Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 32469/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14347-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 817/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1188/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.14347/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 817/2019 della Corte d’appello di Milano che ha rigettato il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito.

Propone cinque motivi di ricorso.

Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In data 6 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per cinque motivi.

I)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 617 cod. proc. civ. perché la Corte, in relazione ai vizi procedimentali evidenziati (sia con riferimento all’avviso di addebito che agli atti presupposti, ossia al verbale unico di accertamento) ha affermato la carenza di giurisdizione del GO.

II)Non liquet su punti decisivi della controversia – erronea e/o falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 perché la Corte non prende posizione sulle eccezioni di nullità dell’avviso di addebito (nullo l’atto presupposto perché non si era concluso il procedimento amministrativo).

III)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (per i profili di nullità dell’atto presupposto, ossia il verbale unico di accertamento).

IV)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del d.l n. 78/2010 perché l’avviso di addebito non era adeguatamente motivato.

V)Erronea e/o falsa applicazione degli artt. 61-69 del d.lgs. n. 276/2003: si afferma che la Corte non ha tenuto conto della natura mutualistica della Cooperativa, il cui regolamento interno stabilisce quali sono le tipologie di rapporto instaurabili con i soci, di tal chè, laddove venga ravvisata l’assenza di un progetto, non opera una conversione in via presuntiva dei rapporti di lavoro dei soci in rapporti di lavoro subordinato ma sarà necessaria un’analisi caso per caso, in cui si deve tener conto della volontà dei soci come espressa in sede di regolamento interno (che prevede la possibilità di instaurare sia rapporti di lavoro autonomo, subordinato, a progetto).

Se anche non ci fosse stato il progetto, i collaboratori sarebbero stati comunque lavoratori autonomi, non avendo la Cooperativa mai eterodiretto la prestazione, limitandosi all’incontro tra domanda e offerta.

È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.

Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.

Nulla da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva dell’Istituto.

La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n. 23509/2025).

P.Q.M La Corte dichiara estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14347-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 817/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1188/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.14347/2020 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 817/2019 della Corte d’appello di Milano che ha rigettato il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito. Propone cinque motivi di ricorso. Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede. In data 6 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per cinque motivi. I)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 617 cod. proc. civ. perché la Corte, in relazione ai vizi procedimentali evidenziati (sia con riferimento all’avviso di addebito che agli atti presupposti, ossia al verbale unico di accertamento) ha affermato la carenza di giurisdizione del GO. II)Non liquet su punti decisivi della controversia – erronea e/o falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 perché la Corte non prende posizione sulle eccezioni di nullità dell’avviso di addebito (nullo l’atto presupposto perché non si era concluso il procedimento amministrativo). III)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (per i profili di nullità dell’atto presupposto, ossia il verbale unico di accertamento). IV)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del d.l n. 78/2010 perché l’avviso di addebito non era adeguatamente motivato. V)Erronea e/o falsa applicazione degli artt. 61-69 del d.lgs. n. 276/2003: si afferma che la Corte non ha tenuto conto della natura mutualistica della Cooperativa, il cui regolamento interno stabilisce quali sono le tipologie di rapporto instaurabili con i soci, di tal chè, laddove venga ravvisata l’assenza di un progetto, non opera una conversione in via presuntiva dei rapporti di lavoro dei soci in rapporti di lavoro subordinato ma sarà necessaria un’analisi caso per caso, in cui si deve tener conto della volontà dei soci come espressa in sede di regolamento interno (che prevede la possibilità di instaurare sia rapporti di lavoro autonomo, subordinato, a progetto). Se anche non ci fosse stato il progetto, i collaboratori sarebbero stati comunque lavoratori autonomi, non avendo la Cooperativa mai eterodiretto la prestazione, limitandosi all’incontro tra domanda e offerta. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. Nulla da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva dell’Istituto. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n. 23509/2025). P.Q.M La Corte dichiara estint
Sentenza Cassazione n. 32469/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris