Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:248
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]194/01
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica d’Austria
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Nozione di rifiuto — Catalogo europeo dei rifiuti — Direttiva 91/689/CEE
— Elenco dei rifiuti pericolosi»
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere a carico della [OSCURATO:PERSONA] — Presunzioni — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
2.
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Necessità di una trasposizione completa — Esistenza
di norme nazionali che rendono superflua la trasposizione attraverso provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc — Ammissibilità
— Presupposti
3.
Ricorso per inadempimento — Violazione degli obblighi derivanti da una decisione o da una direttiva — Motivi difensivi — Contestazione
della legittimità della decisione o della direttiva — Irricevibilità
(Art. 230 CE)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’asserito inadempimento. Detta istituzione deve
fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l’esistenza di tale trasgressione, senza potersi fondare
su alcuna presunzione.
[OSCURATO:PERSONA] non soddisfa tale obbligo qualora, trattandosi di un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti compatibile
con quello previsto dalla normativa comunitaria, essa si limiti a far valere differenze esistenti tra i due sistemi per addebitare
allo Stato membro un’attuazione non corretta di tale normativa, senza dimostrare che le differenze accertate sono tali da
ledere gli interessi degli operatori interessati e il principio della certezza del diritto.
(v. punti 34, 47-48)
2. Ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico,
tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue.
L’obbligo di assicurare la piena efficacia della direttiva, in conformità del suo obiettivo, non può essere interpretato nel
senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono dispensati dall’adottare misure di trasposizione qualora ritengano che la loro normativa nazionale
sia di migliore qualità rispetto alla normativa comunitaria in questione e che le norme nazionali siano, per questa ragione,
più adatte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva. L’esistenza di norme nazionali può rendere
superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc solo a condizione che tali norme garantiscano
effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione
in parola della direttiva sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali norme sia
sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi
e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
(v. punti 38-39)
3. Uno Stato membro non può eccepire l’illegittimità di una direttiva o di una decisione di cui sia destinatario come argomento
difensivo contro un ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione o sull’inosservanza di tale
direttiva.
(v. punto 41)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 75/442/CEE – Nozione di rifiuto – Catalogo europeo dei rifiuti – Direttiva 91/689/CEE – Elenco dei rifiuti pericolosi»
Nella causa C-194/01,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria
, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata
dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991,
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994,
94/31/CE (GU L 168, pag. 28),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. von [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 maggio 2003, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata
dal sig. G. zur Hausen e la Repubblica d'Austria dai sigg. E. Riedl e F. Mochty, nonché dalla sig.ra E. Wolfslehner, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha
presentato un ricorso, ai sensi dell’art. 226 CE, diretto a far dichiarare che, non avendo trasposto correttamente né la nozione
di «rifiuto» di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU
L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo:
la «direttiva 75/442»), né la nozione di «rifiuto pericoloso» di cui all’art. 1, n. 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre
1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno
1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28; in prosieguo: la «direttiva 91/689»), la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi
che le incombono in forza di tali direttive.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, per «rifiuto» si intende:
«qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
[OSCURATO:PERSONA], conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti
che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario,
sarà riveduto secondo la stessa procedura».
3
L’art. 2 della stessa direttiva elenca i rifiuti esclusi dall’ambito di applicazione della stessa.
4
Conformemente all’art. 168 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di
Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21,
e GU 1995, L 1, pag. 1), le misure nazionali di trasposizione della direttiva 75/442 dovevano essere messe in vigore dal momento
dell’adesione, cioè dal 1º gennaio 1995.
5
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1
a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU 1994, L 5, pag. 15), ha fissato un elenco di rifiuti denominato
«catalogo europeo dei rifiuti» (CER). Tale decisione è stata indirizzata agli [OSCURATO:PERSONA] membri. La nota introduttiva al CER così
recita:
«1.
L’articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine “rifiuti” nel modo seguente: “qualsiasi sostanza od
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi”.
2.
Il secondo capoverso dell’articolo 1 lettera a) stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla procedura di cui all’articolo
18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I. Tale elenco è noto più comunemente
come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3.
Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione
e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione
di rifiuto.
4.
I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l’articolo 2 paragrafo
1 lettera b) di detta direttiva.
5.
Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare
tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare
il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del
7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (…).
6.
Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all’articolo
18 della direttiva.
7.
Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8.
Il catalogo non pregiudica l’applicazione dell’elenco di “rifiuti pericolosi” disposto dall’articolo 1, paragrafo 4 della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (…)».
6
Ai sensi dell’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689, «si intende per “rifiuti pericolosi”:
–
i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE
e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente
direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III. L’elenco precitato tiene
conto dell’origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione. L’elenco è riesaminato
periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;
–
qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell’allegato III. Tali
casi saranno notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e riesaminati conformemente alla procedura prevista all’articolo 18 della direttiva
75/442/CEE ai fini dell’adeguamento dell’elenco».
7
La decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo
1, paragrafo 4 della direttiva 91/689 (GU L 356, pag. 14), è stata indirizzata agli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’introduzione all’elenco
dei rifiuti pericolosi è redatta nei seguenti termini:
«1.
I vari tipi di rifiuti figuranti nell’elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive
sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2.
L’inclusione nell’elenco non significa che il materiale o l’oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L’inclusione
è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera a) della direttiva
75/442/CEE, purché non si applichi l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3.
I rifiuti precisati nell’elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l’articolo
1, paragrafo 5 della direttiva.
4.
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati
in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva
91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e verranno esaminati in vista della modifica
dell’elenco conformemente all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE».
8
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva 91/689, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 27 giugno 1995.
La normativa nazionale
9
L’art. 2, n. 1, del Bundesgesetz über die Vermeidung und Behandlung von Abfällen (legge federale sulla prevenzione e sul trattamento
dei rifiuti) del 6 giugno 1990, denominato altresì Abfallwirtschaftsgesetz (BGBl. 325/1990, nella versione pubblicata nel
BGBl. I 151/1998; in prosieguo: l’«AWG»), definisce la nozione di «rifiuto» nei seguenti termini:
«(…) qualsiasi oggetto mobile
1. di cui il proprietario o detentore si sia disfatto o abbia l’intenzione di disfarsi, ovvero
2. la cui raccolta e il cui trattamento come rifiuto siano prescritti nell’interesse generale (art. 1, n. 3).
La raccolta e il trattamento dei rifiuti sono prescritti nell’interesse generale anche quando in cambio di tali cose mobili
possa essere ottenuto un pagamento».
10
L’art. 1, n. 3, dell’AWG elenca le circostanze in cui l’interesse generale impone la raccolta, l’immagazzinamento, il trasporto
e il trattamento di tali oggetti come rifiuti.
11
Ai sensi dell’art. 2, n. 5, dell’AWG il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro dell’Ambiente, della Gioventù
e della Famiglia) è tenuto a stabilire mediante decreto i rifiuti che, in un’ottica di tutela dell’interesse comune, ai sensi
dell’art. 1, n. 3, dell’AWG, devono essere considerati pericolosi, nonché le condizioni in base alle quali tali rifiuti possono
essere eventualmente qualificati come non pericolosi. La stessa disposizione dell’AWG contiene un elenco in 15 punti, conforme
all’allegato III della direttiva 91/689, di tutte le caratteristiche rilevanti per valutare i rischi in materia. L’art. 2,
n. 5, ultimo comma, dell’AWG dispone che a tale elenco di rifiuti pericolosi occorre aggiungere tutte le categorie di rifiuti
«che soddisfano le caratteristiche enumerate nell’elenco di rifiuti pericolosi fissato in conformità dell’art. 1, n. 4, della
[direttiva 91/689]. Al fine di precisare le caratteristiche in questione e di redigere l’elenco dei rifiuti pericolosi, possono
essere imposte norme austriache in tema di ecologia. Solamente i rifiuti contemplati dal decreto sono considerati pericolosi».
12
La norma austriaca S 2100 del 1° settembre 1997 riporta il catalogo nazionale dei rifiuti. Tale catalogo comprende sia i rifiuti
pericolosi che quelli non pericolosi, i quali sono tutti elencati e classificati secondo il metodo proprio della citata norma.
13
In conformità dell’art. 2, n. 5, dell’AWG, nel 1997 il Ministro dell’Ambiente, della Gioventù e della Famiglia ha adottato
un decreto relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio (BGBl. II 227/1997). Fino al 30
giugno 2000 l’art. 3, n. 2, di tale decreto disponeva quanto segue:
«[A] partire dal 1° luglio 2000, sono considerati pericolosi i rifiuti contemplati dalla decisione relativa all’elenco dei
rifiuti pericolosi adottata ai sensi dell’art. 1, n. 4, della direttiva [91/689]. Il Ministero dell’Ambiente, della Gioventù
e della Famiglia pubblicherà tale elenco nel Bundesgesetzblatt entro il 1° luglio 2000».
14
Il 30 giugno 2000 è stato pubblicato un decreto di modifica del decreto precedentemente citato (BGBl. II 178/2000), che ha
abrogato l’art. 3, n. 2, del decreto del 1997 ed ha introdotto una norma secondo la quale il decreto così modificato recepisce
la direttiva 91/689 e la decisione 94/904.
Procedimento precontenzioso
15
Con lettera del 14 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica d’Austria di ritenere, sulla base dell’esame delle
norme nazionali di recepimento al quale aveva proceduto in seguito ad una denuncia, che tali norme non rispondessero, in numerosi
punti, a quanto prescritto dalle direttive 75/442 e 91/689. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato le censure mosse nei confronti della
normativa austriaca e ha intimato alla Repubblica d’Austria di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due
mesi.
16
Con telefax dell’8 ottobre 1999 la Repubblica d’Austria ha risposto alla lettera di diffida contestando la fondatezza delle
conclusioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] era giunta.
17
Non convinta dagli argomenti presentati nella risposta, il 27 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica d’Austria
un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due
mesi dalla notifica.
18
La Repubblica d’Austria ha trasmesso la risposta a mezzo telefax il 2 novembre 2000, ribadendo il proprio punto di vista secondo
cui le direttive in esame erano state correttamente recepite nel diritto interno. Tuttavia ha annunciato la futura adozione
di una modifica dell’AWG.
19
Constatando che la Repubblica d’Austria non si era conformata al parere motivato entro il termine impartito e ritenendo che
l’argomentazione in punto di diritto da essa sviluppata non potesse essere accolta, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il
presente ricorso.
Sul ricorso
20
All’udienza del 14 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente rinunciato a una parte delle censure formulate a sostegno del
ricorso, accettando così di tener conto delle modifiche legislative formalmente notificatele dalla Repubblica d’Austria dopo
la chiusura della fase scritta nel presente procedimento. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di voler mantenere tre delle
censure mosse nei confronti delle misure di trasposizione delle direttive 75/442 e 91/698 adottate dalla Repubblica d’Austria.
Conseguentemente, l’oggetto del presente ricorso si limita oramai alle censure relative, in primo luogo, alla non corretta
trasposizione del CER fissato dalla decisione 94/3, in secondo luogo, alla non corretta trasposizione dell’elenco di rifiuti
pericolosi fissato dalla decisione 94/904 e, infine, alla non corretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva
91/689.
Sulla censura relativa alla non corretta trasposizione del CER
21
[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d’Austria, non avendo trasposto correttamente
il CER fissato dalla decisione 94/3, in applicazione dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in virtù di tale direttiva. Come emerge dall’atto introduttivo, più precisamente la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera
a tale Stato membro di aver omesso di trasporre nel diritto nazionale l’elenco di rifiuti controverso. La convenuta sostiene
di aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti e chiede che la censura formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia respinta.
Argomenti delle parti
22
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria è venuta meno all’obbligo di trasporre nel diritto nazionale il CER fissato
dalla decisione 94/3. Innanzi tutto, essa rileva che, ai sensi dell’art. 249, quarto comma, CE, tale decisione è obbligatoria
per i destinatari da essa designati all’art. 2, vale a dire gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Sottolinea, poi, che il CER è strettamente connesso
all’allegato I menzionato all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, in quanto costituisce «un elenco dei rifiuti che rientrano
nelle categorie di cui all’allegato I». [OSCURATO:PERSONA], infine, fa riferimento al punto 5 della nota introduttiva al CER,
da cui risulta che quest’ultimo «vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità
allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti». Sarebbe quindi indispensabile applicare il
CER a livello nazionale per garantire l’efficacia della politica europea di gestione dei rifiuti, sulla base di una terminologia
armonizzata su scala comunitaria.
23
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che, come precisato al punto 3 della nota introduttiva al CER, questo non costituisce un elenco esaustivo.
Tuttavia, ciò non escluderebbe il suo carattere vincolante, in quanto dai punti 1, 3 e 4 della stessa nota introduttiva risulta
che le sostanze o gli oggetti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva 75/442 qualora rispondano
alla definizione di «rifiuto», ad eccezione dei casi previsti all’art. 2, n. 1, lett. b), della stessa direttiva.
24
Il punto 5 della stessa nota introduttiva non consentirebbe di avallare il punto di vista del governo austriaco secondo cui
l’unico ruolo del CER è di fungere da riferimento comune ai fini del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata
e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), o di un regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. Per quanto riguarda
il rispetto degli obblighi che incombono alla Repubblica d’Austria in virtù del regolamento n. 259/93, la [OSCURATO:PERSONA] precisa
che il ricorso non verte su di essi, bensì su quelli derivanti dalla direttiva 75/442 letta in combinato disposto con la decisione
94/3.
25
La Repubblica d’Austria non potrebbe sottrarsi a tali obblighi sostenendo che il catalogo nazionale è più adatto a migliorare
l’efficacia della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente. Infatti, i provvedimenti adottati dalla Comunità perseguirebbero
tale obiettivo proprio per mezzo di una nomenclatura di riferimento comune. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, di conseguenza, che gli
[OSCURATO:PERSONA] membri non hanno il diritto di discostarsi dal CER per il fatto che le loro norme nazionali sono di qualità migliore
rispetto a quelle comunitarie. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, peraltro, che il CER ha ricevuto un parere favorevole dal comitato
istituito dall’art. 18 della direttiva 75/442. Né potrebbe essere accolto l’argomento secondo cui la mancata trasposizione
del CER nel diritto austriaco non nuocerebbe al buon funzionamento del mercato interno, atteso che per accertare un inadempimento
non è necessario constatare l’esistenza di un danno causato dallo Stato membro (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-263/96,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7453, punto 30).
26
All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che l’obbligo di trasposizione del CER è stato confermato dalla Corte nella sentenza
15 gennaio 2002, causa C-196/01, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-569). Ha fatto altresì riferimento all’art. 4 della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3 e la decisione 94/904 (GU L 226,
pag. 3), ai sensi del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione stessa entro il
1° gennaio 2002. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo articolo impone esplicitamente un obbligo di trasposizione a carico degli
[OSCURATO:PERSONA] membri. Un simile obbligo sarebbe già implicito nelle decisioni 94/3 e 94/904.
27
[OSCURATO:PERSONA] considera, inoltre, che le divergenze tra il sistema di classificazione utilizzato dal catalogo austriaco dei
rifiuti e quello utilizzato dal CER sono dannose per gli operatori austriaci nei loro rapporti commerciali con gli operatori
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. A suo dire, gli operatori austriaci conoscono e applicano unicamente il catalogo nazionale perché nessuna
disposizione vincolante impone loro di applicare in Austria gli elenchi comunitari dei rifiuti. Tuttavia, l’utilizzo degli
elenchi comunitari sarebbe prescritto dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 novembre 1994, 94/774/CE, relativa al documento
di accompagnamento standard previsto dal regolamento n. 259/93 (GU L 310, pag. 70), la quale prevede che il documento di accompagnamento
debba recare la menzione del codice nazionale e del codice comunitario dei rifiuti interessati.
28
Il governo austriaco, da parte sua, sostiene che il diritto comunitario non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di riprodurre
alla lettera il CER in un testo normativo di diritto interno.
29
In primo luogo, tale governo esprime dubbi sull’esistenza di un obbligo formale di trasposizione del detto elenco nell’ambito
dell’obbligo di trasporre la nozione di «rifiuto» fissato dalla direttiva 75/442. Dai punti 3 e 5 della nota introduttiva
al CER risulterebbe che quest’ultimo non fa parte della detta nozione di «rifiuto», ma costituisce un elenco non esaustivo
di materiali destinato a servire da nomenclatura di riferimento, in particolare ai fini del regolamento n. 259/93 o di un
regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.
30
Secondo il governo austriaco, tale concezione della natura giuridica e dello scopo del CER in origine era condivisa dalla
[OSCURATO:PERSONA] stessa. Peraltro, rileva che, a causa di alcune difficoltà pratiche, l’utilizzo del CER non è vincolante neanche
nel settore delle statistiche per il quale è stato creato. In tali condizioni, l’uso vincolante del CER in altri settori richiederebbe
un obbligo supplementare previsto dal diritto comunitario. Si tratterebbe dell’obbligo derivante dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
17 aprile 1996, 96/302/CE, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3 della direttiva 91/689 (GU L 116, pag. 26), nonché di quello previsto al punto 15 del modello di documento di
accompagnamento standard allegato alla decisione 94/774.
31
Nei settori citati, la Repubblica d’Austria utilizzerebbe ovviamente la nomenclatura di riferimento del CER. Per quanto riguarda
le spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento n. 259/93, sarebbero utilizzati, oltre all’elenco nazionale, anche il
CER e l’elenco dei rifiuti pericolosi. Pertanto, il governo austriaco sostiene che non si può constatare l’esistenza di un
inadempimento del diritto comunitario né, a fortiori, un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Peraltro, sottolinea
che, per quanto riguarda le spedizioni dei rifiuti menzionati all’allegato II del regolamento n. 259/93, è sufficiente indicare,
ai sensi dell’art. 11 di tale regolamento, la loro usuale descrizione commerciale. Inoltre, nell’ambito dell’applicazione
dello stesso regolamento, il sistema di classificazione dei rifiuti determinante sarebbe quello del detto regolamento e non
il sistema del CER.
32
Il governo austriaco fa valere, in secondo luogo, che i rifiuti menzionati nel CER figurano altresì nel catalogo nazionale
contenuto nella norma austriaca S 2100, che costituisce un elenco di rifiuti più dettagliato, contenente informazioni supplementari
rispetto al CER.
33
All’udienza il governo austriaco ha sottolineato che, contrariamente alla situazione esaminata dalla Corte nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, già citata, la Repubblica d’Austria ha sempre sostenuto che il catalogo nazionale recepisce in maniera
adeguata, sul piano materiale, le prescrizioni degli elenchi comunitari dei rifiuti. Il carattere obbligatorio di tali disposizioni
sarebbe quindi stato riconosciuto e attuato mediante il catalogo nazionale, il quale è di per sé obbligatorio. Il governo
austriaco ha insistito anche sul fatto che, dal punto di vista di una gestione razionale ed ecologica dei rifiuti, che costituisce
lo scopo della normativa comunitaria, il catalogo austriaco presenta, rispetto al CER, dei vantaggi che facilitano la sua
applicazione da parte degli operatori e delle autorità competenti. Inoltre, quando la normativa comunitaria prevede l’utilizzo
del CER, i codici della nomenclatura di riferimento sarebbero direttamente applicati dalle autorità austriache. La Repubblica
d’Austria, quindi, adempirebbe i suoi obblighi nei confronti dei testi comunitari di riferimento.
Giudizio della Corte
34
In via preliminare, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso per inadempimento spetta
alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’asserito inadempimento. Detta istituzione deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché
questa verifichi l’esistenza di tale trasgressione, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze
25 maggio 1982, causa 96/81, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1791, punto 6; 26 giugno 2003, causa C‑404/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6695, punto 26, e 6 novembre 2003, causa C-434/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-13239, punto 21).
35
Nell’ambito della censura in esame, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le norme nazionali invocate dalla Repubblica d’Austria
per contestare di essere venuta meno ai propri obblighi, costituite dal catalogo dei rifiuti di cui alla norma austriaca S
2100, non garantiscono un’adeguata attuazione del CER.
36
Dagli argomenti sviluppati dalle parti emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta che l’insieme delle sostanze e degli oggetti
elencati come rifiuti nel CER figuri altresì nel catalogo austriaco dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, tuttavia, che la
Repubblica d’Austria ha omesso di trasporre il CER e, a questo proposito, si fonda sul fatto che il catalogo nazionale non
riproduce fedelmente la nomenclatura dei rifiuti e il sistema di classificazione utilizzati nel catalogo comunitario. Si deve
quindi ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sostenga che dalla direttiva 75/442 e dalla decisione 94/3 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
sono tenuti a riprodurre letteralmente il CER in un atto di diritto interno e che solamente l’adozione di un simile atto costituisce
una trasposizione corretta e completa della nozione di «rifiuto» di cui all’art. 1, lett. a), della detta direttiva.
37
Si deve constatare che tale norma, che definisce la nozione di «rifiuto» ai fini della direttiva 75/442, fa effettivamente
riferimento all’elenco dei rifiuti che è stato successivamente fissato dalla decisione 94/3. Tuttavia, nessuna disposizione
della direttiva 75/442 impone esplicitamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di riprodurre alla lettera tale elenco di rifiuti
in un atto di diritto interno. Inoltre, non si può far derivare necessariamente un obbligo di riproduzione letterale del CER
dall’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 75/442, attualmente
previsto all’art. 19 della stessa. Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola lo
Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali
in merito alla forma e ai mezzi.
38
Occorre ricordare altresì che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari di una direttiva
ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena
efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenze 7 maggio 2002, causa C-478/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4147, punto 15, e 24 giugno 2003, causa C-72/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6597,
punto 18).
39
L’obbligo di assicurare la piena efficacia della direttiva, in conformità del suo obiettivo, non può essere interpretato nel
senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono dispensati dall’adottare misure di trasposizione qualora ritengano che la loro normativa nazionale
sia migliore della normativa comunitaria in questione e che le norme nazionali siano, per questa ragione, più adatte a garantire
la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di norme nazionali
può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc solo a condizione che tali
norme garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale e che, nel
caso in cui la disposizione in parola della direttiva sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica
risultante da tali norme sia sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza
dei loro diritti e obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in questo senso, sentenza 20
novembre 2003, causa C-296/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-13909, punto 55, e giurisprudenza ivi citata).
40
Nel caso di specie, il governo austriaco ha più volte sottolineato i vantaggi, dal punto di vista della gestione dei rifiuti,
che il catalogo nazionale dei rifiuti presenterebbe rispetto al CER. Ha altresì osservato che quest’ultimo gli pareva insufficiente
sotto diversi aspetti. Questa argomentazione, essendo volta a rimettere in discussione la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adozione
del CER e, quindi, a fornire una giustificazione della mancata trasposizione dello stesso nell’ordinamento giuridico austriaco,
non può che essere disattesa dalla Corte.
41
Infatti, una volta decorso il termine previsto all’art. 230 CE, la Repubblica d’Austria non può contestare la legittimità
di un atto adottato dal legislatore comunitario che è divenuto definitivo nei suoi confronti. Per giurisprudenza consolidata,
uno Stato membro non può eccepire l’illegittimità di una direttiva o di una decisione di cui sia destinatario come argomento
difensivo contro un ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione o sull’inosservanza di tale
direttiva (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 1992, causa C-74/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5437, punto 10,
e 25 aprile 2002, causa C-154/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3879, punto 28).
42
È pacifico che la decisione 94/3, in virtù dell’art. 249, quarto comma, CE, è obbligatoria in tutti suoi elementi per i destinatari
da essa designati e che essa è stata inviata a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, ci si chiede se tale decisione imponga a
questi ultimi l’obbligo di riprodurre alla lettera il CER in un atto del loro diritto nazionale.
43
A questo proposito occorre rilevare che, secondo il punto 5 della nota introduttiva al CER, questo vuole essere una nomenclatura
di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare l’efficacia di tutte le attività
connesse alla gestione dei rifiuti. Tuttavia, questo stesso punto precisa che il CER «dovrebbe diventare il riferimento di
base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti (…)». Inoltre, secondo il punto 3 della nota introduttiva al CER,
quest’ultimo costituisce un elenco di rifiuti non esaustivo. Tuttavia, sempre secondo lo stesso punto, il fatto che un materiale
vi figuri non significa che esso costituisce sempre un rifiuto.
44
Dal momento che né la direttiva 75/442 né la decisione 94/3 o la nota introduttiva al CER forniscono altri elementi sul contenuto
degli obblighi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla detta decisione, non è possibile concludere su tale base che la Repubblica
d’Austria è tenuta a riprodurre alla lettera il CER in un atto di diritto interno. Infatti, il carattere obbligatorio della
decisione 94/3 per gli [OSCURATO:PERSONA] membri consente unicamente di concludere che questi ultimi sono tenuti a garantire l’utilizzo
e l’applicazione del CER come nomenclatura di riferimento, poiché questo fornisce una terminologia comune valida all’interno
della Comunità. Orbene, la Repubblica d’Austria ha affermato, senza che la [OSCURATO:PERSONA] la contraddicesse su questo punto,
che le sue autorità competenti assicurano l’utilizzo di tale nomenclatura di riferimento quando è prescritta dalla normativa
comunitaria, per esempio quando il codice attribuito dal CER a un determinato tipo di rifiuto deve essere indicato sul documento
di accompagnamento standard di cui al regolamento n. 259/93.
45
Neanche la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, precedentemente citata, consente di concludere che il diritto comunitario pretende
che la nomenclatura nazionale dei rifiuti utilizzata da uno Stato membro sia sostituita da un atto di diritto interno che
riproduce alla lettera il CER. Dai punti 6 e 7 di tale sentenza emerge che il governo lussemburghese ammetteva che l’introduzione
di una nomenclatura meramente nazionale, diversa dal CER e avente l’effetto di escludere l’utilizzazione di quest’ultimo per
un gran numero di operazioni, non garantisse l’utilizzazione integrale e fedele del CER. Nel caso di specie, il governo austriaco
sostiene che l’esistenza di un catalogo nazionale dei rifiuti non impedisce l’utilizzo del CER quando l’utilizzo di quest’ultimo
è prescritto dal diritto comunitario.
46
In tale contesto, occorre sottolineare che l’esistenza di una nomenclatura nazionale dei rifiuti non è di per sé incompatibile
con l’applicazione della disciplina comunitaria pertinente. Sia il governo austriaco che la [OSCURATO:PERSONA] hanno ricordato che
il modello di documento di accompagnamento standard adottato dalla decisione 94/774 prevede non soltanto l’indicazione del
codice che nel CER corrisponde ai rifiuti da trasferire, ma anche l’indicazione del rispettivo codice nel catalogo nazionale.
Pertanto, la semplice coesistenza del CER e del catalogo austriaco dei rifiuti non consente di dichiarare che la Repubblica
d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 75/442 e della decisione 94/3.
47
Certamente non è affatto escluso che le differenze che un elenco nazionale dei rifiuti presenta rispetto al CER siano tali
da creare delle difficoltà e uno stato di incertezza per gli operatori interessati, i quali non sarebbero, a quel punto, in
grado di conoscere la portata del loro diritti e dei loro obblighi in un ambito disciplinato dal diritto comunitario. Tuttavia
la [OSCURATO:PERSONA], anche dopo essere stata espressamente invitata dalla Corte a descrivere tali difficoltà, non ha identificato
in misura sufficiente le concrete difficoltà che sorgono a carico degli operatori e delle autorità competenti per il fatto
che il catalogo austriaco segue un sistema di classificazione dei rifiuti diverso dal CER. A questo proposito, la Repubblica
d’Austria ha affermato che i due sistemi, nonostante le differenze, non sono incompatibili, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata
a sostenere che il catalogo austriaco dei rifiuti, non riproducendo fedelmente il sistema del CER, non costituisce una misura
di trasposizione appropriata.
48
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le differenze tra il catalogo austriaco dei rifiuti e il CER sono tali da ledere
gli interessi degli operatori interessati e il principio della certezza del diritto, la censura relativa alla trasposizione
non corretta del CER non può essere accolta.
49
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie non si deve dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi
che le incombono in virtù della direttiva 75/442.
Sulla censura relativa alla non corretta trasposizione dell’elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione 94/904
Argomenti delle parti
50
[OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica d’Austria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva
91/689 per non aver correttamente trasposto l’elenco dei rifiuti pericolosi (in prosieguo: l’«ERP») fissato dalla decisione
94/904, in applicazione della detta direttiva.
51
Essa ritiene che la definizione di «rifiuti pericolosi» data all’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689 sia di capitale importanza
per l’applicazione di tale direttiva. La detta definizione farebbe riferimento agli allegati I-III della direttiva 91/689,
nonché all’ERP fissato secondo la procedura prevista all’art. 18 della direttiva 75/442. Inoltre, secondo il quinto ‘considerando’
della direttiva 91/689, sarebbe necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi allo scopo di migliorarne
l’efficacia della gestione all’interno della Comunità. Ne risulterebbe che gli allegati I-III della direttiva 91/689 e l’ERP
adottato dalla decisione 94/904, che completa tale direttiva (sentenza 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a., [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-4785, punto 44), costituiscono la base su cui debbono necessariamente fondarsi i provvedimenti presi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
al fine di attuare la detta direttiva.
52
[OSCURATO:PERSONA] rileva che la Repubblica d’Austria non ha ancora adottato le misure necessarie alla trasposizione dell’ERP
fissato dalla decisione 94/904. Essa fa presente che il decreto ministeriale relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi
e delle sostanze a rischio, adottato nel 1997, prevedeva il riconoscimento la pertinenza dell’elenco adottato dalla decisione
94/104 solamente a partire dal 1º luglio 2000 e che, nel frattempo, tale disposizione è stata semplicemente abrogata, senza
essere sostituita. Il decreto di modifica adottato nel 2000 avrebbe introdotto per la prima volta, nel nuovo paragrafo 3 aggiunto
all’art. 1 del decreto del 1997, un riferimento alla trasposizione della direttiva 91/689 e della decisione 94/904.
53
[OSCURATO:PERSONA] ammette che sia la direttiva 91/689 sia l’elenco adottato dalla decisione 94/104 non hanno carattere esaustivo.
[OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero quindi la possibilità di qualificare come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti agli allegati
I e II di tale direttiva o nell’elenco dei rifiuti pericolosi e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione
al fine di vietare l’abbandono, lo scarico e l’eliminazione incontrollata di tali rifiuti (sentenza Fornasar e a., già citata,
punti 46-51). Rileva tuttavia che, in tale ipotesi, simili casi debbono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA], in conformità
dell’art. 176 CE e dell’art. 1, n. 4, secondo trattino, della direttiva 91/689 (sentenza Fornasar e a., già citata, punto
51).
54
[OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che la possibilità lasciata agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare misure rafforzate di protezione
nei settori legati all’ambiente armonizzati dalla normativa comunitaria non può essere assimilata alla libertà di non trasporre
tali misure di armonizzazione. Sostiene che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di trasporre integralmente la direttiva 91/689,
ivi compresi gli allegati I e II e il complemento rappresentato dalla decisione 94/904, e che essi non possono eccedere tale
misura se non a certe condizioni e nel rispetto della procedura.
55
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nella trasposizione delle direttive non
consente, nel caso della trasposizione di un elenco di rifiuti pericolosi che completa una definizione fondamentale di una
direttiva e che segue un sistema preciso e determinato che attribuisce specifici codici alle sostanze e agli oggetti, che
le misure nazionali adottate si limitino a includere queste stesse sostanze e questi stessi oggetti e a classificarli come
pericolosi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che le misure nazionali di trasposizione debbono seguire con precisione il sistema
fissato a livello comunitario.
56
A questo proposito esso osserva che la decisione 94/904 è obbligatoria per gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che il suo nesso con la direttiva
91/689 è così stretto che la data limite per la trasposizione di tale direttiva è stata posposta dalla direttiva 94/31 per
tenere conto del ritardo nell’adozione dell’ERP. Fa notare, inoltre, che il punto 1 dell’introduzione a tale elenco dispone
che i vari tipi di rifiuti siano pienamente definiti dai loro rispettivi codici e che è pacifico che, facendo riferimento
a norme austriache, la legislazione nazionale in vigore si serve di un sistema differente nonché di altri codici.
57
Le critiche che il governo austriaco muove al contenuto e alla qualità insufficiente dell’elenco adottato dalla decisione
94/904 non possono giustificare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’inosservanza dell’obbligo di trasposizione. Anche se non è contestabile
che l’ERP è suscettibile di miglioramento, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che lo stesso legislatore comunitario all’art. 9 della direttiva
91/689 ha previsto a tal fine una procedura di adeguamento. Inoltre, esso sostiene che uno Stato membro non può invocare l’art. 176 CE
per difendersi nell’ambito di un procedimento per inadempimento, avviato nei suoi confronti per non corretta trasposizione
di una direttiva, qualora non abbia rispettato la procedura prevista da tale disposizione del Trattato. Orbene, la Repubblica
d’Austria non si sarebbe avvalsa dell’art. 176 CE quando ha notificato il decreto relativo alla determinazione dei rifiuti
pericolosi e delle sostanze a rischio adottato nel 1997.
58
Il governo austriaco fa valere di aver trasposto la direttiva 91/689 e l’ERP mediante il decreto relativo alla determinazione
dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio adottato nel 1997, la cui ultima modifica è stata pubblicata nel 2000, in
combinazione con le disposizioni della norma austriaca S 2100.
59
Sottolinea che, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a certe condizioni, possono dichiarare
pericolosi altri rifiuti. Tenendo conto del fatto che l’ERP è fissato in applicazione di tale disposizione, il governo austriaco
ritiene che l’obiettivo della direttiva sia raggiunto dalla misura di trasposizione nazionale. Ricorda che l’art. 249, terzo
comma, CE lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere il risultato voluto da una
direttiva. Secondo il detto governo, il combinato disposto del decreto del 1997 e della norma austriaca S 2100 hanno come
risultato che tutti i rifiuti dichiarati pericolosi dalla direttiva 91/689 e dall’ERP sono considerati parimenti pericolosi
nel diritto nazionale.
60
Nell’ambito del decreto del 1997, la Repubblica d’Austria si sarebbe avvalsa della possibilità, offertale dall’art. 1, n. 4,
della direttiva 91/689 e dal punto 4 dell’introduzione all’elenco fissato dalla decisione 94/904, di dichiarare pericolosi
altri rifiuti rispetto a quelli figuranti in tale elenco, ritenendo che possiedano una delle caratteristiche di pericolosità.
Tale decreto sarebbe stato formalmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] quale misura di trasposizione.
61
Il governo austriaco ritiene di aver dimostrato, nella lettera di accompagnamento alla notifica formale del detto decreto,
che questo trasponeva integralmente il contenuto dell’elenco adottato dalla decisione 94/904. La Repubblica d’Austria si sarebbe
sincerata che tutti i rifiuti figuranti in tale elenco fossero classificati usando un codice che indica i rifiuti pericolosi
della norma austriaca S 2100 e che esistesse una concordanza totale tra i due elenchi.
62
Secondo il governo austriaco, il fatto che, conformemente all’art. 249, quarto comma, CE, una decisione sia obbligatoria in
tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati non comporta l’obbligo di riprodurre alla lettera l’elenco dei rifiuti
pericolosi allegato alla decisione 94/904.
63
Osserva che, sebbene non vi sia alcun dubbio sul carattere vincolante di tale elenco per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di trasporre
nel diritto interno il detto elenco deriverebbe a sua volta dall’obbligo generale di trasporre la direttiva 91/689, nonché
la nozione di «rifiuti pericolosi» che essa definisce. Orbene, in tale contesto di trasposizione nel diritto interno, l’elenco
dei rifiuti pericolosi sarebbe vincolante solo per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti che dovrebbero essere considerati
pericolosi e spetterebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri scegliere la forma e i mezzi per raggiungere tale risultato.
64
Per quanto riguarda il rapporto tra l’ERP e il catalogo nazionale dei rifiuti, il governo austriaco afferma che la norma austriaca
S 2100 contiene un’elencazione più precisa e prevede criteri più rigorosi dell’elenco comunitario. Esso rileva che la Repubblica
d’Austria collabora attivamente alla rielaborazione dell’ERP. Tuttavia, non potendo considerare terminata tale rielaborazione,
sarebbe necessario mantenere in vigore il catalogo nazionale dei rifiuti per garantire l’elevato livello di protezione offerto
dal diritto austriaco.
65
Il governo austriaco osserva che il diritto comunitario non mira a realizzare una completa armonizzazione in materia di ambiente
e che sia l’art. 176 CE sia la direttiva 91/689 prevedono la possibilità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino misure rinforzate di
protezione. In tale contesto, il mantenimento delle disposizioni austriache, più rigorose nel contenuto, sarebbe giustificato.
66
L’elenco comunitario non sarebbe soddisfacente in quanto, da un lato, fortemente influenzato dall’origine del rifiuto e, dall’altro,
non esaustivo. Conseguentemente, numerosi rifiuti non sarebbero menzionati se provenienti da un determinato settore, mentre
sarebbero classificati come pericolosi in un altro ambito di applicazione. Anche il fatto che, in linea di principio, numerosi
rifiuti possano essere classificati con più codici diversi porrebbe un problema. Il governo austriaco illustra la detta problematica
con l’ausilio di un esempio che mette a confronto la classificazione dei residui di cavi contenenti PCB secondo l’elenco comunitario
e quella secondo l’elenco austriaco, esempio che dimostrerebbe che l’applicazione dei più rigorosi criteri nazionali consente
che i rifiuti in questione siano sempre classificati come pericolosi.
67
Il governo austriaco afferma, poi, che l’elenco austriaco è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo
cui il criterio determinante per dichiarare pericoloso un rifiuto è dato dalle sue caratteristiche e non dalla sua origine
(sentenza Fornasar e a., già citata, punto 56). Fa riferimento, inoltre, alle riflessioni svolte nell’ambito della rielaborazione
in corso dell’elenco comunitario e ad altre iniziative relative ai criteri di determinazione dei rifiuti pericolosi e delle
possibili contaminazioni. Ne conclude che i codici e le descrizioni previsti negli elenchi comunitari, che si tratti dell’ERP
o del CER, non sono sufficienti per assicurare la tutela dell’ambiente, in particolare in caso di recupero di tali rifiuti,
e che una ripresa diretta di tali elenchi ad opera del diritto nazionale implicherebbe un deterioramento degli standard ecologici
vigenti in Austria, senza che il funzionamento del mercato interno ne venisse migliorato.
68
Tenuto conto dei vantaggi presentati dal sistema nazionale di classificazione dei rifiuti, il governo austriaco sostiene che
l’utilizzo dell’elenco nazionale, continuando a garantire il coordinamento con l’ERP, è conforme agli obiettivi e ai principi
della disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.
Giudizio della Corte
69
L’argomentazione svolta dalle parti nell’ambito della presente censura è in gran parte analoga a quella illustrata nell’ambito
della prima. Per quanto riguarda tali argomenti, è quindi sufficiente ricordare gli aspetti essenziali del giudizio che la
Corte ha espresso sulle questioni già sollevate dalle parti.
70
Per le ragioni esposte ai punti 39-41 della presente sentenza, occorre quindi respingere immediatamente l’argomentazione svolta
dalla Repubblica d’Austria diretta a dimostrare che la sua normativa nazionale è migliore dell’ERP adottato dal Consiglio
e assicura la tutela dell’ambiente ad un livello più elevato di quello assicurato dai testi comunitari.
71
Per quanto riguarda il margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’adottare le misure di trasposizione
dell’ERP nel diritto interno, occorre verificare se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 91/689 e la decisione
94/904 limitino l’esercizio di tale competenza all’adozione di un atto interno di trasposizione che riproduca alla lettera
i codici e il sistema di classificazione dell’elenco comunitario.
72
È pacifico che l’ERP è stato fissato in applicazione dell’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689, il quale definisce la nozione
di «rifiuti pericolosi» ai fini di tale direttiva, e che la decisione 94/904 è obbligatoria per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. È altresì
pacifico che, come emerge dal secondo trattino dell’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689, così come dal punto 4 dell’introduzione
all’ERP, tale elenco non ha carattere esaustivo. Ciò nondimeno, sembrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica d’Austria abbiano
due concezioni opposte sulla possibilità che uno Stato membro consideri come rifiuti pericolosi dei rifiuti diversi da quelli
elencati nell’ERP, e in particolare sulla procedura che deve delimitare l’esercizio di tale facoltà.
73
[OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che, in conformità dell’art. 1, n. 4, secondo trattino, della direttiva 91/689, lo Stato
membro interessato deve notificare alla [OSCURATO:PERSONA] i casi in cui qualifica come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti
nell’ERP (sentenza Fornasar e a., già citata, punto 51). Essa non ha però replicato all’argomento della Repubblica d’Austria
che ritiene di essersi conformata a tale obbligo quando ha formalmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il decreto del 1997 recante
trasposizione dell’ERP.
74
Occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha nemmeno contestato che il catalogo austriaco dei rifiuti qualifichi come pericolosi
tutti i rifiuti figuranti nell’ERP. Non ha quindi dimostrato che, adottando un elenco in cui vengono qualificati come pericolosi
altri rifiuti, la Repubblica d’Austria sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 91/689 e
della decisione 94/904.
75
[OSCURATO:PERSONA] non può inoltre fondarsi sul punto 1 dell’introduzione all’ERP, il quale si limita a spiegare il sistema di
codici utilizzato in tale elenco, per esigere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri seguano con precisione tale sistema, il che equivarrebbe
ad eliminare ogni loro margine di discrezionalità. Nemmeno lo stretto nesso tra la direttiva 91/689 e l’ERP, nonché il fatto
che quest’ultimo sia volto a completare una nozione fondamentale della detta direttiva consentono di concludere che la Repubblica
d’Austria dovesse limitarsi a riprodurre alla lettera l’elenco in questione in un atto di diritto nazionale, alla luce di
quanto disposto dall’art. 249, terzo comma, CE.
76
Conseguentemente, e dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente identificato le concrete difficoltà che derivano agli
operatori e alle autorità competenti dal fatto che il catalogo austriaco segue un sistema di classificazione dei rifiuti diverso
dall’ERP (v. punti 47 e 48 della presente sentenza), si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha apportato alla Corte gli
elementi che le consentano di accertare la sussistenza dell’inadempimento denunciato (v. punto 34 della presente sentenza).
77
Occorre pertanto respingere la censura relativa ad una non corretta trasposizione dell’ERP.
Sulla censura relativa alla non corretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689
78
[OSCURATO:PERSONA] contesta altresì alla Repubblica d’Austria la mancata trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689,
i quali, a suo dire, sono parte integrante delle disposizioni di tale direttiva e sono coperti dall’obbligo di trasporre la
detta direttiva. Il governo austriaco sostiene che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono trasporre nel diritto interno i detti allegati,
dal momento che si considera che questi definiscano un quadro vincolante per l’iter decisionale descritto all’art. 18 della
direttiva 75/442 e che tale iter decisionale sfugge all’obbligo di trasposizione delle direttive.
79
A questo proposito, occorre rilevare che gli allegati I e II della direttiva 91/689 sono menzionati solamente all’art. 1,
n. 4, primo trattino, della stessa direttiva. Ai sensi di tale disposizione, un elenco di rifiuti pericolosi doveva essere
stabilito in conformità dell’art. 18 della direttiva 75/442 sulla base dei detti allegati ed entro un termine di sei mesi
prima della data di applicazione della direttiva 91/689. È dunque a giusto titolo che la Repubblica d’Austria considera che,
alla luce di tale testo, gli allegati I e II della direttiva 91/689 siano strumenti che dovevano essere utilizzati nell’iter
di formazione dell’ERP.
80
Occorre inoltre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun argomento volto a dimostrare l’utilità di una trasposizione
di tali allegati nel diritto interno ovvero che la mancata trasposizione metterebbe a repentaglio l’applicazione della disciplina
comunitaria in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. Si è limitata a sostenere che gli allegati I e II, in quanto parte
integrante della direttiva 91/689, dovevano essere oggetto di misure di trasposizione alla stregua delle altre disposizioni
della direttiva.
81
Da quanto precede discende che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la Repubblica d’Austria fosse tenuta ad adottare misure
di trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689. Pertanto, la censura relativa ad una non corretta trasposizione
di tali allegati non può essere accolta.
82
Poiché la Corte non ha considerato fondata nessuna delle censure mantenute dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblica d’Austria
(v. punto 20 della presente sentenza), il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
83
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Repubblica d’Austria ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente,
le spese vanno poste a suo carico.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: il tedesco.