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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 33343/2024

Testo disponibile della fonte

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rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 3819/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BS), alla via 4 [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro temporeRenato Gheza, rappresentata e d ifes a , giusta procu ra speciale allegataal ricorso, da ll’ Avvoca t o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Brescia, al [OSCURATO:PERSONA] n. 54. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Ferrara, al [OSCURATO:PERSONA] n. 81 , in persona del legale rappresentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Mirandola (MO), al [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -controricorrente - avverso la sentenza n. 2921 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA] M ILANO , pubblicata il giorno 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello diMilano del 22 ottobre / 11 novembre 20 20 , n. 2921 , affidandosi a seimotivi.

1.1. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].

1.2. Con ordinanza interlocutoria del 6/10 giugno 2024, n. 16120, la causa, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo «al fine di consentire il perfezionamento di un più ampio accordo transattivo nel quale sono coinvolte anche le persone fisiche dei soci di entrambe le società». [OSCURATO:PERSONA]

1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, cui ha fatto seguito la rituale sua accettazione ad opera della controricorrente.

1.1. Entrambe le parti hanno espressamente chiesto compensarsi le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivela no idone i a determinare l'estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012(cfr. Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 3819/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BS), alla via 4 [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro temporeRenato Gheza, rappresentata e d ifes a , giusta procu ra speciale allegataal ricorso, da ll’ Avvoca t o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Brescia, al [OSCURATO:PERSONA] n. 54. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Ferrara, al [OSCURATO:PERSONA] n. 81 , in persona del legale rappresentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Mirandola (MO), al [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -controricorrente - avverso la sentenza n. 2921 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA] M ILANO , pubblicata il giorno 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello diMilano del 22 ottobre / 11 novembre 20 20 , n. 2921 , affidandosi a seimotivi. 1.1. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2. Con ordinanza interlocutoria del 6/10 giugno 2024, n. 16120, la causa, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo «al fine di consentire il perfezionamento di un più ampio accordo transattivo nel quale sono coinvolte anche le persone fisiche dei soci di entrambe le società». [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, cui ha fatto seguito la rituale sua accettazione ad opera della controricorrente. 1.1. Entrambe le parti hanno espressamente chiesto compensarsi le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivela no idone i a determinare l'estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione. 2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012(cfr. Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
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