Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:499
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 settembre 2003
(1)
Cause riunite C-53/02 e C-217/02
Comune di Braine-le-[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] wallone
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d'Etat (Belgio)]
«Direttiva 91/156/CEE – Rifiuti – Piano di gestione – Luoghi e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti – Autorizzazione in assenza di un piano di gestione contenente una carta geografica con indicazione precisa dell'ubicazione
prevista per i luoghi di smaltimento»
1.
[OSCURATO:PERSONA] d’État (Belgio) chiede a questa Corte di pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti
(2)
, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE
(3)
(in prosieguo: la «direttiva») e, in particolare, dell’art. 7 della medesima, riguardante l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri
di elaborare piani di gestione
(4)
.
I –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
2.
La direttiva intende per «smaltimento» dei rifiuti, tra le varie operazioni, il deposito sul o nel suolo (ad esempio, la messa
in discarica), il trattamento in ambiente terrestre, l’iniezione in profondità, il lagunaggio etc.
(5)
.
3.
L’art.3, n.1, della direttiva così dispone :
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure appropriate per promuovere:
a)
in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
–
lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
–
la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti
e i rischi di inquinamento;
–
lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
(...)».
4.
Il successivo art. 4 così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
–
senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
–
senza causare inconvenienti da rumori od odori;
–
senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
[OSCURATO:PERSONA] membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato
dei rifiuti».
5.
L’art. 5 della direttiva dispone:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri, di concerto con altri [OSCURATO:PERSONA] membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate
per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate
a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere
l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo,
tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
2.
Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione
dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica».
6.
Ai sensi dell’art. 7 della direttiva:
«1.
Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare
quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro:
–
tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;
–
requisiti tecnici generali;
–
tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
–
i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.
Tali piani potranno riguardare ad esempio:
–
le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,
–
la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,
–
le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
2.
Eventualmente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri collaborano con gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e la [OSCURATO:PERSONA] per l’elaborazione dei
piani. Essi li trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA].
3.
[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con
i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri».
7.
Il successivo art. 9 dispone:
«1.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato
II A debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente di cui all’articolo 6.
Tale autorizzazione riguarda in particolare:
–
i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
–
i requisiti tecnici,
–
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
–
il luogo di smaltimento,
–
il metodo di trattamento.
2.
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni
e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista
della protezione dell’ambiente».
8.
L’art. 2, n. 1, della direttiva 91/156, che ha introdotto nella direttiva 75/442 tutte le disposizioni richiamate supra, recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro e non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]».
9.
La direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CEE, relativa alle discariche dei rifiuti
(6)
, entrata in vigore il 16 luglio 1999, prevede, all’art. 8, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure affinché:
a)
l’autorità competente conceda l’autorizzazione per la discarica solo qualora:
i)
fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente
direttiva, compresi gli allegati;
(...)
b)
il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell’articolo
7 della direttiva 75/442/CEE;
(...)».
10.
L’allegato I della direttiva 1999/31, intitolato «Requisiti generali per tutte le categorie di discariche» stabilisce:
«1.
Ubicazione
1.1.
Per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
a)
le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre
aree agricole o urbane;
b)
l’esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
c)
le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
d)
il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell’area della discarica;
e)
la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.
1.2.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le
misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.
(...)».
B –
Normativa nazionale
11.
A termini dell’art.24 del decreto 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti (Moniteur belge del 2 agosto 1996):
«1.
[OSCURATO:PERSONA] procederà all’elaborazione, ai sensi degli artt. 11-16 del decreto 21 aprile 1994, relativo alla pianificazione
in materia di ambiente nell’ambito di uno sviluppo duraturo, di un piano relativo alla gestione dei rifiuti. Tale piano costituirà
un programma settoriale ai sensi di tale decreto. Esso potrà comprendere una pianificazione per tipo di rifiuti o per settore
di attività.
Il piano conterrà in particolare:
1°
una descrizione dei tipi, delle quantità e dell’origine dei rifiuti, delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti e trasferiti
annualmente, degli impianti in esercizio e dei luoghi occupati;
2°
un inventario delle misure regolamentari e generali in vigore che presentano un impatto sulla gestione dei rifiuti;
3°
una descrizione della evoluzione probabile nel settore e degli obiettivi da conseguire in materia di gestione dei rifiuti;
4°
i progetti e le azioni da sviluppare in materia di prevenzione, ricupero e smaltimento, le modalità e le tecniche di gestione
auspicate, e le persone fisiche o giuridiche abilitate a gestire i rifiuti.
Il piano dovrà essere accompagnato dai dati relativi alle sue implicazioni di bilancio per i pubblici poteri, ai suoi prevedibili
effetti sull’economia generale a breve, medio e lungo termine, ed alle sue prevedibili conseguenze sull’ambiente.
2.
[OSCURATO:PERSONA] stabilirà, secondo la procedura prevista dagli artt. 25 e 26, un piano dei centri di interramento tecnico comprendente
i luoghi che possano essere destinati all’impianto ed alla gestione dei centri di interramento tecnico, fatti salvi i centri
di interramento destinati all’uso esclusivo del produttore di rifiuti.
Nessun centro di interramento tecnico che non sia destinato all’uso esclusivo del produttore di rifiuti potrà essere autorizzato
al di fuori di quelli previsti dal piano di cui al presente paragrafo».
12.
In esecuzione del citato art. 24, nn. 1 e 2, il governo vallone ha adottato, da un lato, il 15 gennaio 1998, il piano vallone
dei rifiuti «Horizon 2010» (Moniteur belge, 21 aprile 1998, pag. 11 806; in prosieguo: il «piano horizon 2010») e, dall’altro,
il 1° aprile 1999, il piano dei «centri di interramento tecnico» (Moniteur belge, 13 luglio 1999, pag. 26 747; in prosieguo:
il «CIT»), entrato in vigore il 13 luglio 1999. Entrambi i piani venivano comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della trasposizione
dell’art. 7 della direttiva.
13.
L’art. 70, primo comma, del medesimo decreto del 1996 prevede che:
«Fintantoché il piano dei centri di interramento tecnico contemplato dall’art. 24, n. 2, non sarà entrato in vigore, le domande
di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 per installare e gestire centri di interramento tecnico e le domande di licenza di
costruzione ai sensi dell’art. 41, n. 1, del code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (codice
vallone dell’assetto del territorio, dell’urbanizzazione e del patrimonio), dichiarate ricevibili prima dell’adozione del
presente decreto da parte del Parlamento, possono dare luogo ad autorizzazione nelle zone industriali, agricole ed estrattive,
quali definite negli artt. 172, 176 e 182 del medesimo codice».
II –
Cause principali
A –
[OSCURATO:PERSONA]53/02
14.
Con decisione 21 maggio 1999, il governo della Regione vallone concedeva alla società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») un’autorizzazione individuale di estensione e gestione di un centro di interramento tecnico di rifiuti situato
a Braine-le-[OSCURATO:PERSONA]. La decisione controversa concerne l’estensione del luogo di smaltimento di rifiuti di «Cour-au-[OSCURATO:PERSONA]»
al luogo adiacente di «Cour-au-[OSCURATO:PERSONA]». L’estensione del luogo servirebbe parimenti ad una operazione di smaltimento dei
rifiuti, vale a dire l’interramento tecnico (messa in discarica) dei rifiuti inerti.
15.
Il Comune di Braine-le-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «Braine-le-[OSCURATO:PERSONA]») proponeva ricorso di annullamento della decisione controversa
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État. A sostegno della domanda, il detto Comune deduceva, inter alia, la violazione degli artt. 4, 5,
7 e 9 della direttiva. A suo parere, nonostante l’art. 7 della direttiva, che prevede l’elaborazione di piani di gestione
dei rifiuti, e nonostante l’art. 24, n. 2, del decreto 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti, che fa obbligo al governo vallone
di provvedere ad una pianificazione spaziale dei luoghi che possono essere destinati all’impianto e alla gestione di un centro
di interramento tecnico e che precisa che nessun centro di interramento tecnico può essere utilizzato al di fuori di quelli
previsti dal piano medesimo, al momento dell’emanazione della decisione controversa, nessun piano è stato ancora adottato
dal governo vallone. Infatti, da un lato, il piano horizon 2010 non costituirebbe la detta pianificazione, e, dall’altro,
il CIT non sarebbe stato operante al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Il detto Comune sottolineava, infine, che
il luogo controverso non è incluso nel piano del 1° aprile 1999 e che, conseguentemente, l’atto impugnato è stato emanato
per un luogo non individuato in una pianificazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti.
16.
Il governo vallone, da parte sua, sostiene che il piano horizon 2010 contiene la pianificazione prevista dall’art. 7, paragrafo
1, della direttiva, e che il luogo controverso vi è incluso. La parte interveniente [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non sarebbe minimamente
provato che l’art. 7 della direttiva implichi necessariamente una pianificazione dei rifiuti come quella effettuata nel CIT
della Regione vallone.
B –
[OSCURATO:PERSONA]217/02
17.
Con decreto ministeriale 16 dicembre 1998, la società anonima Propreté, Assainissement, Gestion de l’Environnement, abbreviato
«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), veniva autorizzata a proseguire la gestione di un centro di interramento tecnico (discarica)
a [OSCURATO:PERSONA], nel luogo chiamato «[OSCURATO:PERSONA]». La detta decisione fissa le condizioni di postgestione ed istituisce
un comitato di accompagnamento ed un comitato scientifico del centro di interramento tecnico.
18.
Il sig. M. Tilleult e l’asbl association des habitants de Lovain-La-Neuve, da un lato, e il sig. W. [OSCURATO:PERSONA] e l’asbl l’Epine
blanche, dall’altro, proponevano ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État per l’annullamento della decisione controversa. Essendo
le due cause connesse, veniva disposta la riunione delle due cause principali. Successivamente, l’asbl Epine blanche rinunciava
agli atti.
19.
Le parti ricorrenti nella causa principale sostengono, in particolare, che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata per
un luogo non individuato in una pianificazione di luoghi di smaltimento dei rifiuti, in contrasto, da un lato, con l’art. 7,
nn. 1 e 9, della direttiva e, dall’altro, con l’art. 24, secondo comma, del decreto 27 giugno 1996. Esse osservano, sostanzialmente,
che l’art. 7 della direttiva richiede una pianificazione locale dei luoghi di smaltimento, che il termine di trasposizione
è stato superato, che il piano horizon 2010 non costituisce la pianificazione spaziale richiesta dalla direttiva e che il
CIT esisteva, al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, solamente allo stato di progetto. Le ricorrenti aggiungono che
l’art. 70 del decreto 27 giugno 1996 non risponde all’obbligo di pianificazione previsto dalla direttiva, che presuppone,
per essere attuata, la «determinazione dei luoghi adatti» e il «raffronto del luogo» proposto rispetto agli altri obblighi
della direttiva, vale a dire la tutela della sanità dell’uomo e dell’ambiente.
20.
La Regione vallone fa valere, in particolare, che gli artt. 7 e 9 della direttiva non hanno effetti diretti. Inoltre, i piani
di gestione sarebbero privi di efficacia vincolante e la direttiva lascerebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri liberi di determinare se il
piano debba individuare i luoghi ovvero debba semplicemente indicare i criteri che definiscono il carattere adatto dei luoghi.
La Regione vallone sottolinea, parimenti, che il piano horizon 2010 prevede diverse disposizioni relative ad una pianificazione
spaziale, alle quali risponde il luogo che forma oggetto dell’atto impugnato. La Regione vallone si richiama, parimenti, al
progetto CIT, provvisoriamente emanato con decisione 30 aprile 1998, che prende in considerazione la discarica di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la Regione vallone ritiene che, designando le zone dei piani settoriali che possono accogliere transitoriamente
centri di interramento tecnico, l’art. 70 del decreto 27 giugno 1996 costituisca una trasposizione adeguata dell’art. 7 della
direttiva.
21.
[OSCURATO:PERSONA], parte interveniente nella causa principale, ritiene che l’art. 7 della direttiva non comporti una pianificazione
spaziale degli impianti di gestione dei rifiuti, ma riguardi in realtà una pianificazione di ordine tecnico e non geografico.
La direttiva non preciserebbe la portata giuridica dei piani di gestione dei rifiuti e la [OSCURATO:PERSONA] ne deduce, da una parte, che
i detti piani non hanno necessariamente portata regolamentare e, dall’altra, che il rilascio di una autorizzazione non dev’essere
necessariamente subordinato al rispetto di una qualsivoglia pianificazione spaziale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, parimenti, che il decreto
27 giugno 1996 soddisfa l’esigenza di pianificazione spaziale prevista dall’art. 7 della direttiva e lo stesso avviene per
quanto riguarda al piano horizon 2010. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sulla mancanza di termine di trasposizione dell’art. 7 della
direttiva e sulla circostanza che nei confronti dello Stato belga la [OSCURATO:PERSONA] europea non avrebbe avviato alcun procedimento
per inadempimento.
III –
Questioni pregiudiziali
22.
[OSCURATO:PERSONA] d’État decideva di sospendere il procedimento nelle due cause principali e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali con riguardo alla causa C-53/02:
«1)
Se l’obbligo posto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’art. 7 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nella versione
modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, di realizzare uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi in particolare
ad oggetto “i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento” comporti che gli [OSCURATO:PERSONA] destinatari della direttiva sono tenuti
a riportare su una carta geografica l’esatta futura ubicazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti o a determinare criteri
di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi
dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista
dal piano.
2)
Se gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata con direttiva 18 marzo 1991,
91/156/CEE, eventualmente nel combinato disposto con l’art. 9 della medesima direttiva, ostino a che uno Stato membro, che
non ha adottato entro il termine prescritto uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi ad oggetto i “luoghi o impianti
adatti per lo smaltimento”, rilasci autorizzazioni individuali di sfruttamento di impianti di smaltimento di rifiuti, quali
le discariche».
23.
Nella causa C-217/02 il [OSCURATO:PERSONA] d’État ha sollevato tre questioni di cui le prime due sono di tenore sostanzialmente identico
a quelle della prima causa. La terza questione è così formulata:
«Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, implichi
che il piano o i piani relativi in particolare ai “luoghi o impianti adatti per lo smaltimento” debbano essere elaborati entro
e non oltre il 1° aprile 1993 o che essi debbano essere elaborati entro un termine ragionevole, eventualmente eccedente il
termine di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale».
IV –
Analisi
A –
Sulla prima questione pregiudiziale nelle cause C-53/02 e C-217/02
1. Posizioni delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte
24.
Il comune di
Braine-le-[OSCURATO:PERSONA]
ritiene che l’art. 7 della direttiva 75/442 esiga che gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscano, nell’ambito dei piani di gestione dei
rifiuti, i luoghi ove potranno essere ubicati i luoghi di smaltimento dei rifiuti o i criteri di ubicazione di tali luoghi,
in modo tale che l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia
in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
25.
Tale posizione è condivisa dal
sig. [OSCURATO:PERSONA]
, dall’
asbl Association des Habitants de Louvain-la-Neuve
, e dal
sig. [OSCURATO:PERSONA]
, ricorrenti nella causa principale (causa C-217/02), nonché dai
sigg. [OSCURATO:PERSONA] e de Codt
, intervenienti nella causa principale (causa C-53/02) (in prosieguo: i «sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a.»). A loro parere, la direttiva
lascerebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di stabilire se il piano debba individuare i luoghi e gli impianti futuri adatti o
se debba semplicemente indicare i criteri di definizione del carattere adeguato di tali luoghi e impianti. Ove si opti per
quest’ultima alternativa, tali criteri dovranno essere tuttavia sufficientemente precisi affinché l’autorità incaricata di
rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri
nell’ambito della gestione prevista dai piani. Quanto ai criteri di ubicazione, le dette parti si richiamano a criteri quali
la geologia, l’idrogeologia, la vicinanza di centri abitati, i venti nonché la vicinanza dei luoghi e degli impianti.
26.
In concreto, le dette parti intervenienti sostengono che, anteriormente al CIT, non sarebbe esistita, nella regione vallona,
nessuna pianificazione spaziale dei luoghi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 7 della direttiva. Il piano horizon 2010
conteneva, a loro parere, solamente una pianificazione temporale.
27.
La
Regione vallone
non condivide tale tesi. A suo parere, il piano horizon 2010 ricapitola l’ubicazione dei luoghi esistenti nei singoli comuni
della Regione vallone, pur non contenendo l’identificazione delle relative particelle catastali. Queste dovrebbero figurare
su un piano, in scala 1:2500, depositato nel contesto delle pratiche di domanda di permesso di urbanizzazione. Orbene, a suo
avviso, nell’ambito del piano di gestione dei rifiuti di cui all’art. 7 della direttiva non occorre necessariamente raggiungere
tale precisione ove questa risulti nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 9 della direttiva medesima.
28.
Quanto all’interpretazione dell’art. 7 della direttiva, la Regione vallone ritiene che l’obbligo, imposto da tale disposizione
agli [OSCURATO:PERSONA] membri, di realizzare uno o più piani di gestione dei rifiuti vertenti, segnatamente, sui luoghi e sugli impianti
adatti per lo smaltimento, non significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a riportare su una carta geografica i siti precisi
in cui saranno ubicati i luoghi di smaltimento dei rifiuti. Essa sottolinea che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a stabilire criteri
di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9
della direttiva sia in grado di accertare se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
29.
[OSCURATO:PERSONA]
e la
[OSCURATO:PERSONA]
condividono, sostanzialmente, la tesi della Regione vallone.
30.
Secondo la
Repubblica d’Austria
, il tenore dell’art. 7 della direttiva non consentirebbe di concludere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a indicare nei piani
nazionali di gestione dei rifiuti l’ ubicazione precisa (su una carta geografica) dei singoli luoghi prescelti ai fini dell’eventuale
smaltimento dei rifiuti e la collocazione degli altri impianti. In assenza di elementi contrari o più precisi in merito nella
direttiva, deve ritenersi sufficiente la fissazione di criteri generali astratti quali, ad esempio, il divieto di realizzare
impianti di smaltimento dei rifiuti in talune zone sensibili (quali le zone di protezione delle acque, le zone di decantazione
delle piene, le zone a frequenti inversioni atmosferiche, le regioni alpine, le zone naturali protette, ecc.), condizioni
geologiche e idrogeologiche, il divieto allo scopo di realizzare zone a finalità residenziali o turistiche, lo stato dei fattori
nocivi, le infrastrutture e, in particolare, le possibilità di collegamento alle reti di trasporto e il divieto in considerazione
di monumenti storici o curiosità naturali.
31.
A parere del
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
, l’art. 7 della direttiva è diretto a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscano, mediante i piani di gestione, un quadro di orientamento
generale ai fini dell’adozione di decisioni più precise. Tale quadro dev’essere globale e costituire un sistema organizzato.
Un’ubicazione precisa in tali piani dei luoghi e degli impianti di smaltimento dei rifiuti non sarebbe quindi richiesta e
comporterebbe addirittura una mancanza di flessibilità e di adattabilità di tali piani a un punto tale da renderli inutilizzabili
come quadro di orientamento.
32.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che l’art. 7 della direttiva non imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di precisare,
in un piano di gestione dei rifiuti, l’indicazione geografica o di altro genere dell’ubicazione precisa dei luoghi o degli
impianti di smaltimento dei rifiuti o di determinare criteri di ubicazione precisi. [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitarsi a stabilire
criteri generali di ubicazione dei luoghi e degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
33.
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che i piani di gestione debbono contenere informazioni sugli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti, sulla
produzione attuale di rifiuti nonché su ogni altra informazione disponibile relativa alla produzione futura di rifiuti.
34.
Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], è appropriato indicare l’ubicazione di un impianto progettato di smaltimento qualora i
piani abbiano raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente per poter affermare con certezza che l’impianto di cui trattasi
sarà in grado di accogliere rifiuti a una data futura ragionevolmente determinabile. In tale fase si potrebbe affermare che
gli impianti progettati comprendono elementi potenziali della rete integrata degli impianti di smaltimento che si presume
che i piani di gestione agevolino. In precedenza gli [OSCURATO:PERSONA] membri manterrebbero completa discrezionalità in ordine alle indicazioni
menzionate sul piano con riguardo alle possibili ubicazioni degli impianti di smaltimento dei rifiuti utilizzabili in futuro
nell’ambito della rete integrata de qua. In altre parole, l’obbligo di includere in un piano il luogo specifico di un impianto
progettato sorge solamente nel momento in cui sia stato stabilito con certezza che in tale luogo si procederà al trattamento
dei rifiuti in una data futura che possa essere precisata con ragionevole certezza, vale a dire quando l’impianto di cui trattasi
abbia ottenuto un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva.
35.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che i piani di gestione dei rifiuti adottati in base all’art. 7 della direttiva
dovrebbero elencare tutti i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» per i quali sia stata concessa un’autorizzazione
ai sensi dell’art. 9 della direttiva e dovrebbero esporre in termini sufficientemente dettagliati i criteri di ubicazione
al fine di consentire all’autorità competente responsabile per il rilascio delle autorizzazioni di accertarsi, al momento
della concessione delle autorizzazioni a luoghi futuri, del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
36.
A parere del
governo francese
, dall’art. 7 della direttiva non emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano soggetti all’obbligo di identificare geograficamente i
luoghi. Un piano di gestione costituisce, infatti, un programma che fornisce orientamenti. Esso deve nondimeno presentare,
in forza del detto art. 7, una dimensione geografica, che dovrebbe tradursi nella fissazione di criteri che consentano di
accertare se l’autorizzazione risponda al piano di gestione. Stabilendo tali criteri deve tenersi conto, secondo il governo
francese, delle esigenze e delle capacità in materia di smaltimento di rifiuti nonché delle zone di ubicazione previste.
37.
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene che i piani di gestione dei rifiuti debbano comprendere un’identificazione sufficientemente precisa dei luoghi al
fine di dare attuazione agli obiettivi indicati negli artt. 4 e 5 della direttiva e di garantire la realizzazione dell’art. 9
della medesima. Inoltre, l’ubicazione dei luoghi considerati «adatti» dall’autorità che elabora il piano deve poter essere
determinata con precisione, al fine di consentire alle autorità incaricate del rilascio delle autorizzazioni di accertare
che il luogo previsto sia stato effettivamente inserito nel piano di gestione dei rifiuti predisposto.
38.
A parere della [OSCURATO:PERSONA], esisterebbero tre strumenti adeguati per rispondere all’esigenza di identificare in un piano di
gestione i luoghi e gli impianti esistenti o previsti:indicare i luoghi e gli impianti di cui trattasi su una carta geografica;
elaborare un elenco che individui con precisione i luoghi e gli impianti previsti per lo smaltimento, o definire un complesso
di fattori e di elementi, ivi compresi criteri di ubicazione, che consentano l’identificazione precisa dei luoghi.
39.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima modalità potrebbe essere considerata come la più agevole ai fini della determinazione
di luoghi futuri già previsti nel piano.
2. Valutazione
40.
Tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte concordano nell’affermare che un piano di gestione deve
presentare, in un modo o in un altro, una dimensione geografica, tesi questa che condivido in toto.
41.
Si deve ricordare, infatti, che l’art. 7, n. 1, della direttiva si richiama espressamente a tale dimensione prevedendo che
i piani di gestione «(...) contemplino fra l’altro (...)
i luoghi
o impianti adatti per lo smaltimento (...)»
(7)
.
42.
Sussiste parimenti unanimità quanto al fatto che l’art. 7 della direttiva non esige che un piano di gestione contenga una
cartografia precisa o una descrizione precisa mediante altri strumenti di ubicazione dei luoghi di smaltimento attuali e futuri.
43.
Giustamente, certo, il governo britannico sottolinea che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
possono
procedere a tale identificazione precisa ove lo desiderino e ove sia concretamente possibile farlo. L’art. 7 non detta tuttavia
alcun obbligo
in tal senso.
44.
Infatti, come correttamente osservato dalla Regione vallone, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo francese, ove un siffatto obbligo esistesse,
l’art. 9 della direttiva, a termini del quale l’autorizzazione «(...) riguarda in particolare (...) il luogo di smaltimento
(...)» non avrebbe più molto senso. È all’atto dell’autorizzazione che occorre effettivamente stabilire con precisione l’ubicazione
del luogo di cui trattasi.
45.
Peraltro, come rilevato dal governo britannico, la decisione finale relativa alla costruzione e alla gestione di un impianto
di smaltimento di rifiuti in un luogo particolare potrebbe essere soggetta a una procedura di consultazione e di decisione
che imponga di tener conto della valutazione dell’impatto sull’ambiente, conformemente alla direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(8)
, come modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE
(9)
. Un’osservazione analoga è stata fatta dal governo francese per quanto riguarda la direttiva del Consiglio 24 settembre 1996,
96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
(10)
. Ne consegue che non è sempre possibile stabilire già nella fase del piano di gestione l’ubicazione esatta di un luogo di
smaltimento di rifiuti.
46.
Parimenti, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che piani di gestione troppo precisi mancano di flessibilità
e di adattabilità. Tali piani devono infatti poter rispondere alle modifiche risultanti dal progresso scientifico e tecnico
e a situazioni nuove quali ─ come osserva la [OSCURATO:PERSONA] ─ lo sviluppo di nuovi processi di smaltimento dei rifiuti, sconosciuti
al momento dell’adozione del piano di gestione.
47.
Un piano di gestione ai sensi dell’art. 7 della direttiva costituisce quindi, come correttamente sostenuto dal governo olandese,
un «quadro di orientamento» o, come indicato dalla Corte al punto 75 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia
(11)
, un «programma globale», che non deve necessariamente descrivere tutti gli aspetti della gestione attuale e futura dello
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i luoghi, sino nei loro minimi dettagli.
48.
Ci si chiede come debba essere inteso, in tale contesto, l’obbligo per cui i piani di gestione debbono presentare una dimensione
geografica.
49.
La soluzione corretta ci viene suggerita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] d’État e da varie parti che hanno presentato osservazioni alla
Corte. Occorre che un piano di gestione preveda un complesso di criteri o, come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], fattori che consentano
successivamente all’autorità cui è stata presentata una domanda di autorizzazione ex art. 9 della direttiva di ubicare con
precisione il luogo più adatto per lo smaltimento di rifiuti.
50.
In tal modo, un piano di gestione, da un lato, presenta effettivamente una dimensione geografica come imposto dall’art. 7
della direttiva e, dall’altro, risponde nel modo migliore alla propria destinazione di servire da quadro di orientamento.
Per contro, non occorre che il piano stesso indichi l’ubicazione esatta di ogni singolo luogo futuro.
51.
I fattori devono essere evidentemente definiti in modo tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui agli
artt. 3, 4 e 5 della direttiva
(12)
.
52.
Così, come sottolineato dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a., tali fattori devono, da un lato, consentire l’ubicazione dei luoghi
di smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e della sanità pubblica. Infatti, come affermato dalla Corte al punto
44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia
(13)
, «(...) tra [gli] obiettivi [previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della direttiva] figura in primo luogo la protezione della sanità
pubblica e dell’ambiente, la quale rappresenta l’essenza stessa della disciplina comunitaria relativa ai rifiuti. (...)».
53.
D’altro canto, tali fattori devono parimenti rispondere, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, agli altri
obiettivi della direttiva, quali «la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto
delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi»
(14)
. Essi devono quindi tener inoltre conto anche della natura e della quantità dei vari tipi di rifiuti che possono essere prodotti
nelle diverse parti di un paese nonché della necessità di non doverli trasportare su distanze eccessivamente lunghe.
54.
Il comune di Braine-le-[OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a., nonché il governo austriaco hanno indicato, a titolo esemplificativo
alcuni fattori geografici che possono figurare in un piano di gestione, come caratteristiche geologiche e idrogeologiche,
vicinanza di centri abitati, venti, presenza di zone sensibili, distanza tra i singoli luoghi, ecc.
55.
La determinazione dei fattori che figureranno, in concreto, in un piano di gestione dipenderà con tutta evidenza dalla posizione
nella regione interessata dal piano stesso. Condivido tuttavia l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali fattori devono
presentare un certo grado di precisione, nel senso che devono costituire un quadro di riferimento utile ed effettivo per le
autorità competenti chiamate a stabilire successivamente l’ubicazione precisa di un luogo di smaltimento di rifiuti.
56.
Infatti, come correttamente ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza della Corte che i piani di gestione
dei rifiuti costituiscono uno strumento importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli artt. 3, 4 e
5 della direttiva. Così la Corte ha rammentato, al punto 44 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, che «(...) secondo
la giurisprudenza, un inadempimento all’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti deve essere ritenuto grave, seppure
sia limitato ad una parte assai ridotta del territorio di uno Stato membro, quale può essere un solo dipartimento (v., in
tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, cit., punti 94 e 95) ovvero una sola zona di un vallone (v., in tal senso, sentenza
9 novembre 1999, causa C-365/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 69)».
57.
Da quanto precede risulta che la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta all’udienza, secondo cui l’art. 7 della direttiva non esige né una
cartografia precisa né persino la fissazione di un complesso di criteri di localizzazione che consentano all’autorità competente
di stabilire successivamente il luogo adatto ai fini dello smaltimento dei rifiuti non può trovare accoglimento. A sostegno
di tale tesi, la [OSCURATO:PERSONA] si è richiamata alla sentenza Asa
(15)
in cui la Corte ha affermato, al punto 60, che «occorre constatare che gli allegati II A e II B della direttiva mirano a
ricapitolare le operazioni di smaltimento o di recupero più frequenti e non ad elencare in modo preciso ed esauriente tutte
le operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva». Tale passo confermerebbe, a suo parere,
l’impossibilità di conoscere, al momento dell’elaborazione di un piano di gestione di rifiuti, tutte le operazioni di smaltimento
o di recupero dei rifiuti e che sarebbe, quindi, illogico pretendere che il piano di gestione fissi i luoghi di smaltimento
dei rifiuti o criteri di ubicazione.
58.
Tale passo della menzionata sentenza Asa non avvalora, tuttavia, l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva sostenuta dalla
[OSCURATO:PERSONA].
59.
Da un lato, negare tanto la soluzione della cartografia quanto quella della fissazione di un complesso di criteri che consentano
successivamente l’ubicazione dei luoghi di smaltimento equivale a negare, nella pratica, qualsiasi dimensione geografica ad
un piano di gestione e, conseguentemente, a svuotare l’art. 7 della direttiva del suo contenuto sostanziale mentre tale disposizione
prevede che il piano di gestione contempli, segnatamente, i luoghi di smaltimento dei rifiuti.
60.
D’altro lato, l’impossibilità di conoscere, al momento dell’elaborazione di un piano di gestione di rifiuti, tutte le operazioni
di smaltimento o di recupero dei rifiuti può incidere non solo sui luoghi ma anche su tutti gli altri aspetti sui quali un
piano di gestione si pronuncia. Il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] mette quindi in discussione il significato del piano di
gestione stesso e non solo della sua dimensione geografica. Orbene, non può sostenersi che un piano di gestione sia privo
di significato per il solo fatto che non possa tener conto di tutte le novità ancora sconosciute al momento della sua adozione.
61.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama all’art. 8, lett. a), punto 1), della direttiva 1999/31
(16)
, in combinato disposto con il punto 1 del suo allegato I
(17)
. A suo parere, l’allegato I è necessariamente diretto a prevedere criteri che completano e precisano le disposizioni relative
ai piani generali adottati sulla base dell’art. 7 della direttiva, segnatamente per quanto attiene alla valutazione dell’ammissibilità
di una discarica in un luogo particolare che dovrebbe avvenire nell’ambito della procedura di concessione di una domanda di
autorizzazione e non nell’ambito di un piano di gestione dei rifiuti.
62.
Tale argomento non è tuttavia convincente.
63.
Dalla direttiva 1999/31 non risulta, infatti, che i requisiti indicati al punto 1 dell’allegato I ai fini dell’ubicazione
di una discarica costituiscano, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], «criteri che completano e precisano le disposizioni dei piani
generali stabiliti sulla base dell’articolo 7 della direttiva». La direttiva si limita a prevedere, all’art. 8, lett. a),
punto i), in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato I, che un’autorizzazione non può essere concessa ove non siano
rispettati i requisiti previsti dal detto allegato. Per contro, la direttiva non esclude affatto che tali requisiti possano
essere recepiti nell’ordinamento nazionale con il piano di gestione che si presume che uno Stato membro adotti in forza dell’art. 7
della direttiva.
64.
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che le due possibilità indicate dal [OSCURATO:PERSONA] d’État sono ambedue compatibili con
l’art. 7 della direttiva. Suggerisco, pertanto, di risolvere la prima questione nel senso che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA]
membri dall’art. 7 della direttiva 75/442, di elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l’altro
«i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti o a riportare su una carta geografica
le future ubicazioni precise dei luoghi di smaltimento dei rifiuti o a stabilire criteri di ubicazione sufficientemente precisi
affinché l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sia in grado
di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista dal piano.
B –
Sulla seconda questione pregiudiziale nei procedimenti C-53/02 e C-217/02
65.
Con la seconda questione pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] d’État chiede se gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva, unitamente o meno
all’art. 9 della direttiva medesima, ostino a che uno Stato membro che non abbia adottato, entro il termine prescritto, uno
o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni
individuali di gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, come discariche.
66.
Il comune di Braine-le-[OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a. osservano che l’art. 9, n. 1, della direttiva stabilisce un
nesso diretto tra il regime di autorizzazione degli impianti che esso prescrive e la pianificazione di cui all’art. 7. Tale
nesso risulterebbe privo di effetto se l’autorizzazione alla gestione rilasciata non dovesse rispettare le prescrizioni della
pianificazione dei rifiuti. Ne consegue, a loro parere, che non potrebbe ammettersi che possano essere rilasciate autorizzazioni
in assenza di un piano di gestione che contempli i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti. Essi propongono
quindi di risolvere la seconda questione pregiudiziale in senso affermativo.
67.
Tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte suggeriscono, invece, di risolvere tale questione in senso
negativo, suggerimento questo al quale mi associo.
68.
Infatti, come osservato dai governi austriaco e olandese, non può dedursi né dal tenore dell’art. 9 della direttiva, né dalla
finalità di tale disposizione, un divieto di rilascio di un’autorizzazione individuale in caso di assenza di piano di gestione.
69.
È ben vero che l’art. 9 della direttiva fa riferimento all’art. 7 mediante l’utilizzazione dei termini «ai fini dell’applicazione
degli articoli (...) 7». Ma, come giustamente rilevato dalla Regione vallone e dalla [OSCURATO:PERSONA], se è vero che tale formulazione
impone la concessione di autorizzazioni ai fini dell’attuazione dei piani di gestione, ciò non significa tuttavia che sia
vietato concedere un’autorizzazione in assenza di un piano di gestione.
70.
Tale interpretazione è confortata, a mio avviso, da vari argomenti addotti dalle parti intervenienti.
71.
In primo luogo, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Regione vallone, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non erano tenuti a trasporre
nei rispettivi ordinamenti nazionali gli artt. 7 e 9 entro lo stesso termine; da un lato, l’art. 9, nonché gli artt. 4 e 5,
dovevano essere recepiti entro e non oltre il 1° aprile 1993; dall’altro, i piani di gestione prescritti dall’art. 7 dovevano
essere elaborati «quanto prima». Dal punto 41 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia
(18)
emerge che questa seconda scadenza è successiva alla prima. Orbene, esigere l’elaborazione del piano prima che possano essere
concesse autorizzazioni individuali rispondenti alle prescrizioni della direttiva condurrebbe a procrastinare l’entrata in
vigore effettiva delle disposizioni dell’art. 9 in combinato disposto con quelle degli artt. 4 e 5, a una data imprecisa,
come quella prevista per la sola trasposizione dell’art. 7. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito
dalla direttiva di garantire la tutela sanitaria dell’uomo e dell’ambiente.
72.
In secondo luogo, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] si chiede come gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero far valere un loro proprio inadempimento
per farne conseguire effetti giuridici consistenti, nella specie, nel diniego di autorizzazioni. Il diritto comunitario vieta,
infatti, agli [OSCURATO:PERSONA] d’invocare l’effetto diretto di una direttiva non trasposta nei confronti di un singolo o di un’impresa,
indipendentemente dal fatto che si tratti di farne conseguire effetti positivi (concessione di un’autorizzazione) o negativi
(diniego di autorizzazione).
73.
In terzo luogo, come osservato dal governo britannico, se non potessero essere rinnovate le autorizzazioni scadute né potessero
essere rilasciate nuove autorizzazioni per il solo fatto che l’autorità competente non ha adottato piani di gestione dei rifiuti,
potrebbe risultare giuridicamente impossibile la gestione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti e sarebbe possibile l’indisponibilità
di altri luoghi di smaltimento dei rifiuti. In alternativa, l’impossibilità per le autorità nazionali di rilasciare autorizzazioni
potrebbe produrre l’effetto di invalidare le norme nazionali che impongono alle imprese di ottenere tali autorizzazioni, dal
che deriverebbe una lacuna normativa nella gestione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti nello Stato membro in questione.
74.
Orbene, si tratta in tale contesto di fattispecie che non corrispondono indiscutibilmente all’obiettivo principale della direttiva,
consistente nella tutela della sanità pubblica e dell’ambiente.
75.
Infine, il fatto che possono essere concesse autorizzazioni in assenza di un piano di gestione nulla toglie all’importanza
di un tale piano. Infatti, come correttamente rammentato dal governo olandese facendo riferimento alla menzionata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Francia, il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dell’obbligo di elaborare uno o più piani di gestione
deve essere considerato come inadempimento grave che può essere sanzionato nell’ambito di un’azione proposta sul fondamento
dell’art. 226 CE.
76.
[OSCURATO:PERSONA], suggerendo di risolvere la seconda questione pregiudiziale in senso negativo, aggiunge inoltre che la situazione
sarebbe diversa ove trovasse applicazione la direttiva 1999/31. Tale ipotesi non ricorre, tuttavia, nella specie, come la
[OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce, in quanto il termine di trasposizione della direttiva medesima è successivo alla data dell’atto
oggetto della causa principale. Non mi sembra pertanto necessario pronunciarmi sulla questione relativa alla possibile soluzione
della seconda questione pregiudiziale ove trovasse applicazione la direttiva 1999/31.
77.
Suggerisco quindi di risolvere tale questione nel senso che gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva, unitamente o meno al successivo
art. 9, non ostano a che uno Stato membro, che non abbia elaborato, entro il termine prescritto, uno o più piani di gestione
dei rifiuti che contemplino «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni individuali di gestione
di impianti di smaltimento di rifiuti, come talune discariche.
C –
Sulla terza questione pregiudiziale nel procedimento C-217/02
78.
Con la terza questione pregiudiziale il [OSCURATO:PERSONA] d’État chiede se l’art. 7, n. 1, della direttiva debba essere inteso nel senso
che il piano o i piani che contemplino fra l’altro i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» debbano essere elaborati
entro e non oltre il 1° aprile 1993 ovvero nel senso che essi debbano essere elaborati entro un termine ragionevole, eventualmente
eccedente il termine di trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno.
79.
A tal riguardo è sufficiente rilevare, come osservato da tutte le parti intervenute dinanzi alla Corte, che, nel frattempo,
la Corte si è pronunciata sulla questione nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, avendo dichiarato, al punto 41 della
medesima, che l’espressione «quanto prima» contenuta nell’art. 7, n. 1, dev’essere intesa nel senso che essa indica, in linea
di principio, un termine ragionevole, «termine che è autonomo rispetto a quello previsto per la trasposizione della direttiva
citata».
80.
I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono, inoltre, che la Regione vallone non avrebbe adottato il proprio piano di gestione
entro un termine ragionevole, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva. Tale questione esula, tuttavia, dall’ambito del
presente rinvio pregiudiziale.
81.
Suggerisco, pertanto, di risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che l’art. 7, n. 1, della direttiva deve essere
inteso nel senso che il piano o i piani che contemplino fra l’altro i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» devono
essere elaborati entro un termine ragionevole, che può eccedere il termine di trasposizione della direttiva nell’ordinamento
nazionale.
V –
Conclusione
82.
Alla luce di tutte le suesposte conclusioni, suggerisco di risolvere nei termini seguenti le questioni sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA]
d’État:
–
l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti,
nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, di elaborare uno o più piani di gestione dei
rifiuti che contemplino fra l’altro «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti
o a riportare su una carta geografica le future ubicazioni precise dei luoghi di smaltimento dei rifiuti o a stabilire criteri
di ubicazione sufficientemente precisi affinché l’autorità competente incaricata del rilascio di un’autorizzazione ai sensi
dell’art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l’impianto rientri nell’ambito della gestione prevista
dal piano;
–
gli artt. 4, 5 e 7, unitamente o meno all’art. 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18
marzo 1991, 91/156/CEE, non ostano a che uno Stato membro, che non abbia elaborato, entro il termine prescritto, uno o più
piani di gestione dei rifiuti che contemplino «i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni individuali
di gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti, come discariche.
–
l’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442 deve essere inteso nel senso che il o i piani che contemplino relativi in particolare
ai «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento» devono essere elaborati entro un termine ragionevole, che può eccedere il
termine di trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale.
1
–
Lingua originale: il francese.
2
–
GU L 194, pag. 39.
3
–
GU L 78, pag. 32.
4
–
Desidero sottolineare, a titolo di osservazione pratica, che quasi tutte le disposizioni della direttiva 75/442 sono state
sostituite dalla direttiva 91/156 alla quale occorre quindi fare riferimento per uno sguardo d’assieme di tale normativa.
5
–
V. art.1, lett. e), e l’allegato II A.
6
–
GU L 182, pag. 1.
7
–
Il corsivo è mio.
8
–
GU L 175, pag. 40.
9
–
GU L 73, pag. 5.
10
–
GU L 257, pag. 26.
11
–
Sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97 (Racc. pag. I-5047).
12
–
V. art. 7, n. 1, della direttiva: «
Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5
, le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti (...)»
(il corsivo è mio).
13
–
Sentenza 2 maggio 2002, causa C-292/99 (Racc. pag. I-4097).
14
–
Art. 5, n. 1, della direttiva.
15
–
Sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00 (Racc. pag. I-1961).
16
–
Cit. al precedente paragrafo 9.
17
–
Cit. al precedente paragrafo 10.
18
–
«Si deve a tale proposito rilevare che l’utilizzo dell’espressione “quanto prima”, nella formulazione della norma citata,
indica che il termine previsto all’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156 per la trasposizione della medesima non
si riferisce all’obbligo di elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti. Infatti, se così fosse, la citata espressione
risulterebbe priva di contenuto. Ne discende che l’espressione “quanto prima” deve essere intesa nel senso che introduce,
in linea di principio, un termine ragionevole per l’esecuzione, da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di
tale specifico obbligo, termine che è autonomo rispetto a quello previsto per la trasposizione della direttiva citata».