ontologica inanità operata con riferimento alla copia della lettera di incarico del 3.07.2007, dalla difesa ascritta alla concorde volontà di [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della HP [OSCURATO:PERSONA] DK, nonché con riferimento alla copia della fattura del 9.07.2007 della HP [OSCURATO:PERSONA] DK a carico della [OSCURATO:PERSONA] per servizio di consulenza riferito al contratto del 3.07.2007, copia di fattura che, come hanno sottolineato i giudici della revisione, non ha descritto un pagamento effettuato, ma ha indicato la [OSCURATO:PERSONA] dove avrebbe dovuto essere inviato il pagamento, con mera fissazione del termine di pagamento, pur se indicato come immediato (ossia all’atto del ricevimento della stessa). Non appare immotivata la valutazione di inadeguatezza dimostrativa di tali documenti, non soltanto perché essi sono stati prodotti in copia dopo un lungo arco di tempo rispetto alla data della loro formazione (come in essi descritta), senza essere emersi nel carteggio acquisito presso la società fallita anche nel corso delle susseguenti attività nell’ambito fallimentare e in quello giudiziario (essendo principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova documentale, il documento acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice: Sez. 5, n. 8736 del 16/01/2018, Guarino, Rv. 272417 - 01), ma anche e soprattutto perché la Corte di appello ha, per un verso, evidenziato che, in ogni caso, la copia della fattura, che si risolve comunque in una dichiarazione di scienza non ex se pienamente dimostrativa del fatto documentato, non afferisce a pagamento effettuato, bensì a pagamento da effettuarsi nel rapporto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la HP [OSCURATO:PERSONA] DK di [OSCURATO:PERSONA], ha, per altro verso, rilevato la non trascurabile incongruenza nell’ambito dei suddetti atti (la discrasia fra la somma di euro 180.000,00 indicata nella lettera di accordo e quella di euro 190.000,00 indicata nella fattura, la carente dimostrazione dell’attribuzione, peraltro inverosimile, a spese per euro 10.000,00 della differenza) e ha, per altro verso ancora, ripreso l’argomento – già ritenuto di grande importanza nella valutazione compiuta nelle sentenze precedenti – relativo alla, del tutto incongrua rispetto alla causale dedotta da [OSCURATO:PERSONA], contabilizzazione dell’esborso societario nelle scritture della [OSCURATO:PERSONA], ossia alla voce “crediti diversi”, appostazione spiegata dalle deduzioni difensive con l’erroneo riferimento all’importo precedentemente ricevuto dalla società poi fallita dalla [OSCURATO:PERSONA], spiegazione, a sua volta, ritenuta inverosimile, in quanto l’importo incassato (e non versato) dalla società, come ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], era stato di euro 200.000,00. Posto tale scenario adeguatamente valutato dai giudici della fase preliminare della revisione, è importante ribadire che la condotta antigiuridica ascritta a [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato il versamento della somma di euro 190.000,00, non a [OSCURATO:PERSONA] della HP [OSCURATO:PERSONA] DK, ma alla [OSCURATO:PERSONA], società facente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna concreta dimostrazione dell’effettivo e definitivo riversamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di questo importo al suddetto [OSCURATO:PERSONA]. In modo logico la Corte di appello non ha, quindi, ritenuto come prova nuova a supporto delle deduzioni di [OSCURATO:PERSONA], ma ha anzi inquadrato come prova dimostrativa di un fatto contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente il verbale del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: i giudici territoriali hanno congruamente osservato che in tale seduta il presidente [OSCURATO:PERSONA], dopo che era emerso il versamento effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva, da un lato, assicurato di avere versato, sia pure in nome e per conto di altra società (controllante), la [OSCURATO:SOCIETA], sul conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA], affermato come aperto presso la banca [OSCURATO:PERSONA] di Dubai, l’importo di euro 1.820.000,00 e aveva, dall’altro, dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimborsato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 180.000,00, sicché sul conto aperto a Dubai era presente l’importo di euro 2.000.000,00. È vero che, sempre in quella sede, si erano richiesti, anche da parte del presidente del collegio sindacale, gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’immediata disponibilità di tali somme: ma – come si era già concluso nel pregresso giudizio senza che alla Corte di appello sia stato offerto un reale novum sul punto – dell’effettivo rientro delle corrispondenti risorse finanziarie nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] non era, né è emersa dimostrazione di sorta: e ciò è stato puntualmente evidenziato nell’ordinanza impugnata. Inoltre, la chiara affermazione di [OSCURATO:PERSONA] emersa dal verbale suddetto, fatta propria dalla difesa nel corso del pregresso giudizio di merito (in cui pure si era sostenuto, con il ricorso per cassazione, che la somma dedotta come versata a [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta in restituzione per l’inadempimento integrato dalla sua organizzazione), ha dato per assodata, come hanno colto i giudici della fase preliminare della revisione, la caducazione, ove mai esso fosse stato costituito, del titolo posto alla base del versamento operato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], così da rendere ancora più etereo il dedotto collegamento fra quel versamento e le copie di lettera di accordo e di fattura succitate, essendosi evidenziato che – come d’altronde avevano accertato le sentenze conformi emesse nel processo definito – gli organi fallimentari non avevano rinvenuto le suddette liquidità nella cassa della società fallita. Anche l’ulteriore documentazione prodotta in copia – riferita alle comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla vicenda del dedotto finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], peraltro conclusasi, secondo tale organizzazione, con la cancellazione dell’accordo quando si era appreso che [OSCURATO:PERSONA] non era più presidente della società poi fallita – è stata, dunque, considerata di contenuto, oltre che di forma, talmente evanescente da non essere, nemmeno in via potenziale, idonea a fornire la prova dell’avvenuto impiego della somma di euro 190.000,00, da [OSCURATO:PERSONA] prelevata dalla cassa della [OSCURATO:PERSONA] e versata alla [OSCURATO:PERSONA] (società inglese da lui controllata) per lo scopo dedotto come sociale, né tantomeno dell’avvenuta reintegrazione di tale importo nella cassa della società, una volta mancato l’addotto obiettivo, come pure era stato affermato dovesse avvenire proprio nel suddetto verbale del consiglio di amministrazione. 4.3. Pertanto, si profila corretta la valutazione conclusiva compiuta dai giudici distrettuali circa la carenza di affidabilità e l’inidoneità, già sul piano astratto e potenziale, dei documenti addotti per la costituzione della prova nuova ai sensi e per gli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Al riguardo, si dà per assodato il consolidato indirizzo ermeneutico secondo il quale per prove nuove rilevanti, ai fini dell'ammissibilità dell’istanza di revisione, devono intendersi – non soltanto le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, bensì – anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (fra le altre, Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01, nel solco tracciato da Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01). Rispettando senz’altro questa condivisa chiave interpretativa, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la valutazione dei documenti indicati impone di ritenere immediatamente insussistenti le condizioni per addivenire al superamento del giudicato di condanna: proprio perché i nuovi elementi documentali sono risultati inaffidabili e del tutto inadeguati, quanto a potenzialità dimostrativa sul punto determinante della decisione, essi – sul piano astratto e con valutazione congiunta alle prove già acquisite – sono stati considerati non tali da sorreggere la tesi dell’assenza della distrazione della somma di euro 190.000,00, distrazione alla base della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta. 5. L’approdo così raggiunto destituisce di fondamento anche il quarto motivo con cui la difesa ha, nella sostanza, nuovamente rimproverato alla Corte di appello di aver violato l’art.630 cod. proc. pen. formulando un giudizio radicato sulla valutazione approfondita, e non limitata alla delibazione propria della fase rescindente, della documentazione prodotta quale prova nuova. La precisa conclusione cui è pervenuta la Corte di appello si è, dunque, fondata su una meditata e non illogica disamina di tali documenti, senza alcuna sottovalutazione del loro contenuto, anche tenendo conto della corrispondenza transnazionale alla base di alcuni atti, fattore risultato ininfluente sull’analisi compiuta. Al riguardo, è da aggiungersi soltanto che la contestazione del ricorrente rivolta soprattutto al rilievo dell’incongruenza contabile inerente alla voce “crediti diversi” a cui era stato riferito il versamento dell’importo di euro 190.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] disposto da [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:PERSONA] mira a una – non consentita – rivalutazione in senso deteriore della ponderazione già compiuta, in modo espresso, di questo punto nelle precedenti decisioni di merito, avallate con chiarezza in sede di legittimità, ponderazione che, in uno alle altre incongruenze pure emerse, aveva annesso rilevante peso all’evidente carenza di coerente giustificazione contabile dell’uscita finanziaria, alfine ritenuta distrattiva. Non è superfluo, su tale argomento, ricordare che, per addivenire al necessario contemperamento dell’esigenza di stabilità del giudicato con quella della completezza dell’istruttoria processuale, la prova nuova, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non può risolversi nella diversa valutazione del dedotto o in una inedita disamina del deducibile (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 - 01). Muovendo da quest’ultima puntualizzazione, si osserva, infine, che la deduzione della mancata valutazione del notevole apporto di capitale pari a euro 933.683,00 progressivamente immesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali per ripianare le perdite e in conto del futuro aumento del capitale sociale – deduzione svolta nel primo motivo e in qualche misura richiamata nel quarto motivo – è stata doverosamente esclusa da ogni ammissibile orizzonte valutativo dalla Corte di appello: infatti, il relativo argomento non rientra, né direttamente e nemmeno indirettamente, nell’ambito della prospettata prova nuova, trattandosi, al contrario, di un tema trattato nel giudizio di merito già definito e reputato in nessun modo conducente con considerazioni espressamente condivise dalla citata decisione di legittimità che aveva chiuso quel giudizio. Non si profila, per vero, ammissibile in sede di legittimità la sollecitazione a ridiscutere le coordinate logico-giuridiche affermate nella decisione di condanna inerenti ad argomenti non connessi con l’ipotesi di revisione dedotta. 6. In definitiva, tutte le doglianze esaminate devono essere disattese. È assodato che il vaglio da compiere in questa sede deve compiersi considerando che, in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee a inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità quante volte essa risulti fondata su una motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 - 01). Sempre tenendo conto che il limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, proprio della fase disciplinata dall’art. 634 cod. proc. pen. inerisce all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, deve prendersi atto che la legittima verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei dedotti nova è stata svolta nel provvediment