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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08242/2026

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nte -contro- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANA n. 1345/2023, pubblicata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1345/2023, pubblicata il 22/12/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in accoglimentodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava il provvedimento concui il Comune di Calenzano aveva respinto l’istanza della contribuente dirimborso dell’IMU relativa agli anni d’imposta 2017-2019.Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/2026Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diCalenzano, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, si censura la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per esserestato il ricorso proposto contro un silenzio-rifiuto inesistente, perché maiformatosi, avendo il Comune esplicitato il diniego di rimborso conprovvedimento del 12/9/2019.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma161, legge n. 296/2006, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 140 e153 c.p.c. nonché degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CGTritenuto ammissibile il ricorso della contribuente avverso il diniegoespresso di rimborso.3.

I motivi vanno trattati congiuntamente per via della loro strettaconnessione.3.1.

La CGT-2, intanto, ha giudicato tempestivo il ricorso dellacontribuente, in quanto ha ritenuto nulla la notifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento impugnato di diniego al rimborso, perviolazione dell’art. 140 cod. proc. civ. (essendo mancato l’espletamento ditutte le formalità previste dalla norma, e segnatamente l'invio dellaraccomandata informativa).

Ciò sull’evidente presupposto che sia statoimpugnato un provvedimento espresso di diniego di rimborso, e non unrifiuto tacito.3.2.

La premessa è utile a circoscrivere il thema decidendum,costituito dalla validità della suddetta notifica, che il Comune sostiene,denunciando la violazione, da parte della Corte di secondo grado, delladisciplina in materia di notifica diretta degli atti impositivi.Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/20263.3.

La tesi del ricorrente è, cioè, che, trattandosi di notificazionediretta di atti tributari effettuata con procedura semplificata a mezzo postapresso l’indirizzo del contribuente, in caso di plico non ritirato, lanotificazione deve intendersi eseguita per compiuta giacenza e, nellospecifico, decorsi dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale, senzache fosse necessario l’invio della raccomandata informativa di avvenutodeposito (la “CAD”), in applicazione delle disposizioni concernenti ilservizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (anzichédi quelle di cui alla legge n. 890/1982).3.4.

Le censure, nei termini prospettati, meritano accoglimento.3.5.

E’ lo stesso giudice di secondo grado a sostenere che la notificadel provvedimento di rigetto del rimborso sia stata eseguita, non a mezzodi ufficiale giudiziario, ma direttamente dall’ente impositore (Comune diCalenzano), il quale si è avvalso di un corriere privato (v. pagina n. 2 dellasentenza), il tutto con accertamento di fatto in tale sede non sindacabilesotto il canone censorio prescelto.3.6.

Deve, pertanto, farsi applicazione del costante orientamento diquesta Corte, secondo cui in caso – come quello di specie - di notificadiretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'amministrazionesenza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, ove il plico non vengaconsegnato per temporanea assenza del destinatario, la notificazione siintende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso digiacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessariol’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazioneil regolamento sul servizio postale ordinario (che tale formalità nonprevede), e non le disposizioni previste dalla legge n. 890 del 1982.

Taleforma "semplificata" di notificazione risponde all’esigenza, di rilievocostituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale agaranzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dell’ente pubblico(ex multis, Cass. 21789/2025; 24555/2024, che richiama Cass.Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/20269866/2024, 1896/2024, 33236/2023, 27983/2023, 27101/2023,24492/2023; 10131/2020; 10037/2019; 17598/2010; sempre in tema dinotificazione semplificata, anche con riferimento a quella eseguita ai sensidell’articolo 26, primo comma, d.P.R. 602 del 1973, cfr., tra le tante, Cass.18800/2025, che cita: Cass., Sez.

VI-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass.,Sez.

VI-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez.

VI-5, 10 agosto 2017, n.19958; Cass., Sez.

VI-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez.

V, 8marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez.

V, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass.,Sez.

V, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez.

V, 19 aprile 2022, n.12494; Cass., Sez.

V, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).3.7.

Diversa è, invece, l'ipotesi di notifica effettuata con il ministerodell'ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell'art. 8 dellalegge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, aSezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, affermando il principio didiritto secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovveroprocessuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatarioper rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatariostesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la provadel perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dalnotificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso diricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto depositodell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a talfine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandatamedesima".3.8.

Il principio espresso dalle sezioni unite del 2021 riguarda, infatti,la notifica “codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorsodell’agente postale”, giacché nel caso all’esame delle Sezioni Unite lanotifica era “avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/2026novembre 1982, n. 890” (v. ordinanza di rimessione Cass. n. 21714 del2020), e non secondo il regime postale ordinario (in termini, cfr. Cass. n.6586 e n. 21789 del 2025).3.9.

Né si ravvisano dubbi di tenuta costituzionale delle norme inesame (art. 26, primo comma, d.P.R. 602 del 1973 e art. 1, comma 161,legge n. 296/2006).Sul punto, la Corte Cost. ha, infatti, già - in più occasioni - avuto mododi pronunciarsi, affermando che: «il regime differenziato della riscossionecoattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, diassicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica» e «ladisciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagaterisponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale agaranzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato»(rispettivamente, sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011) ;«nellafattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello diconoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario,l’effettiva conoscenza dell’atto»; «stante l’avvenuta consegna del plico(oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sialegittimato a riceverlo», «il “limite inderogabile” della discrezionalità dellegislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa deldestinatario della notifica»; «analoghe considerazioni possono svolgersicon riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari,prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 sia a quella contemplatadall’ 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali»;«come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 – la mancanza, inconcreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile,può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensidell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile» (così CorteCost., 24 aprile 2019, n. 104 e, nei medesimi termini, Corte Cost., 3Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/2026gennaio 2020, n. 2, che richiamano le sentenze della medesima Corte n.90 del 2018 e n. 281 del 2011).3.10.

Ebbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello, ilquale, pur dando atto che si fosse trattato di notifica diretta, ha ritenutonulla la notifica del provvedimento di rigetto del rimborso per mancanzadella raccomandata informativa, che, invece, la richiamata disciplina intema di notifica diretta non richiede.3.11.

Il ricorso va, quindi, accolto, in relazione ai primi due motivi,assorbiti il terzo (relativo alla violazione degli artt. 16-bis, 18, 20 e 22d.lgs. n. 546/1992, per inammissibilità del ricorso introduttivo, notificatomediante ufficiale giudiziario e non con modalità telematiche), il quarto(che censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.l. n.201/2011, per aver la CGT riconosciuto la spettanza dell’esenzione perabitazione principale) ed il quinto (relativo alla violazione dell’art. 36 d.lgs.n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione perplessa e apparentesulla questione di merito), con rinvio, anche per le spese di questo giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANA n. 1345/2023, pubblicata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1345/2023, pubblicata il 22/12/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in accoglimentodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava il provvedimento concui il Comune di Calenzano aveva respinto l’istanza della contribuente dirimborso dell’IMU relativa agli anni d’imposta 2017-2019.Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/2026Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diCalenzano, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, si censura la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per esserestato il ricorso proposto contro un silenzio-rifiuto inesistente, perché maiformatosi, avendo il Comune esplicitato il diniego di rimborso conprovvedimento del 12/9/2019.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma161, legge n. 296/2006, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 140 e153 c.p.c. nonché degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CGTritenuto ammissibile il ricorso della contribuente avverso il diniegoespresso di rimborso.3. I motivi vanno trattati congiuntamente per via della loro strettaconnessione.3.1. La CGT-2, intanto, ha giudicato tempestivo il ricorso dellacontribuente, in quanto ha ritenuto nulla la notifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento impugnato di diniego al rimborso, perviolazione dell’art. 140 cod. proc. civ. (essendo mancato l’espletamento ditutte le formalità previste dalla norma, e segnatamente l'invio dellaraccomandata informativa). Ciò sull’evidente presupposto che sia statoimpugnato un provvedimento espresso di diniego di rimborso, e non unrifiuto tacito.3.2. La premessa è utile a circoscrivere il thema decidendum,costituito dalla validità della suddetta notifica, che il Comune sostiene,denunciando la violazione, da parte della Corte di secondo grado, delladisciplina in materia di notifica diretta degli atti impositivi.Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/20263.3. La tesi del ricorrente è, cioè, che, trattandosi di notificazionediretta di atti tributari effettuata con procedura semplificata a mezzo postapresso l’indirizzo del contribuente, in caso di plico non ritirato, lanotificazione deve intendersi eseguita per compiuta giacenza e, nellospecifico, decorsi dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale, senzache fosse necessario l’invio della raccomandata informativa di avvenutodeposito (la “CAD”), in applicazione delle disposizioni concernenti ilservizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (anzichédi quelle di cui alla legge n. 890/1982).3.4. Le censure, nei termini prospettati, meritano accoglimento.3.5. E’ lo stesso giudice di secondo grado a sostenere che la notificadel provvedimento di rigetto del rimborso sia stata eseguita, non a mezzodi ufficiale giudiziario, ma direttamente dall’ente impositore (Comune diCalenzano), il quale si è avvalso di un corriere privato (v. pagina n. 2 dellasentenza), il tutto con accertamento di fatto in tale sede non sindacabilesotto il canone censorio prescelto.3.6. Deve, pertanto, farsi applicazione del costante orientamento diquesta Corte, secondo cui in caso – come quello di specie - di notificadiretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'amministrazionesenza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, ove il plico non vengaconsegnato per temporanea assenza del destinatario, la notificazione siintende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso digiacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessariol’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazioneil regolamento sul servizio postale ordinario (che tale formalità nonprevede), e non le disposizioni previste dalla legge n. 890 del 1982. Taleforma "semplificata" di notificazione risponde all’esigenza, di rilievocostituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale agaranzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dell’ente pubblico(ex multis, Cass. 21789/2025; 24555/2024, che richiama Cass.Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/20269866/2024, 1896/2024, 33236/2023, 27983/2023, 27101/2023,24492/2023; 10131/2020; 10037/2019; 17598/2010; sempre in tema dinotificazione semplificata, anche con riferimento a quella eseguita ai sensidell’articolo 26, primo comma, d.P.R. 602 del 1973, cfr., tra le tante, Cass.18800/2025, che cita: Cass., Sez. VI-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass.,Sez. VI-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. VI-5, 10 agosto 2017, n.19958; Cass., Sez. VI-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. V, 8marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass.,Sez. V, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. V, 19 aprile 2022, n.12494; Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).3.7. Diversa è, invece, l'ipotesi di notifica effettuata con il ministerodell'ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell'art. 8 dellalegge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, aSezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, affermando il principio didiritto secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovveroprocessuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatarioper rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatariostesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la provadel perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dalnotificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso diricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto depositodell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a talfine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandatamedesima".3.8. Il principio espresso dalle sezioni unite del 2021 riguarda, infatti,la notifica “codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorsodell’agente postale”, giacché nel caso all’esame delle Sezioni Unite lanotifica era “avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/2026novembre 1982, n. 890” (v. ordinanza di rimessione Cass. n. 21714 del2020), e non secondo il regime postale ordinario (in termini, cfr. Cass. n.6586 e n. 21789 del 2025).3.9. Né si ravvisano dubbi di tenuta costituzionale delle norme inesame (art. 26, primo comma, d.P.R. 602 del 1973 e art. 1, comma 161,legge n. 296/2006).Sul punto, la Corte Cost. ha, infatti, già - in più occasioni - avuto mododi pronunciarsi, affermando che: «il regime differenziato della riscossionecoattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, diassicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica» e «ladisciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagaterisponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale agaranzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato»(rispettivamente, sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011) ;«nellafattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello diconoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario,l’effettiva conoscenza dell’atto»; «stante l’avvenuta consegna del plico(oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sialegittimato a riceverlo», «il “limite inderogabile” della discrezionalità dellegislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa deldestinatario della notifica»; «analoghe considerazioni possono svolgersicon riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari,prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 sia a quella contemplatadall’ 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali»;«come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 – la mancanza, inconcreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile,può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensidell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile» (così CorteCost., 24 aprile 2019, n. 104 e, nei medesimi termini, Corte Cost., 3Numero registro generale 6107/2024Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 8242/2026Data pubblicazione 02/04/2026gennaio 2020, n. 2, che richiamano le sentenze della medesima Corte n.90 del 2018 e n. 281 del 2011).3.10. Ebbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello, ilquale, pur dando atto che si fosse trattato di notifica diretta, ha ritenutonulla la notifica del provvedimento di rigetto del rimborso per mancanzadella raccomandata informativa, che, invece, la richiamata disciplina intema di notifica diretta non richiede.3.11. Il ricorso va, quindi, accolto, in relazione ai primi due motivi,assorbiti il terzo (relativo alla violazione degli artt. 16-bis, 18, 20 e 22d.lgs. n. 546/1992, per inammissibilità del ricorso introduttivo, notificatomediante ufficiale giudiziario e non con modalità telematiche), il quarto(che censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.l. n.201/2011, per aver la CGT riconosciuto la spettanza dell’esenzione perabitazione principale) ed il quinto (relativo alla violazione dell’art. 36 d.lgs.n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione perplessa e apparentesulla questione di merito), con rinvio, anche per le spese di questo giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente
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