Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:731
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 settembre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “attività economica” – Decisione rientrante nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Attribuzione da parte di un comune del diritto di prestare il servizio di gestione dei rifiuti urbani – Prestatore di servizi che appartiene in parte al comune »
Nella causa C‑11/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione dell’8 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] valstspilsētas pašvaldība
contro
[OSCURATO:PERSONA] padome,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni (relatore) e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] valstspilsētas pašvaldība, da Z. Norenberga, giurista;
– per il [OSCURATO:PERSONA] padome, da A. Eglons, juridiskā departamenta direktors, I. Lapiņa, juridiskā departamenta galvenā juriste tiesvedībās, e M. Spička, izpildinstitūcijas vadītājs;
– per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e S. Zellis, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. [OSCURATO:PERSONA] e I. Naglis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] valstspilsētas pašvaldība (Comune di Jelgava, Lettonia) e il [OSCURATO:PERSONA] padome (consiglio per la concorrenza, Lettonia) in merito a una decisione con la quale quest’ultimo ha constatato che detto comune aveva commesso un abuso di posizione dominante alla luce del diritto nazionale della concorrenza.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Trattato FUE
3
L’articolo 102 TFUE così recita:
«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
(…)
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
(…)».
Direttiva 75/442/CEE
4
La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, L 194, pag. 39), prevedeva, al suo articolo 4, primo comma, che gli Stati membri dovessero adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potessero recare pregiudizio all’ambiente.
5
Conformemente all’articolo 6 di tale direttiva, gli Stati membri dovevano stabilire o designare l’autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della direttiva stessa.
Diritto lettone
6
Ai sensi dell’articolo 13 del [OSCURATO:PERSONA] likums (legge sulla concorrenza), del 4 ottobre 2001 (
Latvijas Vēstnesis
, 2001, n. 151):
«(1) È vietato a qualsiasi operatore economico abusare della propria posizione dominante in qualsiasi modo sul territorio lettone. Un abuso di posizione dominante può anche consistere:
(…)
2) nel limitare, senza un motivo oggettivamente giustificabile, il volume della produzione o della vendita di beni, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno del consumatore».
7
L’articolo 15 del Likums «Par pašvaldībām» (legge comunale), del 19 maggio 1994 (
Latvijas Vēstnesis
, 1994, n. 61), nella versione applicabile alla controversia principale, così recitava:
«I comuni dispongono della seguente autonomia funzionale:
1) organizzare servizi di pubblica utilità (fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari, fornitura di calore, gestione dei rifiuti urbani, raccolta, smaltimento e trattamento delle acque reflue) per la popolazione, indipendentemente dalla proprietà del patrimonio immobiliare.
(…)».
8
L’articolo 9 dell’Atkritumu apsaimniekošanas likums (legge sulla gestione dei rifiuti), del 14 dicembre 2000 (
Latvijas Vēstnesis
, 2000, n. 473/476), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla gestione dei rifiuti»), prevedeva quanto segue:
«1. I comuni, le contee e le città, nel loro territorio amministrativo:
1) organizzano la gestione dei rifiuti urbani, compresi i rifiuti pericolosi, conformemente ai piani di gestione dei rifiuti.
(…)».
9
L’articolo 4 del Likums «Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām» (legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici statali o comunali), del 5 luglio 2001 (
Latvijas Vēstnesis
, 2001, n. 110), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici statali o comunali»), era così formulato:
«(1) L’amministrazione aggiudicatrice non applica la presente legge all’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto:
(…)
6) un servizio fornito da un organismo istituito allo scopo di svolgere funzioni dell’amministrazione aggiudicatrice, che è sottoposto al controllo totale dell’amministrazione aggiudicatrice o è subordinato a quest’ultima e che fornisce principalmente (per oltre l’80% del loro importo in denaro) i propri servizi all’amministrazione aggiudicatrice e soddisfa pienamente i requisiti della presente legge nei confronti dei terzi.
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
[OSCURATO:PERSONA] komunālie pakalpojumi SIA (in prosieguo: la «Jelgava SIA») è una società di diritto lettone attiva nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti. Essa è detenuta congiuntamente dal Comune di Jelgava, che ne possiede il 51% del capitale sociale, e dalla Kulk SIA, una persona giuridica di diritto privato, che ne detiene il restante 49%.
11
Tale comune ha deciso di attribuire alla Jelgava SIA la gestione dei rifiuti urbani. Il 1º novembre 2004 esso ha concluso con detta società un contratto di servizi nel settore della gestione dei rifiuti e del miglioramento nonché della promozione del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio amministrativo della città di Jelgava, il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2029. Tale contratto di servizi è stato concluso secondo la procedura interna, vale a dire senza previa indizione di una gara, sulla base dell’eccezione prevista, nel diritto nazionale, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici statali o comunali.
12
Il 22 luglio 2021 il consiglio per la concorrenza ha adottato una decisione con la quale ha inflitto un’ammenda al Comune di Jelgava per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza. Esso ha anzitutto definito il mercato rilevante come quello della raccolta e del trasporto di rifiuti urbani nel territorio amministrativo della città di Jelgava. Esso ha poi ritenuto che, decidendo di affidare l’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti alla Jelgava SIA e partecipando alle attività di tale società, il comune di Jelgava aveva agito in qualità di «impresa», cosicché una siffatta decisione doveva essere sottoposta ad un controllo alla luce della legge sulla concorrenza. A quest’ultimo riguardo, il consiglio per la concorrenza ha ritenuto che tale comune e la Jelgava SIA detenessero una posizione dominante sul mercato rilevante a causa del diritto esclusivo di quest’ultima di fornire i servizi in questione. Infine, esso ha concluso che detto comune aveva commesso un abuso di posizione dominante attribuendo alla Jelgava SIA il diritto esclusivo di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo la procedura interna, benché il comune stesso non esercitasse un controllo totale sulla Jelgava SIA, escludendo dal mercato in questione altri potenziali prestatori di servizi.
13
Il Comune di Jelgava ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice amministrativo competente. Esso ha dedotto che, nell’aggiudicare l’appalto alla Jelgava SIA, non aveva agito in qualità di «impresa», bensì in veste di persona giuridica di diritto pubblico.
14
Il 28 giugno 2022 l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto tale ricorso, ritenendo che il Comune di Jelgava avesse agito in qualità di «impresa», ai sensi della legge sulla concorrenza, concludendo un contratto con la Jelgava SIA, di cui esso era azionista.
15
Il Comune di Jelgava ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), giudice del rinvio.
16
Tale giudice ritiene che l’applicabilità del divieto di abuso di posizione dominante, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza, presupponga che il Comune di Jelgava eserciti un’attività economica e, pertanto, debba essere qualificato come «impresa», ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
17
Detto giudice ritiene che il procedimento principale sollevi la questione se, adottando una decisione sulle modalità di gestione dei rifiuti sul suo territorio, un ente, quale il Comune di Jelgava, eserciti un’attività economica o agisca nell’ambito dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.
18
Secondo lo stesso giudice, l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani rientra, nel diritto lettone, nell’autonomia funzionale di un comune. L’obbligo imposto al comune di organizzare tale gestione corrisponderebbe agli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 75/442. Ne conseguirebbe che tale organizzazione della gestione dei rifiuti urbani rientrerebbe nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.
19
In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 102 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che, considerate le circostanze del caso di specie, rientra nel suo ambito di applicazione anche una decisione, adottata da una ente pubblico locale, concernente le modalità di organizzazione della gestione dei rifiuti in un territorio comunale che, nella presente causa, è consistita nella decisione di organizzare la prestazione del suddetto servizio in modo tale da aggiudicare, mediante un procedimento
in house
, il diritto di prestare tale servizio a un’impresa che appartiene in parte al Comune.
In particolare, se si possa ritenere che un Comune agisca in qualità di operatore di mercato o di impresa ai sensi dell’articolo 102 [TFUE] quando adotta la decisione di organizzare la prestazione dei servizi municipali di gestione dei rifiuti in modo tale da aggiudicare, mediante un procedimento
in house
, il diritto di prestare tale servizio a un’impresa che appartiene in parte al Comune».
Sulla competenza della Corte
20
Il giudice del rinvio rileva che l’abuso di posizione dominante nel procedimento principale, sanzionato dal consiglio per la concorrenza sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza, riguarda una situazione puramente interna e non incide sul commercio tra Stati membri. Tuttavia, detto giudice sottolinea che la legge citata si conforma, in una situazione del genere, alle soluzioni adottate dal diritto dell’Unione.
21
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e KIA Auto, C‑606/23, EU:C:2024:1004, punto 16 e giurisprudenza citata).
22
Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza (sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e KIA Auto, C‑606/23, EU:C:2024:1004, punto 17 e giurisprudenza citata).
23
Al riguardo, occorre ricordare che la Corte si è dichiarata competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori della diretta sfera di applicazione del diritto medesimo, ma nelle quali le suddette disposizioni erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si uniformava, per le soluzioni date a fattispecie puramente interne, a quelle adottate dal diritto dell’Unione (v. sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 36, nonché del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e KIA Auto, C‑606/23, EU:C:2024:1004, punto 18 e giurisprudenza citata).
24
Una siffatta competenza è giustificata dall’interesse manifesto dell’ordinamento giuridico dell’Unione a che, al fine d’evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (v. sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 37, nonché del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e KIA Auto, C‑606/23, EU:C:2024:1004, punto 19 e giurisprudenza citata).
25
Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che la legge sulla concorrenza è stata redatta tenendo conto della necessità di un’armonizzazione delle disposizioni del diritto lettone della concorrenza con la pertinente normativa dell’Unione e si conforma, per le soluzioni apportate a situazioni puramente interne, a quelle adottate dal diritto dell’Unione. Tale giudice precisa, in particolare, che l’articolo 13, paragrafo 1, punto 2, della legge sulla concorrenza corrisponde all’articolo 102, secondo comma, lettera b), TFUE, cosicché l’applicazione del diritto nazionale non dovrebbe discostarsi dal modo in cui è applicato il diritto dell’Unione.
26
Ne consegue che la Corte è competente a statuire, nella presente causa, sulla questione sollevata dal giudice del rinvio.
Sulla questione pregiudiziale
27
Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che la decisione adottata da un comune di attribuire a una persona giuridica, che appartiene in parte al comune stesso, il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani rientra nell’esercizio di un’attività economica.
28
A norma dell’articolo 102 TFUE è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
29
Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre verificare se una persona giuridica che agisce in circostanze come quelle di cui al procedimento principale possa essere considerata un’«impresa» ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Solo qualora detta persona giuridica fosse un’impresa, l’attività che essa è chiamata a svolgere potrebbe essere qualificata come attività economica.
30
Secondo una giurisprudenza costante nel settore del diritto della concorrenza dell’Unione, la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 102 TFUE abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo
status
giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze del 23 aprile 1991, Höfner e Elser, C‑41/90, EU:C:1991:161, punto 21, nonché del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 47).
31
Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, vale a dire prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione. A tale riguardo, la caratteristica essenziale della remunerazione risiede nel fatto che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione (sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 48).
32
Per contro, un’attività che, in ragione della sua natura, delle norme cui è soggetta e del suo oggetto, sia estranea alla sfera degli scambi economici o si ricolleghi all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri può sfuggire all’applicazione delle norme dei Trattati (sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 49).
33
Inoltre, un ente pubblico può essere considerato un’impresa unicamente per quanto riguarda le attività che devono essere qualificate come attività economiche e purché tali attività possano essere dissociate dall’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, punti 37 e 38, nonché del 24 marzo 2022, GVN/Commissione, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, punto 71).
34
La Corte ha così dichiarato che tra le attività connesse all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri figurano, in particolare, le attività di Eurocontrol relative al controllo e alla polizia dello spazio aereo (sentenza del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, EU:C:1994:7, punto 30), la sorveglianza antinquinamento che un ente di diritto privato è stato incaricato di svolgere da parte dei pubblici poteri in un porto petrolifero (sentenza del 18 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] & Figli, C‑343/95, EU:C:1997:160, punti da 23 a 25), o un’attività di raccolta di dati relativi ad imprese, basata su un obbligo legale di dichiarazione imposto a queste ultime e sui correlativi poteri coercitivi (sentenza del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, punto 40).
35
Nel caso di specie, come sostenuto dal giudice del rinvio e come, del resto, riconosciuto da tutti i partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte, il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce un’attività economica.
36
Per contro, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione del Comune di Jelgava di concedere a una persona giuridica, che esso in parte detiene, il diritto di fornire tale servizio è stata adottata sulla base della legge sulla gestione dei rifiuti, che disponeva che i comuni organizzassero la gestione dei rifiuti urbani sul loro territorio amministrativo.
37
Orbene, il giudice del rinvio afferma che la legge sulla gestione dei rifiuti contribuisce all’attuazione della direttiva 75/442.
38
Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potessero recare pregiudizio all’ambiente. In forza dell’articolo 6 della citata direttiva, gli Stati membri dovevano stabilire o designare l’autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della direttiva stessa.
39
In tali circostanze si deve considerare che, qualora un comune, competente in forza del diritto nazionale a determinare le modalità di gestione del servizio dei rifiuti sul suo territorio amministrativo, decida di concedere a una persona giuridica il diritto di fornire tale servizio in detto territorio, esso non offre beni o servizi su un mercato dietro remunerazione. Esso non svolge un’attività economica, ma agisce, in qualità di autorità competente, nell’ambito di prerogative dei pubblici poteri di cui è investito dalla legge e conformemente ai requisiti previsti a tal fine dalla direttiva 75/442.
40
Una siffatta valutazione si impone anche quando il comune, agendo in qualità di autorità competente, decida di concedere un siffatto diritto ad una persona giuridica che esso detiene in parte.
41
Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, è irrilevante la circostanza che la decisione del comune possa essere contraria alle norme nazionali e dell’Unione in materia di appalti pubblici, per la ragione che le condizioni di applicazione della procedura interna di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici statali o comunali non sono soddisfatte. Invero, l’eventuale violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte di un ente che agisce nell’ambito di prerogative dei pubblici poteri non può essere considerata come costitutiva di uno sfruttamento abusivo, da parte di detto ente, di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Occorre peraltro rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, che una siffatta decisione può essere eventualmente contestata dinanzi agli organi incaricati, in forza del diritto nazionale, di valutare la legittimità degli atti delle pubbliche amministrazioni in materia di aggiudicazione degli appalti.
42
Parimenti, la circostanza che il contratto concluso tra il comune e l’impresa incaricata della gestione dei rifiuti urbani debba essere qualificato come «concessione di servizi pubblici» o come «appalto pubblico di servizi» non ha alcuna incidenza sulla qualificazione di una decisione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, con la quale detto comune esercita prerogative dei pubblici poteri.
43
Infatti, da un lato, nella prima ipotesi avanzata al punto 42 della presente sentenza, occorre considerare che l’articolo 102 TFUE non riguarda, in linea di principio, l’attribuzione, da parte di un comune che agisce nella sua veste di pubblica autorità, di un contratto di concessione al concessionario incaricato di un pubblico servizio (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 1988, Bodson, 30/87, EU:C:1988:225, punto 18, e del 21 luglio 2005, Coname, C‑231/03, EU:C:2005:487, punto 12).
44
D’altro lato, nella seconda ipotesi avanzata al punto 42 della presente sentenza, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, non si deve separare l’attività di acquisto di servizi dall’utilizzo successivo che ne è fatto, al fine di valutare la natura dell’attività stessa, e che il carattere economico o non economico dell’utilizzo successivo dei servizi acquistati determina necessariamente il carattere dell’attività di acquisto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2006, FENIN/Commissione, C‑205/03 P, EU:C:2006:453, punto 26). Tuttavia, tale giurisprudenza non è applicabile in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Infatti, quando un comune, agendo nell’ambito di prerogative dei pubblici poteri, attribuisce il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito di un appalto pubblico di servizi, non si può ritenere che tale servizio sia oggetto, da parte di detto comune, di un utilizzo successivo avente natura di attività economica.
45
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che la decisione adottata da un comune di attribuire a una persona giuridica che esso detiene in parte il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nell’esercizio di un’attività economica.
Sulle spese
46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che la decisione adottata da un comune di attribuire a una persona giuridica che esso detiene in parte il diritto di fornire il servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nell’esercizio di un’attività economica.
Firme
*
Lingua processuale: il lettone.