CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 02812/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22666-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] pubblico Dirigenza medica Risarcimento danni R.G.N.22666/2018 Cron. Rep. Ud.11/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 526/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza del 15 maggio 2018 la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello contro la decisione del locale Tribunale che (per quanto ancora interessa nel presente giudizio) aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], direttore della clinica di malattie dell’apparato respiratorio dell’Università di Torino (d’ora in poi MAR2), convenzionata con l’A.O. Universitaria S. [OSCURATO:PERSONA] di Orbassano (d’ora in poi A.O.), tesa a ottenere, nei confronti dell’A.O e dell’Università degli Studi di Torino: i) l’annullamento della valutazione negativa del collegio tecnico in data 11.4.2013 e dei provvedimenti conseguenti, ivi compreso quello del Rettore 27.5.2013, che avevano determinato la “non conferma” nelle funzioni apicali dirigenziali, con ordine di reintegra nelle dette funzioni e ristoro del danno, ii) l’annullamento della valutazione negativa del 14.7.2014 e la corresponsione dell’indennità di risultato per il 2013; iii) l’accertamento del demansionamento e il risarcimento del danno conseguente, iv) l’accertamento del mobbingpatito a decorrere dal 16.7.2010 con obbligo di ristoro del danno relativo;2. la Corte torinese rilevava che sin dalle iniziali memorie difensive le convenute avevano compiutamente e sufficientemente contestato (tenuto conto dell’ipertrofica capitolazione del ricorso introduttivo) i fatti posti a fondamento delle varie domande, fornendone una diversa ricostruzione, e condivideva il convincimento del primo giudice in ordine all’infondatezza delle pretese azionate; 3. precisava, inoltre, che ove mai fosse stata in ipotesi configurabile una violazione delle regole di buona fede nella formazione del giudizio negativo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del collegio tecnico, non ne sarebbe potuta conseguire l’invocata reintegra nelle funzioni apicali, vertendosi in tema di attività datoriale discrezionale; 4. la Corte territoriale riteneva altresì che « la valutazione negativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse arbitraria e che, al contrario, fosse solidamente ancorata ad incontrovertibili dati fattuali, del tutto idonei a fondare l’affermazione secondo la quale “il [OSCURATO:PERSONA][…] rileva che si evidenzia una carenza nella gestione ed organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] a lei affidata ed un conseguente clima di conflittualità generale con i vertici aziendali, con il Direttore del Dipartimento, con i collaboratori e con l’Associazione della [OSCURATO:PERSONA], clima che comporta [ … ] grave pregiudizio per i pazienti, condizionando il rapporto fiduciario con l’Azienda”; essendo pienamente legittima tale valutazione è, ovviamente, legittimo il provvedimento del Rettore dell’Università di Torino del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra l’altro adottato dopo audizione della [OSCURATO:PERSONA]) contenente intesa alla “non conferma”della [OSCURATO:PERSONA] nella funzione dirigenziale della MAR2» (così alle pagine 32-33 della sentenza); 5. la Corte distrettuale osservava inoltre che era rimasto dimostrato il mancato (o parziale) raggiungimento degli obiettivi, oltre che la mancata adesione agli obblighi istituzionali, la mancata partecipazione alle riunioni, la scarsa conoscenza della struttura diretta, la mancata sottoscrizione degli obiettivi per il 2008 e per il 2012, la scarsa capacità di gestione delle risorse umane e le criticità rilevate dall’associazione [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gestione del [OSCURATO:PERSONA]; 6. aggiungeva, in merito all’allegazione della mancata comunicazione degli obiettivi del primo semestre 2013, che la circostanza non era stata tempestivamente dedotta in primo grado; in ogni caso, se erano stati comunicati, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva comprovato di averli raggiunti; mentre, se non erano stati comunicati, l’unica richiesta possibile era il risarcimento del danno, non certo quella di conseguire la retribuzione di risultato; 7. quanto al dedotto motivo illecito posto alla base dei provvedimenti impugnati, la Corte torinese rilevava che i provvedimenti erano adeguatamente motivati e provati nelle circostanze che li giustificavano, il che elideva la possibilità che fossero sorrettida «motivo illecito esclusivo e determinante»; 8. essendo legittima la “non conferma”, veniva meno il dedotto (dalla [OSCURATO:PERSONA]) demansionamento che sulla presunta illegittimità della “non conferma” si giustificava; 9. non sussisteva, infine, il mobbing difettando la prova dei relativi requisiti (come ammetteva la stessa ricorrente, v. pag. 44 sentenza) e, in specie, del disegno persecutorio unificante le varie condotte elencate dalla [OSCURATO:PERSONA] che coinvolgevano una molteplicità di soggetti, come i medici della struttura, il direttore del dipartimento, le direzioni che si erano succedute, l’associazione che rappresentava i pazienti ([OSCURATO:PERSONA]), sicché non potevano essere funzionali a una “visione complottistica”, che nessun adeguato riscontro aveva trovato; 10.avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi,illustrati da memoria, cui si sono opposti con controricorso l’Università di Torino e l’A.O. S. [OSCURATO:PERSONA],che ha anche depositato memoria difensiva. Considerato che: 1. c on il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); la sentenza era erronea nella parte in cui avevaritenuto che le convenute avessero, da un lato, contestato in modo specifico i fatti posti a fondamento del ricorso, fornendone una ricostruzione diversa e , dall’altro, avessero assolto all’onere probatorio su di esse incombente, posto che, in ossequio ai principi generali in materia di onere della prova, la parte che recede da un contratto o invoca un provvedimento di natura sostanzialmente sanzionatoria –come avvenuto nel caso di specie, nel quale l’Azienda e l’Università hanno invocato pretesi inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA] per adottare il provvedimento di non conferma nell’incarico apicale –deve dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio provvedimento; 2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); sia sulla mancata sottoscrizione degli obiettivi sia sul preteso mancato raggiungimento degli stessi per gli anni 2011 e 2012 la motivazione della Corte torinese erafondata su circostanze insussistenti e indimostrate; nessuna prova era stata poi fornita sulla pretesa mancata adesione della D e Rose ad alcuni obblighi istituzionali, sull’asserita mancata conoscenza della struttura e sulla scarsa capacità di gestione delle risorse umane, eppure il giudice d’appello alla stregua di alcune prove orali (teste Picco) ed elementi documentali non dotati di efficacia dimostrativa, aveva ritenuto quei fatti come dimostrati. Per quanto concerne va i rapporti con la Lega FC, la valutazione negativa del [OSCURATO:PERSONA] era motivata dall’insoddisfazione espressa dal Consiglio Direttivo in merito alle intenzioni progettuali dell’appellante, senza però alcun riferimento alla concreta gestione del [OSCURATO:PERSONA]: ciò nonostante, la Corte d’appello aveva ritenuto comprovate le criticità nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di documenti contestati e comunque non corroborati da prova testimoniale. Era evidente, in definitiva, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avevaritenuto fondate, pur in difetto di prova, le circostanze poste a fondamento della valutazione negativa della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 aprile 2013, ed in presenza di elementi di segno contrario che dovevano ritenersi acquisiti in quanto non contestatiin sede di costituzione in giudizio; 3. con il terzo mezzo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione solo apparente e inesistente a fronte della doglianza della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli eventuali risultati negativi posti alla base della valutazione negativa non sarebbero in ogni caso imputabili alla medesima; 4. c on il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale ritenuto che, se an che l’Azienda non avessecomunicato alcun obiettivo per il primo semestre del 2013, il fatto sarebbe stato irrilevante ai fini del conseguimento della retribuzione di risultato; in realtà, la domanda della de Rose non era legata solo alla retribuzione di risultato ma piuttosto volta a ottenere l’accertamento della illegittimità della valutazione negativa per il periodo 1° gennaio–5 giugno 2013; 5. c on il quinto mezzo , strettamente legato al precedente, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione parziale ed apparente in quanto, posto che non risultavano gli obiettivi comunicati alla ricorrenteper il primo semestre del 2013, nulla ha detto il giudice d’appello in merito alla fondatezza della valutazione negativa impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], limitandosi solo ad affermare che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere (cosa che non aveva fatto) il risarcimento del danno; 6. c on il sesto mezzo , strettamente legato al precedente, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione apparente anche in merito all’ulterioredomanda, avanzata con il ricorso di primo grado e ribadita nel ricorso in appello, di accertamento della sussistenza di un motivo illecito a fondamento della valutazione negativa del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della successiva “non conferma” nella funzione dirigenziale apicale di Responsabile della SCDU Malattie dell’[OSCURATO:PERSONA] (MAR2); 7. con il settimo, ed ultimo, motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); il fatto che la prova testimoniale non avesse fornito elementi a supporto della domanda di risarcimento danni da mobbing non significava che non vi fossero altri elementi che la corroborassero , soprattutto alla luce del rilievo che le convenute non avevano contestato in alcun modo le circostanze dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di primo grado che attestavano gli ostacoli, l’isolamento, la mancanza o la non correttezza delle informazioni, il mancato riscontro a reiterate domande di chiarimenti, la delegittimazione, i comportamenti offensivi e la sussistenza di tutti gli altri elementi che caratterizzano il mobbing;la Corte d’ a ppello, ritenendo insussistente il mobbing avevadeciso in violazione dell’art. 2087 c od. civ.;8. i motivi indicati non si sottraggono a rilievi di inammissibilità e possono, sia pure con le opportune sottolineature riguardanti le singole censure, essere esaminati congiuntamente; 9. i nvero, le diverse critiche formulate ‒ in specie la prima, la seconda, la terza e la settima ‒, al di là delle denunziate violazioni di legge, sostanziale e processuale, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito (Cass. n. 16477/2023, Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione esauriente, giuri dicamente corretta e congrua, sono giunt i alla conclusione della piena legittimità del giudizio di “non conferma” della [OSCURATO:PERSONA] nella funzione dirigenziale della MAR2e dell’assenza d’ogni requisito in ordine alla configurabilità del denunciato mobbing; 10.inammissibile è, in particolare, l ’ asserita violazione dell’art . 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020); 11. i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. c iv . non può porsi, poi, per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame; 12.va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017); 13.del tutto improprio è parimenti il richiamo all’istituto della confessione a fronte di una presunta mancata contestazione specifica dei fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 10 del ricorso per cassazione); a parte il fatto che la valutazione della Corte territoriale è nel segno, contrario all’asserto del ricorrente, di “una compiuta contestazione” mediante una “parzialmente diversa ricostruzione dei fatti” supportata con “indicazione di numerosi testi e con ampie produzioni documentali” (pag. 18 sentenza), giova sottolineare che la non contestazione dei fatti non costituisce affatto prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale osservata dal convenuto nel primo grado del giudizio ( Cass. , sez. lav. , n. 8708 del 4/4/2017 ; Cass., sez. l av., n.20110 del 16/08/2017 ) . E ciò prescindendo dal fatto che i n virtù del principio di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla specifica indicazione del contenuto degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata (o non integrata) la non contestazione che il ricorrente pretende di negare( Cass. III civ. n. 20637 del 13/10/2016 ) o di affermare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (analogamente, secondo Cass. III civ. n. 3023 del 17/02/2016, il principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, mentre diversamente opinandosi si ribalterebbe sulla parte convenuta l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa); 14.la quarta e, di riflesso, anche la quinta censura ‒ siccome collegata alla precedente ‒, non tengono conto, invece,che la Corte territoriale motiva innanzitutto con la considerazione che il profilo della mancata comunicazione degli obiettivi per il primo semestre 2013 non era stato tempestivamente dedotto nel ricorso introduttivo, donde (seppure implicitamente) l’affermazione di una inammissibilità della tardiva allegazione, aggiungendo solo dopo (inequivoca in tal senso la locuzione “in ogni caso”) che “se gli obiettivi non erano stati comunicati, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto chiedere al più un risarcimento del danno a ciò conseguente”e non anche l’erogazione della retribuzione di risultato;ne consegue, per tal guisa, un ulteriore profilo di inammissibilità, costituito, in relazione alle richiamate censure, dal fatto che la decisione della Corte d’appello viene a basarsi, in sostanza, su una doppia ratio decidendi laddove il ricorso risulta indirizzato unicamente nei confronti della seconda ratio, limitandosi a dedurre che l’omessa comunicazione degli obiettivi si rifletteva non solo sulla retribuzione di risultato ma anche sul giudizio di “non conferma”. Orbene, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019; Cass. n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 15. non esente dal giudizio di inammissibilità è altresì la sesta censura che, nel parlare di motivazione apparente, sembra quasi prescindere dalle argomentazioni invece sviluppate in sentenza, dove si rileva (al punto 6 della decisione impugnata) che i provvedimenti di non conferma erano adeguatamente motivati e provati nelle circostanze che li giustificavano, il che elideva la possibilità che fossero sorretti da “motivo illecito esclusivo e determinante”, di qui la reiezione di tale profilo di doglianza; 16.orbene, tale motivazione, che fa leva su principi affermati da questa Corte in materia di licenziamento disciplinare (Cass. n. 30429/2018, Cass. n. 9468/2019), laddove si afferma che resta escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. allorché il datore di lavoro alleghi l'esistenza di una causale dell’atto che risulta altresì comprovata e che, quindi, possa sorreggere la determinazione negoziale, malgrado il concorrente motivo illecito (ipoteticamente) emerso all'esito di causa, sembra tenuta in non cale dalla ricorrente che, ove avesse dissentito rispetto a tali argomenti, avrebbe dovuto esplicitare, ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ.,le specifiche ragioni di disapprovazione ; 17.alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 18.alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’A.O. [OSCURATO:PERSONA], in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge e in favore dell’Università di Torino, in euro 6.000,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti