Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10510/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] n. 572/2024 depositata il 4 novembre2024,nonchèavverso l’ORDINANZA della medesima [OSCURATO:PERSONA] n. 342/2024 depositata in pari data;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Nel corso del giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustiziaNumero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/2026tributaria (CGT) di secondo grado del Piemonte, relativo a unacontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di due distinti avvisi diaccertamento ai fini dell’IRPEF emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneodell’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2014 e2015, il prefato contribuente, il quale aveva appellato la sentenza di primecure n. 198/2021 del 22 novembre 2021 resa dalla CommissioneTributaria Provinciale cuneese, presentava domanda di definizioneagevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del2022.2.

La domanda veniva respinta dall’Ufficio, il quale riteneva chel’istante, in violazione del comma 196 del citato articolo, avesseillegittimamente scomputato dagli importi dovuti ai fini delperfezionamento della procedura condonistica la somma di 21.655 euroversata anteriormente all’introduzione del giudizio di primo grado, ai sensidell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la definizioneagevolata delle sole sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento.3.

Il provvedimento di diniego veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA], anorma dell’art. 1, comma 200, della richiamata legge, dinanzi alla stessaCGT di secondo grado piemontese.Quest’ultima, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalcontribuente, accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 572/2024 del 4novembre 2024 e con separata contestuale ordinanza n. 342/2024dichiarava cessata la materia del contendere.4.

Ritenevano i giudici regionali che «[...] nella determinazione dellesomme da versare a definizione d[o]v[esser]o essere considerate anchele somme corrisposte per le sanzioni, in quanto queste ultime fa[ceva]noparte del più generale oggetto del contendere a cui fare riferimento».5.

Avverso la sentenza e l’ordinanza suindicate l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso cumulativo per cassazione affidato a un solo motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/20267.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va anzitutto rilevato che risulta ammissibile il ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la menzionata ordinanza dellaCGT di secondo grado del Piemonte n. 342/2024 del 4 novembre 2024,dichiarativa della cessazione della materia del contendere, trattandosi diprovvedimento avente natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. n.13588/2007, Cass. nn. 6550-6551/2008).Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l’impugnazione cumulativa esperitadall’[OSCURATO:PERSONA] contro due distinti provvedimentidecisori, stante l’identità delle parti processuali, del rapporto giuridicod’imposta e della questione di diritto da risolvere in entrambi i giudizidefiniti dai suddetti provvedimenti (cfr. Cass. Sez.

U. n. 3692/2009, Cass.n. 8075/2013, Cass. n. 6063/2015, Cass. n. 5003/2024).1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 1, comma 196, della legge n. 197 del 2022 e dell’art.17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.1.2 Si censura la sentenza n. 572/2024 per aver a torto ritenutoscomputabile dagli importi dovuti per il perfezionamento della proceduracondonistica di cui all’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del2022 la somma di 21.655 euro versata dal contribuente, primadell’introduzione della presente vertenza, per la definizione agevolata dellesanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento oggetto di causa.1.3 Il motivo è fondato.1.4 In base al comma 186 dell’art. 1 della predetta legge, «[l]econtroversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’AgenziaNumero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/2026delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte dicassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che haproposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha lalegittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore dellacontroversia [...] stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546».Il primo periodo del successivo comma 196 espressamente prevedeche «[d]agli importi dovuti per la definizione agevolata sono scomputabilisoltanto quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio».1.5 Come si ricava dal suo inequivoco tenore letterale, detta ultimanorma attribuisce rilievo non già a qualsivoglia pagamento comunqueriferibile alla controversia, a prescindere dal momento in cui sia statoeseguito, bensì soltanto a quelli avvenuti «in pendenza», cioè durante ilcorso, del giudizio.1.6 Ora, non v’è dubbio che il giudizio tributario possa considerarsipendente soltanto dalla data di notificazione del ricorso introduttivo dellalite (cfr. Cass. n. 26535/2014, Cass. n. 11087/2016, Cass. n.24288/2020), la quale, nel caso di specie, è pacificamente posteriore aquella in cui l’odierno controricorrente ebbe ad effettuare il versamentodegli importi dovuti ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997 per la definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate con gli attiimpugnati.1.7 Alla luce di ciò, non appare condivisibile la soluzione interpretativaadottata dal collegio d’appello, secondo la quale, ai fini delladeterminazione del quantum dovuto per il perfezionamento dellaprocedura condonistica, andrebbero «considerate anche le somme versateper le sanzioni» anteriormente all’introduzione del presente giudizio,siccome «fa[centi] parte del più generale oggetto del contendere a cui fareNumero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/2026riferimento».Del resto, anche nei precedenti giurisprudenziali di legittimità citati dalcontroricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1, primocomma, terzo periodo, c.p.c. (Cass. n. 4613/2025, Cass. n. 16705/2025,Cass. n. 17740/2025, Cass. n. 18916/2025) è stata affermata lascomputabilità di eventuali versamenti già effettuati a titolo di sanzioni,purchè compiuti in pendenza di giudizio.1.8 Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, l’impugnazioneproposta avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolatadoveva essere respinta e la materia del contendere non poteva,conseguentemente, ritenersi cessata.2.

In accoglimento del ricorso, va pertanto disposta la cassazione dellasentenza e dell’ordinanza impugnate con rinvio alla CGT di secondo gradodel Piemonte, in diversa composizione, affinchè pronunci sull’appellospiegato da [OSCURATO:PERSONA].2.1 Al giudice del rinvio viene pure demandata la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e l’ordinanza impugnatee rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 572/2024 depositata il 4 novembre2024,nonchèavverso l’ORDINANZA della medesima [OSCURATO:PERSONA] n. 342/2024 depositata in pari data;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Nel corso del giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustiziaNumero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/2026tributaria (CGT) di secondo grado del Piemonte, relativo a unacontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di due distinti avvisi diaccertamento ai fini dell’IRPEF emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneodell’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2014 e2015, il prefato contribuente, il quale aveva appellato la sentenza di primecure n. 198/2021 del 22 novembre 2021 resa dalla CommissioneTributaria Provinciale cuneese, presentava domanda di definizioneagevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del2022.2. La domanda veniva respinta dall’Ufficio, il quale riteneva chel’istante, in violazione del comma 196 del citato articolo, avesseillegittimamente scomputato dagli importi dovuti ai fini delperfezionamento della procedura condonistica la somma di 21.655 euroversata anteriormente all’introduzione del giudizio di primo grado, ai sensidell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la definizioneagevolata delle sole sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento.3. Il provvedimento di diniego veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA], anorma dell’art. 1, comma 200, della richiamata legge, dinanzi alla stessaCGT di secondo grado piemontese.Quest’ultima, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalcontribuente, accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 572/2024 del 4novembre 2024 e con separata contestuale ordinanza n. 342/2024dichiarava cessata la materia del contendere.4. Ritenevano i giudici regionali che «[...] nella determinazione dellesomme da versare a definizione d[o]v[esser]o essere considerate anchele somme corrisposte per le sanzioni, in quanto queste ultime fa[ceva]noparte del più generale oggetto del contendere a cui fare riferimento».5. Avverso la sentenza e l’ordinanza suindicate l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso cumulativo per cassazione affidato a un solo motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/20267. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto rilevato che risulta ammissibile il ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la menzionata ordinanza dellaCGT di secondo grado del Piemonte n. 342/2024 del 4 novembre 2024,dichiarativa della cessazione della materia del contendere, trattandosi diprovvedimento avente natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. n.13588/2007, Cass. nn. 6550-6551/2008).Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l’impugnazione cumulativa esperitadall’[OSCURATO:PERSONA] contro due distinti provvedimentidecisori, stante l’identità delle parti processuali, del rapporto giuridicod’imposta e della questione di diritto da risolvere in entrambi i giudizidefiniti dai suddetti provvedimenti (cfr. Cass. Sez. U. n. 3692/2009, Cass.n. 8075/2013, Cass. n. 6063/2015, Cass. n. 5003/2024).1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 1, comma 196, della legge n. 197 del 2022 e dell’art.17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.1.2 Si censura la sentenza n. 572/2024 per aver a torto ritenutoscomputabile dagli importi dovuti per il perfezionamento della proceduracondonistica di cui all’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del2022 la somma di 21.655 euro versata dal contribuente, primadell’introduzione della presente vertenza, per la definizione agevolata dellesanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento oggetto di causa.1.3 Il motivo è fondato.1.4 In base al comma 186 dell’art. 1 della predetta legge, «[l]econtroversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’AgenziaNumero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/2026delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte dicassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che haproposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha lalegittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore dellacontroversia [...] stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546».Il primo periodo del successivo comma 196 espressamente prevedeche «[d]agli importi dovuti per la definizione agevolata sono scomputabilisoltanto quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio».1.5 Come si ricava dal suo inequivoco tenore letterale, detta ultimanorma attribuisce rilievo non già a qualsivoglia pagamento comunqueriferibile alla controversia, a prescindere dal momento in cui sia statoeseguito, bensì soltanto a quelli avvenuti «in pendenza», cioè durante ilcorso, del giudizio.1.6 Ora, non v’è dubbio che il giudizio tributario possa considerarsipendente soltanto dalla data di notificazione del ricorso introduttivo dellalite (cfr. Cass. n. 26535/2014, Cass. n. 11087/2016, Cass. n.24288/2020), la quale, nel caso di specie, è pacificamente posteriore aquella in cui l’odierno controricorrente ebbe ad effettuare il versamentodegli importi dovuti ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997 per la definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate con gli attiimpugnati.1.7 Alla luce di ciò, non appare condivisibile la soluzione interpretativaadottata dal collegio d’appello, secondo la quale, ai fini delladeterminazione del quantum dovuto per il perfezionamento dellaprocedura condonistica, andrebbero «considerate anche le somme versateper le sanzioni» anteriormente all’introduzione del presente giudizio,siccome «fa[centi] parte del più generale oggetto del contendere a cui fareNumero registro generale 1697/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 10510/2026Data pubblicazione 21/04/2026riferimento».Del resto, anche nei precedenti giurisprudenziali di legittimità citati dalcontroricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1, primocomma, terzo periodo, c.p.c. (Cass. n. 4613/2025, Cass. n. 16705/2025,Cass. n. 17740/2025, Cass. n. 18916/2025) è stata affermata lascomputabilità di eventuali versamenti già effettuati a titolo di sanzioni,purchè compiuti in pendenza di giudizio.1.8 Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, l’impugnazioneproposta avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolatadoveva essere respinta e la materia del contendere non poteva,conseguentemente, ritenersi cessata.2. In accoglimento del ricorso, va pertanto disposta la cassazione dellasentenza e dell’ordinanza impugnate con rinvio alla CGT di secondo gradodel Piemonte, in diversa composizione, affinchè pronunci sull’appellospiegato da [OSCURATO:PERSONA].2.1 Al giudice del rinvio viene pure demandata la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e l’ordinanza impugnatee rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.Il Presidente