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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16997/2026

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ona Siciliani unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lloyd’s [OSCURATO:PERSONA] S.a., rappresentato e difeso dall'avvocatoAlberto Improda-controricorrente-e contro-controricorrente-Numero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 703/2023 depositatain data 11 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operante nel settore dell'abbigliamento,conferiva incarico al notaio [OSCURATO:PERSONA] per la stipula di una convenzionecon il Comune di Veglie.

Tale convenzione era finalizzata al trasferimento diproprietà di un lotto di terreno ("lotto E") in un'area P.I.P. (Piano per gliInsediamenti Produttivi), precedentemente assegnato alla società.Più precisamente, il Comune di Veglie, dopo aver approvato un regolamentoper la cessione di aree P.I.P. nel 1996, aveva disposto l'espropriazione didiverse particelle, con decreto n. 110 del 27 ottobre 1999.Successivamente, con determina n. 83 del 31 ottobre 2000, il Comuneaveva assegnato il lotto "E" di mq 3.200 alla società [OSCURATO:PERSONA].La società aveva ottenuto l'accesso a significative agevolazioni finanziarieai sensi della Legge 488/1992 - per un importo complessivo di oltre 500.000euro - subordinate alla prova della piena disponibilità dell'immobile su cuirealizzare un laboratorio artigianale.Proprio per tale motivo, in data 20 maggio 2003, il consulente della societàinviava al notaio [OSCURATO:PERSONA] la documentazione necessaria per laredazione dell'atto pubblico di trasferimento dell'area, indicando comepossibile data per la stipula il 29 maggio 2003.Il 29 maggio 2003, il notaio comunicava l'impossibilità di procedere allastipula, adducendo l'esistenza di "problemi inerenti alla regolarità delletrascrizioni precedenti al decreto di esproprio".

In particolare, ilNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026professionista rilevava presunte irregolarità e discontinuità nei titoli diproprietà e nelle relative trascrizioni per alcune particelle che componevanoil lotto.A causa del protrarsi dell'impossibilità di stipulare la convenzione, ilMinistero delle [OSCURATO:PERSONA] revocava le agevolazioni finanziarieconcesse a [OSCURATO:PERSONA] (decreti del 6 e 18 febbraio 2004).Successivamente, con comunicazione del 28 aprile 2005, anche il [OSCURATO:PERSONA] revocava l'assegnazione del lotto P.I.P. alla società.Quest’ultima, basandosi sulle argomentazioni del notaio, impugnava larevoca dell'assegnazione dinanzi al TAR di Lecce, che, con sentenza n.335/2009, respingeva il ricorso, motivando nel senso che lagiurisprudenza è oramai pervenuta ad una ricostruzione che riporta levicende traslative della proprietà intervenute nel corso del procedimentoespropriativo (non solo a seguito della regolare emanazione del decreto diesproprio, ma anche di cessione volontaria del bene intervenuta nel corsodel procedimento o di accessione invertita) alla categoria degli acquisti atitolo originario e non derivativo .Il TAR specificava che, trattandosi di un acquisto a titolo originario, ilprincipio di continuità delle trascrizioni non trova applicazione, rendendosuperflua ogni problematica relativa alle precedenti intestazioni del bene.La decisione del TAR veniva integralmente confermata dal Consiglio di Statocon sentenza n. 766/2011, che ribadiva "l'erronea valutazione giuridicaeffettuata dal notaio".2.- A seguito della conclusione negativa del contenzioso amministrativo, LACONFEZIONE e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche inproprio, hanno intrapreso un'azione civile per far valere la responsabilitàprofessionale del notaio cui avevano dato incarico.Con atto di citazione del 28 ottobre 2015, i suddetti hanno dunqueconvenuto il notaio dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendone ilrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal suoNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026preteso inadempimento.

Il notaio si è costituito contestando la domanda eottenendo di chiamare in garanzia le proprie compagnie assicurative.Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2598/2020, ha rigettato la domanda,compensando le spese di lite.3.- I soccombenti hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello diLecce.

La Corte, con la sentenza n. 703/2023, ha confermato la decisionedi primo grado.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione inbase a due motivi, illustrati anche con memoria.

Resistono con rispettivicontroricorsi sia il notaio sia Lloyd ed [OSCURATO:PERSONA] – che pure ha depositatomemoria -.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendiLa Corte d’appello ha escluso la colpa grave (unico presupposto diresponsabilità ex art. 2236 c.c. per problemi tecnici di speciale difficoltà)quanto alla decisione di non rogare l’atto per difetto della continuità delletrascrizioni e difetto di prova circa i titoli di proprietà precedenti.

Nellasentenza impugnata si afferma che la convinzione del notaio che occorresseavere continuità di trascrizioni, anche se dimostratasi errata, eragiustificabile per una serie di ragioni.Intanto, a cagione della controvertibilità oggettiva della questione giuridica:all'epoca dei fatti (2004-2005) la giurisprudenza sull'inapplicabilità delprincipio di continuità delle trascrizioni agli acquisti a titolo originario daesproprio era scarna (come evidenziato dallo stesso TAR);In secondo luogo, il TAR in via cautelare (ordinanza nel 2005) avevainizialmente sospeso la revoca, ravvisando il fumus della fondatezza delricorso, salvo poi decidere diversamente nel merito.In terzo luogo, a causa della delicatezza della posta in gioco: sulla regolaritàdell'atto si fondavano contributi ministeriali per oltre € 500.000, con gravioneri restitutori in caso di cessione irregolare.Numero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026Vi era poi da considerare l'atteggiamento del Comune, che procedeva allerettifiche richieste anziché contestarle, avallando il convincimento delnotaio.Infine, gravava l'assenza di prova che la società avesse informato il notaiodella imminenza della revoca o dell'urgenza (incarico conferito dopo oltreun anno dall'assegnazione e dopo tre solleciti del Comune).La Corte territoriale ha ritenuto dunque che lo "scrupolo, sia pur eccessivo",del notaio integrasse un atteggiamento prudenziale professionale noncensurabile come colpa grave in presenza di una questione opinabile.2.- Questa ratio è censurata con due motivi.3.- Il primo motivo prospetta violazione degli artt. 2236, 1218 e 1176 c.c.,nonché dell'art. 52 L. 2359/1865 (poi art. 25 T.U. 327/2001)Si contesta la qualificazione della questione giuridica come "di specialedifficoltà" ai sensi dell'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità delprestatore d'opera intellettuale ai soli casi di dolo o colpa grave: la Corte diappello avrebbe errato nel ritenere la fattispecie "controvertibile".

Alcontrario, il principio per cui l'espropriazione per pubblica utilità costituisceun modo di acquisto della proprietà a titolo originario, con la conseguenzache non opera l’alternativo principio di continuità delle trascrizioni, è unprincipio pacifico e consolidato da tempo immemore nell'ordinamentogiuridico italiano.A sostegno di tale tesi, i ricorrenti richiamano il disposto dell'art. 52 dellaLegge n. 2359/1865 e il successivo art. 25 del D.P.R. n. 327/2001, i qualistabiliscono che, a seguito del decreto di esproprio, tutti i diritti reali opersonali sul bene si estinguono e possono essere fatti valere solosull'indennità.

Questo meccanismo "epura" il bene da ogni peso,caratteristica tipica degli acquisti a titolo originario.Richiamano altresì la giurisprudenza sul punto, tra cui Cass. n. 13162/2004e S.U. n. 651/2023, confermante unanimemente la natura originariaNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell'acquisto tramite espropriazione, ed evidenziante che il principio era giàstato espresso in sentenze risalenti al 1960 (Cass. n. 1723/1960).Richiamano pure le stesse sentenze del TAR Lecce e del Consiglio di Stato,rese nella vicenda che ha coinvolto i ricorrenti, le quali hanno esplicitamentequalificato la valutazione del notaio come "erronea", confermando la nonapplicabilità del principio di continuità delle trascrizioni al caso di specie.Di conseguenza, non trattandosi di un problema di speciale difficoltà, laresponsabilità del notaio non doveva essere valutata alla stregua dell'art.2236 c.c. (colpa grave), ma seguendo le regole generali dell'inadempimentocontrattuale (artt. 1218 e 1176 c.c.), che prevedono una responsabilitàanche per colpa lieve.

L'erronea applicazione della norma ha quindi viziatola decisione della Corte di merito, portandola a escludereingiustificatamente la responsabilità del professionista.4.- Il motivo è privo di consistenza.4.1. - È principio di diritto che va esclusa la responsabilità delprofessionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi odi risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o lacolpa grave (Cass. 32789/ 2024; Cass. 16846/ 2005).L’accertamento se in concreto le questioni da affrontare da parte delprofessionista fossero effettivamente opinabili è accertamento che competeal giudice di merito, e che è censurabile in sede di legittimità solo se nonadeguatamente motivato.

E nel caso in esame la motivazione è sufficiente.4.2. - A ciò si aggiunga che il ricorso fa leva sul fatto che, a differenza daquanto opinato da parte del notaio, non occorreva verificare la continuitàdelle trascrizioni, poiché l’esproprio produce l’effetto dell’acquisto a titolooriginario, e tale effetto era noto e non già opinabile.Secondo i ricorrenti, poiché il fatto che non vi fosse bisogno di continuitàdelle trascrizioni essendo l’acquisto a titolo originario era un fatto pacifico,ne deriva che l’ignoranza da parte del notaio di tale fatto pacifico non puòcostituire colpa lieve, sibbene grave.Numero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026E tuttavia, la decisione impugnata ha fondato l’opinabilità non tanto su talequestione, ma altresì su un diverso e decisivo aspetto: che i decreti diesproprio erano stati emessi nei confronti di soggetti non proprietari - oalmeno non risultanti tali - tanto che lo stesso Comune , su invito del notaio,aveva provveduto a rettificarli: Da tanto si desume pertanto che larettifica in tal senso richiesta dal notaio Franco, e accolta dal Comune cheprovvedeva alla correzione con provvedimento del 12.5.2004, non attenevaalla conseguenzialità delle trascrizioni ma alla legittimità del decreto diesproprio e deve ritenersi fosse necessaria, attesa la previsione normativasopra richiamata (p. 8).Circostanza, questa, di cui il Tar non si era occupato, limitandosi a risolverela questione dell’acquisto a seguito di esproprio - se fosse a titolo originarioe derivativo - ma senza riguardo all’altra ed altrettanto rilevante questionese l’esproprio fosse regolare formalmente, ossia a carico degli effettiviproprietari.4.3. - Inoltre, la decisione impugnata ha fatto leva sulla circostanza che non risulta che il notaio sia stato messo a conoscenza da parte dellasocietà della necessità di contenere al massimo i tempi, attesa la possibilitàdi un’imminente revoca (p. 9).Si è pertanto dinanzi a una ratio decidendi più complessa, fondata su diversiindizi della complessità ed opinabilità delle questioni e dunque sulle ragioniche hanno portato il notaio a rifiutare o ritardare la stipula.L’accertamento, dunque, della opinabilità della questione, che impone divalutare la condotta sotto il profilo della colpa grave e non di quella lieve, èbasato su questioni anche diverse ed ulteriori rispetto a quella dell’effettoche l’atto di esproprio produce sulla continuità delle trascrizioni.5.- Il secondo motivo denuncia erronea applicazione del riparto dell'onereprobatorio, e dunque violazione degli articoli 2697, 1218 e 1176 c.c.Si argomenta che, una volta escluso che la prestazione implicasse lasoluzione di problemi di speciale difficoltà, la responsabilità del notaioNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026doveva essere regolata dall'art. 1176 c.c., che impone la diligenza del buonprofessionista, e dall'art. 1218 c.c. in materia di onere della prova.Alla luce di un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità(richiamata nel ricorso con sentenze come Cass. n. 570/2023 e Cass. n.15677/2009), in caso di azione per inadempimento contrattuale il creditoreha soltanto l'onere di provare la fonte del suo diritto (l'incaricoprofessionale) e di allegare l'inadempimento della controparte, mentre ildebitore è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, ossiadi aver adempiuto esattamente alla propria prestazione o chel'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazionederivante da causa a lui non imputabile.Nel caso di specie, il notaio non ha fornito tale prova.

Anzi, l'errore giuridicocommesso si qualifica come un'ipotesi di negligenza e imprudenza, per laquale il professionista risponde anche per colpa lieve.

La Corte di appello,non facendo corretta applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., ha omessodi considerare che l'onere di dimostrare l'assenza di colpa gravava sulprofessionista, il quale non lo ha assolto.

Anche sotto questo profilo, lasentenza impugnata risulterebbe viziata e meritevole di cassazione.6.- Il motivo è infondato.Esso presuppone l’accoglimento del primo, nel senso che presuppone che siassuma che il notaio non doveva risolvere questioni di particolare difficoltà,trattandosi invece di questioni pacifiche, o comunque di semplice soluzione.Con la conseguenza che rispetto alle questioni di semplice soluzione rilevaanche la colpa lieve, ossia la valutazione della colpa è diversa.Ma, come si è rilevato a proposito del motivo precedente, il giudice di meritoha accertato, con motivazione adeguata, che invece le questioni daaffrontare erano opinabili, o meglio erano questioni la cui fattispecieconcreta era dubbia: per esempio, che l’esproprio era fatto a carico disoggetti non risultanti proprietari e che si trattava di atto che richiedevauna certa cautela data la previsione di dover restituire personalmenteNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026l’eventuale elevato finanziamento richiesto.

Di conseguenza, l’accertamentoha riguardato non solo e non tanto l’aspetto giuridico della questione, id estse fosse opinabile da un punto di vista della interpretazione delle norme,ma ha riguardato l’aspetto fattuale, ovvero l’opinabilità della situazionegiuridica è derivata dalla particolare configurazione dei fatti (il decreto diesproprio irregolare, la previsione dell’obbligo di restituzione che imponevacautela, il fatto che il notaio non fosse avvertito delle scadenze ecc.)Tale accertamento, a differenza di quello che attiene alla questione se unanorma che il notaio è chiamato ad applicare sia effettivamente incerta omeno nel suo significato, è un accertamento dei fatti, ed è rimesso allavalutazione del giudice di merito, qui insindacabile.7. - Il ricorso va pertanto rigettato; tuttavia, considerata la peculiarità dellafattispecie, si stima equo compensare le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona Siciliani unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lloyd’s [OSCURATO:PERSONA] S.a., rappresentato e difeso dall'avvocatoAlberto Improda-controricorrente-e contro-controricorrente-Numero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 703/2023 depositatain data 11 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operante nel settore dell'abbigliamento,conferiva incarico al notaio [OSCURATO:PERSONA] per la stipula di una convenzionecon il Comune di Veglie. Tale convenzione era finalizzata al trasferimento diproprietà di un lotto di terreno ("lotto E") in un'area P.I.P. (Piano per gliInsediamenti Produttivi), precedentemente assegnato alla società.Più precisamente, il Comune di Veglie, dopo aver approvato un regolamentoper la cessione di aree P.I.P. nel 1996, aveva disposto l'espropriazione didiverse particelle, con decreto n. 110 del 27 ottobre 1999.Successivamente, con determina n. 83 del 31 ottobre 2000, il Comuneaveva assegnato il lotto "E" di mq 3.200 alla società [OSCURATO:PERSONA].La società aveva ottenuto l'accesso a significative agevolazioni finanziarieai sensi della Legge 488/1992 - per un importo complessivo di oltre 500.000euro - subordinate alla prova della piena disponibilità dell'immobile su cuirealizzare un laboratorio artigianale.Proprio per tale motivo, in data 20 maggio 2003, il consulente della societàinviava al notaio [OSCURATO:PERSONA] la documentazione necessaria per laredazione dell'atto pubblico di trasferimento dell'area, indicando comepossibile data per la stipula il 29 maggio 2003.Il 29 maggio 2003, il notaio comunicava l'impossibilità di procedere allastipula, adducendo l'esistenza di "problemi inerenti alla regolarità delletrascrizioni precedenti al decreto di esproprio". In particolare, ilNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026professionista rilevava presunte irregolarità e discontinuità nei titoli diproprietà e nelle relative trascrizioni per alcune particelle che componevanoil lotto.A causa del protrarsi dell'impossibilità di stipulare la convenzione, ilMinistero delle [OSCURATO:PERSONA] revocava le agevolazioni finanziarieconcesse a [OSCURATO:PERSONA] (decreti del 6 e 18 febbraio 2004).Successivamente, con comunicazione del 28 aprile 2005, anche il [OSCURATO:PERSONA] revocava l'assegnazione del lotto P.I.P. alla società.Quest’ultima, basandosi sulle argomentazioni del notaio, impugnava larevoca dell'assegnazione dinanzi al TAR di Lecce, che, con sentenza n.335/2009, respingeva il ricorso, motivando nel senso che lagiurisprudenza è oramai pervenuta ad una ricostruzione che riporta levicende traslative della proprietà intervenute nel corso del procedimentoespropriativo (non solo a seguito della regolare emanazione del decreto diesproprio, ma anche di cessione volontaria del bene intervenuta nel corsodel procedimento o di accessione invertita) alla categoria degli acquisti atitolo originario e non derivativo .Il TAR specificava che, trattandosi di un acquisto a titolo originario, ilprincipio di continuità delle trascrizioni non trova applicazione, rendendosuperflua ogni problematica relativa alle precedenti intestazioni del bene.La decisione del TAR veniva integralmente confermata dal Consiglio di Statocon sentenza n. 766/2011, che ribadiva "l'erronea valutazione giuridicaeffettuata dal notaio".2.- A seguito della conclusione negativa del contenzioso amministrativo, LACONFEZIONE e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche inproprio, hanno intrapreso un'azione civile per far valere la responsabilitàprofessionale del notaio cui avevano dato incarico.Con atto di citazione del 28 ottobre 2015, i suddetti hanno dunqueconvenuto il notaio dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendone ilrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal suoNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026preteso inadempimento. Il notaio si è costituito contestando la domanda eottenendo di chiamare in garanzia le proprie compagnie assicurative.Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2598/2020, ha rigettato la domanda,compensando le spese di lite.3.- I soccombenti hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello diLecce. La Corte, con la sentenza n. 703/2023, ha confermato la decisionedi primo grado.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione inbase a due motivi, illustrati anche con memoria. Resistono con rispettivicontroricorsi sia il notaio sia Lloyd ed [OSCURATO:PERSONA] – che pure ha depositatomemoria -.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendiLa Corte d’appello ha escluso la colpa grave (unico presupposto diresponsabilità ex art. 2236 c.c. per problemi tecnici di speciale difficoltà)quanto alla decisione di non rogare l’atto per difetto della continuità delletrascrizioni e difetto di prova circa i titoli di proprietà precedenti. Nellasentenza impugnata si afferma che la convinzione del notaio che occorresseavere continuità di trascrizioni, anche se dimostratasi errata, eragiustificabile per una serie di ragioni.Intanto, a cagione della controvertibilità oggettiva della questione giuridica:all'epoca dei fatti (2004-2005) la giurisprudenza sull'inapplicabilità delprincipio di continuità delle trascrizioni agli acquisti a titolo originario daesproprio era scarna (come evidenziato dallo stesso TAR);In secondo luogo, il TAR in via cautelare (ordinanza nel 2005) avevainizialmente sospeso la revoca, ravvisando il fumus della fondatezza delricorso, salvo poi decidere diversamente nel merito.In terzo luogo, a causa della delicatezza della posta in gioco: sulla regolaritàdell'atto si fondavano contributi ministeriali per oltre € 500.000, con gravioneri restitutori in caso di cessione irregolare.Numero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026Vi era poi da considerare l'atteggiamento del Comune, che procedeva allerettifiche richieste anziché contestarle, avallando il convincimento delnotaio.Infine, gravava l'assenza di prova che la società avesse informato il notaiodella imminenza della revoca o dell'urgenza (incarico conferito dopo oltreun anno dall'assegnazione e dopo tre solleciti del Comune).La Corte territoriale ha ritenuto dunque che lo "scrupolo, sia pur eccessivo",del notaio integrasse un atteggiamento prudenziale professionale noncensurabile come colpa grave in presenza di una questione opinabile.2.- Questa ratio è censurata con due motivi.3.- Il primo motivo prospetta violazione degli artt. 2236, 1218 e 1176 c.c.,nonché dell'art. 52 L. 2359/1865 (poi art. 25 T.U. 327/2001)Si contesta la qualificazione della questione giuridica come "di specialedifficoltà" ai sensi dell'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità delprestatore d'opera intellettuale ai soli casi di dolo o colpa grave: la Corte diappello avrebbe errato nel ritenere la fattispecie "controvertibile". Alcontrario, il principio per cui l'espropriazione per pubblica utilità costituisceun modo di acquisto della proprietà a titolo originario, con la conseguenzache non opera l’alternativo principio di continuità delle trascrizioni, è unprincipio pacifico e consolidato da tempo immemore nell'ordinamentogiuridico italiano.A sostegno di tale tesi, i ricorrenti richiamano il disposto dell'art. 52 dellaLegge n. 2359/1865 e il successivo art. 25 del D.P.R. n. 327/2001, i qualistabiliscono che, a seguito del decreto di esproprio, tutti i diritti reali opersonali sul bene si estinguono e possono essere fatti valere solosull'indennità. Questo meccanismo "epura" il bene da ogni peso,caratteristica tipica degli acquisti a titolo originario.Richiamano altresì la giurisprudenza sul punto, tra cui Cass. n. 13162/2004e S.U. n. 651/2023, confermante unanimemente la natura originariaNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell'acquisto tramite espropriazione, ed evidenziante che il principio era giàstato espresso in sentenze risalenti al 1960 (Cass. n. 1723/1960).Richiamano pure le stesse sentenze del TAR Lecce e del Consiglio di Stato,rese nella vicenda che ha coinvolto i ricorrenti, le quali hanno esplicitamentequalificato la valutazione del notaio come "erronea", confermando la nonapplicabilità del principio di continuità delle trascrizioni al caso di specie.Di conseguenza, non trattandosi di un problema di speciale difficoltà, laresponsabilità del notaio non doveva essere valutata alla stregua dell'art.2236 c.c. (colpa grave), ma seguendo le regole generali dell'inadempimentocontrattuale (artt. 1218 e 1176 c.c.), che prevedono una responsabilitàanche per colpa lieve. L'erronea applicazione della norma ha quindi viziatola decisione della Corte di merito, portandola a escludereingiustificatamente la responsabilità del professionista.4.- Il motivo è privo di consistenza.4.1. - È principio di diritto che va esclusa la responsabilità delprofessionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi odi risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o lacolpa grave (Cass. 32789/ 2024; Cass. 16846/ 2005).L’accertamento se in concreto le questioni da affrontare da parte delprofessionista fossero effettivamente opinabili è accertamento che competeal giudice di merito, e che è censurabile in sede di legittimità solo se nonadeguatamente motivato. E nel caso in esame la motivazione è sufficiente.4.2. - A ciò si aggiunga che il ricorso fa leva sul fatto che, a differenza daquanto opinato da parte del notaio, non occorreva verificare la continuitàdelle trascrizioni, poiché l’esproprio produce l’effetto dell’acquisto a titolooriginario, e tale effetto era noto e non già opinabile.Secondo i ricorrenti, poiché il fatto che non vi fosse bisogno di continuitàdelle trascrizioni essendo l’acquisto a titolo originario era un fatto pacifico,ne deriva che l’ignoranza da parte del notaio di tale fatto pacifico non puòcostituire colpa lieve, sibbene grave.Numero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026E tuttavia, la decisione impugnata ha fondato l’opinabilità non tanto su talequestione, ma altresì su un diverso e decisivo aspetto: che i decreti diesproprio erano stati emessi nei confronti di soggetti non proprietari - oalmeno non risultanti tali - tanto che lo stesso Comune , su invito del notaio,aveva provveduto a rettificarli: Da tanto si desume pertanto che larettifica in tal senso richiesta dal notaio Franco, e accolta dal Comune cheprovvedeva alla correzione con provvedimento del 12.5.2004, non attenevaalla conseguenzialità delle trascrizioni ma alla legittimità del decreto diesproprio e deve ritenersi fosse necessaria, attesa la previsione normativasopra richiamata (p. 8).Circostanza, questa, di cui il Tar non si era occupato, limitandosi a risolverela questione dell’acquisto a seguito di esproprio - se fosse a titolo originarioe derivativo - ma senza riguardo all’altra ed altrettanto rilevante questionese l’esproprio fosse regolare formalmente, ossia a carico degli effettiviproprietari.4.3. - Inoltre, la decisione impugnata ha fatto leva sulla circostanza che non risulta che il notaio sia stato messo a conoscenza da parte dellasocietà della necessità di contenere al massimo i tempi, attesa la possibilitàdi un’imminente revoca (p. 9).Si è pertanto dinanzi a una ratio decidendi più complessa, fondata su diversiindizi della complessità ed opinabilità delle questioni e dunque sulle ragioniche hanno portato il notaio a rifiutare o ritardare la stipula.L’accertamento, dunque, della opinabilità della questione, che impone divalutare la condotta sotto il profilo della colpa grave e non di quella lieve, èbasato su questioni anche diverse ed ulteriori rispetto a quella dell’effettoche l’atto di esproprio produce sulla continuità delle trascrizioni.5.- Il secondo motivo denuncia erronea applicazione del riparto dell'onereprobatorio, e dunque violazione degli articoli 2697, 1218 e 1176 c.c.Si argomenta che, una volta escluso che la prestazione implicasse lasoluzione di problemi di speciale difficoltà, la responsabilità del notaioNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026doveva essere regolata dall'art. 1176 c.c., che impone la diligenza del buonprofessionista, e dall'art. 1218 c.c. in materia di onere della prova.Alla luce di un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità(richiamata nel ricorso con sentenze come Cass. n. 570/2023 e Cass. n.15677/2009), in caso di azione per inadempimento contrattuale il creditoreha soltanto l'onere di provare la fonte del suo diritto (l'incaricoprofessionale) e di allegare l'inadempimento della controparte, mentre ildebitore è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, ossiadi aver adempiuto esattamente alla propria prestazione o chel'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazionederivante da causa a lui non imputabile.Nel caso di specie, il notaio non ha fornito tale prova. Anzi, l'errore giuridicocommesso si qualifica come un'ipotesi di negligenza e imprudenza, per laquale il professionista risponde anche per colpa lieve. La Corte di appello,non facendo corretta applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., ha omessodi considerare che l'onere di dimostrare l'assenza di colpa gravava sulprofessionista, il quale non lo ha assolto. Anche sotto questo profilo, lasentenza impugnata risulterebbe viziata e meritevole di cassazione.6.- Il motivo è infondato.Esso presuppone l’accoglimento del primo, nel senso che presuppone che siassuma che il notaio non doveva risolvere questioni di particolare difficoltà,trattandosi invece di questioni pacifiche, o comunque di semplice soluzione.Con la conseguenza che rispetto alle questioni di semplice soluzione rilevaanche la colpa lieve, ossia la valutazione della colpa è diversa.Ma, come si è rilevato a proposito del motivo precedente, il giudice di meritoha accertato, con motivazione adeguata, che invece le questioni daaffrontare erano opinabili, o meglio erano questioni la cui fattispecieconcreta era dubbia: per esempio, che l’esproprio era fatto a carico disoggetti non risultanti proprietari e che si trattava di atto che richiedevauna certa cautela data la previsione di dover restituire personalmenteNumero registro generale 24018/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 16997/2026Data pubblicazione 30/05/2026l’eventuale elevato finanziamento richiesto. Di conseguenza, l’accertamentoha riguardato non solo e non tanto l’aspetto giuridico della questione, id estse fosse opinabile da un punto di vista della interpretazione delle norme,ma ha riguardato l’aspetto fattuale, ovvero l’opinabilità della situazionegiuridica è derivata dalla particolare configurazione dei fatti (il decreto diesproprio irregolare, la previsione dell’obbligo di restituzione che imponevacautela, il fatto che il notaio non fosse avvertito delle scadenze ecc.)Tale accertamento, a differenza di quello che attiene alla questione se unanorma che il notaio è chiamato ad applicare sia effettivamente incerta omeno nel suo significato, è un accertamento dei fatti, ed è rimesso allavalutazione del giudice di merito, qui insindacabile.7. - Il ricorso va pertanto rigettato; tuttavia, considerata la peculiarità dellafattispecie, si stima equo compensare le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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