CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 21849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25320-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo in parte il ricorso proposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lazio e della Toscana M. Aleandri e, accertata l'illegittimità dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti dal 16 novembre 2007 al 31 gennaio 2010, nonché dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che avevano interessato il periodo 10 marzo 2010/30 giugno 2015, aveva condannato l'Istituto al pagamento della sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 della legge n 183/2010, quantificata in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; 2. la Corte territoriale, ribadita l'infondatezza delle domande di conversione e di stabilizzazione, ha rilevato che l'indennità risarcitoria doveva essere liquidata tenendo conto delle dimensioni dell'ente, del numero dei suoi dipendenti, della durata dei contratti, ivi compresi quelli formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, e pertanto ha ritenuto non adeguata la somma riconosciuta dal giudice di prime cure ed ha commisurato l'indennità predetta ad otto mensilità della retribuzione globale di fatto; 3. il giudice d'appello ha aggiunto che il risarcimento del danno, liquidato ex art. 32 della legge n. 183/2010, è sostitutivo della sola sanzione della conversione del rapporto e non va a compensare differenze retributive spettanti in relazione ai periodi effettivamente lavorati, sicché, nella specie, doveva essere accolta la domanda formulata dal Proietti di pagamento di dette differenze, da calcolare tenendo conto del trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto sanità inquadrati nell'area C; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. l'Istituto ricorrente ha tardivamente depositato memoria in data 17 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 25320 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 1. il primo motivo del ricorso, formulato a sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ.; 1.1. l'Istituto premette che il Tribunale, avendo respinto nel merito la domanda, non aveva statuito sull'eccezione, tempestivamente formulata, ed aggiunge che l'eccezione stessa era stata riproposta nella memoria difensiva, con la quale aveva ribadito che, dovendo trovare applicazione il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., nessuna pretesa economica poteva più essere avanzata per il periodo antecedente al 31 luglio 2010, atteso che il primo ed unico atto interruttivo della prescrizione era stato ricevuto il 31 luglio 2015; 2. la seconda censura addebita al giudice d'appello di avere violato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 32 della legge n. 183/2010 nonc:hé di avere disatteso l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072/2016 nel riconoscere, oltre al risarcimento del danno, anche la ricostruzione della carriera e le differenze retributive con decorrenza dal 16 novembre 2007; 2.1. sostiene, in sintesi, che il risarcimento del danno liquidato nei termini indicati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite assorbe ogni altra pretesa, ivi compresa quella fondata sull'art. 2126 cod. civ.; 3. con il terzo motivo, egualmente ricondotto al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2126 cod. civ. e sostiene che non poteva la Corte territoriale pronunciare sentenza di condanna generica non avendo l'originario ricorrente provato la natura subordinata del rapporto e la consistenza delle «paventate differenze retributive»; 4. il primo motivo di ricorso è fondato; la Corte territoriale ha condannato l'appellato «al pagamento in favore dell'appellante delle differenze retributive, decorrenti dal 16.11.2007, per i periodi effettivamente lavorati, con esclusione degli intervalli non lavorati, tra il trattamento economico percepito e quello spettante sulla base dell'inquadramento nella categoria C del CCNL Sanità» e non ha statuito, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sull'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado ( pag. 15 della memoria, trascritta nel corpo del motivo quanto Ric. 2020 n. 25320 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- alle parti rilevanti), e riproposta in grado di appello ( pag. 17 della memoria, riportata a pag. 8 del ricorso), sulla quale il primo giudice non aveva pronunciato; 4.1. l'orientamento richiamato dal controricorrente, secondo cui la prescrizione non decorre in pendenza di rapporto a termine o di rapporti formalmente qualificati di collaborazione autonoma, non è applicabile all'impiego pubblico contrattualizzato, giacché le pronunce additive della Corte Costituzionale si riferiscono al solo rapporto alle dipendenze di privati; 4.2. in particolare Cass. n. 35676/2021, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., in continuità con l'orientamento già espresso dalla Corte in relazione ai contratti a tempo determinato (cfr. fra le tante Cass. n. 10219/2020) ha affermato che « in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rappon:o, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»; 5. è, invece, infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Istituto, per paralizzare la domanda proposta ex art. 2126 cod. civ., insiste sull'onnicomprensività dell'indennità risarcitoria prevista dall'art 32, comma 5, della legge n. 183/2010, come autenticamente interpretato dalla legge n. 92/2012; 5.1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'indennità prevista dalla disposizione sopra richiamata è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (cfr. fra le tante Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015); 5.2. l'orientamento è stato poi ripreso e ribadito in relazione ai rapporti a termine ed alle collaborazioni non genuine riferibili ad una [OSCURATO:PERSONA] (rispetto ai quali l'art. 32 della legge 183/2010 non si applica direttamente bensì funge solo da parametro ai fini della liquidazione del «danno comunitario» sulla base del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016), in ordine ai quali si è precisato che il danno Ric. 2020 n. 25320 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- subito dal lavoratore non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri previdenziali perché questi sono dovuti, in virtù del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 cod.civ., con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto (Cass. n. 6046/2018); 5.3. se ne è tratta la conseguenza che, qualora il dipendente, nel contestare la qualificazione autonoma del rapporto, alleghi anche l'abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti, ferma la tutela retributiva assicurata dal richiamato art. 2126 cod. civ., deve operare l'agevolazione probatoria che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072/2016, hanno ritenuto necessaria per conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione (si rimanda alla motivazione di Cass. n. 10951/2018 e di Cass.n. 29779/2018); 5.4. la liquidazione del «danno comunitario», imposto dalla necessità di armonizzare l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 con la direttiva 1.999/70/CE, non limita, pertanto, il diritto alle differenze retributive, diritto che discende dall'applicazione del principio, egualmente consolidato, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, anche se affetto da nullità perché vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 5.5. è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto, ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001, dal contratto collettivo di comparto (cfr. le pronunce richiamate nei punti che precedono); 5.6. ai richiamati principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale che, nel riformare la sentenza impugnata, ha riconosciuto, oltre al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del rapporto a termine e delle collaborazioni non genuine, anche le differenze retributive maturate nel periodo di svolgimento della prestazione; 6. il terzo motivo è parimenti infondato; la Corte territoriale ha rinviato in premessa alla motivazione della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato, incidenter tantum, l'invalidità dei contratti di collaborazione ed aveva accertato che la prestazione era stata Ric. 2020 n. 25320 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- resa «quotidianamente, secondo turni prestabiliti e ricevendo le direttive del responsabile del laboratorio»; ha, poi, dato atto della devoluzione in appello della sola questione inerente il risarcimento del danno e il diritto al pagamento delle differenze retributive sicché, così ragionando, la Corte d'appello ha ritenuto che sulla natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti si fosse formato giudicato interno; 6.1. il ricorso non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia e, nel denunciare l'asserita assenza di prova della natura subordinata del rapporto, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata che sulla subordinazione non ha pronunciato sul rilievo che la stessa era stata accertata in primo grado e che in appello si discuteva solo delle pronunce conseguenti; 6.2. per il resto il motivo è infondato perché anche nel rito del lavoro la domanda può essere limitata, fin dall'inizio, all'accertamento dell'an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre, ex art. 414 cod. proc. civ., autonomo giudizio per la liquidazione del quantum ( cfr. fra le tante Cass. n. 4587/2014); 6.3. non è, quindi, necessario, come infondatamente il ricorrente sostiene, che le differenze siano quantificate attraverso l'allegazione di specifici conteggi; 6.4. va poi detto che la Corte d'Appello non ha effettuato la comparazione fra le mansioni in concreto espletate e la declaratoria contrattuale perché ha ritenuto «pacifico» l'inquadramento nella categoria C del CCNL del comparto sanità; 6.4. il motivo, tutto incentrato sul mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, non si confronta con il decisum della pronuncia gravata, che l'inquadramento ha ritenuto provato, sia pure sulla base del principio di non contestazione; 7. in via conclusiva merita accoglimento il solo primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla Corte d'appello indicata in dispositivo, che procederà all'esame dell'eccezione di prescrizione, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; Ric. 2020 n. 25320 sez. ML - ud. 20-01-2022 -6- 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Ca