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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:56
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0043

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 24 gennaio 2019 ( 1 ) Causa C‑43/18 [OSCURATO:PERSONA] d’entreprises [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Belgio)] Causa C‑321/18 [OSCURATO:PERSONA] wallonne ASBL contro [OSCURATO:PERSONA] wallonne [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – [OSCURATO:PERSONA] 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – [OSCURATO:PERSONA] 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Misure per la gestione delle zone protette – Designazione di una zona speciale di conservazione – Nozione di piani e programmi – Obbligo di procedere a una valutazione ambientale – Fissazione degli obiettivi di conservazione per la Regione vallona»

I. Introduzione

1. Qual è il rapporto tra la direttiva VAS (valutazione ambientale strategica) ( 2 ) e la direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 3 )? Tale è la questione sollevata dalle due domande di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Belgio), che esaminerò congiuntamente.

2. La situazione di contesto è determinata dalla compresenza di differenti valutazioni degli effetti sull’ambiente ai sensi del diritto dell’Unione: nelle fattispecie in esame, segnatamente, la valutazione dell’incidenza sul sito di piani e progetti che possano avere incidenze sui siti Natura 2000, disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], e la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della direttiva VAS.

La valutazione più nota, cioè la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di cui alla direttiva VIA ( 4 ), non ha particolare importanza nel presente caso.

3. Nello specifico, la causa CFE verte sull’attuazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] mediante la designazione nazionale di una zona speciale di conservazione (ZSC) che comporta l’adozione di vari regimi di protezione, mentre la causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne riguarda la fissazione degli obiettivi di conservazione per tutti i siti Natura 2000 della Regione vallona, del pari una misura per attuare la direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Avverso entrambi gli atti è stato eccepito che essi avrebbero dovuto essere sottoposti a una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS prima della loro adozione.

4. A tal riguardo occorre chiarire, in particolare, se misure direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Natura 2000 – nel presente caso, la designazione di una zona protetta e la fissazione degli obiettivi di conservazione – siano escluse, in linea di principio, dall’ambito di applicazione della valutazione ambientale di cui alla direttiva VAS.

A sostegno di detta conclusione viene anzitutto affermato che tali misure non sono espressamente soggette alla valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Ci si chiede allora quale significato assuma tale constatazione ai fini della valutazione ambientale di cui alla direttiva VAS.

5. Occorre altresì precisare se le misure summenzionate soddisfino in concreto le condizioni di una valutazione ambientale.

A tal riguardo è di primaria importanza stabilire se esse definiscano un quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti.

6. Va sottolineata l’importanza pratica dei presenti procedimenti.

Natura 2000 si estende a circa il 18% della superficie terrestre e al 6% della superficie marina dell’Unione europea per molte migliaia di singoli siti.

Dato che finora le misure amministrative risultano essere state adottate spesso senza procedere a una valutazione ambientale, un obbligo di effettuare una valutazione ambientale delle misure di gestione dei siti Natura 2000 potrebbe rimettere in discussione tale rete.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1.

[OSCURATO:PERSONA] VAS

7. Gli obiettivi della direttiva VAS emergono in particolare dal suo articolo 1: «La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente».

8. Piani e programmi vengono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS: «Ai fini della presente direttiva: a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche – che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e – che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

9. Per le fattispecie oggetto dei procedimenti principali riveste interesse, in particolare, l’obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 5, della direttiva VAS: «1.

I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [VIA], o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva [[OSCURATO:PERSONA]].

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente.

5. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni.

A tale scopo gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva». 2.

[OSCURATO:PERSONA]

10. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] definisce Natura 2000, la rete di zone di conservazione europee, come segue: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. (…)».

11. L’articolo 4 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] contiene disposizioni specifiche sulla designazione dei siti: «1.

In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) (…)

2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (…) L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.

3. (…)

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».

12. La tutela dei siti è disciplinata nel seguente modo dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]: «1.

Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».

B. Diritto nazionale

1. La decisione di designazione della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale per il sito [OSCURATO:PERSONA] de Soignes

13. Oggetto del procedimento che ha portato alla causa CFE è l’arrêté du Gouvernement de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale portant désignation du site Natura 2000 – BE1000001 «[OSCURATO:PERSONA] de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe [OSCURATO:PERSONA] de Soignes – Vallée de la Woluwe» du 14 avril 2016 (decreto del governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale del 14 aprile 2016, recante designazione del sito Natura 2000 BE1000001 «La foresta di Soignes con margini e aree boschive limitrofe e la valle della Woluwe – complesso Foresta di Soignes – Valle della Woluwe») ( 5 ).

14. Tale decreto determina essenzialmente quali superfici fanno parte della zona speciale di conservazione, quali tipi di habitat e specie vi si riscontrano e in quale stato di conservazione si trovavano quando il sito è stato individuato, quale stato di conservazione deve essere raggiunto e il motivo per il quale il sito è protetto.

15. L’articolo 15 del decreto contiene alcuni divieti finalizzati alla protezione del sito: «1.

In applicazione dell’articolo 47, § 2, del[la regionale del 1 o marzo 2012 relativa alla conservazione della natura], il presente articolo stabilisce divieti generali a tutela del sito Natura 2000 designato mediante il presente decreto.

2. Fatte salve disposizioni particolari che consentono esenzioni o deroghe, è vietato per i progetti che non sono soggetti né a permesso né ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 47, § 2 [della legge regionale del 1 o marzo 2012 relativa alla conservazione della natura]:

1. asportare, sradicare, danneggiare o distruggere specie vegetali locali, compresi muschi, funghi e licheni, e distruggere, deteriorare o alterare la vegetazione;

2. (…)».

2. La fissazione degli obiettivi di conservazione nella Regione vallona

16. Il procedimento principale nella causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne verte sull’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, fixant les objectifis de conservation pour le réseau Natura 2000 [decreto del governo della Regione vallona del 1 o dicembre 2016, che fissa gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000] ( 6 ), obiettivi quantitativi e qualitativi per i tipi di habitat e le specie in tutta la regione.

17. Il fondamento del decreto è l’articolo 25 bis della loi du 12 juillet 1973, sur la conservation de la nature [legge del 12 luglio 1973, sulla conservazione della natura]: «Articolo 25 bis. §

1. [OSCURATO:PERSONA] fissa, a livello della Regione vallona, obiettivi di conservazione per ciascun tipo di habitat naturale e ciascun tipo di specie per i quali devono essere designati i siti.

Gli obiettivi di conservazione sono determinati sulla base dello stato di conservazione, a livello della Regione vallona, dei tipi di habitat naturali e delle specie per i quali i siti devono essere designati e hanno lo scopo di mantenere o, se del caso, di ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente i tipi di habitat naturali e le specie per i quali i siti devono essere designati.

Tali obiettivi di conservazione hanno valore indicativo. §

2. Sulla base degli obiettivi di cui al paragrafo 1, il [OSCURATO:PERSONA] fissa obiettivi di conservazione applicabili a livello dei siti Natura 2000.

Tali obiettivi di conservazione hanno valore regolamentare.

Essi devono essere interpretati alla luce dei dati di cui all’articolo 26, § 1, secondo comma, punti 2 e 3».

18. Il preambolo del decreto ne espone la finalità, in particolare, come segue: «(…) considerando che, ai sensi degli articoli 1 bis, 21 bis e 25 bis, § 1, primo comma, della legge [del 12 luglio 1973, sulla conservazione della natura], determinati obiettivi di conservazione devono essere fissati a livello dell’insieme del territorio vallone (e non solo per la rete Natura 2000), in modo da avere una visione d’insieme di ciò che deve essere preservato o, se del caso, reintrodotto nella Regione vallona per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie per i quali è attuata la rete Natura 2000; che tali obiettivi hanno valore indicativo; considerando che gli obiettivi di conservazione a livello dei siti devono essere fissati sulla base degli obiettivi di conservazione fissati a livello del territorio vallone; che tali obiettivi hanno valore regolamentare; (…) considerando che tali obiettivi sono applicabili in un determinato sito Natura 2000 solo se tale sito è designato per quella specie o quell’habitat».

III. Fatti e procedimenti pregiudiziali A. Causa C‑43/18 – CFE

19. [OSCURATO:PERSONA] d’entreprises C.F.E.

SA (in prosieguo: la società per azioni «CFE») è proprietaria dal 1983 di un terreno che occupa la maggior parte del Plateau de la Foresterie di Watermael‑Boitsfort, un comune a sud della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale (Belgio).

20. Il 7 dicembre 2004, in applicazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea adottava il primo elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, nel quale era compreso il sito Natura 2000 BE1000001 «[OSCURATO:PERSONA] de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe [OSCURATO:PERSONA] de Soignes – Vallée de la Woluwe» («La foresta di Soignes con margini e aree boschive limitrofe e valle della Woluwe – complesso Foresta di Soignes – Valle della Woluwe») ( 7 ).

Il terreno della CFE fa parte di detto sito.

21. Avverso tale decisione della Commissione la CFE proponeva un ricorso, che è stato respinto come inammissibile con ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2006 ( 8 ).

22. La CFE espone di aver appreso per la prima volta il 9 ottobre 2007 che una parte rilevante della sua proprietà fosse stata utilizzata come discarica abusiva dal comune di Watermael‑Boitsfort tra il 1937 e il 1987.

A quella data, l’I.B.G.E. ([OSCURATO:PERSONA] pour la Gestion de l’[OSCURATO:PERSONA] [Istituto di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione ambientale], Belgio) inviava alla ricorrente un avviso, invitandola a presentare un progetto di bonifica del suo terreno.

23. Il 9 luglio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale autorizzava in prima lettura il progetto preliminare del decreto di designazione del menzionato sito Natura 2000.

Un’inchiesta pubblica riguardante il suddetto progetto preliminare di decreto veniva condotta dal 24 settembre al 7 novembre 2015.

Essa dava origine a 202 reclami, uno dei quali della CFE.

Nondimeno, il 14 aprile 2016 il [OSCURATO:PERSONA] adottava il decreto di designazione del suddetto sito Natura 2000.

24. Con ricorso proposto il 12 luglio 2016, la CFE chiede ora l’annullamento del decreto del 14 aprile 2016, lamentando, in particolare, l’omissione di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS.

25. In tale procedimento il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni: 1) Se il decreto mediante il quale un organo di uno Stato membro designa una zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA], decreto che contiene obiettivi di conservazione e misure preventive generali di rango regolamentare, costituisca un piano o programma ai sensi della direttiva VAS. 2) Più specificamente, se un tale decreto sia contemplato dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS come piano o programma che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, di modo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano determinare se possa avere effetti significativi sull’ambiente conformemente a quanto previsto al paragrafo

5. 3) Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che tale decreto di designazione è escluso dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4.

26. La CFE, la Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale, l’Irlanda, la Repubblica ceca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

B. Causa C‑321/18 – [OSCURATO:PERSONA] wallonne

27. L’8 novembre 2012 iniziava la procedura per l’adozione di un decreto recante gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 per la Regione vallona.

Dal 10 dicembre 2012 all’8 febbraio 2013 veniva condotta un’inchiesta pubblica nei 218 comuni interessati dalla rete Natura 2000.

Il 1 o dicembre 2016 il [OSCURATO:PERSONA] vallone emanava il decreto.

28. Con ricorso proposto il 9 febbraio 2017, l’associazione senza scopo di lucro (A.S.B.L.) [OSCURATO:PERSONA] wallonne chiede l’annullamento del decreto del 1 o dicembre 2016.

29. In tale procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) sottopone alla Corte le seguenti questioni: 1) Se il decreto mediante il quale un organo di uno Stato membro fissa obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000 conformemente alla direttiva [OSCURATO:PERSONA] costituisca un piano o programma ai sensi della direttiva VAS, e più precisamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. 2) In caso di risposta affermativa: se un tale decreto debba essere oggetto di una valutazione ambientale a norma della direttiva VAS, quantunque una valutazione non sia richiesta ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base il decreto è stato adottato.

30. [OSCURATO:PERSONA] wallonne ASBL, il Regno del Belgio, l’Irlanda, la Repubblica ceca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

C. Udienza congiunta

31. Il 13 dicembre 2018 la Corte ha tenuto un’udienza congiunta alla quale hanno partecipato la CFE, la Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale, il Belgio e la Commissione.

IV. Valutazione giuridica

32. Le due domande di pronuncia pregiudiziale mirano a chiarire se per le misure direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], in quanto piani o programmi, sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS.

33. In sostanza, la causa CFE verte su un atto istitutivo di uno status di protezione nazionale specifico per una zona già provvisoriamente protetta, mentre la causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne concerne una misura che rappresenta la sintesi degli obiettivi di conservazione per tutti i siti Natura 2000 della Regione vallona.

34. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ritiene giustamente che tali misure siano direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Natura 2000.

La designazione di una zona speciale di conservazione stabilisce lo status di protezione nazionale del sito e definisce il quadro di riferimento per la gestione del sito.

La sintesi degli obiettivi di conservazione per tutti i siti Natura 2000 della Regione vallona pone il quadro di riferimento di ciascun sito in un contesto più ampio.

35. Non vi è dubbio che entrambe le misure menzionate soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva VAS.

Esse sono state adottate da autorità a livello regionale e previste da disposizioni legislative o amministrative, segnatamente la direttiva [OSCURATO:PERSONA] e la relativa normativa di trasposizione.

36. Le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) si concentrano su due altre problematiche: in primo luogo, se le misure relative alla protezione e gestione dei siti Natura 2000 siano comunque escluse dalla valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva VAS e, in caso contrario, se soddisfino le altre condizioni previste per la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva VAS, in particolare se definiscano un quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti.

A. La valutazione ambientale strategica delle misure di gestione dei siti Natura 2000

37. La Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑capitale, il Belgio, l’Irlanda e la Commissione ritengono che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS e la deroga concernente le misure di gestione dei siti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] limitino la valutazione ambientale strategica dei siti Natura 2000 alla valutazione dei piani e progetti che sono anche oggetto di una valutazione dell’incidenza sul sito ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, per le misure di gestione dei siti Natura 2000 non sarebbe mai necessaria una valutazione ambientale.

38. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, viene effettuata una valutazione ambientale per i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Detta valutazione è intesa a rappresentare tutti gli effetti sull’ambiente della misura in questione, ma la direttiva VAS non prevede alcuna conseguenza giuridica per tali effetti.

39. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] esclude i piani o i progetti direttamente connessi e necessari alla gestione del sito dalla valutazione dell’incidenza su tale sito ivi prevista.

Di contro, le autorità nazionali competenti possono approvare altri piani e progetti solo se la valutazione dell’incidenza sul sito dimostra che essi non pregiudicheranno l’integrità del sito in quanto tale.

40. Dato che le misure controverse sono direttamente connesse alla gestione dei siti Natura 2000, esse non formano oggetto della valutazione di incidenza che hanno sul sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e neppure richiedono una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS.

41. Tuttavia, non è ancora stato stabilito se sia esclusa una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS.

42. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA.

43. Sono facilmente comprensibili i dubbi manifestati da alcune parti circa la possibilità che la designazione di una zona speciale di conservazione o la fissazione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 di una regione vengano ascritte a uno di tali settori.

44. Comunque sia, non occorre approfondire ulteriormente tale aspetto, in quanto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS, gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano anche se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di (altri) progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente ( 9 ).

In caso affermativo, deve essere effettuata del pari una valutazione ambientale.

45. È vero che – come rilevano le suddette parti – il legislatore dell’Unione non ha menzionato le misure di gestione dei siti nell’articolo 3 della direttiva VAS, ma è vero pure che nessuna delle disposizioni citate stabilisce esplicitamente che le misure di gestione dei siti siano escluse dalla valutazione ambientale strategica.

46. Ad ogni modo, nel caso in cui la deroga concernente la gestione dei siti non sia applicabile anche alla direttiva VAS, potrebbe risultare prima facie un’incongruenza tra le due direttive.

Ci si chiede il motivo per cui il legislatore dell’Unione debba escludere espressamente le misure di gestione dei siti dalla valutazione dell’incidenza sul sito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e nel contempo sottoporle all’obbligo di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS.

47. In realtà, tale incongruenza non sussiste, poiché le due valutazioni hanno funzioni diverse.

48. La valutazione dell’incidenza sul sito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] mira a chiarire se un piano o progetto possa essere autorizzato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, o paragrafo

4. Infatti, le autorità competenti possono dare il loro accordo su tale piano o progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, soltanto se la valutazione dell’incidenza sul sito contiene rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori che potrebbero pregiudicare la zona protetta interessata ( 10 ).

Inoltre, la deroga a tali rigorose condizioni stabilita dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] si applica solo a seguito dell’analisi dell’incidenza di un piano o di un progetto conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ( 11 ).

49. In particolare, i requisiti per l’accordo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] escludono un’applicazione alle misure di gestione del sito.

Infatti, nella gestione del sito sarà spesso impossibile articolare le relative misure in modo tale da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico quanto a una violazione degli obiettivi di conservazione.

Soprattutto per la designazione delle zone speciali di conservazione, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede addirittura espressamente che le autorità competenti stabiliscano, segnatamente nella designazione dei siti, delle priorità, ossia assegnino ad alcuni obiettivi la precedenza rispetto ad altri ( 12 ).

50. A titolo esemplificativo, la protezione degli habitat naturali in terreni aperti, in particolare nei prati, richiede di solito la rimozione di arbusti o alberi che potrebbero costituire, a loro volta, un habitat per le specie protette o trasformarsi in altri tipi di habitat protetti.

51. Inoltre, spesso occorrerà adottare misure di protezione dei tipi di habitat e delle specie benché non sia possibile escludere ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti sfavorevoli ad esse associati in funzione degli obiettivi di conservazione del sito.

Per esempio, si ritiene che molti tipi di habitat dipendano da determinate forme di coltivazione ( 13 ), ma non si può escludere in tutti i casi che proprio tale coltivazione possa comprometterli.

52. A differenza della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la direttiva VAS non contiene requisiti sostanziali per l’autorizzazione di un progetto ( 14 ).

Il suo obiettivo principale è quello di garantire che gli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente siano presi in considerazione al momento della loro adozione.

53. Tale presa in considerazione deve in ogni caso includere il rispetto di prescrizioni ambientali obbligatorie, ma queste possono discendere solo da fonti diverse dalla direttiva VAS, ad esempio dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA] o dalla direttiva quadro sulle acque ( 15 ).

54. Peraltro, l’Irlanda e la Commissione, in particolare, fondano la propria argomentazione sul fatto che le misure di gestione dei siti Natura 2000 non avrebbero, per loro stessa natura, effetti pregiudizievoli sull’ambiente, mentre la direttiva VAS mira a individuare e a prendere in considerazione tali effetti.

55. Effettivamente, la valutazione ambientale strategica costituisce, ai termini del considerando 4 della direttiva VAS, uno strumento per l’integrazione della protezione dell’ambiente in altre attività.

Essa non ha però l’obiettivo principale di valutare le misure dirette alla protezione dell’ambiente.

56. Tuttavia, come indicato all’udienza, la Corte ha già stabilito, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] wallonne del 2010 ( 16 ), che anche una misura diretta alla protezione dell’ambiente può necessitare di una valutazione ambientale.

La causa verteva sul programma d’azione della Regione vallona per l’attuazione della direttiva sui nitrati ( 17 ).

57. Per quanto riguarda le misure di gestione dei siti Natura 2000, la mera possibilità del contrasto tra gli obiettivi di tali misure già dimostra che esse non necessariamente proteggono o migliorano l’ambiente, ma possono anche pregiudicarlo.

58. Si aggiunge il rischio che le misure di gestione dei siti siano concepite male o in modo inadeguato e che quindi pregiudichino gli stessi siti o non prevengano la minaccia di un pregiudizio.

Inoltre, l’efficacia di dette misure, di frequente, non sembra chiara.

59. Sono probabilmente dubbi simili sulla qualità del decreto della Regione vallona che hanno indotto l’associazione ambientalista [OSCURATO:PERSONA] wallonne ad impugnare detto decreto nel presente procedimento.

60. Di conseguenza, l’obiettivo astratto delle misure di gestione dei siti, consistente nel realizzare la protezione dei siti ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA], non esclude necessariamente che tali misure possano avere effetti negativi sull’ambiente.

61. In tale contesto, un’incongruenza si riscontrerebbe piuttosto nella direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Nell’ambito dei siti Natura 2000, essa sottopone l’autorizzazione di piani e progetti a una valutazione rigorosa, da condurre sulla base delle migliori conoscenze scientifiche ( 18 ).

Di contro, la gestione dei siti – almeno secondo il tenore letterale della direttiva [OSCURATO:PERSONA] – non richiede alcuna base scientifica.

62. Ma neanche da tale osservazione può dedursi che il legislatore dell’Unione abbia voluto sottrarre la gestione dei siti a qualsiasi valutazione ambientale.

Al contrario, tale incongruenza dimostra piuttosto che il legislatore dell’Unione non ha reputato necessario disciplinare detto aspetto in modo definitivo e dettagliato al momento dell’adozione della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Il legislatore riteneva evidentemente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero adottato le misure necessarie sotto la loro responsabilità.

63. Tali misure sono necessarie poiché la gestione dei siti può anche compromettere in modo significativo gli obiettivi di conservazione degli stessi e dovrebbe quindi essere fondata scientificamente almeno come le decisioni su altri piani e progetti ( 19 ).

Il fatto che gli organi competenti abbiano coinvolto il pubblico nell’adozione delle misure in questione conferma, del resto, tale avviso.

64. Così, il fatto che, nell’ambito della direttiva [OSCURATO:PERSONA], il legislatore non abbia ritenuto necessario stabilire norme concernenti la valutazione ambientale e la partecipazione del pubblico con riguardo alla gestione dei siti non significa che esso abbia voluto escludere la gestione dei siti Natura 2000 quando ha adottato, in seguito, norme generali in materia di valutazione ambientale.

65. Al contrario, la valutazione ambientale di cui alla direttiva VAS, una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA o, in altri casi, la partecipazione del pubblico con la valutazione degli effetti sull’ambiente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Aarhus ( 20 ) possono integrare utilmente le norme della direttiva [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione territoriale per quanto riguarda la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente e la partecipazione del pubblico. 66.

Infine, tali considerazioni possono valere anche contro l’argomento secondo cui l’applicazione della direttiva VAS ritarderebbe in modo inaccettabile l’attuazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il sacrificio delle misure di garanzia della qualità in nome dell’efficienza comporta notevoli rischi.

Qual è l’utilità del programma Natura 2000 se i siti sono tempestivamente definiti in termini formali, ma la reale protezione delle specie e dei tipi di habitat risulta insufficiente, in quanto le singole misure sono adottate senza adeguato supporto e partecipazione del pubblico?

67. Così, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS e la deroga concernente le misure di gestione dei siti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non ostano a un obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica.

B. Sulle nozioni di piano e programma nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva VAS

68. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è chiaro che la designazione di una zona speciale di conservazione e la fissazione di obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 di una regione non devono essere soggette ad una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS.

Tuttavia, come indicato supra ai paragrafi 42 e 44, un obbligo di effettuare la valutazione ambientale potrebbe discendere, in particolare, dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS.

69. Tale obbligo – così come l’obbligo di valutazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS – sorge quando il piano o programma in questione definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti .

70. Al riguardo la Corte ha affermato che la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente ( 21 ).

Peraltro, la nozione di «insieme significativo di criteri e di modalità» deve essere intesa in senso qualitativo e non quantitativo.

Occorre evitare, infatti, possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva VAS attuate con la frammentazione dei provvedimenti, la quale ridurrebbe l’effetto utile della direttiva stessa ( 22 ).

1. Sulla designazione di una zona speciale di conservazione

71. La designazione di una zona speciale di conservazione, come quella in questione nella causa CFE, può definire un quadro di riferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS in due modi.

In primo luogo, l’istituzione di una zona protetta con specifici obiettivi di conservazione può definire di per sé un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti e, in secondo luogo, la designazione può essere accompagnata da regimi di protezione specifici che contemplano un siffatto quadro. a) Sull’istituzione di una zona protetta con specifici obiettivi di conservazione i) La designazione in quanto tale

72. L’istituzione di una zona protetta con specifici obiettivi di conservazione definisce senza dubbio un rigoroso quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti all’interno e intorno alla zona protetta.

Tali progetti, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti alla direttiva VIA ( 23 ), possono essere autorizzati solo ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Gli obiettivi di conservazione fissati per detta zona costituiscono il parametro di riferimento per la necessaria valutazione.

73. I progetti rientranti in tale quadro sono già contemplati dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, ma non è escluso che la definizione dello stesso quadro di riferimento possa essere disciplinata dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della medesima direttiva.

74. Così, dall’istituzione di una zona speciale di conservazione, in combinato con l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], si ricava un insieme qualitativamente significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti.

75. Tuttavia, tale quadro di riferimento non è stabilito necessariamente solo mediante la designazione della zona speciale di conservazione.

Infatti, mentre l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], se letto isolatamente, va applicato esclusivamente alle zone speciali di conservazione, l’articolo 4, paragrafo 5, dispone che non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e

4. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la Commissione inserisce in detto elenco i siti che essa seleziona tra le proposte di siti presentate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo

1. Fermo restando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di designare i siti iscritti nell’elenco come zone speciali di conservazione, essi dispongono, a tal riguardo, di un periodo fino a sei anni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo

4. La protezione offerta dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, riguarda quindi in generale i siti Natura 2000 molto prima che venga loro riconosciuto lo status di zona speciale di conservazione.

76. Sebbene al momento dell’iscrizione del sito nell’elenco comunitario non siano ancora fissati esplicitamente, gli specifici obiettivi di conservazione si desumono dal complesso degli habitat e delle specie per i quali, secondo lo Stato membro, il sito era protetto al momento della relativa proposta ( 24 ).

Il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti definito mediante l’individuazione della zona protetta è quindi, di regola, stabilito molto prima della designazione della zona speciale di conservazione.

Pertanto, la designazione di una zona speciale di conservazione che si limiti a confermare tale quadro non impone una valutazione ambientale. ii) Modifica degli obiettivi di conservazione a seguito della designazione

77. In ogni caso, non si può escludere che la designazione di un sito necessiti di una valutazione ambientale in quanto modifica di un piano o programma.

78. Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, la nozione di «piani e programmi» include anche la loro modifica.

Come prescrive l’articolo 3, paragrafo 3, è inoltre rilevante, ai fini dell’obbligo di valutazione, il fatto che le modifiche possano avere o meno effetti significativi sull’ambiente.

79. La designazione di una zona speciale di conservazione può incidere, in particolare, sugli obiettivi di conservazione del sito.

Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede che vengano stabilite priorità al momento della designazione.

È inoltre ipotizzabile che, nello stesso momento, vengano modificati l’elenco dei tipi di habitat e delle specie oggetto di protezione oppure l’estensione geografica del sito.

80. Il criterio per accertare l’esistenza o meno di modifiche è costituito dagli habitat e dalle specie per i quali il sito era protetto al momento della sua iscrizione nell’elenco comunitario, nonché dalle superfici originariamente comprese nel sito, a meno che gli habitat, le specie e le superfici non siano già stati modificati medio tempore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ).

81. Una modifica degli obiettivi di conservazione cambia il quadro di riferimento che la zona protetta definisce per i progetti.

Nel caso in cui determinati tipi di habitat, specie o superfici vengano inclusi o esclusi dall’ambito di protezione, mutano inevitabilmente le condizioni per l’approvazione dei progetti che possono avere effetti sul sito.

82. Nella causa CFE, occorrerebbe esaminare, in particolare, se l’inclusione di tipi di habitat e di specie di interesse regionale nell’ambito di protezione del sito in forza degli articoli 8 e 9 e dell’allegato 4 del decreto abbia modificato in misura rilevante il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

La loro protezione non viene dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA], ma solo dalla legge della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale.

La presenza di siffatti habitat e specie è inoltre irrilevante ai fini dell’iscrizione del sito nell’elenco comunitario.

Non si può quindi escludere che la relativa proposta di sito, prima della designazione della zona speciale di conservazione, non comprendesse la protezione di tali tipi di habitat e specie. iii) Se sussista una riduzione teleologica della valutazione ambientale con riguardo al quadro di riferimento definito dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4

83. Ci si potrebbe chiedere specificamente, in merito al quadro di riferimento definito dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], se gli obiettivi della direttiva VAS richiedano effettivamente una valutazione ambientale.

In ultima analisi, però, neanche tale considerazione osta alla valutazione ambientale.

84. Oltre al predetto obiettivo di integrazione delle considerazioni in materia ambientale nella decisione, va menzionato un obiettivo strutturale della direttiva VAS, derivante dalla circostanza che quest’ultima integra la direttiva VIA, la quale la precede di più di dieci anni e ha ad oggetto la presa in considerazione degli effetti sull’ambiente all’atto dell’autorizzazione dei progetti.

Con l’applicazione della direttiva VIA si è osservato che sussistono, nel momento della valutazione dei progetti, importanti effetti sull’ambiente spesso già causati da precedenti misure di pianificazione ( 26 ).

Essi, anche se possono ancora essere analizzati nella valutazione dell’impatto ambientale, inevitabilmente non possono più essere presi in considerazione in maniera completa al momento dell’autorizzazione del progetto.

Per questo motivo è ragionevole analizzare tali effetti sull’ambiente già nella preparazione delle misure e tenerne conto in questo contesto ( 27 ).

85. Alla luce di tale finalità si potrebbe concludere che la valutazione ambientale non sia necessaria nel caso in cui tutti gli effetti sull’ambiente possano essere valutati e presi in considerazione in maniera completa nel contesto dell’autorizzazione del progetto.

In linea di principio, l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] richiede un esame completo degli effetti di piani e progetti sugli obiettivi di conservazione dei rispettivi siti.

86. Tuttavia, il rischio di effetti pregiudizievoli sull’ambiente al momento dell’individuazione dei siti Natura 2000 e della modifica della portata della protezione risiede proprio nella fissazione di obiettivi di conservazione inadeguati.

Detto rischio non può più essere fronteggiato come conviene in sede di autorizzazione dei piani e progetti. iv) Conclusione intermedia

87. Pertanto, è necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS per la designazione di una zona speciale di conservazione, qualora questa comporti modifiche nell’ambito di protezione della zona interessata, in particolare modifiche degli obiettivi di conservazione o delle superfici protette che incidono sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] o di più ampie norme nazionali di protezione, se tali modifiche possono avere effetti significativi sull’ambiente. b) Sull’istituzione di regimi speciali di protezione nella designazione dei siti

88. Oltre alle disposizioni di protezione di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], possono sussistere anche regimi speciali di protezione nella designazione di un sito, istituiti al fine di contrastare i rischi particolari ai quali il sito è esposto.

89. L’articolo 15 del decreto oggetto del procedimento C‑43/18 contempla, ad esempio, divieti, come, al paragrafo 2, punto 1, il divieto di asportare, sradicare, danneggiare o distruggere specie vegetali locali, compresi muschi, funghi e licheni, e di distruggere, deteriorare o alterare la vegetazione.

90. In linea di principio, divieti siffatti possono prevedere, in aggiunta ai requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente, vale a dire un quadro di riferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 4, della direttiva VAS.

91. In ogni caso, in base al tenore letterale dell’articolo 15 del decreto, i divieti ivi stabiliti non hanno un tale effetto, in quanto si applicano alle sole attività non soggette ad autorizzazione.

Il quadro di riferimento necessario per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 4, della direttiva VAS deve invece valere per l’autorizzazione dei progetti.

92. Non risultano, però, altri divieti da osservare con riguardo alle autorizzazioni.

93. Pertanto, è necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS per la designazione di una zona speciale di conservazione, qualora essa istituisca regimi speciali di protezione, da applicare parallelamente all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], che definiscono un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti soggetti alla direttiva VIA e possono avere effetti significativi sull’ambiente.

2. Sulla fissazione degli obiettivi regionali di conservazione

94. Il decreto del [OSCURATO:PERSONA] vallone, del 1 o dicembre 2016, che fissa gli obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000, vale a dire l’atto impugnato nella causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne, sebbene riguardi anch’esso l’attuazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA], ha una funzione e un effetto molto diversi da quelli della designazione di una zona speciale di conservazione.

Esso non fissa obiettivi di conservazione per siti determinati, ma rappresenta la loro sintesi per l’intera Regione vallona, raggruppando le superfici di alcuni tipi di habitat già esistenti nell’intera regione e nei vari siti Natura 2000 e determinando se le superfici di siffatti tipi di habitat nei siti Natura 2000 debbano essere mantenute nello stato in cui si trovano oppure vadano ampliate.

Tuttavia, il decreto non indica il modo, né i siti della regione nei quali devono essere attuati tali obiettivi di conservazione.

95. Il decreto definisce senza dubbio, dunque, in senso non tecnico il quadro di riferimento per tutti i piani e i progetti che potrebbero interessare qualsiasi sito della rete Natura 2000.

96. Tuttavia, la direttiva [OSCURATO:PERSONA] non prevede obiettivi regionali di conservazione, bensì solo obiettivi di conservazione per i singoli siti.

97. Gli obiettivi regionali di conservazione, ai sensi dell’articolo 25 bis, § 1, della legge del 12 luglio 1973, hanno valore meramente indicativo.

Ai sensi dell’articolo 25 bis, § 2, solo gli obiettivi di conservazione fissati per i singoli siti hanno valore regolamentare.

98. Il considerando 8 del decreto illustra la funzione degli obiettivi regionali di conservazione enunciando che essi mirano a fornire una visione d’insieme di ciò che deve essere preservato o, se del caso, reintrodotto nella Regione vallona per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie per i quali è attuata la rete Natura 2000.

99. Nella fattispecie, gli obiettivi regionali di conservazione stabiliti dal decreto svolgono soprattutto una funzione informativa e di coordinamento per la gestione dei siti Natura 2000 nella Regione.

Per contro, essi non prevedono un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.

100. Un decreto con cui un organo di uno Stato membro, conformemente alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], fissa obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000 nel suo ambito complessivo di competenza, ma non per i singoli siti Natura 2000, e che quindi non stabilisce requisiti per l’autorizzazione di progetti, non costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS.

C. Osservazione finale

101. Discende dall’analisi testé svolta che l’individuazione di un sito Natura 2000 o la modifica degli obiettivi di conservazione o della loro portata richiedono, in linea di principio, una valutazione ambientale qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente.

102. Se è vero che l’iscrizione di molti siti nell’elenco comunitario e, probabilmente, anche talune modifiche medio tempore apportate all’ambito della loro protezione non saranno rientrate nell’ambito temporale di applicazione della direttiva VAS, è vero pure che deve esservi stato, nel frattempo, anche un gran numero di individuazioni di siti e modifiche per le quali, in linea di principio, era necessaria una valutazione ambientale, ma tale valutazione non è stata eseguita.

Nel caso in cui tali individuazioni e modifiche non siano ancora diventate definitive, vale a dire siano ancora impugnabili, sussiste pertanto il rischio che vengano contestate in giudizio.

103. Nondimeno, eventuali impugnazioni fondate sull’assenza di una valutazione ambientale non dovrebbero comportare una restrizione dell’ambito di protezione dei siti Natura 2000.

Al contrario, appare indispensabile, in tali casi, conservare l’effetto della notifica alla Commissione fino a quando il vizio non sia stato sanato ( 28 ).

Solo nel caso di modifiche implicanti una restrizione della protezione dei siti può prendersi in considerazione una revoca o una sospensione fino alla sanatoria del vizio.

104. Del resto, sarà necessario verificare caso per caso se le prescrizioni della direttiva VAS non siano state comunque rispettate ( 29 ).

Nei casi di specie è stata realizzata almeno una partecipazione del pubblico.

Dal fascicolo non emerge, invece, se siano stati presentati anche un rapporto sullo stato dell’ambiente o documenti equivalenti.

V. Conclusione

105. Per quanto precede, propongo alla Corte di decidere, nella causa C‑43/18, CFE, come segue: È necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, o paragrafo 4, della direttiva VAS per la designazione di una zona speciale di conservazione – qualora questa comporti modifiche nell’ambito di protezione della zona interessata, in particolare modifiche degli obiettivi di conservazione o delle superfici protette che incidono sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] o di più ampie norme nazionali di protezione, se tali modifiche possono avere effetti significativi sull’ambiente, oppure – qualora questa istituisca regimi speciali di protezione, da applicare parallelamente all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], che definiscono un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti e possono avere effetti significativi sull’ambiente.

106. Nella causa C‑321/18, [OSCURATO:PERSONA] wallonne, propongo alla Corte di decidere come segue: Un decreto mediante il quale un organo di uno Stato membro, conformemente alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], fissi obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000 nel suo ambito complessivo di competenza, ma non per i singoli siti Natura 2000, e che quindi non stabilisca requisiti per l’autorizzazione di progetti, non costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ( GU 2001, L 197, pag. 30 ). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 ( GU 2013, L 158, pag. 193 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ). ( 5 ) Moniteur belge n. 136 del 13 maggio 2016, pag. 31558. ( 6 ) Moniteur belge n. 340 del 22 dicembre 2016, pag. 88148. ( 7 ) Decisione 2004/813/CE ( GU 2004, L 387, pag. 1 ). ( 8 ) Ordinanza del 19 settembre 2006, CFE/Commissione ( T‑100/05 , non pubblicata, EU:T:2006:260 ). ( 9 )

V. sentenze del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a. ( C‑295/10 , EU:C:2011:608 , punti da 45 a 47 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑444/15 , EU:C:2016:978 , punti da 52 a 54 ). ( 10 ) Sentenze dell’11 aprile 2013, Sweetman e a. ( C‑258/11 , EU:C:2013:220 , punto 44 ); del 21 luglio 2016, Orleans e a. ( C‑387/15 e C‑388/15 , EU:C:2016:583 , punto 50 ), e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 114 ). ( 11 ) Sentenze del 21 luglio 2016, Orleans e a. ( C‑387/15 e C‑388/15 , EU:C:2016:583 , punto 60 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 189 ). ( 12 ) Sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2010:114 , punto 53 ).

V. anche le mie conclusioni nella causa Commissione/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2009:398 , paragrafi 43 , 44 e 71 ). ( 13 ) Halada, L., Evans, D., Romão, C., Petersen, J.E., “Which habitats of European importance depend on agricultural practices?”, Biodiversity and Conservation 20 (2011), pagg. da 2365 a 2378. ( 14 ) V., sulla direttiva VIA, sentenze del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda ( C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 231 ), e del 14 marzo 2013, Leth ( C‑420/11 , EU:C:2013:166 , punto 46 ). ( 15 ) [OSCURATO:PERSONA] 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU 2000, L 327, pag. 1 ). ( 16 ) Sentenza del 17 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] wallonne e Inter‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑105/09 e C‑110/09 , EU:C:2010:355 ). ( 17 ) [OSCURATO:PERSONA] 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU 1991, L 375, pag. 1 ). ( 18 ) Sentenze del 21 luglio 2016, Orleans e a. ( C‑387/15 e‑C‑388/15 , EU:C:2016:583 , punto 51 ); del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (Moorburg) ( C‑142/16 , EU:C:2017:301 , punto 57 ), e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 113 ). ( 19 )

V. le mie conclusioni nella causa Commissione/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2009:398 , paragrafi 70 e 71 ). ( 20 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 ( GU 1998, L 124, pag. 4 ), approvata con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ).

V., al riguardo, sentenze dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK ( C‑243/15 , EU:C:2016:838 , punti 57 e 59 ), e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punti 38 e 39 ). ( 21 ) Sentenze del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. ( C‑290/15 , EU:C:2016:816 , punto 49 ), e del 7 giugno 2018, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑671/16 , EU:C:2018:403 , punto 53 ), nonché Thybaut e a. ( C‑160/17 , EU:C:2018:401 , punto 54 ). ( 22 ) Sentenze del 7 giugno 2018, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑671/16 , EU:C:2018:403 , punto 55 ), nonché Thybaut e a. ( C‑160/17 , EU:C:2018:401 , punto 55 ). ( 23 )

V. sentenza del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. ( C‑293/17 e C‑294/17 , EU:C:2018:882 , punti 65 e 66 ). ( 24 ) Sentenza del 7 novembre 2018, Holohan e a. ( C‑461/17 , EU:C:2018:883 , punto 37 ), e le mie conclusioni nella causa Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:60 , paragrafo 97 ). ( 25 ) V., su un caso di riduzione della superficie di un sito, sentenza del 19 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑281/16 , EU:C:2017:774 , punti da 16 a 20 e 30 ). ( 26 ) Proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente [COM(96) 511 def., pag. 6]. ( 27 )

V. le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] wallonne e Inter‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑105/09 e C‑110/09 , EU:C:2010:120 , paragrafi 31 e 32 ). ( 28 )

V. sentenze del 28 febbraio 2012, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne ( C‑41/11 , EU:C:2012:103 , punti 42 e segg.), e del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑379/15 , EU:C:2016:603 , punti 29 e segg.). ( 29 ) Sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Germania (Großkrotzenburg) ( C‑431/92 , EU:C:1995:260 , punti da 43 a 45 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0043 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 24 gennaio 2019 ( 1 ) Causa C‑43/18 [OSCURATO:PERSONA] d’entreprises [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Belgio)] Causa C‑321/18 [OSCURATO:PERSONA] wallonne ASBL contro [OSCURATO:PERSONA] wallonne [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – [OSCURATO:PERSONA] 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – [OSCURATO:PERSONA] 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Misure per la gestione delle zone protette – Designazione di una zona speciale di conservazione – Nozione di piani e programmi – Obbligo di procedere a una valutazione ambientale – Fissazione degli obiettivi di conservazione per la Regione vallona» I. Introduzione 1. Qual è il rapporto tra la direttiva VAS (valutazione ambientale strategica) ( 2 ) e la direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 3 )? Tale è la questione sollevata dalle due domande di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Belgio), che esaminerò congiuntamente. 2. La situazione di contesto è determinata dalla compresenza di differenti valutazioni degli effetti sull’ambiente ai sensi del diritto dell’Unione: nelle fattispecie in esame, segnatamente, la valutazione dell’incidenza sul sito di piani e progetti che possano avere incidenze sui siti Natura 2000, disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], e la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi della direttiva VAS. La valutazione più nota, cioè la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di cui alla direttiva VIA ( 4 ), non ha particolare importanza nel presente caso. 3. Nello specifico, la causa CFE verte sull’attuazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA] mediante la designazione nazionale di una zona speciale di conservazione (ZSC) che comporta l’adozione di vari regimi di protezione, mentre la causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne riguarda la fissazione degli obiettivi di conservazione per tutti i siti Natura 2000 della Regione vallona, del pari una misura per attuare la direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Avverso entrambi gli atti è stato eccepito che essi avrebbero dovuto essere sottoposti a una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS prima della loro adozione. 4. A tal riguardo occorre chiarire, in particolare, se misure direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Natura 2000 – nel presente caso, la designazione di una zona protetta e la fissazione degli obiettivi di conservazione – siano escluse, in linea di principio, dall’ambito di applicazione della valutazione ambientale di cui alla direttiva VAS. A sostegno di detta conclusione viene anzitutto affermato che tali misure non sono espressamente soggette alla valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Ci si chiede allora quale significato assuma tale constatazione ai fini della valutazione ambientale di cui alla direttiva VAS. 5. Occorre altresì precisare se le misure summenzionate soddisfino in concreto le condizioni di una valutazione ambientale. A tal riguardo è di primaria importanza stabilire se esse definiscano un quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti. 6. Va sottolineata l’importanza pratica dei presenti procedimenti. Natura 2000 si estende a circa il 18% della superficie terrestre e al 6% della superficie marina dell’Unione europea per molte migliaia di singoli siti. Dato che finora le misure amministrative risultano essere state adottate spesso senza procedere a una valutazione ambientale, un obbligo di effettuare una valutazione ambientale delle misure di gestione dei siti Natura 2000 potrebbe rimettere in discussione tale rete. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. [OSCURATO:PERSONA] VAS 7. Gli obiettivi della direttiva VAS emergono in particolare dal suo articolo 1: «La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente». 8. Piani e programmi vengono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS: «Ai fini della presente direttiva: a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche – che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e – che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». 9. Per le fattispecie oggetto dei procedimenti principali riveste interesse, in particolare, l’obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 5, della direttiva VAS: «1.   I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [VIA], o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva [[OSCURATO:PERSONA]]. 3.   Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente. 5.   [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva». 2. [OSCURATO:PERSONA] 10. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] definisce Natura 2000, la rete di zone di conservazione europee, come segue: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. (…)». 11. L’articolo 4 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] contiene disposizioni specifiche sulla designazione dei siti: «1.   In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) (…) 2.   In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (…) L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21. 3. (…) 4.   Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 5.   Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4». 12. La tutela dei siti è disciplinata nel seguente modo dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]: «1.   Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica». B. Diritto nazionale 1. La decisione di designazione della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale per il sito [OSCURATO:PERSONA] de Soignes 13. Oggetto del procedimento che ha portato alla causa CFE è l’arrêté du Gouvernement de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale portant désignation du site Natura 2000 – BE1000001 «[OSCURATO:PERSONA] de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe [OSCURATO:PERSONA] de Soignes – Vallée de la Woluwe» du 14 avril 2016 (decreto del governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale del 14 aprile 2016, recante designazione del sito Natura 2000 BE1000001 «La foresta di Soignes con margini e aree boschive limitrofe e la valle della Woluwe – complesso Foresta di Soignes – Valle della Woluwe») ( 5 ). 14. Tale decreto determina essenzialmente quali superfici fanno parte della zona speciale di conservazione, quali tipi di habitat e specie vi si riscontrano e in quale stato di conservazione si trovavano quando il sito è stato individuato, quale stato di conservazione deve essere raggiunto e il motivo per il quale il sito è protetto. 15. L’articolo 15 del decreto contiene alcuni divieti finalizzati alla protezione del sito: «1.   In applicazione dell’articolo 47, § 2, del[la regionale del 1 o marzo 2012 relativa alla conservazione della natura], il presente articolo stabilisce divieti generali a tutela del sito Natura 2000 designato mediante il presente decreto. 2.   Fatte salve disposizioni particolari che consentono esenzioni o deroghe, è vietato per i progetti che non sono soggetti né a permesso né ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 47, § 2 [della legge regionale del 1 o marzo 2012 relativa alla conservazione della natura]: 1. asportare, sradicare, danneggiare o distruggere specie vegetali locali, compresi muschi, funghi e licheni, e distruggere, deteriorare o alterare la vegetazione; 2. (…)». 2. La fissazione degli obiettivi di conservazione nella Regione vallona 16. Il procedimento principale nella causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne verte sull’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, fixant les objectifis de conservation pour le réseau Natura 2000 [decreto del governo della Regione vallona del 1 o dicembre 2016, che fissa gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000] ( 6 ), obiettivi quantitativi e qualitativi per i tipi di habitat e le specie in tutta la regione. 17. Il fondamento del decreto è l’articolo 25 bis della loi du 12 juillet 1973, sur la conservation de la nature [legge del 12 luglio 1973, sulla conservazione della natura]: «Articolo 25 bis. § 1.   [OSCURATO:PERSONA] fissa, a livello della Regione vallona, obiettivi di conservazione per ciascun tipo di habitat naturale e ciascun tipo di specie per i quali devono essere designati i siti. Gli obiettivi di conservazione sono determinati sulla base dello stato di conservazione, a livello della Regione vallona, dei tipi di habitat naturali e delle specie per i quali i siti devono essere designati e hanno lo scopo di mantenere o, se del caso, di ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente i tipi di habitat naturali e le specie per i quali i siti devono essere designati. Tali obiettivi di conservazione hanno valore indicativo. § 2.   Sulla base degli obiettivi di cui al paragrafo 1, il [OSCURATO:PERSONA] fissa obiettivi di conservazione applicabili a livello dei siti Natura 2000. Tali obiettivi di conservazione hanno valore regolamentare. Essi devono essere interpretati alla luce dei dati di cui all’articolo 26, § 1, secondo comma, punti 2 e 3». 18. Il preambolo del decreto ne espone la finalità, in particolare, come segue: «(…) considerando che, ai sensi degli articoli 1 bis, 21 bis e 25 bis, § 1, primo comma, della legge [del 12 luglio 1973, sulla conservazione della natura], determinati obiettivi di conservazione devono essere fissati a livello dell’insieme del territorio vallone (e non solo per la rete Natura 2000), in modo da avere una visione d’insieme di ciò che deve essere preservato o, se del caso, reintrodotto nella Regione vallona per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie per i quali è attuata la rete Natura 2000; che tali obiettivi hanno valore indicativo; considerando che gli obiettivi di conservazione a livello dei siti devono essere fissati sulla base degli obiettivi di conservazione fissati a livello del territorio vallone; che tali obiettivi hanno valore regolamentare; (…) considerando che tali obiettivi sono applicabili in un determinato sito Natura 2000 solo se tale sito è designato per quella specie o quell’habitat». III. Fatti e procedimenti pregiudiziali A. Causa C‑43/18 – CFE 19. [OSCURATO:PERSONA] d’entreprises C.F.E. SA (in prosieguo: la società per azioni «CFE») è proprietaria dal 1983 di un terreno che occupa la maggior parte del Plateau de la Foresterie di Watermael‑Boitsfort, un comune a sud della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale (Belgio). 20. Il 7 dicembre 2004, in applicazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea adottava il primo elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, nel quale era compreso il sito Natura 2000 BE1000001 «[OSCURATO:PERSONA] de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe [OSCURATO:PERSONA] de Soignes – Vallée de la Woluwe» («La foresta di Soignes con margini e aree boschive limitrofe e valle della Woluwe – complesso Foresta di Soignes – Valle della Woluwe») ( 7 ). Il terreno della CFE fa parte di detto sito. 21. Avverso tale decisione della Commissione la CFE proponeva un ricorso, che è stato respinto come inammissibile con ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2006 ( 8 ). 22. La CFE espone di aver appreso per la prima volta il 9 ottobre 2007 che una parte rilevante della sua proprietà fosse stata utilizzata come discarica abusiva dal comune di Watermael‑Boitsfort tra il 1937 e il 1987. A quella data, l’I.B.G.E. ([OSCURATO:PERSONA] pour la Gestion de l’[OSCURATO:PERSONA] [Istituto di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione ambientale], Belgio) inviava alla ricorrente un avviso, invitandola a presentare un progetto di bonifica del suo terreno. 23. Il 9 luglio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale autorizzava in prima lettura il progetto preliminare del decreto di designazione del menzionato sito Natura 2000. Un’inchiesta pubblica riguardante il suddetto progetto preliminare di decreto veniva condotta dal 24 settembre al 7 novembre 2015. Essa dava origine a 202 reclami, uno dei quali della CFE. Nondimeno, il 14 aprile 2016 il [OSCURATO:PERSONA] adottava il decreto di designazione del suddetto sito Natura 2000. 24. Con ricorso proposto il 12 luglio 2016, la CFE chiede ora l’annullamento del decreto del 14 aprile 2016, lamentando, in particolare, l’omissione di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS. 25. In tale procedimento il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni: 1) Se il decreto mediante il quale un organo di uno Stato membro designa una zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA], decreto che contiene obiettivi di conservazione e misure preventive generali di rango regolamentare, costituisca un piano o programma ai sensi della direttiva VAS. 2) Più specificamente, se un tale decreto sia contemplato dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS come piano o programma che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, di modo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano determinare se possa avere effetti significativi sull’ambiente conformemente a quanto previsto al paragrafo 5. 3) Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che tale decreto di designazione è escluso dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4. 26. La CFE, la Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale, l’Irlanda, la Repubblica ceca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. B. Causa C‑321/18 – [OSCURATO:PERSONA] wallonne 27. L’8 novembre 2012 iniziava la procedura per l’adozione di un decreto recante gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 per la Regione vallona. Dal 10 dicembre 2012 all’8 febbraio 2013 veniva condotta un’inchiesta pubblica nei 218 comuni interessati dalla rete Natura 2000. Il 1 o dicembre 2016 il [OSCURATO:PERSONA] vallone emanava il decreto. 28. Con ricorso proposto il 9 febbraio 2017, l’associazione senza scopo di lucro (A.S.B.L.) [OSCURATO:PERSONA] wallonne chiede l’annullamento del decreto del 1 o dicembre 2016. 29. In tale procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) sottopone alla Corte le seguenti questioni: 1) Se il decreto mediante il quale un organo di uno Stato membro fissa obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000 conformemente alla direttiva [OSCURATO:PERSONA] costituisca un piano o programma ai sensi della direttiva VAS, e più precisamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. 2) In caso di risposta affermativa: se un tale decreto debba essere oggetto di una valutazione ambientale a norma della direttiva VAS, quantunque una valutazione non sia richiesta ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base il decreto è stato adottato. 30. [OSCURATO:PERSONA] wallonne ASBL, il Regno del Belgio, l’Irlanda, la Repubblica ceca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. C. Udienza congiunta 31. Il 13 dicembre 2018 la Corte ha tenuto un’udienza congiunta alla quale hanno partecipato la CFE, la Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale, il Belgio e la Commissione. IV. Valutazione giuridica 32. Le due domande di pronuncia pregiudiziale mirano a chiarire se per le misure direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], in quanto piani o programmi, sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS. 33. In sostanza, la causa CFE verte su un atto istitutivo di uno status di protezione nazionale specifico per una zona già provvisoriamente protetta, mentre la causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne concerne una misura che rappresenta la sintesi degli obiettivi di conservazione per tutti i siti Natura 2000 della Regione vallona. 34. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ritiene giustamente che tali misure siano direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Natura 2000. La designazione di una zona speciale di conservazione stabilisce lo status di protezione nazionale del sito e definisce il quadro di riferimento per la gestione del sito. La sintesi degli obiettivi di conservazione per tutti i siti Natura 2000 della Regione vallona pone il quadro di riferimento di ciascun sito in un contesto più ampio. 35. Non vi è dubbio che entrambe le misure menzionate soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva VAS. Esse sono state adottate da autorità a livello regionale e previste da disposizioni legislative o amministrative, segnatamente la direttiva [OSCURATO:PERSONA] e la relativa normativa di trasposizione. 36. Le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) si concentrano su due altre problematiche: in primo luogo, se le misure relative alla protezione e gestione dei siti Natura 2000 siano comunque escluse dalla valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva VAS e, in caso contrario, se soddisfino le altre condizioni previste per la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva VAS, in particolare se definiscano un quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti. A. La valutazione ambientale strategica delle misure di gestione dei siti Natura 2000 37. La Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑capitale, il Belgio, l’Irlanda e la Commissione ritengono che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS e la deroga concernente le misure di gestione dei siti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] limitino la valutazione ambientale strategica dei siti Natura 2000 alla valutazione dei piani e progetti che sono anche oggetto di una valutazione dell’incidenza sul sito ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, per le misure di gestione dei siti Natura 2000 non sarebbe mai necessaria una valutazione ambientale. 38. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, viene effettuata una valutazione ambientale per i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Detta valutazione è intesa a rappresentare tutti gli effetti sull’ambiente della misura in questione, ma la direttiva VAS non prevede alcuna conseguenza giuridica per tali effetti. 39. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] esclude i piani o i progetti direttamente connessi e necessari alla gestione del sito dalla valutazione dell’incidenza su tale sito ivi prevista. Di contro, le autorità nazionali competenti possono approvare altri piani e progetti solo se la valutazione dell’incidenza sul sito dimostra che essi non pregiudicheranno l’integrità del sito in quanto tale. 40. Dato che le misure controverse sono direttamente connesse alla gestione dei siti Natura 2000, esse non formano oggetto della valutazione di incidenza che hanno sul sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e neppure richiedono una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS. 41. Tuttavia, non è ancora stato stabilito se sia esclusa una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS. 42. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA. 43. Sono facilmente comprensibili i dubbi manifestati da alcune parti circa la possibilità che la designazione di una zona speciale di conservazione o la fissazione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 di una regione vengano ascritte a uno di tali settori. 44. Comunque sia, non occorre approfondire ulteriormente tale aspetto, in quanto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS, gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano anche se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di (altri) progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente ( 9 ). In caso affermativo, deve essere effettuata del pari una valutazione ambientale. 45. È vero che – come rilevano le suddette parti – il legislatore dell’Unione non ha menzionato le misure di gestione dei siti nell’articolo 3 della direttiva VAS, ma è vero pure che nessuna delle disposizioni citate stabilisce esplicitamente che le misure di gestione dei siti siano escluse dalla valutazione ambientale strategica. 46. Ad ogni modo, nel caso in cui la deroga concernente la gestione dei siti non sia applicabile anche alla direttiva VAS, potrebbe risultare prima facie un’incongruenza tra le due direttive. Ci si chiede il motivo per cui il legislatore dell’Unione debba escludere espressamente le misure di gestione dei siti dalla valutazione dell’incidenza sul sito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] e nel contempo sottoporle all’obbligo di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva VAS. 47. In realtà, tale incongruenza non sussiste, poiché le due valutazioni hanno funzioni diverse. 48. La valutazione dell’incidenza sul sito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] mira a chiarire se un piano o progetto possa essere autorizzato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, o paragrafo 4. Infatti, le autorità competenti possono dare il loro accordo su tale piano o progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, soltanto se la valutazione dell’incidenza sul sito contiene rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori che potrebbero pregiudicare la zona protetta interessata ( 10 ). Inoltre, la deroga a tali rigorose condizioni stabilita dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] si applica solo a seguito dell’analisi dell’incidenza di un piano o di un progetto conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ( 11 ). 49. In particolare, i requisiti per l’accordo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] escludono un’applicazione alle misure di gestione del sito. Infatti, nella gestione del sito sarà spesso impossibile articolare le relative misure in modo tale da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico quanto a una violazione degli obiettivi di conservazione. Soprattutto per la designazione delle zone speciali di conservazione, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede addirittura espressamente che le autorità competenti stabiliscano, segnatamente nella designazione dei siti, delle priorità, ossia assegnino ad alcuni obiettivi la precedenza rispetto ad altri ( 12 ). 50. A titolo esemplificativo, la protezione degli habitat naturali in terreni aperti, in particolare nei prati, richiede di solito la rimozione di arbusti o alberi che potrebbero costituire, a loro volta, un habitat per le specie protette o trasformarsi in altri tipi di habitat protetti. 51. Inoltre, spesso occorrerà adottare misure di protezione dei tipi di habitat e delle specie benché non sia possibile escludere ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti sfavorevoli ad esse associati in funzione degli obiettivi di conservazione del sito. Per esempio, si ritiene che molti tipi di habitat dipendano da determinate forme di coltivazione ( 13 ), ma non si può escludere in tutti i casi che proprio tale coltivazione possa comprometterli. 52. A differenza della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la direttiva VAS non contiene requisiti sostanziali per l’autorizzazione di un progetto ( 14 ). Il suo obiettivo principale è quello di garantire che gli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente siano presi in considerazione al momento della loro adozione. 53. Tale presa in considerazione deve in ogni caso includere il rispetto di prescrizioni ambientali obbligatorie, ma queste possono discendere solo da fonti diverse dalla direttiva VAS, ad esempio dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA] o dalla direttiva quadro sulle acque ( 15 ). 54. Peraltro, l’Irlanda e la Commissione, in particolare, fondano la propria argomentazione sul fatto che le misure di gestione dei siti Natura 2000 non avrebbero, per loro stessa natura, effetti pregiudizievoli sull’ambiente, mentre la direttiva VAS mira a individuare e a prendere in considerazione tali effetti. 55. Effettivamente, la valutazione ambientale strategica costituisce, ai termini del considerando 4 della direttiva VAS, uno strumento per l’integrazione della protezione dell’ambiente in altre attività. Essa non ha però l’obiettivo principale di valutare le misure dirette alla protezione dell’ambiente. 56. Tuttavia, come indicato all’udienza, la Corte ha già stabilito, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] wallonne del 2010 ( 16 ), che anche una misura diretta alla protezione dell’ambiente può necessitare di una valutazione ambientale. La causa verteva sul programma d’azione della Regione vallona per l’attuazione della direttiva sui nitrati ( 17 ). 57. Per quanto riguarda le misure di gestione dei siti Natura 2000, la mera possibilità del contrasto tra gli obiettivi di tali misure già dimostra che esse non necessariamente proteggono o migliorano l’ambiente, ma possono anche pregiudicarlo. 58. Si aggiunge il rischio che le misure di gestione dei siti siano concepite male o in modo inadeguato e che quindi pregiudichino gli stessi siti o non prevengano la minaccia di un pregiudizio. Inoltre, l’efficacia di dette misure, di frequente, non sembra chiara. 59. Sono probabilmente dubbi simili sulla qualità del decreto della Regione vallona che hanno indotto l’associazione ambientalista [OSCURATO:PERSONA] wallonne ad impugnare detto decreto nel presente procedimento. 60. Di conseguenza, l’obiettivo astratto delle misure di gestione dei siti, consistente nel realizzare la protezione dei siti ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA], non esclude necessariamente che tali misure possano avere effetti negativi sull’ambiente. 61. In tale contesto, un’incongruenza si riscontrerebbe piuttosto nella direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito dei siti Natura 2000, essa sottopone l’autorizzazione di piani e progetti a una valutazione rigorosa, da condurre sulla base delle migliori conoscenze scientifiche ( 18 ). Di contro, la gestione dei siti – almeno secondo il tenore letterale della direttiva [OSCURATO:PERSONA] – non richiede alcuna base scientifica. 62. Ma neanche da tale osservazione può dedursi che il legislatore dell’Unione abbia voluto sottrarre la gestione dei siti a qualsiasi valutazione ambientale. Al contrario, tale incongruenza dimostra piuttosto che il legislatore dell’Unione non ha reputato necessario disciplinare detto aspetto in modo definitivo e dettagliato al momento dell’adozione della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Il legislatore riteneva evidentemente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero adottato le misure necessarie sotto la loro responsabilità. 63. Tali misure sono necessarie poiché la gestione dei siti può anche compromettere in modo significativo gli obiettivi di conservazione degli stessi e dovrebbe quindi essere fondata scientificamente almeno come le decisioni su altri piani e progetti ( 19 ). Il fatto che gli organi competenti abbiano coinvolto il pubblico nell’adozione delle misure in questione conferma, del resto, tale avviso. 64. Così, il fatto che, nell’ambito della direttiva [OSCURATO:PERSONA], il legislatore non abbia ritenuto necessario stabilire norme concernenti la valutazione ambientale e la partecipazione del pubblico con riguardo alla gestione dei siti non significa che esso abbia voluto escludere la gestione dei siti Natura 2000 quando ha adottato, in seguito, norme generali in materia di valutazione ambientale. 65. Al contrario, la valutazione ambientale di cui alla direttiva VAS, una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA o, in altri casi, la partecipazione del pubblico con la valutazione degli effetti sull’ambiente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Aarhus ( 20 ) possono integrare utilmente le norme della direttiva [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione territoriale per quanto riguarda la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente e la partecipazione del pubblico. 66. Infine, tali considerazioni possono valere anche contro l’argomento secondo cui l’applicazione della direttiva VAS ritarderebbe in modo inaccettabile l’attuazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il sacrificio delle misure di garanzia della qualità in nome dell’efficienza comporta notevoli rischi. Qual è l’utilità del programma Natura 2000 se i siti sono tempestivamente definiti in termini formali, ma la reale protezione delle specie e dei tipi di habitat risulta insufficiente, in quanto le singole misure sono adottate senza adeguato supporto e partecipazione del pubblico? 67. Così, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS e la deroga concernente le misure di gestione dei siti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non ostano a un obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica. B. Sulle nozioni di piano e programma nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva VAS 68. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è chiaro che la designazione di una zona speciale di conservazione e la fissazione di obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 di una regione non devono essere soggette ad una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS. Tuttavia, come indicato supra ai paragrafi 42 e 44, un obbligo di effettuare la valutazione ambientale potrebbe discendere, in particolare, dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS. 69. Tale obbligo – così come l’obbligo di valutazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS – sorge quando il piano o programma in questione definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti . 70. Al riguardo la Corte ha affermato che la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente ( 21 ). Peraltro, la nozione di «insieme significativo di criteri e di modalità» deve essere intesa in senso qualitativo e non quantitativo. Occorre evitare, infatti, possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva VAS attuate con la frammentazione dei provvedimenti, la quale ridurrebbe l’effetto utile della direttiva stessa ( 22 ). 1. Sulla designazione di una zona speciale di conservazione 71. La designazione di una zona speciale di conservazione, come quella in questione nella causa CFE, può definire un quadro di riferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS in due modi. In primo luogo, l’istituzione di una zona protetta con specifici obiettivi di conservazione può definire di per sé un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti e, in secondo luogo, la designazione può essere accompagnata da regimi di protezione specifici che contemplano un siffatto quadro. a) Sull’istituzione di una zona protetta con specifici obiettivi di conservazione i) La designazione in quanto tale 72. L’istituzione di una zona protetta con specifici obiettivi di conservazione definisce senza dubbio un rigoroso quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti all’interno e intorno alla zona protetta. Tali progetti, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti alla direttiva VIA ( 23 ), possono essere autorizzati solo ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Gli obiettivi di conservazione fissati per detta zona costituiscono il parametro di riferimento per la necessaria valutazione. 73. I progetti rientranti in tale quadro sono già contemplati dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, ma non è escluso che la definizione dello stesso quadro di riferimento possa essere disciplinata dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della medesima direttiva. 74. Così, dall’istituzione di una zona speciale di conservazione, in combinato con l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], si ricava un insieme qualitativamente significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti. 75. Tuttavia, tale quadro di riferimento non è stabilito necessariamente solo mediante la designazione della zona speciale di conservazione. Infatti, mentre l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], se letto isolatamente, va applicato esclusivamente alle zone speciali di conservazione, l’articolo 4, paragrafo 5, dispone che non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la Commissione inserisce in detto elenco i siti che essa seleziona tra le proposte di siti presentate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Fermo restando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di designare i siti iscritti nell’elenco come zone speciali di conservazione, essi dispongono, a tal riguardo, di un periodo fino a sei anni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4. La protezione offerta dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, riguarda quindi in generale i siti Natura 2000 molto prima che venga loro riconosciuto lo status di zona speciale di conservazione. 76. Sebbene al momento dell’iscrizione del sito nell’elenco comunitario non siano ancora fissati esplicitamente, gli specifici obiettivi di conservazione si desumono dal complesso degli habitat e delle specie per i quali, secondo lo Stato membro, il sito era protetto al momento della relativa proposta ( 24 ). Il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti definito mediante l’individuazione della zona protetta è quindi, di regola, stabilito molto prima della designazione della zona speciale di conservazione. Pertanto, la designazione di una zona speciale di conservazione che si limiti a confermare tale quadro non impone una valutazione ambientale. ii) Modifica degli obiettivi di conservazione a seguito della designazione 77. In ogni caso, non si può escludere che la designazione di un sito necessiti di una valutazione ambientale in quanto modifica di un piano o programma. 78. Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, la nozione di «piani e programmi» include anche la loro modifica. Come prescrive l’articolo 3, paragrafo 3, è inoltre rilevante, ai fini dell’obbligo di valutazione, il fatto che le modifiche possano avere o meno effetti significativi sull’ambiente. 79. La designazione di una zona speciale di conservazione può incidere, in particolare, sugli obiettivi di conservazione del sito. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede che vengano stabilite priorità al momento della designazione. È inoltre ipotizzabile che, nello stesso momento, vengano modificati l’elenco dei tipi di habitat e delle specie oggetto di protezione oppure l’estensione geografica del sito. 80. Il criterio per accertare l’esistenza o meno di modifiche è costituito dagli habitat e dalle specie per i quali il sito era protetto al momento della sua iscrizione nell’elenco comunitario, nonché dalle superfici originariamente comprese nel sito, a meno che gli habitat, le specie e le superfici non siano già stati modificati medio tempore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ). 81. Una modifica degli obiettivi di conservazione cambia il quadro di riferimento che la zona protetta definisce per i progetti. Nel caso in cui determinati tipi di habitat, specie o superfici vengano inclusi o esclusi dall’ambito di protezione, mutano inevitabilmente le condizioni per l’approvazione dei progetti che possono avere effetti sul sito. 82. Nella causa CFE, occorrerebbe esaminare, in particolare, se l’inclusione di tipi di habitat e di specie di interesse regionale nell’ambito di protezione del sito in forza degli articoli 8 e 9 e dell’allegato 4 del decreto abbia modificato in misura rilevante il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. La loro protezione non viene dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA], ma solo dalla legge della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑Capitale. La presenza di siffatti habitat e specie è inoltre irrilevante ai fini dell’iscrizione del sito nell’elenco comunitario. Non si può quindi escludere che la relativa proposta di sito, prima della designazione della zona speciale di conservazione, non comprendesse la protezione di tali tipi di habitat e specie. iii) Se sussista una riduzione teleologica della valutazione ambientale con riguardo al quadro di riferimento definito dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4 83. Ci si potrebbe chiedere specificamente, in merito al quadro di riferimento definito dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], se gli obiettivi della direttiva VAS richiedano effettivamente una valutazione ambientale. In ultima analisi, però, neanche tale considerazione osta alla valutazione ambientale. 84. Oltre al predetto obiettivo di integrazione delle considerazioni in materia ambientale nella decisione, va menzionato un obiettivo strutturale della direttiva VAS, derivante dalla circostanza che quest’ultima integra la direttiva VIA, la quale la precede di più di dieci anni e ha ad oggetto la presa in considerazione degli effetti sull’ambiente all’atto dell’autorizzazione dei progetti. Con l’applicazione della direttiva VIA si è osservato che sussistono, nel momento della valutazione dei progetti, importanti effetti sull’ambiente spesso già causati da precedenti misure di pianificazione ( 26 ). Essi, anche se possono ancora essere analizzati nella valutazione dell’impatto ambientale, inevitabilmente non possono più essere presi in considerazione in maniera completa al momento dell’autorizzazione del progetto. Per questo motivo è ragionevole analizzare tali effetti sull’ambiente già nella preparazione delle misure e tenerne conto in questo contesto ( 27 ). 85. Alla luce di tale finalità si potrebbe concludere che la valutazione ambientale non sia necessaria nel caso in cui tutti gli effetti sull’ambiente possano essere valutati e presi in considerazione in maniera completa nel contesto dell’autorizzazione del progetto. In linea di principio, l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] richiede un esame completo degli effetti di piani e progetti sugli obiettivi di conservazione dei rispettivi siti. 86. Tuttavia, il rischio di effetti pregiudizievoli sull’ambiente al momento dell’individuazione dei siti Natura 2000 e della modifica della portata della protezione risiede proprio nella fissazione di obiettivi di conservazione inadeguati. Detto rischio non può più essere fronteggiato come conviene in sede di autorizzazione dei piani e progetti. iv) Conclusione intermedia 87. Pertanto, è necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS per la designazione di una zona speciale di conservazione, qualora questa comporti modifiche nell’ambito di protezione della zona interessata, in particolare modifiche degli obiettivi di conservazione o delle superfici protette che incidono sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] o di più ampie norme nazionali di protezione, se tali modifiche possono avere effetti significativi sull’ambiente. b) Sull’istituzione di regimi speciali di protezione nella designazione dei siti 88. Oltre alle disposizioni di protezione di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], possono sussistere anche regimi speciali di protezione nella designazione di un sito, istituiti al fine di contrastare i rischi particolari ai quali il sito è esposto. 89. L’articolo 15 del decreto oggetto del procedimento C‑43/18 contempla, ad esempio, divieti, come, al paragrafo 2, punto 1, il divieto di asportare, sradicare, danneggiare o distruggere specie vegetali locali, compresi muschi, funghi e licheni, e di distruggere, deteriorare o alterare la vegetazione. 90. In linea di principio, divieti siffatti possono prevedere, in aggiunta ai requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente, vale a dire un quadro di riferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 4, della direttiva VAS. 91. In ogni caso, in base al tenore letterale dell’articolo 15 del decreto, i divieti ivi stabiliti non hanno un tale effetto, in quanto si applicano alle sole attività non soggette ad autorizzazione. Il quadro di riferimento necessario per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 4, della direttiva VAS deve invece valere per l’autorizzazione dei progetti. 92. Non risultano, però, altri divieti da osservare con riguardo alle autorizzazioni. 93. Pertanto, è necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS per la designazione di una zona speciale di conservazione, qualora essa istituisca regimi speciali di protezione, da applicare parallelamente all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], che definiscono un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti soggetti alla direttiva VIA e possono avere effetti significativi sull’ambiente. 2. Sulla fissazione degli obiettivi regionali di conservazione 94. Il decreto del [OSCURATO:PERSONA] vallone, del 1 o dicembre 2016, che fissa gli obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000, vale a dire l’atto impugnato nella causa [OSCURATO:PERSONA] wallonne, sebbene riguardi anch’esso l’attuazione della direttiva [OSCURATO:PERSONA], ha una funzione e un effetto molto diversi da quelli della designazione di una zona speciale di conservazione. Esso non fissa obiettivi di conservazione per siti determinati, ma rappresenta la loro sintesi per l’intera Regione vallona, raggruppando le superfici di alcuni tipi di habitat già esistenti nell’intera regione e nei vari siti Natura 2000 e determinando se le superfici di siffatti tipi di habitat nei siti Natura 2000 debbano essere mantenute nello stato in cui si trovano oppure vadano ampliate. Tuttavia, il decreto non indica il modo, né i siti della regione nei quali devono essere attuati tali obiettivi di conservazione. 95. Il decreto definisce senza dubbio, dunque, in senso non tecnico il quadro di riferimento per tutti i piani e i progetti che potrebbero interessare qualsiasi sito della rete Natura 2000. 96. Tuttavia, la direttiva [OSCURATO:PERSONA] non prevede obiettivi regionali di conservazione, bensì solo obiettivi di conservazione per i singoli siti. 97. Gli obiettivi regionali di conservazione, ai sensi dell’articolo 25 bis, § 1, della legge del 12 luglio 1973, hanno valore meramente indicativo. Ai sensi dell’articolo 25 bis, § 2, solo gli obiettivi di conservazione fissati per i singoli siti hanno valore regolamentare. 98. Il considerando 8 del decreto illustra la funzione degli obiettivi regionali di conservazione enunciando che essi mirano a fornire una visione d’insieme di ciò che deve essere preservato o, se del caso, reintrodotto nella Regione vallona per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie per i quali è attuata la rete Natura 2000. 99. Nella fattispecie, gli obiettivi regionali di conservazione stabiliti dal decreto svolgono soprattutto una funzione informativa e di coordinamento per la gestione dei siti Natura 2000 nella Regione. Per contro, essi non prevedono un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente. 100. Un decreto con cui un organo di uno Stato membro, conformemente alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], fissa obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000 nel suo ambito complessivo di competenza, ma non per i singoli siti Natura 2000, e che quindi non stabilisce requisiti per l’autorizzazione di progetti, non costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS. C. Osservazione finale 101. Discende dall’analisi testé svolta che l’individuazione di un sito Natura 2000 o la modifica degli obiettivi di conservazione o della loro portata richiedono, in linea di principio, una valutazione ambientale qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente. 102. Se è vero che l’iscrizione di molti siti nell’elenco comunitario e, probabilmente, anche talune modifiche medio tempore apportate all’ambito della loro protezione non saranno rientrate nell’ambito temporale di applicazione della direttiva VAS, è vero pure che deve esservi stato, nel frattempo, anche un gran numero di individuazioni di siti e modifiche per le quali, in linea di principio, era necessaria una valutazione ambientale, ma tale valutazione non è stata eseguita. Nel caso in cui tali individuazioni e modifiche non siano ancora diventate definitive, vale a dire siano ancora impugnabili, sussiste pertanto il rischio che vengano contestate in giudizio. 103. Nondimeno, eventuali impugnazioni fondate sull’assenza di una valutazione ambientale non dovrebbero comportare una restrizione dell’ambito di protezione dei siti Natura 2000. Al contrario, appare indispensabile, in tali casi, conservare l’effetto della notifica alla Commissione fino a quando il vizio non sia stato sanato ( 28 ). Solo nel caso di modifiche implicanti una restrizione della protezione dei siti può prendersi in considerazione una revoca o una sospensione fino alla sanatoria del vizio. 104. Del resto, sarà necessario verificare caso per caso se le prescrizioni della direttiva VAS non siano state comunque rispettate ( 29 ). Nei casi di specie è stata realizzata almeno una partecipazione del pubblico. Dal fascicolo non emerge, invece, se siano stati presentati anche un rapporto sullo stato dell’ambiente o documenti equivalenti. V. Conclusione 105. Per quanto precede, propongo alla Corte di decidere, nella causa C‑43/18, CFE, come segue: È necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, o paragrafo 4, della direttiva VAS per la designazione di una zona speciale di conservazione – qualora questa comporti modifiche nell’ambito di protezione della zona interessata, in particolare modifiche degli obiettivi di conservazione o delle superfici protette che incidono sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] o di più ampie norme nazionali di protezione, se tali modifiche possono avere effetti significativi sull’ambiente, oppure – qualora questa istituisca regimi speciali di protezione, da applicare parallelamente all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], che definiscono un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti e possono avere effetti significativi sull’ambiente. 106. Nella causa C‑321/18, [OSCURATO:PERSONA] wallonne, propongo alla Corte di decidere come segue: Un decreto mediante il quale un organo di uno Stato membro, conformemente alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], fissi obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000 nel suo ambito complessivo di competenza, ma non per i singoli siti Natura 2000, e che quindi non stabilisca requisiti per l’autorizzazione di progetti, non costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ( GU 2001, L 197, pag. 30 ). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 ( GU 2013, L 158, pag. 193 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ). ( 5 ) Moniteur belge n. 136 del 13 maggio 2016, pag. 31558. ( 6 ) Moniteur belge n. 340 del 22 dicembre 2016, pag. 88148. ( 7 ) Decisione 2004/813/CE ( GU 2004, L 387, pag. 1 ). ( 8 ) Ordinanza del 19 settembre 2006, CFE/Commissione ( T‑100/05 , non pubblicata, EU:T:2006:260 ). ( 9 ) V. sentenze del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a. ( C‑295/10 , EU:C:2011:608 , punti da 45 a 47 ), e del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑444/15 , EU:C:2016:978 , punti da 52 a 54 ). ( 10 ) Sentenze dell’11 aprile 2013, Sweetman e a. ( C‑258/11 , EU:C:2013:220 , punto 44 ); del 21 luglio 2016, Orleans e a. ( C‑387/15 e C‑388/15 , EU:C:2016:583 , punto 50 ), e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 114 ). ( 11 ) Sentenze del 21 luglio 2016, Orleans e a. ( C‑387/15 e C‑388/15 , EU:C:2016:583 , punto 60 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 189 ). ( 12 ) Sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2010:114 , punto 53 ). V. anche le mie conclusioni nella causa Commissione/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2009:398 , paragrafi 43 , 44 e 71 ). ( 13 ) Halada, L., Evans, D., Romão, C., Petersen, J.E., “Which habitats of European importance depend on agricultural practices?”, Biodiversity and Conservation 20 (2011), pagg. da 2365 a 2378. ( 14 ) V., sulla direttiva VIA, sentenze del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda ( C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 231 ), e del 14 marzo 2013, Leth ( C‑420/11 , EU:C:2013:166 , punto 46 ). ( 15 ) [OSCURATO:PERSONA] 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU 2000, L 327, pag. 1 ). ( 16 ) Sentenza del 17 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] wallonne e Inter‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑105/09 e C‑110/09 , EU:C:2010:355 ). ( 17 ) [OSCURATO:PERSONA] 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU 1991, L 375, pag. 1 ). ( 18 ) Sentenze del 21 luglio 2016, Orleans e a. ( C‑387/15 e‑C‑388/15 , EU:C:2016:583 , punto 51 ); del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (Moorburg) ( C‑142/16 , EU:C:2017:301 , punto 57 ), e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 113 ). ( 19 ) V. le mie conclusioni nella causa Commissione/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2009:398 , paragrafi 70 e 71 ). ( 20 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 ( GU 1998, L 124, pag. 4 ), approvata con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ). V., al riguardo, sentenze dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK ( C‑243/15 , EU:C:2016:838 , punti 57 e 59 ), e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punti 38 e 39 ). ( 21 ) Sentenze del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. ( C‑290/15 , EU:C:2016:816 , punto 49 ), e del 7 giugno 2018, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑671/16 , EU:C:2018:403 , punto 53 ), nonché Thybaut e a. ( C‑160/17 , EU:C:2018:401 , punto 54 ). ( 22 ) Sentenze del 7 giugno 2018, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑671/16 , EU:C:2018:403 , punto 55 ), nonché Thybaut e a. ( C‑160/17 , EU:C:2018:401 , punto 55 ). ( 23 ) V. sentenza del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. ( C‑293/17 e C‑294/17 , EU:C:2018:882 , punti 65 e 66 ). ( 24 ) Sentenza del 7 novembre 2018, Holohan e a. ( C‑461/17 , EU:C:2018:883 , punto 37 ), e le mie conclusioni nella causa Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:60 , paragrafo 97 ). ( 25 ) V., su un caso di riduzione della superficie di un sito, sentenza del 19 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑281/16 , EU:C:2017:774 , punti da 16 a 20 e 30 ). ( 26 ) Proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente [COM(96) 511 def., pag. 6]. ( 27 ) V. le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] wallonne e Inter‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑105/09 e C‑110/09 , EU:C:2010:120 , paragrafi 31 e 32 ). ( 28 ) V. sentenze del 28 febbraio 2012, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne ( C‑41/11 , EU:C:2012:103 , punti 42 e segg.), e del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑379/15 , EU:C:2016:603 , punti 29 e segg.). ( 29 ) Sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Germania (Großkrotzenburg) ( C‑431/92 , EU:C:1995:260 , punti da 43 a 45 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris