CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. Prov. [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA], n. 341/2023 depositata il 12/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con avviso di liquidazione, notificato il 28/05/2018, l’Agenzia delleEntrate rettificò l’imposta di registro applicata in sede di registrazione diun atto di aumento di capitale sociale mediante conferimento di immobile.Con tale atto la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva deliberato l’aumento delcapitale sociale da € 600.000,00 ad € 674.500,00 che venivaintegralmente sottoscritto dal socio [OSCURATO:PERSONA] mediante ilconferimento di un immobile di sua proprietà.All’atto notarile fu allegata la perizia asseverata attestante che ilvalore dell’immobile ammontava ad € 880.000,00 e specificante che talevalore “era comprensivo delle opere di ristrutturazione e finitura giàeseguite dalla società odierna conferitaria [OSCURATO:SOCIETA] Impresa diCostruzioni, le quali andranno detratte dal valore di perizia dell’immobileai fini del valore di conferimento qui effettuato per euro 74.500,00”.In sede di registrazione dell’atto, il notaio rogante versò, quindi,l’imposta di € 6.705,00 calcolata sulla base imponibile di € 74.500,00 parial valore dell’immobile di € 880.000,00 meno l’importo di € 805.500,00corrispondente ai lavori eseguiti dalla società conferitaria sull’immobileconferito.L’Agenzia delle Entrate rettificò la base imponibile all’importo di €880.000,00 corrispondente al valore dell’immobile senza riconoscerealcuna detrazione, richiamando l’art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986.L’avviso di liquidazione fu impugnato e, nel frattempo, fu emessa lacartella esattoriale n.11420180003246308000 che iscriveva a ruolol’intera imposta liquidata in 71.937,23 (con gli interessi nel frattempomaturati) ed una sanzione di € 21.581,00 pari al 30% di € 71.937,23.Anche questo atto fu impugnato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale riunì i ricorsi e gli accolse.Avverso la decisione di prime cure venne interposto appellodall’Agenzia che fu accolto.Numero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il giudice del gravame, muovendo dal contenuto dell’art. 50 del TUR,osservò che i giudici di primo grado avessero erroneamente fondato ilproprio convincimento sul contratto di mutuo che “sarebbe stato stipulatoper eseguire i lavori di ristrutturazione quando l’Ufficio ha dimostrato chetale contratto non ha nulla a che fare con i lavori di ristrutturazionedell’immobile. Questo per due motivi. Uno temporale, in quanto è statostipulato nel 2012 mentre i lavori di ristrutturazione sono avvenuti tra il2002 e il 2006”. L’altro motivo si fondava invece sulla causa del mutuofinalizzata al miglioramento della struttura finanziaria della partemutuataria. Si osservò che della discordanza tra il mutuo e i lavori eseguitinon vi fosse traccia nella motivazione della sentenza gravata. E anche chei costi contabilizzati riguardavano un intero edificio cielo-terra mentrel’immobile conferito era solo una piccola porzione dello stesso.Il giudice richiamò inoltre il principio secondo cui in tema di imposta diregistro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento dicapitale, ai fini della determinazione della base imponibile, è consentitodedurre, dal valore lordo del bene conferito, ai sensi dell’art. 50 TUR,l’importo del mutuo bancario acceso per l’acquisto del medesimo bene chela società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, purché, oltre atrattarsi di accollo esterno, comportante l’insorgenza di un debito direttodella società accollante nei confronti della banca, ricorra l’ulteriorerequisito della inerenza di tali passività all’oggetto del conferimento,dovendosi escludere la presenza di tale requisito in relazione all’iscrizionedi un ipoteca sull’immobile conferito correlata al conseguimento di unfinanziamento personale del conferente e, in ogni caso, laddove lepassività e gli oneri che si vorrebbe dedurre dal valore degli immobiliconferiti, benché gravanti su questi, non possano dirsi assunti dallasocietà conferitaria per finalità connesse al perseguimento del propriooggetto sociale. (Cass. Sez. 5, n. 22325/2022).Avverso questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.Numero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026È stata formulata proposta di definizione anticipata dal Consiglieredelegato ed all’esito il ricorrente ha tempestivamente formulato istanza didecisione della causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. sostanzialmente per aver escluso l’inerenzadel debito all’oggetto del conferimento.Nella prospettazione del ricorrente il mutuo ipotecario contratto perfinanziare i lavori di ristrutturazione dell’immobile di cui si discute fucontratto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dal socio [OSCURATO:PERSONA] e questomutuo fu contratto nell’anno 2007 (poi rinnovato nell’anno 2012) e quindiin epoca in cui neanche era previsto il conferimento avvenuto nell’anno2015.In quest’ottica l’accollo riguarda indiscutibilmente il debito che FedrigoEdoardo aveva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], debito che risultava dallescritture contabili della società e che, come giustamente osservato nellasentenza di primo grado, non è stato “oggetto di contestazione specifica”da parte dell’Agenzia delle Entrate.L’accollo è avvenuto mediante compensazione fra il valoredell’immobile conferito al momento dell’operazione societaria (€880.000,00) e il credito vantato dalla società nei confronti del socio (€805.500,00) per i lavori eseguiti in precedenza sullo stesso immobile, eproprio per effetto di questa compensazione il capitale sociale è statoaumentato per l’importo di € 74.500,00 e non di € 880.000,00.2. Il motivo è inammissibile.2.1 Innanzitutto, il giudice di merito ha applicato correttamente lanorma.Numero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026In tema d'imposta di registro, invero l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n.335 del 1969) impone che, qualora siano conferiti in società immobili,diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini delladeterminazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti albene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sulconferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto deltrasferimento.La Corte ha, difatti, ripetutamente rilevato che la disposizione di cuiall’art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell’ordinamento interno, delladirettiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1,lett. a), dispone nei seguenti termini: «L'imposta è liquidata: a) nel casodella costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitalesociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferitio da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e deglioneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; …».Si è, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, aifini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deveessere determinata «in base a criteri obiettivi … [e] sul valore realedell'attivo» (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet), - sono(solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così chenon è consentita una indiscriminata deduzione delle passività e degli onerigravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessariaun'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra lepassività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecaricostituiti in funzione di elusione del carico tributario;Più specificamente, si è così affermato che le passività deducibilidevono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento,dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione allaNumero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026(mera) iscrizione di un’ipoteca sull’immobile oggetto di conferimento, -che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamentopersonale del conferente, - e, ad ogni modo, laddove le passività e glioneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobiliconferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possanodirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse alperseguimento del proprio oggetto sociale (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile2021, n. 11094; Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n.475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n.3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002,16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536).2.2 Il giudice ha, quindi, escluso che le passività potesseroricondursi al bene trasferito, in forza di un accertamento di fatto ad essoriservato.Il motivo, così come in concreto articolato, non costituisce, inconclusione, una denuncia di violazione di legge ma una contestazionedella valutazione che del compendio probatorio è stata fatta,contestazione volta a sollecitare una diversa, non ammissibile,ricostruzione del fatto da parte di questa Corte.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per omesso esame del secondomotivo dell’appello erariale e delle contrapposte controdeduzioni delcontribuente, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4 del c.p.c.Si assume, in sintesi, l’omesso esame del motivo di ricorso col quale siera dedotto, con riferimento alla cartella di pagamento, che si trattava nondi imposta principale ma di imposta complementare (ciò che rileva ai finidella riscossione dell’imposta di registro in pendenza di giudizio; d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, art. 56); distinzione, questa, da cui dipendeva lariscossione integrale o frazionata della stessa in pendenza di giudizio, e laNumero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026legittimità della sanzione irrogata nella misura del 30% dell’imposta nonversata. .E detta questione era rimasta assorbita nella pronuncia di prime curerecante accoglimento dei ricorsi.Nella sostanza, secondo il ricorrente, in forza della proposizione delmotivo di appello da parte dell’Agenzia, la questione rimasta assorbita edavente ad oggetto l’impugnazione della cartella, ben avrebbe dovuto epotuto essere esaminata, senza necessità di specifica riproposizione dellastessa da parte sua.3.1 Il motivo è infondato.Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nelprevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e nonspecificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fariferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e nonall'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'oneredell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della genericaespressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primogrado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamentepronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendoipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte,la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 deldetto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibiledell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale oparziale, con relativa formazione di giudicato interno (così Cass., 6 giugno2018, n. 14534).Alla luce del principio innanzi riportato è evidente che in difetto diespressa riproposizione del motivo di ricorso non esaminato, lo stesso nonpoteva che intendersi rinunciato.Peraltro, è lo stesso complessivo contenuto dell’atto che non fa alcunriferimento testuale alla proposizione di un appello incidentale e cheNumero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026(anche formalmente) conclude per il solo rigetto dell’appello propostodall’Agenzia.Il ricorrente avrebbe dovuto riproporre la questione in appello e, sottoquesto profilo, il motivo non è autosufficiente perché non ha dimostrato,in questa sede, di averlo riproposto.In conclusione, il giudice di merito ha interpretato l’atto, con attivitàinterpretativa ad esso riservata non censurata in questa sede, come senon contenesse la riproposizione in appello del motivo di ricorso inquestione.3.2 Colgono nel segno, infine e comunque, le osservazioni delcontroricorrente perché, in ogni caso, la questione deve ritenersi assorbitain ragione della riconosciuta fondatezza da parte del giudice di secondecure dell’imposta principale, e in considerazione del fatto che l’irrogazionedella sanzione con la cartella impugnata è normativizzata anche dall’art.3-ter del d.lgs. 463 del 1997 il quale, disponendo la riscossionedell’imposta integrativa a seguito di controllo sulla liquidazione, prevedeespressamente l’applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vadisposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3e 4, c.p.c.Le Sezioni Unite della Corte – nel rimarcare l’immediata applicabilitàdelle disposizioni di cui al novellato art. 380-bis cod. proc. civ. conriferimento ai «giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain Camera di consiglio» (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6)- hanno statuito, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, che l'art.Numero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026380-bis, comma 3, cod. proc. civ. – il quale, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa diabuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione delproponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U., 27 settembre 2023,n. 27433).Mentre, allora, va determinata in € 2.000,00 la somma da versare infavore della Cassa delle Ammende, la disposizione sanzionatoria di cuiall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. va quantificata in € 7.500,00 e,così, correlata alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,avendo la Corte già rilevato che il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffeforensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata allamisura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovveroad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v.già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 15 dicembre2022, n. 36874; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25177; Cass., 21 novembre2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro7.500,00, oltre spese prenotate a debito, nonché, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di € 7.500,00;condanna il ricorrente al versamento della somma di € 2.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende; dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 14298/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 22389/2026Data pubblicazione 30/06/2026pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 14.1.2026Il PresidenteLiberato Paolitto