CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 227/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaAlberico II, n. 33 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale B. Buozzi, n. 87; –controricorrente – e A A [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di capogruppo dell'AS- [OSCURATO:PERSONA] D'IMPRESE costituita con l'A.I. STUDIO –ARCHI- TETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA, l'A.I. ENGINEERING, il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:SOCIETA]., e SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n. 103/17, depositata il 17 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., appaltatrice dei lavori di restauro, consolidamento e adeguamento di [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli, convenne in giu- dizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente, per sentirla condannare al pagamento degl'importi di cui alle riserve formulate nel corso dei lavori e confermate nello stato finale. Premesso che nel contratto di appalto, stipulato il 24 febbraio 2003, era stato pattuito un termine di settecentotrenta giorni per l'ultimazione dei la- vori, l'attrice riferì che, a causa di errori e gravi carenze progettuali emersi nel corso della realizzazione dell'operaed imputabili alla Regione, si era resa necessaria l'approvazione di due perizie di variante, che avevano imposto ripetute proroghe del predetto termine, dapprima di centoventi giorni, ed in seguito di novanta e settanta giorni; ciò nonostante, nello stato finale l'Am- ministrazione aveva detratto dal corrispettivo l'importo della penale dovuta per il ritardo nella consegna dell'opera, avendo fatto riferimento al termine per l'ultimazione dei lavori risultante dalla seconda proroga. Si costituì la Regione, e resistette alla domanda, chiedendo in via ricon- venzionale la condanna dell'attrice al pagamento della penale ed al risarci- mento dei danni cagionati da furti avvenuti nel cantiere e dall'impossibilità di utilizzare i locali del Palazzo a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori. Su istanza della Regione, fu autorizzata la chiamata in causa dell'A A [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Imprese costituita con l'[OSCURATO:SOCIETA]., l'A.I. Studio– Architettura, Ingegneria, Urbanistica, del Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:SOCIETA]., progettista e direttrice dei lavori, la quale si costituì in giudizio, resi- stendo alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti, e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento che nei rapporti interni la sua quota era nulla. Su istanza dell'A A, fu inoltre autorizzata la chiamata in causa della So- cietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che rimase contumace. 1.1. Con sentenza del 19 dicembre 2011, il Tribunale di Torino a)accolse parzialmente la domandaprincipale e quella riconvenzionale, addebitando il ritardo nell'ultimazione dell'opera in pari misura alla Regione ed alla Costru- zioni Sacramati, e condannando quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di Euro 103.964,37, oltre interessi, a titolo di differenza tra l'importo complessivo dei lavori eseguiti e delle riserve accolte e quello della penale e degli acconti percepiti, b) rigettò la domanda di risarcimento dei danni cagionati dai furti e dalla mancata utilizzazione dei locali, c)accolse la domanda di manleva proposta dalla Regione nei confronti dell'A A, con- dannando quest'ultima al pagamento della somma di Euro 30.095,95, pari ad un terzo del risarcimento dei danni dovuto all'attrice per gli errori e le carenze progettuali, d)dichiarò inammissibile la domanda di manleva proposta dalla Regione nei confronti delle imprese mandanti dell'ATI, e) accolse la domanda di manleva proposta dall'A A nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima a tenere indenne la prima delle somme da corrispondere alla Regione. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] stata parzial- mente accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 17 gennaio 2017 ha parzialmente accolto anche gli appelli incidentali proposti dalla Re- gione e dall'A A, a)condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Regione dell'ulterioresomma di Euro 128.950,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dai furti, e b)l'A A alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 5.132,39, oltre interessi, a titolo di franchigia a carico dell'assicurata, nonché c) accertando l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tenere indenne l'A A di tutte le somme dovute alla Re- gione a titolo di spese processuali.A fondamento della decisione, la Corte ha rigettato l'eccezione di estin- zione del giudizio di appello, per tardiva notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'A A, ritenendo applicabile l'art. 332 cod. proc. civ., in virtùdella domanda di garanzia impropria proposta nei confronti della terza chiamata in causa, e rilevando che la notificazione, richiesta tem- pestivamente, si era perfezionata tardivamente a causa del trasferimento della sede della destinataria, la quale avevasanato la nullità derivante dall'i- nosservanza del termine di comparizione, essendosi tempestivamente costi- tuita in giudizio ed avendo proposto appello incidentale. Ha ritenuto altresì infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, rilevando che dalle conclusioni formulate dall'appellante emergeva implicita- mente la volontà di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva detratto dall'importo delle riserve quello dovuto a titolo di penale. Nel merito, la Corte ha escluso la decadenza dell'attrice dalle riserve, ri- levando che l'atto di citazione era stato notificato entro il termine di cui all'art. 33, comma primo, del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, decorrente dal ricevimento della comunicazione delle determinazioni assunte dalla committente in base alla proposta del responsabile unico del procedimento. Ha ritenuto condivisi- bili le conclusioni del c.t.u., che, dopo aver individuato gli errori progettuali, i fatti sopravvenuti nel corso dei lavori e le carenze dell'impresa, aveva dato atto dell'impossibilità di stabilire un nesso causale tra le singole circostanze ed il ritardo accumulato, addebitandoi ritardi per il 50% all'impresa e per il restante 50% a situazioni particolari impreviste; rilevato inoltre che il c.t.u. aveva contenuto nel 10% dell'importo dell'appalto il ritardo a carico dell'im- presa, ha escluso l'interesse della stessa a contestare la base di calcolo uti- lizzata per la determinazione della penale e per la liquidazione del danno, mentre ha attribuitoil ritardo imputabile alla committente per un terzo a ca- renze progettuali e per due terzi a fatti sopravvenuti ed imprevedibili, rile- vando che alle conclusioni del c.t.u. le parti non avevano contrapposto un ragionevole criterio alternativo. Premesso inoltre che l'opera commissionata era unica ed il ritardo si era manifestato subito ed era rimasto costante per tutta l'esecuzione dei lavori, ha escluso la possibilità di far decorrere il termine per l'ultimazione dall'approvazione della seconda variante, anziché dalla sca- denza del termine concesso a seguito della prima, osservando che le varianti non configurano autonomi rapporti contrattuali, ma patti aggiunti al contratto originario, aggiungendo che gl'interventi previsti dalla seconda variante co- stituivano opere indispensabili per il completamento dell'edificio, e precisando che l'impresa non aveva richiesto alcuna sospensione né formulato riserve al riguardo, né dimostrato che l'opera fosse giàultimata al completamento dei lavori previsti dalla prima variante. La Corte ha ritenuto poi provato il danno cagionato dai furti, dando atto dell'avvenuta produzione di fotografie che riproducevano dipinti ad olio trafu- gati da ignoti nel corso dei lavori, e ritenendo ragionevole, in mancanza degli originali, la stima compiuta sulla base delle stesse, confermata dalla prova per testi dedotta in giudizio.Ha precisato che il relativo importo era già al netto di quello che la Regione aveva ricevuto dall'assicurazione a tutela dei propri immobili, affermando invece che, in quanto riconducibile al ritardo dell'appaltatrice, il danno cagionato dalla mancata utilizzazione dell'edificio doveva ritenersi compreso in quello forfettariamente liquidato in via preven- tiva mediante la pattuizione della penale, non avendo la Regione allegato un danno diverso o maggiore. Ha confermato infine la fondatezza della domanda di manleva proposta dall'A A nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per l'importo della franchigia a carico dell'assicurata, dando atto della produzione in giudizio della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività professionalee dell'ulteriore polizza stipulata in riferimento alla specifica progettazione di [OSCURATO:PERSONA], da cui risultava che la copertura assicurativa si estendeva alle perdite pecuniarie derivanti da attività diverse dalla progettazione e direzione dei lavori, ma rientranti tra quelle di competenza dell'assicurata. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), per sette mo- tivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con con- troricorso, anch'esso illustrato con memoria. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 156 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per appa- renza, illogicità e incomprensibilità della motivazione, nella parte in cui, pur avendo ancorato la decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori all'ap- provazione della seconda perizia di variante, ha ritenuto legittima l'applica- zione della penale. Premesso che, come rilevato dalla Corte d'appello, la va- riante aveva ad oggetto opere indispensabili per il completamento dell'edificio e prive di autonomia, sostiene che, avuto riguardo anche all'unità e inscindi- bilità dell'opera commissionata, prima dell'approvazione della variante non era individuabile un termine per l'ultimazione dei lavori. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1375 e 1382 cod. civ., dell'art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 10 del d.m. n. 145 del 2000, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima l'applicazione della penale, nonostante l'insussistenza di un ritardo giuridicamente apprezzabile ed impu- tabile ad essa appaltatrice. Premesso infatti che le perizie di variante, rese necessarie da carenze ed errori progettuali, avevano comportato lo stravol- gimento del programma iniziale dei lavori e dell'organizzazione del cantiere, sostiene che, ai sensi dell'art. 134 cit. e dell'art. 43 del capitolato speciale d'appalto,prima dell'approvazione le stesse dovevano considerarsi inefficaci ed i relativi lavori non potevano essere eseguiti. Aggiunge che, nell'eviden- ziare la mancata sospensione dei lavori, la Corte territoriale ha posto ingiu- stificatamente a suo carico le conseguenze di carenze ed errori progettuali imputabili alla committente, che essa appaltatrice ha tentato di circoscrivere, mediante un comportamento improntato a correttezza e buona fede. Ribadito inoltre che prima dell'approvazione della seconda perizia di variante non era individuabile alcun termine per l'ultimazione dei lavori, non essendo essa ri- corrente obbligata a proseguirlie non essendo consentita una consegna fra- zionata dell'opera, afferma che, in quanto accompagnata dalla concessione di una proroga del termine, puntualmente rispettato, l'approvazione della pre- detta perizia escludeva la sussistenza di un ritardo giuridicamente apprezza- bile. Contesta infine la possibilità di ancorare la decorrenza del termine di ultimazione dei lavori alla scadenza della proroga concessa con l'approvazione della prima perizia di variante, sostenendo che prima dell'approvazione della seconda non potevano essere eseguiti né i lavori dalla stessa previsti né le altre lavorazioni, con il conseguente rallentamento dell'intera attività di can- tiere. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1218 e 1382 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo escluso la possibilità d'individuare un nesso causale tra le circostanze accertate ed il ritardo nell'ultimazione dei lavori, ha addebitato quest'ultimo ad entrambe le parti in eguale misura. Premesso in- fatti che, ai fini dell'imputabilità di un evento dannoso a un determinato sog- getto, è necessaria una relazione probabilistica concreta con il comporta- mento dallo stesso tenuto, rileva che nella specie la redazione delle perizie di variante era stata resa necessaria da errori e carenze progettuali addebitabili all'A A, la quale era stata condannata a tenere indenne la Regione del danno cagionato dalla parte del ritardo ad essa imputabile. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 1218, 1375 e 1382 cod. civ., sostenendo che la ritenuta legittimità della penale applicata si pone in contrasto con il principio operante in tema di appalto, secondo cui la richiesta di notevoli variazioni del progetto originario comporta il superamento del termine di consegna concordato e della penale pattuita per il ritardo. Premesso di aver fatto valere, in occasione dell'approvazione della prima perizia di variante, l'inadeguatezza della pro- roga concessa, contestata anche mediante la formulazione di riserve, so- stiene che, ai fini dell'accertamento della legittimità della penale, la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare l'entità e la portata delle opere aggiuntive richieste, le quali avevano comportato una consistente variazione del pro- gramma iniziale, con un incremento dell'importo dei lavori pari a circa il 17% del totale. Aggiunge che, in quanto collegata al termine fissato dalle parti, la penale non può trovare applicazione in caso di modificazione del programma dei lavori, la quale impone la fissazione di un nuovo termine, nella specie mai concordato. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo le considerazioni svolte nel quarto motivo, riproduttive di argomentazioni svolte nella comparsa conclu- sionale depositata nel giudizio di appello. 6. Con il sesto motivo,la ricorrente lamenta, in via subordinata, la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 1384 cod. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di riduzione della penale da essa avanzata nelle conclusioni ras- segnate in primo grado e riproposta nell'atto di appello. Premesso che la ri- duzione può essere disposta anche d'ufficio, ove la penale risulti manifesta- mente eccessiva, osserva che la Corte territoriale non ha tenuto conto del concorso di colpa della Regione né della circostanza che alla data da cui era stato calcolato il ritardo risultava ultimata la maggior parte delle opere. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 156, 159, 161, 162 e 244 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della dimostrazione del danno cagionato dai furti perpetrati nel corso dei lavori, ha ritenuto ammis- sibile la prova testimoniale dedotta dalla Regione. Premesso che la somma richiesta dalla Regione risultava sproporzionata rispetto al valore dei dipinti, consistenti in elementi decorativi privi di particolare pregio artistico ed in stato di abbandono, osserva che, in mancanza degli originali, la prova del danno era stata fornita mediante una perizia di parte espletata sulla base di semplici fotografie, la cui conferma da parte del perito, escusso come testi- mone, aveva comportato l'affidamento allo stesso di un giudizio di natura tecnica, che avrebbe dovuto essere demandato ad un c.t.u., sulla base d'in- dagini svolte in contraddittorio tra le parti. Aggiunge che dalle stesse dichia- razioni del teste era emersa l'inattendibilità della valutazione, compiuta sulla base di fotografie poco visibili e riguardanti soltanto una parte dei dipinti, e comunque non aggiornata ai valori correnti sul mercato. 8. I primi cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguar- danti, sotto profili diversi, l'imputabilità del ritardo nell'esecuzione dei lavori, ai fini dell'applicazione della penale prevista dal contratto d'appalto, sono fon- dati. E' infatti pacifico che il termine per l'ultimazione dei lavori, originaria- mente fissato in 730 giorni dalla consegna dei lavori, avvenuta il 14 marzo 2003(e quindi al 14 marzo 2005), fu prorogato dapprima di 120 giorni (al 12 luglio 2005)in sede di approvazione della prima perizia di variante, avvenuta l'11marzo 2005, e poi di altri 90 giorni (al 10 ottobre 20 05 ) dal responsabile del procedimento, su richiesta dell'appaltatrice; l'8agosto 2006 (cioè quando il predetto termine era già scadutoda circa dieci mesi, ma l'opera non era stata ancora ultimata) fu approvata una seconda periziadivariante, a seguito della quale fu accordato un nuovo termine di 70 giorni; l'opera fu ultimata il 30 agosto 2006 ed il certificato di ultimazione fu redatto il 7settembre 2006, quindi entro il termine fissato in sede di approvazione della seconda perizia di variante(ovverosia il 17 ottobre 2006), ma in ritardo di 302 giorni rispetto al tempo di 1.010 giorni complessivamente concesso all'impresa. Sulla base di tale premessa, la questione di diritto sottoposta all'esame di questa Corte consiste essenzialmente nello stabilire se, nel caso di appro- vazione di una perizia di variante, con contestuale fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, intervenuta a distanza di tempo dalla scadenza di quello previsto dal contratto di appalto, così come prorogato in occasione dell'approvazione di una precedente perizia di variante, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori debba essere fatto decorrere dalla data di scadenza dell'ultima proroga o da quella di approvazione della seconda perizia di variante,anche se prima di quest'ultima non sia stata disposta la sospen- sione dei lavori. La sentenza impugnata ha risolto la questione in senso favorevole alla Regione, rilevando che a)l'opera commissionata era unica, non segmentata, né segmentabile, b)la possibilità di varianti in corso d'opera era prevista fin dall'inizio, trattandosi di un edificio d'interesse storico e sottoposto a vincolo, c)le varianti non danno luogo ad autonomi rapporti contrattuali, configuran- dosi come patti aggiunti al contratto originario, d)gli interventi previsti dalla seconda variante risultavano privi di autonomia ed indispensabili per il com- pletamento dell'edificio, e)non era stata disposta la sospensione dei lavori, non richiesta dall'appaltatrice, la quale non aveva formulato neppure riserve al riguardo, f)non era stato dimostrato che l'opera fosse stata già ultimata alla data di completamento dei lavori previsti dalla prima variante. Tale ricostruzione dei fatti, che pone l'accento sull'unicità e la continuità del rapporto contrattuale e sulla prevedibilità delle varianti, in relazione all'og- getto dell'intervento di riqualificazione, per riaffermare, in sostanza, l'obbligo dell'impresa di rispettare rigorosamente il cronoprogramma dei lavori, senza potersi avvalere del tempo intercorso tra la scadenza della prima proroga e l'approvazione della seconda perizia di variante per recuperare il ritardo ac- cumulato, incorre peraltro in contraddizione in riferimento ad alcun i aspetti essenziali della vicenda, costituiti in particolare dalla ripetuta modificazione del piano dei lavori, a seguito dell'introduzione delle varianti, dai fatti che ne resero necessaria l'approvazione, non imputabili all'impresa, e dal notevole lasso di tempo intercorso tra la scadenza della prima proroga e l'approvazione della seconda perizia.Se è vero, infatti, che, come accertato dalla sentenza impugnata, i lavori subirono ritardi fin dall'inizio e non risultavano ultimati alla scadenza della prima proroga, e ciò essenzialmente a causa della disor- ganizzazione dell'impresa e dell'impiego di forza lavoro in quantità insuffi- ciente, è anche vero, però, che, per quanto risulta dalla medesima sentenza, non fu a causa di tali ritardi che si manifestò la necessità delle varianti, le quali, d'altronde, ancorché previste fin dall'origine, furono imposte non solo dalla sopravvenienza di fatti indipendenti dalla volontà delle parti (quali il rinvenimento di reperti archeologici e l'entrata in vigore della nuova norma- tiva in materia di ascensori), ma anche da errori addebitabili all'ATI cui la Regione aveva affidato la progettazione dell'opera, e non avevano ad oggetto opere ulteriori, estranee al progetto originario e volte a migliorarne l'aspetto e la fruibilità, ma opere definite dalla stessa Corte territoriale «indispensabili al completamento dell'edificio e prive di una propria autonomia». Al di là di tali rilievi, particolarmente significativi ai fini della valutazione complessiva della vicenda contrattuale, va richiamato il consolidato orienta- mento della giurisprudenza in tema di appalto, secondo cui la richiesta di notevoli ed importanti variazioni del progetto, avanzata dal committente nel corso della realizzazione dell'opera, si traduce in un mutamento dell'originario piano dei lavori, che comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale, con il venir meno del termine pattuito per la consegna dell'opera (cfr. Cass., Sez. II, 7/05/2024, n. 12396; 2/04/2019, n. 9152; 26/03/2019, n. 8405).Alla stregua di tale principio, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedersi se alla scadenza della prima proroga il termine per l'ultimazione dei lavori risultasse ormai superato, per effetto del comportamento della stessa committente, che era in procinto di adottare una nuova perizia di variante, o se comunque tale superamento costituisse una conseguenza della fissazione di un nuovo termine, intervenuta a notevole distanza di tempo dalla scadenza del precedente, senza che nel frattempo fosse stata disposta la sospensione dei lavori né fosse stato adottato alcun provvedimento nei confronti dell'im- presa, che non aveva ancora ultimato i lavori previsti dal progetto originario, così come modificato dalla prima perizia di variante. Non può infatti condivi- dersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui incom- beva all'appaltatricel'onere di sollecitare la sospensione dei lavori o d'invitare la committente a prendere in consegna l'opera, nello stato in cui si trovava all'esito dei lavori previsti dalla prima perizia di variante: ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 554 del 1999, il potere di sospendere i lavori spetta al direttore o al responsabile del procedimento,che possono avvalersene rispettivamente a fronte di «circostanze speciali» cheimpediscano in via temporanea la pro- secuzione dei lavori a regola d'arte,o per ragioni di pubblico interesse o ne- cessità, la cui mancanza esclude la facoltà dell'appaltatore di sospendere uni- lateralmente l'esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui ravvisi la necessità di una variante al progetto originario(cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2012, n. 9246; 18/11/1994, n. 9794); tale divieto costituisce espressione de l principio di continuità nell'esecuzione di lavori, che al fine di garantirne l'ordinato sviluppo nel tempo ed il costante progresso verso il tempestivo compimento dell'opera, esclude la facoltà dell'appaltatore di rallentarli o interromperli a sua discre- zione, ferme restando le pause imposte dalla legge, da normali esigenze tec- niche o da cause di forza maggiore. Nella specie, d'altronde, avendo la se- conda perizia ad oggetto lavori indispensabili per il completamento dell'opera, in mancanza dei quali la stessa non avrebbe potuto considerarsirealizzata ad opera d'arte, la sospensione rispondeva all'interesse dell' Amministrazione committente, e non già a quello dell'appaltatrice, la quale non era tenuta alla consegna dell'opera, in mancanza dell'ultimazione della stessa o di un prov- vedimento di risoluzione del contrattoo del recesso della committente. 9. I primi cinque motivi vanno pertanto accolti, restando conseguente- mente assorbito il sesto, proposto in via subordinata ed avente ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riduzione della penale avanzata dalla ricorrente. 10. È invece infondato il settimo motivo, riguardante la prova del danno cagionato dai furti perpetrati nel corso dei lavori. Nell'esaminare la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla av- venuta sottrazione ad opera d'ignoti, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di diciotto tavole dipinte ad olio risalenti al XVIII-XIX secolo, raffiguranti scene mitologiche e collocate al di sopra delle porte dell'edificio, la Corte territoriale ha dato infatti atto della produzione in giudizio di riproduzioni fotografiche relative soltanto a dieci di tali dipinti, ritenendo tuttavia condivisibile la stima compiuta, sulla base di tale documentazione, da un perito nominato dalla Regione, che, escusso in qualità di teste nel corso dell'istruttoria, aveva indi- cato il valore ragionevolmente attribuibile all'intero ciclo pittorico, verosimil- mente omogeneo per datazione, autore e soggetto. Tale valutazione, dichiaratamente ispirata a criteri equitativi, si pone per- fettamente in linea con il principio, costantemente ribadito dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria,nemmeno rispetto ai fatti che il consu- lente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conse- guenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento provenienteda un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n. 33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è tuttavia riconosciuta la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione(cfr. Cass., Sez. III, 25/02/2002, n. 2737; 19/05/1997, n. 4437). Il ricorso all'equità, nell'accertamento del danno, trova a sua volta giustifica- zione nella sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 1226 cod. civ., cioè nella certezza del danno e nell'impossibilità di fornire la prova nel suo preciso ammontare, a causa della perdita degli originali e dell'indisponibilità di una documentazione fotografica completa, mentre il ricorso alla comparazione con i dipinti riportati nelle fotografie, ai fini della stima del valore di quelli non documentati, può ritenersi convincentemente motivato attraverso il riferi- mento all'identità del soggetto e alla provenienza dal medesimo autore. 11. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa