CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diRoma, giusta procura speciale in atti– ricorrenti –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore-intimata -avverso la sentenza n. 9606/9/2017 della Commissione tributariaregionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata indata 14.11.2017, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.TFK010102777/2014 con il quale veniva rettificato il reddito da lavoroautonomo dichiarato ai fini Irpef al quadro RL per l’anno di imposta2009, sulla base della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nuova Maa, in seno al modello 770/2010, per il periodo di imposta2009, di aver erogato al Pasquariello provvigioni per euro 20.470,00.2. La C.T.P. di Avellino accoglieva il ricorso, ritenendo che il Pasquarielloaveva provato che la [OSCURATO:PERSONA].ni di [OSCURATO:PERSONA],indipendentemente da quanto indicato nel modello 770/2010, avevacertificato, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. n. 600/73, di aver erogato aPasquariello Antonio solo compensi per euro 6.324,00 regolarmentedichiarati e alla [OSCURATO:PERSONA], di cui il Pasquariello era socio, euro14.054,42.3. La C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva ilgravame dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’appellato nonavesse dimostrato che la somma di euro 14.054,42 fosse stataeffettivamente accreditata alla [OSCURATO:PERSONA], di cui il Pasquariello erasocio accomandante, dato che quest’ultima non aveva dichiarato lasuddetta provvigione sottoponendola a tassazione e neppure ilPasquariello aveva dichiarato il reddito di partecipazione che nesarebbe scaturito.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi.5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo– rubricato «nullità della sentenza ai sensi degliartt. 1, comma 2 e 36 del decreto legislativo n. 546/1992, nonchéart. 132 commi 1 e 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma, n. 3 c.p.c.», la parte ricorrente assume che lasentenza impugnata difetta di motivazione, in quanto non era statoindicato il contenuto dell’avviso di accertamento, né il contenuto delproprio ricorso di primo grado e delle controdeduzioni dell’AgenziaNumero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle Entrate, né il contenuto della sentenza di primo grado edell’appello dell’Agenzia delle Entrate. Si aveva pertanto la nettasensazione che i giudici di appello non avessero tenuto conto dellecontrapposte posizioni.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,Cass. n. 29190/2025) dalle norme di cui agli artt. 132, commasecondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, èdesumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dellosvolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero lamancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto,determinano la nullità della sentenza solo allorquando rendanoimpossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioniposte a fondamento del dispositivo (Cass. n. 6758 del 2022). Questoprincipio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codicedi rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione)contenuto nell’art. 1, comma secondo, del D. Lgs. 546/1992, èapplicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n.9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito dellariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione qualerequisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di“motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibilecontraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”,Numero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n.23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr, anche Cass. n. 7090 del2022).1.3. Dalla motivazione della sentenza è perfettamente evincibile ilthema decidendum, riguardante l’omessa dichiarazione di una partedi reddito di lavoro autonomo derivante da provvigioni. La C.T.R. haspiegato in modo chiaro le ragioni dell’accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate. La ratio decidendi appare agevolmenteintellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben al di sopra dellasoglia del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, dellaCostituzione.2. Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza peromessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.», deduce che la C.T.R. non siera pronunciata sulle eccezioni contenute nelle controdeduzionidepositate in appello, con le quali aveva eccepito la tardività delladocumentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, l’introduzione daparte dell’Agenzia di un argomento nuovo ad integrazione dell’avvisodi accertamento ( il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una società dipersone e pertanto soggetta a tassazione per trasparenza in capo aisoci, tra cui il Pasquariello) e l’erronea applicazione dell’onere dellaprova, che ricadeva sull’Agenzia delle Entrate, dovendo esserequest’ultima a dimostrare che le somme erano state incamerate daesso appellato.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Questa Corte ha precisato che in tema di processo tributario, nelricorso per cassazione non è utilmente censurabile ai sensi degli artt.360, comma 1, n. 4 e 112 c.p.c. la mancata pronuncia da parte delgiudice sull'eccezione di inammissibilità di un motivo di appello,Numero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026perché nuovo – così come sull’eccezione di inammissibilità di nuovidocumenti - in quanto trattasi di questione rilevabile "ex officio", chesfugge pertanto alla preclusione di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs.n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto enon anche le eccezioni improprie o le mere difese (Cass. 5204/2023.Cass. 26913/2024).3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazionedell’art. 2967 c.c. e dell’art. 7 e 7 bis del d.p.r. n. 600/73 e dell’art.111 Cost. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», ilricorrente lamenta che la C.T.R. abbia addossato ad esso contribuentel’onere di dimostrare che fosse stata la [OSCURATO:PERSONA] a percepire leprovvigioni indicate nel modello 770/2010 attraverso strumentitracciabili quali bonifici o assegni, senza peraltro considerare che ilcontribuente non è titolare dei medesimi poteri istruttori dell’A.F. neiconfronti di soggetti terzi. La certificazione ex art. 7 bis rilasciatadalla [OSCURATO:PERSONA].ni Maa di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio accomandante, non aveva alcun valoreprobatorio, anzi semmai dimostrava l’errore della [OSCURATO:PERSONA].ni. [OSCURATO:PERSONA].4. Con il quarto motivo, rubricato «nullità della sentenza per averdeciso sulla base di una domanda nuova proposta dall’Agenzia delle Entrate solo in sede di appello, in violazione dell’art. 57del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.», lamenta che la C.T.R. abbia dato ingresso ad unanuova domanda consistente nella contestazione dell’omessadichiarazione dei redditi da partecipazione.5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.5.1. Premesso che l’art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992, nellaversione vigente ratione temporis, consentiva all’appellante AgenziaNumero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026delle Entrate di produrre documenti unitamente all’atto di appello,quest’ultima ha formulato una mera difesa per contrastare lapronuncia di primo grado che aveva ritenuto erronea la dichiarazionedella [OSCURATO:PERSONA].ni Maa in seno al modello 770/2010, da cui risultavache erano state corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] provvigioni percomplessivi euro 20.470,00, evidenziando che la [OSCURATO:PERSONA] nonaveva dichiarato le provvigioni in contestazione e neppure ilPasquariello aveva dichiarato per l’anno di imposta 2009 redditi dipartecipazione, cosa che sarebbe dovuta avvenire ove si fossetrattato di provvigioni di competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Si trattachiaramente di una argomentazione difensiva sul piano della prova,che non tende a modificare la causa petendi (in tesi, da reddito dilavoro autonomo a reddito di partecipazione).5.2. La C.T.R. ha ritenuto, nel contrasto tra modello 770/2010 ecertificazioni ex art. 7 bis d.p.r. 600/73, che l’Agenzia delle Entrateavesse dimostrato la fondatezza della pretesa, in quanto la FIVE STARnon aveva dichiarato le provvigioni asseritamente ad essa spettanti, ilPasquariello non aveva esposto in dichiarazione il reddito dipartecipazione che ne sarebbe dovuto scaturire, né quest’ultimoaveva documentato che la somma era pervenuta alla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui era socio accomandante. Né può assumere rilievo il fattoche il contribuente non sia dotato degli stessi poteri istruttori dell’A.F.in tema di indagini bancarie, dal momento che nel caso di specietrattasi di un socio che, seppure accomandante, ha pieno accesso allescritture contabili della società e dunque è legittimato a procurarsi laprova dell’asserito accredito della somma alla società.5.3. Inoltre, secondo questa Corte (tra le più recenti, Cass. n.7461/2024, Cass. n. 2141/2025), i dati in possessodell’[OSCURATO:PERSONA] hanno valenza di presunzione legalerelativa, pur non godendo di una prevalenza automatica e assolutaNumero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026sulle prove fornite dal contribuente. Ne consegue che il giudice, difronte a elementi eventualmente contrastanti, ha il dovere diesaminare gli elementi offerti dalle parti e di motivare adeguatamentela propria decisione, così come avvenuto nel caso di specie.5.4. Si tratta pertanto di una ricostruzione basata su elementiistruttori legittimamente acquisiti in giudizio, congrua e logica, chenon può essere censurata in questa sede, invocando impropriamenteil vizio di violazione di legge. E’ pertanto evidente che il ricorrenteespone una critica dell’accertamento probatorio operato dalla Corte,alla stessa riservato quale giudice di merito, che non può trovareingresso in questa sede di legittimità (cfr. per tutte Sez. un. n.34476/2019).6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Nulla per le spese.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;nulla per le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 15747/2018Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 14275/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])