CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 24179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3776/2024 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 9590/2025Numero sezionale 3212/2026NAPOLI, depositata il 28/10/2024 R.G.N. 2882/2023; Numero di raccolta generale 24179/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 28/07/202602/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con laquale era stata respinta la sua domanda tesa a ottenere - sulpresupposto di aver stipulato con l’IRCCS Pascale un contrattodi collaborazione coordinata e continuativa di durata triennaledall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e altri successivi contratti di collaborazione del6.2.2009, del 29.11.2011, del 02.07.2012, del 28.12.2012, del31.12.2013, prorogato sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con compiti disupporto amministrativo al Consiglio di indirizzo e verifica(C.I.V.), con trattamento economico parametrato a quellospettante a un dipendente del ruolo amministrativo di categoriaC del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], e di essere stata stabilizzata,a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75/2017(cd. decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato e inquadramento nellaCategoria C Assistente amministrativo – il riconoscimento, perl’effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto intermini di lavoro subordinato, invocando l’art. 2126 c.c. ai finidel conseguimento delle differenze retributive e dellacontribuzione previdenziale.2. L’appellante aveva contestato la sentenza di primo grado,laddove aveva ritenuto che la stabilizzazione conseguita all’esitodella reiterazione dei cd. co.co.co. fosse in contrasto con lapretesa di impugnare il rapporto di impiego, precisando che ilricorso era volto ad ottenere che, sulla base della giurisprudenzadi questa Corte e della Corte di Giustizia Europea, il peNriuomderoo r egistro generale 9590/2025Numero sezionale 3212/2026controverso venisse valutato, “in ragione delle modalitàN ucmoerno dli era ccolta generale 24179/2026quali si era realizzato, … ai fini della ricostruzione della proprDiaat a pubblicazione 28/07/2026carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo checontributivo”.3. La Corte territoriale affermava: che la declaratoria diillegittimità dei pregressi co.co.co. avrebbe significato far venirmeno il presupposto della stabilizzazione, conseguita proprioper effetto degli stessi in base a una blanda selezione, riservataai soggetti che avevano già lavorato alle dipendenzedell’Amministrazione in forma precaria; che, con la stipula delcontratto a tempo indeterminato, era stata manifestataimplicitamente l’accettazione del rapporto intrattenuto comeco.co.co, quale condizione per l’accesso al pubblico impiego atempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto lapartecipazione a una selezione concorsuale, ove bandita, apertaad una più ampia platea di aspiranti.4. Per la cassazione della decisione d’appello propone ricorsola lavoratrice con due motivi, illustrati da memoria, cui resistecon controricorso l’IRCCS Pascale. L’INPS si è costituito concontroricorso, dichiarando di non prendere posizione rispetto aimotivi di ricorso, perché attinenti al rapporto di lavoro cui esso,quale ente previdenziale, è estraneo, anche se i fatti che loqualificano sono presupposti della determinazione dell'importodell'obbligazione.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con ilprimo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), deducendo nullità dellasentenza per violazione del d. lgs. n. 75/2017, del d. lgs. n.81/2015, del d. lgs. n. 165/2001, del d. lgs. n. 276/2003,Numero registro generale 9590/2025dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE. SostieneN umero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 24179/2026che tali disposizioni normative non subordinano Dlaat a pubblicazione 28/07/2026partecipazione alla procedura concorsuale e il successivoreclutamento a tempo indeterminato alla rinuncia, espressa oimplicita o tacita, a far valere i vizi dei contratti di collaborazioneprofessionale, e che tale rinuncia non si evince dalla disaminadegli atti di individuazione della ricorrente, quale vincitrice delconcorso né dal contratto individuale di assunzione.2. Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.)nullità della sentenza per omessa pronunzia in violazionedell’art. 112 c.p.c. Sostiene che la fattispecie oggetto di giudizionon rientra nelle ipotesi di assunzione diretta né di blandaselezione, bensì di selezione mediata dall’incertezza dell’esitodel concorso riservato a 55 candidati di cui 13 sono risultatiidonei e 11 vincitori, dati non considerati dalla Corte d’Appello.3. Preliminarmente, rileva il Collegio l’infondatezza delleplurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa diparte controricorrente, perché il ricorso sarebbe fondato sudocumenti rispetto ai quali non sarebbero assolti gli oneriindicati dall’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto, al contrario, essocensura in iure il percorso argomentativo seguito dalla sentenzaimpugnata, secondo cui l’intervenuta stabilizzazioneprecluderebbe la possibilità di far valere la natura subordinatadei rapporti intercorsi fra le parti (perché ciò equivarrebbe adammettere la mancanza del titolo per partecipare alla proceduradi stabilizzazione) e implicherebbe la rinuncia ad azionare ognidiritto derivante dalla pregressa fase di svolgimento delrapporto.4. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso meritaaccoglimento, con conseguente assorbimento del secondo.Infatti, la sentenza impugnata, da un lato, ha impropriamenteNumero registro generale 9590/2025esteso l’ambito della nozione (di natura essenzialmenteN umero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 24179/2026pretoria) di efficacia satisfattiva della stabilizzazione; dall’altroDa,t a pubblicazione 28/07/2026ha desunto dalla sola sottoscrizione del contratto a tempoindeterminato una rinuncia a far valere diritti derivanti dallapregressa fase di svolgimento del rapporto.5. Quanto al primo aspetto, questa Corte ha da tempoaffermato che la stabilizzazione rende non invocabile da partedel soggetto che ha subito l’abuso il principio (Cass. S.U. n.5072/2016) in tema di cd. danno comunitario, con laconseguenza che torna ad espandersi la regola, immanente nelnostro ordinamento, in forza della quale il danno deve essereallegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito; chela stabilizzazione, quindi, opera come fatto modificativo deldiritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione delcontratto a termine e impedisce, al soggetto che agisce, dirivendicare il danno comunitario nei termini indicati dalrichiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al finedi assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale aiprincipi dell’ordinamento UE (Cass. n. 24286/2022); che nonsono ricomprese nell’ambito del danno comunitario le differenzeretributive ex art. 2126 c.c., in quanto (estendendo i principiaffermati per l’impiego privato sull’indennità ex art. 32 legge n.183/2010) le differenze retributive non hanno natura risarcitoria(cfr., fra le tante, Cass. n. 21849/2022)6. D’altra parte, quanto al secondo aspetto, la rinuncia, chepresuppone la consapevolezza di disporre di dirittispecificamente individuati o individuabili, può essere desuntasolo da comportamenti univoci (Cass. n. 31922/2022).7. In base a tali coordinate di riferimento, non risultanoconvincenti le argomentazioni dalla Corte territorialesull’implicita rinuncia della ricorrente alla richiesta di differenzeNumero registro generale 9590/2025retributive partecipando alla procedura di stabilizzazioneN, umero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 24179/2026perché i diritti esercitati dalla ricorrente (partecipazione coDnat a pubblicazione 28/07/2026successo alla procedura di stabilizzazione, in virtù dell’oggettivosvolgimento del pregresso rapporto di lavoro in forma precaria,da un lato, e richiesta di accertamento della effettiva naturasubordinata di tale rapporto di lavoro precario, con conseguentecondanna dell’amministrazione al pagamento delle differenzeretributive ai sensi dell’art. 2126 c.c., dall’altro) non sono traloro incompatibili, ma perfettamente cumulabili.8. Non è perciò pertinente il richiamo, operato dalla Corteterritoriale, ai principi di cui a Cass. n. 6718/2021, riguardantiprocedura di stabilizzazione richiedente una precisa formacontrattuale. Diversamente, in questo caso, il conseguimentodel bene della vita della stabilizzazione determina l’esclusionedel diritto al danno comunitario (che deriva dalla reiterazioneabusiva di contratti a tempo determinato), ma non dei dirittiretributivi derivanti dallo svolgimento in fatto del rapporto inmaniera sostanzialmente diversa dalla tipologia contrattualeapplicata formalmente.9. La fondatezza del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo.10. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appelloindicata in dispositivo per l’esame nel merito della domandasvolta, alla luce dei seguenti principi di diritto: fermo che,nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempodeterminato nel pubblico impiego privatizzato, la successivaimmissione in ruolo del lavoratore costituisce misurasanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell'abuso ove ricollegabile alla successione deicontratti a termine con rapporto di causa-effetto, laNumero registro generale 9590/2025partecipazione alla procedura di stabilizzazione non escludeN, umero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 24179/2026ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenzDeat a pubblicazione 28/07/2026retributive derivanti dall’accertamento dello svolgimento in viadi fatto di prestazioni di lavoro in forma subordinata, rese indifformità rispetto alla qualificazione formale del rapportoprecario intercorso fra le parti.11. Alla Corte di rinvio è demandato anche di provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,anche per le spese.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]