CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 27053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla piazza Manganelli n. 12 in [OSCURATO:PERSONA] la Punta (CT); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente avverso la sentenza n. 5966, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. staccata di Catania, il 13.10.2020, e pubblicata il 4.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito degli eventi sismici del 1990, l'imprenditrice [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposta in relazione al triennio dal 1990 al 1992, per il complessivo importo di Euro 2.784,21 (ric., p. 2). 2. L'Amministrazione finanziaria non assicurava riscontro all'istanza, e la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto della contribuente di conseguire il rimborso. 3. Avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, l'Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva che la contribuente non avesse provato il fondamento del proprio diritto, e pertanto riformava la decisione della CTP riaffermando la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell'appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE, della decisione della Commissione Europea C72015, 5549 final, del Regolamento CE n. 1407/2013 e del Regolamento CE 717/2015, per avere la CTR erroneamente negato il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate a titolo di Irpef ed Irap. 2. Mediante il suo articolato strumento di impugnazione la contribuente censura la decisione adottata dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], che ha negato il diritto a conseguire il rimborso del 90% delle imposte versate a titolo di Irap ed Irpef, richiesto da contribuente imprenditrice che aveva la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA], nella zona interessata dal sisma del 1990, e non aveva ricevuto altri aiuti pubblici. 2.1. Premette la contribuente che il giudice dell'appello, tenendo anche conto della decisione della Commissione Europea C72015, 5549 final (cfr. sent. CTR, p. 9), ha giustamente affermato che il richiesto rimborso deve essere riconosciuto, non rappresentando un aiuto di Stato vietato, qualora sia osservato il regolamento de minimis e sia fornita la prova di un nesso causale diretto tra aiuto di stato e danno da calamità. [OSCURATO:PERSONA] afferma però che il giudice regionale è incorso in errore nel non riconoscere che lei aveva assolto l'onere probatorio in relazione ad entrambi i requisiti. In primo luogo, sottolinea la contribuente, ha dimostrato che, all'epoca degli eventi calamitosi, risiedeva nella zona colpita dal sisma. In secondo luogo, la Zappalà evidenzia di aver prodotto un'autocertificazione, attestante di non aver percepito alcun aiuto dalla Stato e comunque alcun contr.buto pubblico, e ritiene pertanto di avere diritto a rientrare nell'applicabilità del regime de minimis. Sottolinea, inoltre, di vantare titolo al rimborso di Irpef ed Ilor, e di non aver domandato alcunché in relazione all'Iva, tributo armonizzato. 2.2. La CTR, con ampia e motivata pronuncia, ha invece ritenuto che la contribuente non abbia assicurato la prova dei suoi assunti. In proposito ha innanzitutto richiamato la decisione con la quale questa Corte di legittimità ha statuito che "in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in [OSCURATO:PERSONA]) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile" (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 25.1.2019, n. 2208. Inoltre, ha osservato il giudice dell'appello, "il contribuente non ha adempiuto l'onere di provare l'osservanza del c.d. "de minimis", essendosi limitato ... ad un'asserzione meramente labiale, oltre a produrre un'autocertificazione cui non può assicurarsi rilievo probatorio nel giudizio tributario" (sent. CTR, p. 8). 2.3. Questa Corte regolatrice ha avuto modo di esaminare recentemente le questioni dibattute nel presente giudizio, in decisione richiamata anche dall'odierna ricorrente, ed ha condivisibilmente osservato che, con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione 17.7.2008, in causa C132/06 (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, il quale deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante, cfr. Cass. sez. L, 4,7,2014, n. 15354, e Cass. sez. L, 26.9.2017, n. 22377), ha stabilito, in via generale, che "Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L.] e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopracitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di 'aiuto individuale' che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014", ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98" (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) "o da ogni altro regime di aiuti approvato", ma "fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti" (art. 3), Cass. sez. V, 10.3.2021, n. 6729. 2.4. Ha precisato al riguardo la Commissione UE che "una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea [con] il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)" (p. 134 della "decisione"). "Assodato, quindi, lo svolgimento da parte della contribuente di un'attività economica, assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (cfr. Cass. n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), dec. cit.)", sempre che risulti accertato "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (§ 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo" (evidenza aggiunta), Cass. sez. lav., 9.0.2017, n. 14465. Al riguardo occorre ancora precisare che la prova delle suddette circostanze compete "al soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.)", Cass. sez. V, 10.3.2021, n. 6729, cfr. anche Cass. sez. VI-V, 26.6.2019, n. 17199. 2.5. Si è attenuta ai ricordati prìncipi la impugnata decisione pronunciata dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], e la sua sentenza non merita censura. Nel presente giudizio la contribuente si è limitata ad affermare che il danno subito in conseguenza del sisma dovrebbe ritenersi sussistente soltanto perché aveva la propria sede operativa (dato non contestato, cfr. controricorso, p. 3) in zona interessata dalla calamità naturale, proponendo generici rilievi, ma non indicando alcun danno specifico, e tantomeno provvedendo a provarne l'esatta quantificazione. Inoltre, in ordine alla mancata fruizione di contributi pubblici in misura superiore al limite previsto dalla normativa de minimis, nel periodo d'interesse, si è limitata ad affermare di non averne conseguiti, ed ha prodotto un'autocertificazione in proposito. Deve allora osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, "l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova nel processo tributario ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs.546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo", Cass. sez. V, 12.12.2019, n. 32568 (conf. Cass. sez. V, 19.3.2010, n. 6755). Merita ancora di essere ricordato che la CTR ha pure rilevato come l'autocertificazione in questione sia stata in ogni caso prodotta tardivamente dalla contribuente, in violazione del disposto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 2.6. Può quindi sintetizzarsi il principio di diritto secondo cui "in materia di limiti dei contributi pubblici conseguibili, senza che intervenga la violazione della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] nel 1990, una impresa assoggettata al regime dell'Iva deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi, ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter fruire dei contributi: sia in generale, quindi dimostrando il rispetto della disciplina de minimis, sia in particolare, pertanto fornendo prova dell'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso". 2.7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere respinto. 2.7.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. Risulta dovuta dalla ricorrente anche la corresponsione del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di C 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc