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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23866/2026

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le di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con la quale sono stati ribaditi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del ricorso il Tribunale di Salerno, Sezione per ilriesame, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto consentenza del 27 novembre 2025 (depositata il 19 gennaio 2026) da parte dellaPrima Sezione penale di questa Corte della precedente ordinanza emessa dallostesso Tribunale in data 24 luglio 2025, ha rigettato l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca o disostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.1.1.

Dalla lettura del fascicolo emerge in particolare che [OSCURATO:PERSONA] èsottoposto all’indicata misura restrittiva, giusta ordinanza emessa dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 4 marzo 2025, in relazioneal reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., perché, nella sua qualità di candidato allacarica di Sindaco del Comune di Capaccio-Pestum, avrebbe accettato la promessadi voti da parte di [OSCURATO:PERSONA], esponente di un clan camorristico delsalernitano, garantendo in cambio utilità rappresentate dal mantenimento dellagestione di un lido balneare e dalla candidatura della moglie ([OSCURATO:PERSONA]) inuna delle liste che sostenevano il sindaco.1.2.

In data 27 giugno 2025 il ricorrente aveva avanzato al Giudice per leindagini preliminari di Salerno istanza per la revoca o la sostituzione della misurae, avverso il provvedimento di rigetto, aveva proposto appello al Tribunale delriesame che, con ordinanza del 24 luglio 2025, aveva analogamente rigettato larichiesta, evidenziando la sussistenza e l’intensità delle esigenze cautelarirappresentate dal pericolo di reiterazione di reati e di inquinamento probatorio.Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi: con il primo veniva contestata la sussistenza del pericolo di reiterazionedel reato, tenuto conto della disarticolazione del sodalizio facente capo a RobertoSquecco, dell’assenza di attuali rapporti tra costui e il ricorrente, anche alla lucedelle minacce rivolte dal primo al secondo, nonché del mutato contesto politico-amministrativo e alla non imminenza di ulteriori competizioni elettorali; con ilsecondo motivo si deduceva che il Tribunale del riesame avesse illegittimamenteesaminato anche il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, non devolutocon l’impugnazione; con il terzo motivo si lamentava l’omessa motivazione inordine alla ritenuta inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive rispetto aquella applicata.1.3.

Con sentenza del 27 novembre 2025, la Prima Sezione penale di questaCorte annullava l‘ordinanza del Tribunale del riesame accogliendo il primo motivodel ricorso, rilevando l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del pericolo di reiterazione di reati, tenuto conto: dell’accertatainterruzione di rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaminacciato ritorsioni contro il primo a causa del ritenuto mancato rispetto degliaccordi relativi alla gestione del lido balneare; dell’assenza di ulteriori contatti diin ordine alla sua capacità di influenza politica su altri consiglieri comunali.Il terzo motivo del ricorso veniva ritenuto assorbito nell’accoglimento delprimo, mentre il secondo veniva dichiarato inammissibile, perché il ricorrente nonaveva indicato perché l’esame di un punto non devoluto avesse incisonegativamente sull’intero provvedimento.1.4.

In sede di rinvio, il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimentodi rigetto dell’istanza di revoca e di sostituzione della misura, ponendo in evidenzache l’interruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevaritenersi definitiva, non emergendo agli atti un’impossibilità di ricucire i lororapporti, sebbene deteriorati.

Dalle dichiarazioni rese in interrogatorio da RobertoSquecco e da alcune note della Direzione investigativa antimafia era inoltre emersoche la nuova amministrazione comunale potesse contare sull’appoggiodeterminante di una pluralità di consiglieri che avevano sostenuto quella delsindaco [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali avevano votato anche a favore delle delibere cheriguardavano proprio il lido gestito da [OSCURATO:PERSONA].Quanto al tema dell’inquinamento probatorio, il Tribunale poneva in evidenzache, pur non risultando lo stesso oggetto del giudizio di rinvio, in sede di riesameera stato già ravvisato tale pericolo sulla base della capacità manipolatoriadell’[OSCURATO:PERSONA] e delle ingerenze dallo stesso poste in essere nei confronti di diversepersone informate sui fatti e che tale valutazione doveva ormai ritenersi definitiva.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce illogicità della motivazione in ordineall’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.Il Tribunale di Salerno aveva infatti ritenuto non definitiva la rottura deirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante la programmazione dirifiuto degli esecutori materiali incaricati.In relazione a tale aspetto, inoltre, il Tribunale non si sarebbe attenuto alprincipio di diritto espresso dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza diannullamento della precedente ordinanza, nella quale era stato appunto giàvalutato il tema dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini di rottura definitiva.Anche in ordine alla possibilità di ingerenza del ricorrente nell’attivitàamministrativa comunale, il Tribunale del riesame avrebbe eluso la censura dellaCorte di Cassazione che aveva rimarcato la vaghezza delle considerazioni espressenella precedente ordinanza di rigetto dell’istanza difensiva e reiterate in quellaoggetto di ricorso.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della disposizioneprocessuale di cui all’art. 627 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Salerno, alfine di motivare in ordine al pericolo di reiterazione dei reati, avrebbe fattoriferimento ad elementi (quali la gravità dei reati e la personalità dell’indagato) giàritenuti insufficienti dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento dellaprecedente ordinanza del 24 luglio 2025.

Nell’ordinanza impugnata, inoltre, non sisarebbe tenuto conto della revoca della misura degli arresti domiciliari in altroprocedimento e della notevole durata complessiva della misura nell’ambito dei duediversi procedimenti che riguardavano l’[OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo si deduce vizio di illogicità della motivazione per nonessere stata sostituita la misura in atto con altra meno afflittiva.

L’interruzione deirapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il mutamento dell’amministrazionecomunale e la non imminenza di elezioni avrebbero dovuto indurre il Tribunale amotivare in modo maggiormente approfondito in ordine alla possibilità disoddisfare le residue esigenze cautelari con una misura meno afflittiva.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato una memoria con la quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso, ribadendo che la capacità di influenza di altri consiglieriè e che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono terminati, come emerge dai propositidi quest’ultimo di commettere atti intimidatori nei confronti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come noto, stabilisce che «il giudicedi rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerneogni questione di diritto con essa decisa».La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «La Corte dicassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimentodel dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà didecisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative alpunto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schemaimplicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento,restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanzeprocessuali» (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830 - 01; Sez. 2, n. 45863del 24/09/2019, Rv. 277999 - 01).Il limite derivante dalla sentenza di annullamento, tuttavia, è quello di nonpoter ripetere lo stesso percorso logico già censurato, ma il compito diricostruzione dei fatti e di valutazione del materiale probatorio, come pure quellodi apprezzamento delle esigenze cautelari, resta pur sempre di esclusivapertinenza del giudice di merito.

Sotto tale profilo, questa Corte ha in più occasioniribadito che «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio dimotivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventualivalutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenzarescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati difatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valoredelle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629-02;Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345-01; Sez. 4, n. 20044 del17/03/2015, Rv. 263864-01).

Nulla, dunque, vieta al giudice di rinvio di pervenireallo stesso esito della decisione censurata sulla base di un compendio probatoriodiverso o arricchito rispetto a quello valutato nel giudizio rescindente, senzaneanche necessità di prendere nuovamente posizione su qualsiasi aspetto, anchedi carattere prettamente fattuale, evidenziato nel provvedimento di annullamento,purché il ragionamento complessivo non risulti carente o illogico rispetto ai datiemersi.3.

Alla luce di tali principi, il primo e il secondo motivo del ricorso, che possonoessere esaminati congiuntamente perché entrambi diretti a censurare lamotivazione resa dal Tribunale in sede di rinvio in ordine alla persistenza delleesigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sonoinfondati.Il Tribunale di Salerno, lungi dal riprodurre il percorso argomentativo giàcensurato dalla sentenza rescindente, ha proceduto ad una rinnovata valutazionedei profili indicati dalla Prima Sezione di questa Corte, confrontandosispecificamente sia con il tema della dedotta definitiva interruzione dei rapporti traAlfieri e [OSCURATO:PERSONA], sia con quello della perdurante capacità del ricorrente di incidere,anche per il tramite di soggetti a lui politicamente vicini, sulle scelteamministrative e gestionali dell'ente locale.3.1.

Quanto al primo profilo, l'ordinanza impugnata ha ricostruito in modoanalitico la sequenza degli accadimenti relativi al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando cheil contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un fatto sopravvenutorispetto all'applicazione della misura, ma si collocava già nei primi mesi del 2023,in connessione con la decisione dell'amministrazione comunale di procedere agliinterventi di messa in sicurezza e demolizione di parte dello stabilimento balnearegestito da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, il fatto che, pur a fronte delrisentimento manifestato da [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, nonostante tale insoddisfazionefosse già emersa anche in questa prima fase), l'amministrazione aveva dapprimaadottato soluzioni idonee a preservare, nei limiti consentiti dalle esigenze dipubblica e privata incolumità, l'utilizzo turistico-ricettivo della struttura, ponendoi relativi costi a carico dei fondi pubblici, e che l'intervento demolitorio era statolimitato alle cabine e alle strutture in legno e cemento, senza estendersi al corpocentrale dell'immobile.La motivazione ha poi dato conto delle iniziative poste in essere da RobertoSquecco per scongiurare l’esecuzione dell'abbattimento delle strutture, facendorecapitare a [OSCURATO:PERSONA] messaggi dal contenuto intimidatorio per il tramitedell’assessore Picariello; la successiva interlocuzione tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed altro soggettovicino allo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nel corso della quale il primo rassicuravache si trattava di «solo carte» e che non si sarebbe messo contro [OSCURATO:PERSONA]; nonchéle ulteriori rassicurazioni, sempre veicolate tramite [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2023, circail fatto che l'abbattimento sarebbe rimasto soltanto sulla carta.Su tali basi il Tribunale ha logicamente escluso che la successivaesasperazione del conflitto, culminata nei propositi violenti manifestati da Squecconei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nella programmazione di atti intimidatori poi non eseguiti,fosse idonea, di per sé, a dimostrare una cesura definitiva e irreversibile delrapporto.

L'ordinanza impugnata ha infatti rimarcato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelmaggio 2023, affermava che, una volta rientrato sul territorio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto concedergli tutto ciò che avesse richiesto, mentre [OSCURATO:PERSONA], anzichédenunciare l'accaduto o assumere una posizione di effettiva rottura, dapprimaforniva rassicurazioni sull'assenza di concrete conseguenze dell'interventodemolitorio e, successivamente, per il tramite di terzi, invitava [OSCURATO:PERSONA] a «starefermo».

Ne deriva una valutazione non manifestamente illogica: il rapporto, purdeteriorato e conflittuale, non risultava definitivamente reciso, restando plausibile,secondo il giudizio prognostico proprio della fase cautelare, una ripresa diinterlocuzioni in presenza di convergenti interessi sul medesimo territoriocomunale.Non è, inoltre, incongrua la valorizzazione, da parte del Tribunale, dellapersistente operatività del contesto criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanzaha richiamato la sua accertata appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di spiccoassunto dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], la ripresa del controllo del territorioal termine del periodo di detenzione e semidetenzione, nonché le note dellaDirezione investigativa antimafia del 15 aprile e del 14 maggio 2025, dalle qualiemergeva una fitta rete di rapporti, attestata anche dalle numerose visite ricevuteda [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ufficio tra settembre 2023 e gennaio 2024.

Sono statialtresì indicati episodi specifici, quali l'intervento richiesto da [OSCURATO:PERSONA] il recupero di un credito, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con PaganoCarmelo e la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], come «bossdi Capaccio».Il Tribunale ha quindi spiegato perché né lo stato di arresti domiciliari diSquecco, né l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere ritenuti, allo stato,elementi idonei a dimostrare la disarticolazione del gruppo criminale ol'azzeramento della sua capacità di pressione sul territorio.3.2.

Anche con riguardo al secondo profilo segnalato dalla sentenza diannullamento, concernente la capacità dell'[OSCURATO:PERSONA] di incidere ancora sulle scelteamministrative, politiche e gestionali, il Tribunale ha offerto una risposta specificae non meramente assertiva.

L'ordinanza impugnata ha richiamato la nota dellaDirezione investigativa antimafia n. 4983 del 24 giugno 2025 e le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 29 giugno 2025, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nelleelezioni comunali del giugno 2025, avrebbe schierato consiglieri a lui vicini nelleliste a sostegno della coalizione del neoeletto sindaco Paolino e avrebbe curatoanche ulteriori candidature, al fine di mantenere il controllo sia della maggioranzasia della minoranza, in vista della gestione delle gare finanziate con fondi PNRR.Il Tribunale non si è arrestato a tale dato dichiarativo, ma ne ha indicato iriscontri investigativi, rappresentati dal raffronto tra le liste che avevano sostenutoil sindaco Paolino e quelle che, negli anni 2019 e 2024, avevano appoggiatol'[OSCURATO:PERSONA].

Da tale raffronto emergevano nove nominativi ricorrenti e, soprattutto, ildato che otto dei dieci consiglieri di maggioranza eletti nella coalizione Paolinoerano già stati candidati nella coalizione che sosteneva [OSCURATO:PERSONA] nelle ultime elezionidel 2024, mentre tre di essi lo avevano sostenuto anche nel 2019.

L'ordinanza hainoltre evidenziato che quattro componenti dell'attuale maggioranza consiliareavevano fatto parte del Consiglio comunale che, con delibera n. 4 del 9 gennaio2020, aveva approvato il progetto di riqualificazione ambientale e messa insicurezza della fascia litoranea sulla quale insisteva il [OSCURATO:PERSONA], deliberaritenuta centrale nell'attuazione del patto elettorale contestato.Si tratta di argomentazione coerente con il parametro dell'attualità cautelare,che non richiede la previsione di specifiche e imminenti occasioni di recidiva, mauna valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sullapersonalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.Il Tribunale ha infatti correlato il dato della continuità dei rapporti politici localicon la lunga e radicata esperienza amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] nella Piana del Sele ein ambito regionale, con la rete di relazioni maturata in oltre trent'anni di attivitàpolitica e con la permanenza di soggetti a lui collegati all'interno della nuovacompagine amministrativa.

In tale prospettiva, la dismissione della carica disindaco e il mutamento formale dell'amministrazione comunale sono stati ritenutielementi recessivi rispetto alla concreta possibilità che il ricorrente conservassecapacità di condizionamento sulle scelte dell'ente locale, al pari del lasso temporalenel quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Deve per di più aggiungersi che la possibilità di tener conto, nel giudizio di rinvio,anche di elementi sopravvenuti che non incidano sulla validità iniziale del titolocautelare è comunque dubbia, si veda sul punto Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016,Vescovi, Rv. 266100 – 01).La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, si confrontapuntualmente con i rilievi formulati dalla Prima Sezione di questa Corte: da unlato, spiega perché il deterioramento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonequivalga, nella concreta ricostruzione dei fatti, ad una definitiva ed irreversibilecessazione di ogni possibile interlocuzione; dall'altro, individua elementi specificie attuali dai quali desumere la perdurante capacità del ricorrente di incidere sulcontesto politico-amministrativo locale.

Il giudice del rinvio ha dunque colmato ildeficit motivazionale ravvisato dalla sentenza rescindente, individuando elementifattuali ulteriori e specificamente apprezzati sui due profili indicati dalla Corte.4.

Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancataadozione di una misura cautelare meno afflittiva, le ragioni che giustificherebberotale richiesta (interruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e mancatadimostrazione della persistente capacità di influenza del ricorrente) sono stati,come già osservato, confutati dal Tribunale del riesame di Salerno, che si èespressamente pronunciato sulla “assoluta inidoneità” di una misura di tipo noncustodiale a recidere i collegamenti del ricorrente con l’amministrazione e lapolitica locale.5.

A fronte di una motivazione esaustiva, coerente e logica del Tribunale delriesame di Salerno, rispondente alle sollecitazioni contenute nella sentenza diannullamento della precedente ordinanza in ordine all’approfondimento sul temadelle esigenze cautelari, non spetta a questa Corte rivalutare gli elementi fattualiemersi e procedere ad un apprezzamento alternativo delle esigenze cautelari.Il controllo demandato a questa Corte resta infatti circoscritto alla verificadella tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo tradursi in una nuovaponderazione del materiale investigativo.Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con la quale sono stati ribaditi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso il Tribunale di Salerno, Sezione per ilriesame, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto consentenza del 27 novembre 2025 (depositata il 19 gennaio 2026) da parte dellaPrima Sezione penale di questa Corte della precedente ordinanza emessa dallostesso Tribunale in data 24 luglio 2025, ha rigettato l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca o disostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.1.1. Dalla lettura del fascicolo emerge in particolare che [OSCURATO:PERSONA] èsottoposto all’indicata misura restrittiva, giusta ordinanza emessa dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 4 marzo 2025, in relazioneal reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., perché, nella sua qualità di candidato allacarica di Sindaco del Comune di Capaccio-Pestum, avrebbe accettato la promessadi voti da parte di [OSCURATO:PERSONA], esponente di un clan camorristico delsalernitano, garantendo in cambio utilità rappresentate dal mantenimento dellagestione di un lido balneare e dalla candidatura della moglie ([OSCURATO:PERSONA]) inuna delle liste che sostenevano il sindaco.1.2. In data 27 giugno 2025 il ricorrente aveva avanzato al Giudice per leindagini preliminari di Salerno istanza per la revoca o la sostituzione della misurae, avverso il provvedimento di rigetto, aveva proposto appello al Tribunale delriesame che, con ordinanza del 24 luglio 2025, aveva analogamente rigettato larichiesta, evidenziando la sussistenza e l’intensità delle esigenze cautelarirappresentate dal pericolo di reiterazione di reati e di inquinamento probatorio.Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi: con il primo veniva contestata la sussistenza del pericolo di reiterazionedel reato, tenuto conto della disarticolazione del sodalizio facente capo a RobertoSquecco, dell’assenza di attuali rapporti tra costui e il ricorrente, anche alla lucedelle minacce rivolte dal primo al secondo, nonché del mutato contesto politico-amministrativo e alla non imminenza di ulteriori competizioni elettorali; con ilsecondo motivo si deduceva che il Tribunale del riesame avesse illegittimamenteesaminato anche il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, non devolutocon l’impugnazione; con il terzo motivo si lamentava l’omessa motivazione inordine alla ritenuta inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive rispetto aquella applicata.1.3. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Prima Sezione penale di questaCorte annullava l‘ordinanza del Tribunale del riesame accogliendo il primo motivodel ricorso, rilevando l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del pericolo di reiterazione di reati, tenuto conto: dell’accertatainterruzione di rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaminacciato ritorsioni contro il primo a causa del ritenuto mancato rispetto degliaccordi relativi alla gestione del lido balneare; dell’assenza di ulteriori contatti diin ordine alla sua capacità di influenza politica su altri consiglieri comunali.Il terzo motivo del ricorso veniva ritenuto assorbito nell’accoglimento delprimo, mentre il secondo veniva dichiarato inammissibile, perché il ricorrente nonaveva indicato perché l’esame di un punto non devoluto avesse incisonegativamente sull’intero provvedimento.1.4. In sede di rinvio, il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimentodi rigetto dell’istanza di revoca e di sostituzione della misura, ponendo in evidenzache l’interruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevaritenersi definitiva, non emergendo agli atti un’impossibilità di ricucire i lororapporti, sebbene deteriorati. Dalle dichiarazioni rese in interrogatorio da RobertoSquecco e da alcune note della Direzione investigativa antimafia era inoltre emersoche la nuova amministrazione comunale potesse contare sull’appoggiodeterminante di una pluralità di consiglieri che avevano sostenuto quella delsindaco [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali avevano votato anche a favore delle delibere cheriguardavano proprio il lido gestito da [OSCURATO:PERSONA].Quanto al tema dell’inquinamento probatorio, il Tribunale poneva in evidenzache, pur non risultando lo stesso oggetto del giudizio di rinvio, in sede di riesameera stato già ravvisato tale pericolo sulla base della capacità manipolatoriadell’[OSCURATO:PERSONA] e delle ingerenze dallo stesso poste in essere nei confronti di diversepersone informate sui fatti e che tale valutazione doveva ormai ritenersi definitiva.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce illogicità della motivazione in ordineall’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.Il Tribunale di Salerno aveva infatti ritenuto non definitiva la rottura deirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante la programmazione dirifiuto degli esecutori materiali incaricati.In relazione a tale aspetto, inoltre, il Tribunale non si sarebbe attenuto alprincipio di diritto espresso dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza diannullamento della precedente ordinanza, nella quale era stato appunto giàvalutato il tema dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini di rottura definitiva.Anche in ordine alla possibilità di ingerenza del ricorrente nell’attivitàamministrativa comunale, il Tribunale del riesame avrebbe eluso la censura dellaCorte di Cassazione che aveva rimarcato la vaghezza delle considerazioni espressenella precedente ordinanza di rigetto dell’istanza difensiva e reiterate in quellaoggetto di ricorso.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della disposizioneprocessuale di cui all’art. 627 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Salerno, alfine di motivare in ordine al pericolo di reiterazione dei reati, avrebbe fattoriferimento ad elementi (quali la gravità dei reati e la personalità dell’indagato) giàritenuti insufficienti dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento dellaprecedente ordinanza del 24 luglio 2025. Nell’ordinanza impugnata, inoltre, non sisarebbe tenuto conto della revoca della misura degli arresti domiciliari in altroprocedimento e della notevole durata complessiva della misura nell’ambito dei duediversi procedimenti che riguardavano l’[OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di illogicità della motivazione per nonessere stata sostituita la misura in atto con altra meno afflittiva. L’interruzione deirapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il mutamento dell’amministrazionecomunale e la non imminenza di elezioni avrebbero dovuto indurre il Tribunale amotivare in modo maggiormente approfondito in ordine alla possibilità disoddisfare le residue esigenze cautelari con una misura meno afflittiva.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato una memoria con la quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso, ribadendo che la capacità di influenza di altri consiglieriè e che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono terminati, come emerge dai propositidi quest’ultimo di commettere atti intimidatori nei confronti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come noto, stabilisce che «il giudicedi rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerneogni questione di diritto con essa decisa».La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «La Corte dicassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimentodel dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà didecisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative alpunto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schemaimplicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento,restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanzeprocessuali» (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830 - 01; Sez. 2, n. 45863del 24/09/2019, Rv. 277999 - 01).Il limite derivante dalla sentenza di annullamento, tuttavia, è quello di nonpoter ripetere lo stesso percorso logico già censurato, ma il compito diricostruzione dei fatti e di valutazione del materiale probatorio, come pure quellodi apprezzamento delle esigenze cautelari, resta pur sempre di esclusivapertinenza del giudice di merito. Sotto tale profilo, questa Corte ha in più occasioniribadito che «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio dimotivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventualivalutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenzarescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati difatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valoredelle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629-02;Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345-01; Sez. 4, n. 20044 del17/03/2015, Rv. 263864-01). Nulla, dunque, vieta al giudice di rinvio di pervenireallo stesso esito della decisione censurata sulla base di un compendio probatoriodiverso o arricchito rispetto a quello valutato nel giudizio rescindente, senzaneanche necessità di prendere nuovamente posizione su qualsiasi aspetto, anchedi carattere prettamente fattuale, evidenziato nel provvedimento di annullamento,purché il ragionamento complessivo non risulti carente o illogico rispetto ai datiemersi.3. Alla luce di tali principi, il primo e il secondo motivo del ricorso, che possonoessere esaminati congiuntamente perché entrambi diretti a censurare lamotivazione resa dal Tribunale in sede di rinvio in ordine alla persistenza delleesigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sonoinfondati.Il Tribunale di Salerno, lungi dal riprodurre il percorso argomentativo giàcensurato dalla sentenza rescindente, ha proceduto ad una rinnovata valutazionedei profili indicati dalla Prima Sezione di questa Corte, confrontandosispecificamente sia con il tema della dedotta definitiva interruzione dei rapporti traAlfieri e [OSCURATO:PERSONA], sia con quello della perdurante capacità del ricorrente di incidere,anche per il tramite di soggetti a lui politicamente vicini, sulle scelteamministrative e gestionali dell'ente locale.3.1. Quanto al primo profilo, l'ordinanza impugnata ha ricostruito in modoanalitico la sequenza degli accadimenti relativi al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando cheil contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un fatto sopravvenutorispetto all'applicazione della misura, ma si collocava già nei primi mesi del 2023,in connessione con la decisione dell'amministrazione comunale di procedere agliinterventi di messa in sicurezza e demolizione di parte dello stabilimento balnearegestito da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, il fatto che, pur a fronte delrisentimento manifestato da [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, nonostante tale insoddisfazionefosse già emersa anche in questa prima fase), l'amministrazione aveva dapprimaadottato soluzioni idonee a preservare, nei limiti consentiti dalle esigenze dipubblica e privata incolumità, l'utilizzo turistico-ricettivo della struttura, ponendoi relativi costi a carico dei fondi pubblici, e che l'intervento demolitorio era statolimitato alle cabine e alle strutture in legno e cemento, senza estendersi al corpocentrale dell'immobile.La motivazione ha poi dato conto delle iniziative poste in essere da RobertoSquecco per scongiurare l’esecuzione dell'abbattimento delle strutture, facendorecapitare a [OSCURATO:PERSONA] messaggi dal contenuto intimidatorio per il tramitedell’assessore Picariello; la successiva interlocuzione tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed altro soggettovicino allo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nel corso della quale il primo rassicuravache si trattava di «solo carte» e che non si sarebbe messo contro [OSCURATO:PERSONA]; nonchéle ulteriori rassicurazioni, sempre veicolate tramite [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2023, circail fatto che l'abbattimento sarebbe rimasto soltanto sulla carta.Su tali basi il Tribunale ha logicamente escluso che la successivaesasperazione del conflitto, culminata nei propositi violenti manifestati da Squecconei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nella programmazione di atti intimidatori poi non eseguiti,fosse idonea, di per sé, a dimostrare una cesura definitiva e irreversibile delrapporto. L'ordinanza impugnata ha infatti rimarcato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelmaggio 2023, affermava che, una volta rientrato sul territorio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto concedergli tutto ciò che avesse richiesto, mentre [OSCURATO:PERSONA], anzichédenunciare l'accaduto o assumere una posizione di effettiva rottura, dapprimaforniva rassicurazioni sull'assenza di concrete conseguenze dell'interventodemolitorio e, successivamente, per il tramite di terzi, invitava [OSCURATO:PERSONA] a «starefermo». Ne deriva una valutazione non manifestamente illogica: il rapporto, purdeteriorato e conflittuale, non risultava definitivamente reciso, restando plausibile,secondo il giudizio prognostico proprio della fase cautelare, una ripresa diinterlocuzioni in presenza di convergenti interessi sul medesimo territoriocomunale.Non è, inoltre, incongrua la valorizzazione, da parte del Tribunale, dellapersistente operatività del contesto criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanzaha richiamato la sua accertata appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di spiccoassunto dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], la ripresa del controllo del territorioal termine del periodo di detenzione e semidetenzione, nonché le note dellaDirezione investigativa antimafia del 15 aprile e del 14 maggio 2025, dalle qualiemergeva una fitta rete di rapporti, attestata anche dalle numerose visite ricevuteda [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ufficio tra settembre 2023 e gennaio 2024. Sono statialtresì indicati episodi specifici, quali l'intervento richiesto da [OSCURATO:PERSONA] il recupero di un credito, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con PaganoCarmelo e la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], come «bossdi Capaccio».Il Tribunale ha quindi spiegato perché né lo stato di arresti domiciliari diSquecco, né l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere ritenuti, allo stato,elementi idonei a dimostrare la disarticolazione del gruppo criminale ol'azzeramento della sua capacità di pressione sul territorio.3.2. Anche con riguardo al secondo profilo segnalato dalla sentenza diannullamento, concernente la capacità dell'[OSCURATO:PERSONA] di incidere ancora sulle scelteamministrative, politiche e gestionali, il Tribunale ha offerto una risposta specificae non meramente assertiva. L'ordinanza impugnata ha richiamato la nota dellaDirezione investigativa antimafia n. 4983 del 24 giugno 2025 e le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 29 giugno 2025, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nelleelezioni comunali del giugno 2025, avrebbe schierato consiglieri a lui vicini nelleliste a sostegno della coalizione del neoeletto sindaco Paolino e avrebbe curatoanche ulteriori candidature, al fine di mantenere il controllo sia della maggioranzasia della minoranza, in vista della gestione delle gare finanziate con fondi PNRR.Il Tribunale non si è arrestato a tale dato dichiarativo, ma ne ha indicato iriscontri investigativi, rappresentati dal raffronto tra le liste che avevano sostenutoil sindaco Paolino e quelle che, negli anni 2019 e 2024, avevano appoggiatol'[OSCURATO:PERSONA]. Da tale raffronto emergevano nove nominativi ricorrenti e, soprattutto, ildato che otto dei dieci consiglieri di maggioranza eletti nella coalizione Paolinoerano già stati candidati nella coalizione che sosteneva [OSCURATO:PERSONA] nelle ultime elezionidel 2024, mentre tre di essi lo avevano sostenuto anche nel 2019. L'ordinanza hainoltre evidenziato che quattro componenti dell'attuale maggioranza consiliareavevano fatto parte del Consiglio comunale che, con delibera n. 4 del 9 gennaio2020, aveva approvato il progetto di riqualificazione ambientale e messa insicurezza della fascia litoranea sulla quale insisteva il [OSCURATO:PERSONA], deliberaritenuta centrale nell'attuazione del patto elettorale contestato.Si tratta di argomentazione coerente con il parametro dell'attualità cautelare,che non richiede la previsione di specifiche e imminenti occasioni di recidiva, mauna valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sullapersonalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.Il Tribunale ha infatti correlato il dato della continuità dei rapporti politici localicon la lunga e radicata esperienza amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] nella Piana del Sele ein ambito regionale, con la rete di relazioni maturata in oltre trent'anni di attivitàpolitica e con la permanenza di soggetti a lui collegati all'interno della nuovacompagine amministrativa. In tale prospettiva, la dismissione della carica disindaco e il mutamento formale dell'amministrazione comunale sono stati ritenutielementi recessivi rispetto alla concreta possibilità che il ricorrente conservassecapacità di condizionamento sulle scelte dell'ente locale, al pari del lasso temporalenel quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Deve per di più aggiungersi che la possibilità di tener conto, nel giudizio di rinvio,anche di elementi sopravvenuti che non incidano sulla validità iniziale del titolocautelare è comunque dubbia, si veda sul punto Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016,Vescovi, Rv. 266100 – 01).La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, si confrontapuntualmente con i rilievi formulati dalla Prima Sezione di questa Corte: da unlato, spiega perché il deterioramento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonequivalga, nella concreta ricostruzione dei fatti, ad una definitiva ed irreversibilecessazione di ogni possibile interlocuzione; dall'altro, individua elementi specificie attuali dai quali desumere la perdurante capacità del ricorrente di incidere sulcontesto politico-amministrativo locale. Il giudice del rinvio ha dunque colmato ildeficit motivazionale ravvisato dalla sentenza rescindente, individuando elementifattuali ulteriori e specificamente apprezzati sui due profili indicati dalla Corte.4. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancataadozione di una misura cautelare meno afflittiva, le ragioni che giustificherebberotale richiesta (interruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e mancatadimostrazione della persistente capacità di influenza del ricorrente) sono stati,come già osservato, confutati dal Tribunale del riesame di Salerno, che si èespressamente pronunciato sulla “assoluta inidoneità” di una misura di tipo noncustodiale a recidere i collegamenti del ricorrente con l’amministrazione e lapolitica locale.5. A fronte di una motivazione esaustiva, coerente e logica del Tribunale delriesame di Salerno, rispondente alle sollecitazioni contenute nella sentenza diannullamento della precedente ordinanza in ordine all’approfondimento sul temadelle esigenze cautelari, non spetta a questa Corte rivalutare gli elementi fattualiemersi e procedere ad un apprezzamento alternativo delle esigenze cautelari.Il controllo demandato a questa Corte resta infatti circoscritto alla verificadella tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo tradursi in una nuovaponderazione del materiale investigativo.Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris