CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 21770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30428-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 10, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] individuale R.G.N. 30428/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 529/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 314/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado (confermata quanto al rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti R.F.I.), a corrispondere all’ex dipendente euro 197,84 quale retribuzione del mese di giugno 2011 ed euro 1.714,61 quale rateo della 14° mensilità. Ha accolto in parte l’appello di R.F.I. ed ha rideterminato in euro 6.404,43 l’importo del t.f.r. dovuto al Morisani, condannando quest’ultimo a restituire la somma eccedente tale importo che gli era stata versata in esecuzione della sentenza di primo grado. 2. La Corte territoriale ha premesso che [OSCURATO:PERSONA], operaio specializzato manutentore in servizio presso il deposito di [OSCURATO:SOCIETA]. di Paola, è stato tratto in arresto nella notte del 4.6.2011 da personale della polizia ferroviaria che lo aveva sorpreso a sottrarre carburante da alcuni automezzi aziendali presenti in quel deposito, in cui si era introdotto senza autorizzazione e fuori dall'orario di lavoro. La società ha contestato al Morisani il furto di 15 litri di gasolio da uno degli automezzi aziendali e il tentativo di forzare il serbatoio di un altro automezzo e lo ha licenziato per giusta causa. 3. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal lavoratore, rilevando che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, comma 2, del c.c.n.l. di categoria ha natura ordinatoria; che solo in data 17 giugno 2011 la commissione di indagine interna aveva concluso gli accertamenti; che l'intervallo temporale intercorso tra l'arresto del dipendente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), o meglio la conclusione dell’indagine interna ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la contestazione disciplinare (14.7.2011) era giustificato dalla complessa dimensione della società datrice di lavoro. 4. Ha ritenuto che gli elementi di prova raccolti dimostrassero la sussistenza dell’addebito contestato e che la misura espulsiva fosse proporzionata alla lesione del vincolo fiduciario provocata dalla condotta posta in essere dal dipendente, anche in base alla previsione dell'art.59 del c.c.n.l. che sanziona con il licenziamento il “furto di…merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'azienda”. 5. Ha accolto le rivendicazioni salariali del lavoratore quanto alla retribuzione del mese di giugno e alla quattordicesima mensilità, non contestate da parte datoriale. Ha calcolato l'importo del t.f.r. spettante al lavoratore come pari a euro 24.893,54; ha accertato l’avvenuta cessione del credito per il t.f.r. da parte del lavoratore, a fronte di un mutuo pari ad euro 18.489,11; ha quindi calcolato la differenza tra il t.f.r. maturato e quello ceduto come pari ad euro 6.404,43, somma spettante al lavoratore (salvo l’obbligo di questi di restituire la differenza tra quanto già ricevuto a titolo di t.f.r. e la minor somma di euro 6.404,43). 6. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ciascuno contenente più censure. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Il ricorrente principale ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. R.F.I. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] 7. Col primo motivo di ricorso, relativo alla condotta contestata (tentato furto di gasolio), è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt.2697 e 2700 cod. civ., per arbitrarietà e omissioni nella valutazione delle risultanze istruttorie e decisione sulla base di fatti indimostrati e non percepiti dagli agenti Polfer; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 1, l. 604 del 1966, dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art 59 c.c.n.l. Attività ferroviarie. 8. Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è denunciato l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (posizionamento del bidone nella rimessa, assenza del bidone nei pressi dell'unico mezzo su cui gli agenti hanno visto il Morisani “armeggiare”, effettiva asportazione del gasolio dal primo mezzo aziendale, tentativo di asportazione del gasolio dal secondo mezzo aziendale, quantità di gasolio presente nei rispettivi serbatoi). 9. Si censura, attraverso ampi riferimenti alle prove orali e documentali poste a base della sentenza d’appello, la ricostruzione in fatto della condotta addebitata al lavoratore, sia riguardo a quanto rilevato o rilevabile dagli agenti della Polfer, sia in ordine alla presenza del carburante nel veicolo da cui si assume sottratto e ai criteri di misurazione dello stesso, sia sulle ragioni di presenza del Morisani in ora notturna nel luogo di lavoro. 10. Il motivo in esame, sebbene denunci la violazione di norme disciplinanti il regime probatorio, si esaurisce nella contestazione dell'accertamento in fatto e della valutazione probatoria compiuti dalla Corte territoriale, ampiamente argomentati, e insindacabili in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass.18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197). 11. Le censure mosse non denunciano, in riferimento all'art. 115 c.p.c., la commissione da parte dei giudici di appello di un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); non presuppongono che il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova invece soggetti a valutazione (v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014); né integrano violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece là dove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 13395 del 2018; n. 15107 del 2013). 12. Neppure ricorrono i presupposti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineati dalle S.U. di questa Corte (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014) e incentrati sull’omesso esame di un fatto, inteso in sesso storico fenomenico, che abbia valore decisivo rispetto all’esito della controversia, poiché nel caso di specie le critiche si dirigono sulla valutazione degli elementi di prova e sulla ricostruzione, in base ad essi, di quanto accaduto. 13. Col il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 5, l. 604 del 1966 nonché dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per arbitrarietà e omissioni nella valutazione delle risultanze istruttorie. 14. Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si denuncia inoltre l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (chiamata del Serpa, urgenza della riparazione e assenza di autorizzazione ad entrare fuori orario nel piazzale). 15. La parte ricorrente sostiene che la Corte d'appello abbia giudicato legittimo il licenziamento non per aver acquisito la prova del tentato furto di gasolio, bensì a causa della ingiustificata presenza del lavoratore nel piazzale e per il fatto che questi non avrebbe saputo fornire una “plausibile spiegazione alternativa” di tale condotta. In tal modo, la sentenza impugnata avrebbe surrettiziamente mutato il thema probandum e il thema decidendum della causa e s postato l'indagine dalla condotta contestata al lavoratore (tentato furto di gasolio) ai motivi per cui il predetto si trovasse fuori orario sul posto di lavoro. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe palesemente invertito l'onere probatorio attribuendo al ricorrente il compito di dimostrare la veridicità dei motivi addotti a giustificazione della sua presenza sul luogo di lavoro. 16. Le censure, che reiterano quanto già dedotto col secondo motivo di appello (vedi pag. 6 della sentenza d’appello) non possono trovare accoglimento. 17. La Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta contestata al lavoratore in base al verbale di arresto in flagranza di tentato furto di gasolio e agli altri elementi di prova, valutati tutti come idonei a supportare la ricostruzione dell’accaduto come descritta nel verbale, mentre “nessuna delle testimonianze escusse offre elementi capaci di smentire quel che gli operanti di polizia giudiziaria hanno verbalizzato in ordine alle condotte del lavoratore” (pag.5 della sentenza d’appello). I giudici di appello hanno preso in esame, doverosamente, la ricostruzione fornita dal lavoratore e ne hanno verificato la tenuta alla luce del compendio probatorio raccolto. Hanno rilevato che “la giustificazione che egli (ndr., il lavoratore) aveva fornito della sua presenza sul luogo di lavoro fuori dall'orario di servizio è stata smentita dal collega Serpa da cui egli sosteneva di essere stato contattato per eseguire una urgente riparazione. Questi ha negato la circostanza”. Hanno agg iunto, richiamando quanto rilevato dal tribunale, che “l'ingresso nella zona dove il ricorrente fu arrestato poteva avvenire di notte solo su disposizione del responsabile e previo avviso al personale della polizia ferroviaria (e che) nessuna delle due con dizioni si era realizzata nella fattispecie”. Hanno inoltre rilevato, condividendo le argomentazioni del primo giudice, “l'incongruenza della condotta del lavoratore rispetto all'urgenza con cui - a suo dire - era intervenuto per effettuare la riparazione, sebbene del guasto fosse stato informato nel pomeriggio del giorno prima. Il tribunale ha rimarcato come non appaiono plausibili né la scelta di farlo nel cuore della notte, all'insaputa di altri, né la scelta di ritardare l'intervento per preoccuparsi, a dispetto della sua urgenza, di rimettere prima a posto […] un bidone casualmente trovato nel piazzale e una tronchesina”. La sentenza impugnata ha quindi ritenuto che “la contraddittorietà e l'implausibilità di tale scelte servono […] a ribadire la fallacia della giustificazione offerta dal ricorrente, in contrapposizione a quanto risulta accertato dagli operanti della polizia giudiziaria che lo arrestarono nel mentre armato di tubo e di tronchesina tentava di forzare la chiusura del serbatoio dell'escavatore” (pagg. 7 e 8 sentenza appello). 18. Come emerge dai brani appena riportati, la sentenza impugnata non ha deviato dall’accertamento della condotta specificamente contestata (tentato furto del gasolio), ricostruita attraverso plurimi elementi indiziari (tra cui la presenza di notte sul luogo di lavoro e il comportamento ivi posto in essere e rilevato dagli agenti della Polfer), veicolati nel processo attraverso il verbale di arresto in flagranza e le ulteriori prove documentali e testimoniali raccolte. Neppure risulta violato il criterio di distribuzione dell’onere della prova. I giudici di appello hanno addossato tale onere a parte datoriale e lo hanno considerato soddisfatto dai plurimi e univoci elementi probatori raccolti, dopo avere valutato la diversa versione fornita dal lavoratore ed appurato la contraddittorietà e implausibilità della stessa. 19. Le residue censure oggetto del motivo di ricorso in esame risultano inammissibili per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo. 20. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2104, 2119, 1455 cod. civ., dell’art. 59 c.c.n.l., dell’art. 1363 cod. civ. in relazione agli artt.56 e 57 c.c.n.l. 21. Si critica la sentenza assumendo la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto all'entità del danno arrecato, quantificabile in circa 30 € (corrispondente al costo di 15 litri di gasolio). Si assume che la condotta del lavoratore, ove anche ritenuta sussistente, avrebbe al più potuto legittimare l'irrogazione di una sanzione conservativa, come quella prevista dall'art. 56 c.c.n.l. (“per aver commesso in servizio atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'azienda, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile”) oppure dall'art. 57 (“in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile” oppure “per uso dell'impiego al fine di trarne illecito profitto per sé o per altri”). 22. Il motivo non può essere accolto. 23. La Corte d’appello ha ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore integrasse una giusta causa di licenziamento “indipendentemente dall'entità del danno che […] ha cagionato all'azienda; perché ciò che assume rilievo è la lesione in sé del vincolo fiduciario che consegue alla condotta appropriativa dei beni altrui, condotta che, integrante - furto di … merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'azienda- ricade tra quelle che l'articolo 59 del contratto collettivo applicato in azienda sanziona con il licenziamento”. 24. La valutazione compiuta dai giudici di appello si è svolta secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13534 del 2019; n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018), avendo essi attribuito alla condotta del lavoratore idoneità a ledere il vincolo fiduciario in ragione della intenzionale e illecita condotta di sottrazione del gasolio, avente rilevanza anche penale. Il giudizio valutativo è stato svolto in coerenza, oltre che con le disposizioni del codice civile e con la nozione di giusta causa, con le previsioni del contratto collettivo la cui scala valoriale, come costantemente affermato da questa Corte, costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. (v. Cass. n. 9396 del 2017; n. 18715 del 2016), anche in base alla legge n. 183 del 2010, art. 30 comma 3 (v. da ultimo Cass. n. 11665 del 2022). 25. Nel caso in esame, la condotta di furto di merci o beni dell’azienda è espressamente contemplata dal contratto collettivo (art. 59) tra quelle che, in via esemplificativa, legittimano il ricorso alla massima sanzione espulsiva e ciò in coerenza con i principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali. 26. Le censure oggetto del motivo di ricorso in esame non denunciano una errata applicazione dei parametri integrativi della nozione di giusta causa né sostengono l’inidoneità in astratto a ledere il vincolo fiduciario di condotte come quella addebitata al ricorrente, ma si limitano a prospettare e a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto o una differente operazione valutativa, entrambe precluse in questa sede di legittimità. 27. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1264 cod. civ. 28. Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si denuncia inoltre l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (omesso pagamento da parte di R.F.I. del debito contratto dal Morisani con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 29. Si censura la sentenza d’appello per aver disposto una illegittima decurtazione di euro 18.489,11 dal t.f.r. dovuto al ricorrente, con condanna dello stesso alla restituzione di tali somme in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. 30. Si sostiene che la società datoriale non avesse chiesto la restituzione di tale somma e che la Corte d'appello avrebbe pronunciato sul punto in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Inoltre, si addebita alla sentenza impugnata un errato apprezzamento del materiale istruttorio adducendo che, fin dal primo grado, il Morisani aveva contestato la cessione di credito a “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e dimostrato come R.F.I. non avesse mai fatto fronte al pagamento del presunto credito ceduto. 31. Il motivo è inammissibile. 32. La Corte d’appello ha ritenuto (sentenza pagg. 11 e 12) che “l’allegazione della società convenuta in ordine al fatto che il ricorrente avesse ceduto il proprio credito per il t.f.r. […] era stata documentata, per come lo stesso tribunale ha riconosciuto”. Premessa l’esistenza di prova della avvenuta cessione del credito, i giudici di appello hanno rilevato come la cessione comporti la perdita del diritto di credito da parte del cedente nei confronti del debitore ceduto. Da ciò hanno tratto la conseguenza che il lavoratore non avesse titolo per richiedere alla datrice di lavoro le spettanze di fine rapporto, se non per la parte eccedente l’importo del finanziamento erogato dal cessionario. 33. In tale contesto, la censura dell’attuale ricorrente di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., motivata sul rilievo che la società datoriale non avesse chiesto la restituzione della somma corrispondente al credito ceduto, è inammissibile in quanto non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha considerato inesistente, a causa della avvenuta cessione, il credito del lavoratore verso la datrice di lavoro per la somma corrispondente al credito ceduto, riconoscendo il diritto di credito del lavoratore nei limiti dell’importo eccedente la somma oggetto di cessione. 34. Nel ricostruire gli effetti della cessione del credito, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi affermati da questa Corte secondo cui, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 4713 del 2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009). 35. Parimenti inammissibile è la residua censura mossa col motivo di ricorso in esame, sia nella parte in cui denuncia un errato apprezzamento del materiale istruttorio, al di fuori dei limiti segnati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U., nn. 8053 e 8054 del 2014) e sia nella parte in cui adduce di aver contestato l’esistenza della cessione del credito alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, in contrasto con quanto accertato dal primo giudice e dalla Corte di merito in base alla documentazione in atti (v. sentenza pagg. 11 e 12). Peraltro, considerato che, in caso di cessione, il cessionario diviene creditore esclusivo nei confronti del debitore ceduto, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza, dedotta dall’attuale ricorrente, del mancato pagamento da parte di R.F.I., non essendo neanche allegato dal lavoratore di aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte del cessionario. 36. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ. 37. Si afferma che, a seguito dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, il riparto delle spese legali dovrà essere riformato, con condanna della società all'integrale pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. 38. Il motivo è assorbito, in ragione del mancato accoglimento delle censure oggetto dei precedenti motivi di ricorso. Ricorso incidentale di R.F.I. 39. Con l’unico motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., cioè l'avvenuto versamento di euro 9.356,60 a titolo di anticipazione del t.f.r. emergente da un documento depositato in primo grado da entrambe le parti (busta paga di maggio 2011, doc. 17 allegato alla memoria di costituzione R.F.I. nonché doc. 12 della produzione di parte ricorrente). 40. Si sostiene che la Corte d'appello abbia violato l'articolo 115 cit., facendo errata applicazione del principio di non contestazione rispetto alla quantificazione del t.f.r. spettante al lavoratore, in quanto, sin dalla memoria di costituzione in primo grado, la società aveva esplicitamente contestato le avverse deduzioni in merito all'entità del t.f.r. 41. Si assume inoltre che la società avesse contestato l'importo richiesto a titolo di t.f.r. in quanto in parte oggetto di avvenuta cessione del credito da parte del lavoratore e in parte già corrisposto a titolo di anticipazione; che su quest'ultimo profilo, la società non aveva fondato la prova dell'avvenuto pagamento sui documenti dalla stessa prodotti in appello, bensì su un documento depositato in primo grado e mai contestato dal lavoratore, cioè la busta paga di maggio 2011 da cui si evince chiaramente che il Morisani aveva ricevuto un'anticipazione del t.f.r. per l’importo di euro 9.356,60. 42. Il motivo è inammissibile. 43. Deve anzitutto rilevarsi la genericità della censura sulla quantificazione del t.f.r., priva peraltro di autosufficienza, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza d’appello (pag. 12) secondo cui “dai dati di cui il tribunale disponeva e che ha indicato in sentenza, si desume […] un credito per t.f.r. pari a euro 24.893,54 (che il ricorrente aveva quantificato senza incontrare alcuna contestazione ad opera di controparte)”. 44. Neppure può accogliersi la censura relativa alla fonte di prova della avvenuta anticipazione del t.f.r., da individuarsi nella busta paga del maggio 2011 prodotta dallo stesso lavoratore fin dal primo grado. 45. Secondo un indirizzo costante, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (v. Cass. n. 10306 del 2018; n. 13150 del 2016). 46. Da tali principi discende che la produzione della busta paga da parte del lavoratore non solo non dimostra l’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate (nel caso di specie, l’anticipazione del t.f.r.), della cui prova è onerato il datore di lavoro, ma non può neanche integrare, di per sé, una non contestazione del ricevimento delle somme medesime (ciò, a maggior ragione, nella fattispecie oggetto di causa in cui il lavoratore aveva chiesto la condanna di parte datoriale al pagamento della retribuzione di maggio 2011 e dell’intero t.f.r.). 47. Per le considerazioni finora esposte si rigetta il ricorso principale e si dichiara inammissibile il ricorso incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità motivata dalla reciproca soccombenza. 48. Si dà atto della sussistenza, per entrambe le parti, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso