CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura speciale in calce alricorso;– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2370/17/2020, depositata il 20.10.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla Ing. [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso l’avviso di intimazione n.06820189015331751000, al quale erano sottese le cartelle diNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026pagamento nn. 06820140110876086 000 - 06820150099134217 000- 06820160090692931 000 - 06820160094943839 000, dichiarandoil difetto di giurisdizione in favore del G.O. per gli avvisi di addebito;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardiasospendeva il giudizio sulla cartella di pagamento n.06820140110876086 000 e rigettava l’appello proposto dallacontribuente per il resto, osservando, per quanto qui rileva, che:- la contribuente aveva presentato querela di falso con riferimentoall’avviso di ricevimento del plico postale con il quale era statanotificata la cartella n. 06820140110876086 000, mediante consegnaall’addetto ricezione atti per la società ricorrente, che avevasottoscritto la relata di notifica, ma il relativo giudizio era riservatoalla giurisdizione ordinaria e il giudice tributario non potevaesaminare detta domanda neppure incidenter tantum;- la contribuente aveva prodotto, con memoria del 9.10.2020, ladocumentazione comprovante l’introduzione del giudizio di querela difalso davanti al Tribunale di Milano;- detta querela di falso era irrilevante rispetto gli avvisi di addebito, inquanto rientranti nella giurisdizione del Giudice del lavoro;- era altresì irrilevante con riferimento alla sentenza n. 1321/2019 del7.03.2019, emessa nel procedimento n. 3751/2018 R.G. dalla CTP diMilano, in quanto la contestazione dei fatti in essa accertati dovevaavvenire con gli ordinari mezzi di impugnazione (che, peraltro, eranostati proposti con l’instaurazione del presente giudizio d'appello);- l'irrilevanza della querela di falso per le ricevute PEC relative allecartelle nn. 06820150099134217000, 06820160090692931000 e0682016009494383900, invece, si fondava sulla circostanza che nellenotificazioni telematiche la ricevuta di avvenuta consegna generataautomaticamente dal sistema informatico del gestore di postaelettronica certificata del destinatario costituisce prova dell'avvenutaNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di provacontraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto,senza la necessità di proporre querela di falso;- era rilevante, invece, la querela di falso proposta avverso l'avviso diricevimento n. 78996820519-9 del 8.01.2015, con il quale sicontestava la consegna della cartella esattoriale n.06820140110876086000 al sig. [OSCURATO:PERSONA], per cui per detta cartelladi pagamento il giudizio andava sospeso;- le censure riguardanti la notifica via PEC delle restanti cartellesottese all’intimazione impugnata erano infondate, posto che laprocedura adottata era conforme alle previsioni contenute nell'art. 26d.P.R. n. 602/1973 e nel d.P.R. n. 68/2005, essendo state emesseregolari ricevute di avvenuta consegna della busta inviata dalconcessionario nella casella PEC del destinatario, come attestate dalcompetente gestore, non essendo necessario allegare la relata dinotifica;- l'integrità del documento notificato era garantita dalla conversionedel front, in fase di ottenimento del “pdf”, con conseguenteimmodificabilità del formato “pdf” impiegato;- anche la doglianza riguardante il merito era infondata, dato chedall'atto impugnato emergeva l'an ed il quantum dell'impostaaccertata, nonché i fatti astrattamente giustificativi della stessa;- la sentenza di primo grado andava confermata anche sul calcolodegli interessi, la cui mancata indicazione analitica non determinavaun vizio della cartella non rientrando né nel suo contenuto minimo nétra gli elementi che devono essere necessariamente indicati nel ruolo;- il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo erano elementistabiliti per legge e non era necessario indicarli in cartella;- del tutto generico era il motivo d'appello in ordine alla prescrizionedei tributi richiesti con l’atto impugnato, dato che non venivanoNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026specificati né i tributi a quali si riferiva né quali sarebbero le ragionitrattandosi di cartelle di pagamento notificate negli anni 2015 e 2016;- la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva, asua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, al qualeresisteva la contribuente con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione dell’art. 39 deld.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non si era limitata ad operareun giudizio di pertinenza e di rilevanza in ordine alla proposta quereladi falso, avendo svolto per gli atti nei confronti dei quali non haritenuto opportuno sospendere il giudizio una valutazione sul meritoche esulava dalla propria giurisdizione;- il motivo è infondato;- se è pacifico che in forza dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 il giudicetributario è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio ingiudicato della decisione in ordine alla querela di falso presentata (ofino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio),trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altragiurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscereneppure incidenter tantum (Cass. n. 9389 del 2007 e, recentemente,Cass. n. 11535 del 2025), è anche vero che in caso di presentazionedella querela di falso, il medesimo giudice tributario non è chiamato asvolgere una funzione meramente passiva prendendo semplicementedella speditezza del giudizio garantita dalle regole del giustoprocesso, ma deve quanto meno verificare la pertinenza di taleiniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la suaNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026rilevanza ai fini della decisione perché il provvedimento sospensivonon finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione; il cheche abilita lo stesso giudice non certo a svolgere un giudizioprognostico nel merito, ma a valutare la idoneità della propostaquerela ad arrestarne il corso (Cass. n. 18139 del 2009; n. 8046 del2013; n. 28671 del 2017);- a fronte della presentazione della querela di falso, la CTR havalutato la pertinenza e rilevanza di detta iniziativa processuale,disponendo la sospensione del giudizio solo per la cartella dipagamento n. 06820140110876086000, ritenendola, invece, nonpertinente e non rilevante per gli altri atti: gli avvisi di addebito nonrientravano nella giurisdizione tributaria; la contestazione dellasentenza n. 1321/2019 doveva essere svolta mediante gli ordinarimezzi di impugnazione, come era appunto avvenuto con l’appelloproposto nel presente giudizio; la mancata consegna delle altre trecartelle di pagamento, notificate via PEC, poteva essere contestata,mediante prova contraria, a carico della parte che ne contestava ilcontenuto, e non mediante la querela di falso;- la ricorrente non ha confutato in modo specifico la valutazionecompiuta dal giudice di appello, limitandosi a sostenere in modoindistinto e astratto che la CTR avrebbe svolto un giudizio di merito,senza spiegare in quale modo avrebbe travalicato i limiti della propriacompetenza;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, perché la CTR non haconsiderato la consulenza tecnica informatica prodotta dallacontribuente nel giudizio di secondo grado, dalla quale risulta che laproduzione di controparte della documentazione relativa alla notificavia PEC delle cartelle nn. 06820150099134217000,Numero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/202606820160090692931000 e 0682016009494383900, non risultavamai ricevuta nella casella [OSCURATO:EMAIL] e non avevacarattere di autenticità; aggiunge che l’indirizzo PEC da cuirisultavano notificate dette cartelle non era indicato nei pubblicielenchi, per cui la notifica era inesistente e non suscettibile disanatoria, avendo sul punto la CTR reso una motivazioneinconferente;- il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- occorre in primo luogo considerare che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale non ha valoredi prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di averaccertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento provenienteda un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa èrimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. n.5667/2025);- la ricorrente, poi, non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata, laddove viene precisato che “la procedura impiegata èconforme con le previsioni contenute nell'art. 26 DPR n. 602/1973 eDPR n. 68/2005; che nel caso di specie venivano emesse regolariricevute di avvenuta consegna della busta inviata dal concessionarionella casella pec del destinatario, così come attestate dal competentegestore; che, ai fini della prova della avvenuta notifica via pec, èsufficiente la ricevuta di avvenuta consegna senza necessità diallegare la relata di notifica; che le cartelle di pagamento impugnate,per costante giurisprudenza della suprema corte, non vannosottoscritte a pena di validità ed efficacia; che per tali atti non èpertanto necessaria la sottoscrizione della firma digitale; chel'integrità del documento notificato è garantita dalla conversione delNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026front, in fase di ottenimento del pdf cartella, con conseguenteimmodificabilità del formato pdf impiegato”;- poiché la CTR ha accertato la regolare consegna delle cartelle dipagamento alla casella di PEC della contribuente, la censura mira,sotto l’apparente vizio di violazione di legge, a rimettere indiscussione la valutazione dei fatti e delle prove, operata dal giudicedi merito;- priva di pregio è anche la contestazione dell’indirizzo PEC utilizzatodal notificante, in quanto non inserito nei pubblici elenchi previstidall’art. 16-ter del d.l. n. 170 del 2012, posto che, in tema dinotificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando unindirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblicielenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, aldestinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senzaalcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, laddoveuna maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta,infatti, per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè delsoggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente delproprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. S. U. n. 15979del 2022);- con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente diriscossione, poi, è stato precisato che, “In tema di notificazione amezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agentedella riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registroINI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesasiano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamentoNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”(Cass. n. 18684 del 2023);- occorre considerare, peraltro, che la natura sostanziale e nonprocessuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione diistituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi siaun espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché ilrinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazionedell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle normesulle notificazioni nel processo civile, comporta, nel caso di eventualeirritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazionedell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento delloscopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 2019);- nella specie la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circal’asserito pregiudizio sostanziale subito a causa della ricezione dellanotifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematicopresente nel pubblico registro;- con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTRritenuto infondata sia la doglianza sul difetto di motivazionedell’intimazione impugnata per omessa allegazione degli atti sottesi,mai notificati alla contribuente, sia la censura sulla mancataindicazione analitica del calcolo degli interessi; rileva che l’inesistenzadella procedura di notificazione delle cartelle prodromiche rendevaillegittime anche le somme pretese per gli interessi moratori ed oneridi riscossione; si duole del fatto che nell’avviso di intimazione eraindicato il responsabile del procedimento, senza altre specificazioniutili alla società ai fini dell’impugnazione dell’atto;- il motivo è complessivamente infondato;Numero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026- come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, allorché lacartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale che abbia giàdeterminato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi altributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degliinteressi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamodell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulterioriaccessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescrittodall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante lapretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazioneessa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo(Cass. Sez. U. n. 22281 del 2022);- il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamentoopera, a fortiori, con riferimento all’intimazione di pagamento, sicchéla motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nelpresupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendosufficiente, ai fini della motivazione dell’intimazione di pagamento, ilmero richiamo a tali atti (Cass. n. 27504 del 2024);- nella specie, peraltro, non viene neppure chiarito quale sia il vizioconcreto di motivazione dell’avviso di intimazione e in che misuraabbia arrecato un danno al diritto di difesa;- la doglianza è priva di rilievo anche nella parte in cui afferma chenell’intimazione veniva solo menzionato il responsabile delprocedimento senza altre indicazioni ai fini dell’impugnazioneNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’atto, visto che l’impugnazione è stata poi tempestivamenteproposta, con un’efficace difesa, davanti al giudice tributario;- la regolarità della procedura di notificazione delle cartelle esattoriali,prodromiche all’intimazione di pagamento, comporta la paleseinfondatezza della ulteriore censura sulla illegittimità degli interessimoratori e degli oneri di riscossione, peraltro solo genericamenteformulata;- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 25 del d.P.R. n. 602del 1973, per non essersi la CTR pronunciata sulla contestazionerelativa alla decorrenza del termine di decadenza della pretesaimpositiva, dato che la cartella di pagamento n.06820160094943839000, riferita ad IRPEF per l’anno 2010, risultapresuntivamente notificata nell’anno 2016, la cartella di pagamenton. 06820160090692931000, riferita ad I.V.A. per l’anno 2012, risultapresuntivamente notificata nell’anno 2016 e la cartella di pagamenton. 06820150099134217000, relativa ad I.R.A.P. per l’anno 2012, erapresuntivamente notificata nell’anno 2015 e, quindi, ben oltre itermini di decadenza prescritti ex lege;- il motivo è inammissibile perché non dimostra, per un verso, come ilgiudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmenteriportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentirela verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, insecondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi;Numero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026-pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (ex plurimis,Cass. n. 28072 del 14 ottobre 2021);- il motivo è in ogni caso infondato;- al riguardo va applicato il principio secondo il quale “Alla luce deiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processocome costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene aconfermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che sitratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (explurimis, Cass. 28.06.2017, n. 16171);- sebbene la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appellosuindicato, la questione della prescrizione doveva essere propostamediante tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento,sottese alla intimazione, essendo state le stesse ritualmentenotificate;- con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2 e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere laNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026CTR disposta la sospensione del processo, in relazione alla cartella n.06820140110876086000, in ragione del mero dato della proposizionedella querela di falso avverso il relativo avviso di ricevimento, in basea un mero automatismo e senza appurare la rilevanza della questionesottesa alla querela di falso ai fini del giudizio; osserva che lacircostanza oggetto della querela di falso era irrilevante ai fini delgiudizio tributario, non riguardando tanto la sottoscrizione del coluiche aveva ricevuto l’atto, bensì la sua qualifica all’interno dellasocietà contribuente;- il motivo è infondato;- come è stato precisato con riferimento alla prima censura delricorso principale, nel disporre la sospensione del giudizio in relazionealla cartella n. 06820140110876086000, la CTR si è limitata aconfermare la pertinenza e rilevanza della circostanza oggetto dellaquerela di falso in relazione al giudizio tributario, ritenendo, nellasostanza, che per la cartella in argomento il provvedimentosospensivo non costituiva in alcun modo un intralcio allagiurisdizione;- orbene, questa Corte ha in più occasioni affermato che quandol'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la societàdestinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondoquanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosipresso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasicome "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parolasono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardandoesse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblicoufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sedeeffettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" allaricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza diprova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolaritàNumero registro generale 11897/2021Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 11498/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'attività di notificazione (Cass. 21817 del 2012 e n. 12577 del2023);- nella specie, tuttavia, non è stata contestata solo la dichiarazione dichi si sia qualificato come “addetto alla ricezione”, ma è statadisconosciuta anche la firma del soggetto che si era qualificato comesig. [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 7 dell’atto di citazione per querela di falso,allegato al ricorso), per cui correttamente la CTR ha ritenuto che lavalidità della notifica dovesse essere verificata mediante querela difalso;- in conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettato e le spese, data lareciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente le spesetra le parti;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida