CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando la misura della custodia cautelare in carcere, emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari, per i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Lobello è stato ritenuto gravemente indiziato del concorso esterno in associazione mafiosa e dei reati di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre che di estorsione. Il concorso esterno, si legge nell'ordinanza impugnata, trae scaturigine da una contiguità diffusa di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta. In particolare in una occasione egli si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per l'incendio di una autobetoniera e, in altra, per discutere del rapporto con un imprenditore di un villaggio turistico. Dalle intercettazioni erano emersi anche rapporti con Mazzagatti, "boss" del reggino e una conversazione (nr. 13097 del 22/10/2012), in particolare, dava conto del fatto che Lobello aveva trattenuto per sé 4/5 mila euro, denaro destinato ai reclusi del gruppo mafioso. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] attestavano rapporti tra Lobello e Mazzagatti dall'inizio degli anni 2000. Era, poi, emerso che in occasione di un summit mafioso tra la famiglia Arena e Rustico-Mazzagatti il ricorrente aveva messo a disposizione la sua vettura per fungere da scorta. [OSCURATO:PERSONA] aveva, ancora, assunto alle sue dipendenze adepti della famiglia Arena, oltre ad essere emersi progetti imprenditoriali importanti. [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato più collaboratori. In primo luogo [OSCURATO:PERSONA]. Costui, inizialmente (dal 2009) appartenente alla cosca Arena, affermava di avvalersi della figura dell'imprenditore, [OSCURATO:PERSONA]. Questi era legato agli Arena e Lobello era collettore delle estorsioni e un imprenditore che, pur tenuto al versamento di denaro, era intoccabile. Era in collegamento con diversi soggetti nel campo dell'imprenditoria gestendo per conto del clan il settore del calcestruzzo. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sul conto di [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come esponente della consorteria Iannazzo-Daponte-Cannizzaro. Pulice, ha osservato il Tribunale, aveva indicato Lobello come soggetto in collegamento con le famiglie Arena e Mazzagatti. [OSCURATO:PERSONA] lo indicava come soggetto che versava denaro ai Mannolo e in cambio riceveva protezione, indicazione che offriva anche altra collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, scrutinata l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ritenuto esistente un quadro di gravità indiziaria per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. i) 9 2 Ha poi esaminato il quadro di gravità indiziaria relativo alle intestazioni fittizie (capi, 2, 3, 4, 5 e 7). Agli atti, si è annotato, erano presenti intercettazioni che inquadravano un fenomeno di trasferimento fraudolento di valori, di autoriciclaggio, estorsione e favoreggiamento reale, quadro cui si aggiungeva quello offerto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale ha delineato i rapporti con i congiunti [OSCURATO:PERSONA] e Antonio e all'esito di una valutazione unitaria degli elementi raccolti in fase di indagine è stata condivisa la conclusione cui era giunto il Giudice per le indagini preliminari che delineava collegamenti e protezione dell'imprenditore con almeno due famiglie di ‘ndrangheta, diventando esponente sul mercato delle organizzazioni criminali. Né il rilievo che le famiglie degli Arena e dei Mazzagatti fossero in conflittualità delineava aspetti di contraddittorietà, risultando [OSCURATO:PERSONA] imprenditore colluso e, dunque, concorrente esterno. 1.1. Quanto alle contestazioni relative alle intestazioni fittizie nessuno degli indagati, alla luce degli elementi disponibili, aveva potuto mettere in discussione che le società erano legate a soggetti privi di ogni capacità decisionale e che mettevano capo a soggetti etero-diretti, appartenendo la gestione societaria ai Lobello. Gli spostamenti di denaro erano, d'altro canto, riferibili a costoro. Né sarebbe stato in discussione il profilo soggettivo e della preordinazione delle operazioni alla finalità di eludere le misure di prevenzione. Con riferimento alla intestazione fittizia di cui al capo 2 afferente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel 2007, epoca della costituzione, Lobello era in rapporto con il clan Mazzagatti di [OSCURATO:PERSONA] ed erano tutti soddisfatti per il rilascio della certificazione antimafia alle imprese di Lobello. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato più volte intercettato mentre commentava nel 2016 la revoca dell'interdittiva antimafia nei confronti della Strade sud [OSCURATO:SOCIETA] ciò la necessità di costituire una società diversa da cedere poi ai Lobello e nella stessa logica le lamentele di [OSCURATO:PERSONA], intestatario, di non aver ricevuto il pagamento degli stipendi dagli anzidetti Lobello. Quanto all'intestazione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emergeva la partecipazione del ricorrente dal fatto che la società aveva la sede sociale con quella dell'impresa individuale della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", impresa omonima. La società, unica a non essere colpita da interdittiva antimafia, era al centro di movimentazioni di denaro ed era indicata come catalizzatore di provvista tanto che [OSCURATO:PERSONA] era delegato a operare sui conti correnti relativi (capo 3). Procuratore generale da parte di Rotella era stato nominato [OSCURATO:PERSONA].i-i Con riferimento alla contestazione ulteriore (capo 4) relativa al [OSCURATO:PERSONA] era nominato [OSCURATO:PERSONA] come presidente, già dipendente dei Lobello e ciò era avvenuto dopo l'emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della Cantieri edili. Da ciò la fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA], mentre società del gruppo continuavano a svolgere lavori di appalto, affidati a imprese come la Trivellazioni speciali s.r.I.. Quanto alla Marina cafè s.r.l. (capo 5) era stato un mero errore materiale l'omessa indicazione in dispositivo della società. La partita Iva era stata, tuttavia, aperta da [OSCURATO:PERSONA] e i capitali originari derivavano dai conti dei Lobello stessi che anche prima dell'apertura societaria avevano posto in essere atti prodromici alla costituzione dell'azienda. Per il [OSCURATO:PERSONA] (capo 7) la contestazione riguardava l'epoca successiva all'uscita della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da esso (dopo l'interdittiva antimafia). [OSCURATO:PERSONA] era titolare della smart card per la firma digitale del Consorzio, dato ininfluente per la difesa, perché egli non aveva mai utilizzato i suoi poteri. Emergevano, secondo il Tribunale della libertà, più elementi che davano conto del timore dei Lobello di essere attinti da misure di prevenzione. In particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] boss di ndrangheta cui si era rivolto il primo dopo l'incendio di una betoniera di sua proprietà. Ancora, si trattava di dati in linea con i rapporti con altra famiglia di ndrangheta, quella dei Mazzagatti, con il clan Arena di [OSCURATO:PERSONA] e con le dichiarazioni dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che con quelle della collaboratrice Cerminara. La finalità delle operazioni e di elusione delle misure di prevenzione per il collegamento con i clan di 'ndrangheta si ricavava dalle interdittive antimafia, dal rigetto della richiesta di cui all'art 34-bis D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 oltre che dalle motivazioni del Consiglio di Stato nel gennaio 2020, nel giudizio che riguardava il contenzioso instaurato per la revoca dell'interdittiva antimafia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. I rapporti con soggetti appartenenti alla ndrangheta inducevano a ritenere concretizzatosi il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. il cui fine si consolidava, dopo l'emissione delle interdittive antimafia. I Lobello erano, del resto, consci dei rapporti con la criminalità organizzata, e del conseguente timore di essere destinatari di misure di prevenzione. I Lobello, osservava il Tribunale, avevano continuato a intrattenere rapporti con la criminalità ‘ndranghetista, consapevoli della caratura e dello spessore dei personaggi con cui si interfacciavano.Invero, dopo le interdittive antimafia del 2016 avevano avviato le modifiche societarie, intervenendo sulle imprese nei consorzi e legandole a soggetti a loro vicini. Le società erano state colpite da tre interdittive antimafia (Strade sud, s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e da quel momento era iniziata la cessione e la fittizia intestazione di esse, con il trasferimento di esse anche a soggetti legati da rapporti di parentela. La difesa poi ha contestato il particolare secondo cui si sarebbe fatto collettivamente riferimento ai Lobello, attribuendo loro indistintamente una serie di condotte. Il riferimento, tuttavia, a tre soggetti era legato a diversi elementi. Il primo era collegato a una conversazione del 24/12/2018 durante la quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con la madre del licenziamento di alcuni dipendenti, evidenziava che non comandava "da solo ma in tre". Il Tribunale ha indi scrutinato la condotta di riciclaggio della somma di 62.293,00, che [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] bonificava dalla Sorical al conto del consorzio [OSCURATO:PERSONA] e quella di autoriciclaggio (capo 10) avente a oggetto l'importo di 787.604,75 euro parte della maggior somma di 961.279,12 euro, proveniente da un pagamento della [OSCURATO:SOCIETA]. alla Trivellazioni speciali. L'ordinanza impugnata ricostruiva i passaggi di provvista (fli. 11 e ss.), posti in essere per far rientrare i Lobello e per ostacolare la provenienza del denaro movimentato. Nel titolo impugnato si ricostruivano i passaggi di denaro e le diverse forniture di provvista da Trivellazioni a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Al capo 6 si affronta la vicenda estorsiva relativa al licenziamento di Rubino dal bar intestato a tale Vigliarone. Era stato, invero, imposto al dipendente, Rubino, di licenziarsi spontaneamente e, a fronte delle sue rimostranze di ricevere un licenziamento da parte del titolare, al dipendente era stato chiarito che avrebbe dovuto versare la somma di 1500 euro, con ciò coartandone la libertà contrattuale. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa radicava la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze anzidette e che i collegamenti con le diverse famiglie di `ndrangheta rinnovavano il giudizio di pericolosità del ricorrente, in condizione di rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], agli Arena e ai Mazzagatti. Lo stesso gruppo aveva dimostrato una forte capacità di reazione alle iniziative giudiziarie con la conseguenza di mantenere la misura cautelare alla luce del pericolo di reiterazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue./, 2.1. Con il primo motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione. Osserva che il ricorrente era stato ritenuto concorrente esterno del clan Arena, svolgendo il ruolo di intermediario nel settore della raccolta delle estorsioni e operando nel settore del calcestruzzo, ottenendo, proprio per il rapporto con gli Arena, un rapporto e un ruolo dominante nell'esecuzione dei lavori edili su Catanzaro. In questa logica si è richiamata la categoria dell'imprenditore "colluso", senza considerare che non vi era nessun rapporto sinallagmatico tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan Arena e che l'imprenditore era solo un soggetto estorto. Non erano rilevanti le capacità di Lobello di interfacciarsi con [OSCURATO:PERSONA], evento unico verificatosi nel 2012, là dove il concorso esterno risaliva alla data del 2014; né erano rilevanti i rapporti con i Mazzagatti. Quanto al contenuto della telefonata nr. 13097 del 22/10/2012 non era possibile individuare nel [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, il soggetto che si comportava male, per aver trattenuto denaro che non aveva portato a tale [OSCURATO:PERSONA] e, al pari, non era possibile individuare nel ricorrente il soggetto che aveva trattenuto per se 4 o 5 mila euro, denaro destinato ai detenuti. Il Tribunale della libertà aveva tratto la contiguità di Lobello al clan mafioso da elementi che non riguardavano lui e la stessa collaborazione tra i Mazzagatti e i Lobello, dal punto di vista imprenditoriale, nulla attestava un collegamento tra costui e gli Arena. In realtà i riferimenti della famiglia Lobello, collettivamente intesa, erano stati collegati anche al ricorrente senza che ne ricorressero i presupposti. Secondo i principi della sentenza delle S.U. Aquilina, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che esistesse la cd. convergenza del molteplice in ordine a quella specifica forma di condotta consistente nell'essere Lobello intermediario tra i vertici della cosca Arena e taluni imprenditori soggetti a estorsione, per lavori svolti nella zona catanzarese. Egli secondo la contestazione, aspetto che si sarebbe dovuto provare, raccoglieva i ratei estorsivi e alle scadenze li consegnava ai vertici del clan. Su questi dati la necessaria convergenza del molteplice non sussisteva. Nella specie faceva difetto un patto di collaborazione tra imprenditore e clan e un rapporto sinallagrnatico produttivo di vantaggi reciproci. Le dichiarazioni di Pulice non si sarebbero potute ritenere riscontro individualizzante su [OSCURATO:PERSONA], proprio per il difetto di convergenza con quanto detto da Mirarchi sul nucleo essenziale della esistenza di vantaggi reciproci. Né fungevano da riscontro le dichiarazioni di Pulice, poiché unitamente a [OSCURATO:PERSONA] riconoscevano il solo [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, dichiarato da Cerminara oltre al contrasto con le dichiarazioni di Mirarchi (su fatti specifici come l'incendio della vettura di Lobello) erano affermazioni che ricordavano come Lobello dovesse pagare anche [OSCURATO:PERSONA], vertice della comunità Rorn insediata a Catanzaro. Sui collegamenti tra il ricorrente e gli Arena, Mannolo affermava che Lobello pagava l'estorsione da molti anni e lo faceva volentieri, perché ne traevano benefici. Questo dato era confliggente con la condotta ascritta ai Lobello stessi. Le dichiarazioni di Mirarchi restavano isolate e indimostrate in punto di riscontro e di vantaggio reciproco. La protezione accordata era, pertanto, frutto dell'estorsione pagata e non rientrava nel vantaggio reciproco che caratterizzava il rapporto di concorso esterno, da intendere come scambio corrispettivo con l'imprenditore colluso. Né le denunce presentate nel corso degli anni potevano essere intese, come aveva fatto il Tribunale, in termini tali da far apparire il ricorrente all'esterno come vittima. Innanzitutto era un'affermazione del solo Mirarchi ma era illogica, poiché se questo fosse stato lo scopo egli avrebbe avuto interesse a divulgare la notizia sugli organi di stampa. Era, peraltro, violata la regola di corrispondenza tra contestazione e decisione, nella parte in cui aveva ritenuto che Lobello fosse esterno a due clan ed era rimasta indimostrata l'asserzione, ancora, che Lobello fosse espressione sul mercato delle cosche. Mancava ogni elemento che attestasse il concorso esterno e il contributo al clan Arena. Ancora solo Mirarchi aveva riferito che Lobello fosse collettore delle estorsioni da parte degli imprenditori e il punto era rimasto privo di riscontri, così come era privo di supporto che Lobello si fosse aggiudicato lavori o una posizione dominante sul mercato, grazie all'intervento del clan. Su questo punto si sarebbe dovuta riscontrare convergenza del molteplice che al contrario faceva difetto. Non era rilevante l'accertamento nel processo Basso profilo, alla luce peraltro dell'assenza, in venti anni di indagini, di contatti tra il ricorrente e il clan Arena. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle residue imputazioni di intestazione fittizia, riciclaggio e auto- riciclaggio, contestate ai capi 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. La contestazione di intestazione fittizia si fonderebbe sull'assunto del timore di di sottoposizione a misura di prevenzione del padre, Antonio. L'intestazione fittizia, si annota, secondo la giurisprudenza si fonda sulla possibilità che il soggetto sia colpito dalla misura di prevenzione e i beni siano suscettibili di confisca. Il solo coinvolgimento in procedimenti penali non può fondare la fattispecie di cui all'art 512-bis cod. pen. I membri della famiglia Lobello non erano mai stati indagati con la conseguenza che non si sarebbe potuto ricondurli alla categoria di cui all'art. 4 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Né P sarebbero valse all'uopo le tre interdittive antimafia, il provvedimento di rigetto della misura di cui all'art. 34-bis D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 o la motivazione della decisione del consiglio di Stato del gennaio 2020. Si trattava, invero, di condotte successive al presunto trasferimento fraudolento dei beni. La valutazione si sarebbe dovuta compiere con un giudizio ex ante e non sarebbe stato possibile dedurla a posteriori da provvedimenti emessi a condotta esaurita. Era erroneo dedurre che Strade sicure s.r.l. e Trivellazioni speciali s.r.l. (le cui operazioni risalivano al 2007 e al 2009) si potessero inscrivere in un disegno di fittizia intestazione inferito da interdittive antimafia emesse circa dieci anni dopo. Si sarebbe, del resto, dovuta accertare l'esistenza del dolo per ogni singola vicenda traslativa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Nella specie si era omesso di considerare, sul rischio di reiterazione del contributo al clan, come il ricorrente potesse incorrere da estraneo alla consorteria ad un apporto alla struttura mafiosa. Ciò valeva viepiù considerando che i vertici del clan Arena, rispetto al quale si considerava il ruolo di concorrente esterno, erano tutti detenuti. Ancora l'intervenuto sequestro di ogni partecipazione societaria escludeva in nuce la possibilità di un contributo effettivo al clan. In ogni caso la misura della custodia cautelare non era sola idonea a salvaguardare eventuali esigenze e sarebbe stata adeguatanche altra misura anche con l'adozione di particolari forme di controllo ex art 275-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di "partecipazione" è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (così, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018 Rv. 274180; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, Rv. 266064). Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). 1.2. Vicina a quella del partecipe è la figura del c.d. "concorrente esterno" o "eventuale" nel sodalizio mafioso. Anche nell'individuazione dei tratti caratterizzanti, la lettura della giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai uniforme: è tale colui che, pur privo dell'affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181; ribadita da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, nonché, tra le tante, da Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Rv. 266907; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Rv. 260178; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013 Rv. 258028). Dev'essere ben chiaro, peraltro, che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche soltanto per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali; il concorrente esterno, invece, rimane estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Da ciò consegue che, specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475). 1.3. In applicazione di tali princìpi allo specifico tema - che qui rileva - dei rapporti tra imprenditoria e fenomeno criminale mafioso, la giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non trova ragioni per discostarsi, ha dunque precisato che l'impresa può definirsi "mafiosa", allorché vi sia totale sovrapposizione tra essa e la consorteria criminale, della quale condivide progetti e dinamiche operative, divenendone perciò strumento per la realizzazione del programma criminoso, con una conseguente commistione obiettiva delle rispettive attività, o comunque quando l'intera attività sia inquinata dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261588); ovvero, in alternativa, qualora l'impresa sia pur sempre direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Rv. 272640). In presenza di tali presupposti, dunque, non vi può esser dubbio sul fatto che l'imprenditore, quantunque non formalmente fidelizzato al sodalizio, prenda parte allo stesso ed alla sua attività illecita. Integra, invece, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del c.d. "imprenditore colluso", tale essendo colui che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o altre utilità. Tale situazione è stata da questa Corte riconosciuta, ad esempio, nel caso di colui che, interferendo nella gestione di appalti pubblici, riusciva ad ottenere commesse per la propria azienda e, in tal modo, il rafforzamento, per il sodalizio di riferimento, della capacità di influenza nel settore economico, grazie ad appalti ad imprese ad esso contigue (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Rv. 256740); oppure di chi, occupandosi del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione, mediante la quale veniva occultato il "pizzo", pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto (Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, Rv. 273390); o, ancora, nell'ipotesi dell'imprenditore accordatosi con i vertici del clan, ai fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, della gestione degli apparati da gioco elettronici (cc.dd. videopoker o simili), in cambio del versamento di corrispettivi sulle entrate, fissi o in misura percentuale (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683). In altri termini l'imprenditore, che assume il ruolo di concorrente esterno, è soggetto che stipula un patto con il sodalizio e che riceve da quest'ultimo protezione e garanzia sulle attività oggetto d'impresa, potendo contare sull'azione del gruppo criminale e sulla sua tutela che viene assicurata nell'area territoriale di riferimento. 2. Venendo all'esame specifico dei motivi di ricorso si deve osservare quanto segue. 2.1. Sul concorso esterno in associazione mafiosa la motivazione è immune da vizi e le censure mosse non sono fondate. Il Tribunale del riesame ha, innanzitutto, evidenziato come a fondamento della contestazione si dovessero richiamare le risultanze di altri procedimenti dai quali era emersa una vicinanza di lungo corso dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] con diverse cosche ed esponenti di vertice della 'ndrangheta. Primo indicatore era l'operazione Kiteryon, che documentava alcuni contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il danneggiamento ttl subito da una sua autobetoniera. Era erCiarz che [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse al vertice della cosca per ottenere protezione a fronte di quanto accaduto. Ancora, era emersa la questione dei rapporti con un imprenditore di un villaggio turistico (Eucaliptus) di [OSCURATO:PERSONA]. I dati emersi attestavano la capacità di interfacciarsi direttamente con i vertici della `ndrangheta e ciò emergeva anche dalla conversazione del 22/10/2015, (nr. 13097), in cui oltre ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], vertice della locale di [OSCURATO:PERSONA], si ricavava da un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la confidenza del primo al secondo, in virtù della quale Lobello "non si comportava bene". Il riferimento era al denaro che si assumeva essere stato trattenuto (circa cinquemila euro) destinato ai detenuti. Peraltro ha annotato il Tribunale che i rapporti con i Mazzagatti risultavano già dall'inizio degli anni duemila ed erano documentati dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 852/2004. I rapporti tra il ricorrente e le diverse consorterie criminali si ricavavano anche dal procedimento Ghibli. In quell'ambito gli accertamenti sulla cosca Arena, di isola [OSCURATO:PERSONA] avevano rivelato che Lobello aveva messo a disposizione la sua vettura per la famiglia Rustico (intranea ai Mazzagatti) in occasione di un summit mafioso e al fine di assicurare il servizio vedetta. Conferma si traeva sui rapporti con il clan Mazzagatti e Arena dalle indagini nel procedimento Erinni, che rivelavano l'assunzione da parte di Lobello di elementi del clan Arena oltre che dal procedimento Mafia e appalti a Catanzaro. Anche i risultati delle indagini nell'operazione Basso profilo avevano rivelato rapporti con [OSCURATO:PERSONA] (elemento di spicco della ‘ndrangheta a Mesoraca) e con [OSCURATO:PERSONA], per i lavori che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto presso la centrale Edison di [OSCURATO:PERSONA], dove aveva preteso il subappalto di alcuni lavori, reputando che quel territorio fosse di sua pertinenza. Accanto ai segnalati elementi si registrano poi le dichiarazioni di diversi collaboratori. Tra questi in primo luogo opera un riferimento il Tribunale della libertà alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Costui aveva riferito della sua affiliazione alla cosca degli Arena a [OSCURATO:PERSONA] nel 2009. Il sodalizio aveva anche il controllo su [OSCURATO:PERSONA], luogo ove gli Arena avevano come referente [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva dell'azione anche di [OSCURATO:PERSONA]. Diversi erano stati i riferimenti a Lobello da parte del collaboratore. Era indicato come un punto di riferimento della cosca Arena ed era ritenuto "intoccabile", seppur tenuto a corrispondere denaro al gruppo. Egli era, comunque, un elemento che svolgeva il ruolo di collettore delle estorsioni nei confronti delle imprese che si aggiudicavano lavori rilevanti nell'area di Catanzaro. A livello imprenditoriale i Lobello erano un braccio operativo degli Arena che assicuravano copertura alle imprese stesse di costoro. La fonte raccontava della mancata corresponsione da parte dell'imprenditore Brugellis della tangente per il 2014 e il 2015, pagamento che era stato effettuato a Bevilacqua (alias Toro seduto). Brugellis era stato intimorito da Mirarchi e aveva parlato dell'accaduto con Lobello che, a sua volta, aveva informato [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore riferiva anche del ruolo che aveva avuto nel contesto della estorsione dovuta dall'imprenditore Celi. Costui era stato autorizzato a non pagare a cadenze fisse (Natale, Pasqua e Ferragosto) ma era tenuto a determinati subappalti e a rifornirsi di calcestruzzo da Lobello. Quanto all'incendio della vettura si erano evidenziati una serie di interventi per non far trapelare la notizia che l'autovettura appartenesse a Lobello, per evitare una perdita di credibilità e delle richieste estorsive avanzate da Toro seduto, delle quali aveva parlato con Gioffré. Erano, poi, richiamate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente alla cosca Iannazzo-Daponte-Cannizzaro. [OSCURATO:PERSONA], in maniera sostanzialmente convergente aveva riconosciuto il ruolo di Lobello e il suo rapporto con le cosche Arena e Mazzagatti. [OSCURATO:PERSONA], figlio del boss [OSCURATO:PERSONA] capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, confermava che [OSCURATO:PERSONA] pagava volentieri la quota estorsiva, traendone beneficio e salvaguardando la tranquillità dell'azienda. Al portato dichiarativo anzidetto si affiancava quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA]. La donna compagna di [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e il suo legame con ambienti di 'ndrangheta da cui otteneva protezione nel settore edile. In questa logica il Tribunale del riesame ha osservato che i diversi dichiaranti avevano confermato come [OSCURATO:PERSONA] fosse in sinnbiosi con gli Arena e i Mazzagatti e come costoro offrissero protezione al ricorrente. Il grado di specificità del contributo narrativo ovviamente variava alla luce della prospettiva da cui ogni collaboratore aveva ricevuto le informazioni poi riferite.Era naturale che il racconto di Mirarchi avesse maggiori dettagli, appartenendo egli alla cosca Arena ed essendo a conoscenza di particolari da intraneo e di maggiore precisione. jj r'2 Quanto a Pulice e Mannolo anche avevano offerto particolari rilevanti su Lobello e i rispettivi racconti si saldavano a quello che aveva riferito la stessa Cerminara. Ciò dava conto di una convergenza del molteplice e di un sinallagma concluso in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA], pur pagando le diverse famiglie di ‘ndrangheta, otteneva in cambio protezione per l'esercizio delle attività edilizie. In questa logica lo stesso Pulice aveva spiegato che assetto avessero i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed i clan di riferimento, chiarendo a titolo esemplificativo che se Lobello avesse lavorato a [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato disturbato "perché già si sapeva chi era". Questo aspetto, collegato al pagamento di tangenti e ad essere stato anche vittima di danneggiamenti non avrebbe fatto di [OSCURATO:PERSONA], un imprenditore soggiacente. Ciò perché era un aspetto legato a dinamiche criminali in continua evoluzione a fronte di una ricerca continua di protezione e di vantaggi reciproci. Le stesse denunce lasciavano intendere l'obiettivo di apparire all'esterno come soggetto vittima di logiche criminali, piuttosto che quello di una persona vicina alle cosche. Questo dato trovava, d'altro canto, conforto nelle dichiarazioni di Mirarchi che raccontava come Lobello avesse inteso evitare che, in occasione dell'incendio di un mezzo (la vettura del ricorrente), egli aveva perseguito il fine di non apparire all'esterno. Ciò per evitare di perdere credibilità. Si tratta di considerazioni sulla genuinità del dato conoscitivo e che, in definitiva, non evocano quanto appreso da Lobello, ma quanto Mirarchi aveva raccontato, secondo il suo giudizio, aspetto che non mina la credibilità della fonte, né che esclude la valenza obiettiva del dato riferito dal collaboratore stesso. Così non si mette in discussione il concorso esterno ritenuto, né il patto sinallagmatico in virtù del quale il ricorrente fruiva di protezione da parte del clan pagando il corrispettivo estorsivo e così accettando di entrare in una logica di scambio tra imprenditore e gruppo criminale che rendeva all'imprenditore un accrescimento di posizione anche nelle forniture di materiale edilizio. Nessuna violazione ricorre, poi, sulla ritenuta condotta di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe agito da elemento esterno alle associazioni degli Arena e dei Mazzagatti, là dove la contestazione inizialmente mossa nel titolo cautelare lo vedeva concorrente esterno dei soli Arena. Basta qui osservare che, si è in fase cautelare e, dunque, in un ambito in cui la contestazione è in itinere ed in formazione, contraddistinta da una provvisorietà strutturale indiscutibile. Non si è, cioè, al cospetto della sostituzione di uno dei clan di riferimento gli Arena, con l'altro, dei Mazzagatti, o di una modifica dell'imputazione di concorso esterno, che prima non costituiva oggetto di addebito, ma di un semplice allargamento dell'agevolazione prodotta dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva cooperato da esterno oltre che a favore degli Arena anche verso l'altra cosca di ‘ndrangheta, per la protezione che questa assicurava. 2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Esso premette che le presunte vicende di intestazione fittizia, si collegano al timore della sottoposizione dei beni a misura di prevenzione patrimoniale in danno di [OSCURATO:PERSONA], genitore del ricorrente. Gli indicatori essenziali erano costituiti da tre interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Catanzaro nel 2016, relativamente alle società Strade sud s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; oltre che al rigetto della misura di cui all'ad 34- bis, comma 6, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e alle motivazioni del Consiglio di Stato nel provvedimento del gennaio 2020. Quanto alla specifica condotta di intestazione fittizia relativa alla strade sud s.r.l. era emerso, al di là delle congratulazioni verso [OSCURATO:PERSONA], dopo il rilascio delle certificazioni antimafia che era stato suggerito a [OSCURATO:PERSONA] di costituire una nuova società a nome di un terzo soggetto per poi, a distanza di pochi giorni, procedere alla cessione dei beni in favore dei Lobello stessi. Anche per la Trivellazioni speciali s.r.l. era pacifica l'intestazione fittizia, così come per il Consorzio stabile Zeus e per le altre società che erano gestite dai Lobel lo. Costoro si è annotato erano perfettamente a conoscenza di aver avuto rapporti prolungati e significativi con soggetti facenti parte delle consorterie di `ndrangheta operanti sul territorio ed erano, altresì, consapevoli di poter essere attinti da misure di prevenzione patrimoniali. Ciò non solo evocando la confisca in senso stretto, ma anche il controllo giudiziario e l'amministrazione temporanea di cui agli artt. 34 e 34-bis D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, applicabili proprio quando si registravano collegamenti con elementi appartenenti alla criminalità organizzata. Ricevute, pertanto le tre interdittive antimafia si concretizzava nei Lobello il fondato timore di essere attinti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Del resto già nel 2008 era stata emessa una misura interdittiva poi annullata dal Tribunale amministrativo regionale. I Lobello avevano