CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2020
Cassazione n. 18916/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8161/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché, sul ricorso avvero il diniego di condono, promosso da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5205/2020,depositata i l 03/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Antonino di Martino, avvocato, era oggetto di controllo per gli anni di imposta dal 2011 al 2016 da parte dell'Agenzia delle entrate. Nello specifico venivano svolte indagini bancarie anche sui conti correnti bancari intestati alla moglie del professionista accertato. Ne scaturiva l'omessa tassazione di compensi fatturati e certificati ma non dichiarati, nonché di accreditamenti non giustificati rilevati all'esito delle indagini finanziarie sui conti correnti intestati al professionista e cointestati al professionista ealla coniuge, nonché l'indebita deduzione di costi. L’istanza di accertamento con adesione non aveva esito fruttuoso donde il contribuente adiva il giudice di prossimità trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni, in particolare in ordine alla duplicazione della ripresa tassazione sui compensi nondichiarati. Veniva proposto appello principale da parte dell'Ufficio e incidentale da parte del contribuente che venivano entrambi rigettati con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a tre mezzi cassatori, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. La domanda di definizione agevolata veniva respinta, donde il diniego è impugnato dal contribuente in unico grado in questa sede. CONSIDERATO 1. In via preliminare di rito dev’essere esaminato il ricorso avverso il diniego di condono, poiché il suo eventuale accoglimento assorbe in sé ogni questione, comportando l’estinzione del giudizio principale. 2. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 197, della l. n 198/2022 (analogo all’art. 6, comma nono, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 17 d.lgs. n. 472/1997), nella sostanza criticando l’indeducibilità dal calcolo per la definizione agevolata delle somme corrisposte -in costanza di controversia-relative alla definizione agevolata delle sanzioni. La questione è già stata vagliata da questa Corte e merita dare continuità all’orientamento sancito anche da Cass. T. n. 2378/2023. La prefata disposizione normativa recita: “Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.” A differenza di altre precedenti disposizioni clemenziali o condonistiche, la novella del 2022 (come quella del 2018) consente di calcolare ai fini della definizione agevolata, tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio. In quanto lex specialis e posteriore, essa deroga all’altra disposizione premiale, il citato d.lgs. n. 472/1997, che consente di definire le sanzioni con un abbuono dei due terzi, rinunciando alla loro ripetizione, concentrando il contenzioso solo sulle imposte. In altri termini, le due disposizioni premiali non sono incompatibili, poiché una contiene l’altra, nel senso che la definizione delle sanzioni di cui alla d.lgs. n. 472/1997 ha collegamento con la definizione di cui alla l. n. 197/2022 (al pari del d.l. n. 119/2018). Accedendo ai benefici della prima, le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui alla più volte citata l. n. 197/2022 (e del d.l. n. 119/2018). Deve infatti essere valorizzata l’espressione testuale del legislatore che ha voluto fossero scomputabili le somme “a qualsiasi titolo” versate in costanza di giudizio e che trovano fondamento sul contenzioso in essere che si vuol definire. 3. All’argomento letterale si affianca, irrobustendolo, l’argomento logico sistematico. Ed infatti, nell’ottica premiale, il contribuente che avesse pagato -pur in misura ridotta- le sanzioni non potrebbe tenerne conto nel calcolo del dovuto e subirebbe trattamento peggiore di chi non ha pagato nulla, poiché entrambi sarebbero tenuti a pagare la stessa somma. La conseguenza palesemente iniqua induce ad escludere l’opzione ermeneutica, dovendosi scegliere la soluzione interpretativa che sia conforme ai canoni costituzionali, nel caso di specie quelli dell’art. 53 e 97 della Carta, specificazioni puntuali del generale principio di eguaglianza - formale e sostanziale-di cui all’art. 3. Pertanto, il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata dev’essere quindi accolto e, per l’effetto, deve dichiararsi estinto il giudizio rgn. 8161/2021 attinente all’atto impositivo. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di condono e dichiara estinto il giudizio principale iscritto al rgn. 8161/2021. Spese a carico di chi le ha anticipate. Rilevato che dagli atti