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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21789/2025

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o la seguente ORDINANZA sulricorso 21667 /20 23 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata il 18 settembre 1958 a Napoli ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 37, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P rof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata ai suindicati indirizzi di P.E.C., giusta la procura speciale prodotta unitamenteal ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pescara, alla ViaVenezia, n. 49, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Notificazione diretta avviso di accertamento IMU – Necessità raccomandata informativa Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche della cancelleria e delle parti private all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1945/2023 emessa d a l la CTR Campani a in data 20/03/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado) della Campania, sezione staccata di Salerno, la sentenza n. 2468/2021 emessa il 13/9/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno e depositata il 12/10/2021, con la quale era stato accolto (per non essere stato correttamente notificato l’avviso di accertamento prodromico) il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il preavviso bonario di pagamento n. 90020200006072236, emesso dal suddetto concessionario per la riscossione per il recupero dell’IMU dovuta dal predetto contribuente al Comune di Salerno per l’anno di imposta 2013.

2. La CTR accoglieva il gravame, affermando che, trattandosi di notificazione di atti tributari effettuata con procedura semplificata a mezzo posta presso l’indirizzo del contribuente di plico non ritirato e perfezionatasi per compiuta giacenza, non era necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quella dettata dalle disposizioni della l. n. 890/82, che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] e che la concessionaria aveva fornito la prova documentale di aver notificato correttamente -con le modalità sopra indicate- al contribuente l’avviso di accertamento prodromico, che poteva essere impugnato nei termini di legge avanti all’autorità giudiziaria competente.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa.

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR affermato che alla procedura di notificazione di un atto impositivo da parte di un’amministrazione pubblica mediante l’impiego diretto del servizio postale si applicherebbero le disposizioni concernenti il servizio postale e non quelle di cui alla l. 890/1982, cosicché, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si intenderebbe perfezionata per compiuta giacenza –e, nello specifico, decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale – senza che sia necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (la “CAD”).

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).

Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380- bis c.p.c.

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.

Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.082,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Comune di Acerra dell'ulteriore somma di euro 3.000,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso 21667 /20 23 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata il 18 settembre 1958 a Napoli ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 37, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P rof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata ai suindicati indirizzi di P.E.C., giusta la procura speciale prodotta unitamenteal ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pescara, alla ViaVenezia, n. 49, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Notificazione diretta avviso di accertamento IMU – Necessità raccomandata informativa Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche della cancelleria e delle parti private all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1945/2023 emessa d a l la CTR Campani a in data 20/03/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado) della Campania, sezione staccata di Salerno, la sentenza n. 2468/2021 emessa il 13/9/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno e depositata il 12/10/2021, con la quale era stato accolto (per non essere stato correttamente notificato l’avviso di accertamento prodromico) il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il preavviso bonario di pagamento n. 90020200006072236, emesso dal suddetto concessionario per la riscossione per il recupero dell’IMU dovuta dal predetto contribuente al Comune di Salerno per l’anno di imposta 2013. 2. La CTR accoglieva il gravame, affermando che, trattandosi di notificazione di atti tributari effettuata con procedura semplificata a mezzo posta presso l’indirizzo del contribuente di plico non ritirato e perfezionatasi per compiuta giacenza, non era necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quella dettata dalle disposizioni della l. n. 890/82, che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] e che la concessionaria aveva fornito la prova documentale di aver notificato correttamente -con le modalità sopra indicate- al contribuente l’avviso di accertamento prodromico, che poteva essere impugnato nei termini di legge avanti all’autorità giudiziaria competente. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR affermato che alla procedura di notificazione di un atto impositivo da parte di un’amministrazione pubblica mediante l’impiego diretto del servizio postale si applicherebbero le disposizioni concernenti il servizio postale e non quelle di cui alla l. 890/1982, cosicché, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si intenderebbe perfezionata per compiuta giacenza –e, nello specifico, decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale – senza che sia necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (la “CAD”). 1.1. Il motivo è fondato. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380- bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.082,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Comune di Acerra dell'ulteriore somma di euro 3.000,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a
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