CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 32548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3087/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2021 depositatoil 04/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vi bo Valentia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA]Ferraro contro l’esclusione della somma di euro 16.730,26 (in quanto «già percepita dal ricorrente dal Fondo di garanzia dell’INPS») dallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , cui era stata richiesta l’ ammissione per complessivi euro 22.572,18 a titolo di “ n. 17 mensilità e tredicesima”(aprile 2012-agosto 2013); 1.1. –il tribunale ha in particolare osservato che, pur essendo pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro, «l’emissione della busta paga e la sua allegazione alla domanda di ammissione al passivo non prova in alcun modo il mancato pagamento da parte della società»; 2. –avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2710, 2730, 2735, dell’art. 39 d.l. n. 112 del 2008, degli artt. 1 e 2, l. n. 4 del 1953 e degli artt. 115, 116 c.p.c., in ragione della piena efficacia probatoria delle copie delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro al lavoratore, nel caso di specie pienamente conformi alle risultanze del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (LUL), con la conseguenza che sarebbe stato onere della curatelafallimentare fornire la prova dell’eventuale pagamento; 2.2. – il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-4 della l. n. 297 del 1987 nonché 1 - 3, 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 , poiché dalla documentazione allegata risultava il pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell’Inps solo di TFR, ultime tre mensilità e fondo pensionistico complementare; 2.3. – il terzo lamenta la nullità del decreto impugnato per motivazione apparente o comunque al di sotto del cd. “minimo costituzionale; 3. – i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati; 3.1. – in primo luogo risulta erronea l’affermazione del tribunale circa la mancanza di efficacia probatoria delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, essendo indirizzo costantedi questa Corte che le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (Cass. 10306/2018, 13150/2016); di conseguenza, la produzione della busta paga da parte del lavoratore non solo non dimostra l’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate (compresa l’anticipazione del t.f.r.), della cui prova è onerato il datore di lavoro, ma non può neanche integrare, di per sé, una non contestazione del ricevimento delle somme medesime (Cass.21770/2022; conf. Cass. 14130/2020; cfr. Cass. 28029/2018); 3.2. – in secondo luogo la m o tivazione risulta confusa e imperscrutabile circa l’asserita (“ evidente ”) erroneità dei conteggi allegati sulle somme effettivamente corrisposte al ricorrente dal Fondo di garanzia dell’Inps( facendosi riferimento anche ad un non meglio chiarito «prospetto riepilogativo dei debiti allegato al concordato preventivo»), tanto da assurgere ad anomalia motivazionale declinabile come violazione di legge costituzionalmente rilevante sub specie di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016, Cass. 13977/2019); 4. – segue la cassazione con rinvio anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione spese del giudi