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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20158/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 05/2025 C .

C . dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore R.G. n. 4444 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4444del ruolo generale dell’anno 2024, proposto QUARANTA Annunziato(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M14 G292U ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BSC LCU66B24 F912T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Donato(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 00L27 A717P ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNU NTN62S22 C262T ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 942/2023, pubblicatain data 11 luglio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha presentato querela e si è, successiva- mente, costituito parte civile in un processo penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cui a quest’ultimo era impu- tata la falsificazione di una cambiale ad apparente firma del Quaranta(reato previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p.c.).

Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 In tale processo penale, il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.

La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appellodella parte civile, ha, in- vece, affermato, ai soli effetti civilistici, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per aver falsificato la cambiale, con conseguente di- chiarazione di falsità del titolo di credito ai sensi dell’ art. 537 c.p.p..

Questa Corte, sempre in sede penale , con sentenza n. 8427del 2020, ma ai fini civilistici , ha annullato la decisione di secondo grado, rinviando al giudice civile competente per va- lore in grado d’appello,ai sensi dell’art. 622 c . p . p ..

LaCorte d’a ppello civile di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione del Quaranta.

Ricorre quest’ultimo, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]- fredi, deceduto nel corso del giudizio di rinvio).

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sen- tenza ex art. 360 co. 1 nr. 4) cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 622 cod. proc. pen.: ammissibilità, nel giudizio di rinvio, dell’emendatio libelli ex art. 183 cod. proc. civ. consistente nella precisazione dell’originaria domanda risarcitoria mediante la formulazione di una domanda di accertamento negativo dell’autenticità della cambiale.

Omessa pronuncia sul punto».

Il ricorrente deduce che «la Corte d’Appello … … prendendo atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, si limitava a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza prendere in considerazione l’ulteriore domanda volta ad ottenere la declaratoria di falsità della cambiale dedottain giudizio».

Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 Il motivo è infondato. 1.1In primo luogo, si rileva che la censura di violazione dell’art.112 c.p.c. appare, in linea dipuro diritto, di per sé infondata, non essendovi stata una vera e propria omissione di pronuncia sulla domanda proposta dal ricorrente, ma una pronuncia di inammissibilità della stessa.

La Corte d’appello non ha affatto omesso di prendere in consi- derazione la domandavolta ad ottenere la declaratoria di falsità della cambiale dedotta in giudizio, avanzata dal Quaranta (qua- lificata dalla stessa Corte d’appello come richiesta ai sensi dell’art. 537 c.p.c.), ma l’ha presa espressamente in esame e l’ha ritenuta inammissibile in sede di rinvio al giudice civile, una volta abbandonata la domanda principale risarcitoria(per avere il Quaranta, in comparsa conclusionale, rinunciato alla do- manda dirisarcimento dei danni e chiesto solo una pronuncia di falsità della cambiale ai sensi dell’art. 537 c.p.p.), essendo l’oggetto di tale giudizio di rinvio, dopo la riassunzione ai sensi dell’art. 622 c.p.p., limitato alle domande civili proposte ai sensi dell’art. 74 c.p.p. e, cioè, quelle risarcitorie e di restituzione, tra le quali non rientra la suddetta richiesta di dichiarazione di fal- sità del documento, prevista dall’art. 537 c.p.p.. 1.2La decisione adottata dalla C orte d’appello deve ritenersi , in ogni caso,conforme, in diritto, all’indirizzo delle sezioni pe- nali di questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di falsità del documento di cui all’art. 537 c.p.p. non rientra tra le statui- zioni civili assunte in sede penale, ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, onde tale di- chiarazione non è, di per sé, oggetto dell’azione civile risarcito- ria esercitata in sede penale che può essere proseguita davanti al giudice civile, al punto che la parte civile non è neanche le- gittimata ad impugnarla(cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 14194 del 2/02/2018 Ud.– dep. 28/03/2018 : « la dichiarazione relativa all’accertata falsità di atti o di documenti, prevista Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 dall’art. 537 c.p.p. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l’estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell’art. 576, comma 1, c.p.p., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla fal- sità»).

Se la parte civile non può impugnare la pronuncia in ordine alla dichiarazione di falsità del documento di cui all’art. 537 c.p.p., a fortioriva escluso che possa chiedere tale dichiarazione nel giudizio civile in prosecuzione, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., es- sendo tale giudizio limitato alle statuizioni civili da adottarsi in sede penale.

Avendola Corte d’appello preso atto dell’avvenuto abbandono dell’azione risarcitoriada parte del Quaranta, essa ha, pertanto, coerentemente e correttamente, in base ai principi appena esposti, ritenuto inammissibile nella presente sede la sola do- manda (accessoria e consequenziale) di dichiarazione di falsità della cambiale oggetto dell’imputazione di falsificazione mossa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l’inammissibilità com- plessiva del ricorso in riassunzione. 1.3 I l ricorrente sostiene che la Corte di c assazione penale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla falsità del docu- mento ai sensi dell’art. 537 c.p.p., nonostante l’irrevocabile proscioglimento dell’imputato sul piano penale e, pertanto, non rimettere sic et simpliciter al giudice civile la prosecuzione del giudizio.A suo avviso, tale errore della Corte di cassazione pe- nale gli dovrebbe consentire di ottenere in ogni caso l’accerta- mento della falsità del titolo nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.c., oltre che la condanna dell’imputato al risar- cimento del danno.

In altri termini, il ricorrente sembrerebbe assume re, in so- stanza,di aver proposto, in sede civile, una autonoma domanda Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 di accertamento della non autenticità della sottoscrizione della cambiale, anche a prescindere dalla dichiarazione falsità di essa, di natura penale, di cui all’art. 537 c.p.p.,e sostiene che su tale domanda la Corte d’appello avrebbe dovuto pronun- ciarsi, nonostante l’abbandonodella domanda risarcitoria.

In senso contrario è, peraltro, agevole osservareche, una volta escluso che la dichiarazione di cui all’art. 537 c.p.p. rientri tra le statuizioni civili adottate in sede penale, la domanda di ac- certamento della falsità della sottoscrizione della cambiale, a seguito dell’abbandono della domanda risarcitoria, finirebbe per costituire: a) o una domanda del tutto nuova e diversa rispetto alle domande risarcitorie e restitutorie di cui all’art. 74 c.p.p. (segnatamente, una querela di falso proposta in via principale); b) o una domanda di accertamento di un mero fatto (la non autenticità della sottoscrizione), non ammissibile (se non nei casi previsti e con le modalità stabilite)nel processo civile ( cfr .

Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 11565 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motiva- zione).

In entrambi i casi, si tratterebbe di una domanda inammissibile nel giudizio di rinvio al giudice civile di appello di cui all’art. 622 c.p.p.. 1.3.1La domanda volta ad ottenere l’accertamento che la sot- toscrizione di una scrittura privata non sia autentica, in sede civile, può ritenersi proponibile tramite lo speciale procedi- mento di querela di falso (in via principale), ai sensi dell’art.221 c.p.c. («La querela di falso può proporsi tanto in via prin- cipale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato»), sussistendone i presuppo- sti. 1.3.2 Tale domanda non potrebbe, invece, essere proposta quale azione di mero accertamento della non autenticità della sottoscrizione (cioè, di mero accertamento di un fatto), se non Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 in via accessoria rispetto ad un’altra distinta domanda princi- pale avente ad oggetto diritti (che siano conseguenti a quel fatto).

Il procedimento autonomo di verificazione della scrittura pri- vata in via principale, ai sensi dell’art. 216, comma 2, c.p.c. (che è una ipotesi eccezionale di giudizio civile avente ad og- getto l’accertamento di un fatto, come quellodi querela di falso in via principale) è, infatti, proponibile solo dal soggetto che intende avvalersi della scrittura privata, non dal soggetto che intende disconoscere la propria sottoscrizione («La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di com- parazione.

L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;ma, se il convenuto riconosce la scrittura , le spese sono poste a carico dell’attore»).

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in ve- rità, «con riguardo ad una scrittura privata (nella specie, asse- gno bancario), che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta –e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.) –, la parte che so- stenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e segg. c.p.c., ma può legittimamente assumere l’iniziativa del pro- cesso onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole pro- batorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accerta- mento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l’assegno con firma falsa)» (Cass., Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 Sez. 1, Sentenza n. 12471 del 12/10/2001; conf.: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20882 del 21/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014, in cui si precisa che, in tal caso, spetta all’at- tore dimostrare la non autenticità della sottoscrizione, non po- tendo applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.; Sez. 1, Sentenza n. 974 del 18/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 1420 del 24/02/1983).

Ma la possibilità di avanzare l’azione di accertamento della non autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata non (an- cora) riconosciuta, negli stessi precedenti di legittimità richia- mati, è(correttamente) ritenuta ammissibile solo in via di ac- certamento incidentale, al fine di ottenere l’accoglimento di ul- teriori e diverse d omande , che postulino tale accertamento e che abbiano ad oggetto diritti.

D’altra parte, che un siffatto accertamento possa essere avan- zato esclusivamente in via incidentale, al fine di ottenere il ri- conoscimento giudiziale di altri e diversi diritti che lo postulino, è un limite che discende inevitabilmente dalla piana applica- zione dei principi generali deldiritto processuale civile , in base ai quali non sono mai consentite domande giudiziali di accerta- mento di meri fatti, salva diversa espressa previsione di legge (come avviene appunto per le ipotesi di cui all’art. 216, comma 2, e 221 c.p.c., per le domande di verificazione della scrittura privata e per la querela di falso in via principale), essendo il processo, di regola, finalizzato all’accertamento di diritti e non di meri fatti.

Dunque, la richiesta di accertamento della non autenticità della scrittura privata non riconosciuta, trattandosi di accertamento di un fatto e non di un diritto, può ben ritenersi ammissibile – anche in mancanza di disconoscimento giudiziale della stessa – in un processo avente ad oggetto un diverso diritto, ma non può formare oggetto di una domanda autonoma proposta, da sola, in via principale, in un giudizio che non abbia (anche) ad Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo che postuli tale non autenticità. 1.3.3Tutte le azioni civili indicate (querela di falso, azione di accertamento della non autenticità della sottoscrizione di scrit- tura privata), inoltre, non costituiscono, comunque, azioni di natura risarcitoria o restitutoria, trattandosi di azioni di accer- tamento di fatti, eccezionalmente ammesse per espresso dispo- sto normativo ovvero ammissibili in via di accertamento inci- dentale, nell’ambito di giudizi aventi ad oggetti diritti. 1.3.4Orbene, non essendo proponibile un giudizio autonomo di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata in via principale, se non tramite la querela di falso, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., ovvero nell’ambito di una domanda giudiziale che abbia ad oggetto i diritti che tale accertamento postulino, trova ulteriore e definitiva conferma la conclusione per cui, nella specie, la domanda dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello: a)costituiva una domanda del tutto nuova, avanzata in sede di riassunzione del giudizio davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., rispetto a quelle risarcitorie proponibili in sede penale mediante la costituzione di parte civile (trattan- dosi, in sostanza di una querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., la quale si può proporre,in via incidentale, in ogni stato e grado del giudizio, ma in via principale si può proporre esclu- sivamente davanti al tribunale, e non trattandosi, comunque, di domanda di natura risarcitoria o restitutoria); b) ovvero, una volta abbandonata la domanda di risarcimento dei danni avanzata con la costituzione di parte civile, essa era inammissibile, quale domanda di accertamento della non au- tenticità della scrittura privata proposta in via principale ed au- tonomae non (più) quale accertamento incidentale necessario al riconoscimento del conseguentediritto risarcitorio, come tale costituente una domanda di accertamento di meri fatti.

Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 1.3.5Pare opportuno aggiungere, a fini di completezza esposi- tiva, che l’oggetto di tutte tali domande non coincide con l’ac- certamento che deve effettuarsi nell’ambito del processo penale e che potrebbe comportare conseguentistatuizioni civili: il pro- cesso penale è, infatti, volto a stabilire se l’imputato abbia fal- sificato un determinato documento, mentre il giudizio difalso e quello di accertamento della non autenticità della sottoscrizione sono giudizi (civili di accertamento, non risarcitori) diretti esclu- sivamente a stabilire se il documento (ovverola sua sottoscri- zione) sia autentico o meno (indipendentemente da chi ne ab- bia operato la eventuale falsificazione). 2.Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nr. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 100, 184 e 306 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.».

Il ricorrente contesta la decisione impugnata per avere «la Corte d’Appello, ritenuto valida la rinuncia alla domanda risar- citoria effettuata dal difensore privo di mandato ad hoc ed in- vece munito della sola procura alle liti».

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata risulta, sul punto in contestazione, con- forme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali «larinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le con- troversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la con- dotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1439 del 4/02/2002e successive conformi).

Nella specie, va esclusa che sia stata effettuata una vera e pro- pria rinuncia agli atti del giudizio, in quanto, in sede di com- parsa conclusionale, risulta semplicemente abbandonata la ori- ginaria domanda di risarcimento del danno.

3. Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nr. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 101 cpv. cod. proc. civ.».

Il ricorrente deduce che «la pretesa inconciliabilità della rinun- cia alla domanda risarcitoria con la ratio sottesa al giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. –che condurrà poi all’impugnata pro- nuncia di inammissibilità –sia stata rilevata di ufficio dalla Corte d’Appello e che sia stata posta a fondamento del decisum, senza che alle parti sia stato assegnato un congruo termine per il deposito di osservazioni sulla stessa, così come sancito, a pena di nullità, dall’art. 101 del codice di rito».

Anche questo motivo è infondato Secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Corte «l’art. 101, comma 2, c.p.c., secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d’ufficio di circostanze modifi- cative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti» (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 30883 del 3/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 6483 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Nella specie, non è stata rilevata di ufficio una questione estra- nea al thema decidendumdiscusso dalle parti e tale da alterare il quadro fattuale di riferimento rilevante, essendo stata sem- plicemente dichiarata l’inammissibilità, in rito, della domanda di dichiarazione della falsità del documento, in sede civile, Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 senza alcuna modificazione del quadro fattuale di riferimento valutato dalle parti,per una ragione di puro diritto processuale . 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di an- ticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv ocato del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - d à atto del la sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 05/2025 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore R.G. n. 4444 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4444del ruolo generale dell’anno 2024, proposto QUARANTA Annunziato(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M14 G292U ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BSC LCU66B24 F912T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Donato(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 00L27 A717P ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNU NTN62S22 C262T ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 942/2023, pubblicatain data 11 luglio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha presentato querela e si è, successiva- mente, costituito parte civile in un processo penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cui a quest’ultimo era impu- tata la falsificazione di una cambiale ad apparente firma del Quaranta(reato previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p.c.). Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 In tale processo penale, il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appellodella parte civile, ha, in- vece, affermato, ai soli effetti civilistici, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per aver falsificato la cambiale, con conseguente di- chiarazione di falsità del titolo di credito ai sensi dell’ art. 537 c.p.p.. Questa Corte, sempre in sede penale , con sentenza n. 8427del 2020, ma ai fini civilistici , ha annullato la decisione di secondo grado, rinviando al giudice civile competente per va- lore in grado d’appello,ai sensi dell’art. 622 c . p . p .. LaCorte d’a ppello civile di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione del Quaranta. Ricorre quest’ultimo, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]- fredi, deceduto nel corso del giudizio di rinvio). Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sen- tenza ex art. 360 co. 1 nr. 4) cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 622 cod. proc. pen.: ammissibilità, nel giudizio di rinvio, dell’emendatio libelli ex art. 183 cod. proc. civ. consistente nella precisazione dell’originaria domanda risarcitoria mediante la formulazione di una domanda di accertamento negativo dell’autenticità della cambiale. Omessa pronuncia sul punto». Il ricorrente deduce che «la Corte d’Appello … … prendendo atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, si limitava a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza prendere in considerazione l’ulteriore domanda volta ad ottenere la declaratoria di falsità della cambiale dedottain giudizio». Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 Il motivo è infondato. 1.1In primo luogo, si rileva che la censura di violazione dell’art.112 c.p.c. appare, in linea dipuro diritto, di per sé infondata, non essendovi stata una vera e propria omissione di pronuncia sulla domanda proposta dal ricorrente, ma una pronuncia di inammissibilità della stessa. La Corte d’appello non ha affatto omesso di prendere in consi- derazione la domandavolta ad ottenere la declaratoria di falsità della cambiale dedotta in giudizio, avanzata dal Quaranta (qua- lificata dalla stessa Corte d’appello come richiesta ai sensi dell’art. 537 c.p.c.), ma l’ha presa espressamente in esame e l’ha ritenuta inammissibile in sede di rinvio al giudice civile, una volta abbandonata la domanda principale risarcitoria(per avere il Quaranta, in comparsa conclusionale, rinunciato alla do- manda dirisarcimento dei danni e chiesto solo una pronuncia di falsità della cambiale ai sensi dell’art. 537 c.p.p.), essendo l’oggetto di tale giudizio di rinvio, dopo la riassunzione ai sensi dell’art. 622 c.p.p., limitato alle domande civili proposte ai sensi dell’art. 74 c.p.p. e, cioè, quelle risarcitorie e di restituzione, tra le quali non rientra la suddetta richiesta di dichiarazione di fal- sità del documento, prevista dall’art. 537 c.p.p.. 1.2La decisione adottata dalla C orte d’appello deve ritenersi , in ogni caso,conforme, in diritto, all’indirizzo delle sezioni pe- nali di questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di falsità del documento di cui all’art. 537 c.p.p. non rientra tra le statui- zioni civili assunte in sede penale, ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, onde tale di- chiarazione non è, di per sé, oggetto dell’azione civile risarcito- ria esercitata in sede penale che può essere proseguita davanti al giudice civile, al punto che la parte civile non è neanche le- gittimata ad impugnarla(cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 14194 del 2/02/2018 Ud.– dep. 28/03/2018 : « la dichiarazione relativa all’accertata falsità di atti o di documenti, prevista Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 dall’art. 537 c.p.p. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l’estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell’art. 576, comma 1, c.p.p., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla fal- sità»). Se la parte civile non può impugnare la pronuncia in ordine alla dichiarazione di falsità del documento di cui all’art. 537 c.p.p., a fortioriva escluso che possa chiedere tale dichiarazione nel giudizio civile in prosecuzione, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., es- sendo tale giudizio limitato alle statuizioni civili da adottarsi in sede penale. Avendola Corte d’appello preso atto dell’avvenuto abbandono dell’azione risarcitoriada parte del Quaranta, essa ha, pertanto, coerentemente e correttamente, in base ai principi appena esposti, ritenuto inammissibile nella presente sede la sola do- manda (accessoria e consequenziale) di dichiarazione di falsità della cambiale oggetto dell’imputazione di falsificazione mossa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l’inammissibilità com- plessiva del ricorso in riassunzione. 1.3 I l ricorrente sostiene che la Corte di c assazione penale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla falsità del docu- mento ai sensi dell’art. 537 c.p.p., nonostante l’irrevocabile proscioglimento dell’imputato sul piano penale e, pertanto, non rimettere sic et simpliciter al giudice civile la prosecuzione del giudizio.A suo avviso, tale errore della Corte di cassazione pe- nale gli dovrebbe consentire di ottenere in ogni caso l’accerta- mento della falsità del titolo nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.c., oltre che la condanna dell’imputato al risar- cimento del danno. In altri termini, il ricorrente sembrerebbe assume re, in so- stanza,di aver proposto, in sede civile, una autonoma domanda Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 di accertamento della non autenticità della sottoscrizione della cambiale, anche a prescindere dalla dichiarazione falsità di essa, di natura penale, di cui all’art. 537 c.p.p.,e sostiene che su tale domanda la Corte d’appello avrebbe dovuto pronun- ciarsi, nonostante l’abbandonodella domanda risarcitoria. In senso contrario è, peraltro, agevole osservareche, una volta escluso che la dichiarazione di cui all’art. 537 c.p.p. rientri tra le statuizioni civili adottate in sede penale, la domanda di ac- certamento della falsità della sottoscrizione della cambiale, a seguito dell’abbandono della domanda risarcitoria, finirebbe per costituire: a) o una domanda del tutto nuova e diversa rispetto alle domande risarcitorie e restitutorie di cui all’art. 74 c.p.p. (segnatamente, una querela di falso proposta in via principale); b) o una domanda di accertamento di un mero fatto (la non autenticità della sottoscrizione), non ammissibile (se non nei casi previsti e con le modalità stabilite)nel processo civile ( cfr . Cass.,Sez. L, Sentenza n. 11565 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motiva- zione). In entrambi i casi, si tratterebbe di una domanda inammissibile nel giudizio di rinvio al giudice civile di appello di cui all’art. 622 c.p.p.. 1.3.1La domanda volta ad ottenere l’accertamento che la sot- toscrizione di una scrittura privata non sia autentica, in sede civile, può ritenersi proponibile tramite lo speciale procedi- mento di querela di falso (in via principale), ai sensi dell’art.221 c.p.c. («La querela di falso può proporsi tanto in via prin- cipale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato»), sussistendone i presuppo- sti. 1.3.2 Tale domanda non potrebbe, invece, essere proposta quale azione di mero accertamento della non autenticità della sottoscrizione (cioè, di mero accertamento di un fatto), se non Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 in via accessoria rispetto ad un’altra distinta domanda princi- pale avente ad oggetto diritti (che siano conseguenti a quel fatto). Il procedimento autonomo di verificazione della scrittura pri- vata in via principale, ai sensi dell’art. 216, comma 2, c.p.c. (che è una ipotesi eccezionale di giudizio civile avente ad og- getto l’accertamento di un fatto, come quellodi querela di falso in via principale) è, infatti, proponibile solo dal soggetto che intende avvalersi della scrittura privata, non dal soggetto che intende disconoscere la propria sottoscrizione («La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di com- parazione. L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;ma, se il convenuto riconosce la scrittura , le spese sono poste a carico dell’attore»). Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in ve- rità, «con riguardo ad una scrittura privata (nella specie, asse- gno bancario), che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta –e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.) –, la parte che so- stenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e segg. c.p.c., ma può legittimamente assumere l’iniziativa del pro- cesso onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole pro- batorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accerta- mento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l’assegno con firma falsa)» (Cass., Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 Sez. 1, Sentenza n. 12471 del 12/10/2001; conf.: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20882 del 21/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 16777 del 23/07/2014, in cui si precisa che, in tal caso, spetta all’at- tore dimostrare la non autenticità della sottoscrizione, non po- tendo applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.; Sez. 1, Sentenza n. 974 del 18/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 1420 del 24/02/1983). Ma la possibilità di avanzare l’azione di accertamento della non autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata non (an- cora) riconosciuta, negli stessi precedenti di legittimità richia- mati, è(correttamente) ritenuta ammissibile solo in via di ac- certamento incidentale, al fine di ottenere l’accoglimento di ul- teriori e diverse d omande , che postulino tale accertamento e che abbiano ad oggetto diritti. D’altra parte, che un siffatto accertamento possa essere avan- zato esclusivamente in via incidentale, al fine di ottenere il ri- conoscimento giudiziale di altri e diversi diritti che lo postulino, è un limite che discende inevitabilmente dalla piana applica- zione dei principi generali deldiritto processuale civile , in base ai quali non sono mai consentite domande giudiziali di accerta- mento di meri fatti, salva diversa espressa previsione di legge (come avviene appunto per le ipotesi di cui all’art. 216, comma 2, e 221 c.p.c., per le domande di verificazione della scrittura privata e per la querela di falso in via principale), essendo il processo, di regola, finalizzato all’accertamento di diritti e non di meri fatti. Dunque, la richiesta di accertamento della non autenticità della scrittura privata non riconosciuta, trattandosi di accertamento di un fatto e non di un diritto, può ben ritenersi ammissibile – anche in mancanza di disconoscimento giudiziale della stessa – in un processo avente ad oggetto un diverso diritto, ma non può formare oggetto di una domanda autonoma proposta, da sola, in via principale, in un giudizio che non abbia (anche) ad Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo che postuli tale non autenticità. 1.3.3Tutte le azioni civili indicate (querela di falso, azione di accertamento della non autenticità della sottoscrizione di scrit- tura privata), inoltre, non costituiscono, comunque, azioni di natura risarcitoria o restitutoria, trattandosi di azioni di accer- tamento di fatti, eccezionalmente ammesse per espresso dispo- sto normativo ovvero ammissibili in via di accertamento inci- dentale, nell’ambito di giudizi aventi ad oggetti diritti. 1.3.4Orbene, non essendo proponibile un giudizio autonomo di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata in via principale, se non tramite la querela di falso, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., ovvero nell’ambito di una domanda giudiziale che abbia ad oggetto i diritti che tale accertamento postulino, trova ulteriore e definitiva conferma la conclusione per cui, nella specie, la domanda dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello: a)costituiva una domanda del tutto nuova, avanzata in sede di riassunzione del giudizio davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., rispetto a quelle risarcitorie proponibili in sede penale mediante la costituzione di parte civile (trattan- dosi, in sostanza di una querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., la quale si può proporre,in via incidentale, in ogni stato e grado del giudizio, ma in via principale si può proporre esclu- sivamente davanti al tribunale, e non trattandosi, comunque, di domanda di natura risarcitoria o restitutoria); b) ovvero, una volta abbandonata la domanda di risarcimento dei danni avanzata con la costituzione di parte civile, essa era inammissibile, quale domanda di accertamento della non au- tenticità della scrittura privata proposta in via principale ed au- tonomae non (più) quale accertamento incidentale necessario al riconoscimento del conseguentediritto risarcitorio, come tale costituente una domanda di accertamento di meri fatti. Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 1.3.5Pare opportuno aggiungere, a fini di completezza esposi- tiva, che l’oggetto di tutte tali domande non coincide con l’ac- certamento che deve effettuarsi nell’ambito del processo penale e che potrebbe comportare conseguentistatuizioni civili: il pro- cesso penale è, infatti, volto a stabilire se l’imputato abbia fal- sificato un determinato documento, mentre il giudizio difalso e quello di accertamento della non autenticità della sottoscrizione sono giudizi (civili di accertamento, non risarcitori) diretti esclu- sivamente a stabilire se il documento (ovverola sua sottoscri- zione) sia autentico o meno (indipendentemente da chi ne ab- bia operato la eventuale falsificazione). 2.Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nr. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 100, 184 e 306 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.». Il ricorrente contesta la decisione impugnata per avere «la Corte d’Appello, ritenuto valida la rinuncia alla domanda risar- citoria effettuata dal difensore privo di mandato ad hoc ed in- vece munito della sola procura alle liti». Il motivo è infondato. La decisione impugnata risulta, sul punto in contestazione, con- forme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali «larinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le con- troversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la con- dotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1439 del 4/02/2002e successive conformi). Nella specie, va esclusa che sia stata effettuata una vera e pro- pria rinuncia agli atti del giudizio, in quanto, in sede di com- parsa conclusionale, risulta semplicemente abbandonata la ori- ginaria domanda di risarcimento del danno. 3. Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nr. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 101 cpv. cod. proc. civ.». Il ricorrente deduce che «la pretesa inconciliabilità della rinun- cia alla domanda risarcitoria con la ratio sottesa al giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. –che condurrà poi all’impugnata pro- nuncia di inammissibilità –sia stata rilevata di ufficio dalla Corte d’Appello e che sia stata posta a fondamento del decisum, senza che alle parti sia stato assegnato un congruo termine per il deposito di osservazioni sulla stessa, così come sancito, a pena di nullità, dall’art. 101 del codice di rito». Anche questo motivo è infondato Secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Corte «l’art. 101, comma 2, c.p.c., secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d’ufficio di circostanze modifi- cative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti» (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 30883 del 3/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 6483 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nella specie, non è stata rilevata di ufficio una questione estra- nea al thema decidendumdiscusso dalle parti e tale da alterare il quadro fattuale di riferimento rilevante, essendo stata sem- plicemente dichiarata l’inammissibilità, in rito, della domanda di dichiarazione della falsità del documento, in sede civile, Ric. n. 4444/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 senza alcuna modificazione del quadro fattuale di riferimento valutato dalle parti,per una ragione di puro diritto processuale . 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di an- ticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv ocato del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - d à atto del la sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 20158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris