CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 16477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17322/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale r appresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ENNA n. 94/2018 R.G.N. 1514/2015depositata il 15/02/2018 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 15/0324 del 29.7.2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna ingiungeva all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 435,95, a titolo di sanzione amministrativa per avere registrato in modo infedele, sul [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, i dati relativi alla prestazione lavorativa della dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 94/18, rigettava l’opposizione e la Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza resa il 27.2/1.4.2019, ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 436 bis, 348 bis e 348 ter cpc. 3. Con ricorso depositato il 31.5.2019, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] instava per la cassazione della sentenza del Tribunale di Enna sulla base di due motivi. 4. L’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna - resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 18 co. 2 della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per la mancata motivazione dell’ordinanza ingiunzione in cui era assente, secondo la tesi del ricorrente, ogni riferimento al contenuto del verbale di accertamento (n. 155/2013 del 13.5.2013). 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2697 cc e degli artt. 112, 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere rilevato i giudici del merito che l’Autorità amministrativa non aveva fornito prova della pretesa sanzionatoria non essendo il solo verbale redatto dai funzionari prova documentale della veridicità delle circostanze loro riferite. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. Invero, l'interpretazione di un atto amministrativo a conten uto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta damotivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass.n. 5966/2022). 6. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto correttamente motivata l’ordinanza- ingiunzione opposta atteso che indicava la violazione contestata ed il fatto storico addebitato riguardante l’infedele registrazione della attività lavorativa della dipendente [OSCURATO:PERSONA] a Giuseppina dal giugno 2008 al giugno 2012, essendo state annotate cinque ore di lavoro per tre giorni la settimana anziché sette ore di lavoro per tre giorni la settimana, nonché specificava i relativi elementi di prova documentale. 7. Si tratta di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità. 8. Anche il secondo motivo è inammissibile. 9. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della fondatezza degli addebiti riportati nel provvedimento impugnato. 10. Inammissibile è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 11. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 12. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 13. Secondo, infine, il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. 14. Nella fattispecie, i giudici del merito sono giunti alle proprie conclusioni valutando non solo le numerose dichiarazioni rese loro nell’immediatezza dei fatti, ma anche esaminando tutta una serie di circostanze risultanti dagli accertamenti compiuti pure su risultanze documentali (prospetti paga della lavoratrice relativi al periodo dal 28.6.2007 al dicembre 2008; le risultanze del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro dal gennaio 2009 al 28.6.2012; le comunicazioni obbligatorie di assunzione e di cessazione del rapportodi lavoro; la denuncia INAIL del 6.12.2012; la delega al Consulente del lavoro e procedendo ad una loro accurata disamina. 15. Trattasi, anche in questo caso, di un accertamento di fatto, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato daalcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. 16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 17. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa