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Corte di giustizia UEsentenzaSezione L

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:709
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0188

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 settembre 2025 ( 1 ) Cause riunite C‑188/24 e C‑190/24 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a.s., NKL Associates s. r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] de la Culture, Premier ministre (C‑188/24), intervenienti: Osez le féminisme!, Le mouvement du Nid, Les effronté-E-S e

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Intérieur et des Outre-mer, Premier ministre (C‑190/24) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Ambito regolamentato – Normativa penale che vieta in generale la fornitura di contenuti pornografici a minori – Divieto di diffondere le informazioni trasmesse dagli utenti»

I. Introduzione

1. Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio interroga la Corte sulle possibilità di consentire a uno Stato membro di destinazione di un servizio della società dell’informazione di applicare a un prestatore di tale servizio, stabilito in un altro Stato membro, misure nazionali rientranti nell’ordinamento giuridico di tale primo Stato membro.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2000/31/CE

2. L’articolo 1 della direttiva 2000/31/CE ( 2 ), intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», ai paragrafi 2 e 5, così dispone: «2.

La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri. (...)

5. La presente direttiva non si applica: a) al settore tributario, b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione oggetto delle direttive 95/46/CE [ ( 3 )] e 97/66/CE [ ( 4 )], c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese, d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione: – le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri; – la rappresentanza e la difesa processuali; – i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse».

3. L’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia che, ai fini di quest’ultima, si intende per: «“ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinat[e]. i) l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: – l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica; – l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore; ii) l’ambito regolamentato non comprende le norme quali: – le norme applicabili alle merci in quanto tali, – le norme applicabili alla consegna delle merci, – le norme applicabili ai servizi non prestati per via elettronica».

4. Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Mercato interno»: «1.

Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni: a) i provvedimenti sono: i) necessari per una delle seguenti ragioni: – ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona; (...) ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; iii) proporzionati a tali obiettivi; b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha: – chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; – notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5. In caso di urgenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b).

I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza. (...)».

5. Gli articoli da 12 a 14 della medesima direttiva, contenuti nella sezione 4, intitolata «Responsabilità dei prestatori intermediari», del capo II, intitolato «Principi», si riferiscono a un prestatore di servizi della società dell’informazione che esercita, rispettivamente, un’attività di semplice trasporto («mere conduit»), una memorizzazione temporanea detta «caching» o un’attività di memorizzazione («hosting»).

Tali disposizioni determinano altresì le condizioni in virtù delle quali detti prestatori sono esonerati da responsabilità per le informazioni provenienti dagli utenti dei loro servizi.

6. In particolare, l’articolo 14 della direttiva 2000/31, intitolato «“Hosting”», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».

7. L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza», così prevede: «1.

Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».

2. Direttiva 2010/13/UE

8. L’articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE ( 5 ) così dispone: «1.

Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della [direttiva 2000/31], gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare: a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell’articolo 6 bis , paragrafo 1; (...)

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell’interesse pubblico generale. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure.

Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto.

Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all’articolo 15 della [direttiva 2000/31].

Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell’accesso.

Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti: a) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1; (...) f) istituire e applicare sistemi per verificare l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; (...) h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell’utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; i) istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all’attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h); (...)

4. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall’articolo 4 bis , paragrafo 1.

5. [OSCURATO:PERSONA] membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l’adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. [OSCURATO:PERSONA] membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

6. [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Nell’adozione di tali misure gli [OSCURATO:PERSONA] membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della [direttiva 2000/31] o all’articolo 25 della direttiva 2011/93/UE [ ( 6 )]. (...)».

B. Diritto francese

1. Causa C‑188/24

9. L’articolo 227-24 del code pénal (codice penale) così dispone: «Il fatto di creare, trasmettere, diffondere, con qualsiasi mezzo e indipendentemente dal supporto utilizzato, un messaggio di natura violenta, che incita al terrorismo, pornografico – comprese le immagini porno con animali – o tale da ledere gravemente la dignità umana o incitare minori a dedicarsi a giochi che li mettono fisicamente in pericolo, o di commerciare un siffatto messaggio, è punito con tre anni di reclusione e EUR 75000 di multa quando il messaggio può essere visto o percepito da un minore.

Quando i reati di cui al presente articolo sono commessi a mezzo stampa scritta o audiovisiva o via internet si applicano le disposizioni specifiche delle leggi che disciplinano tali materie per quanto riguarda la determinazione dei responsabili.

I reati di cui al presente articolo si configurano anche qualora l’accesso del minore ai messaggi menzionati al primo comma consegua ad una sua semplice dichiarazione di avere almeno diciotto anni di età».

10. L’articolo 23 della legge n. 2020-936, del 30 luglio 2020, volta a proteggere le vittime di violenza domestica ( 7 )(in prosieguo: la «legge del 30 luglio 2020»), così dispone ( 8 ): «Qualora constati che una persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico on line consente a minori di avere accesso a un contenuto pornografico in violazione dell’articolo 227-24 del [codice penale], il presidente dell’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique [Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Francia); in prosieguo: l’“ARCOM”] rivolge a tale persona (…) una diffida con cui le ingiunge di adottare tutte le misure atte ad impedire l’accesso dei minori al contenuto incriminato (...) [Dopo 15 giorni], se non è stato dato seguito all’ingiunzione (…) e se il contenuto è ancora accessibile ai minori, il presidente dell’[ARCOM] può adire il presidente del tribunal judiciaire de Paris [Tribunale ordinario di Parigi (Francia)] affinché [sia posta fine all’accesso a tale servizio e alla sua indicizzazione mediante un motore di ricerca o un elenco]».

11. Le condizioni di applicazione dell’articolo 23 di tale legge sono state precisate nel décret n o 2021-1306, du 7 octobre 2021, relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique ( 9 ) [decreto n. 2021-1306, del 7 ottobre 2021, relativo alle modalità di attuazione delle misure volte a tutelare i minori dall’accesso a siti che diffondono contenuti pornografici; in prosieguo: il «decreto del 7 ottobre 2021»].

Ai sensi dell’articolo 3 di tale decreto, «[p]er valutare (...) se la persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico online consenta a minori di avere accesso a un contenuto pornografico (...), il presidente del Conseil supérieur de l’audiovisuel [Consiglio superiore dell’audiovisivo (Francia)] tiene conto del livello di affidabilità del procedimento tecnico predisposto da tale persona per assicurarsi che gli utenti che intendono accedere al servizio siano maggiorenni».

2. Causa C‑190/24

12. L’articolo L. 130-11 del code de la route (codice della strada) così dispone: «I. - Quando è effettuato su una strada aperta o meno alla circolazione pubblica un controllo stradale implicante l’intercettazione dei veicoli e destinato all’esecuzione delle operazioni previste agli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice o agli articoli 78-2-2 o 78-2-4 del code de procédure pénale [codice di procedura penale], oppure a verificare che i conducenti o i passeggeri non siano ricercati dalle autorità giudiziarie per reati puniti con almeno tre anni di reclusione o non siano iscritti nel registro di cui all’articolo 230-19 dello stesso codice in quanto costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici o perché ne è stato deciso il collocamento d’ufficio in un istituto psichiatrico o sono evasi da un tale istituto, l’autorità amministrativa può vietare a ogni operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti di detto servizio, qualora tale diffusione possa consentire agli altri utenti di sottrarsi al controllo.

Il divieto di diffusione di cui al primo comma del presente paragrafo I implica, per l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di occultare, per tutte le strade o i tratti di strada designati dall’autorità competente, tutti i messaggi e le indicazioni che avrebbe normalmente diffuso agli utenti in una modalità normale di funzionamento del servizio.

La durata di tale divieto non può essere superiore a due ore, se il controllo stradale riguarda un’operazione prevista agli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice, o a dodici ore, se riguarda un’altra operazione menzionata al primo comma del presente paragrafo

I. Le strade o i tratti di strada interessati dal divieto non possono estendersi oltre un raggio di dieci chilometri dal punto di controllo stradale, se questo è situato al di fuori dell’agglomerato urbano, e oltre due chilometri dal punto di controllo stradale, se questo è situato nell’agglomerato. (...)».

13. Ai sensi dell’articolo L. 130-12 del medesimo codice, le violazioni del divieto di diffusione sancito dal suddetto articolo L. 130-11 sono punite con due anni di reclusione e EUR 30000 di ammenda.

14. Il décret n o 2021-468, du 19 avril 2021, portant application de l’article L. 130-11 du code de la route ( 10 ) (decreto n. 2021-468, del 19 aprile 2021, recante applicazione dell’articolo L. 130-11 del codice della strada; in prosieguo: il «decreto del 19 aprile 2021»], precisa le modalità di attuazione di tale articolo.

L’articolo 1 di tale decreto ha inserito nel codice della strada un articolo R. 130-12 il quale prevede, in particolare, che «[l]a decisione di vietare la diffusione precisa le strade o i tratti di strada interessati e definisce la data e le ore di inizio e di fine del divieto» e che «[l]e informazioni relative al divieto di diffusione, escluse quelle sui motivi del controllo stradale in questione, sono comunicate agli operatori del servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante un sistema d’informazione (...)».

III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑188/24

15. Le ricorrenti nel procedimento principale, le società [OSCURATO:PERSONA] e NKL Associates s.r.o., con sede a Praga (Repubblica ceca), gestiscono siti web a carattere pornografico.

Il presidente dell’ARCOM ha inviato loro una diffida ai sensi dell’articolo 227-24 del codice penale e dell’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020 ( 11 ).

16. Per quanto riguarda l’articolo 227-24 del codice penale, esso vieta a chiunque di diffondere un messaggio a carattere pornografico che possa essere visto da un minore.

Quanto all’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020, esso ha precisato che tale reato si configurava «anche qualora l’accesso del minore ai messaggi [incriminati] consegu[isse] ad una sua semplice dichiarazione di avere almeno diciotto anni di età».

Peraltro, l’articolo 23 di tale legge — le cui condizioni di attuazione sono state precisate nel decreto del 7 ottobre 2021 — ha conferito al presidente dell’ARCOM il potere di diffidare chi non osservi tale divieto.

17. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato le diffide loro ingiunte dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi) ( 12 ) e, parallelamente, hanno adito il Conseil d’État (Consiglio di Stato), in prima e ultima istanza, con un ricorso diretto all’annullamento delle disposizioni del decreto del 7 ottobre 2021.

A sostegno del loro ricorso esse hanno dedotto, in particolare, la violazione del diritto dell’Unione.

La stessa censura viene sollevata, mediante eccezione, riguardo alle disposizioni della legge del 30 luglio 2020.

I due ricorsi sono stati riuniti ai fini della decisione di tale giudice.

18. Nei loro ricorsi le ricorrenti nel procedimento principale fanno valere, in particolare, una violazione degli obiettivi della direttiva 2000/31, sostenendo che le disposizioni del decreto del 7 ottobre 2021 impongono misure di carattere generale ed astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali e che si applicano indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi.

19. Tenuto conto dell’oggetto e della natura della controversia, diverse associazioni sono state ammesse ad intervenire nel procedimento principale, in particolare «Les effront-E-S», secondo la quale i motivi dedotti dalle ricorrenti nel procedimento principale sono infondati.

20. È in tali circostanze che il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

In primo luogo, se disposizioni di diritto penale, in particolare disposizioni generali e astratte che designano determinate condotte come costitutive di un reato perseguibile, debbano essere considerate rientranti nell’“ambito regolamentato” dalla [direttiva 2000/31], qualora possano applicarsi sia al comportamento di un prestatore di servizi della società dell’informazione sia a quello di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o se si debba ritenere, dal momento che la direttiva ha il solo scopo di armonizzare taluni aspetti giuridici di tali servizi senza armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale e stabilisce soltanto requisiti applicabili ai servizi, che tali disposizioni penali non possano essere considerate requisiti applicabili all’accesso e all’esercizio dell’attività dei servizi della società dell’informazione rientranti nell’“ambito regolamentato” da tale direttiva.

In particolare, se disposizioni penali dirette ad assicurare la tutela dei minori rientrino in tale “ambito regolamentato”.

2. Se il fatto di imporre ad editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere ai contenuti pornografici che tali editori diffondono debba essere considerato rientrante nell’“ambito regolamentato” dalla [direttiva 2000/31], che armonizza solo taluni aspetti giuridici dei servizi di cui trattasi, considerato che, se è vero che tale obbligo concerne l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, in quanto riguarda il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, tuttavia esso non concerne né lo stabilimento dei prestatori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né il regime di responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziale delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri, e non verte quindi su nessuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II.

3. In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, come debbano essere conciliate le esigenze risultanti dalla [direttiva 2000/31] con quelle che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in particolare dalla tutela della dignità umana e dell’interesse superiore del minore, garantiti dagli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)] e dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 13 )], qualora la mera adozione di misure individuali prese nei confronti di un determinato servizio non appaia in grado di assicurare una tutela efficace di tali diritti.

Se esista un principio generale del diritto dell’Unione (…) che autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare in caso di urgenza, ad adottare le misure – anche generali e astratte nei confronti di una categoria di prestatori di servizi – necessarie per la tutela dei minori contro le violazioni della loro dignità e integrità, derogando, se necessario, nei confronti dei prestatori di servizi rientranti nell’ambito della [direttiva 2000/31], al principio, sancito da tale direttiva, della regolamentazione di tali prestatori da parte del loro Stato d’origine».

B. Causa C‑190/24

21. La società [OSCURATO:PERSONA], con sede in Francia, fornisce un servizio qualificabile, nel diritto francese, come «servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione» di cui all’articolo L. 130-11 del codice della strada.

22. Tale disposizione consente all’autorità amministrativa competente di vietare ai gestori di questo tipo di servizi di diffondere, per un tempo e all’interno di un ambito geografico limitato, i messaggi dei loro utenti che possano rivelare la localizzazione dei controlli dell’alcolemia e dell’uso di stupefacenti, nonché talune operazioni di polizia giudiziaria, ad esempio nei confronti di persone ricercate per delitti o per essere evase da un istituto psichiatrico (in prosieguo: il «divieto di diffusione di cui trattasi»).

Il decreto del 19 aprile 2021 ha definito le condizioni uniformi per l’esercizio di tale potere.

23. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) un ricorso diretto all’annullamento di tale decreto.

A sostegno del ricorso tale società ha dedotto, in particolare, la violazione degli obiettivi e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31.

La stessa censura viene sollevata, mediante eccezione, anche riguardo all’articolo L. 130-11 del codice della strada.

24. È in tali circostanze che il Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se il divieto, imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di ridiffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emessi dagli utenti e atti a consentire agli altri utenti di sottrarsi a taluni controlli stradali debba essere considerato come rientrante nell’“ambito regolamentato” di cui alla [direttiva 2000/31] laddove, qualora esso riguardi l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, in quanto concerne il comportamento del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio, esso non riguarda tuttavia né lo stabilimento dei fornitori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né la responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziale delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri, e non verte quindi su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II.

2. Se un divieto di ridiffusione, finalizzato ad evitare, in particolare, che persone ricercate per (…) delitti o che rappresentano una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici possano sottrarsi a controlli stradali, rientri nell’ambito degli obblighi relativi all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione che uno Stato membro non possa imporre a fornitori provenienti da un altro Stato membro, benché il considerando 26 della [direttiva 2000/31] precisi che essa non priva gli [OSCURATO:PERSONA] membri della facoltà di applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati (…).

3. Se l’articolo 15 della direttiva [2000/31], che vieta l’imposizione ai fornitori di servizi di un obbligo generale di sorveglianza, eccettuati gli obblighi applicabili ad un caso specifico, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un dispositivo che si limita a prevedere che agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione possa essere imposto di non ritrasmettere puntualmente, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o indicazioni, senza che l’operatore debba a tal fine venire a conoscenza del loro contenuto».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

25. Le cause C‑190/24 e C‑188/24 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, nonché della sentenza.

Il 24 marzo 2025 si è tenuta un’udienza di discussione comune, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] e la NKL Associates, la [OSCURATO:PERSONA], Les effronté-E-S, i governi francese, ceco e norvegese, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni orali.

V. Analisi

26. Le questioni pregiudiziali nelle presenti cause riguardano disposizioni della direttiva 2000/31 e, anzitutto, il meccanismo istituito al suo articolo 3 nonché la nozione centrale di tale meccanismo, ossia quella di «ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva.

27. Prima di iniziare l’analisi delle questioni pregiudiziali, formulerò, in via preliminare, alcune osservazioni relative a tale meccanismo (sezione A).

Completerò tali osservazioni affrontando la dimensione transfrontaliera dei procedimenti principali che, come dimostrerò, non è irrilevante, tenuto conto dell’oggetto delle presenti questioni pregiudiziali (sezione B).

Chiarirò poi la portata di tali questioni prima di spiegare la struttura della mia analisi (sezione C).

Infine, procederò all’esame di tali questioni (sezioni D ed E).

A. Il meccanismo istituito all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31

28. In primo luogo, osservo che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 riguarda unicamente i prestatori di servizi della società dell’informazione e che il giudice del rinvio parte dalla premessa che i servizi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi – la cui validità è contestata – sono servizi di tal genere.

29. In secondo luogo, rilevo che il meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 – la cui nozione centrale è l’«ambito regolamentato» – rileva unicamente nelle situazioni transfrontaliere in cui un prestatore di un servizio della società dell’informazione stabilito in uno Stato membro può essere confrontato a una misura adottata da un altro Stato membro ( 14 ).

30. Infatti, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 enuncia, al paragrafo 1, che ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

Dopodiché, il paragrafo 2 dello stesso articolo precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, «per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato», limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

In via eccezionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, uno Stato membro può adottare, in relazione a un determinato servizio della società dell’informazione, provvedimenti che deroghino al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione se sono soddisfatte diverse condizioni cumulative elencate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) (condizioni sostanziali), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b) (condizioni procedurali), di detta direttiva.

31. Sebbene la formulazione «per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, possa suscitare dubbi interpretativi, dalla giurisprudenza risulta che tale direttiva si basa sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento.

Pertanto, nel quadro dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi ( 15 ).

B. La dimensione transfrontaliera dei procedimenti principali

32. Le presenti cause riguardano in particolare l’interpretazione dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, che definisce la nozione di «ambito regolamentato».

A tal riguardo, come ho già osservato ( 16 ), il meccanismo istituito all’articolo 3 di tale direttiva – la cui nozione centrale è l’«ambito regolamentato» – rileva unicamente nelle situazioni transfrontaliere.

33. Nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑190/24, la [OSCURATO:PERSONA], è stabilita in Francia e il rinvio pregiudiziale proviene da un giudice francese.

A prima vista, è quindi legittimo chiedersi se le risposte da dare alle questioni pregiudiziali vertenti sull’ambito regolamentato siano rilevanti ai fini del procedimento principale a quo .

34. Ebbene, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) non un ricorso nell’ambito di un procedimento amministrativo che la riguardava direttamente, bensì un ricorso autonomo di annullamento per eccesso di potere, al pari delle ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑188/24.

Inoltre, è stato confermato in udienza che, nell’ambito di un tale procedimento, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) effettua un controllo in abstracto della legittimità delle disposizioni contestate.

Di conseguenza, le caratteristiche proprie della [OSCURATO:PERSONA] non sembrano limitare né le censure che tale società può sollevare nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) né la competenza di tale giudice.

Ne consegue che le questioni pregiudiziali nella causa C‑190/24 sono pertinenti ai fini del procedimento principale a quo e che occorre rispondervi.

C. Osservazioni preliminari sulle questioni pregiudiziali

1. Le misure nazionali controverse

35. Le questioni pregiudiziali sollevate nelle presenti cause vertono su misure nazionali che la Repubblica francese intende imporre anche ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

36. Per quanto riguarda la causa C‑188/24, le misure controverse vertono sull’obbligo imposto agli editori dei servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità, per i minori, di accedere ai contenuti pornografici da essi diffusi (in prosieguo: l’«obbligo di cui trattasi»).

37. A tal riguardo, le disposizioni nazionali la cui legittimità è contestata nel procedimento principale conferiscono a un’autorità competente il potere di intimare a un editore di un servizio di comunicazione on line di adottare tutte le misure idonee ad impedire l’accesso dei minori ai contenuti a carattere pornografico ( 17 ).

Tuttavia, l’obbligo cui fanno riferimento le questioni pregiudiziali risulta non da una tale intimazione, bensì dalle disposizioni generali e astratte che sanzionano penalmente il fatto di dare a un minore l’accesso al contenuto a carattere pornografico sulla base di una semplice dichiarazione di età ( 18 ).

38. Infatti, secondo quanto precisa il giudice del rinvio, le ricorrenti nel procedimento principale allegano che le disposizioni controverse non si limitano a prevedere una procedura che consente ad un’autorità amministrativa di ingiungere ad un prestatore di porre fine ad una violazione, bensì hanno anche l’effetto, tenuto conto della sostanza del reato di cui trattasi, quale precisata dall’aggiunta, all’articolo 227-24 del codice penale, delle disposizioni risultanti dall’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020, di obbligare i prestatori di servizi stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri a predisporre dispositivi tecnici di blocco dell’accesso dei minori ai contenuti che tali prestatori diffondono ( 19 ).

39. Per quanto riguarda la causa C‑190/24, le misure nazionali controverse vertono su un divieto, imposto ai gestori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione, di diffondere, come abitualmente farebbero in una modalità di funzionamento normale del servizio, messaggi e indicazioni emessi dagli utenti di quest’ultimo.

2. Le questioni pregiudiziali e la struttura dell’analisi

40. Le questioni pregiudiziali nelle due cause si sovrappongono parzialmente e vertono su problematiche comuni.

41. La prima questione nella causa C‑188/24 e la seconda questione nella causa C‑190/24 mirano a stabilire se le misure nazionali controverse rientrino nell’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, nonostante il fatto che tali misure non riguardino alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

42. Peraltro, la seconda questione nella causa C‑188/24 e la prima questione nella causa C‑190/24 mirano a stabilire se le misure nazionali controverse siano escluse dall’ambito regolamentato in quanto costituiscono, rispettivamente, un corollario di disposizioni generali e astratte rientranti nel diritto penale e una misura necessaria per garantire l’efficacia dei controlli stradali.

43. Per contro, le terze questioni in tali cause sollevano problematiche distinte.

Infatti, la terza questione nella causa C‑188/24 verte sulla conciliazione tra le esigenze risultanti dalla direttiva 2000/31 e quelle che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, mentre la terza questione nella causa C‑190/24 verte sull’interpretazione dell’articolo 15 di tale direttiva, al fine di stabilire se il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, sancito da tale disposizione, osti all’applicazione del divieto di diffusione di cui trattasi.

44. Tenuto conto delle differenze tra le cause C‑188/24 e C‑190/24 e al fine di facilitare la lettura delle presenti conclusioni, esaminerò separatamente ciascuna causa e le questioni ivi sollevate.

D. Causa C‑188/24

45. La mia analisi dei problemi giuridici sollevati nella causa C‑188/24 richiede di modificare l’ordine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

46. Pertanto, analizzerò anzitutto la problematica del rapporto tra la portata dell’ambito regolamentato e l’armonizzazione realizzata a livello del diritto dell’Unione dalla direttiva 2000/31, verificando altresì se l’obbligo di cui trattasi costituisca un requisito che, a priori, rientra nell’ambito regolamentato (seconda questione).

Mi soffermerò poi sul rapporto tra tale ambito e quello del diritto penale (prima questione).

Infine, esaminerò se l’obbligo di cui trattasi, supponendo che tale direttiva osti a che sia imposto ai prestatori stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, possa comunque essere applicato a questi ultimi per il tramite dei diritti fondamentali (terza questione).

1. La seconda questione a) Sulla portata della questione pregiudiziale

47. La seconda questione mira a stabilire, in sostanza, se l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprenda l’obbligo in capo agli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità, per i minori, di accedere ai contenuti pornografici da essi diffusi, nonostante il fatto che tale obbligo non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

48. In via preliminare, osservo che, sebbene essa faccia riferimento al capo II della direttiva 2000/31, le materie che tale questione contempla non sono disciplinate unicamente da tale capo, ma anche dal capo

III. Infatti, lo stabilimento dei prestatori (articolo 4), le comunicazioni commerciali (articoli da 6 a 8), i contratti per via elettronica (articoli da 9 a 11), il regime di responsabilità degli intermediari (articoli da 12 a 15), i codici di condotta (articolo 16), la composizione extragiudiziale delle controversie (articolo 17), i ricorsi giurisdizionali (articolo 18) e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri (articolo 19) sono disciplinati dai capi II e III di tale direttiva, che raggruppano, rispettivamente, gli articoli da 4 a 15 e gli articoli da 16 a 20.

49. Per quanto riguarda l’esame di tale questione, occorre, in un primo momento, chiarire se l’ambito regolamentato comprenda le materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III della direttiva 2000/31 e, in caso affermativo, verificare in concreto, in un secondo momento, se la misura nazionale controversa rientri nell’ambito regolamentato.

50. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio pone come premessa che tale misura nazionale non verte sugli aspetti armonizzati dai capi II e III della direttiva 2000/31.

E questa estraneità è fuori discussione.

51. Dall’altro lato, la formulazione di tale questione lascia intendere che detto giudice pone altresì come premessa che, indipendentemente dalla risposta se l’ambito regolamentato si limiti o meno alle materie contemplate dai capi II e III della direttiva 2000/31, la misura nazionale controversa rientra nell’ambito regolamentato in quanto requisito applicabile all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione.

Ritengo di sì, che vi rientri.

Tuttavia, per scrupolo di completezza e dato che più parti contestano tale premessa, verificherò se tale misura costituisca un tale requisito. b) La portata dell’ambito regolamentato e l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2000/31

52. Il governo francese fa valere, nelle sue osservazioni scritte, che la direttiva 2000/31 stabilisce un nesso tra l’ambito regolamentato e l’ambito da essa armonizzato.

Esso sostiene che le disposizioni generali contenute nella parte introduttiva di un atto di diritto derivato sono destinate, in linea di principio, a chiarire il contenuto della parte sostanziale di tale atto.

Tali disposizioni generali dovrebbero quindi essere lette in relazione al restante testo di diritto derivato.

Ne conseguirebbe che solo le disposizioni nazionali adottate al fine di recepire nel diritto interno i capi II e III di tale direttiva dovrebbero essere «regolamentate» conformemente all’articolo 3 di quest’ultima.

53. Orbene, nulla nella direttiva 2000/31 consente di concludere che la portata dell’ambito regolamentato sia circoscritta alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

54. In primo luogo, la direttiva 2000/31 ha, al contrario, l’obiettivo, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, di contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Inoltre, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, essa ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano, oltre alle materie disciplinate dai capi II e III di detta direttiva, il mercato interno.

55. A quest’ultimo riguardo occorre rilevare che la logica del meccanismo relativo al mercato interno dei servizi della società dell’informazione, istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31, è diversa da quella delle disposizioni dei capi II e III di detta direttiva.

Infatti, tale meccanismo ha lo scopo, in sostanza, di assoggettare i servizi della società dell’informazione, in linea di principio, al regime giuridico dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito ( 20 ), mentre tali disposizioni mirano ad armonizzare taluni aspetti specifici del commercio elettronico. 56.

Cosa ancora più importante, il meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 presenta un interesse anzitutto in assenza di disposizioni di armonizzazione, se uno Stato membro intende imporre ad un prestatore stabilito in un altro Stato membro disposizioni nazionali che non corrispondono a quelle adottate da tale altro Stato membro.

57. Infatti, come ho già precisato ( 21 ), tale meccanismo si fonda sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento, cosicché, nel contesto dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi ( 22 ).

58. Di conseguenza, da un lato, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell’informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31.

Uno Stato membro di origine può imporre obblighi ai prestatori di servizi della società dell’informazione al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi.

Dall’altro lato, conformemente al principio del mutuo riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi supplementari, rientranti nell’ambito regolamentato, che esso avesse adottato ( 23 ).

59. Pertanto, al fine di garantire l’effetto utile del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 e di consentirne la piena attuazione, conformemente al suo obiettivo ( 24 ), la portata dell’ambito regolamentato non può essere circoscritta alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva ( 25 ).

60. In secondo luogo, l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 pone l’accento sul fatto che l’ambito regolamentato comprende le prescrizioni degli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri che si applicano ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione.

Tale formulazione è sufficientemente ampia da comprendere anche disposizioni puramente nazionali che non trovano origine nel diritto dell’Unione.

Inoltre, essa è diametralmente opposta a quella utilizzata all’articolo 7 di tale direttiva, che, per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non sollecitate, fa riferimento alle prescrizioni del diritto dell’Unione ( 26 ).

61. In terzo luogo, il considerando 21 della direttiva 2000/31 enuncia che essa «lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria».

Tale precisazione costituisce un indizio del fatto che, in questa fase, l’ambito regolamentato comprende anche le prescrizioni previste a livello nazionale che non trovano la loro origine nel diritto armonizzato dell’Unione.

62. In quarto luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 prevede che il meccanismo istituito da tale articolo non si applichi ai settori elencati nell’allegato di quest’ultima, che rientrano nell’ambito di applicazione di altri atti giuridici del diritto dell’Unione o del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Orbene, se l’ambito regolamentato si limitasse alle materie disciplinate dai capi II e III di tale direttiva, non sarebbe necessario escludere dall’ambito di applicazione di tale meccanismo i settori disciplinati dagli atti giuridici del diritto dell’Unione diversi dalla stessa direttiva o da quelli rientranti nel diritto delle obbligazioni.

Infatti, tali settori non sono oggetto dell’armonizzazione realizzata dai capi II e III e non rientrerebbero quindi nell’ambito regolamentato.

63. Infine, in quinto luogo, e come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte.

Infatti, per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31, la Corte si limita a verificare che essa sia inclusa nella definizione di tale ambito stabilita all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva.

Per contro, essa non verifica se le misure di cui trattasi rientrino in una delle materie disciplinate dai capi II e III di detta direttiva ( 27 ).

64. Si deve quindi ritenere che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprenda le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione anche quando tali prescrizioni non riguardano le materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

65. Occorre ora esaminare in concreto se la misura nazionale controversa rientri nell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31.

Sottolineo che tale esame prescinde dalla questione se tale misura sia esclusa dall’ambito regolamentato in quanto rientrante nel diritto penale: tale problematica è oggetto della prima questione nella causa, che esaminerò in una sezione successiva delle presenti conclusioni.

66. In tali circostanze, sono opportune alcune precisazioni sulla nozione di «ambito regolamentato», ai sensi della direttiva 2000/31. c) Le prescrizioni che rientrano nell’ambito regolamentato

67. L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 definisce la nozione di «ambito regolamentato» come «le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinat[e]».

68. Inoltre, l’articolo 2, lettera h), i), di tale direttiva enuncia che l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione e l’esercizio di tale attività.

Tale disposizione precisa che le prescrizioni riguardano, inter alia , il comportamento del prestatore e la qualità o i contenuti del suo servizio.

69. Risulta peraltro dalla giurisprudenza che le prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato hanno lo scopo di indicare come svolgere l’attività di un servizio della società dell’informazione per poterla esercitare legittimamente ( 28 ).

Indipendentemente dalla natura della responsabilità che può sorgere a causa della loro inosservanza (civile, amministrativa, penale, ecc.), l’oggetto di tali prescrizioni riveste un’importanza determinante.

Infatti, una prescrizione ai sensi della direttiva 2000/31 deve comunque riguardare l’accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione o l’esercizio di tale attività.

70. Orbene, l’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31 enuncia che l’ambito regolamentato non comprende le norme applicabili alle merci in quanto tali, alla consegna delle merci e ai servizi non prestati per via elettronica.

È vero che tale disposizione utilizza una formulazione aperta («norme quali»).

L’intenzione del legislatore dell’Unione quanto a tali limitazioni della portata dell’ambito regolamentato risulta tuttavia in modo chiaro dal considerando 21 di tale direttiva.

Infatti, come precisa tale considerando ( 29 ), l’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea.

71. È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se un obbligo come quello previsto dalla misura nazionale controversa costituisca una prescrizione relativa all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione. d) L’obbligo di cui trattasi di predisporre dispositivi tecnici

72. Per verificare se l’obbligo gravante sugli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici rientri nell’ambito regolamentato, occorre stabilire se esso riguardi l’accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione o l’esercizio di tale attività.

73. La Corte ha già avuto occasione di esaminare la questione se una normativa nazionale che impone alle farmacie che vendono medicinali on line l’obbligo di inserire un questionario sanitario nel processo di ordinazione rientri nell’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31.

La normativa nazionale subordinava la convalida del primo ordine di medicinali effettuato da un paziente sul sito Internet di una farmacia alla previa compilazione di un questionario sanitario on line ( 30 ).

74. Nella sua sentenza la Corte ha fatto riferimento all’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31, ai sensi del quale l’«ambito regolamentato» comprende le prescrizioni concernenti l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali in particolare le prescrizioni riguardanti i contenuti del servizio, incluse quelle applicabili ai contratti ( 31 ), e ha risposto in senso affermativo.

75. Infatti, la Corte ha considerato che il provvedimento di cui si trattava nel procedimento principale disciplinava le condizioni alle quali il contratto di vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione medica poteva essere concluso nonché il modo in cui l’attività di vendita e di consulenza del farmacista doveva essere esercitata on line ( 32 ).

Ne deduco che una misura nazionale che impone a un prestatore di servizi della società dell’informazione un obbligo di stabilire le modalità specifiche dell’accesso al suo servizio o dell’uso di quest’ultimo costituisce una prescrizione riguardante il contenuto di tale servizio.

Infatti, una tale misura determina il modo in cui l’attività del prestatore deve essere esercitata, nell’ambiente on line, nei confronti degli utenti del suo servizio.

76. Sulla base di tali chiarimenti giurisprudenziali, si deve ritenere che la misura nazionale controversa inquadri il contenuto del servizio accessibile agli utenti, in quanto obbliga il prestatore a predisporre dispositivi tecnici ai quali ogni utente è confrontato.

Tale misura determina quindi il modo in cui il prestatore deve esercitare la sua attività.

77. Peraltro, un’autorità amministrativa competente può diffidare un prestatore che non abbia predisposto i dispositivi tecnici appropriati e l’inosservanza di tale ingiunzione può comportare la soppressione dell’accesso ai siti interessati nonché la loro deindicizzazione.

Un prestatore deve quindi adempiere all’obbligo di predisporre dispositivi di blocco dell’accesso dei minori per poter legittimamente esercitare l’attività di servizi di comunicazione on line.

78. Tenuto conto delle considerazioni che precedono e di quelle esposte al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende l’obbligo a carico degli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici, nonostante il fatto che tale obbligo non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

2. La prima questione a) Sulla portata della prima questione

79. Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici sia escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, per il motivo che tale obbligo costituisce un corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale che designano talune condotte come costitutive di un reato perseguibile e che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica.

80. Occorre esaminare diversi elementi determinanti al fine di stabilire se l’obbligo di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato, vale a dire, in primo luogo, il carattere generale e astratto delle disposizioni nazionali che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, in secondo luogo, le disposizioni della direttiva 2000/31 che circoscrivono i contorni di tale ambito e, in terzo luogo, la base giuridica di tale direttiva.

Completerò le considerazioni relative a tali elementi con osservazioni sull’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva. b) Il carattere generale ed astratto delle disposizioni nazionali

81. Il giudice del rinvio attira l’attenzione della Corte sul fatto che l’obbligo di cui trattasi deriva da disposizioni di carattere generale e astratto che possono applicarsi sia al comportamento di un prestatore di servizi della società dell’informazione sia a quello di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

82. A tal riguardo, l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 definisce l’«ambito regolamentato» come «le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinat[e]».

Pertanto, per quanto riguarda la sua qualificazione come prescrizione, poco importa che l’ambito di applicazione ratione personae di una disposizione nazionale non si limiti ai prestatori dei servizi della società dell’informazione.

Ciò posto, sottolineo che una prescrizione di una normativa nazionale rientra nell’ambito regolamentato solo nella misura in cui si applica ai prestatori dei servizi di una società dell’informazione.

83. Per completezza, rilevo che il fatto che la diffusione di immagini a carattere pornografico che possono essere viste da un minore sia stata vietata prima dell’avvento dei servizi on line non implica che l’obbligo di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato.

Infatti, fatte salve determinate eccezioni previste dalla direttiva 2000/31, qualsiasi misura nazionale riguardante l’accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione o l’esercizio di tale attività rientra nell’ambito regolamentato.

Sul punto la Corte ha già chiarito che il legislatore dell’Unione non ha previsto deroghe che autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri a mantenere provvedimenti anteriori a detta direttiva che possano limitare la libera prestazione dei servizi della società dell’informazione senza osservare le condizioni previste a tal fine dalla direttiva stessa ( 33 ).

Siffatte misure ben rientrano, dunque, nell’ambito regolamentato.

84. La circostanza che l’obbligo di cui trattasi risulti da disposizioni che si applicano «a qualsiasi persona fisica o giuridica» non è quindi idonea ad escluderlo dall’ambito regolamentato.

Passo ora ad esaminare gli elementi che delineano i contorni dell’ambito regolamentato. c) I contorni dell’ambito regolamentato

85. I contorni dell’ambito regolamentato sono tracciati da diversi elementi della direttiva 2000/31.

86. Rilevo che la portata dell’ambito regolamentato è subordinata all’ambito di applicazione della stessa direttiva 2000/31 (articolo 1, paragrafo 5) ed è definita, da un lato, in positivo, dalla definizione della nozione di «ambito regolamentato» [articolo 2, lettera h), i)] e, dall’altro, in negativo, dalle esclusioni espressamente previste da tale direttiva [articolo 2, lettera h), ii)].

Infine, l’ambito di applicazione del meccanismo istituito all’articolo 3 di detta direttiva è circoscritto dal paragrafo 3 di tale articolo e dall’allegato al quale esso rinvia.

87. Esaminerò questi diversi elementi al fine di stabilire se le disposizioni del diritto penale siano escluse dall’ambito regolamentato.

88. In primo luogo, la direttiva 2000/31 precisa, al suo articolo 1, paragrafo 5, che essa non è applicabile al settore tributario né a talune questioni e attività specifiche.

Il legislatore dell’Unione non ha quindi inteso subordinare tale settore e tali questioni alla direttiva né al meccanismo istituito al suo articolo 3 ( 34 ).

Ebbene, tale disposizione non menziona, tra i settori e le questioni esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva, il diritto penale.

89. In secondo luogo, l’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31 precisa che l’ambito regolamentato non comprende le norme applicabili alle merci in quanto tali, alla consegna delle merci e ai servizi non prestati per via elettronica.

Sebbene tale disposizione utilizzi una formulazione aperta («norme quali»), dal considerando 21 della direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere dall’ambito regolamentato le prescrizioni che non riguardano le attività in linea ( 35 ).

Pertanto, le prescrizioni riguardanti la componente on line dell’attività di un prestatore di servizi della società dell’informazione non sono escluse, sul fondamento dell’articolo 2, lettera h), ii), di detta direttiva, dall’ambito regolamentato per il solo motivo di avere origine nel settore del diritto penale.

90. Infine, in terzo luogo, il diritto penale non è menzionato nell’elenco dei settori ai quali il meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 non si applica, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo ( 36 ).

Inoltre, occorre sottolineare che tale paragrafo, introducendo una deroga alla regola generale prevista da tale articolo, deve essere interpretato restrittivamente ( 37 ).

91. Di conseguenza, nulla nelle disposizioni della direttiva 2000/31 che delineano i contorni dell’ambito regolamentato consente di concludere che le misure rientranti nel diritto penale di uno Stato membro siano escluse da tale ambito. d) Il fondamento giuridico della direttiva 2000/31 e il diritto penale

92. Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese sostiene che la direttiva 2000/31 è stata adottata sul fondamento, in particolare, dell’articolo 95 CE (i cui termini sono stati ripresi all’articolo 114 TFUE ( 38 )), il quale non riguarda il diritto penale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e in un’epoca in cui il legislatore dell’Unione non era ancora competente ad adottare una direttiva avente un oggetto penale o incidente sul diritto penale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Orbene, l’applicazione dell’articolo 3 di tale direttiva alle norme del diritto penale equivarrebbe, secondo tale governo, a designare come legge applicabile e come autorità competenti a perseguire reati quelle di un solo Stato membro, e questo costituirebbe un’armonizzazione del diritto penale vietata dal considerando 8 di detta direttiva.

93. Peraltro, il governo francese sostiene che una definizione eccessivamente ampia dell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31, comprendente il diritto penale, violerebbe il principio di territorialità della legge penale.

Una definizione siffatta condurrebbe, da un lato, ad un’armonizzazione delle competenze in materia di diritto penale e di procedura penale che sarebbe priva di fondamento alla luce dello stato attuale del diritto dell’Unione e, dall’altro, ad un divario pericoloso nel regime applicabile alla lotta contro i delitti, a seconda che essi siano commessi on line o meno.

94. A tal riguardo, vero è che, ai sensi del considerando 8 della direttiva 2000/31, quest’ultima «si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale».

95. Tuttavia, tale precisazione non può essere intesa nel senso che, per evitare l’armonizzazione del settore del diritto penale in quanto tale, le prescrizioni applicabili ai servizi della società dell’informazione o ai loro prestatori che trovano la loro origine nel diritto penale debbano essere escluse dall’ambito regolamentato.

96. Infatti, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva 2000/31 ravvicina talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano, in particolare, il mercato interno.

Questa precisazione riguarda l’articolo 3 della stessa direttiva.

In sostanza, tale articolo armonizza il modo in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono l’applicabilità di disposizioni nazionali che possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

97. Così facendo, la direttiva 2000/31 non rimette in discussione la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto penale o di procedura penale.

Essa non impone neppure l’adozione di norme nazionali specifiche in materia.

Nondimeno, occorre distinguere la questione se esista una competenza a livello nazionale da quella se l’esercizio di tale competenza sia conforme al diritto dell’Unione.

98. A tal proposito, la direttiva 2000/31 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 47, paragrafo 2, CE e degli articoli 55 CE e 95 CE, le cui formulazioni sono state riprese, in sostanza, rispettivamente all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 62 TFUE e all’articolo 114 TFUE.

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, detta direttiva persegue l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 39 ).

A tal fine essa impone, all’articolo 3, il rispetto delle prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato in vigore nello Stato membro del prestatore ( 40 ).

Se il legislatore dell’Unione avesse ritenuto che la realizzazione di tale obiettivo richiedesse di includere nell’ambito regolamentato le disposizioni nazionali derivanti dall’ambito del diritto penale, poteva basarsi sull’articolo 114 TFUE per farlo.

99. Infatti, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento e il Consiglio adottano le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Il legislatore dell’Unione può ricorrere a tale disposizione segnatamente in caso di divergenze tra le normative nazionali allorché siffatte divergenze sono tali da ostacolare le libertà fondamentali o da causare distorsioni della concorrenza, e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno ( 41 ).

Qualora le condizioni per far ricorso all’articolo 114 TFUE come base giuridica sono soddisfatte, non può impedirsi al legislatore dell’Unione di fondarsi su tale base giuridica per il fatto che la tutela degli interessi generali di cui al paragrafo 3 di tale articolo, tra i quali figura la sicurezza, è determinante nelle scelte da operare ( 42 ).

100. Inoltre, qualora si ritenesse che qualsiasi misura nazionale rientrante nell’ambito del diritto penale sia esclusa dall’ambito regolamentato, uno Stato membro potrebbe facilmente eludere il meccanismo di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31: gli sarebbe sufficiente disciplinare l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione adottando disposizioni aventi una colorazione penale.

Un siffatto approccio in sede di interpretazione della nozione di «ambito regolamentato» potrebbe portare a mettere a repentaglio l’obiettivo di tale meccanismo e il suo effetto utile.

101. Peraltro, sono sensibile all’argomento del governo francese secondo cui l’attuazione del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 al fine di conseguire l’obiettivo della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione può incidere sull’applicabilità territoriale delle norme nazionali derivanti dal diritto penale.

Nondimeno, e come ho appena indicato, un tale effetto giuridico ben si inseriva nell’ambito delle competenze del legislatore dell’Unione.

D’altronde, i meccanismi del mercato interno, in particolare quelli basati sul principio del paese d’origine, possono, per definizione, incidere sulla portata territoriale delle norme nazionali.

102. A quest’ultimo riguardo, come riconosce lo stesso governo francese, il diritto penale non può essere escluso in assoluto dall’ambito regolamentato.

Secondo tale governo, la soluzione accolta all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE ( 43 ) potrebbe essere trasposta, per analogia, alla direttiva 2000/31.

Una disposizione penale rientrerebbe quindi nell’ambito regolamentato, definito all’articolo 2, lettera h), di tale seconda direttiva, quando disciplina in modo particolare l’accesso a un’attività o l’esercizio di un’attività [di un servizio della società dell’informazione] e ha l’effetto di eludere le norme enunciate in detta direttiva ( 44 ).

103. Sul punto occorre ricordare che la direttiva 2006/123 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 47, paragrafo 2, CE e dell’articolo 55 CE, che corrispondono, rispettivamente, all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 62 TFUE.

Tali disposizioni sono tra quelle che costituiscono il fondamento giuridico anche della direttiva 2000/31.

104. Pertanto, se la direttiva 2006/123 – che enuncia essa stessa di non incidere ( 45 ) sulla normativa di diritto penale né di armonizzarla ( 46 ) – può incidere sull’applicazione territoriale delle disposizioni del diritto penale, non può essere diversamente per la direttiva 2000/31, che inquadra le norme nazionali di tale diritto in modo più libero.

Infatti, tale seconda direttiva non contiene alcuna disposizione analoga all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123.

Per quanto riguarda i riferimenti al diritto penale, l’unico punto comune tra queste due direttive risiede nel fatto che i loro considerando indicano che esse non armonizzano tale settore del diritto ( 47 ).

105. In ogni caso, il risultato perseguito da entrambe le direttive è lo stesso.

Infatti, uno Stato membro non può limitare la libera prestazione dei servizi nel mercato interno, quale attuata secondo le modalità previste dall’una o dall’altra direttiva, appellandosi alle disposizioni penali del suo diritto nazionale.

106. Per concludere, il fatto che la direttiva 2000/31 sia stata adottata sul fondamento degli articoli del Trattato CE che corrispondono all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 62 TFUE e all’articolo 114 TFUE non implica che le disposizioni rientranti nell’ambito del diritto penale siano escluse dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva. e) L’attuazione del diritto penale quale deroga alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione

107. Secondo la logica del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31, uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore di un servizio della società dell’informazione non può, in linea di principio, imporre a tale prestatore requisiti rientranti nell’ambito regolamentato.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono nondimeno adottare, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione rientrante nell’ambito regolamentato, provvedimenti in deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, rispettando più condizioni cumulative ( 48 ).

108. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, il provvedimento restrittivo in questione deve essere necessario per garantire l’ordine pubblico, e in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico e contro le violazioni della dignità umana della persona.

Provvedimenti necessari per garantire obiettivi siffatti di interesse generale possono rientrare nell’ambito del diritto penale.

Si potrebbe quindi sostenere che, se le disposizioni di diritto penale fossero escluse dall’ambito regolamentato, non sarebbe necessario consentire a uno Stato membro di derogare all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 ai fini di tali obiettivi di interesse generale.

109. Nello stesso ordine di idee, la direttiva 2000/31 prevede, all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), che uno Stato membro possa derogare al suo articolo 3, paragrafo 2, a condizione non solo di chiedere allo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio di cui trattasi di prendere provvedimenti, ma anche di notificare alla Commissione e a tale Stato membro la propria intenzione di adottare i provvedimenti restrittivi in questione.

Conformemente a tale prima disposizione, uno Stato membro che intenda adottare siffatti provvedimenti in deroga sarebbe tuttavia soggetto alle suddette condizioni «fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale».

Sebbene tale inciso possa suscitare dubbi interpretativi, è evidente che esso riflette la volontà del legislatore dell’Unione di inquadrare l’attuazione delle disposizioni derivanti dal diritto penale nel contesto del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31.

110. Sempre in tale contesto, l’inciso di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31 è chiarito dal considerando 26 di quest’ultima, il quale enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente alle condizioni stabilite in tale direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti.

Ne risulta che l’applicazione di tali norme nazionali, sebbene ostacoli la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, non deve essere notificata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva.

Al pari di qualsiasi altra misura rientrante nell’ambito regolamentato, tali norme nazionali devono tuttavia rispettare le condizioni sostanziali previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della medesima direttiva.

Ne consegue che le disposizioni nazionali di diritto penale e di procedura penale non sono, in quanto tali, escluse dall’ambito regolamentato. f) Conclusione

111. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, si deve ritenere che l’obbligo di cui trattasi non possa essere escluso dall’ambito regolamentato per il solo motivo di costituire un corollario di disposizioni del diritto penale.

112. Propongo quindi di rispondere alla prima questione dichiarando che l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici non può essere escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, per il solo motivo di costituire un corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale che designano talune condotte come costitutive di un reato perseguibile e che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica.

3. La terza questione a) Sulla portata della terza questione

113. Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se, tenuto conto del fatto che l’adozione di provvedimenti individuali riguardanti un determinato servizio non consente di garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU, sia possibile derogare al meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 al fine di imporre a una categoria di prestatori di servizi un obbligo risultante da disposizioni generali ed astratte.

114. Il giudice del rinvio parte dalla premessa che, tenuto conto delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, l’adozione di provvedimenti individuali non è atta a garantire una tale tutela.

Ne consegue che, per detto giudice, la possibilità di adottare un provvedimento che soddisfi tali condizioni nei confronti di un editore di servizi di comunicazione al pubblico on line non risponde ai requisiti imposti dalla tutela dei diritti fondamentali.

115. In tali circostanze, il giudice del rinvio domanda se, supponendo che la direttiva 2000/31 osti a un obbligo derivante da disposizioni generali e astratte come quello di cui trattasi, uno Stato membro di destinazione dei servizi possa comunque imporre un tale obbligo ai prestatori stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri per il tramite dei diritti fondamentali.

116. Tale questione si pone solo se sono soddisfatte tre condizioni: in primo luogo, l’obbligo di cui trattasi rientra nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, in secondo luogo, l’applicazione di tale obbligo restringe, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e, in terzo luogo, detto obbligo non soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva.

117. A tal riguardo, e come risulta dalla mia analisi delle prime due questioni, l’obbligo di cui trattasi è una norma che rientra nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 ( 49 ).

118. D’altro lato, il giudice del rinvio è ben consapevole del fatto che l’obbligo di cui trattasi non soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.

Infatti, tale obbligo risulta da disposizioni generali e astratte che, come indica tale giudice, si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica.

A tal riguardo, la Corte ha già chiarito che misure nazionali che abbiano una portata generale e astratta non possono essere qualificate come «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva ( 50 ), mediante i quali uno Stato membro di destinazione dei servizi può limitare la libera circolazione di un tale servizio.

119. Occorre quindi, prima di procedere all’esame della terza questione, stabilire preliminarmente se l’obbligo di cui trattasi restringa la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. b) Sulla restrizione della libera circolazione dei servizi

120. Ritengo che il legislatore dell’Unione abbia chiarito che l’applicazione a un prestatore di servizi di un obbligo come quello di cui trattasi restringe la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e che, fatte salve le deroghe previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, tale obbligo non possa essere imposto da uno Stato membro diverso da quello in cui tale prestatore è stabilito.

121. Infatti, in forza dell’articolo 6 bis , paragrafo 1, della direttiva 2010/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino.

Tali misure possono includere strumenti per la verifica dell’età.

122. Dall’altro lato, dall’articolo 28 bis , paragrafo 1, della direttiva 2010/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, risulta che un fornitore di piattaforme per la condivisione di video è soggetto alla competenza dello Stato membro nel cui territorio è stabilito.

Inoltre, l’articolo 28 ter , paragrafo 1, della direttiva 2010/13 prevede che tale Stato membro assicuri che il fornitore adotti misure adeguate per tutelare i minori dai video generati dagli utenti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.

Ai sensi dell’articolo 28 ter , paragrafo 3, della stessa direttiva, tali misure consistono in particolare, a seconda del caso, nell’istituire e applicare sistemi per verificare l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene a tali video.

123. Peraltro, l’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1083 ( 51 ) ha istituito un meccanismo che consente a qualsiasi autorità nazionale o organismo nazionale di regolamentazione competente di chiedere ai suoi omologhi dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito di adottare misure necessarie e proporzionate per l’effettiva applicazione degli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell’articolo 28 ter , paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2010/13.

Risulta dall’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento («fatto salvo l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE»), letto alla luce del considerando 45 di quest’ultimo, che, qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell’informazione a partire da un altro Stato membro può essere limitata solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31 e nel rispetto della procedura ivi stabilita.

124. Indipendentemente dalla questione se il regolamento 2024/1083 sia applicabile ratione temporis ( 52 ) e se i servizi di comunicazione on line oggetto del rinvio pregiudiziale nella causa C‑190/24 comprendano anche servizi che non costituiscono piattaforme di condivisione di video ai sensi di tale regolamento, l’articolo 15 di detto regolamento conferma che il legislatore dell’Unione ha inteso ribadire il principio derivante dall’articolo 3 della direttiva 2000/31 secondo il quale le misure necessarie a garantire la tutela dei minori, come quelle di cui all’articolo 28 ter , paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2010/13, sono adottate e applicate dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio della società dell’informazione interessato, cosicché provvedimenti in tale materia adottati da un altro Stato membro incidono sulla competenza di tale primo Stato membro e limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

125. Occorre quindi considerare che un obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici, come quello di cui trattasi, restringe per principio la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

126. Tengo a precisare che tale considerazione vale non solo per un obbligo siffatto derivante da disposizioni generali e astratte del diritto penale, ma anche per una diffida che un’autorità competente possa ingiungere a un editore di un servizio di comunicazione on line.

127. Infatti, al fine di soddisfare l’obbligo previsto all’articolo 28 ter , paragrafo 2, della direttiva 2010/13, i fornitori delle piattaforme on line devono non solo limitare l’accesso a un contenuto a carattere pornografico, ma anche predisporre una soluzione che protegga in modo efficace i minori da contenuti pornografici, e questo ha l’effetto di modificare il modo in cui essi esercitano l’attività di un servizio della società dell’informazione.

128. Analogamente, sebbene l’articolo 23 della legge del 30 luglio 2020 possa far pensare che una diffida possa essere indirizzata a un fornitore in ragione di un (solo) contenuto pornografico, l’articolo 3 del decreto del 7 ottobre 2021 suggerisce che tale dispositivo riguarda il procedimento tecnico messo in atto al fine di assicurarsi che gli utenti che intendono accedere al servizio siano maggiorenni.

129. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, occorre considerare che l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere ai contenuti pornografici limita, per principio, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Per imporre un tale obbligo a un prestatore stabilito in un altro Stato membro, uno Stato membro deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.

130. Passo ora ad analizzare la problematica al centro della terza questione, vale a dire la conciliazione dei requisiti previsti dalla direttiva 2000/31 con quelli relativi alla tutela dei diritti fondamentali. c) L’applicazione dei diritti fondamentali per derogare all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31

131. Come osservato dalla Commissione, la terza questione suggerisce che, a causa dei suoi limiti intrinseci, la direttiva 2000/31 non soddisfa i requisiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta nonché dall’articolo 8 della CEDU.

132. Tuttavia, dal considerando 10 della direttiva 2000/31 risulta che il meccanismo istituito da quest’ultima, al suo articolo 3, per far sì che lo spazio interno sia libero da frontiere per il commercio elettronico garantisce un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come in particolare la protezione dei minori.

133. A tal riguardo, come ho indicato ( 53 ), tale meccanismo si basa sull’applicazione, in particolare, del principio del controllo nello Stato membro di origine.

In virtù di tale principio, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell’informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31 ( 54 ).

Tra tali obiettivi figura la protezione dell’ordine pubblico che, data la formulazione di questa disposizione e del considerando 10 della direttiva, include la protezione dei minori.

Il controllo effettuato dallo Stato membro di origine deve quindi garantire una tutela efficace di tale obiettivo, e ciò non solo nell’interesse dello Stato membro di origine e dei suoi cittadini, ma anche nell’interesse degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e dei loro cittadini ( 55 ).

134. D’altro lato, la direttiva 2000/31 si fonda altresì sul principio del mutuo riconoscimento, in virtù del quale ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione, provvede a non limitare la libera circolazione di tali servizi.

Uno Stato membro di destinazione deve quindi ritenere che lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore garantisca ad un livello adeguato l’obiettivo di interesse generale di protezione dei minori.

In mancanza di tale protezione, l’unica possibilità di cui dispone il primo Stato membro per porre rimedio alla situazione consiste nel prendere provvedimenti conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

135. A tale proposito, la direttiva 2010/13 risponde ai requisiti imposti per la protezione dei minori.

In particolare, ai sensi dell’articolo 28 ter della stessa, uno Stato membro assicura che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti nel suo territorio adottino misure adeguate per tutelare i minori.

Tali misure possono consistere nell’attuazione di un sistema di verifica dell’età ( 56 ).

Qualora lo Stato membro di origine non garantisca il livello richiesto di protezione dei minori, lo Stato membro di destinazione può applicare le misure previste all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

136. L’obiettivo di interesse generale di protezione dei minori perseguito dalla misura nazionale di cui trattasi è assicurato, da un lato, nell’ambito dell’attuazione del principio del controllo nello Stato membro di origine, secondo le disposizioni previste a tal fine dalla direttiva 2013/10, e, dall’altro, dal meccanismo di deroga di cui gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi puntualmente e nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.

137. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha curato di conciliare le esigenze del mercato interno con la tutela dei diritti fondamentali.

Ritenere che i meccanismi previsti a tal fine dalle direttive 2000/31 e 2010/13 non soddisfino i requisiti previsti agli articoli 1 e 24 della Carta equivarrebbe a rimettere in discussione la validità di queste due direttive.

138. Aspetto ancora più importante, tali meccanismi riflettono il consenso raggiunto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulle loro responsabilità in materia di protezione dei minori contro i contenuti nocivi in uno spazio senza frontiere interne per il commercio elettronico.

Rimettere in discussione detti meccanismi comprometterebbe la loro efficacia e minerebbe la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

139. Inoltre, sebbene la Corte abbia riconosciuto che uno Stato membro potesse invocare un diritto fondamentale al fine di ottenerne la tutela quando nessuna disposizione di diritto derivato glielo consentiva, tale soluzione valeva in un contesto in cui l’atto giuridico del diritto dell’Unione non conteneva alcun meccanismo derogatorio che offrisse a tale Stato membro la facoltà di garantire il diritto fondamentale in questione ( 57 ).

Orbene, la direttiva 2000/31 ha istituito un siffatto meccanismo al suo articolo 3, paragrafo 4, cosicché tale corrente giurisprudenziale non è trasponibile al caso di specie.

140. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il fatto che l’adozione di provvedimenti individuali riguardanti un determinato servizio non sia in grado di garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta nonché dall’articolo 8 della CEDU non consente di derogare al meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 al fine di applicare un obbligo risultante da disposizioni generali ed astratte a una categoria di prestatori di servizi.

E. Causa C‑190/24

1. Sulla prima questione

141. La prima questione mira a stabilire se l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprenda un divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere mediante tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti e idoneo a consentire agli altri utenti di sottrarsi a controlli stradali, nonostante il fatto che tale divieto non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

142. Ricordo, come risulta dalle mie considerazioni relative alla seconda questione nella causa C‑188/24, che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione anche quando tali prescrizioni non riguardano le materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva ( 58 ).

143. Di conseguenza, al fine di rispondere alla presente questione, resta da verificare se il divieto di diffusione di cui trattasi costituisca una prescrizione rientrante nell’ambito regolamentato.

144. A tal riguardo, osservo che il divieto di diffusione di cui trattasi incide sull’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione.

Infatti, per rispettarlo, il prestatore è tenuto a limitare o a sospendere il normale funzionamento del suo servizio e, pertanto, a svolgere l’attività di cui trattasi in un modo specifico.

Nel caso di specie, la circostanza che il divieto di diffusione di cui trattasi obblighi il prestatore a limitare il funzionamento del suo servizio solo puntualmente e riguardo a un determinato controllo stradale non modifica l’essenza dell’obbligo derivante da tale divieto.

Per contro, tale circostanza può risultare pertinente nell’ambito dell’esame volto a stabilire se detto divieto restringa la libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, o se rispetti le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima.

145. Occorre ricordare, d’altra parte, che il divieto di diffusione di cui trattasi è corredato di una sanzione ( 59 ): la sua osservanza condiziona quindi l’esercizio legittimo dell’attività di un servizio della società dell’informazione.

146. In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende un divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere mediante tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti e idoneo a consentire agli altri utenti di sottrarsi a controlli stradali, nonostante il fatto che tale divieto non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva.

2. Sulla seconda questione a) Portata della questione pregiudiziale e riformulazione

147. La seconda questione, come formulata dal giudice del rinvio, verte in sostanza sul punto se il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, in quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici.

148. Tale formulazione lascia intendere che la questione mira a stabilire se il divieto di diffusione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31.

149. D’altro lato, tale questione fa riferimento al considerando 26 della direttiva 2000/31 («benché il considerando 26 [...] precisi che»), il quale enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri (…) possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali (...)».

Tale riferimento, preceduto dalla congiunzione «benché», consente di comprendere che il giudice del rinvio domanda se il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, in quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici.

150. Rilevo che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il divieto di diffusione di cui trattasi rientra sì nell’ambito regolamentato, ma non costituirebbe una misura rientrante in tale ambito con cui uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione può derogare al principio previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 e limitare la libera circolazione di tali servizi.

151. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, la misura nazionale che impone il divieto di diffusione di cui trattasi non riguarda un determinato servizio della società dell’informazione.

Al contrario, tale divieto costituirebbe, a suo avviso, per riprendere i termini della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 60 ) citati nella decisione di rinvio, un «provvedimento generale e astratto, riguardante una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabile indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi» ( 61 ).

152. In tale ottica il giudice del rinvio invita, pertanto, la Corte, con la sua seconda questione, ad esaminare se l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osti al divieto di diffusione che la Repubblica francese, in quanto Stato membro di destinazione dei servizi della società dell’informazione, intende imporre ai prestatori stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

153. Sempre in tale contesto, il governo francese ha proposto, nelle sue osservazioni scritte, un altro punto di analisi della legittimità del divieto di diffusione di cui trattasi.

In sostanza, tale divieto non limiterebbe la libera circolazione dei servizi e, pertanto, non sarebbe soggetto alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.

A sostegno della sua tesi, tale governo si basa sull’articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva, che riguarda le ingiunzioni rivolte ai prestatori di servizi di hosting .

154. Siffatto ragionamento può influire sulla conformità del divieto di diffusione di cui trattasi con la direttiva 2000/31.

Propongo quindi di esaminare anche tale percorso di analisi al fine di fornire al giudice del rinvio qualsiasi elemento interpretativo rientrante nel diritto dell’Unione che possa essergli utile per valutare la conformità delle disposizioni nazionali di cui trattasi con tale direttiva.

155. A tal fine, propongo di riformulare la seconda questione e di considerare che, con essa, il giudice del rinvio domanda se l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osti a un divieto di diffusione dei messaggi e delle indicazioni emessi dagli utenti di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione che uno Stato membro di destinazione di tali servizi intende imporre agli operatori di detti servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. b) Struttura dell’analisi

156. Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese indica che l’esame della legittimità del divieto di diffusione di cui trattasi rispetto alla direttiva 2000/31 dovrebbe iniziare con l’analisi della problematica delle ingiunzioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultima, che non sono soggette ai requisiti previsti al suo articolo 3 in quanto non limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

157. Orbene, nell’ambito della direttiva 2000/31, la questione se una misura nazionale restringa la libera circolazione dei servizi è rilevante solo se tale misura costituisce una prescrizione rientrante nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva stessa.

Infatti, dall’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro ( 62 ).

Una misura nazionale che comporti una siffatta restrizione, ma che non rientri nell’ambito regolamentato, è quindi irrilevante ai fini dell’articolo 3 di detta direttiva.

158. Ciò considerato, in primo luogo, esaminerò se, visti gli obiettivi da esso perseguiti, il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato [sezione c)]; in secondo luogo, esaminerò l’argomento del governo francese secondo cui tale divieto non restringe la libera circolazione dei servizi [sezione d)] e, in terzo luogo, esaminerò brevemente l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui detto divieto non può soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 [sezione e)]. c) La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici

159. La questione che si pone è se il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato in quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici.

160. A tal riguardo, in primo luogo, e come ho già indicato ( 63 ), una misura nazionale non può essere esclusa dall’ambito regolamentato per il solo motivo di costituire il corollario di disposizioni del diritto penale.

Non vi è quindi a fortiori alcun motivo per ritenere che una misura necessaria per contribuire all’attuazione del diritto penale o alla tutela di obiettivi di interesse generale, quali l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, sia esclusa da tale ambito.

161. In secondo luogo, né la natura di un obiettivo di interesse generale che uno Stato membro intenda tutelare mediante una misura nazionale né il fatto che tale misura sia necessaria per conseguirlo sono determinanti per qualificare quest’ultima come «prescrizione rientrante nell’ambito regolamentato».

Infatti, per stabilire se una misura nazionale costituisce una tale prescrizione, occorre esaminarne l’oggetto e verificare se essa riguardi l’accesso all’attività [di un servizio] della società dell’informazione o il suo esercizio ( 64 ).

162. In terzo luogo, nell’ambito della direttiva 2000/31, gli obiettivi di interesse generale svolgono un ruolo particolare e distinto da quello dell’oggetto della misura di cui trattasi.

In sostanza, uno Stato membro può basarsi sugli obiettivi di interesse generale elencati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), di tale direttiva per derogare, mediante un provvedimento rientrante nell’ambito regolamentato, al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Tra tali obiettivi di interesse generale figurano la tutela dell’ordine pubblico, in particolare la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento dei reati, nonché la tutela della sicurezza pubblica.

163. In quarto luogo, il passaggio del considerando 26 della direttiva 2000/31 sul quale il giudice del rinvio richiama l’attenzione enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali.

Occorre rilevare che tale considerando chiarisce altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esercitare tale facoltà conformemente alle condizioni definite in tale direttiva.

Infatti, come ho indicato al paragrafo 110 delle presenti conclusioni, la direttiva 2000/31 prevede le condizioni alle quali uno Stato membro di destinazione può applicare le misure necessarie per prevenire, investigare, individuare e perseguire i reati penali.

Al pari di qualsiasi altra misura rientrante nell’ambito regolamentato con cui uno Stato membro di destinazione intenda limitare la libera circolazione dei servizi, le misure menzionate al considerando 26 della direttiva 2000/31 devono rispettare, quanto meno, i requisiti sostanziali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di quest’ultima.

Ne deduco che le misure necessarie per individuare e perseguire i reati penali non sono escluse dall’ambito regolamentato.

164. Pertanto, una misura riguardante l’esercizio dell’attività di una società dell’informazione non può essere esclusa dall’ambito regolamentato per il solo motivo di rispondere agli obiettivi di interesse generale della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici.

165. Si deve quindi ritenere, a titolo di conclusione intermedia, che il divieto di diffusione di cui trattasi non possa essere escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, per il motivo di essere necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. d) Le ingiunzioni che non limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione 1) Esposizione del problema

166. L’analisi condotta finora ha dimostrato che il divieto di diffusione di cui trattasi ben rientra nell’ambito regolamentato.

167. Inoltre, la direttiva 2000/31 non osta, a priori, a un divieto di diffusione che uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione intenda imporre agli operatori di tali servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché esso soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), di tale direttiva.

Infatti, se tali condizioni sono soddisfatte, uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione può, mediante l’applicazione di misure rientranti nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione di tali servizi.

168. Orbene, il governo francese sostiene che il divieto di diffusione di cui trattasi non limita la libera circolazione dei servizi, sicché non sarebbe soggetto alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.

169. Più concretamente, tale divieto rientra, secondo detto governo, nell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 e, di per sé, non limita la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva.

Esso potrebbe essere imposto a un prestatore di servizi a prescindere dallo Stato membro in cui è stabilito e uno Stato membro di destinazione dei servizi della società dell’informazione che intenda rivolgere un’ingiunzione in tal senso non sarebbe in alcun caso tenuto a seguire la procedura di deroga stabilita all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva. 2) Valutazione

170. L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 enuncia di lasciare impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore ponga fine ad una violazione o la prevenga.

171. Occorre rilevare, in via preliminare, che l’ingiunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 può essere emessa sia dallo Stato membro in cui il prestatore è stabilito sia dallo Stato membro di destinazione del servizio di cui trattasi ( 65 ).

172. A tal riguardo, sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 assoggetti ogni prestatore di un servizio della società dell’informazione al controllo dello Stato membro in cui è stabilito, il paragrafo 4 di tale articolo prevede che un altro Stato membro possa adottare provvedimenti nei confronti di tale prestatore conformemente alle condizioni previste a tal fine in quest’ultima disposizione.

Occorre sottolineare che tali condizioni riguardano non già la competenza di tale altro Stato membro, bensì la misura che quest’ultimo intende imporre al prestatore interessato.

173. Inoltre, la direttiva 2000/31 non disciplina, di per sé, la ripartizione delle competenze e dei poteri decisionali degli organi giurisdizionali e delle altre autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, tale direttiva indica espressamente, al suo articolo 1, paragrafo 4, che essa non tratta della competenza degli organi giurisdizionali, la quale è disciplinata, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 66 ).

D’altro lato, la competenza territoriale delle autorità amministrative è determinata da disposizioni di diritto pubblico e tale direttiva non ne comprende.

174. Delineato tale contesto, occorre esaminare l’argomento del governo francese secondo cui il divieto di diffusione di cui trattasi, in quanto ingiunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, non è soggetto alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima.

175. Dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 risulta che tale articolo non pregiudica la possibilità di emettere ingiunzioni giurisdizionali o amministrative dirette a porre fine a una violazione o a prevenirla.

Tale articolo prevede unicamente, al suo paragrafo 1, le condizioni alle quali un prestatore di un servizio di hosting può essere esonerato dalla responsabilità per le informazioni memorizzate su richiesta degli utenti.

A prima vista, è quindi dubbio che l’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva possa avere l’effetto di escludere l’applicazione dell’articolo 3 di quest’ultima.

176. Tuttavia, ritengo che la ragione per cui un’ingiunzione che può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 possa non essere soggetta alle condizioni previste all’articolo 3 di quest’ultima si trovi non in tale prima disposizione, bensì nella seconda.

Infatti, dall’articolo 3, paragrafo 2, risulta che uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito non può limitare, mediante provvedimenti che rientrano nell’ambito regolamentato, la libera prestazione dei servizi della società dell’informazione.

Penso che, a determinate condizioni, un’ingiunzione avente ad oggetto una violazione individuale può non restringere la libera prestazione di tali servizi.

177. A tale proposito, e in primo luogo, l’articolo 18 della direttiva 2000/31 fa obbligo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere provvedimenti atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.

Se uno Stato membro deve prevedere la possibilità di adottare siffatte misure, un’ingiunzione diretta a porre fine ad una violazione individuale o a prevenirla, rivolta ad un prestatore da parte di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ha una capacità limitata di restringere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Sebbene tale disposizione si riferisca unicamente ai ricorsi giurisdizionali, la questione se un’ingiunzione limiti la libera circolazione dei servizi dal punto di vista del suo destinatario dipende non già dalla natura dell’autorità emittente, bensì dalla sostanza e dal contenuto materiale dell’ingiunzione stessa.

178. In secondo luogo, come osserva giustamente il governo francese, tale interpretazione è altresì corroborata dalla sentenza Glawischnig-Piesczek ( 67 ).

In tale sentenza, la Corte non ha rimesso in discussione la conformità, alla luce della direttiva 2000/31, di un’ingiunzione rivolta da un giudice austriaco a un prestatore di servizi di hosting stabilito in Irlanda e che riguardava un contenuto identico o equivalente a quello di un’informazione dichiarata illecita ( 68 ).

Così facendo, la Corte ha posto l’accento non sul carattere giurisdizionale dell’ingiunzione di cui trattasi, bensì sul suo oggetto.

179. In terzo luogo, il legislatore dell’Unione ha confermato tale interpretazione nel regolamento (UE) 2022/2065 ( 69 ).

Infatti, il considerando 38 di quest’ultimo precisa, in particolare, che gli ordini di agire vertenti su contenuti illegali specifici non restringono, in linea di principio, la libera prestazione dei servizi intermediari, cosicché le norme dell’articolo 3 della direttiva 2000/31 non sono loro applicabili ( 70 ).

180. Per tutte queste ragioni, ritengo che un’ingiunzione di agire avente ad oggetto un contenuto illegale specifico e diretta a porre fine a una violazione individualizzata o a prevenirla non sia soggetta alle condizioni previste all’articolo 3 della direttiva 2000/31, purché non restringa la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Tale constatazione deve essere intesa in senso stretto per non compromettere il meccanismo istituito da tale articolo.

Una tale ingiunzione deve mirare a porre rimedio ad una violazione individualizzata, senza tuttavia incidere per il resto sull’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione.

Così, ad esempio, il destinatario di un’ingiunzione di agire non può essere costretto a modificare il modo in cui organizza la sua attività in quanto tale.

181. La questione che si pone è come siffatte ingiunzioni di agire che non restringono la libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, si colleghino a quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultima.

182. A tal riguardo, occorre rilevare che queste due disposizioni svolgono funzioni diverse ( 71 ).

Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 fa espresso riferimento agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e sembra lasciare loro un margine di discrezionalità per quanto riguarda l’emissione di ingiunzioni.

Non giungerò quindi ad affermare che qualsiasi ingiunzione che possa essere rivolta a un prestatore per il tramite di tale disposizione non restringa la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Per contro, ritengo che l’oggetto di tutte queste misure sia lo stesso, vale a dire porre fine a una violazione individualizzata o prevenire una siffatta violazione puntando un contenuto illegale specifico. 183.

Ciò detto, si pone ora la questione se la misura nazionale controversa limiti la libera circolazione dei servizi. 3) Il divieto di diffusione di cui trattasi

184. Ricordo che dalla mia analisi risulta che un’ingiunzione di agire contro un contenuto illegale specifico e diretta a porre fine a una violazione individualizzata o a prevenirla può non avere l’effetto di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione ( 72 ).

185. Nel caso di specie, né le informazioni relative ai controlli stradali comunicate dagli utenti di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione né la loro comunicazione da parte di tali utenti sono in sé illegali.

Per contro, la diffusione di tali informazioni da parte di un operatore di tale servizio in violazione di un divieto emesso dall’autorità competente è illegale e tale illegalità sembra sorgere al momento della notifica dell’ingiunzione all’operatore interessato ( 73 ).

Pertanto, il divieto di diffusione di cui trattasi, da un lato, non punta un contenuto illegale specifico e, dall’altro, non mira a porre fine a una violazione individualizzata o a prevenirla, mentre può condurre a una siffatta violazione in capo al suo destinatario se questi lo viola.

186. Tale divieto non presenta quindi le caratteristiche di un’ingiunzione di agire contro uno specifico contenuto illegale diretta a porre fine ad una violazione individualizzata o a prevenirla e che non restringerebbe la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. e) L’adozione di provvedimenti relativi a un determinato servizio

187. Dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 risulta che un provvedimento mediante il quale uno Stato membro di destinazione dei servizi può derogare all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva deve riguardare «un determinato servizio della società dell’informazione».

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 74 ), la Corte ha chiarito che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione».

188. A tal riguardo, benché il divieto di diffusione di cui trattasi produca effetti nei confronti di un operatore di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione dalla sua notifica a tale operatore, un’autorità amministrativa competente sembra emettere un unico divieto di diffusione per il controllo stradale che intende sottrarre alla totalità di tali servizi.

189. Infatti, da un lato, l’articolo R. 130-12 del codice della strada impone che le informazioni sui divieti di diffusione siano comunicate ai gestori mediante un sistema di informazione.

Da tale disposizione discende che la comunicazione così effettuata vale come messa a disposizione della decisione di divieto.

190. Dall’altro lato, l’articolo L. 130-11 del codice della strada indica due volte che, mediante un divieto di diffusione, un’autorità amministrativa competente vieta a qualsiasi operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere i messaggi e le indicazioni relativi ad un controllo stradale.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, che l’autorità competente non può rivolgersi ad alcuni gestori soltanto.

191. Osservo al riguardo che, anche se il divieto di diffusione di cui trattasi sembra applicarsi a qualsiasi prestatore di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione ( 75 ), la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. verteva su provvedimenti che non solo si applicavano indistintamente a una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, ma avevano altresì un carattere generale e astratto.

Il divieto di diffusione di cui trattasi si applica non a situazioni ipotetiche e ripetitive, bensì a un determinato controllo stradale.

Esso non è quindi paragonabile ad una normativa generale e astratta come quella oggetto di detta sentenza.

192. Sempre in tale contesto, la Corte ha considerato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 76 ), che misure generali e astratte non possono costituire provvedimenti in deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, segnatamente perché autorizzare uno Stato membro di destinazione ad adottare siffatti provvedimenti provocherebbe uno sconfinamento nella competenza normativa dello Stato membro di origine e produrrebbe l’effetto di assoggettare taluni prestatori tanto alla normativa dello Stato membro di origine quanto a quella dello Stato membro o degli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinazione.

L’adozione di una misura applicabile a un caso determinato non sembra tuttavia produrre un tale effetto, riguardando piuttosto le competenze e i poteri decisionali dei giudici e delle altre autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

193. Peraltro, è vero che, come la Corte ha rilevato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 77 ), l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31 obbliga uno Stato membro di destinazione a chiedere allo Stato membro di origine di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione e, in tal senso, presuppone che lo Stato membro al quale è rivolta una siffatta richiesta possa essere identificato prima dell’adozione di una misura sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, di modo che lo Stato membro di destinazione possa adempiere tale obbligo.

Tuttavia, dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva, letto alla luce del considerando 26 di quest’ultima, risulta che le misure necessarie per individuare e perseguire i reati in materia penale non sono soggette a tale obbligo.

D’altro lato, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva, uno Stato membro destinatario può, in caso di urgenza, derogare alle condizioni procedurali previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di quest’ultima e notificare, ex post, un provvedimento alla Commissione e allo Stato membro di origine di un prestatore.

Ciò avvalora l’interpretazione secondo cui talune misure possono costituire un provvedimento in deroga anche qualora non sia possibile soddisfare, prima della loro adozione, i requisiti procedurali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31, purché tali misure soddisfino le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva.

194. Nel caso di specie, salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, sembra che il divieto di diffusione possa essere qualificato come «provvedimento [adottato] per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. f) Conclusione

195. Dalla mia analisi risulta, in primo luogo, che il divieto di diffusione di cui trattasi non è escluso dall’ambito regolamentato in ragione degli obiettivi da esso perseguiti ( 78 ); in secondo luogo, che tale divieto restringe la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione ( 79 ) e, in terzo luogo, che, salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, detto divieto può costituire un provvedimento con il quale uno Stato membro può limitare la libera circolazione dei servizi sempre che soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 ( 80 ).

196. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 non osta a un divieto di diffusione dei messaggi e delle indicazioni emessi dagli utenti di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione che uno Stato membro di destinazione di tali servizi intende imporre anche agli operatori di tali servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tale divieto soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, o, eventualmente, quelle previste all’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva.

3. Sulla terza questione a) Osservazioni preliminari

197. La terza questione verte sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/31 e mira a stabilire se il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, previsto da tale disposizione, osti all’applicazione del divieto di diffusione di cui trattasi.

198. Orbene, le considerazioni che precedono riguardano tutte il funzionamento del meccanismo del mercato interno dei servizi della società dell’informazione, istituito all’articolo 3 di tale direttiva.

199. Tuttavia, oltre alla problematica delle condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rivolgere ingiunzioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione nelle situazioni transfrontaliere, la direttiva 2000/31 contiene disposizioni che possono influire sui contorni delle ingiunzioni.

Tra queste disposizioni figurano gli articoli 14 e 15.

200. Le disposizioni in questione si applicano in particolare quando uno Stato membro intende rivolgere un’ingiunzione a determinati prestatori stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

In tal caso, l’esame della conformità, con riferimento alla direttiva 2000/31, del potere di emettere tale ingiunzione si svolge in due fasi: l’esame dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva, poi quello dei suoi articoli 14 e 15.

201. Occorre rilevare che l’articolo 15 della direttiva 2000/31, come risulta dal suo tenore letterale, è pertinente solo se il prestatore del servizio della società dell’informazione rientra nell’ambito di applicazione degli articoli da 12 a 14 di quest’ultima.

202. Nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare anche l’articolo 15 della direttiva 2000/31 e tale articolo si applica alla prestazione dei servizi di cui, in particolare, all’articolo 14 di quest’ultima, si potrebbe ritenere che tale giudice muova dalla premessa che i servizi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali contestate dinanzi a sé costituiscano servizi di hosting .

Tale premessa è stata discussa in udienza, vi dedicherò tuttavia alcune osservazioni. b) Un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione 1) Osservazioni preliminari

203. Le disposizioni nazionali controverse riguardano gli operatori di servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione.

204. Sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non precisi in cosa consista un tale servizio, le sue modalità di funzionamento possono essere dedotte dal tenore letterale delle medesime disposizioni nazionali.

Inoltre, le parti hanno presentato osservazioni relative agli aspetti pratici del funzionamento di tali servizi.

Al riguardo, un’altra difficoltà consiste nel fatto che tali osservazioni sembrano riguardare, almeno in parte, non la definizione della nozione di «servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione» accolta nel diritto francese, bensì il servizio fornito dalla società [OSCURATO:PERSONA] e i servizi analoghi a quest’ultimo.

205. Mi baserò tuttavia su tutte queste osservazioni per stabilire il punto di partenza dell’analisi che segue.

Infatti, è pacifico che la società [OSCURATO:PERSONA] è l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida e alla navigazione mediante geolocalizzazione ai sensi del diritto francese.

Di conseguenza, un’analisi che tenga conto delle caratteristiche del servizio di tale società verterà quantomeno su una parte dell’ambito di applicazione delle disposizioni contestate dinanzi al giudice del rinvio.

206. In ogni caso, spetterà al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale e determinare l’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali controverse.

Spetterà a lui altresì verificare, alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte, se un operatore di tale servizio rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. 2) Il punto di partenza della mia analisi

207. Una delle funzioni essenziali di un servizio elettronico di ausilio alla guida e alla navigazione mediante geolocalizzazione sembra essere quella di fornire a un conducente le informazioni relative alle condizioni del traffico e di segnalargli altri eventi del traffico che si sono verificati sull’itinerario da lui scelto o nel perimetro in cui si trova al momento specifico.

Tra tali eventi figurano i controlli stradali effettuati dalle autorità pubbliche.

208. L’articolo L. 130-11 del codice della strada presuppone che un siffatto servizio sia alimentato, almeno in parte, dai messaggi e dalle indicazioni emessi dagli utenti, che sono diffusi dall’operatore di tale servizio agli utenti nel loro insieme.

209. In pratica, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte e in udienza, l’utente di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione può cliccare su un’icona corrispondente a una delle categorie predeterminate di eventi del traffico per segnalare un evento e il luogo dell’evento e accompagnare tale segnalazione con un messaggio personalizzato o una fotografia.

210. Tale segnalazione è immediatamente e automaticamente diffusa a tutti gli utenti che possono successivamente, se la ritengono errata, notificare l’errore cliccando su un’apposita icona.

Se più utenti segnalano un errore, la segnalazione in questione è cancellata.

211. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato, per quanto riguarda la visualizzazione degli eventi segnalati, che il funzionamento del suo servizio si basa su un algoritmo che gestisce tali segnalazioni al fine, in particolare, di riunire quelle che si sovrappongono e di cancellare quelle la cui affidabilità è stata contestata in misura sufficiente dalla comunità degli utenti.

Per contro, per quanto riguarda le segnalazioni emesse dagli utenti, i gestori non eserciterebbero alcun controllo sul loro contenuto e le diffondono tali e quali agli utenti.

212. Peraltro, sebbene il meccanismo su cui si basa il funzionamento di qualsiasi altro servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione differisca, a priori, da quello della [OSCURATO:PERSONA], il funzionamento di tutti questi servizi sembra dipendere dal trattamento di una quantità considerevole di informazioni fornite dagli utenti, cosa che richiede il ricorso a un meccanismo automatizzato.

213. Ciò osservato, occorre esaminare, in un primo tempo, se un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione consista in una «memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (sezione 3), e determinare, in un secondo tempo, se l’operatore di un siffatto servizio sia un «prestatore intermediario», nel senso voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 del capo II di tale direttiva (sezione 4). 3) Sulla nozione di servizio di hosting

214. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 riguarda la prestazione dei servizi di hosting , vale a dire i servizi della società dell’informazione che consistono nella memorizzazione delle informazioni fornite da un utente del servizio su sua richiesta.

215. Un tale servizio può anche comprendere la diffusione di tali informazioni al pubblico su richiesta di un utente.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il gestore di una piattaforma di rete sociale on line che memorizza informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma ( 81 ) e il gestore di una piattaforma di condivisione di video ( 82 ) sono, quantomeno in linea di principio, prestatori di servizi di hosting , ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31.

La Corte ha considerato anche che un servizio di posizionamento costituisce un servizio di hosting nella misura in cui il suo prestatore trasmette informazioni del destinatario di detto servizio su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e memorizza, vale a dire salva sul proprio server taluni dati selezionati dall’inserzionista ( 83 ).

Il legislatore dell’Unione ha adottato siffatta definizione ampia del servizio di hosting nell’ambito del regolamento 2022/2065 ( 84 ).

216. Si pone quindi la questione se i servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione costituiscano servizi il cui oggetto corrisponde alla descrizione che ho appena presentato.

217. A tal riguardo, a differenza delle informazioni fornite alle piattaforme di rete sociale on line e alle piattaforme di condivisione di video, le informazioni relative alle condizioni di traffico sono fornite all’operatore di servizio elettronico non per essere memorizzate e diffuse in quanto tali, bensì al fine di alimentare il serbatoio delle informazioni a disposizione di tale operatore che sono oggetto di un trattamento algoritmico.

Tale trattamento consente di generare un’immagine unica che rappresenta, il più fedelmente possibile, le condizioni di traffico in un determinato perimetro.

L’operatore trasmette quindi il risultato di tali operazioni agli utenti per fornirgli, in tempo reale, informazioni sulle condizioni di traffico nel perimetro in cui si trovano.

218. Di conseguenza, ad eccezione della segnalazione iniziale di un evento, le informazioni fornite da un utente non sono diffuse a tutti gli utenti, tramite il servizio interessato, nella forma in cui questi le ha fornite.

D’altro lato, tale servizio crea un nuovo «livello informatico» sulla base delle informazioni fornite dagli utenti ed è la concessione dell’accesso a quest’ultimo che costituisce l’oggetto principale del servizio stesso.

219. Inoltre, per tornare alla segnalazione iniziale di un evento, è vero che quest’ultimo sembra essere immediatamente e automaticamente diffuso a tutti gli utenti del servizio interessato.

220. Orbene, nell’ambito di un servizio di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31, le operazioni di memorizzazione e di diffusione sono effettuate su richiesta di un utente, il che presuppone che quest’ultimo avvii tali processi e mantenga un certo controllo su tali operazioni.

221. Occorre sottolineare, al riguardo, che il funzionamento del servizio della [OSCURATO:PERSONA] si basa su un algoritmo che sopprime gli avvisi la cui affidabilità è stata sufficientemente contestata dalla comunità degli utenti.

Il risultato delle operazioni effettuate da tale algoritmo sostituisce quindi la decisione dell’utente che ha fornito la segnalazione iniziale ai fini della sua diffusione.

Il fatto che la soppressione delle segnalazioni contestate possa essere prevista dalle condizioni generali di utilizzo del servizio non toglie che le operazioni di memorizzazione e diffusione, avviate su richiesta di un utente, sono interrotte dal risultato del trattamento algoritmico di tutte le informazioni ricevute dall’operatore.

222. Infine, lo stesso trattamento sembra essere applicato alle segnalazioni accompagnate da un messaggio personalizzato o da una fotografia menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, esse sono immediatamente e automaticamente diffuse e gli altri utenti possono confermare o contestare la loro veridicità.

Tutte queste comunicazioni sono oggetto di un trattamento algoritmico e solo il risultato di tali operazioni sarà trasmesso agli utenti tramite il servizio ( 85 ).

223. Ne consegue che un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione consiste non in una memorizzazione e in una diffusione tali e quali, tramite tale servizio, delle informazioni fornite dagli utenti, bensì in una creazione, sulla base di tali informazioni, di un nuovo livello informatico il quale fornisce agli utenti un’immagine unica che rappresenta, in tempo reale e nel modo più fedele possibile, le condizioni di traffico nel perimetro in cui si trovano.

224. Ora, l’articolo 14 della direttiva 2000/31 enuncia, al paragrafo 2, che il suo paragrafo 1 non si applica quando il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

Tale paragrafo 1 non dovrebbe neppure applicarsi quando il fornitore comunica agli utenti un conglomerato delle informazioni che gli sono state fornite ma che, una volta raggruppate, non sono più riconoscibili in tale conglomerato.

Un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva.

225. Proseguirò tuttavia la mia analisi per il caso in cui la Corte non accogliesse la mia proposta e ritenesse che un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione possa costituire un servizio di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31.

In sostanza, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio della società dell’informazione possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, è necessario che il comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un «prestatore intermediario» nel senso voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 di tale direttiva ( 86 ). 4) Sulla qualità di host provider

226. Dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 42 di quest’ultima, risulta che, perché il prestatore di un servizio della società dell’informazione rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, la sua attività deve avere carattere puramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che tale prestatore non ha la conoscenza né il controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate.

227. Nell’ambito dell’esame condotto per stabilire se l’attività di un prestatore rivesta siffatte caratteristiche, il grado di impegno di tale prestatore nella determinazione del modo in cui le informazioni fornite sono presentate e nella «curation» del contenuto svolge un ruolo importante.

228. La Corte ha infatti dichiarato, nella sentenza L’Oréal e a., relativa al gestore di un mercato on line ( 87 ), che la semplice circostanza che un gestore memorizzi sul proprio server le offerte in vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest’ultimo e fornisca informazioni d’ordine generale ai propri clienti non può avere l’effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31.

Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un’assistenza consistente, in particolare, nell’ottimizzare la presentazione delle offerte di vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte.

229. Così, in primo luogo, il fatto che un prestatore stabilisca la struttura della presentazione generale delle informazioni memorizzate su richiesta degli utenti non implica che egli conosca o controlli il contenuto di tali informazioni.

Pertanto, il fatto che un operatore di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione predetermini le categorie di eventi del traffico che gli utenti possono scegliere per segnalare un evento non significa che questi svolga un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a tale segnalazione.

Infatti, la decisione di associare una segnalazione a una categoria specifica è presa dall’utente del servizio e la scelta che questi opera può non riflettere correttamente le condizioni di traffico attuali.

230. In secondo luogo, la segnalazione iniziale di un evento del traffico è immediatamente e automaticamente diffusa all’insieme degli utenti.

In questa fase, l’operatore del servizio non procede alla verifica della veridicità di tale segnalazione e la sua diffusione non richiede alcuna azione da parte sua.

231. Un’analisi incentrata sulle segnalazioni iniziali fornisce tuttavia un’immagine incompleta del servizio in questione.

Infatti, le informazioni fornite dagli utenti non sono diffuse in quanto tali, ma sono oggetto di un trattamento algoritmico al fine di fornire un’immagine unica che rappresenti le condizioni di traffico in un determinato perimetro ( 88 ).

232. La questione che si pone è quindi la seguente: se l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione svolga un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo del contenuto dei messaggi quando ha istituito un algoritmo di gestione automatizzata delle segnalazioni che interagiscono tra loro, di modo che la presentazione di tutte queste segnalazioni nell’ambito del suo servizio dipende dal funzionamento di tale algoritmo.

Infatti, indipendentemente dal contenuto dei messaggi e delle indicazioni comunicati individualmente da qualsiasi utente di tale servizio, il risultato finale di tutte queste comunicazioni, accessibile all’insieme degli utenti, è determinato mediante un algoritmo che raggruppa segnalazioni o le cancella.

233. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione non controlla le segnalazioni degli utenti di tale servizio: tali segnalazioni sono immediatamente e automaticamente trasmesse a tutti gli utenti del servizio, senza alcun intervento dell’operatore.

Eventuali modifiche delle segnalazioni registrate, compresa la loro cancellazione, procedono da altri utenti.

Di conseguenza, per riprendere i termini utilizzati da tale società, gli utenti del servizio «generano, classificano, modificano ed eliminano segnalazioni dall’inizio alla fine».

234. A tal riguardo, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nelle sue conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 89 ), che un gestore del motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA] resti neutro rispetto alle informazioni che ospita, poiché i risultati delle ricerche effettuate dai suoi utenti sono il prodotto di algoritmi automatici che applicano criteri oggettivi al fine di presentare siti idonei a rispondere all’interesse dell’internauta.

Secondo l’avvocato generale, la presentazione di tali siti e l’ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla loro pertinenza alle parole chiave immesse, e non dall’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in specifici siti o dal suo rapporto con i medesimi.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 90 ), la Corte non ha espressamente ripreso tale criterio e si è concentrata sul carattere meramente tecnico, automatico e passivo dell’attività del gestore interessato.

Essa ha rilevato, in particolare, che il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca introdotto da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server.

235. Più recentemente, nelle sue conclusioni nelle cause YouTube e Cyando ( 91 ), l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che un algoritmo creato al fine di garantire talune funzioni di una piattaforma di condivisione dei video, ossia quelle di ricerca, indicizzazione e raccomandazione della ricerca, effettuava un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni memorizzate dal gestore di tale piattaforma, per cui quest’ultimo non controllava il contenuto delle informazioni memorizzate, bensì le loro condizioni di visualizzazione.

236. Inoltre, nella sentenza YouTube e Cyando ( 92 ), per quanto concerne una delle condizioni cui l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 subordina l’esonero da responsabilità di un prestatore intermediario, la Corte ha dichiarato che la circostanza che un gestore di una piattaforma di condivisione di contenuti on line proceda a un’indicizzazione automatizzata dei contenuti caricati su tale piattaforma, che detta piattaforma contenga una funzione di ricerca e che essa consigli video in funzione del profilo o delle preferenze degli utenti non può essere sufficiente per considerare non soddisfatta la summenzionata condizione.

Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 93 ), una tale circostanza non può, a fortiori, neppure privare un tale gestore della possibilità di avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previsto da detta disposizione.

Infatti, la questione del soddisfacimento o meno delle condizioni cui l’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2000/31 subordina l’esonero da responsabilità si pone solo se il prestatore interessato può essere qualificato come «prestatore di servizio di hosting che assume un ruolo neutro» per quanto riguarda le informazioni che memorizza e può, a priori, avvalersi di detto esonero.

237. Ne deduco che il prestatore non può perdere la sua qualità di host provider per il solo motivo di utilizzare un algoritmo che procede all’indicizzazione automatizzata dei contenuti forniti dagli utenti e di raccomandare a questi ultimi contenuti che possono interessarli, senza tuttavia cancellare o occultare altri contenuti.

238. Tuttavia, un trattamento algoritmico delle informazioni fornite dagli utenti può consistere non in una curation dei contenuti, bensì nella creazione di un nuovo corpus di informazioni in cui le informazioni fornite dagli utenti non sono più riconoscibili.

Ciò si verifica, in particolare, quando il servizio di cui trattasi mira a fornire, come nel caso di specie, un quadro il più fedele possibile di una porzione della realtà.

In un caso del genere, l’operatore del servizio può svolgere un ruolo che gli conferisce quantomeno un controllo sulle informazioni fornite dagli utenti.

Infatti, se l’operatore determina, mediante la programmazione del suo algoritmo, il livello di pertinenza di qualsiasi informazione fornita dai suoi utenti in funzione di criteri che, a suo avviso, consentono di stabilire una rappresentazione fedele delle condizioni di traffico, si dovrebbe ritenere che eserciti un tale controllo.

Così agendo, l’operatore determina la quantità e la «qualità» delle informazioni necessarie per confermare o cancellare un’informazione del sistema.

Inoltre, tali criteri possono riguardare non solo la mera quantità di informazioni convergenti o divergenti relative a un determinato evento del traffico, ma anche, tra l’altro, la valutazione dell’affidabilità di un utente e delle informazioni che egli fornisce.

239. Di conseguenza, sebbene l’algoritmo utilizzato dall’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione lavori sulle informazioni trasmesse da tutti i suoi utenti, la sua programmazione è di competenza di tale operatore e consente a quest’ultimo di esercitare un controllo sulle informazioni trasmesse o memorizzate.

Tale operatore non può pertanto avvalersi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

240. Tenuto conto della mia conclusione tratta dall’analisi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31 e del fatto che l’articolo 15 di quest’ultima si applica solo alla fornitura dei servizi contemplati, in particolare, da tale prima disposizione, si deve ritenere che tale seconda disposizione non sia pertinente nell’ambito dell’esame della conformità del divieto di diffusione di cui trattasi rispetto a detta direttiva.

Per completezza, procederò comunque all’esame della terza questione, per il caso in cui la Corte non dovesse seguire la mia analisi relativa all’articolo 14 di tale direttiva. c) Sull’articolo 15 della direttiva 2000/31

241. Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 15 della direttiva 2000/31 osti a che sia imposto ai gestori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione l’obbligo di non diffondere puntualmente, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o di indicazioni, senza che l’operatore debba a tal fine prendere conoscenza del loro contenuto.

242. Al fine di rispondere a tale questione, occorre stabilire se un divieto di diffusione comunicato ad un operatore imponga a quest’ultimo obblighi che si limitano ad un caso specifico.

Infatti, sebbene l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 vieti agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, o un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, emerge dal considerando 47 di detta direttiva che un tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici».

243. Ora, la Corte ha più volte dichiarato che misure consistenti nell’ingiungere a un prestatore di predisporre, esclusivamente a sue spese, sistemi di filtraggio implicanti una sorveglianza generalizzata e permanente per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale erano incompatibili con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ( 94 ).

Ne consegue che un obbligo di sorveglianza su qualsiasi violazione futura di una determinata categoria di diritti non si limita affatto a un caso specifico, nel senso inteso dal legislatore dell’Unione al considerando 47 di tale direttiva.

244. Per contro, come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek ( 95 ), la Corte ha dichiarato, nella sentenza L’Oréal e a. ( 96 ), che un host provider può essere costretto ad adottare misure che contribuiscono, in particolare, a prevenire ulteriori pregiudizi della stessa natura da parte dello stesso destinatario.

Ne deduco che, per non sfociare nell’imposizione di un obbligo generale, un obbligo di sorveglianza deve essere conforme a requisiti supplementari, ossia avere ad oggetto violazioni della stessa natura da parte dello stesso destinatario rispetto agli stessi diritti ( 97 ).

Un obbligo di sorveglianza relativo ad un caso specifico deve quindi essere limitato, in particolare, in riferimento alle informazioni che un operatore deve identificare e successivamente rimuovere o di cui deve rendere impossibile l’accesso.

245. In tale ordine di idee, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Glawischnig-Piesczek ( 98 ), che un’ingiunzione rivolta ad un fornitore di servizi della società dell’informazione di eliminare elementi precisi dal contenuto che memorizza come host provider , contenenti messaggi identici o analoghi a quelli che un giudice nazionale aveva dichiarato diffamatori nei confronti di una utente, riguarda un caso specifico.

La Corte ha posto l’accento sul fatto che tale ingiunzione non obbligava il prestatore di servizi di hosting a procedere a una valutazione autonoma del contenuto memorizzato ( 99 ).

Essa ha considerato che tale host provider poteva limitarsi a verificare, mediante ricerche automatizzate, se un contenuto racchiudesse gli elementi specificati nell’ingiunzione, senza dover esaminare esso stesso, nel caso in cui tale condizione non fosse soddisfatta, se tale contenuto fosse stato diffamatorio.

246. Peraltro, nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 100 ), relativa ad un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2000/31, ho indicato, ispirandomi ai lavori preparatori di tale direttiva, che, affinché un obbligo possa essere considerato applicabile in casi specifici, esso dev’essere delimitato anche per quanto concerne la durata della sorveglianza.

Il requisito relativo alla limitazione temporale di un obbligo in materia di sorveglianza riecheggia in varie sentenze ( 101 ) e la Corte sembra confermare tale lettura nella sua sentenza YouTube e Cyando ( 102 ), indicando che l’articolo 15 di tale direttiva osta a che sia imposta una sorveglianza generale e permanente a un prestatore di un servizio di hosting .

247. Osservo che tutti gli elementi che delineano i contorni di un obbligo di sorveglianza sono interdipendenti.

Al fine di rispondere alla questione se un’ingiunzione rispetti il divieto previsto all’articolo 15 della direttiva 2000/31, occorre quindi valutare tali elementi in modo globale.

248. È alla luce di tali considerazioni che si deve stabilire se, al fine di conformarsi al divieto di diffusione di cui trattasi, un operatore debba procedere ad una sorveglianza sufficientemente mirata, al punto da limitarsi ad un caso specifico. 249.

A tal riguardo ricordo che, in forza del diritto francese, viene adottata una decisione di divieto per ogni controllo che l’autorità competente intende sottrarre ai servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione.

Inoltre, l’obbligo imposto a un operatore mediante un divieto di diffusione è temporalmente limitato.

Infatti, dall’articolo L. 130-11 del codice della strada risulta che la durata massima di un divieto è determinata dal carattere del singolo controllo stradale e non può comunque superare le dodici ore.

Analogamente, ai sensi di tale disposizione, la superficie della zona soggetta a divieto varia a seconda che si tratti o meno di un agglomerato, di modo che l’obbligo gravante su un operatore è soggetto anche ad una limitazione spaziale.

250. Pertanto, per conformarsi a un divieto di diffusione, un operatore è tenuto a non trasmettere le informazioni riguardanti un controllo stradale ben definito.

Esso non deve procedere ad una valutazione autonoma di tutte le informazioni memorizzate, ma, al fine di individuare quelle interessate da tale divieto, è tenuto ad applicare i criteri precisati nella decisione di divieto, che limitano materialmente, nel tempo e nello spazio la portata di tale divieto.

251. Da tali considerazioni risulta che, fatta salva la verifica che spetta semmai al giudice nazionale effettuare, il divieto di diffusione di cui trattasi non comporta obblighi che vadano al di là di quelli relativi ad un caso specifico. 252.

Tale considerazione non è rimessa in discussione dalle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, un divieto di diffusione costringe di fatto i gestori a prendere conoscenza dei messaggi trasmessi dagli utenti, a determinare se il loro contenuto rientri nell’ambito dell’eccezione prevista al paragrafo II dell’articolo L. 130-11 del codice della strada ( 103 ) e a selezionare quelli tra loro che possono essere diffusi nel resto della comunità.

253. Infatti, tale società contesta le valutazioni del giudice del rinvio senza tuttavia spiegare perché un filtraggio non possa essere effettuato automaticamente e senza che l’operatore analizzi previamente il contenuto dei messaggi, come nella soluzione menzionata nella sentenza Glawischnig-Piesczek ( 104 ).

D’altro lato, come ho rilevato ( 105 ), l’articolo 15 della direttiva 2000/31 non osta a qualsiasi obbligo di rilevamento o di filtraggio.

Viceversa, tale disposizione vieta qualsiasi forma di sorveglianza generalizzata, senza rimettere in discussione un obbligo in tale materia riguardante un caso specifico. 254.

Tutto ciò considerato, si dovrebbe rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 15 della direttiva 2000/31 non osta a che sia imposto ai gestori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione l’obbligo di non diffondere, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o di indicazioni purché, al fine di identificare i messaggi o le indicazioni interessati da tale divieto, tali gestori non siano tenuti a procedere alla valutazione autonoma di tutte le informazioni memorizzate, ma debbano, per contro, applicare i criteri precisati nella decisione di divieto, che limitano materialmente, nel tempo e nello spazio la portata di detto divieto.

255. Fatte salve le osservazioni supplementari che precedono, relative all’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, confermo la posizione che ho esposto al paragrafo 240 delle presenti conclusioni, secondo la quale tale disposizione non è pertinente nell’ambito dell’esame della conformità del divieto di diffusione di cui trattasi rispetto a detta direttiva.

VI. Conclusione

256. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue: Nella causa C‑188/24, 1) l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, comprende l’obbligo a carico degli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici, nonostante il fatto che tale obbligo non riguardi alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva; 2) l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici non può essere escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, per il solo motivo di costituire un corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale che designano talune condotte come costitutive di un reato perseguibile e che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica; 3) il fatto che l’adozione di provvedimenti individuali riguardanti un determinato servizio non sia in grado di garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta nonché dall’articolo 8 della CEDU non consente di derogare al meccanismo istituito all’articolo 3 della medesima direttiva al fine di applicare un obbligo risultante da disposizioni generali ed astratte a una categoria di prestatori di servizi.

Nella causa C‑190/24, 1) l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende un divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere mediante tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti e idoneo a consentire agli altri utenti di sottrarsi a controlli stradali, nonostante il fatto che tale divieto non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva; 2) l’articolo 3 della direttiva 2000/31 non osta a un divieto di diffusione dei messaggi e delle indicazioni emessi dagli utenti di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione che uno Stato membro di destinazione di tali servizi intende imporre anche agli operatori di tali servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tale divieto soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, o, eventualmente, quelle previste all’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ( GU 2000, L 178, pag. 1 ), come rettificata. ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ( GU 1997, L 24, pag. 1 ). ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( GU 2010, L 95, pag. 1 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 ( GU 2018, L 303, pag. 69 ). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ( GU 2011, L 335, pag. 1 ). ( 7 ) JORF n. 0187 del 31 luglio 2020. ( 8 ) Il testo di tale disposizione è riprodotto solo parzialmente nella domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 9 ) JORF n. 0235 dell’8 ottobre 2021. ( 10 ) JORF n. 0093 del 20 aprile 2021. ( 11 ) Tali informazioni sono tratte dalle conclusioni del relatore pubblico del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nelle cause principali, che sono disponibili sul sito di tale giudice: https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-03-06/453763?download_pdf ( 12 ) Dalle osservazioni scritte della Commissione risulta che tale tribunale ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. ( 13 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). ( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑62/19 , EU:C:2020:980 , punto 72 ), e del 27 aprile 2023, Viagogo ( C‑70/22 , EU:C:2023:350 , punti da 25 a 28 ). ( 15 ) V., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑376/22 ; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., EU:C:2023:835 , punto 42 ), e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 55 ). ( 16 )

V. paragrafi 29 e segg. delle presenti conclusioni. ( 17 ) Il potere di un’autorità competente di emettere una tale intimazione era previsto all’articolo 23 della legge del 30 luglio 2020.

Devo osservare che tale articolo è stato sostituito nel 2024 dai nuovi articoli 10-1 e 10-2 della loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale) (JORF n. 0143 del 22 giugno 2004) e che quest’ultima disposizione prevede ormai l’attuazione delle procedure derogatorie di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), oppure all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31. ( 18 ) Le questioni pregiudiziali vertono non su provvedimenti individuali adottati sulla base delle disposizioni generali e astratte e che soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2000/31, bensì sulle disposizioni generali e astratte propriamente dette, che sono applicate tali e quali ai prestatori dei servizi della società dell’informazione. ( 19 ) A tal riguardo, la Commissione ha osservato, in udienza, che la conformità dell’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020 alla direttiva 2000/31 non è contestata nel procedimento principale.

Infatti, secondo la Commissione, oltre al decreto del 7 ottobre 2021, solo l’articolo 23 di tale legge è esaminato dal giudice del rinvio sotto il profilo della sua conformità al diritto dell’Unione.

Tale osservazione potrebbe suggerire che l’analisi della Corte dovrebbe concentrarsi non già su un obbligo che costituirebbe il corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale, bensì sulla diffida che l’autorità competente può imporre a un editore di un servizio di comunicazione on line.

Tuttavia, risulta soprattutto dalla terza questione in tale causa che è proprio tale obbligo ad essere preso in considerazione dal giudice del rinvio. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 57 ). ( 21 )

V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 22 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 42) e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 55 ). ( 23 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 43 e 44) e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punti 56 e 57 ). ( 24 )

V. considerando 22 della direttiva 2000/31: «(...) garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari». ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 57 ).

V. altresì Crabit, E., «La direttiva sul commercio elettronico: il progetto “Mediterraneo”», Revue du droit de l’Union européenne, 2000, n. 4, pag.

767. ( 26 ) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 enuncia che, «[o]ltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve». ( 27 )

V. sentenze del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/18 , EU:C:2019:1112 , punto 82 ); del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punti 87 e 88 ), nonché del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 64 ). ( 28 )

V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 62 ).

V., in tal senso, le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑662/22 a C‑667/22 , EU:C:2024:18 , paragrafi 155 e 158 ). ( 29 ) Il considerando 21 della direttiva 2000/31 enuncia che essa «lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria.

L’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l’informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali.

L’ambito regolamentato non comprende l’esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d’arte, da parte delle autorità pubbliche». ( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punto 86 ). ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punto 87 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punto 88 ). ( 33 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/18 , EU:C:2019:1112 , punto 87 ). ( 34 ) È vero che si potrebbe argomentare, in teoria, che l’ambito regolamentato ha una portata più ampia che l’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, come limitato dal suo articolo 1, paragrafo

5. La Corte ha tuttavia respinto una siffatta interpretazione nella sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika ( C‑108/09 , EU:C:2010:725 , punti 27 e 28 ), e l’ha implicitamente respinta anche nella sentenza del 27 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑674/20 , EU:C:2022:303 , punti 35 e 49 ).

Infatti, se tale direttiva non è applicabile a un settore, il meccanismo istituito al suo articolo 3 non può incidere sull’applicabilità delle norme rientranti in tale settore nelle situazioni transfrontaliere. ( 35 )

V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni. ( 36 )

V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2024, LEA ( C‑10/22 , EU:C:2024:254 , punto 67 ). ( 38 ) Sentenza del 27 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑674/20 , EU:C:2022:303 , punto 27 ). ( 39 )

V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 46 ). ( 40 )

V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni. ( 41 )

V. sentenza del 10 febbraio 2009, Irlanda/Parlamento e Consiglio ( C‑301/06 , EU:C:2009:68 , punto 63 ). ( 42 )

V. sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio ( C‑482/17 , EU:C:2019:1035 , punto 36 ). ( 43 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU 2006, L 376, pag. 36 ). ( 44 ) Il governo francese trae tale argomento dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123, che è così formulato: «La presente direttiva non incide sulla normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto penale.

Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva». ( 45 )

V. articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123. ( 46 )

V. considerando 12 della direttiva 2006/123. ( 47 )

V. considerando 8 della direttiva 2000/31 e considerando 12 della direttiva 2006/123, il quale chiarisce che quest’ultima «non armonizza né incide sul diritto penale. [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva». ( 48 )

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 49 )

V. paragrafo 112 delle presenti conclusioni. ( 50 )

V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 71 ). ( 51 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi dei media nel mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L 2024/1083). ( 52 ) Dall’articolo 29 del regolamento 2024/108 risulta che l’articolo 15 si applica a decorrere dall’8 maggio 2025. ( 53 )

V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 54 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 43) e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 56 ). ( 55 ) Il considerando 22 della direttiva 2000/31 enuncia che «[i]l controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico (...) non soltanto per i cittadini [dello Stato membro nel cui territorio un prestatore è stabilito], ma anche per tutti i cittadini [dell’Unione]».

V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑662/22 a C‑667/22 , EU:C:2024:18 , paragrafo 147 ). ( 56 )

V. paragrafo 122 delle presenti conclusioni. ( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punti da 80 a 83 e 88 ). ( 58 )

V. paragrafo 64 delle presenti conclusioni. ( 59 )

V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 60 ) Punto

60. ( 61 ) Viste le conclusioni presentate nei procedimenti principali, sembra che sia anche la posizione del relatore generale del Conseil d’État (Consiglio di Stato), secondo il quale «[l]a causa [C‑190/24] riguarda requisiti relativi all’esercizio della loro attività da parte di prestatori che rientrano in una categoria di servizi della società dell’informazione.

Le norme controverse sono generali e astratte, non riguardano “un determinato servizio”». ( 62 )

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 63 )

V. paragrafo 111 delle presenti conclusioni. ( 64 )

V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni. ( 65 )

V. anche le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑376/22 , EU:C:2023:467 , paragrafi 47 e 50 ), in cui ho fatto riferimento alla possibilità di adottare un’interpretazione in tal senso.

Infatti, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 non riserva affatto tale competenza. ( 66 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 67 ) Sentenza del 3 ottobre 2019 ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 ). ( 68 ) Devo precisare che gli insegnamenti da trarre da tale sentenza possono non essere decisivi.

Infatti, il giudice del rinvio nella causa che le ha dato luogo non aveva chiesto l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2000/31.

D’altro lato, la Corte ha riformulato le questioni pregiudiziali e ha esaminato tale direttiva nel suo complesso.

Inoltre, la Corte avrebbe potuto ritenere che non le spettasse interpretare tale disposizione o che le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva fossero soddisfatte. ( 69 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU 2022, L 277, pag. 1 ). ( 70 ) Il considerando 38 del regolamento 2022/2065 enuncia che «[g]li ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti e alle norme che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi, previsti all’articolo 3 della [direttiva 2000/31], solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo.

Nella misura in cui le ingiunzioni in questione contro contenuti illeciti riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinat[e] a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori.

Di conseguenza, le norme di cui all’articolo 3 [di tale direttiva] non si applicano a tali ingiunzioni». ( 71 ) V., in tal senso, nel contesto del rapporto tra l’articolo 3 della direttiva 2000/31 e il regolamento 2022/2065, Husovec, M., Principles of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag. 153, e Wilman, F., in Wilman, F., Kaleda, S.L., Loewenthal, P.J., The EU [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag.

56. ( 72 )

V. paragrafo 180 delle presenti conclusioni. ( 73 ) A tal riguardo, il governo francese sembra suggerire, nelle sue osservazioni scritte, che l’informazione relativa a un determinato controllo stradale venga «dichiarata illecita» prima che sia emessa l’ingiunzione di non trasmetterla.

Tuttavia, la lettura degli articoli L. 130-11 e R. 130-11 del codice della strada lascia intendere che un’autorità amministrativa può vietare la diffusione di un’informazione relativa a un controllo stradale e che l’illiceità dell’atto di diffusione sorge solo al momento della notifica dell’ingiunzione all’operatore interessato.

In ogni caso, tale problematica rientra nell’interpretazione del diritto nazionale e nella competenza esclusiva del giudice del rinvio. ( 74 ) Punto

60. ( 75 ) Occorre rilevare, da un lato, che il divieto di diffusione di cui trattasi produce effetti nei confronti degli operatori ai quali è stato comunicato e, dall’altro, che la domanda di pronuncia pregiudiziale non indica come sia redatto l’elenco degli operatori ai quali viene comunicato un divieto. ( 76 ) Punto

49. ( 77 ) Punto

35. ( 78 )

V. paragrafo 165 delle presenti conclusioni. ( 79 )

V. paragrafo 186 delle presenti conclusioni. ( 80 )

V. paragrafo 194 delle presenti conclusioni. ( 81 )

V. sentenze del 16 febbraio 2012, SABAM ( C‑360/10 , EU:C:2012:85 , punto 27 ), e del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 , punto 22 ). ( 82 ) V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 104 ), e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio ( C‑401/19 , EU:C:2022:297 , punto 28 ). ( 83 ) Sentenza del 23 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punto 111 ). ( 84 ) Ponendo rimedio all’inadeguatezza di tale definizione rispetto alle sfide attuali, il legislatore dell’Unione ha distinto, nell’ambito di tale ampia categoria dei servizi di hosting , la sottocategoria costituita dai servizi forniti dalle piattaforme on line che consistono non solo nella memorizzazione delle informazioni fornite dagli utenti, ma anche nella loro diffusione al pubblico.

In forza del regolamento 2022/2065, i fornitori di tali piattaforme sono soggetti, almeno in linea di principio, a obblighi supplementari specifici.

V. altresì considerando 13 di tale regolamento. ( 85 ) A tal riguardo, non si può escludere che una componente di tale servizio consistente in una trasmissione di messaggi tra gli utenti costituisca un servizio di hosting .

La questione di tale funzione di comunicazione non è tuttavia sollevata nel caso di specie. ( 86 ) V., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punto 112 ). ( 87 ) Sentenza del 12 luglio 2011 ( C‑324/09 , EU:C:2011:474 , punti 115 e 116 ). ( 88 )

V. paragrafo 223 delle presenti conclusioni. ( 89 ) Cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2009:569 , paragrafo 144 . ( 90 ) Sentenza del 23 marzo 2010 ( da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punti 114 e 117 ). ( 91 ) Cause riunite C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2020:586 , paragrafi 160 e 162 . ( 92 ) Sentenza del 22 giugno 2021 ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 114 ). ( 93 ) C‑492/23 , EU:C:2025:68 , paragrafo 53 . ( 94 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 135 e giurisprudenza citata). ( 95 ) C‑18/18 , EU:C:2019:458 , paragrafo 42 . ( 96 ) Sentenza del 12 luglio 2011 ( C‑324/09 , EU:C:2011:474 , punto 144 ). ( 97 )

V. le mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:458 , paragrafo 45 ). ( 98 ) Sentenza del 3 ottobre 2019 ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 ). ( 99 )

V. sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 , punti 45 , 46 e 53 ). ( 100 ) C‑484/14 , EU:C:2016:170 , paragrafo 132 . ( 101 )

V. anche le mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:458 , paragrafo 49 ). ( 102 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 135 ). ( 103 ) Ai sensi del paragrafo II dell’articolo L. 130-11, «[i]l divieto di cui al paragrafo I del presente articolo non si applica agli eventi o alle circostanze previsti all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale [( GU 2013, L 247, pag. 6 )]».

Tale disposizione contiene un elenco di dodici condizioni meteorologiche o stradali (quali la presenza di animali, persone, ostacoli o detrimenti sulla carreggiata) che possono pregiudicare la sicurezza stradale propriamente detta. ( 104 ) Sentenza del 3 ottobre 2019 ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 , punto 46 ). ( 105 )

V. paragrafo 245 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0188 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 settembre 2025 ( 1 ) Cause riunite C‑188/24 e C‑190/24 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a.s., NKL Associates s. r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] de la Culture, Premier ministre (C‑188/24), intervenienti: Osez le féminisme!, Le mouvement du Nid, Les effronté-E-S e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Intérieur et des Outre-mer, Premier ministre (C‑190/24) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Ambito regolamentato – Normativa penale che vieta in generale la fornitura di contenuti pornografici a minori – Divieto di diffondere le informazioni trasmesse dagli utenti» I. Introduzione 1. Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio interroga la Corte sulle possibilità di consentire a uno Stato membro di destinazione di un servizio della società dell’informazione di applicare a un prestatore di tale servizio, stabilito in un altro Stato membro, misure nazionali rientranti nell’ordinamento giuridico di tale primo Stato membro. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2000/31/CE 2. L’articolo 1 della direttiva 2000/31/CE ( 2 ), intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», ai paragrafi 2 e 5, così dispone: «2.   La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) 5.   La presente direttiva non si applica: a) al settore tributario, b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione oggetto delle direttive 95/46/CE [ ( 3 )] e 97/66/CE [ ( 4 )], c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese, d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione: – le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri; – la rappresentanza e la difesa processuali; – i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse». 3. L’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia che, ai fini di quest’ultima, si intende per: «“ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinat[e]. i) l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: – l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica; – l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore; ii) l’ambito regolamentato non comprende le norme quali: – le norme applicabili alle merci in quanto tali, – le norme applicabili alla consegna delle merci, – le norme applicabili ai servizi non prestati per via elettronica». 4. Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Mercato interno»: «1.   Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni: a) i provvedimenti sono: i) necessari per una delle seguenti ragioni: – ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona; (...) ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; iii) proporzionati a tali obiettivi; b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha: – chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; – notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. 5.   In caso di urgenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza. (...)». 5. Gli articoli da 12 a 14 della medesima direttiva, contenuti nella sezione 4, intitolata «Responsabilità dei prestatori intermediari», del capo II, intitolato «Principi», si riferiscono a un prestatore di servizi della società dell’informazione che esercita, rispettivamente, un’attività di semplice trasporto («mere conduit»), una memorizzazione temporanea detta «caching» o un’attività di memorizzazione («hosting»). Tali disposizioni determinano altresì le condizioni in virtù delle quali detti prestatori sono esonerati da responsabilità per le informazioni provenienti dagli utenti dei loro servizi. 6. In particolare, l’articolo 14 della direttiva 2000/31, intitolato «“Hosting”», dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime». 7. L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza», così prevede: «1.   Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati». 2. Direttiva 2010/13/UE 8. L’articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE ( 5 ) così dispone: «1.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della [direttiva 2000/31], gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare: a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell’articolo 6 bis , paragrafo 1; (...) 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell’interesse pubblico generale. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all’articolo 15 della [direttiva 2000/31]. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell’accesso. Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti: a) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1; (...) f) istituire e applicare sistemi per verificare l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; (...) h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell’utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; i) istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all’attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h); (...) 4.   Ai fini dell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall’articolo 4 bis , paragrafo 1. 5.   [OSCURATO:PERSONA] membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l’adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. [OSCURATO:PERSONA] membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione. 6.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell’adozione di tali misure gli [OSCURATO:PERSONA] membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della [direttiva 2000/31] o all’articolo 25 della direttiva 2011/93/UE [ ( 6 )]. (...)». B. Diritto francese 1. Causa C‑188/24 9. L’articolo 227-24 del code pénal (codice penale) così dispone: «Il fatto di creare, trasmettere, diffondere, con qualsiasi mezzo e indipendentemente dal supporto utilizzato, un messaggio di natura violenta, che incita al terrorismo, pornografico – comprese le immagini porno con animali – o tale da ledere gravemente la dignità umana o incitare minori a dedicarsi a giochi che li mettono fisicamente in pericolo, o di commerciare un siffatto messaggio, è punito con tre anni di reclusione e EUR 75000 di multa quando il messaggio può essere visto o percepito da un minore. Quando i reati di cui al presente articolo sono commessi a mezzo stampa scritta o audiovisiva o via internet si applicano le disposizioni specifiche delle leggi che disciplinano tali materie per quanto riguarda la determinazione dei responsabili. I reati di cui al presente articolo si configurano anche qualora l’accesso del minore ai messaggi menzionati al primo comma consegua ad una sua semplice dichiarazione di avere almeno diciotto anni di età». 10. L’articolo 23 della legge n. 2020-936, del 30 luglio 2020, volta a proteggere le vittime di violenza domestica ( 7 )(in prosieguo: la «legge del 30 luglio 2020»), così dispone ( 8 ): «Qualora constati che una persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico on line consente a minori di avere accesso a un contenuto pornografico in violazione dell’articolo 227-24 del [codice penale], il presidente dell’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique [Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Francia); in prosieguo: l’“ARCOM”] rivolge a tale persona (…) una diffida con cui le ingiunge di adottare tutte le misure atte ad impedire l’accesso dei minori al contenuto incriminato (...) [Dopo 15 giorni], se non è stato dato seguito all’ingiunzione (…) e se il contenuto è ancora accessibile ai minori, il presidente dell’[ARCOM] può adire il presidente del tribunal judiciaire de Paris [Tribunale ordinario di Parigi (Francia)] affinché [sia posta fine all’accesso a tale servizio e alla sua indicizzazione mediante un motore di ricerca o un elenco]». 11. Le condizioni di applicazione dell’articolo 23 di tale legge sono state precisate nel décret n o 2021-1306, du 7 octobre 2021, relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique ( 9 ) [decreto n. 2021-1306, del 7 ottobre 2021, relativo alle modalità di attuazione delle misure volte a tutelare i minori dall’accesso a siti che diffondono contenuti pornografici; in prosieguo: il «decreto del 7 ottobre 2021»]. Ai sensi dell’articolo 3 di tale decreto, «[p]er valutare (...) se la persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico online consenta a minori di avere accesso a un contenuto pornografico (...), il presidente del Conseil supérieur de l’audiovisuel [Consiglio superiore dell’audiovisivo (Francia)] tiene conto del livello di affidabilità del procedimento tecnico predisposto da tale persona per assicurarsi che gli utenti che intendono accedere al servizio siano maggiorenni». 2. Causa C‑190/24 12. L’articolo L. 130-11 del code de la route (codice della strada) così dispone: «I. - Quando è effettuato su una strada aperta o meno alla circolazione pubblica un controllo stradale implicante l’intercettazione dei veicoli e destinato all’esecuzione delle operazioni previste agli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice o agli articoli 78-2-2 o 78-2-4 del code de procédure pénale [codice di procedura penale], oppure a verificare che i conducenti o i passeggeri non siano ricercati dalle autorità giudiziarie per reati puniti con almeno tre anni di reclusione o non siano iscritti nel registro di cui all’articolo 230-19 dello stesso codice in quanto costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici o perché ne è stato deciso il collocamento d’ufficio in un istituto psichiatrico o sono evasi da un tale istituto, l’autorità amministrativa può vietare a ogni operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti di detto servizio, qualora tale diffusione possa consentire agli altri utenti di sottrarsi al controllo. Il divieto di diffusione di cui al primo comma del presente paragrafo I implica, per l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di occultare, per tutte le strade o i tratti di strada designati dall’autorità competente, tutti i messaggi e le indicazioni che avrebbe normalmente diffuso agli utenti in una modalità normale di funzionamento del servizio. La durata di tale divieto non può essere superiore a due ore, se il controllo stradale riguarda un’operazione prevista agli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice, o a dodici ore, se riguarda un’altra operazione menzionata al primo comma del presente paragrafo I. Le strade o i tratti di strada interessati dal divieto non possono estendersi oltre un raggio di dieci chilometri dal punto di controllo stradale, se questo è situato al di fuori dell’agglomerato urbano, e oltre due chilometri dal punto di controllo stradale, se questo è situato nell’agglomerato. (...)». 13. Ai sensi dell’articolo L. 130-12 del medesimo codice, le violazioni del divieto di diffusione sancito dal suddetto articolo L. 130-11 sono punite con due anni di reclusione e EUR 30000 di ammenda. 14. Il décret n o 2021-468, du 19 avril 2021, portant application de l’article L. 130-11 du code de la route ( 10 ) (decreto n. 2021-468, del 19 aprile 2021, recante applicazione dell’articolo L. 130-11 del codice della strada; in prosieguo: il «decreto del 19 aprile 2021»], precisa le modalità di attuazione di tale articolo. L’articolo 1 di tale decreto ha inserito nel codice della strada un articolo R. 130-12 il quale prevede, in particolare, che «[l]a decisione di vietare la diffusione precisa le strade o i tratti di strada interessati e definisce la data e le ore di inizio e di fine del divieto» e che «[l]e informazioni relative al divieto di diffusione, escluse quelle sui motivi del controllo stradale in questione, sono comunicate agli operatori del servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante un sistema d’informazione (...)». III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑188/24 15. Le ricorrenti nel procedimento principale, le società [OSCURATO:PERSONA] e NKL Associates s.r.o., con sede a Praga (Repubblica ceca), gestiscono siti web a carattere pornografico. Il presidente dell’ARCOM ha inviato loro una diffida ai sensi dell’articolo 227-24 del codice penale e dell’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020 ( 11 ). 16. Per quanto riguarda l’articolo 227-24 del codice penale, esso vieta a chiunque di diffondere un messaggio a carattere pornografico che possa essere visto da un minore. Quanto all’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020, esso ha precisato che tale reato si configurava «anche qualora l’accesso del minore ai messaggi [incriminati] consegu[isse] ad una sua semplice dichiarazione di avere almeno diciotto anni di età». Peraltro, l’articolo 23 di tale legge — le cui condizioni di attuazione sono state precisate nel decreto del 7 ottobre 2021 — ha conferito al presidente dell’ARCOM il potere di diffidare chi non osservi tale divieto. 17. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato le diffide loro ingiunte dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi) ( 12 ) e, parallelamente, hanno adito il Conseil d’État (Consiglio di Stato), in prima e ultima istanza, con un ricorso diretto all’annullamento delle disposizioni del decreto del 7 ottobre 2021. A sostegno del loro ricorso esse hanno dedotto, in particolare, la violazione del diritto dell’Unione. La stessa censura viene sollevata, mediante eccezione, riguardo alle disposizioni della legge del 30 luglio 2020. I due ricorsi sono stati riuniti ai fini della decisione di tale giudice. 18. Nei loro ricorsi le ricorrenti nel procedimento principale fanno valere, in particolare, una violazione degli obiettivi della direttiva 2000/31, sostenendo che le disposizioni del decreto del 7 ottobre 2021 impongono misure di carattere generale ed astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali e che si applicano indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi. 19. Tenuto conto dell’oggetto e della natura della controversia, diverse associazioni sono state ammesse ad intervenire nel procedimento principale, in particolare «Les effront-E-S», secondo la quale i motivi dedotti dalle ricorrenti nel procedimento principale sono infondati. 20. È in tali circostanze che il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. In primo luogo, se disposizioni di diritto penale, in particolare disposizioni generali e astratte che designano determinate condotte come costitutive di un reato perseguibile, debbano essere considerate rientranti nell’“ambito regolamentato” dalla [direttiva 2000/31], qualora possano applicarsi sia al comportamento di un prestatore di servizi della società dell’informazione sia a quello di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o se si debba ritenere, dal momento che la direttiva ha il solo scopo di armonizzare taluni aspetti giuridici di tali servizi senza armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale e stabilisce soltanto requisiti applicabili ai servizi, che tali disposizioni penali non possano essere considerate requisiti applicabili all’accesso e all’esercizio dell’attività dei servizi della società dell’informazione rientranti nell’“ambito regolamentato” da tale direttiva. In particolare, se disposizioni penali dirette ad assicurare la tutela dei minori rientrino in tale “ambito regolamentato”. 2. Se il fatto di imporre ad editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere ai contenuti pornografici che tali editori diffondono debba essere considerato rientrante nell’“ambito regolamentato” dalla [direttiva 2000/31], che armonizza solo taluni aspetti giuridici dei servizi di cui trattasi, considerato che, se è vero che tale obbligo concerne l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, in quanto riguarda il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, tuttavia esso non concerne né lo stabilimento dei prestatori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né il regime di responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziale delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri, e non verte quindi su nessuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II. 3. In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, come debbano essere conciliate le esigenze risultanti dalla [direttiva 2000/31] con quelle che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in particolare dalla tutela della dignità umana e dell’interesse superiore del minore, garantiti dagli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)] e dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 13 )], qualora la mera adozione di misure individuali prese nei confronti di un determinato servizio non appaia in grado di assicurare una tutela efficace di tali diritti. Se esista un principio generale del diritto dell’Unione (…) che autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare in caso di urgenza, ad adottare le misure – anche generali e astratte nei confronti di una categoria di prestatori di servizi – necessarie per la tutela dei minori contro le violazioni della loro dignità e integrità, derogando, se necessario, nei confronti dei prestatori di servizi rientranti nell’ambito della [direttiva 2000/31], al principio, sancito da tale direttiva, della regolamentazione di tali prestatori da parte del loro Stato d’origine». B. Causa C‑190/24 21. La società [OSCURATO:PERSONA], con sede in Francia, fornisce un servizio qualificabile, nel diritto francese, come «servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione» di cui all’articolo L. 130-11 del codice della strada. 22. Tale disposizione consente all’autorità amministrativa competente di vietare ai gestori di questo tipo di servizi di diffondere, per un tempo e all’interno di un ambito geografico limitato, i messaggi dei loro utenti che possano rivelare la localizzazione dei controlli dell’alcolemia e dell’uso di stupefacenti, nonché talune operazioni di polizia giudiziaria, ad esempio nei confronti di persone ricercate per delitti o per essere evase da un istituto psichiatrico (in prosieguo: il «divieto di diffusione di cui trattasi»). Il decreto del 19 aprile 2021 ha definito le condizioni uniformi per l’esercizio di tale potere. 23. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) un ricorso diretto all’annullamento di tale decreto. A sostegno del ricorso tale società ha dedotto, in particolare, la violazione degli obiettivi e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31. La stessa censura viene sollevata, mediante eccezione, anche riguardo all’articolo L. 130-11 del codice della strada. 24. È in tali circostanze che il Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se il divieto, imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di ridiffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emessi dagli utenti e atti a consentire agli altri utenti di sottrarsi a taluni controlli stradali debba essere considerato come rientrante nell’“ambito regolamentato” di cui alla [direttiva 2000/31] laddove, qualora esso riguardi l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, in quanto concerne il comportamento del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio, esso non riguarda tuttavia né lo stabilimento dei fornitori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né la responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziale delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri, e non verte quindi su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II. 2. Se un divieto di ridiffusione, finalizzato ad evitare, in particolare, che persone ricercate per (…) delitti o che rappresentano una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici possano sottrarsi a controlli stradali, rientri nell’ambito degli obblighi relativi all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione che uno Stato membro non possa imporre a fornitori provenienti da un altro Stato membro, benché il considerando 26 della [direttiva 2000/31] precisi che essa non priva gli [OSCURATO:PERSONA] membri della facoltà di applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati (…). 3. Se l’articolo 15 della direttiva [2000/31], che vieta l’imposizione ai fornitori di servizi di un obbligo generale di sorveglianza, eccettuati gli obblighi applicabili ad un caso specifico, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un dispositivo che si limita a prevedere che agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione possa essere imposto di non ritrasmettere puntualmente, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o indicazioni, senza che l’operatore debba a tal fine venire a conoscenza del loro contenuto». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 25. Le cause C‑190/24 e C‑188/24 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, nonché della sentenza. Il 24 marzo 2025 si è tenuta un’udienza di discussione comune, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] e la NKL Associates, la [OSCURATO:PERSONA], Les effronté-E-S, i governi francese, ceco e norvegese, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni orali. V. Analisi 26. Le questioni pregiudiziali nelle presenti cause riguardano disposizioni della direttiva 2000/31 e, anzitutto, il meccanismo istituito al suo articolo 3 nonché la nozione centrale di tale meccanismo, ossia quella di «ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva. 27. Prima di iniziare l’analisi delle questioni pregiudiziali, formulerò, in via preliminare, alcune osservazioni relative a tale meccanismo (sezione A). Completerò tali osservazioni affrontando la dimensione transfrontaliera dei procedimenti principali che, come dimostrerò, non è irrilevante, tenuto conto dell’oggetto delle presenti questioni pregiudiziali (sezione B). Chiarirò poi la portata di tali questioni prima di spiegare la struttura della mia analisi (sezione C). Infine, procederò all’esame di tali questioni (sezioni D ed E). A. Il meccanismo istituito all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 28. In primo luogo, osservo che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 riguarda unicamente i prestatori di servizi della società dell’informazione e che il giudice del rinvio parte dalla premessa che i servizi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi – la cui validità è contestata – sono servizi di tal genere. 29. In secondo luogo, rilevo che il meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 – la cui nozione centrale è l’«ambito regolamentato» – rileva unicamente nelle situazioni transfrontaliere in cui un prestatore di un servizio della società dell’informazione stabilito in uno Stato membro può essere confrontato a una misura adottata da un altro Stato membro ( 14 ). 30. Infatti, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 enuncia, al paragrafo 1, che ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. Dopodiché, il paragrafo 2 dello stesso articolo precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, «per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato», limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. In via eccezionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, uno Stato membro può adottare, in relazione a un determinato servizio della società dell’informazione, provvedimenti che deroghino al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione se sono soddisfatte diverse condizioni cumulative elencate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) (condizioni sostanziali), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b) (condizioni procedurali), di detta direttiva. 31. Sebbene la formulazione «per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, possa suscitare dubbi interpretativi, dalla giurisprudenza risulta che tale direttiva si basa sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento. Pertanto, nel quadro dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi ( 15 ). B. La dimensione transfrontaliera dei procedimenti principali 32. Le presenti cause riguardano in particolare l’interpretazione dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, che definisce la nozione di «ambito regolamentato». A tal riguardo, come ho già osservato ( 16 ), il meccanismo istituito all’articolo 3 di tale direttiva – la cui nozione centrale è l’«ambito regolamentato» – rileva unicamente nelle situazioni transfrontaliere. 33. Nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑190/24, la [OSCURATO:PERSONA], è stabilita in Francia e il rinvio pregiudiziale proviene da un giudice francese. A prima vista, è quindi legittimo chiedersi se le risposte da dare alle questioni pregiudiziali vertenti sull’ambito regolamentato siano rilevanti ai fini del procedimento principale a quo . 34. Ebbene, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) non un ricorso nell’ambito di un procedimento amministrativo che la riguardava direttamente, bensì un ricorso autonomo di annullamento per eccesso di potere, al pari delle ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑188/24. Inoltre, è stato confermato in udienza che, nell’ambito di un tale procedimento, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) effettua un controllo in abstracto della legittimità delle disposizioni contestate. Di conseguenza, le caratteristiche proprie della [OSCURATO:PERSONA] non sembrano limitare né le censure che tale società può sollevare nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) né la competenza di tale giudice. Ne consegue che le questioni pregiudiziali nella causa C‑190/24 sono pertinenti ai fini del procedimento principale a quo e che occorre rispondervi. C. Osservazioni preliminari sulle questioni pregiudiziali 1. Le misure nazionali controverse 35. Le questioni pregiudiziali sollevate nelle presenti cause vertono su misure nazionali che la Repubblica francese intende imporre anche ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 36. Per quanto riguarda la causa C‑188/24, le misure controverse vertono sull’obbligo imposto agli editori dei servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità, per i minori, di accedere ai contenuti pornografici da essi diffusi (in prosieguo: l’«obbligo di cui trattasi»). 37. A tal riguardo, le disposizioni nazionali la cui legittimità è contestata nel procedimento principale conferiscono a un’autorità competente il potere di intimare a un editore di un servizio di comunicazione on line di adottare tutte le misure idonee ad impedire l’accesso dei minori ai contenuti a carattere pornografico ( 17 ). Tuttavia, l’obbligo cui fanno riferimento le questioni pregiudiziali risulta non da una tale intimazione, bensì dalle disposizioni generali e astratte che sanzionano penalmente il fatto di dare a un minore l’accesso al contenuto a carattere pornografico sulla base di una semplice dichiarazione di età ( 18 ). 38. Infatti, secondo quanto precisa il giudice del rinvio, le ricorrenti nel procedimento principale allegano che le disposizioni controverse non si limitano a prevedere una procedura che consente ad un’autorità amministrativa di ingiungere ad un prestatore di porre fine ad una violazione, bensì hanno anche l’effetto, tenuto conto della sostanza del reato di cui trattasi, quale precisata dall’aggiunta, all’articolo 227-24 del codice penale, delle disposizioni risultanti dall’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020, di obbligare i prestatori di servizi stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri a predisporre dispositivi tecnici di blocco dell’accesso dei minori ai contenuti che tali prestatori diffondono ( 19 ). 39. Per quanto riguarda la causa C‑190/24, le misure nazionali controverse vertono su un divieto, imposto ai gestori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione, di diffondere, come abitualmente farebbero in una modalità di funzionamento normale del servizio, messaggi e indicazioni emessi dagli utenti di quest’ultimo. 2. Le questioni pregiudiziali e la struttura dell’analisi 40. Le questioni pregiudiziali nelle due cause si sovrappongono parzialmente e vertono su problematiche comuni. 41. La prima questione nella causa C‑188/24 e la seconda questione nella causa C‑190/24 mirano a stabilire se le misure nazionali controverse rientrino nell’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, nonostante il fatto che tali misure non riguardino alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 42. Peraltro, la seconda questione nella causa C‑188/24 e la prima questione nella causa C‑190/24 mirano a stabilire se le misure nazionali controverse siano escluse dall’ambito regolamentato in quanto costituiscono, rispettivamente, un corollario di disposizioni generali e astratte rientranti nel diritto penale e una misura necessaria per garantire l’efficacia dei controlli stradali. 43. Per contro, le terze questioni in tali cause sollevano problematiche distinte. Infatti, la terza questione nella causa C‑188/24 verte sulla conciliazione tra le esigenze risultanti dalla direttiva 2000/31 e quelle che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, mentre la terza questione nella causa C‑190/24 verte sull’interpretazione dell’articolo 15 di tale direttiva, al fine di stabilire se il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, sancito da tale disposizione, osti all’applicazione del divieto di diffusione di cui trattasi. 44. Tenuto conto delle differenze tra le cause C‑188/24 e C‑190/24 e al fine di facilitare la lettura delle presenti conclusioni, esaminerò separatamente ciascuna causa e le questioni ivi sollevate. D. Causa C‑188/24 45. La mia analisi dei problemi giuridici sollevati nella causa C‑188/24 richiede di modificare l’ordine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. 46. Pertanto, analizzerò anzitutto la problematica del rapporto tra la portata dell’ambito regolamentato e l’armonizzazione realizzata a livello del diritto dell’Unione dalla direttiva 2000/31, verificando altresì se l’obbligo di cui trattasi costituisca un requisito che, a priori, rientra nell’ambito regolamentato (seconda questione). Mi soffermerò poi sul rapporto tra tale ambito e quello del diritto penale (prima questione). Infine, esaminerò se l’obbligo di cui trattasi, supponendo che tale direttiva osti a che sia imposto ai prestatori stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, possa comunque essere applicato a questi ultimi per il tramite dei diritti fondamentali (terza questione). 1. La seconda questione a) Sulla portata della questione pregiudiziale 47. La seconda questione mira a stabilire, in sostanza, se l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprenda l’obbligo in capo agli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità, per i minori, di accedere ai contenuti pornografici da essi diffusi, nonostante il fatto che tale obbligo non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 48. In via preliminare, osservo che, sebbene essa faccia riferimento al capo II della direttiva 2000/31, le materie che tale questione contempla non sono disciplinate unicamente da tale capo, ma anche dal capo III. Infatti, lo stabilimento dei prestatori (articolo 4), le comunicazioni commerciali (articoli da 6 a 8), i contratti per via elettronica (articoli da 9 a 11), il regime di responsabilità degli intermediari (articoli da 12 a 15), i codici di condotta (articolo 16), la composizione extragiudiziale delle controversie (articolo 17), i ricorsi giurisdizionali (articolo 18) e la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri (articolo 19) sono disciplinati dai capi II e III di tale direttiva, che raggruppano, rispettivamente, gli articoli da 4 a 15 e gli articoli da 16 a 20. 49. Per quanto riguarda l’esame di tale questione, occorre, in un primo momento, chiarire se l’ambito regolamentato comprenda le materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III della direttiva 2000/31 e, in caso affermativo, verificare in concreto, in un secondo momento, se la misura nazionale controversa rientri nell’ambito regolamentato. 50. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio pone come premessa che tale misura nazionale non verte sugli aspetti armonizzati dai capi II e III della direttiva 2000/31. E questa estraneità è fuori discussione. 51. Dall’altro lato, la formulazione di tale questione lascia intendere che detto giudice pone altresì come premessa che, indipendentemente dalla risposta se l’ambito regolamentato si limiti o meno alle materie contemplate dai capi II e III della direttiva 2000/31, la misura nazionale controversa rientra nell’ambito regolamentato in quanto requisito applicabile all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione. Ritengo di sì, che vi rientri. Tuttavia, per scrupolo di completezza e dato che più parti contestano tale premessa, verificherò se tale misura costituisca un tale requisito. b) La portata dell’ambito regolamentato e l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2000/31 52. Il governo francese fa valere, nelle sue osservazioni scritte, che la direttiva 2000/31 stabilisce un nesso tra l’ambito regolamentato e l’ambito da essa armonizzato. Esso sostiene che le disposizioni generali contenute nella parte introduttiva di un atto di diritto derivato sono destinate, in linea di principio, a chiarire il contenuto della parte sostanziale di tale atto. Tali disposizioni generali dovrebbero quindi essere lette in relazione al restante testo di diritto derivato. Ne conseguirebbe che solo le disposizioni nazionali adottate al fine di recepire nel diritto interno i capi II e III di tale direttiva dovrebbero essere «regolamentate» conformemente all’articolo 3 di quest’ultima. 53. Orbene, nulla nella direttiva 2000/31 consente di concludere che la portata dell’ambito regolamentato sia circoscritta alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 54. In primo luogo, la direttiva 2000/31 ha, al contrario, l’obiettivo, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, di contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, essa ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano, oltre alle materie disciplinate dai capi II e III di detta direttiva, il mercato interno. 55. A quest’ultimo riguardo occorre rilevare che la logica del meccanismo relativo al mercato interno dei servizi della società dell’informazione, istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31, è diversa da quella delle disposizioni dei capi II e III di detta direttiva. Infatti, tale meccanismo ha lo scopo, in sostanza, di assoggettare i servizi della società dell’informazione, in linea di principio, al regime giuridico dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito ( 20 ), mentre tali disposizioni mirano ad armonizzare taluni aspetti specifici del commercio elettronico. 56. Cosa ancora più importante, il meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 presenta un interesse anzitutto in assenza di disposizioni di armonizzazione, se uno Stato membro intende imporre ad un prestatore stabilito in un altro Stato membro disposizioni nazionali che non corrispondono a quelle adottate da tale altro Stato membro. 57. Infatti, come ho già precisato ( 21 ), tale meccanismo si fonda sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento, cosicché, nel contesto dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi ( 22 ). 58. Di conseguenza, da un lato, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell’informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31. Uno Stato membro di origine può imporre obblighi ai prestatori di servizi della società dell’informazione al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi. Dall’altro lato, conformemente al principio del mutuo riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi supplementari, rientranti nell’ambito regolamentato, che esso avesse adottato ( 23 ). 59. Pertanto, al fine di garantire l’effetto utile del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 e di consentirne la piena attuazione, conformemente al suo obiettivo ( 24 ), la portata dell’ambito regolamentato non può essere circoscritta alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva ( 25 ). 60. In secondo luogo, l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 pone l’accento sul fatto che l’ambito regolamentato comprende le prescrizioni degli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri che si applicano ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione. Tale formulazione è sufficientemente ampia da comprendere anche disposizioni puramente nazionali che non trovano origine nel diritto dell’Unione. Inoltre, essa è diametralmente opposta a quella utilizzata all’articolo 7 di tale direttiva, che, per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non sollecitate, fa riferimento alle prescrizioni del diritto dell’Unione ( 26 ). 61. In terzo luogo, il considerando 21 della direttiva 2000/31 enuncia che essa «lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria». Tale precisazione costituisce un indizio del fatto che, in questa fase, l’ambito regolamentato comprende anche le prescrizioni previste a livello nazionale che non trovano la loro origine nel diritto armonizzato dell’Unione. 62. In quarto luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 prevede che il meccanismo istituito da tale articolo non si applichi ai settori elencati nell’allegato di quest’ultima, che rientrano nell’ambito di applicazione di altri atti giuridici del diritto dell’Unione o del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Orbene, se l’ambito regolamentato si limitasse alle materie disciplinate dai capi II e III di tale direttiva, non sarebbe necessario escludere dall’ambito di applicazione di tale meccanismo i settori disciplinati dagli atti giuridici del diritto dell’Unione diversi dalla stessa direttiva o da quelli rientranti nel diritto delle obbligazioni. Infatti, tali settori non sono oggetto dell’armonizzazione realizzata dai capi II e III e non rientrerebbero quindi nell’ambito regolamentato. 63. Infine, in quinto luogo, e come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31, la Corte si limita a verificare che essa sia inclusa nella definizione di tale ambito stabilita all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva. Per contro, essa non verifica se le misure di cui trattasi rientrino in una delle materie disciplinate dai capi II e III di detta direttiva ( 27 ). 64. Si deve quindi ritenere che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprenda le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione anche quando tali prescrizioni non riguardano le materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 65. Occorre ora esaminare in concreto se la misura nazionale controversa rientri nell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31. Sottolineo che tale esame prescinde dalla questione se tale misura sia esclusa dall’ambito regolamentato in quanto rientrante nel diritto penale: tale problematica è oggetto della prima questione nella causa, che esaminerò in una sezione successiva delle presenti conclusioni. 66. In tali circostanze, sono opportune alcune precisazioni sulla nozione di «ambito regolamentato», ai sensi della direttiva 2000/31. c) Le prescrizioni che rientrano nell’ambito regolamentato 67. L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 definisce la nozione di «ambito regolamentato» come «le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinat[e]». 68. Inoltre, l’articolo 2, lettera h), i), di tale direttiva enuncia che l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione e l’esercizio di tale attività. Tale disposizione precisa che le prescrizioni riguardano, inter alia , il comportamento del prestatore e la qualità o i contenuti del suo servizio. 69. Risulta peraltro dalla giurisprudenza che le prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato hanno lo scopo di indicare come svolgere l’attività di un servizio della società dell’informazione per poterla esercitare legittimamente ( 28 ). Indipendentemente dalla natura della responsabilità che può sorgere a causa della loro inosservanza (civile, amministrativa, penale, ecc.), l’oggetto di tali prescrizioni riveste un’importanza determinante. Infatti, una prescrizione ai sensi della direttiva 2000/31 deve comunque riguardare l’accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione o l’esercizio di tale attività. 70. Orbene, l’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31 enuncia che l’ambito regolamentato non comprende le norme applicabili alle merci in quanto tali, alla consegna delle merci e ai servizi non prestati per via elettronica. È vero che tale disposizione utilizza una formulazione aperta («norme quali»). L’intenzione del legislatore dell’Unione quanto a tali limitazioni della portata dell’ambito regolamentato risulta tuttavia in modo chiaro dal considerando 21 di tale direttiva. Infatti, come precisa tale considerando ( 29 ), l’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea. 71. È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se un obbligo come quello previsto dalla misura nazionale controversa costituisca una prescrizione relativa all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione. d) L’obbligo di cui trattasi di predisporre dispositivi tecnici 72. Per verificare se l’obbligo gravante sugli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici rientri nell’ambito regolamentato, occorre stabilire se esso riguardi l’accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione o l’esercizio di tale attività. 73. La Corte ha già avuto occasione di esaminare la questione se una normativa nazionale che impone alle farmacie che vendono medicinali on line l’obbligo di inserire un questionario sanitario nel processo di ordinazione rientri nell’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31. La normativa nazionale subordinava la convalida del primo ordine di medicinali effettuato da un paziente sul sito Internet di una farmacia alla previa compilazione di un questionario sanitario on line ( 30 ). 74. Nella sua sentenza la Corte ha fatto riferimento all’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31, ai sensi del quale l’«ambito regolamentato» comprende le prescrizioni concernenti l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali in particolare le prescrizioni riguardanti i contenuti del servizio, incluse quelle applicabili ai contratti ( 31 ), e ha risposto in senso affermativo. 75. Infatti, la Corte ha considerato che il provvedimento di cui si trattava nel procedimento principale disciplinava le condizioni alle quali il contratto di vendita on line di medicinali non soggetti a prescrizione medica poteva essere concluso nonché il modo in cui l’attività di vendita e di consulenza del farmacista doveva essere esercitata on line ( 32 ). Ne deduco che una misura nazionale che impone a un prestatore di servizi della società dell’informazione un obbligo di stabilire le modalità specifiche dell’accesso al suo servizio o dell’uso di quest’ultimo costituisce una prescrizione riguardante il contenuto di tale servizio. Infatti, una tale misura determina il modo in cui l’attività del prestatore deve essere esercitata, nell’ambiente on line, nei confronti degli utenti del suo servizio. 76. Sulla base di tali chiarimenti giurisprudenziali, si deve ritenere che la misura nazionale controversa inquadri il contenuto del servizio accessibile agli utenti, in quanto obbliga il prestatore a predisporre dispositivi tecnici ai quali ogni utente è confrontato. Tale misura determina quindi il modo in cui il prestatore deve esercitare la sua attività. 77. Peraltro, un’autorità amministrativa competente può diffidare un prestatore che non abbia predisposto i dispositivi tecnici appropriati e l’inosservanza di tale ingiunzione può comportare la soppressione dell’accesso ai siti interessati nonché la loro deindicizzazione. Un prestatore deve quindi adempiere all’obbligo di predisporre dispositivi di blocco dell’accesso dei minori per poter legittimamente esercitare l’attività di servizi di comunicazione on line. 78. Tenuto conto delle considerazioni che precedono e di quelle esposte al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende l’obbligo a carico degli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici, nonostante il fatto che tale obbligo non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 2. La prima questione a) Sulla portata della prima questione 79. Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici sia escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, per il motivo che tale obbligo costituisce un corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale che designano talune condotte come costitutive di un reato perseguibile e che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica. 80. Occorre esaminare diversi elementi determinanti al fine di stabilire se l’obbligo di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato, vale a dire, in primo luogo, il carattere generale e astratto delle disposizioni nazionali che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, in secondo luogo, le disposizioni della direttiva 2000/31 che circoscrivono i contorni di tale ambito e, in terzo luogo, la base giuridica di tale direttiva. Completerò le considerazioni relative a tali elementi con osservazioni sull’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva. b) Il carattere generale ed astratto delle disposizioni nazionali 81. Il giudice del rinvio attira l’attenzione della Corte sul fatto che l’obbligo di cui trattasi deriva da disposizioni di carattere generale e astratto che possono applicarsi sia al comportamento di un prestatore di servizi della società dell’informazione sia a quello di qualsiasi altra persona fisica o giuridica. 82. A tal riguardo, l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 definisce l’«ambito regolamentato» come «le prescrizioni degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinat[e]». Pertanto, per quanto riguarda la sua qualificazione come prescrizione, poco importa che l’ambito di applicazione ratione personae di una disposizione nazionale non si limiti ai prestatori dei servizi della società dell’informazione. Ciò posto, sottolineo che una prescrizione di una normativa nazionale rientra nell’ambito regolamentato solo nella misura in cui si applica ai prestatori dei servizi di una società dell’informazione. 83. Per completezza, rilevo che il fatto che la diffusione di immagini a carattere pornografico che possono essere viste da un minore sia stata vietata prima dell’avvento dei servizi on line non implica che l’obbligo di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato. Infatti, fatte salve determinate eccezioni previste dalla direttiva 2000/31, qualsiasi misura nazionale riguardante l’accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione o l’esercizio di tale attività rientra nell’ambito regolamentato. Sul punto la Corte ha già chiarito che il legislatore dell’Unione non ha previsto deroghe che autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri a mantenere provvedimenti anteriori a detta direttiva che possano limitare la libera prestazione dei servizi della società dell’informazione senza osservare le condizioni previste a tal fine dalla direttiva stessa ( 33 ). Siffatte misure ben rientrano, dunque, nell’ambito regolamentato. 84. La circostanza che l’obbligo di cui trattasi risulti da disposizioni che si applicano «a qualsiasi persona fisica o giuridica» non è quindi idonea ad escluderlo dall’ambito regolamentato. Passo ora ad esaminare gli elementi che delineano i contorni dell’ambito regolamentato. c) I contorni dell’ambito regolamentato 85. I contorni dell’ambito regolamentato sono tracciati da diversi elementi della direttiva 2000/31. 86. Rilevo che la portata dell’ambito regolamentato è subordinata all’ambito di applicazione della stessa direttiva 2000/31 (articolo 1, paragrafo 5) ed è definita, da un lato, in positivo, dalla definizione della nozione di «ambito regolamentato» [articolo 2, lettera h), i)] e, dall’altro, in negativo, dalle esclusioni espressamente previste da tale direttiva [articolo 2, lettera h), ii)]. Infine, l’ambito di applicazione del meccanismo istituito all’articolo 3 di detta direttiva è circoscritto dal paragrafo 3 di tale articolo e dall’allegato al quale esso rinvia. 87. Esaminerò questi diversi elementi al fine di stabilire se le disposizioni del diritto penale siano escluse dall’ambito regolamentato. 88. In primo luogo, la direttiva 2000/31 precisa, al suo articolo 1, paragrafo 5, che essa non è applicabile al settore tributario né a talune questioni e attività specifiche. Il legislatore dell’Unione non ha quindi inteso subordinare tale settore e tali questioni alla direttiva né al meccanismo istituito al suo articolo 3 ( 34 ). Ebbene, tale disposizione non menziona, tra i settori e le questioni esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva, il diritto penale. 89. In secondo luogo, l’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31 precisa che l’ambito regolamentato non comprende le norme applicabili alle merci in quanto tali, alla consegna delle merci e ai servizi non prestati per via elettronica. Sebbene tale disposizione utilizzi una formulazione aperta («norme quali»), dal considerando 21 della direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere dall’ambito regolamentato le prescrizioni che non riguardano le attività in linea ( 35 ). Pertanto, le prescrizioni riguardanti la componente on line dell’attività di un prestatore di servizi della società dell’informazione non sono escluse, sul fondamento dell’articolo 2, lettera h), ii), di detta direttiva, dall’ambito regolamentato per il solo motivo di avere origine nel settore del diritto penale. 90. Infine, in terzo luogo, il diritto penale non è menzionato nell’elenco dei settori ai quali il meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 non si applica, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo ( 36 ). Inoltre, occorre sottolineare che tale paragrafo, introducendo una deroga alla regola generale prevista da tale articolo, deve essere interpretato restrittivamente ( 37 ). 91. Di conseguenza, nulla nelle disposizioni della direttiva 2000/31 che delineano i contorni dell’ambito regolamentato consente di concludere che le misure rientranti nel diritto penale di uno Stato membro siano escluse da tale ambito. d) Il fondamento giuridico della direttiva 2000/31 e il diritto penale 92. Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese sostiene che la direttiva 2000/31 è stata adottata sul fondamento, in particolare, dell’articolo 95 CE (i cui termini sono stati ripresi all’articolo 114 TFUE ( 38 )), il quale non riguarda il diritto penale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e in un’epoca in cui il legislatore dell’Unione non era ancora competente ad adottare una direttiva avente un oggetto penale o incidente sul diritto penale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Orbene, l’applicazione dell’articolo 3 di tale direttiva alle norme del diritto penale equivarrebbe, secondo tale governo, a designare come legge applicabile e come autorità competenti a perseguire reati quelle di un solo Stato membro, e questo costituirebbe un’armonizzazione del diritto penale vietata dal considerando 8 di detta direttiva. 93. Peraltro, il governo francese sostiene che una definizione eccessivamente ampia dell’ambito regolamentato ai sensi della direttiva 2000/31, comprendente il diritto penale, violerebbe il principio di territorialità della legge penale. Una definizione siffatta condurrebbe, da un lato, ad un’armonizzazione delle competenze in materia di diritto penale e di procedura penale che sarebbe priva di fondamento alla luce dello stato attuale del diritto dell’Unione e, dall’altro, ad un divario pericoloso nel regime applicabile alla lotta contro i delitti, a seconda che essi siano commessi on line o meno. 94. A tal riguardo, vero è che, ai sensi del considerando 8 della direttiva 2000/31, quest’ultima «si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale». 95. Tuttavia, tale precisazione non può essere intesa nel senso che, per evitare l’armonizzazione del settore del diritto penale in quanto tale, le prescrizioni applicabili ai servizi della società dell’informazione o ai loro prestatori che trovano la loro origine nel diritto penale debbano essere escluse dall’ambito regolamentato. 96. Infatti, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva 2000/31 ravvicina talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano, in particolare, il mercato interno. Questa precisazione riguarda l’articolo 3 della stessa direttiva. In sostanza, tale articolo armonizza il modo in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono l’applicabilità di disposizioni nazionali che possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. 97. Così facendo, la direttiva 2000/31 non rimette in discussione la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto penale o di procedura penale. Essa non impone neppure l’adozione di norme nazionali specifiche in materia. Nondimeno, occorre distinguere la questione se esista una competenza a livello nazionale da quella se l’esercizio di tale competenza sia conforme al diritto dell’Unione. 98. A tal proposito, la direttiva 2000/31 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 47, paragrafo 2, CE e degli articoli 55 CE e 95 CE, le cui formulazioni sono state riprese, in sostanza, rispettivamente all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 62 TFUE e all’articolo 114 TFUE. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, detta direttiva persegue l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 39 ). A tal fine essa impone, all’articolo 3, il rispetto delle prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato in vigore nello Stato membro del prestatore ( 40 ). Se il legislatore dell’Unione avesse ritenuto che la realizzazione di tale obiettivo richiedesse di includere nell’ambito regolamentato le disposizioni nazionali derivanti dall’ambito del diritto penale, poteva basarsi sull’articolo 114 TFUE per farlo. 99. Infatti, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento e il Consiglio adottano le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Il legislatore dell’Unione può ricorrere a tale disposizione segnatamente in caso di divergenze tra le normative nazionali allorché siffatte divergenze sono tali da ostacolare le libertà fondamentali o da causare distorsioni della concorrenza, e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno ( 41 ). Qualora le condizioni per far ricorso all’articolo 114 TFUE come base giuridica sono soddisfatte, non può impedirsi al legislatore dell’Unione di fondarsi su tale base giuridica per il fatto che la tutela degli interessi generali di cui al paragrafo 3 di tale articolo, tra i quali figura la sicurezza, è determinante nelle scelte da operare ( 42 ). 100. Inoltre, qualora si ritenesse che qualsiasi misura nazionale rientrante nell’ambito del diritto penale sia esclusa dall’ambito regolamentato, uno Stato membro potrebbe facilmente eludere il meccanismo di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31: gli sarebbe sufficiente disciplinare l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione adottando disposizioni aventi una colorazione penale. Un siffatto approccio in sede di interpretazione della nozione di «ambito regolamentato» potrebbe portare a mettere a repentaglio l’obiettivo di tale meccanismo e il suo effetto utile. 101. Peraltro, sono sensibile all’argomento del governo francese secondo cui l’attuazione del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 al fine di conseguire l’obiettivo della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione può incidere sull’applicabilità territoriale delle norme nazionali derivanti dal diritto penale. Nondimeno, e come ho appena indicato, un tale effetto giuridico ben si inseriva nell’ambito delle competenze del legislatore dell’Unione. D’altronde, i meccanismi del mercato interno, in particolare quelli basati sul principio del paese d’origine, possono, per definizione, incidere sulla portata territoriale delle norme nazionali. 102. A quest’ultimo riguardo, come riconosce lo stesso governo francese, il diritto penale non può essere escluso in assoluto dall’ambito regolamentato. Secondo tale governo, la soluzione accolta all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE ( 43 ) potrebbe essere trasposta, per analogia, alla direttiva 2000/31. Una disposizione penale rientrerebbe quindi nell’ambito regolamentato, definito all’articolo 2, lettera h), di tale seconda direttiva, quando disciplina in modo particolare l’accesso a un’attività o l’esercizio di un’attività [di un servizio della società dell’informazione] e ha l’effetto di eludere le norme enunciate in detta direttiva ( 44 ). 103. Sul punto occorre ricordare che la direttiva 2006/123 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 47, paragrafo 2, CE e dell’articolo 55 CE, che corrispondono, rispettivamente, all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 62 TFUE. Tali disposizioni sono tra quelle che costituiscono il fondamento giuridico anche della direttiva 2000/31. 104. Pertanto, se la direttiva 2006/123 – che enuncia essa stessa di non incidere ( 45 ) sulla normativa di diritto penale né di armonizzarla ( 46 ) – può incidere sull’applicazione territoriale delle disposizioni del diritto penale, non può essere diversamente per la direttiva 2000/31, che inquadra le norme nazionali di tale diritto in modo più libero. Infatti, tale seconda direttiva non contiene alcuna disposizione analoga all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123. Per quanto riguarda i riferimenti al diritto penale, l’unico punto comune tra queste due direttive risiede nel fatto che i loro considerando indicano che esse non armonizzano tale settore del diritto ( 47 ). 105. In ogni caso, il risultato perseguito da entrambe le direttive è lo stesso. Infatti, uno Stato membro non può limitare la libera prestazione dei servizi nel mercato interno, quale attuata secondo le modalità previste dall’una o dall’altra direttiva, appellandosi alle disposizioni penali del suo diritto nazionale. 106. Per concludere, il fatto che la direttiva 2000/31 sia stata adottata sul fondamento degli articoli del Trattato CE che corrispondono all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 62 TFUE e all’articolo 114 TFUE non implica che le disposizioni rientranti nell’ambito del diritto penale siano escluse dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva. e) L’attuazione del diritto penale quale deroga alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione 107. Secondo la logica del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31, uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore di un servizio della società dell’informazione non può, in linea di principio, imporre a tale prestatore requisiti rientranti nell’ambito regolamentato. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono nondimeno adottare, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione rientrante nell’ambito regolamentato, provvedimenti in deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, rispettando più condizioni cumulative ( 48 ). 108. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, il provvedimento restrittivo in questione deve essere necessario per garantire l’ordine pubblico, e in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico e contro le violazioni della dignità umana della persona. Provvedimenti necessari per garantire obiettivi siffatti di interesse generale possono rientrare nell’ambito del diritto penale. Si potrebbe quindi sostenere che, se le disposizioni di diritto penale fossero escluse dall’ambito regolamentato, non sarebbe necessario consentire a uno Stato membro di derogare all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 ai fini di tali obiettivi di interesse generale. 109. Nello stesso ordine di idee, la direttiva 2000/31 prevede, all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), che uno Stato membro possa derogare al suo articolo 3, paragrafo 2, a condizione non solo di chiedere allo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio di cui trattasi di prendere provvedimenti, ma anche di notificare alla Commissione e a tale Stato membro la propria intenzione di adottare i provvedimenti restrittivi in questione. Conformemente a tale prima disposizione, uno Stato membro che intenda adottare siffatti provvedimenti in deroga sarebbe tuttavia soggetto alle suddette condizioni «fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale». Sebbene tale inciso possa suscitare dubbi interpretativi, è evidente che esso riflette la volontà del legislatore dell’Unione di inquadrare l’attuazione delle disposizioni derivanti dal diritto penale nel contesto del meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31. 110. Sempre in tale contesto, l’inciso di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31 è chiarito dal considerando 26 di quest’ultima, il quale enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente alle condizioni stabilite in tale direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti. Ne risulta che l’applicazione di tali norme nazionali, sebbene ostacoli la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, non deve essere notificata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva. Al pari di qualsiasi altra misura rientrante nell’ambito regolamentato, tali norme nazionali devono tuttavia rispettare le condizioni sostanziali previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della medesima direttiva. Ne consegue che le disposizioni nazionali di diritto penale e di procedura penale non sono, in quanto tali, escluse dall’ambito regolamentato. f) Conclusione 111. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, si deve ritenere che l’obbligo di cui trattasi non possa essere escluso dall’ambito regolamentato per il solo motivo di costituire un corollario di disposizioni del diritto penale. 112. Propongo quindi di rispondere alla prima questione dichiarando che l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici non può essere escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, per il solo motivo di costituire un corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale che designano talune condotte come costitutive di un reato perseguibile e che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica. 3. La terza questione a) Sulla portata della terza questione 113. Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se, tenuto conto del fatto che l’adozione di provvedimenti individuali riguardanti un determinato servizio non consente di garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU, sia possibile derogare al meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 al fine di imporre a una categoria di prestatori di servizi un obbligo risultante da disposizioni generali ed astratte. 114. Il giudice del rinvio parte dalla premessa che, tenuto conto delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, l’adozione di provvedimenti individuali non è atta a garantire una tale tutela. Ne consegue che, per detto giudice, la possibilità di adottare un provvedimento che soddisfi tali condizioni nei confronti di un editore di servizi di comunicazione al pubblico on line non risponde ai requisiti imposti dalla tutela dei diritti fondamentali. 115. In tali circostanze, il giudice del rinvio domanda se, supponendo che la direttiva 2000/31 osti a un obbligo derivante da disposizioni generali e astratte come quello di cui trattasi, uno Stato membro di destinazione dei servizi possa comunque imporre un tale obbligo ai prestatori stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri per il tramite dei diritti fondamentali. 116. Tale questione si pone solo se sono soddisfatte tre condizioni: in primo luogo, l’obbligo di cui trattasi rientra nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, in secondo luogo, l’applicazione di tale obbligo restringe, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e, in terzo luogo, detto obbligo non soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva. 117. A tal riguardo, e come risulta dalla mia analisi delle prime due questioni, l’obbligo di cui trattasi è una norma che rientra nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 ( 49 ). 118. D’altro lato, il giudice del rinvio è ben consapevole del fatto che l’obbligo di cui trattasi non soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. Infatti, tale obbligo risulta da disposizioni generali e astratte che, come indica tale giudice, si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica. A tal riguardo, la Corte ha già chiarito che misure nazionali che abbiano una portata generale e astratta non possono essere qualificate come «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva ( 50 ), mediante i quali uno Stato membro di destinazione dei servizi può limitare la libera circolazione di un tale servizio. 119. Occorre quindi, prima di procedere all’esame della terza questione, stabilire preliminarmente se l’obbligo di cui trattasi restringa la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. b) Sulla restrizione della libera circolazione dei servizi 120. Ritengo che il legislatore dell’Unione abbia chiarito che l’applicazione a un prestatore di servizi di un obbligo come quello di cui trattasi restringe la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e che, fatte salve le deroghe previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, tale obbligo non possa essere imposto da uno Stato membro diverso da quello in cui tale prestatore è stabilito. 121. Infatti, in forza dell’articolo 6 bis , paragrafo 1, della direttiva 2010/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere strumenti per la verifica dell’età. 122. Dall’altro lato, dall’articolo 28 bis , paragrafo 1, della direttiva 2010/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, risulta che un fornitore di piattaforme per la condivisione di video è soggetto alla competenza dello Stato membro nel cui territorio è stabilito. Inoltre, l’articolo 28 ter , paragrafo 1, della direttiva 2010/13 prevede che tale Stato membro assicuri che il fornitore adotti misure adeguate per tutelare i minori dai video generati dagli utenti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ai sensi dell’articolo 28 ter , paragrafo 3, della stessa direttiva, tali misure consistono in particolare, a seconda del caso, nell’istituire e applicare sistemi per verificare l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene a tali video. 123. Peraltro, l’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1083 ( 51 ) ha istituito un meccanismo che consente a qualsiasi autorità nazionale o organismo nazionale di regolamentazione competente di chiedere ai suoi omologhi dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito di adottare misure necessarie e proporzionate per l’effettiva applicazione degli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell’articolo 28 ter , paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2010/13. Risulta dall’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento («fatto salvo l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE»), letto alla luce del considerando 45 di quest’ultimo, che, qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell’informazione a partire da un altro Stato membro può essere limitata solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31 e nel rispetto della procedura ivi stabilita. 124. Indipendentemente dalla questione se il regolamento 2024/1083 sia applicabile ratione temporis ( 52 ) e se i servizi di comunicazione on line oggetto del rinvio pregiudiziale nella causa C‑190/24 comprendano anche servizi che non costituiscono piattaforme di condivisione di video ai sensi di tale regolamento, l’articolo 15 di detto regolamento conferma che il legislatore dell’Unione ha inteso ribadire il principio derivante dall’articolo 3 della direttiva 2000/31 secondo il quale le misure necessarie a garantire la tutela dei minori, come quelle di cui all’articolo 28 ter , paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2010/13, sono adottate e applicate dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio della società dell’informazione interessato, cosicché provvedimenti in tale materia adottati da un altro Stato membro incidono sulla competenza di tale primo Stato membro e limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. 125. Occorre quindi considerare che un obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici, come quello di cui trattasi, restringe per principio la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. 126. Tengo a precisare che tale considerazione vale non solo per un obbligo siffatto derivante da disposizioni generali e astratte del diritto penale, ma anche per una diffida che un’autorità competente possa ingiungere a un editore di un servizio di comunicazione on line. 127. Infatti, al fine di soddisfare l’obbligo previsto all’articolo 28 ter , paragrafo 2, della direttiva 2010/13, i fornitori delle piattaforme on line devono non solo limitare l’accesso a un contenuto a carattere pornografico, ma anche predisporre una soluzione che protegga in modo efficace i minori da contenuti pornografici, e questo ha l’effetto di modificare il modo in cui essi esercitano l’attività di un servizio della società dell’informazione. 128. Analogamente, sebbene l’articolo 23 della legge del 30 luglio 2020 possa far pensare che una diffida possa essere indirizzata a un fornitore in ragione di un (solo) contenuto pornografico, l’articolo 3 del decreto del 7 ottobre 2021 suggerisce che tale dispositivo riguarda il procedimento tecnico messo in atto al fine di assicurarsi che gli utenti che intendono accedere al servizio siano maggiorenni. 129. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, occorre considerare che l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere ai contenuti pornografici limita, per principio, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Per imporre un tale obbligo a un prestatore stabilito in un altro Stato membro, uno Stato membro deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. 130. Passo ora ad analizzare la problematica al centro della terza questione, vale a dire la conciliazione dei requisiti previsti dalla direttiva 2000/31 con quelli relativi alla tutela dei diritti fondamentali. c) L’applicazione dei diritti fondamentali per derogare all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 131. Come osservato dalla Commissione, la terza questione suggerisce che, a causa dei suoi limiti intrinseci, la direttiva 2000/31 non soddisfa i requisiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta nonché dall’articolo 8 della CEDU. 132. Tuttavia, dal considerando 10 della direttiva 2000/31 risulta che il meccanismo istituito da quest’ultima, al suo articolo 3, per far sì che lo spazio interno sia libero da frontiere per il commercio elettronico garantisce un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come in particolare la protezione dei minori. 133. A tal riguardo, come ho indicato ( 53 ), tale meccanismo si basa sull’applicazione, in particolare, del principio del controllo nello Stato membro di origine. In virtù di tale principio, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell’informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31 ( 54 ). Tra tali obiettivi figura la protezione dell’ordine pubblico che, data la formulazione di questa disposizione e del considerando 10 della direttiva, include la protezione dei minori. Il controllo effettuato dallo Stato membro di origine deve quindi garantire una tutela efficace di tale obiettivo, e ciò non solo nell’interesse dello Stato membro di origine e dei suoi cittadini, ma anche nell’interesse degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e dei loro cittadini ( 55 ). 134. D’altro lato, la direttiva 2000/31 si fonda altresì sul principio del mutuo riconoscimento, in virtù del quale ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione, provvede a non limitare la libera circolazione di tali servizi. Uno Stato membro di destinazione deve quindi ritenere che lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore garantisca ad un livello adeguato l’obiettivo di interesse generale di protezione dei minori. In mancanza di tale protezione, l’unica possibilità di cui dispone il primo Stato membro per porre rimedio alla situazione consiste nel prendere provvedimenti conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. 135. A tale proposito, la direttiva 2010/13 risponde ai requisiti imposti per la protezione dei minori. In particolare, ai sensi dell’articolo 28 ter della stessa, uno Stato membro assicura che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti nel suo territorio adottino misure adeguate per tutelare i minori. Tali misure possono consistere nell’attuazione di un sistema di verifica dell’età ( 56 ). Qualora lo Stato membro di origine non garantisca il livello richiesto di protezione dei minori, lo Stato membro di destinazione può applicare le misure previste all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. 136. L’obiettivo di interesse generale di protezione dei minori perseguito dalla misura nazionale di cui trattasi è assicurato, da un lato, nell’ambito dell’attuazione del principio del controllo nello Stato membro di origine, secondo le disposizioni previste a tal fine dalla direttiva 2013/10, e, dall’altro, dal meccanismo di deroga di cui gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi puntualmente e nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. 137. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha curato di conciliare le esigenze del mercato interno con la tutela dei diritti fondamentali. Ritenere che i meccanismi previsti a tal fine dalle direttive 2000/31 e 2010/13 non soddisfino i requisiti previsti agli articoli 1 e 24 della Carta equivarrebbe a rimettere in discussione la validità di queste due direttive. 138. Aspetto ancora più importante, tali meccanismi riflettono il consenso raggiunto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulle loro responsabilità in materia di protezione dei minori contro i contenuti nocivi in uno spazio senza frontiere interne per il commercio elettronico. Rimettere in discussione detti meccanismi comprometterebbe la loro efficacia e minerebbe la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 139. Inoltre, sebbene la Corte abbia riconosciuto che uno Stato membro potesse invocare un diritto fondamentale al fine di ottenerne la tutela quando nessuna disposizione di diritto derivato glielo consentiva, tale soluzione valeva in un contesto in cui l’atto giuridico del diritto dell’Unione non conteneva alcun meccanismo derogatorio che offrisse a tale Stato membro la facoltà di garantire il diritto fondamentale in questione ( 57 ). Orbene, la direttiva 2000/31 ha istituito un siffatto meccanismo al suo articolo 3, paragrafo 4, cosicché tale corrente giurisprudenziale non è trasponibile al caso di specie. 140. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il fatto che l’adozione di provvedimenti individuali riguardanti un determinato servizio non sia in grado di garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta nonché dall’articolo 8 della CEDU non consente di derogare al meccanismo istituito all’articolo 3 della direttiva 2000/31 al fine di applicare un obbligo risultante da disposizioni generali ed astratte a una categoria di prestatori di servizi. E. Causa C‑190/24 1. Sulla prima questione 141. La prima questione mira a stabilire se l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprenda un divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere mediante tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti e idoneo a consentire agli altri utenti di sottrarsi a controlli stradali, nonostante il fatto che tale divieto non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 142. Ricordo, come risulta dalle mie considerazioni relative alla seconda questione nella causa C‑188/24, che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione anche quando tali prescrizioni non riguardano le materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva ( 58 ). 143. Di conseguenza, al fine di rispondere alla presente questione, resta da verificare se il divieto di diffusione di cui trattasi costituisca una prescrizione rientrante nell’ambito regolamentato. 144. A tal riguardo, osservo che il divieto di diffusione di cui trattasi incide sull’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione. Infatti, per rispettarlo, il prestatore è tenuto a limitare o a sospendere il normale funzionamento del suo servizio e, pertanto, a svolgere l’attività di cui trattasi in un modo specifico. Nel caso di specie, la circostanza che il divieto di diffusione di cui trattasi obblighi il prestatore a limitare il funzionamento del suo servizio solo puntualmente e riguardo a un determinato controllo stradale non modifica l’essenza dell’obbligo derivante da tale divieto. Per contro, tale circostanza può risultare pertinente nell’ambito dell’esame volto a stabilire se detto divieto restringa la libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, o se rispetti le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima. 145. Occorre ricordare, d’altra parte, che il divieto di diffusione di cui trattasi è corredato di una sanzione ( 59 ): la sua osservanza condiziona quindi l’esercizio legittimo dell’attività di un servizio della società dell’informazione. 146. In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende un divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere mediante tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti e idoneo a consentire agli altri utenti di sottrarsi a controlli stradali, nonostante il fatto che tale divieto non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva. 2. Sulla seconda questione a) Portata della questione pregiudiziale e riformulazione 147. La seconda questione, come formulata dal giudice del rinvio, verte in sostanza sul punto se il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, in quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. 148. Tale formulazione lascia intendere che la questione mira a stabilire se il divieto di diffusione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31. 149. D’altro lato, tale questione fa riferimento al considerando 26 della direttiva 2000/31 («benché il considerando 26 [...] precisi che»), il quale enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri (…) possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali (...)». Tale riferimento, preceduto dalla congiunzione «benché», consente di comprendere che il giudice del rinvio domanda se il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, in quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. 150. Rilevo che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il divieto di diffusione di cui trattasi rientra sì nell’ambito regolamentato, ma non costituirebbe una misura rientrante in tale ambito con cui uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione può derogare al principio previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 e limitare la libera circolazione di tali servizi. 151. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, la misura nazionale che impone il divieto di diffusione di cui trattasi non riguarda un determinato servizio della società dell’informazione. Al contrario, tale divieto costituirebbe, a suo avviso, per riprendere i termini della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 60 ) citati nella decisione di rinvio, un «provvedimento generale e astratto, riguardante una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabile indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi» ( 61 ). 152. In tale ottica il giudice del rinvio invita, pertanto, la Corte, con la sua seconda questione, ad esaminare se l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osti al divieto di diffusione che la Repubblica francese, in quanto Stato membro di destinazione dei servizi della società dell’informazione, intende imporre ai prestatori stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 153. Sempre in tale contesto, il governo francese ha proposto, nelle sue osservazioni scritte, un altro punto di analisi della legittimità del divieto di diffusione di cui trattasi. In sostanza, tale divieto non limiterebbe la libera circolazione dei servizi e, pertanto, non sarebbe soggetto alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. A sostegno della sua tesi, tale governo si basa sull’articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva, che riguarda le ingiunzioni rivolte ai prestatori di servizi di hosting . 154. Siffatto ragionamento può influire sulla conformità del divieto di diffusione di cui trattasi con la direttiva 2000/31. Propongo quindi di esaminare anche tale percorso di analisi al fine di fornire al giudice del rinvio qualsiasi elemento interpretativo rientrante nel diritto dell’Unione che possa essergli utile per valutare la conformità delle disposizioni nazionali di cui trattasi con tale direttiva. 155. A tal fine, propongo di riformulare la seconda questione e di considerare che, con essa, il giudice del rinvio domanda se l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osti a un divieto di diffusione dei messaggi e delle indicazioni emessi dagli utenti di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione che uno Stato membro di destinazione di tali servizi intende imporre agli operatori di detti servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. b) Struttura dell’analisi 156. Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese indica che l’esame della legittimità del divieto di diffusione di cui trattasi rispetto alla direttiva 2000/31 dovrebbe iniziare con l’analisi della problematica delle ingiunzioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultima, che non sono soggette ai requisiti previsti al suo articolo 3 in quanto non limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. 157. Orbene, nell’ambito della direttiva 2000/31, la questione se una misura nazionale restringa la libera circolazione dei servizi è rilevante solo se tale misura costituisce una prescrizione rientrante nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva stessa. Infatti, dall’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro ( 62 ). Una misura nazionale che comporti una siffatta restrizione, ma che non rientri nell’ambito regolamentato, è quindi irrilevante ai fini dell’articolo 3 di detta direttiva. 158. Ciò considerato, in primo luogo, esaminerò se, visti gli obiettivi da esso perseguiti, il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato [sezione c)]; in secondo luogo, esaminerò l’argomento del governo francese secondo cui tale divieto non restringe la libera circolazione dei servizi [sezione d)] e, in terzo luogo, esaminerò brevemente l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui detto divieto non può soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 [sezione e)]. c) La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici 159. La questione che si pone è se il divieto di diffusione di cui trattasi sia escluso dall’ambito regolamentato in quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. 160. A tal riguardo, in primo luogo, e come ho già indicato ( 63 ), una misura nazionale non può essere esclusa dall’ambito regolamentato per il solo motivo di costituire il corollario di disposizioni del diritto penale. Non vi è quindi a fortiori alcun motivo per ritenere che una misura necessaria per contribuire all’attuazione del diritto penale o alla tutela di obiettivi di interesse generale, quali l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, sia esclusa da tale ambito. 161. In secondo luogo, né la natura di un obiettivo di interesse generale che uno Stato membro intenda tutelare mediante una misura nazionale né il fatto che tale misura sia necessaria per conseguirlo sono determinanti per qualificare quest’ultima come «prescrizione rientrante nell’ambito regolamentato». Infatti, per stabilire se una misura nazionale costituisce una tale prescrizione, occorre esaminarne l’oggetto e verificare se essa riguardi l’accesso all’attività [di un servizio] della società dell’informazione o il suo esercizio ( 64 ). 162. In terzo luogo, nell’ambito della direttiva 2000/31, gli obiettivi di interesse generale svolgono un ruolo particolare e distinto da quello dell’oggetto della misura di cui trattasi. In sostanza, uno Stato membro può basarsi sugli obiettivi di interesse generale elencati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), di tale direttiva per derogare, mediante un provvedimento rientrante nell’ambito regolamentato, al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Tra tali obiettivi di interesse generale figurano la tutela dell’ordine pubblico, in particolare la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento dei reati, nonché la tutela della sicurezza pubblica. 163. In quarto luogo, il passaggio del considerando 26 della direttiva 2000/31 sul quale il giudice del rinvio richiama l’attenzione enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali. Occorre rilevare che tale considerando chiarisce altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esercitare tale facoltà conformemente alle condizioni definite in tale direttiva. Infatti, come ho indicato al paragrafo 110 delle presenti conclusioni, la direttiva 2000/31 prevede le condizioni alle quali uno Stato membro di destinazione può applicare le misure necessarie per prevenire, investigare, individuare e perseguire i reati penali. Al pari di qualsiasi altra misura rientrante nell’ambito regolamentato con cui uno Stato membro di destinazione intenda limitare la libera circolazione dei servizi, le misure menzionate al considerando 26 della direttiva 2000/31 devono rispettare, quanto meno, i requisiti sostanziali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di quest’ultima. Ne deduco che le misure necessarie per individuare e perseguire i reati penali non sono escluse dall’ambito regolamentato. 164. Pertanto, una misura riguardante l’esercizio dell’attività di una società dell’informazione non può essere esclusa dall’ambito regolamentato per il solo motivo di rispondere agli obiettivi di interesse generale della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. 165. Si deve quindi ritenere, a titolo di conclusione intermedia, che il divieto di diffusione di cui trattasi non possa essere escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, per il motivo di essere necessario per garantire l’efficacia dei controlli stradali effettuati per fermare persone ricercate per delitti o che costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. d) Le ingiunzioni che non limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione 1) Esposizione del problema 166. L’analisi condotta finora ha dimostrato che il divieto di diffusione di cui trattasi ben rientra nell’ambito regolamentato. 167. Inoltre, la direttiva 2000/31 non osta, a priori, a un divieto di diffusione che uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione intenda imporre agli operatori di tali servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché esso soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), di tale direttiva. Infatti, se tali condizioni sono soddisfatte, uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione può, mediante l’applicazione di misure rientranti nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione di tali servizi. 168. Orbene, il governo francese sostiene che il divieto di diffusione di cui trattasi non limita la libera circolazione dei servizi, sicché non sarebbe soggetto alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. 169. Più concretamente, tale divieto rientra, secondo detto governo, nell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 e, di per sé, non limita la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. Esso potrebbe essere imposto a un prestatore di servizi a prescindere dallo Stato membro in cui è stabilito e uno Stato membro di destinazione dei servizi della società dell’informazione che intenda rivolgere un’ingiunzione in tal senso non sarebbe in alcun caso tenuto a seguire la procedura di deroga stabilita all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva. 2) Valutazione 170. L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 enuncia di lasciare impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore ponga fine ad una violazione o la prevenga. 171. Occorre rilevare, in via preliminare, che l’ingiunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 può essere emessa sia dallo Stato membro in cui il prestatore è stabilito sia dallo Stato membro di destinazione del servizio di cui trattasi ( 65 ). 172. A tal riguardo, sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 assoggetti ogni prestatore di un servizio della società dell’informazione al controllo dello Stato membro in cui è stabilito, il paragrafo 4 di tale articolo prevede che un altro Stato membro possa adottare provvedimenti nei confronti di tale prestatore conformemente alle condizioni previste a tal fine in quest’ultima disposizione. Occorre sottolineare che tali condizioni riguardano non già la competenza di tale altro Stato membro, bensì la misura che quest’ultimo intende imporre al prestatore interessato. 173. Inoltre, la direttiva 2000/31 non disciplina, di per sé, la ripartizione delle competenze e dei poteri decisionali degli organi giurisdizionali e delle altre autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, tale direttiva indica espressamente, al suo articolo 1, paragrafo 4, che essa non tratta della competenza degli organi giurisdizionali, la quale è disciplinata, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 66 ). D’altro lato, la competenza territoriale delle autorità amministrative è determinata da disposizioni di diritto pubblico e tale direttiva non ne comprende. 174. Delineato tale contesto, occorre esaminare l’argomento del governo francese secondo cui il divieto di diffusione di cui trattasi, in quanto ingiunzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, non è soggetto alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di quest’ultima. 175. Dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 risulta che tale articolo non pregiudica la possibilità di emettere ingiunzioni giurisdizionali o amministrative dirette a porre fine a una violazione o a prevenirla. Tale articolo prevede unicamente, al suo paragrafo 1, le condizioni alle quali un prestatore di un servizio di hosting può essere esonerato dalla responsabilità per le informazioni memorizzate su richiesta degli utenti. A prima vista, è quindi dubbio che l’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva possa avere l’effetto di escludere l’applicazione dell’articolo 3 di quest’ultima. 176. Tuttavia, ritengo che la ragione per cui un’ingiunzione che può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 possa non essere soggetta alle condizioni previste all’articolo 3 di quest’ultima si trovi non in tale prima disposizione, bensì nella seconda. Infatti, dall’articolo 3, paragrafo 2, risulta che uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito non può limitare, mediante provvedimenti che rientrano nell’ambito regolamentato, la libera prestazione dei servizi della società dell’informazione. Penso che, a determinate condizioni, un’ingiunzione avente ad oggetto una violazione individuale può non restringere la libera prestazione di tali servizi. 177. A tale proposito, e in primo luogo, l’articolo 18 della direttiva 2000/31 fa obbligo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere provvedimenti atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa. Se uno Stato membro deve prevedere la possibilità di adottare siffatte misure, un’ingiunzione diretta a porre fine ad una violazione individuale o a prevenirla, rivolta ad un prestatore da parte di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ha una capacità limitata di restringere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Sebbene tale disposizione si riferisca unicamente ai ricorsi giurisdizionali, la questione se un’ingiunzione limiti la libera circolazione dei servizi dal punto di vista del suo destinatario dipende non già dalla natura dell’autorità emittente, bensì dalla sostanza e dal contenuto materiale dell’ingiunzione stessa. 178. In secondo luogo, come osserva giustamente il governo francese, tale interpretazione è altresì corroborata dalla sentenza Glawischnig-Piesczek ( 67 ). In tale sentenza, la Corte non ha rimesso in discussione la conformità, alla luce della direttiva 2000/31, di un’ingiunzione rivolta da un giudice austriaco a un prestatore di servizi di hosting stabilito in Irlanda e che riguardava un contenuto identico o equivalente a quello di un’informazione dichiarata illecita ( 68 ). Così facendo, la Corte ha posto l’accento non sul carattere giurisdizionale dell’ingiunzione di cui trattasi, bensì sul suo oggetto. 179. In terzo luogo, il legislatore dell’Unione ha confermato tale interpretazione nel regolamento (UE) 2022/2065 ( 69 ). Infatti, il considerando 38 di quest’ultimo precisa, in particolare, che gli ordini di agire vertenti su contenuti illegali specifici non restringono, in linea di principio, la libera prestazione dei servizi intermediari, cosicché le norme dell’articolo 3 della direttiva 2000/31 non sono loro applicabili ( 70 ). 180. Per tutte queste ragioni, ritengo che un’ingiunzione di agire avente ad oggetto un contenuto illegale specifico e diretta a porre fine a una violazione individualizzata o a prevenirla non sia soggetta alle condizioni previste all’articolo 3 della direttiva 2000/31, purché non restringa la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Tale constatazione deve essere intesa in senso stretto per non compromettere il meccanismo istituito da tale articolo. Una tale ingiunzione deve mirare a porre rimedio ad una violazione individualizzata, senza tuttavia incidere per il resto sull’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione. Così, ad esempio, il destinatario di un’ingiunzione di agire non può essere costretto a modificare il modo in cui organizza la sua attività in quanto tale. 181. La questione che si pone è come siffatte ingiunzioni di agire che non restringono la libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, si colleghino a quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultima. 182. A tal riguardo, occorre rilevare che queste due disposizioni svolgono funzioni diverse ( 71 ). Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 fa espresso riferimento agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e sembra lasciare loro un margine di discrezionalità per quanto riguarda l’emissione di ingiunzioni. Non giungerò quindi ad affermare che qualsiasi ingiunzione che possa essere rivolta a un prestatore per il tramite di tale disposizione non restringa la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Per contro, ritengo che l’oggetto di tutte queste misure sia lo stesso, vale a dire porre fine a una violazione individualizzata o prevenire una siffatta violazione puntando un contenuto illegale specifico. 183. Ciò detto, si pone ora la questione se la misura nazionale controversa limiti la libera circolazione dei servizi. 3) Il divieto di diffusione di cui trattasi 184. Ricordo che dalla mia analisi risulta che un’ingiunzione di agire contro un contenuto illegale specifico e diretta a porre fine a una violazione individualizzata o a prevenirla può non avere l’effetto di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione ( 72 ). 185. Nel caso di specie, né le informazioni relative ai controlli stradali comunicate dagli utenti di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione né la loro comunicazione da parte di tali utenti sono in sé illegali. Per contro, la diffusione di tali informazioni da parte di un operatore di tale servizio in violazione di un divieto emesso dall’autorità competente è illegale e tale illegalità sembra sorgere al momento della notifica dell’ingiunzione all’operatore interessato ( 73 ). Pertanto, il divieto di diffusione di cui trattasi, da un lato, non punta un contenuto illegale specifico e, dall’altro, non mira a porre fine a una violazione individualizzata o a prevenirla, mentre può condurre a una siffatta violazione in capo al suo destinatario se questi lo viola. 186. Tale divieto non presenta quindi le caratteristiche di un’ingiunzione di agire contro uno specifico contenuto illegale diretta a porre fine ad una violazione individualizzata o a prevenirla e che non restringerebbe la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. e) L’adozione di provvedimenti relativi a un determinato servizio 187. Dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 risulta che un provvedimento mediante il quale uno Stato membro di destinazione dei servizi può derogare all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva deve riguardare «un determinato servizio della società dell’informazione». Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 74 ), la Corte ha chiarito che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione». 188. A tal riguardo, benché il divieto di diffusione di cui trattasi produca effetti nei confronti di un operatore di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione dalla sua notifica a tale operatore, un’autorità amministrativa competente sembra emettere un unico divieto di diffusione per il controllo stradale che intende sottrarre alla totalità di tali servizi. 189. Infatti, da un lato, l’articolo R. 130-12 del codice della strada impone che le informazioni sui divieti di diffusione siano comunicate ai gestori mediante un sistema di informazione. Da tale disposizione discende che la comunicazione così effettuata vale come messa a disposizione della decisione di divieto. 190. Dall’altro lato, l’articolo L. 130-11 del codice della strada indica due volte che, mediante un divieto di diffusione, un’autorità amministrativa competente vieta a qualsiasi operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere i messaggi e le indicazioni relativi ad un controllo stradale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, che l’autorità competente non può rivolgersi ad alcuni gestori soltanto. 191. Osservo al riguardo che, anche se il divieto di diffusione di cui trattasi sembra applicarsi a qualsiasi prestatore di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione ( 75 ), la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. verteva su provvedimenti che non solo si applicavano indistintamente a una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, ma avevano altresì un carattere generale e astratto. Il divieto di diffusione di cui trattasi si applica non a situazioni ipotetiche e ripetitive, bensì a un determinato controllo stradale. Esso non è quindi paragonabile ad una normativa generale e astratta come quella oggetto di detta sentenza. 192. Sempre in tale contesto, la Corte ha considerato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 76 ), che misure generali e astratte non possono costituire provvedimenti in deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, segnatamente perché autorizzare uno Stato membro di destinazione ad adottare siffatti provvedimenti provocherebbe uno sconfinamento nella competenza normativa dello Stato membro di origine e produrrebbe l’effetto di assoggettare taluni prestatori tanto alla normativa dello Stato membro di origine quanto a quella dello Stato membro o degli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinazione. L’adozione di una misura applicabile a un caso determinato non sembra tuttavia produrre un tale effetto, riguardando piuttosto le competenze e i poteri decisionali dei giudici e delle altre autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 193. Peraltro, è vero che, come la Corte ha rilevato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 77 ), l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31 obbliga uno Stato membro di destinazione a chiedere allo Stato membro di origine di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione e, in tal senso, presuppone che lo Stato membro al quale è rivolta una siffatta richiesta possa essere identificato prima dell’adozione di una misura sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, di modo che lo Stato membro di destinazione possa adempiere tale obbligo. Tuttavia, dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva, letto alla luce del considerando 26 di quest’ultima, risulta che le misure necessarie per individuare e perseguire i reati in materia penale non sono soggette a tale obbligo. D’altro lato, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva, uno Stato membro destinatario può, in caso di urgenza, derogare alle condizioni procedurali previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di quest’ultima e notificare, ex post, un provvedimento alla Commissione e allo Stato membro di origine di un prestatore. Ciò avvalora l’interpretazione secondo cui talune misure possono costituire un provvedimento in deroga anche qualora non sia possibile soddisfare, prima della loro adozione, i requisiti procedurali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31, purché tali misure soddisfino le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva. 194. Nel caso di specie, salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, sembra che il divieto di diffusione possa essere qualificato come «provvedimento [adottato] per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. f) Conclusione 195. Dalla mia analisi risulta, in primo luogo, che il divieto di diffusione di cui trattasi non è escluso dall’ambito regolamentato in ragione degli obiettivi da esso perseguiti ( 78 ); in secondo luogo, che tale divieto restringe la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione ( 79 ) e, in terzo luogo, che, salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, detto divieto può costituire un provvedimento con il quale uno Stato membro può limitare la libera circolazione dei servizi sempre che soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 ( 80 ). 196. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 non osta a un divieto di diffusione dei messaggi e delle indicazioni emessi dagli utenti di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione che uno Stato membro di destinazione di tali servizi intende imporre anche agli operatori di tali servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tale divieto soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, o, eventualmente, quelle previste all’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva. 3. Sulla terza questione a) Osservazioni preliminari 197. La terza questione verte sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/31 e mira a stabilire se il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, previsto da tale disposizione, osti all’applicazione del divieto di diffusione di cui trattasi. 198. Orbene, le considerazioni che precedono riguardano tutte il funzionamento del meccanismo del mercato interno dei servizi della società dell’informazione, istituito all’articolo 3 di tale direttiva. 199. Tuttavia, oltre alla problematica delle condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rivolgere ingiunzioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione nelle situazioni transfrontaliere, la direttiva 2000/31 contiene disposizioni che possono influire sui contorni delle ingiunzioni. Tra queste disposizioni figurano gli articoli 14 e 15. 200. Le disposizioni in questione si applicano in particolare quando uno Stato membro intende rivolgere un’ingiunzione a determinati prestatori stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In tal caso, l’esame della conformità, con riferimento alla direttiva 2000/31, del potere di emettere tale ingiunzione si svolge in due fasi: l’esame dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva, poi quello dei suoi articoli 14 e 15. 201. Occorre rilevare che l’articolo 15 della direttiva 2000/31, come risulta dal suo tenore letterale, è pertinente solo se il prestatore del servizio della società dell’informazione rientra nell’ambito di applicazione degli articoli da 12 a 14 di quest’ultima. 202. Nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare anche l’articolo 15 della direttiva 2000/31 e tale articolo si applica alla prestazione dei servizi di cui, in particolare, all’articolo 14 di quest’ultima, si potrebbe ritenere che tale giudice muova dalla premessa che i servizi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali contestate dinanzi a sé costituiscano servizi di hosting . Tale premessa è stata discussa in udienza, vi dedicherò tuttavia alcune osservazioni. b) Un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione 1) Osservazioni preliminari 203. Le disposizioni nazionali controverse riguardano gli operatori di servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione. 204. Sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non precisi in cosa consista un tale servizio, le sue modalità di funzionamento possono essere dedotte dal tenore letterale delle medesime disposizioni nazionali. Inoltre, le parti hanno presentato osservazioni relative agli aspetti pratici del funzionamento di tali servizi. Al riguardo, un’altra difficoltà consiste nel fatto che tali osservazioni sembrano riguardare, almeno in parte, non la definizione della nozione di «servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione» accolta nel diritto francese, bensì il servizio fornito dalla società [OSCURATO:PERSONA] e i servizi analoghi a quest’ultimo. 205. Mi baserò tuttavia su tutte queste osservazioni per stabilire il punto di partenza dell’analisi che segue. Infatti, è pacifico che la società [OSCURATO:PERSONA] è l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida e alla navigazione mediante geolocalizzazione ai sensi del diritto francese. Di conseguenza, un’analisi che tenga conto delle caratteristiche del servizio di tale società verterà quantomeno su una parte dell’ambito di applicazione delle disposizioni contestate dinanzi al giudice del rinvio. 206. In ogni caso, spetterà al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale e determinare l’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali controverse. Spetterà a lui altresì verificare, alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte, se un operatore di tale servizio rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. 2) Il punto di partenza della mia analisi 207. Una delle funzioni essenziali di un servizio elettronico di ausilio alla guida e alla navigazione mediante geolocalizzazione sembra essere quella di fornire a un conducente le informazioni relative alle condizioni del traffico e di segnalargli altri eventi del traffico che si sono verificati sull’itinerario da lui scelto o nel perimetro in cui si trova al momento specifico. Tra tali eventi figurano i controlli stradali effettuati dalle autorità pubbliche. 208. L’articolo L. 130-11 del codice della strada presuppone che un siffatto servizio sia alimentato, almeno in parte, dai messaggi e dalle indicazioni emessi dagli utenti, che sono diffusi dall’operatore di tale servizio agli utenti nel loro insieme. 209. In pratica, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte e in udienza, l’utente di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione può cliccare su un’icona corrispondente a una delle categorie predeterminate di eventi del traffico per segnalare un evento e il luogo dell’evento e accompagnare tale segnalazione con un messaggio personalizzato o una fotografia. 210. Tale segnalazione è immediatamente e automaticamente diffusa a tutti gli utenti che possono successivamente, se la ritengono errata, notificare l’errore cliccando su un’apposita icona. Se più utenti segnalano un errore, la segnalazione in questione è cancellata. 211. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato, per quanto riguarda la visualizzazione degli eventi segnalati, che il funzionamento del suo servizio si basa su un algoritmo che gestisce tali segnalazioni al fine, in particolare, di riunire quelle che si sovrappongono e di cancellare quelle la cui affidabilità è stata contestata in misura sufficiente dalla comunità degli utenti. Per contro, per quanto riguarda le segnalazioni emesse dagli utenti, i gestori non eserciterebbero alcun controllo sul loro contenuto e le diffondono tali e quali agli utenti. 212. Peraltro, sebbene il meccanismo su cui si basa il funzionamento di qualsiasi altro servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione differisca, a priori, da quello della [OSCURATO:PERSONA], il funzionamento di tutti questi servizi sembra dipendere dal trattamento di una quantità considerevole di informazioni fornite dagli utenti, cosa che richiede il ricorso a un meccanismo automatizzato. 213. Ciò osservato, occorre esaminare, in un primo tempo, se un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione consista in una «memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (sezione 3), e determinare, in un secondo tempo, se l’operatore di un siffatto servizio sia un «prestatore intermediario», nel senso voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 del capo II di tale direttiva (sezione 4). 3) Sulla nozione di servizio di hosting 214. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 riguarda la prestazione dei servizi di hosting , vale a dire i servizi della società dell’informazione che consistono nella memorizzazione delle informazioni fornite da un utente del servizio su sua richiesta. 215. Un tale servizio può anche comprendere la diffusione di tali informazioni al pubblico su richiesta di un utente. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il gestore di una piattaforma di rete sociale on line che memorizza informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma ( 81 ) e il gestore di una piattaforma di condivisione di video ( 82 ) sono, quantomeno in linea di principio, prestatori di servizi di hosting , ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31. La Corte ha considerato anche che un servizio di posizionamento costituisce un servizio di hosting nella misura in cui il suo prestatore trasmette informazioni del destinatario di detto servizio su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e memorizza, vale a dire salva sul proprio server taluni dati selezionati dall’inserzionista ( 83 ). Il legislatore dell’Unione ha adottato siffatta definizione ampia del servizio di hosting nell’ambito del regolamento 2022/2065 ( 84 ). 216. Si pone quindi la questione se i servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione costituiscano servizi il cui oggetto corrisponde alla descrizione che ho appena presentato. 217. A tal riguardo, a differenza delle informazioni fornite alle piattaforme di rete sociale on line e alle piattaforme di condivisione di video, le informazioni relative alle condizioni di traffico sono fornite all’operatore di servizio elettronico non per essere memorizzate e diffuse in quanto tali, bensì al fine di alimentare il serbatoio delle informazioni a disposizione di tale operatore che sono oggetto di un trattamento algoritmico. Tale trattamento consente di generare un’immagine unica che rappresenta, il più fedelmente possibile, le condizioni di traffico in un determinato perimetro. L’operatore trasmette quindi il risultato di tali operazioni agli utenti per fornirgli, in tempo reale, informazioni sulle condizioni di traffico nel perimetro in cui si trovano. 218. Di conseguenza, ad eccezione della segnalazione iniziale di un evento, le informazioni fornite da un utente non sono diffuse a tutti gli utenti, tramite il servizio interessato, nella forma in cui questi le ha fornite. D’altro lato, tale servizio crea un nuovo «livello informatico» sulla base delle informazioni fornite dagli utenti ed è la concessione dell’accesso a quest’ultimo che costituisce l’oggetto principale del servizio stesso. 219. Inoltre, per tornare alla segnalazione iniziale di un evento, è vero che quest’ultimo sembra essere immediatamente e automaticamente diffuso a tutti gli utenti del servizio interessato. 220. Orbene, nell’ambito di un servizio di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31, le operazioni di memorizzazione e di diffusione sono effettuate su richiesta di un utente, il che presuppone che quest’ultimo avvii tali processi e mantenga un certo controllo su tali operazioni. 221. Occorre sottolineare, al riguardo, che il funzionamento del servizio della [OSCURATO:PERSONA] si basa su un algoritmo che sopprime gli avvisi la cui affidabilità è stata sufficientemente contestata dalla comunità degli utenti. Il risultato delle operazioni effettuate da tale algoritmo sostituisce quindi la decisione dell’utente che ha fornito la segnalazione iniziale ai fini della sua diffusione. Il fatto che la soppressione delle segnalazioni contestate possa essere prevista dalle condizioni generali di utilizzo del servizio non toglie che le operazioni di memorizzazione e diffusione, avviate su richiesta di un utente, sono interrotte dal risultato del trattamento algoritmico di tutte le informazioni ricevute dall’operatore. 222. Infine, lo stesso trattamento sembra essere applicato alle segnalazioni accompagnate da un messaggio personalizzato o da una fotografia menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, esse sono immediatamente e automaticamente diffuse e gli altri utenti possono confermare o contestare la loro veridicità. Tutte queste comunicazioni sono oggetto di un trattamento algoritmico e solo il risultato di tali operazioni sarà trasmesso agli utenti tramite il servizio ( 85 ). 223. Ne consegue che un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione consiste non in una memorizzazione e in una diffusione tali e quali, tramite tale servizio, delle informazioni fornite dagli utenti, bensì in una creazione, sulla base di tali informazioni, di un nuovo livello informatico il quale fornisce agli utenti un’immagine unica che rappresenta, in tempo reale e nel modo più fedele possibile, le condizioni di traffico nel perimetro in cui si trovano. 224. Ora, l’articolo 14 della direttiva 2000/31 enuncia, al paragrafo 2, che il suo paragrafo 1 non si applica quando il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. Tale paragrafo 1 non dovrebbe neppure applicarsi quando il fornitore comunica agli utenti un conglomerato delle informazioni che gli sono state fornite ma che, una volta raggruppate, non sono più riconoscibili in tale conglomerato. Un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva. 225. Proseguirò tuttavia la mia analisi per il caso in cui la Corte non accogliesse la mia proposta e ritenesse che un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione possa costituire un servizio di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31. In sostanza, affinché la memorizzazione effettuata dal prestatore di un servizio della società dell’informazione possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, è necessario che il comportamento di tale prestatore si limiti a quello di un «prestatore intermediario» nel senso voluto dal legislatore nell’ambito della sezione 4 di tale direttiva ( 86 ). 4) Sulla qualità di host provider 226. Dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 42 di quest’ultima, risulta che, perché il prestatore di un servizio della società dell’informazione rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, la sua attività deve avere carattere puramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che tale prestatore non ha la conoscenza né il controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate. 227. Nell’ambito dell’esame condotto per stabilire se l’attività di un prestatore rivesta siffatte caratteristiche, il grado di impegno di tale prestatore nella determinazione del modo in cui le informazioni fornite sono presentate e nella «curation» del contenuto svolge un ruolo importante. 228. La Corte ha infatti dichiarato, nella sentenza L’Oréal e a., relativa al gestore di un mercato on line ( 87 ), che la semplice circostanza che un gestore memorizzi sul proprio server le offerte in vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest’ultimo e fornisca informazioni d’ordine generale ai propri clienti non può avere l’effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31. Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un’assistenza consistente, in particolare, nell’ottimizzare la presentazione delle offerte di vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. 229. Così, in primo luogo, il fatto che un prestatore stabilisca la struttura della presentazione generale delle informazioni memorizzate su richiesta degli utenti non implica che egli conosca o controlli il contenuto di tali informazioni. Pertanto, il fatto che un operatore di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione predetermini le categorie di eventi del traffico che gli utenti possono scegliere per segnalare un evento non significa che questi svolga un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a tale segnalazione. Infatti, la decisione di associare una segnalazione a una categoria specifica è presa dall’utente del servizio e la scelta che questi opera può non riflettere correttamente le condizioni di traffico attuali. 230. In secondo luogo, la segnalazione iniziale di un evento del traffico è immediatamente e automaticamente diffusa all’insieme degli utenti. In questa fase, l’operatore del servizio non procede alla verifica della veridicità di tale segnalazione e la sua diffusione non richiede alcuna azione da parte sua. 231. Un’analisi incentrata sulle segnalazioni iniziali fornisce tuttavia un’immagine incompleta del servizio in questione. Infatti, le informazioni fornite dagli utenti non sono diffuse in quanto tali, ma sono oggetto di un trattamento algoritmico al fine di fornire un’immagine unica che rappresenti le condizioni di traffico in un determinato perimetro ( 88 ). 232. La questione che si pone è quindi la seguente: se l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione svolga un ruolo attivo tale da conferirgli una conoscenza o un controllo del contenuto dei messaggi quando ha istituito un algoritmo di gestione automatizzata delle segnalazioni che interagiscono tra loro, di modo che la presentazione di tutte queste segnalazioni nell’ambito del suo servizio dipende dal funzionamento di tale algoritmo. Infatti, indipendentemente dal contenuto dei messaggi e delle indicazioni comunicati individualmente da qualsiasi utente di tale servizio, il risultato finale di tutte queste comunicazioni, accessibile all’insieme degli utenti, è determinato mediante un algoritmo che raggruppa segnalazioni o le cancella. 233. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione non controlla le segnalazioni degli utenti di tale servizio: tali segnalazioni sono immediatamente e automaticamente trasmesse a tutti gli utenti del servizio, senza alcun intervento dell’operatore. Eventuali modifiche delle segnalazioni registrate, compresa la loro cancellazione, procedono da altri utenti. Di conseguenza, per riprendere i termini utilizzati da tale società, gli utenti del servizio «generano, classificano, modificano ed eliminano segnalazioni dall’inizio alla fine». 234. A tal riguardo, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nelle sue conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 89 ), che un gestore del motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA] resti neutro rispetto alle informazioni che ospita, poiché i risultati delle ricerche effettuate dai suoi utenti sono il prodotto di algoritmi automatici che applicano criteri oggettivi al fine di presentare siti idonei a rispondere all’interesse dell’internauta. Secondo l’avvocato generale, la presentazione di tali siti e l’ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla loro pertinenza alle parole chiave immesse, e non dall’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in specifici siti o dal suo rapporto con i medesimi. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 90 ), la Corte non ha espressamente ripreso tale criterio e si è concentrata sul carattere meramente tecnico, automatico e passivo dell’attività del gestore interessato. Essa ha rilevato, in particolare, che il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca introdotto da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server. 235. Più recentemente, nelle sue conclusioni nelle cause YouTube e Cyando ( 91 ), l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che un algoritmo creato al fine di garantire talune funzioni di una piattaforma di condivisione dei video, ossia quelle di ricerca, indicizzazione e raccomandazione della ricerca, effettuava un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni memorizzate dal gestore di tale piattaforma, per cui quest’ultimo non controllava il contenuto delle informazioni memorizzate, bensì le loro condizioni di visualizzazione. 236. Inoltre, nella sentenza YouTube e Cyando ( 92 ), per quanto concerne una delle condizioni cui l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 subordina l’esonero da responsabilità di un prestatore intermediario, la Corte ha dichiarato che la circostanza che un gestore di una piattaforma di condivisione di contenuti on line proceda a un’indicizzazione automatizzata dei contenuti caricati su tale piattaforma, che detta piattaforma contenga una funzione di ricerca e che essa consigli video in funzione del profilo o delle preferenze degli utenti non può essere sufficiente per considerare non soddisfatta la summenzionata condizione. Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 93 ), una tale circostanza non può, a fortiori, neppure privare un tale gestore della possibilità di avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previsto da detta disposizione. Infatti, la questione del soddisfacimento o meno delle condizioni cui l’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2000/31 subordina l’esonero da responsabilità si pone solo se il prestatore interessato può essere qualificato come «prestatore di servizio di hosting che assume un ruolo neutro» per quanto riguarda le informazioni che memorizza e può, a priori, avvalersi di detto esonero. 237. Ne deduco che il prestatore non può perdere la sua qualità di host provider per il solo motivo di utilizzare un algoritmo che procede all’indicizzazione automatizzata dei contenuti forniti dagli utenti e di raccomandare a questi ultimi contenuti che possono interessarli, senza tuttavia cancellare o occultare altri contenuti. 238. Tuttavia, un trattamento algoritmico delle informazioni fornite dagli utenti può consistere non in una curation dei contenuti, bensì nella creazione di un nuovo corpus di informazioni in cui le informazioni fornite dagli utenti non sono più riconoscibili. Ciò si verifica, in particolare, quando il servizio di cui trattasi mira a fornire, come nel caso di specie, un quadro il più fedele possibile di una porzione della realtà. In un caso del genere, l’operatore del servizio può svolgere un ruolo che gli conferisce quantomeno un controllo sulle informazioni fornite dagli utenti. Infatti, se l’operatore determina, mediante la programmazione del suo algoritmo, il livello di pertinenza di qualsiasi informazione fornita dai suoi utenti in funzione di criteri che, a suo avviso, consentono di stabilire una rappresentazione fedele delle condizioni di traffico, si dovrebbe ritenere che eserciti un tale controllo. Così agendo, l’operatore determina la quantità e la «qualità» delle informazioni necessarie per confermare o cancellare un’informazione del sistema. Inoltre, tali criteri possono riguardare non solo la mera quantità di informazioni convergenti o divergenti relative a un determinato evento del traffico, ma anche, tra l’altro, la valutazione dell’affidabilità di un utente e delle informazioni che egli fornisce. 239. Di conseguenza, sebbene l’algoritmo utilizzato dall’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione lavori sulle informazioni trasmesse da tutti i suoi utenti, la sua programmazione è di competenza di tale operatore e consente a quest’ultimo di esercitare un controllo sulle informazioni trasmesse o memorizzate. Tale operatore non può pertanto avvalersi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. 240. Tenuto conto della mia conclusione tratta dall’analisi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31 e del fatto che l’articolo 15 di quest’ultima si applica solo alla fornitura dei servizi contemplati, in particolare, da tale prima disposizione, si deve ritenere che tale seconda disposizione non sia pertinente nell’ambito dell’esame della conformità del divieto di diffusione di cui trattasi rispetto a detta direttiva. Per completezza, procederò comunque all’esame della terza questione, per il caso in cui la Corte non dovesse seguire la mia analisi relativa all’articolo 14 di tale direttiva. c) Sull’articolo 15 della direttiva 2000/31 241. Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 15 della direttiva 2000/31 osti a che sia imposto ai gestori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione l’obbligo di non diffondere puntualmente, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o di indicazioni, senza che l’operatore debba a tal fine prendere conoscenza del loro contenuto. 242. Al fine di rispondere a tale questione, occorre stabilire se un divieto di diffusione comunicato ad un operatore imponga a quest’ultimo obblighi che si limitano ad un caso specifico. Infatti, sebbene l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 vieti agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, o un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, emerge dal considerando 47 di detta direttiva che un tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici». 243. Ora, la Corte ha più volte dichiarato che misure consistenti nell’ingiungere a un prestatore di predisporre, esclusivamente a sue spese, sistemi di filtraggio implicanti una sorveglianza generalizzata e permanente per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale erano incompatibili con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ( 94 ). Ne consegue che un obbligo di sorveglianza su qualsiasi violazione futura di una determinata categoria di diritti non si limita affatto a un caso specifico, nel senso inteso dal legislatore dell’Unione al considerando 47 di tale direttiva. 244. Per contro, come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek ( 95 ), la Corte ha dichiarato, nella sentenza L’Oréal e a. ( 96 ), che un host provider può essere costretto ad adottare misure che contribuiscono, in particolare, a prevenire ulteriori pregiudizi della stessa natura da parte dello stesso destinatario. Ne deduco che, per non sfociare nell’imposizione di un obbligo generale, un obbligo di sorveglianza deve essere conforme a requisiti supplementari, ossia avere ad oggetto violazioni della stessa natura da parte dello stesso destinatario rispetto agli stessi diritti ( 97 ). Un obbligo di sorveglianza relativo ad un caso specifico deve quindi essere limitato, in particolare, in riferimento alle informazioni che un operatore deve identificare e successivamente rimuovere o di cui deve rendere impossibile l’accesso. 245. In tale ordine di idee, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Glawischnig-Piesczek ( 98 ), che un’ingiunzione rivolta ad un fornitore di servizi della società dell’informazione di eliminare elementi precisi dal contenuto che memorizza come host provider , contenenti messaggi identici o analoghi a quelli che un giudice nazionale aveva dichiarato diffamatori nei confronti di una utente, riguarda un caso specifico. La Corte ha posto l’accento sul fatto che tale ingiunzione non obbligava il prestatore di servizi di hosting a procedere a una valutazione autonoma del contenuto memorizzato ( 99 ). Essa ha considerato che tale host provider poteva limitarsi a verificare, mediante ricerche automatizzate, se un contenuto racchiudesse gli elementi specificati nell’ingiunzione, senza dover esaminare esso stesso, nel caso in cui tale condizione non fosse soddisfatta, se tale contenuto fosse stato diffamatorio. 246. Peraltro, nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 100 ), relativa ad un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2000/31, ho indicato, ispirandomi ai lavori preparatori di tale direttiva, che, affinché un obbligo possa essere considerato applicabile in casi specifici, esso dev’essere delimitato anche per quanto concerne la durata della sorveglianza. Il requisito relativo alla limitazione temporale di un obbligo in materia di sorveglianza riecheggia in varie sentenze ( 101 ) e la Corte sembra confermare tale lettura nella sua sentenza YouTube e Cyando ( 102 ), indicando che l’articolo 15 di tale direttiva osta a che sia imposta una sorveglianza generale e permanente a un prestatore di un servizio di hosting . 247. Osservo che tutti gli elementi che delineano i contorni di un obbligo di sorveglianza sono interdipendenti. Al fine di rispondere alla questione se un’ingiunzione rispetti il divieto previsto all’articolo 15 della direttiva 2000/31, occorre quindi valutare tali elementi in modo globale. 248. È alla luce di tali considerazioni che si deve stabilire se, al fine di conformarsi al divieto di diffusione di cui trattasi, un operatore debba procedere ad una sorveglianza sufficientemente mirata, al punto da limitarsi ad un caso specifico. 249. A tal riguardo ricordo che, in forza del diritto francese, viene adottata una decisione di divieto per ogni controllo che l’autorità competente intende sottrarre ai servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione. Inoltre, l’obbligo imposto a un operatore mediante un divieto di diffusione è temporalmente limitato. Infatti, dall’articolo L. 130-11 del codice della strada risulta che la durata massima di un divieto è determinata dal carattere del singolo controllo stradale e non può comunque superare le dodici ore. Analogamente, ai sensi di tale disposizione, la superficie della zona soggetta a divieto varia a seconda che si tratti o meno di un agglomerato, di modo che l’obbligo gravante su un operatore è soggetto anche ad una limitazione spaziale. 250. Pertanto, per conformarsi a un divieto di diffusione, un operatore è tenuto a non trasmettere le informazioni riguardanti un controllo stradale ben definito. Esso non deve procedere ad una valutazione autonoma di tutte le informazioni memorizzate, ma, al fine di individuare quelle interessate da tale divieto, è tenuto ad applicare i criteri precisati nella decisione di divieto, che limitano materialmente, nel tempo e nello spazio la portata di tale divieto. 251. Da tali considerazioni risulta che, fatta salva la verifica che spetta semmai al giudice nazionale effettuare, il divieto di diffusione di cui trattasi non comporta obblighi che vadano al di là di quelli relativi ad un caso specifico. 252. Tale considerazione non è rimessa in discussione dalle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, un divieto di diffusione costringe di fatto i gestori a prendere conoscenza dei messaggi trasmessi dagli utenti, a determinare se il loro contenuto rientri nell’ambito dell’eccezione prevista al paragrafo II dell’articolo L. 130-11 del codice della strada ( 103 ) e a selezionare quelli tra loro che possono essere diffusi nel resto della comunità. 253. Infatti, tale società contesta le valutazioni del giudice del rinvio senza tuttavia spiegare perché un filtraggio non possa essere effettuato automaticamente e senza che l’operatore analizzi previamente il contenuto dei messaggi, come nella soluzione menzionata nella sentenza Glawischnig-Piesczek ( 104 ). D’altro lato, come ho rilevato ( 105 ), l’articolo 15 della direttiva 2000/31 non osta a qualsiasi obbligo di rilevamento o di filtraggio. Viceversa, tale disposizione vieta qualsiasi forma di sorveglianza generalizzata, senza rimettere in discussione un obbligo in tale materia riguardante un caso specifico. 254. Tutto ciò considerato, si dovrebbe rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 15 della direttiva 2000/31 non osta a che sia imposto ai gestori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione l’obbligo di non diffondere, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o di indicazioni purché, al fine di identificare i messaggi o le indicazioni interessati da tale divieto, tali gestori non siano tenuti a procedere alla valutazione autonoma di tutte le informazioni memorizzate, ma debbano, per contro, applicare i criteri precisati nella decisione di divieto, che limitano materialmente, nel tempo e nello spazio la portata di detto divieto. 255. Fatte salve le osservazioni supplementari che precedono, relative all’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, confermo la posizione che ho esposto al paragrafo 240 delle presenti conclusioni, secondo la quale tale disposizione non è pertinente nell’ambito dell’esame della conformità del divieto di diffusione di cui trattasi rispetto a detta direttiva. VI. Conclusione 256. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue: Nella causa C‑188/24, 1) l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, comprende l’obbligo a carico degli editori di servizi di comunicazione on line di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici, nonostante il fatto che tale obbligo non riguardi alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva; 2) l’obbligo di predisporre dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere a contenuti pornografici non può essere escluso dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, per il solo motivo di costituire un corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale che designano talune condotte come costitutive di un reato perseguibile e che si applicano indistintamente a qualsiasi persona fisica o giuridica; 3) il fatto che l’adozione di provvedimenti individuali riguardanti un determinato servizio non sia in grado di garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta nonché dall’articolo 8 della CEDU non consente di derogare al meccanismo istituito all’articolo 3 della medesima direttiva al fine di applicare un obbligo risultante da disposizioni generali ed astratte a una categoria di prestatori di servizi. Nella causa C‑190/24, 1) l’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, comprende un divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere mediante tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti e idoneo a consentire agli altri utenti di sottrarsi a controlli stradali, nonostante il fatto che tale divieto non verta su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva; 2) l’articolo 3 della direttiva 2000/31 non osta a un divieto di diffusione dei messaggi e delle indicazioni emessi dagli utenti di un servizio di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione che uno Stato membro di destinazione di tali servizi intende imporre anche agli operatori di tali servizi stabiliti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tale divieto soddisfi le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, o, eventualmente, quelle previste all’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ( GU 2000, L 178, pag. 1 ), come rettificata. ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ( GU 1997, L 24, pag. 1 ). ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( GU 2010, L 95, pag. 1 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 ( GU 2018, L 303, pag. 69 ). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ( GU 2011, L 335, pag. 1 ). ( 7 ) JORF n. 0187 del 31 luglio 2020. ( 8 ) Il testo di tale disposizione è riprodotto solo parzialmente nella domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 9 ) JORF n. 0235 dell’8 ottobre 2021. ( 10 ) JORF n. 0093 del 20 aprile 2021. ( 11 ) Tali informazioni sono tratte dalle conclusioni del relatore pubblico del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nelle cause principali, che sono disponibili sul sito di tale giudice: https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-03-06/453763?download_pdf ( 12 ) Dalle osservazioni scritte della Commissione risulta che tale tribunale ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. ( 13 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). ( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑62/19 , EU:C:2020:980 , punto 72 ), e del 27 aprile 2023, Viagogo ( C‑70/22 , EU:C:2023:350 , punti da 25 a 28 ). ( 15 ) V., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑376/22 ; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., EU:C:2023:835 , punto 42 ), e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 55 ). ( 16 ) V. paragrafi 29 e segg. delle presenti conclusioni. ( 17 ) Il potere di un’autorità competente di emettere una tale intimazione era previsto all’articolo 23 della legge del 30 luglio 2020. Devo osservare che tale articolo è stato sostituito nel 2024 dai nuovi articoli 10-1 e 10-2 della loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale) (JORF n. 0143 del 22 giugno 2004) e che quest’ultima disposizione prevede ormai l’attuazione delle procedure derogatorie di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), oppure all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31. ( 18 ) Le questioni pregiudiziali vertono non su provvedimenti individuali adottati sulla base delle disposizioni generali e astratte e che soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2000/31, bensì sulle disposizioni generali e astratte propriamente dette, che sono applicate tali e quali ai prestatori dei servizi della società dell’informazione. ( 19 ) A tal riguardo, la Commissione ha osservato, in udienza, che la conformità dell’articolo 22 della legge del 30 luglio 2020 alla direttiva 2000/31 non è contestata nel procedimento principale. Infatti, secondo la Commissione, oltre al decreto del 7 ottobre 2021, solo l’articolo 23 di tale legge è esaminato dal giudice del rinvio sotto il profilo della sua conformità al diritto dell’Unione. Tale osservazione potrebbe suggerire che l’analisi della Corte dovrebbe concentrarsi non già su un obbligo che costituirebbe il corollario di disposizioni generali e astratte del diritto penale, bensì sulla diffida che l’autorità competente può imporre a un editore di un servizio di comunicazione on line. Tuttavia, risulta soprattutto dalla terza questione in tale causa che è proprio tale obbligo ad essere preso in considerazione dal giudice del rinvio. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 57 ). ( 21 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 22 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 42) e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 55 ). ( 23 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 43 e 44) e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punti 56 e 57 ). ( 24 ) V. considerando 22 della direttiva 2000/31: «(...) garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari». ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 57 ). V. altresì Crabit, E., «La direttiva sul commercio elettronico: il progetto “Mediterraneo”», Revue du droit de l’Union européenne, 2000, n. 4, pag. 767. ( 26 ) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 enuncia che, «[o]ltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve». ( 27 ) V. sentenze del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/18 , EU:C:2019:1112 , punto 82 ); del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punti 87 e 88 ), nonché del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 64 ). ( 28 ) V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 62 ). V., in tal senso, le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑662/22 a C‑667/22 , EU:C:2024:18 , paragrafi 155 e 158 ). ( 29 ) Il considerando 21 della direttiva 2000/31 enuncia che essa «lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l’informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L’ambito regolamentato non comprende l’esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d’arte, da parte delle autorità pubbliche». ( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punto 86 ). ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punto 87 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) ( C‑649/18 , EU:C:2020:764 , punto 88 ). ( 33 ) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/18 , EU:C:2019:1112 , punto 87 ). ( 34 ) È vero che si potrebbe argomentare, in teoria, che l’ambito regolamentato ha una portata più ampia che l’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, come limitato dal suo articolo 1, paragrafo 5. La Corte ha tuttavia respinto una siffatta interpretazione nella sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika ( C‑108/09 , EU:C:2010:725 , punti 27 e 28 ), e l’ha implicitamente respinta anche nella sentenza del 27 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑674/20 , EU:C:2022:303 , punti 35 e 49 ). Infatti, se tale direttiva non è applicabile a un settore, il meccanismo istituito al suo articolo 3 non può incidere sull’applicabilità delle norme rientranti in tale settore nelle situazioni transfrontaliere. ( 35 ) V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni. ( 36 ) V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2024, LEA ( C‑10/22 , EU:C:2024:254 , punto 67 ). ( 38 ) Sentenza del 27 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑674/20 , EU:C:2022:303 , punto 27 ). ( 39 ) V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 46 ). ( 40 ) V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni. ( 41 ) V. sentenza del 10 febbraio 2009, Irlanda/Parlamento e Consiglio ( C‑301/06 , EU:C:2009:68 , punto 63 ). ( 42 ) V. sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio ( C‑482/17 , EU:C:2019:1035 , punto 36 ). ( 43 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU 2006, L 376, pag. 36 ). ( 44 ) Il governo francese trae tale argomento dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123, che è così formulato: «La presente direttiva non incide sulla normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva». ( 45 ) V. articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123. ( 46 ) V. considerando 12 della direttiva 2006/123. ( 47 ) V. considerando 8 della direttiva 2000/31 e considerando 12 della direttiva 2006/123, il quale chiarisce che quest’ultima «non armonizza né incide sul diritto penale. [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva». ( 48 ) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 49 ) V. paragrafo 112 delle presenti conclusioni. ( 50 ) V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 71 ). ( 51 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi dei media nel mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L 2024/1083). ( 52 ) Dall’articolo 29 del regolamento 2024/108 risulta che l’articolo 15 si applica a decorrere dall’8 maggio 2025. ( 53 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 54 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 43) e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑662/22 e C‑667/22 , EU:C:2024:432 , punto 56 ). ( 55 ) Il considerando 22 della direttiva 2000/31 enuncia che «[i]l controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico (...) non soltanto per i cittadini [dello Stato membro nel cui territorio un prestatore è stabilito], ma anche per tutti i cittadini [dell’Unione]». V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑662/22 a C‑667/22 , EU:C:2024:18 , paragrafo 147 ). ( 56 ) V. paragrafo 122 delle presenti conclusioni. ( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punti da 80 a 83 e 88 ). ( 58 ) V. paragrafo 64 delle presenti conclusioni. ( 59 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 60 ) Punto 60. ( 61 ) Viste le conclusioni presentate nei procedimenti principali, sembra che sia anche la posizione del relatore generale del Conseil d’État (Consiglio di Stato), secondo il quale «[l]a causa [C‑190/24] riguarda requisiti relativi all’esercizio della loro attività da parte di prestatori che rientrano in una categoria di servizi della società dell’informazione. Le norme controverse sono generali e astratte, non riguardano “un determinato servizio”». ( 62 ) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 63 ) V. paragrafo 111 delle presenti conclusioni. ( 64 ) V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni. ( 65 ) V. anche le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑376/22 , EU:C:2023:467 , paragrafi 47 e 50 ), in cui ho fatto riferimento alla possibilità di adottare un’interpretazione in tal senso. Infatti, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 non riserva affatto tale competenza. ( 66 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 67 ) Sentenza del 3 ottobre 2019 ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 ). ( 68 ) Devo precisare che gli insegnamenti da trarre da tale sentenza possono non essere decisivi. Infatti, il giudice del rinvio nella causa che le ha dato luogo non aveva chiesto l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2000/31. D’altro lato, la Corte ha riformulato le questioni pregiudiziali e ha esaminato tale direttiva nel suo complesso. Inoltre, la Corte avrebbe potuto ritenere che non le spettasse interpretare tale disposizione o che le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva fossero soddisfatte. ( 69 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU 2022, L 277, pag. 1 ). ( 70 ) Il considerando 38 del regolamento 2022/2065 enuncia che «[g]li ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti e alle norme che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi, previsti all’articolo 3 della [direttiva 2000/31], solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Nella misura in cui le ingiunzioni in questione contro contenuti illeciti riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinat[e] a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Di conseguenza, le norme di cui all’articolo 3 [di tale direttiva] non si applicano a tali ingiunzioni». ( 71 ) V., in tal senso, nel contesto del rapporto tra l’articolo 3 della direttiva 2000/31 e il regolamento 2022/2065, Husovec, M., Principles of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag. 153, e Wilman, F., in Wilman, F., Kaleda, S.L., Loewenthal, P.J., The EU [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 56. ( 72 ) V. paragrafo 180 delle presenti conclusioni. ( 73 ) A tal riguardo, il governo francese sembra suggerire, nelle sue osservazioni scritte, che l’informazione relativa a un determinato controllo stradale venga «dichiarata illecita» prima che sia emessa l’ingiunzione di non trasmetterla. Tuttavia, la lettura degli articoli L. 130-11 e R. 130-11 del codice della strada lascia intendere che un’autorità amministrativa può vietare la diffusione di un’informazione relativa a un controllo stradale e che l’illiceità dell’atto di diffusione sorge solo al momento della notifica dell’ingiunzione all’operatore interessato. In ogni caso, tale problematica rientra nell’interpretazione del diritto nazionale e nella competenza esclusiva del giudice del rinvio. ( 74 ) Punto 60. ( 75 ) Occorre rilevare, da un lato, che il divieto di diffusione di cui trattasi produce effetti nei confronti degli operatori ai quali è stato comunicato e, dall’altro, che la domanda di pronuncia pregiudiziale non indica come sia redatto l’elenco degli operatori ai quali viene comunicato un divieto. ( 76 ) Punto 49. ( 77 ) Punto 35. ( 78 ) V. paragrafo 165 delle presenti conclusioni. ( 79 ) V. paragrafo 186 delle presenti conclusioni. ( 80 ) V. paragrafo 194 delle presenti conclusioni. ( 81 ) V. sentenze del 16 febbraio 2012, SABAM ( C‑360/10 , EU:C:2012:85 , punto 27 ), e del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 , punto 22 ). ( 82 ) V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 104 ), e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio ( C‑401/19 , EU:C:2022:297 , punto 28 ). ( 83 ) Sentenza del 23 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punto 111 ). ( 84 ) Ponendo rimedio all’inadeguatezza di tale definizione rispetto alle sfide attuali, il legislatore dell’Unione ha distinto, nell’ambito di tale ampia categoria dei servizi di hosting , la sottocategoria costituita dai servizi forniti dalle piattaforme on line che consistono non solo nella memorizzazione delle informazioni fornite dagli utenti, ma anche nella loro diffusione al pubblico. In forza del regolamento 2022/2065, i fornitori di tali piattaforme sono soggetti, almeno in linea di principio, a obblighi supplementari specifici. V. altresì considerando 13 di tale regolamento. ( 85 ) A tal riguardo, non si può escludere che una componente di tale servizio consistente in una trasmissione di messaggi tra gli utenti costituisca un servizio di hosting . La questione di tale funzione di comunicazione non è tuttavia sollevata nel caso di specie. ( 86 ) V., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punto 112 ). ( 87 ) Sentenza del 12 luglio 2011 ( C‑324/09 , EU:C:2011:474 , punti 115 e 116 ). ( 88 ) V. paragrafo 223 delle presenti conclusioni. ( 89 ) Cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2009:569 , paragrafo 144 . ( 90 ) Sentenza del 23 marzo 2010 ( da C‑236/08 a C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punti 114 e 117 ). ( 91 ) Cause riunite C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2020:586 , paragrafi 160 e 162 . ( 92 ) Sentenza del 22 giugno 2021 ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 114 ). ( 93 ) C‑492/23 , EU:C:2025:68 , paragrafo 53 . ( 94 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 135 e giurisprudenza citata). ( 95 ) C‑18/18 , EU:C:2019:458 , paragrafo 42 . ( 96 ) Sentenza del 12 luglio 2011 ( C‑324/09 , EU:C:2011:474 , punto 144 ). ( 97 ) V. le mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:458 , paragrafo 45 ). ( 98 ) Sentenza del 3 ottobre 2019 ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 ). ( 99 ) V. sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 , punti 45 , 46 e 53 ). ( 100 ) C‑484/14 , EU:C:2016:170 , paragrafo 132 . ( 101 ) V. anche le mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek ( C‑18/18 , EU:C:2019:458 , paragrafo 49 ). ( 102 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando ( C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 135 ). ( 103 ) Ai sensi del paragrafo II dell’articolo L. 130-11, «[i]l divieto di cui al paragrafo I del presente articolo non si applica agli eventi o alle circostanze previsti all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale [( GU 2013, L 247, pag. 6 )]». Tale disposizione contiene un elenco di dodici condizioni meteorologiche o stradali (quali la presenza di animali, persone, ostacoli o detrimenti sulla carreggiata) che possono pregiudicare la sicurezza stradale propriamente detta. ( 104 ) Sentenza del 3 ottobre 2019 ( C‑18/18 , EU:C:2019:821 , punto 46 ). ( 105 ) V. paragrafo 245 delle presenti conclusioni.