CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia dei Portoghesi n. 12– ricorrente –ControISBEM s.c.a r.l. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caforio, come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 1354/22/2025, depositata il 28.04.2025 e notificata il7.05.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Brindisi rigettava il ricorso proposto dalla ISBEM s.c.ar.l. –[OSCURATO:PERSONA] Euro mediterraneo ImpresaNumero registro generale 13938/2025Numero sezionale 2360/2026Numero di raccolta generale 11722/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sociale, esercente l’attività di “ricerca nel campo delle altre scienzenaturali e ingegneria”, avverso l’avviso di accertamento con il quale eranostate recuperate maggiori IRES e IVA per l’anno 2014, a seguito recuperoa tassazione di costi ed IVA, relativi ad operazioni ritenute oggettivamenteinesistenti;- l’atto impositivo scaturiva dalla verifica di un incarico commissionato allacontribuente dalla T M S.r.l., relativo al progetto denominato IlluminatedPaper, per il quale era stato accertato che solo la quarta fase (prototypingand testing) risultava essere stata realizzata, mentre per le altre fasi delprogetto erano state emesse fatture per operazioni inesistenti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Puglia accoglieval’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui rileva,che:- in materia di crediti d’imposta, per poter classificare un’attività comericerca e sviluppo dovevano essere soddisfatti congiuntamente, secondo ilmanuale di “Frascati”, cinque criteri fondamentali: novità, creatività,sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità e incertezza;- la perizia giurata redatta dal consulente di parte aveva attestato che ilprogetto realizzato dalla contribuente, che mirava a sviluppare sensorichimici avanzati per rilevare, mediante una tecnologia emergente, ildeterioramento degli alimenti attraverso la presenza di gas e/o elementipatogeni, soddisfaceva tutti i criteri sopra indicati;- il perito aveva attestato che l’ISBEM aveva realizzato quanto previsto dalprogetto, come indicato nel contratto con T M S.r.l., per tutte le fasiprogettuali, secondo standard, linee guida e metodologie usualmenteadottate dagli Enti e dagli Istituti scientifici nazionali ed internazionali;- al contrario, l’Agenzia delle entrate non era riuscita a provare leviolazioni contestate con l'atto impugnato;- l’Agenzia impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato a due motivi;- la contribuente resisteva con controricorso.Numero registro generale 13938/2025Numero sezionale 2360/2026Numero di raccolta generale 11722/2026Data pubblicazione 29/04/2026CONSIDERATO CHE- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. e 111 Cost.,lamentando che la sentenza impugnata era nulla perché soloapparentemente motivata, atteso la CGT-2 aveva riformato la sentenza diprimo grado, che aveva dettagliatamente evidenziato gli elementi fatturalida cui desumere l’inesistenza delle operazioni oggetto delle fatturecontestate non per la violazione di norme giuridiche né sulla base di provedocumentali o elementi di fatto certi, ma limitandosi a richiamare nozionidottrinali e la perizia tecnica di parte, senza procedere ad una effettivaanalisi in fatto e in diritto sul recupero effettuato dall’Ufficio, non essendostato possibile comprendere da tale motivazione sulla base di quali ragioniobiettive sia stata dimostrata la reale esecuzione del progetto di ricerca edesumere dalla richiamata relazione tecnica che lo stesso fosse statorealizzato;- il motivo è infondato;- è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchègraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. U. n. 22232del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla suacorrettezza, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato,consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto indica,seppure in modo conciso e sulla base delle conclusioni della consulenzatecnica di parte, le ragioni della conferma dell’annullamento della ripresacon riferimento alle fatture ritenute afferenti ad operazioni oggettivamenteNumero registro generale 13938/2025Numero sezionale 2360/2026Numero di raccolta generale 11722/2026Data pubblicazione 29/04/2026inesistenti, dovendosi ritenere che, nella specie, il giudice tributario diappello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del"minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. n. 8053 del 2014);- con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 26e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973,2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CGT-2 invertito i criteri di ripartodell’onere probatorio in tema di operazioni oggettivamente inesistentiaffermando che l’Agenzia non aveva provato le violazioni contestatenell’atto impositivo, pur avendo l’Ufficio fornito, mediante plurimi, gravi,precisi e concordanti elementi, ampia dimostrazione dell’inesistenza delleoperazioni, come si evinceva dal PVC e dall’avviso di accertamento in atti(nella parte riprodotta da p. 32 a p. 47 delle controdeduzioni del19.09.2024) e, in particolare, il ruolo di diversi soggetti e società a cui lacontribuente aveva formalmente affidato l’esecuzione di parte del progettoIlluminated Paper, nonché le numerose anomalie e irregolarità riscontratenella documentazione del progetto;- preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo,sollevata dalla controricorrente, in quanto volto ad ottenere un nuovoesame del fatto e delle emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrentelamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambitodel paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove il giudice diappello ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere di prova su diesso gravante per contestare la inesistenza oggettiva e soggettiva delleoperazioni fatturate;- ciò premesso, con riferimento alle fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che,sia per quanto riguarda la deducibilità dei costi che per la detraibilitàdell’IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria laprova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senzaNumero registro generale 13938/2025Numero sezionale 2360/2026Numero di raccolta generale 11722/2026Data pubblicazione 29/04/2026che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né ladimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzidi pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. n.26453 del 2018);- più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazione finanziariapuò ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, allastregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art.54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenzadi attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse peroperazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto lainesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegatiovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che dannodiritto alla detrazione” (Cass. n. 28628 del 2021). Il giudice di merito, solodopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, siasingolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri digravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale provacontraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea ascalfire il quadro probatorio posto alla base dell’atto impositivo;- nelle operazioni oggettivamente inesistenti, quindi, l’Ufficio è tenuto soloa dimostrare, anche in base ad elementi indiziari, la mancanzadell’operazione, onere che, una volta soddisfatto, genera sul contribuentel’onere di fornire la prova contraria che l’operazione, come descritta infattura, è effettiva ed è realmente avvenuta, anche se, in ipotesi, trasoggetti diversi da quelli indicati nel documento (Cass. n. 28628/2021cit.);- occorre poi considerare che, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmenorispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo diindizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con laconseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamentoNumero registro generale 13938/2025Numero sezionale 2360/2026Numero di raccolta generale 11722/2026Data pubblicazione 29/04/2026discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessuncaso a tenerne conto (Cass. n. 5667/2025);- la CGT-2 non si è attenuta ai suindicati principi, in quanto, nell’affermaregenericamente che “l’Agenzia delle Entrate non è riuscita a provare leviolazioni contestate con l’atto impugnato”, ha omesso di esaminare glielementi indiziari indicati dall’Ufficio, finalizzati a far emergere la fittizietàdelle fatture contestate, dando risalto alle sole conclusioni della periziastragiudiziale ed invertendo così le regole di distribuzione dell’onereprobatorio;- in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, lasentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]