CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 04586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27954/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G CESARE 23 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1164/2018 depositata il21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 1164/2018 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma del 2 agosto 2012, la quale aveva respinto le domande di pagamento dei compensi e di risarcimento del danno, dichiarando cessata la materia del contendere con riguardo all’azione di impugnativa delle deliberazioni assembleari del 6 dicembre 2006 e del 12 dicembre 2006, nelle quali l’unico socio U.N.I.R.E. aveva revocato il consiglio di amministrazione, nominando un amministratore unico. Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, rilevava – in merito alla questione introdotta in causa riguardante l’esistenza, in capo alla società, di un potere di revoca incondizionato a prescindere dalla giusta causa – che nella disciplina delle società a responsabilità limitata ove non è prevista una disposizione analoga all’art 2383, secondo comma , c.c., il modello organizzativo stabilito dalla legge non regolando il potere di recesso della società e dell’amministrazione, poiché ove nulla sia disposto nello statuto, esso costituisce uno dei poteri naturali delle parti nei contratti a prestazione continuata e di durata illimitata. Osservava, con riferimento al caso in esame, che lo statuto all’art 11 stabiliva la durata limitata del rapporto con l’organo amministrativo ed il potere di revoca in ogni tempo anche in assenza di giusta causa, come desumibile dalla previsione secondo cui «Gli amministratori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L’assemblea ha la facoltà in qualunque tempo di sostituire al Consiglio di amministrazione. un amministratore unico ed a quest’ultimo un Consiglio di amministrazione». La Corte distrettuale riteneva che simile clausola permettesse la revoca senza giusta causa; che l’art. 1362 c.c. circa l’indagine sulla reale intenzione dei contraenti non fosse applicabile alla interpretazione dello statuto, così come l’art. 1370 c.c., alla luce della clausola statutaria che intendeva consentire alla società la revoca prima del termine, senza incorrere nelle conseguenze risarcitorie; che una diversa lettura della previsione statutaria non avrebbe avuto senso, posto che non era in discussione il principio della revocabilità dell’amministratore anche a tempo determinato, stante la natura fiduciaria del rapporto e l’incidenza dell’operato dell’amministratore sulle vicende societarie, sicché l’interpretazione operata dal giudice di primo grado è anche perfettamente osservante del canone ermeneutico previsto dall’art. 1367 c.c. co n conseguente esclusione dei criterio residuale dettato dall’art. 1371 c.c.. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cu i la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1363, 1364 e 1367 (e degli art. 1725, 2259 e 2383, comma 3 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art 360, primo comma , nr 3 e 5 , c.p.c., per avere la Corte di appello interpretato la normativa statutaria in violazione delcanone dettato dall’art. 1363 e del canone ermeneutico dettato dall’art.1367 c.c., non rispettandone il precetto. Si rileva, in particolare , che la clausola in questione prevedeva la facoltà di sostituzione, in ogni tempo, del c.d.a. con un amministratore unico, e viceversa, esplicitando una facoltà già attribuita dalla legge alla società. Si osserva, infatti , che l’art. 1367 c.c. è lungi dall’imporre la ricerca di un significato diverso da quello letterale, solo perché già la legge disponga quell’effetto, come dimostra l’ampia presenza, in molti statuti ed anche in quello della [OSCURATO:SOCIETA]., proprio di clausole oggettivamente superflue, quali, ad esempio, sull’assemblea totalitaria, sulla costituzione dell’assemblea, sul diritto di voto, e così via. Si sostiene , poi , che l’avere ritenuto che la clausola concernente la forma dell’organo amministrativo comportasse anche la rinuncia ad ogni diritto degli amministratori revocati ante tempus contrastava anche con il disposto dell’art. 1363 c.c., giacché una tale interpretazione avrebbe esteso i suoi effetti ad oggetti che le parti non si erano affatto proposte di contrattare, né avevano contrattato. Si afferma, al contrario, che sarebbe stato necessario fare applicazione analogica dell’art. 2383, comma 3, c.c., o, in subordine, degli artt. 2259 o 1725 c.c., esistendo altresì un principio dell’ordinamento, che impone il ristoro dei danni o la corresponsione di una indennità, per il caso di anticipato ed unilaterale scioglimento di un rapporto a tempo determinato. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e degli art.1129, comma 2 , 1723, 1724, 1725, 2259, 2383, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nr 3 , c.p.c.. per avere la Corte di appello non correttamente interpretato la previsione statutaria alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c., ritenuto da essa inapplicabile agli statuti societari richiamando a torto un precedente della Suprema Corte, non pertinente al caso in esame. Si sostiene che sarebbe consentito indagare sul contenuto del contratto sociale (statuto) nella misura in cui questo incide sulla posizione degli amministratori, quantunque gli stessi non siano parti stipulanti di detto contratto. Si rileva poi che dal tenore letterale delle parole della clausola emerge null’altro che il potere sovrano dell’assemblea di sostituire l’organo amministrativo e di mutarne la forma in ogni tempo senza fornire alcuna indicazione in relazione alle conseguenze sui diritti dei soggetti revocati, sicché in proposito devono applicarsi gli art.2383, 2259, 1723, 1725 c.c.. Con un terzo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nr 3 c.p.c. per avere la Corte di a ppello escluso l’applicazione al caso in esame del canone ermeneutico previsto dall’art 1370 c.c., sul presupposto, considerato errato, della non assimilabilità dello statuto sociale alle condizioni generali di contratto. Con un quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1371 c.c. in relazione all’art 360 , primo comma, nr 3 , c.p.c. per avere la Corte di appello escluso l’applicazione del canone residuale, ritenendo utilizzabile il solo criterio ermeneutico previsto dall’art.1367 c.c. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 112, 132 nr 4 c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c., dell’art 11 Cost. e degli art. 1341, 1342 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360,primo comma, nr 3 , c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla richiesta avanzata in subordine, per l’ipotesi della interpretazione della clausola statutaria in modo conforme alla lettura data dal Tribunale e quindi nel senso di una rinuncia preventiva alrisarcimento. Si sostiene che in questo caso la previsione statutaria avrebbe costituito una limitazione della responsabilità che avrebbe dovuto essere approvata per iscritto non senza rilevare che la stessa era stata utilizzata in modo abusivo al solo fine di liberarsi di un organo amministrativo. Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che la società propone in controricorso, facendo leva sull'esistenza della doppia sentenza conforme, ossia della sentenza d'appello che ha confermato quella di primo grado, a norma dell'art. 348-ter, comma 4,c.p.c. E ciò perché la disposizione in esame presuppone che nei due gradi di merito siano state decise le “questionidi fatto” in base alle “stesse ragioni”; laddove nel caso in esame con i motivi di ricorso non si contestanoquestioni di fatto, ma si aggrediscono le statuizioni indiritto della sentenza impugnata . I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per l’intima connessione, in quanto diretti a denunziare la violazione delle regole in tema di interpretazione dei negozi privati e la falsa applicazione di disposizioni normative che ne è derivata, sono fondati, per le ragioni di seguito esposte. Per affrontare il problema è necessario soffermarsi sul percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nel costruire gli strumenti giuridici che hanno portato alle conclusioni oggetto di censura. L’art. 11 dello statuto infatti così dispone: “Gli amministratori durano in carica 5 anni e sono rinnovabili. L’assemblea ha la facoltà in qualunque tempo di sostituire al Consiglio di amministrazione un amministratore unico ed a quest’ultimo un Consiglio di amministrazione”. Poste queste premesse, la Corte distrettuale ha ritenuto che è già la sola interpretazione della clausola statutaria ad evidenziare che “lo statuto, nel prevedere la facoltà di sostituire l’organo amministrativo in ogni tempo e quindi indipendentemente dalla scadenza del mandato, intendeva consentire alla società la revoca prima del termine senza incorrere nelle conseguenze risarcitorie che l’ordinamento prevede a carico del recedente nel caso di anticipata cessazione del rapporto”. La previsione statutaria, ove fosse diversamente interpretata – si argomenta – non avrebbe alcun senso dal momento che non è discutibile il principio generale della revocabilità dell’amministratore anche a tempo determinato stante la natura fiduciaria del rapporto. In quest’ottica interpretativa per i giudici di appello assume rilevanza decisiva l’art 1367 c.c. , che darebbe, a loro dire, il solo senso possibile alla disposizione statutaria di cui all’art 11. Clausola che non avrebbe cioè alcun significato ove non fosse che una semplice ripetizione di quanto previsto da un principio generale. Le ragionidella decisione qui impugnata, che confermano, per queste vie, quella del Tribunale non possono essere condivise dalla Corte. Il tema sollevato dalla presente vertenza non è quello della revocabilità nelle società a responsabilità limitata degli amministratori o del consiglio di amministrazione, e neppure quello dell’esistenza di un potere di revoca incondizionato, a prescindere dalla presenza di una giusta causa; ma è, invece, dedotta la violazione delle regole di cui agli art. 1362 ss. c.c., ed, ancor prima, viene censurata l’affermazione circa la pretesa inapplicabilità di tali disposizioni agli statuti di società. Va subito sgombrato il campo da quest’ultimo equivoco: le regole sulla interpretazione del contratto, di cui agli art. 1362 c.c., in quantovolte ad offrire criteri ermeneutici per tutti gli atti privati (ed anche oltre quelli), sono sicuramente applicabili anche agli statuti di società, che di tale natura partecipano. Con riguardo alla violazione di dette regole, i motivi in esame sono ammissibili, ai sensi degli art. 360 e 366 c.p.c., rispettando essi il principio secondo cui la parte, che censuri il significato attribuito dal giudice di merito ad un negozio, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, di cui agli art. 1362 c.c. ss., indicando, a pena d’inammissibilità, quali criteri interpretativi siano stati violati. Infatti, l’interpretazione del contratto e degli atti privati è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o (nel vigore del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per assenza assoluta di motivazione: ai fini della censura di violazione dei canoni stessi, pertanto, è anzitutto indispensabile, in ossequio al principio di specificità del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c., la trascrizione del testo della regolamentazione privata (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; nonché, fra le altre, Cass. 23 agosto 2018, n. 21010; Cass. 1 marzo 2012, n. 3218), in quanto solo così è dato al giudice di legittimità di effettuare il proprio controllo sulla interpretazione resa dalla corte del merito e sull’eventuale violazione dei canoni ermeneutici che la guidano, ai sensi degli art. 1362 ss. c.c. Al riguardo, reputa il Collegio che la corte del merito non abbia correttamente applicato i criteri di cui agli art. 1362, 1363 e 1367 c.c., dalla parte ricorrente invocati, laddove essa, in modo apodittico, si limita ad affermare la pretesa rinuncia ad un indennizzo da revoca senza giusta causa, ancorandolo ad una disposizione statutaria volta a fissare, tuttavia , la mera struttura dell’organo gestorio, aderendo dunque ad una interpretazione antiletterale senza adeguata giustificazione di tale modus procedendi. E ciò anche senza affatto approfondire, sulla base della lettura dell'intera disposizione statutaria e della sua collocazione nell’ambito dello statuto, quale fosse l'esatta portata dell'espressione. Questa Corte ha già chiarito (fra le altre, Cass. 5 luglio 2019, n. 18182) che l'interpretazione del contratto costituisce giudizio di fatto, riservato al giudice del merito: ma le norme che la governano sono regole di diritto e, sulla base dell’interpretazione, il giudice qualifica l’atto, ne giudica della validità ed efficacia, sindaca l'inadempimento, in sostanza valuta ogni vicenda giuridica. La regola base è quella contenuta nell’art. 1362, commi 1 e 2 , c.c., che bada alla lettera, nonché alla comune intenzione delle parti contraenti, ed al loro comportamento complessivo anche successivo, con l’esigenza di indagare sulle reali intenzioni delle parti e sull'effettiva portata delle clausole all'interno del testo (cfr., fra le altre, Cass. 13 marzo 2015, n. 5102). Nella specie, a fronte della asciuttezza della clausola statutaria, dettata nell’ambito della prefigurazione organizzativa della struttura dell’organo gestorio, la corte territoriale avrebbe dovuto valutare se, si badi, non mediante un accordo ad hoc tra la società e l’amministratore, ma, appunto, all’interno di una previsione generica dello statuto, quale patto fra i soci, fosse stata prevista una deroga alla generale tutela apprestata dall’ordinamento in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, e da questo, pertanto, condivisa al momento dell’accettazione della carica. In tale compito la sentenza impugnata ha, viceversa, violato i criteri di interpretazione, previsti dall’art. 1362 c.c.: ed infatti, essa ha trascurato del tutto la lettera della clausola, la quale atteneva al cambio di struttura nella gestione e non riguardava la revoca degli amministratori, nonché la condotta anche successiva delle parti; ed è stato, altresì, violato l’art. 1367 c.c., per l’argomento sviluppato nel primo motivo di ricorso, secondo cui la norma non legittima una lettura antiletterale, solo per far sì che la clausola non sia meramente ripetitiva di una disposizione di legge. Infine, ne è così derivata altresì la violazione dei principî posti dall’art. 1725, comma 1, c.c., applicabile alla s.r.l., essendo pur sempre il rapporto di amministrazione, pur speciesa sé stante (cfr. Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545), riconducibile nel genus del mandato: onde, se la revoca avviene senza giusta causa, è dovuto il risarcimento del danno. Invero, sebbene gli amministratori di s.r.l. possono essere revocati in ogni tempo dall’assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, e ciò tanto più in ragione del rapporto personalistico particolarmente intenso in tale tipo sociale, tuttavia allora sorge in capo all'amministratore revocato ante tempus, il diritto al risarcimento del danno: regola, certamente, derogabile dall’autonomia privata, purché il giudice chiamato a pronunciarsi individui, senza vizi di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, un negozio idoneo allo scopo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, con l’assorbimento dei restanti. La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spes