CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2017
Cassazione n. 13842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 74P01 I838N), ex soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 231/2017, depositata il 27/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle entrate, a seguito del pvc redatto il 31/07/07 dafunzionari dello stesso Ufficio e di quello redatto il 22/06/07 dallaGuardia di Finanza, notificava a [OSCURATO:SOCIETA] un avviso diNumero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026accertamento, determinando imposte IRES per euro 675.057,00,Data pubblicazione 12/05/2026IRAP per euro 94.288,00 ed IVA per euro 258.072,00 per l'anno2004. Erano recuperati a tassazione componenti positivi di redditonon contabilizzati, costi non inerenti e costi relativi a operazionisoggettivamente inesistenti, connessi all'acquisto di autovetture diprovenienza unionale attraverso società interposte o cartiere, conl'effetto di ottenere i veicoli a un prezzo competitivo e di usufruire diun'IVA detraibile sulle fatture ricevute.2. Il ricorso era accolto nei primi due gradi merito. La CTR del Lazio,con sentenza n. 273/2010 riteneva che non potesse presumersi ilcoinvolgimento della contribuente o, comunque, la suaconsapevolezza dell'attività illecita svolta dalle società fornitrici (CMACentro [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA]). Le società fornitriciavevano attuato una cd. “frode carosello” ma [OSCURATO:SOCIETA] avevadimostrato che gli acquisti erano avvenuti a prezzi in linea con irelativi valori di mercato e durante un procedimento penale a caricodi [OSCURATO:PERSONA] un testimone aveva escluso che [OSCURATO:SOCIETA] fosseuna cartiera.3. Con la sentenza n. 967/2016 questa Corte accoglieva i tre motividi ricorso dell’Agenzia delle entrate, rilevando:-che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuentel'indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRES, in quanto relativea operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova chel'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stataposta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggettiindicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui qualisi fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero allaconoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere delcontribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o delcosto altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza dipartecipare a un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a2 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabiliData pubblicazione 12/05/2026dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmentefalsificabili (Cass. 428/2015, Cass. 28683/2015 e Cass.12802/2011);- che la Corte di giustizia ha ripetutamente ribadito che se, tenutoconto di evasioni o irregolarità commesse dall'emittente dellafattura, o comunque a monte dell'operazione dedotta a fondamentodel diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come noneffettivamente realizzata, l'Amministrazione finanziaria devedimostrare, alla luce di elementi oggettivi e alla stregua dei principisull'onere della prova vigenti nello Stato membro, senza, peraltro,esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità disoggetto passivo IVA in capo al fatturante, o la disponibilità dei beni)alle quali non è tenuto, che il destinatario sapeva o avrebbe dovutosapere che detta operazione s’inseriva nel quadro di un'evasionedell'imposta sul valore aggiunto (C. Giust. 6.12.12, causa C- 285/11e C. Giust. 31.1.13, causa C-642/11). La Corte di Giustizia haaffermato: "Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE delConsiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione dellelegislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari— Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibileuniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio,del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esseostano a una normativa nazionale, quale quella di cui alprocedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto didetrarre l'imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni chegli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessada un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteriprevisti da tale normativa, un soggetto inesistente e che èimpossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso incui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dalsoggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto3 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione siNumero di raccolta generale 13842/2026iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, cirDcaotas ptuabbnliczaazio ne 12/05/2026che spetta al giudice del rinvio verificare" (C. Giust. 22.10.2015,causa C-277/14);- che l’Amministrazione può fornire la prova, anche mediantepresunzioni, come espressamente prevedono per le imposte direttel’art. 39, primo comma, lett. d), t.u.i.r e per l’IVA l’art. 54, secondocomma, d.P.R. n. 633 del 1972. Occorre anche considerare che inalcuni casi "l'onere probatorio dell'amministrazione finisce conl'appesantirsi, in quanto, di norma, non è possibile esigere che ilcessionario/committente, al fine di assicurarsi che non sussistanoirregolarità o evasioni nella catena delle cessioni, verifichi chel'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi ne disponesse efosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi didichiarazione e di pagamento dell'IVA, o che disponga dei relatividocumenti" (Cass. 24490/2015), pur rimarcando che tuttaviacontinua a prospettarsi un obbligo di verifica in capo alcessionario/committente a fronte di indizi che gli consentano disospettare l'esistenza appunto di irregolarità o di evasione. In viaesemplificativa, sono valorizzabili, per escludere la buona fede delcessionario o committente, elementi sintomatici potenzialmentecapaci di consentire al cessionario o committente di rendersi contoo, almeno, di sospettare l'esistenza d’irregolarità o di evasione, lacircostanza che la prestazione non sia stata effettivamente resa dalfatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazionepersonale e strumentale adeguata alla sua esecuzione (C. Giust.13.2.2014, causa C-18/13 e Cass. 5912/2010), l'immediatezza deirapporti (cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente) a fronte di una conclamata inidoneità allosvolgimento dell'attività economica e a una non corrispondenza tra icedenti e la società coinvolta nell'operazione (Cass. 6229/2013,Cass. 24426/2013 e Cass. 25778/2014); e l’instaurazione di rapporti4 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026diretti tra il cedente/prestatore effettivo interponente ed ilData pubblicazione 12/05/2026cessionario/committente. In tale caso sarà il contribuente a doverprovare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova, dinon essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del beneo della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosialtrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata (Cass.6229/13);- che nel caso in esame il giudice di appello aveva trascurato divalutare molti degli elementi prospettati dall’Amministrazione: a)pur acquistando [OSCURATO:SOCIETA] da operatori dell’U.E., l’esame dellacontabilità non aveva fatto emergere le fatture di acquisto; b) ipagamenti di [OSCURATO:SOCIETA] erano eseguiti con bonifici riportati comecausale “proposta di acquisto” e precedevano la consegna delleautomobili e l’emissione delle fatture di [OSCURATO:SOCIETA]; c) nella contabilitàdi [OSCURATO:SOCIETA] erano state rinvenute quattro fatture per attività diricerca sul mercato spagnolo dei veicoli poi acquistati tramite terziinterposti; d) [OSCURATO:SOCIETA] vendeva costantemente sottocosto; e) il legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] era un prestanome che nel corrispondenteprocedimento penale aveva patteggiato la pena; f) l’attività di OBSsrl era stata limitata a un breve arco temporale e la società aveva lapropria sede nello studio di un commercialista; g) [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], aveva sempre intrattenutorapporti direttamente con l’operatore spagnolo; h) la natura dicartiera era stata attribuita a [OSCURATO:SOCIETA] (e non anche a [OSCURATO:SOCIETA]) el’Ufficio aveva evidenziato di poter provare che [OSCURATO:SOCIETA] avesseintrattenuto i rapporti commerciali direttamente con i fornitoristranieri. Nel sostenere che le cessioni avvenissero a prezzi dimercato il giudice di merito non aveva illustrato le ragioni di taleassertiva conclusione;- che il giudice di merito aveva anche omesso di pronunciarsi su dueautonomi rilievi concernenti componenti positivi di reddito noncontabilizzati per euro 27.753,00 con riferimento a fatture ricevute5 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026dalla ditta "A G di [OSCURATO:PERSONA]" e per componenti negativi diData pubblicazione 12/05/2026reddito non deducibili relativi a fatture emesse dalla società LimbusInternational llc per prestazioni di ricerche di mercato.4. A seguito di riassunzione del giudizio, la CTR del Lazio, con lasentenza n. 231/2017, rigettava il ricorso dei contribuenti. Il giudicedel rinvio rilevava che la continuità dei rapporti commerciali fraVillauto srl e le società interposte rendeva inverosimile che la stessanon fosse consapevole del meccanismo illecito realizzato mediantela cd. frode carosello. Pur partendo dal presupposto che un operatorecommerciale non sia tenuto a verificare che il soggetto con cuitrattiene rapporti commerciali adempia ai propri obblighi fiscali,chiunque è in grado di accorgersi di taluni elementi indiziari, comel’utilizzo di prezzi costantemente inferiori a quelli normalmentepraticati sul mercato, soprattutto nel caso di rapporti abituali.4.1 L’avviso di accertamento si fondava su indizi dotati dei necessaricaratteri di gravità, precisione e concordanza;- la contabilità aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] non riportava le fatture relativeall’acquisto dei veicoli, in massima parte comperati da operatoridell’U.E. e poi rivenduti a [OSCURATO:SOCIETA];- la società [OSCURATO:SOCIETA] eseguiva i pagamenti mediante bonifici concausali generiche e anomale (proposta di acquisto). Provvedeva aipagamenti prima della consegna dei veicoli e anche della stessaemissione delle fatture, fornendo come giustificazione una nonmeglio chiarita prassi commerciale;- [OSCURATO:SOCIETA] operava, in maniera costante, apparentemente in perdita,rivendendo i veicoli a [OSCURATO:SOCIETA] a prezzi inferiori a quelli di acquisto.Non risulta comprensibile per quale ragione commerciale [OSCURATO:SOCIETA],come pure [OSCURATO:SOCIETA], potessero praticare prezzi non coerenti con quellidel mercato;- il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] era un operaio che lavorava nelsettore dell’edilizia, un prestanome che aveva definito il6 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026procedimento penale a suo carico con una sentenza di applicazioneNumero di raccolta generale 13842/2026pena; Data pubblicazione 12/05/2026- [OSCURATO:SOCIETA] era una società priva di beni mobili e beni immobili e avevaoperato solo per nove mesi, accumulando un debito IVA di 2,8 milionidi euro;- dalle intercettazioni del traffico telefonico era emerso cheMassimiliano Villa intrattenesse rapporti diretti con l’operatorespagnolo [OSCURATO:PERSONA], sempre peròinterponendo nella conclusione delle singole operazioni, come filtro,[OSCURATO:SOCIETA]4.2 Sempre secondo il giudice di rinvio, dimostrata da partedell'Ufficio l’inesistenza soggettiva dell'operazione, il contribuenteche pretenda una detrazione deve fornire la prova della legittimitàdella detrazione o dei costi altrimenti indeducibili, non ·essendosufficiente l'invocare la regolarità formale delle scritture o leevidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanzenon difficilmente falsificabili. Il recupero dell’importo di euro27.553,00 a titolo di ricavi non contabilizzati con riferimento allefatture rilasciate da A G di [OSCURATO:PERSONA] atteneva alla differenzanon giustificata di euro 138.766,00 tra gli importi delle fattureemesse dal venditore e i bonifici di pagamento da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alle fatture per euro 17.150,000 della società LimbusInternational llc, non erano stati prodotti i contratti relativi alleprestazioni né l’incarico per eseguire ricerche di mercato.5. I contribuenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 384, comma 2, 115, comma 1, c.p.c., nonché violazionedell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132,7 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026comma 2, n. 4, c.p.c., e dell'art. 118, comma primo, disp. Att. c.p.c.Data pubblicazione 12/05/2026(ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 4, c.p.c.)», i ricorrenti lamentano:- che il giudice di rinvio avrebbe dovuto valutare l’intero materialeprobatorio prima di concludere che le operazioni intercorse con lesocietà CMA e OBS fossero soggettivamente inesistenti. Si era invecelimitato a “sovvertire il giudizio” del giudice di appello,“riconnettendo apoditticamente ed indistintamente una idoneitàprobatoria dirimente a tutti gli elementi probatori di fonte erariale,senza tenere nella benché minima considerazione quanto inveceesposto e documentato in corso di causa dalla contribuente”, nonCorte di cassazione;- che il giudice ha altresì violato l’art. 115 c.p.c. perché la decisionesembra “poggiare” su elementi mai addotti dall’Amministrazionefinanziaria e su elementi che risultano palesemente smentitidall’esame degli atti di causa mentre ignora fatti addotti dalla Villautosrl sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: a) non sicomprende perché nella contabilità della società CMA non sarebberorinvenibili le fatture di acquisto dei veicoli, circostanza noncontestata e comunque ininfluente; b) le contabili dei bonifici nonerano generiche perché indicavano specificatamente il numero dellaproposta di acquisto; c) sarebbe stata un’anomalia la spedizione deiveicoli prima del pagamento dei prezzi; d) per dimostrare la linearitàdei prezzi la società aveva depositato “un prospetto di raffronto”,non contestato, tra i prezzi praticati e quelli della rivista Eurotax; e)nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], grazie allatestimonianza del dirigente dell’area controllo dell’Ufficio diBenevento, era emerso che [OSCURATO:SOCIETA] non fosse una cartiera; f) non sicomprendeva come gli elementi valorizzati con riferimento allasocietà OBS potessero essere conosciuti da [OSCURATO:SOCIETA]; g) ladocumentazione relativa al patteggiamento e i verbali delleintercettazioni non era stata prodotta.8 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/20262. Il motivo non è fondato.Numero di raccolta generale 13842/20262.1 Nel motivo vengono richiamati l’art. 384, secondo commDataa pcub.bpli.cacz.io ne 12/05/2026sulla violazione di quanto statuito dalla sentenza della Corte dicassazione, l’art. 115 c.p.c. sulle prove che possono essere poste afondamento della decisione, gli artt. 36, secondo comma, n. 4, c.p.c.d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 . att.c.p.c. sulla motivazione della sentenza al fine, invero, di contestarela valutazione delle prove da parte del giudice di merito.2.2 Quanto alla violazione dell’art. 384, secondo comma c.p.c. pernon aver rispettato il mandato derivante dalla sentenza della Cortedi cassazione, le parti ricorrenti, pur deducendo, apparentemente,una violazione di legge, mirano, in realtà, a ottenere la rivalutazionedei fatti già operata dal giudice di rinvio, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017 e Cass.21381/2006). Il giudice di rinvio ha indicato gli elementi da cui hadesunto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse consapevolmente coinvolta nella frode.Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare non è l’analisi el’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delleprove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.17744/2022 e Cass. 3340/2019). Questa Corte ha tuttavia più voltechiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fattadal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti delproprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne9 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussioneD.a ta (pCubablsicsaz.io ne 12/05/202623872/2020 e Cass. 9097/2017).2.3 Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziareche il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente laregola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.26769/2018). Tutti i principali elementi indiziari valorizzati dalgiudice di merito attengono a circostanze dedottedall’Amministrazione. Questa Corte ha anche chiarito che nelprocesso tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso diaccertamento, il principio di non contestazione non implica a caricodell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazioneproposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispettoa quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto attocostituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente,l'oggetto del giudizio (Cass. 19806/2019).2.4 La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132,num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del1992 si configura quando questa manchi del tutto – nel senso chealla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimentodel processo, segua l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione ovvero, nel caso in cui essa formalmente esistacome parte del documento, quando le argomentazioni siano svoltein modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla,cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Per le SezioniUnite la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 13410 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticiData pubblicazione 12/05/2026dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn.8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).Qualora si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., 20867/2020), ilche nel caso di specie non è neanche prospettato.3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727 e 2729 del codice civile (ai sensi dell'art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.)», i ricorrenti deducono che la sentenzarisulta viziata per la violazione delle norme in tema di onere della11 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026prova. Le considerazioni sulla gravità, precisione e concordanza degliData pubblicazione 12/05/2026indizi circa la consapevolezza da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del disegnoelusivo sono infondate perché il giudice non si era confrontato con leprove a discarico. Il giudice ha omesso di considerare, quanto menoper contestarne la rilevanza, le argomentazioni della società.4. Anche il secondo motivo, con cui viene riproposta, invocandoparametri normativi diversi, la doglianza sulla carente valutazionedel materiale probatorio difensivo, è infondato.4.1 La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesiin cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una partediversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando il ricorrente intendalamentare che, a causa di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass.13395/2018, Cass. 9055/2022 e Cass. 4315/2025).4.2 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementipresuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla provapresuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio disussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione econcordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazionedi tali concetti, il quale prevede che (I) si applichi il ragionamentoprobabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado diprobabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;(III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutarela concordanza (Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di farericorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza12 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026Numero di raccolta generale 13842/2026ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualoraData pubblicazione 12/05/2026adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per leSezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentitain sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle qualiil ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di meritoavrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversada quella che si dice applicata dal giudice di merito» (Cass., sez. U,1758/2018). La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzoo meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudicedi merito, dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio. Deve anche escludersiche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Neppure occorreche tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta edesclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto daprovare sia desumibile dal fatto noto come conseguenzaragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, vistoche la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deveessere probabilmente convincente, non oggettivamenteinconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass.21762/2025).5. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione delcombinato disposto di cui all'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 e all'art. 14, comma 4bis, della Legge 24 dicembre 1993, n.537 così come modificata dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 2marzo 2012, n. 16 (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.)», i ricorrenti contestano la ritenuta indeducibilità, a fini IRESe IRAP, delle componenti negative delle fatture per presunta“inesistenza soggettiva” delle operazioni intercorse con le società13 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026CMA e OBS. I costi sostenuti per operazioni soggettivamenteNumero di raccolta generale 13842/2026inesistenti dovevano comunque essere deducibili poiché siD attraa putbtbalicvaazio ne 12/05/2026di costi sicuramente inerenti l'attività della società ed effettivamentesostenuti, come confermato dall’art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16.6. Il terzo motivo non è fondato.6.1 In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta conl'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con legge n. 44 del2012, che opera, in ragione del precedente comma 3, quale iussuperveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sonodeducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazionisoggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frodecarosello), per il solo fatto che essi sono sostenuti, anche per l'ipotesiche l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delleoperazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del t.u.i.r. sianoin contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza,certezza, determinatezza o determinabilità. Inoltre, in base a taledisposizione, non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delleprestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di10167/2012, Cass. 3258/2013, Cass. 26461/2014, Cass.17788/2018 e Cass. 26786/2024). Non è sufficiente ilcoinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni chesiano fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore affinchénon siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativialle predette operazioni, qualora i beni acquistati non siano statiutilizzati direttamente per commettere il reato ma per esserecommercializzati.6.2 Partendo dal presupposto che le operazioni fosserosoggettivamente inesistenti, la Corte di merito, peraltro, haaffermato che era onere del contribuente dimostrare la legittimitàdelle detrazioni eseguite, non essendo sufficiente invocare la14 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026regolarità formale delle scritture e la documentazione contabile deiNumero di raccolta generale 13842/2026pagamenti. L’ulteriore passo della motivazione richiamDatat opu bbldicaziio ne 12/05/2026ricorrenti (v. motivazione della sentenza, pag. 8) attiene unicamenteall’IVA, come desumibile dal precedente indicato (Cass.20060/2015; conf. Cass. 15139/2020), perché altrimenti non sispiegherebbe la precedente considerazione sulla distribuzionedell’onere della prova. Nel sostenere, pertanto, che ai fini delladetrazione, i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità dovevano comunque essererispettati e che l’onere della prova a ricadeva sul contribuente ilgiudice non ha violato l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del1993. Pur essendo i veicoli entrati nella disponibilità della società,non solo per tale ragione i principi d’inerenza e competenza eranostati necessariamente rispettati.7. Con il quarto motivo, rubricato «Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)», i ricorrentieccepiscono che sin dal ricorso introduttivo avevano rilevato come ilrecupero a tassazione dei ricavi non contabilizzati per euro27.753,00 fosse dovuto a un errore di lettura dei dati bancari, nonessendosi l’amministrazione avveduta di un bonifico del 04/03/2004di euro 164.700,00 stornato e successivamente eseguitonuovamente in data 09/03/2004.8. Il motivo merita accoglimento.8.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,15 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,Numero di raccolta generale 13842/2026n. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrenDattea pudbbelicvaezio ne 12/05/2026indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioneavente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene allasufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove troviapplicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018).8.2 Parte ricorrente deduce che il giudice di primo grado avevariconosciuto l'infondatezza del recupero dei presunti maggiori ricaviderivanti da costi non fatturati dalla fornitrice "A G. di SabatinoNando", dato che era stato dimostrato come la discrasia tra importidelle fatture ricevute e pagamenti effettuati fosse dipesaesclusivamente dalla mancata considerazione di uno storno. Lasentenza di appello è stata cassata anche per non essersipronunciata sullo specifico rilievo per componenti positivi di redditonon contabilizzati per euro 27.753,00 conseguenti a fatture ricevutedalla ditta "A G di [OSCURATO:PERSONA]". Con una motivazioneestremamente sintetica il giudice del rinvio si limita ad attestare chela contestazione dell’Agenzia si giustifica per differenza tra gli importidelle fatture di acquisto ed i relativi bonifici bancari senza prenderein considerazione il presunto storno, anche solo eventualmente persostenere, a differenza di quanto osservato dal giudice di primogrado, che lo stesso non fosse provato o non fosse rilevante.9. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo, rigettati irestanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e16 di 17Numero registro generale 7073/2018Numero sezionale 3505/2026motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéNumero di raccolta generale 13842/2026provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norDmataa p udbbelicgalziio ne 12/05/2026artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i restanti;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 24/4/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa17 di 17