CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -avverso la sentenza n. 1311/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/04/2023 R.G.N. 2840/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20108/2023Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 15429/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio al fine di ottenerel’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato con l’[OSCURATO:PERSONA] del Lazioe della Toscana M. Aleandri ([OSCURATO:PERSONA]) da maggio 2007 a gennaio2016, presso la sede operativa di Roma (Unità operativa diapicoltura), dove aveva prestato servizio inizialmente senzacontratto, poi con contratti di prestazione professionale conconvenzione, poi con contratti di collaborazione coordinata econtinuativa, l’accertamento del diritto al correttoinquadramento giuridico (impiegata livello C e da aprile 2008livello D), la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delledifferenze retributive.2. In contradittorio con l’Istituto, il Tribunale di Romaaccoglieva il ricorso per quanto di ragione, accertando la naturasubordinata delle prestazioni lavorative rese nel periodo ai sensidell’art. 2126 c.c. e per l’effetto condannando il resistente alpagamento della somma di € 43.212, oltre accessori, come daCTU.3. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’Istituto,che lamentava la condanna al pagamento delle differenzeretributive ai sensi dell’art. 2126 c.c. anziché allacorresponsione di un’indennità onnicomprensiva, e il mancatoaccoglimento dell’eccezione di prescrizione.Numero registro generale 20108/2023Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 15429/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre IZSLTcon due motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948c.c., per non avere la Corte d’Appello riconosciuto che,nell’ambito del pubblico impiego, a prescindere dal nomen iurisdel contratto di impiego del lavoratore, la prescrizionequinquennale decorre in ogni caso in corso di rapporto e non dalsuo termine.2. Il motivo è fondato.3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento inmateria (Cass. S.U. n. 36197/2023), secondo cuila prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblicoimpiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempoindeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche incaso di successione di contratti a termine - decorre, per i creditiche nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno dellaloro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, apartire da tale data, perché non è configurabile un "metus" delcittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, neirapporti a tempo determinato, il mancato rinnovodel contratto integra un'apprensione che costituisce una meraaspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanzagiuridica (v. anche Cass. n. 21849/2022, in fattispecie analoga,sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 20108/2023Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 15429/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma5, d. lgs. n. 165/2001 e art. 32, comma 5, legge n. 183/2010(abrogato e sostituito dall’art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2015),alla luce della sentenza di questa Corte S.U. n. 5072/2016pronunciata in tema di illegittima precarizzazione nell’ambito delpubblico impiego, per avere la Corte d’Appello riconosciuto infavore della lavoratrice le differenze retributive ai sensi dell’art.2126 c.c.5. Il motivo non è fondato.6. Si richiama nuovamente il citato precedente Cass. n.21849/2022, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., in cui si è precisato e ribadito (§§ da 5 a 5.6)che l'indennità risarcitoria prevista dall'art 32, comma 5, dellalegge n. 183/2010, secondo la consolidata giurisprudenza diquesta Corte, è esaustiva dei danni subiti dal lavoratore neiperiodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell’indebitaframmentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodilavorati, il lavoratore ha diritto a essere regolarmente retribuitoe al computo unitario di tali periodi ai fini dell’anzianità diservizio e della maturazione degli scatti di anzianità; e che laliquidazione del «danno comunitario», imposto dalla necessitàdi armonizzare l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 con la direttiva1999/70/CE, non limita il diritto alle differenze retributive, chediscende dall'applicazione del principio, egualmenteconsolidato, secondo cui il rapporto di lavoro subordinatoinstaurato da un ente pubblico non economico, anche se affettoda nullità perché vietato da norma imperativa, rientra nellasfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente dirittoNumero registro generale 20108/2023Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 15429/2026Data pubblicazione 20/05/2026del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui ilrapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.7. In via conclusiva merita accoglimento il solo primo motivodi ricorso e la sentenza impugnata va cassata in parte qua conrinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, cheprocederà alla rideterminazione del credito della lavoratricetenendo conto dell'eccezione di prescrizione (anche in relazioneagli atti interruttivi e alla tempestività della sua deduzione),provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Romain diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile2026.La PresidenteIrene Tricomi