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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15785/2026

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l Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-controricorrenti, ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]intimatoavverso la sentenza n. 2276/2021 della Corte d’Appello di Catania,depositata il 3-12-2021,Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4-2026 dal [OSCURATO:PERSONA],udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, la qualeha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimentodel secondo motivo di ricorso incidentale, con cassazione senza rinvio,uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti e ricorrenti incidentali.1.

Con decreto di citazione diretta del 19-7-2013 SalvatoreCannavò e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio avanti il [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 483 cod. pen.perché «in concorso tra loro, nella dichiarazione di successione n.5362/9990 presentata il 23-12-2011 all’Agenzia delle Entrate diCatania, con riguardo alla dichiarazione testamentaria di GiuseppinaComitini deceduta il 2-5-2011, attestavano falsamente che in virtù deltestamento olografo e, precisamente, delle schede nn. 10 e 11, glistessi erano divenuti proprietari del locale garage sito a Catania VialeXX Settembre n. 11 e dell’appartamento sito in Catania via E. Ferri n.18, nonché usufruttuari del locale garage sito al n. 12 della stessa via,mentre in realtà la scheda n. 10 era priva di indicazione del benelasciato in usufrutto e la scheda n. 11, ai punti 5 e 6, non indicava ibeneficiari del lascito degli altri immobili».

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]si sono costituiti parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, dichiarando diessere eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto ilrisarcimento dei danni causati dalla condotta delittuosa da quantificarsiin separato giudizio.Con sentenza pubblicata il 28-4-2015 il Tribunale di Catania hadichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto, li haNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026condannati alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio dellasospensione condizionale della pena e li ha condannati al risarcimentodel danno cagionato alla parte civile costituita, da liquidarsi in sedecivile.

Gli imputati hanno proposto appello e con sentenza pubblicata il28-5-2019 la Corte d’appello di Catania ha assolto gli imputati con laformula «perché il fatto non sussiste», revocando le statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantinaZucconi Sciacca hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendol’annullamento della sentenza ai fini civili.

Con sentenza n. 12941/2020la Cassazione penale ha annullato la sentenza impugnata per una seriedi vizi della pronuncia relativa all’elemento soggettivo del reato e harinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello exart. 622 cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSantina Zucconi hanno convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Catania e hanno chiesto che, accertata lacondotta illecita posta in essere dai convenuti, fosse dichiaratal’inesistenza dei legati che i convenuti si erano attribuiti con ladichiarazione di successione n. 5362/9990; hanno altresì chiesto che iconvenuti fossero condannati al risarcimento del danno da loro subito,consistito nella spoliazione degli immobili e nella conseguenteimpossibilità di goderne pro quota e pro tempore e di percepirne irelativi frutti, nonché nella perdita subita a causa della venditadell’immobile di viale XX Settembre eseguita dai convenuti.Si sono costituiti i convenuti contestando le domande, in quanto acagionare i pretesi danni non era stata la dichiarazione di successione,ma la nota di trascrizione del verbale di pubblicazione del testamentopresentata dal notaio Saggio il 2-7-2012; inoltre, rilevando che, seanche si ritenevano insussistenti le disposizioni della scheda 11 a loroNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026favore, i tre immobili erano stati attribuiti con la scheda 3 ad AngelaAnfuso e all’Asilo di Sant’Agata di Catania.Con sentenza n. 2276/2021 depositata il 3-12-2021 la Corted’appello di Catania ha dichiarato l’inesistenza dei legati testamentaria favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] aventi a oggetto lapiena proprietà dell’immobile di Catania viale XX Settembre n.11 edell’appartamento di Catania via Ferri n. 18, nonché dell’usufruttodell’annesso garage in via Ferri n. 12; ha dichiarato l’illegittimità dellarelativa dichiarazione di successione e ha rigettato tutte le altredomande, compensando le spese di lite tra le parti.La Corte d’appello, premesso di essere tenuta all’accertamentodel fatto illecito secondo le regole del giudizio civile, in manieraautonoma sia rispetto alla sentenza penale di secondo grado passatain giudicato ai fini penali sia rispetto alla sentenza della Cassazione chel’aveva annullata ai fini civili, ha rilevato di dover procedereall’interpretazione delle schede testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14-4-2002, e in primo luogo delle schede 10 e11 di cui alla denuncia di successione eseguita dai convenuti; haevidenziato che la scheda 10 era priva di oggetto e dalla lettura dellascheda 11 risultava che la testatrice voleva attribuire ai coniugiCannavò solo la casa di piazza Maiorana dove abitavano e tale volontàera stata confermata dal successivo testamento del 4-6-2008.

Lasentenza ha dichiarato che la condotta non aveva cagionato alcundanno agli attori, i quali non potevano dirsi eredi legittimi dei beni inquestione; ciò in quanto quei beni erano stati oggetto di disposizionenella scheda testamentaria n. 4 del 27-11-1996, non revocata dalleschede successive, con la quale l’appartamento di via Ferri e il garageerano stati lasciati ad [OSCURATO:PERSONA], cognata della testatrice, el’immobile di viale XX Settembre era stato lasciato all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] diretto dalle [OSCURATO:PERSONA] dei Poveri.Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/20263. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, con il quale hanno anche proposto tre motivi di ricorsoincidentale e due motivi di ricorso incidentale condizionato.[OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato,è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato controricorso in replica al ricorsoincidentale.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 23-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hannodepositato memoria illustrativa entrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono “a) nullità dellasentenza per violazione artt. 112, 167, 183, 345, 394 c.p.c. in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. b) nullità della sentenza per vizio dimotivazione, per violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata sisia pronunciata e abbia accolto la difesa dei convenuti volta a negarela qualità di eredi legittimi in capo agli attori sulla base della schedatestamentaria n. 4, dando ingresso a temi di indagine che eranopreclusi; sostengono che la deduzione avrebbe dovuto essere ritenutauna inammissibile mutatio libelli, in quanto integrante una eccezionenuova e aggiuntiva rispetto a quelle già sollevate dai convenuti, e nonuna mera difesa; aggiungono che, articolando l’eccezione di cui ai legatiindicati nella scheda 4 oltre il termine preclusivo, i convenuti hannosollecitato l’esame di fatti nuovi rispetto a quelli costituenti oggetto delgiudizio, ampliando in modo inammissibile il thema decidendum eNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026pronunciando anche in violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato.

Lamentano che, laddove la sentenza affermache i convenuti non avevano “mai ammesso né altrimenti riconosciutola qualità di eredi legittimi in capo agli odierni attori”, la motivazione èapparente in quanto meramente assertiva, perché non spiega i motiviche avrebbero indotto la Corte a ritenere tale circostanza.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “nullità dellasentenza per vizio di motivazione, in violazione artt. 132, co. 2, n.4,c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n.4 c.p.c.” e sostengono che lasentenza impugnata, nel ritenere la validità della scheda n. 4 in forzadella quale aveva escluso la qualità di eredi legittimi in capo agli attori,abbia reso una motivazione meramente assertiva e apodittica, che nonrende percepibile il fondamento della decisione.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenzaper violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”,laddove la sentenza ha dichiarato che i convenuti non avevano maiammesso né altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capoagli attori; evidenziano che nel giudizio penale si era sempre fattoriferimento alle parti civili costituite come eredi legittimi, con difese chenon solo non avevano posto in dubbio gli elementi costitutivi dellaqualità di eredi legittimi dei ricorrenti, ma anzi tale qualità davano peracquisita; aggiungono che neppure nell’atto di appello proposto in sedepenale era stata contestata la qualifica soggettiva di eredi legittimidelle parti civili e perciò sostengono che la pronuncia sia incorsa nellaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.4.

Con il quarto motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. –, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrentisostengono che, dichiarando che gli attori non potevano dirsi eredilegittimi, la sentenza impugnata abbia violato il giudicato interno cheNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026sia era formato su quel dato, a fronte della pronuncia della sentenza diprimo grado del giudizio penale, non impugnata sul punto.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, con limitato riguardoall’immobile di via Ferri, “nullità della sentenza per valutazione dellaprova secondo libero apprezzamento anziché nel regime dellapresunzione legale di cui all’art. 684 c.c. in ipotesi di cancellazione -violazione artt. 116 c.p.c. e 684 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c.”; osservato che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. èconfigurabile nel caso in cui il giudice non abbia valutato una provasecondo il valore che la legge attribuisce alla prova medesima, iricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha considerato la schedan.4, nonostante dal verbale del notaio e dalla scheda olografa allegatarisultasse cancellata la disposizione testamentaria, e dunque revocatala volontà testamentaria ai sensi dell’art. 684 cod. civ.6.

La disamina dei motivi di ricorso richiede una premessa relativaalla natura del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod.proc. pen.La sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 22065 del 28-1-2021 haindividuato la ratio dell’art. 622 cod. proc. pen. nella volontà diescludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processopenale, una volta che siano divenute definitive le statuizioni dicarattere penale (pag. 32 in fondo); ha evidenziato che la definitività eintangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penaledell’imputato -determinate dalla pronuncia con cui la Corte dicassazione annulla i soli capi che riguardano l'azione civile promossanel processo penale, o accoglie il ricorso della parte civile avverso ilproscioglimento dell’impugnato (è il caso di specie)- provoca ildefinitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamentegiustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel processopenale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell’azioneNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionalialle esigenze di speditezza del procedimento.

Con l’esaurimento dellafase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penalied essendo venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecitocivile nell’ambito della competenza del giudice penale, la domandarisarcitoria viene esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano,dirette all’individuazione del soggetto responsabile ai fini civili, sulquale fare gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosinella sfera della vittima (da pag. 36).Secondo l’indirizzo della Cassazione civile, come si legge in Cass.Sez. 3 12-6-2019 n. 15859 (da pag. 30 punto 11.6), l’annullamentodella sentenza penale di assoluzione nel giudizio con rinvio al giudicecivile per la decisione sul risarcimento del danno determina laseparazione del rapporto penale da quello civile, che prosegue davantial giudice di rinvio, non è influenzato dal giudicato penale diassoluzione, non si pone in parallelo con alcun precedente grado delprocesso ma ne costituisce fase nuova e autonoma, funzionaleall’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcunaprecedente pronuncia, ma statuisce direttamente e per la prima voltasulle domande proposte dalle parti; quindi (punto 17.5 di Cass. n.15859/2019) la domanda risarcitoria va esaminata secondo le regoleproprie dell’illecito aquiliano ed è ammessa (punto 19.2) una diversavalutazione dell’elemento soggettivo -colpa anziché dolo-.

A sua voltaCass.

Sez. 3 17-9-2025 n. 25481, nel ribadire l’autonomia del giudiziocivile cui rinvia la pronuncia cassatoria ex art. 622 cod. proc. pen. el’impossibilità di considerarlo quale fase rescissoria dell’impugnazionesvoltasi davanti alla Corte di Cassazione penale, ha dichiarato che glimodificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementicostitutivi dell’illecito, sia pure nei limiti del sistema generale delleNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. ratione temporis vigente(analogamente, Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644 ha dichiarato che,dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile exart. 622 cod. proc. pen. discende la possibilità che le parti possanoallegare fatti tali da consentire l’emendatio della domanda, secondo iprincipi affermati da Cass. Sez.

U n. 12310/2015; Cass. Sez. 3 23-2-2025 n. 4743 ha dichiarato che non sono proponibili domande del tuttonuove).

Nel senso che il giudizio civile di rinvio determini una pienatraslatio del giudizio sulla domanda civile, per tutte, si richiamanoanche Cass. Sez. 3 25-6-2019 n. 16916, con riguardo all’applicazionedel divieto sancito dall’art. 246 cod. proc. civ. di assumere cometestimoni le persone aventi interesse in causa, in riferimento alledichiarazioni rese nel processo penale dalla persona offesa; Cass. Sez.1 15-7-2020 n. 15041, per cui nel caso in cui la Cassazione annulli lasentenza penale in accoglimento del ricorso della parte civilelimitatamente alle disposizioni civili, con rinvio al giudice competentein grado di appello, la cognizione di quest’ultimo può estendersiall’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamentodella stessa che per quello dell’eventuale determinazionedell’ammontare risarcitorio; Cass. Sez. 3 10-9-2020 n. 22515, conriguardo alla valutazione della colpa alla stregua non del canonepenalistico, ma di quello civilistico enucleato dal criterio di diligenza exart. 1176 cod. civ.; Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644, con riguardoall’applicabilità delle regole processuali civilistiche in tema di nessocausale e di valutazione delle prove; Cass. Sez. 1 24-6-2025 n. 16905,che ha dichiarato l’inapplicabilità nel giudizio di rinvio a seguito dicassazione ex art. 622 cod. proc. pen. dell’art. 652 cod. proc. pen.sull’efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenzairrevocabile di assoluzione, in ragione della traslatio dell’azione civiledal giudizio penale a quello civile.

Come pure affermato da Cass. Sez.Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/20263 20-6-2017 n. 15182, (pag. 9), nell’escludere che si possa formaregiudicato interno sull’azione civile in ipotesi di rinvio ex art. 622 cod.proc. pen., tutto quello che rimane da decidere in ordine all’azionecivile esercitata nell’ambito del processo penale costituisce oggetto delgiudizio di rinvio, in ordine all’an e al quantum.7.

Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso sulla base deiprincipi richiamati, risulta l’infondatezza del primo, secondo, terzo equarto motivo.È infondato il primo motivo laddove svolto per violazione degli artt.112, 183, 345 e 394 cod. proc. civ. in quanto, come esposto, nelgiudizio di rinvio in questione si applica il regime di preclusioni fissatodall’art. 183 cod. proc. civ. vigente ratione temporis e non si applical’art. 345 cod. proc. civ.

Ancora prima, perché le deduzioni deiconvenuti, in ordine al fatto che gli attori non erano gli eredi legittimiai quali erano stati traferiti gli immobili con riguardo ai qualilamentavano i danni, in quanto quegli immobili erano stati oggetto dilegati ad altre persone, erano state svolte nella comparsa dicostituzione nel giudizio civile.

Si trattava di deduzioni difensive,finalizzate a contestare gli elementi costitutivi dell’illecito che era iltitolo della domanda, quantomeno sotto il profilo dell’inesistenza deldanno lamentato e, perciò, legittimamente comprese nel themadecidendum del giudizio e valorizzabili dai convenuti senza preclusioni,in quanto risultanti dai documenti tempestivamente acquisiti alprocesso.

Si rammenta che le contestazioni da parte del convenutodella titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hannonatura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza cheneppure l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valoredi non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, fermeesclusivamente le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e laprova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del dirittoNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026non rilevabili dagli atti (Cass. Sez.

U 16-2-2016 n. 2951, Cass. Sez. 320-12-2017 n. 30545, Cass. Sez. 6-3 12-2-2021 n. 3765).È infondato il primo motivo anche laddove svolto per vizio dimotivazione, essendo acquisito il principio secondo il quale, sulla basedell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. enel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato dilegittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimocostituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processualededucibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata damanifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass. Sez.

U 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte).La nullità della motivazione, in primo luogo, non può esseremisurata con limitato riferimento a una affermazione, estrapolata dalcontesto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello.

L’interoragionamento svolto nella sentenza impugnata è coerente epienamente comprensibile, in quanto svolto nel senso che gli attori nonvantavano diritti, quali eredi legittimi, sugli immobili con riguardo aiquali chiedevano il risarcimento dei danni.

L’affermazione tacciata dinullità dai ricorrenti, in ordine al fatto che i convenuti non avevano maiammesso o altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capoNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026agli attori, all’evidenza, è in sé pienamente comprensibile e non potevaneppure essere supportata da ulteriori argomentazioni, proprio perchési concretava in una negazione; è l’affermazione in sé a dimostrare chela Corte d’appello si è chiesta se i convenuti potessero svolgere quelladifesa, dando risposta positiva alla domanda, per il fatto che i convenutinon avevano riconosciuto la qualità di eredi in capo agli attori.8.

Per analoghe ragioni non sussiste neppure la nullità dellamotivazione addotta con il secondo motivo, perché l’affermazionesecondo la quale le attribuzioni della scheda n. 4 non erano staterevocate espressamente nelle schede posteriori né erano stateannullate implicitamente dalla scheda n. 11, che non contenevadisposizioni incompatibili ex art. 682 cod. civ., è concreta, logica epienamente comprensibile; infatti, l’affermazione in sé esplicita ilconcetto che la Corte d’appello ha proceduto alla disamina delcontenuto dei testamenti, giungendo alla conclusione che ha esposto.Posto che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede dilegittimità, deve risultare dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le altre risultanze processuali, si dà atto che non siravvede nel testo della sentenza alcuna affermazione in insanabilecontraddizione con quella esaminata; all’evidenza, il vizio dimotivazione non si misura sul dato della mancanza dell’esplicitadisamina del contenuto delle altre schede, perché tale mancanza nonincide sulla comprensibilità dell’affermazione eseguita.

Per di più iricorrenti, seppure lamentano l’apparenza della motivazione, neppurespecificano quale contenuto delle schede testamentarie la Corted’appello avrebbe dovuto dimostrare di avere considerato pergiustificare la propria conclusione e non risultare apodittica; cioè,neppure allegano che, al di là del vizio di motivazione da loro sostenuto,la conclusione della Corte d’appello sia stata erronea.Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/20269.

Non ricorre neppure la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.prospettata con il terzo motivo perché, essendo la questionesull’esistenza del danno, sia nell’an che nel quantum, il themadecidendum del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622cod. proc. pen., legittimamente la Corte d’appello, dovendo accertarese sussistesse il danno lamentato dagli attori, ha verificato se gli attorieffettivamente vantassero un titolo sugli immobili con riguardo ai qualideducevano di avere subito il danno.10.

E’ infondato anche il quarto motivo, per i principi enunciati daCass. n. 15182/2017 e n. 16905/2025, già richiamati al punto 6, inquanto nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. non è configurabile alcungiudicato, se non quello sul proscioglimento degli imputati.11.

Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile sottodistinti profili.In primo luogo, il motivo è inammissibile per carenza di interesse,perché i ricorrenti non dimostrano di essere stati destinatari dei beni dicui alla scheda testamentaria n. 4, con riguardo alle disposizioni cheassumono cancellate; a tal fine non è sufficiente la loro dedotta qualitàdi eredi legittimi, a fronte della presenza di undici schedetestamentarie, con le quali la de cuius aveva disposto del suopatrimonio.Inoltre, come evidenziato dal Pubblico Ministero, il motivo èinammissibile per novità, in quanto pone la questione dellacancellazione delle disposizioni della scheda n. 4, che la sentenzaimpugnata non esamina in alcun modo, senza indicare in qualemomento e in quali termini la questione fosse stata posta davanti allaCorte d’appello.

Quindi, ricorrono le condizioni per applicare il principiosecondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto,onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezzadell’affermazione; ciò, perché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello,essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di meritoné rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694, Cass. Sez. 6-113-6-2018 n. 15430, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675).

Né hafondamento l’argomento da ultimo svolto dai ricorrenti, in ordine alfatto che la rilevanza della scheda n. 4 è stata ritenuta per la primavolta dalla sentenza impugnata e perciò in precedenza non potevaessere da loro dedotto il dato della cancellazione della scheda: nelgiudizio nel quale si discuteva della successione di [OSCURATO:PERSONA],al fine di accertare l’esistenza dei danni lamentati dagli attori, laquestione del contenuto delle sue schede testamentarie eranecessariamente compreso nel thema decidendum; quindi, se e inquanto gli attori avessero ritenuto che una scheda era stata revocata,avrebbero dovuto dedurlo avanti al giudice di merito e, in mancanza,la questione risulta nuova e inammissibile in sede di legittimità.12.

Procedendo alla disamina del ricorso incidentale, con il loroprimo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali deducono “violazionedell’ordine di trattazione delle questioni da parte del Giudice: la Cortedi appello si sarebbe dovuta arrestare al rigetto della domandarisarcitoria per difetto di legittimazione sostanziale degli attori, checostituiva una questione preliminare di merito idonea da sola a definireil giudizio, mentre ha a tale rigetto anteposto la statuizione sullasussistenza del fatto illecito da parte dei convenuti.

Nullità delprocedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt.276, co. 2, c.p.c., 279, co. 2, n. 2 c.p.c. e 187 comma 2 c.p.c., 100Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026c.p.c. e 118, co. 2, d.a. c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”.I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata non abbiaesaminato per prima la questione preliminare di merito, relativa allatitolarità del diritto controverso in capo agli attori; sostengono che,incorrendo in error in procedendo, la Corte d’appello si sia pronunciatasulla sussistenza del fatto illecito, nonostante il difetto di legittimazione12.1.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, in ragione della traslatio dell’azione civiledal giudizio penale a fronte dell’assoluzione degli imputati, doveva inprimo luogo accertare l’esistenza del fatto illecito e, di conseguenza, idanni subiti dagli attori, già parti civili che avevano ottenutol’annullamento della sentenza penale ai fini civili.

Non si ponevaquestione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità delrapporto controverso in capo agli attori, nei termini prospettati dairicorrenti incidentali, perché la qualità di soggetti danneggiati dal reatoera il dato in forza del quale era stata ammessa la costituzione di partecivile; quindi, era necessario esaminare le disposizioni testamentarieper accertare se gli attori avessero subito il danno lamentato e ciò, invia imprescindibile, imponeva di individuare i destinatari delledisposizioni testamentarie medesime.

Del resto, gli stessi ricorrentiincidentali deducono che la scheda n.8 contiene un elenco di oggettiassegnati a vari soggetti, con la clausola finale che gli altri oggetti nonelencati andavano ai cugini Comitini; ciò era sufficiente a individuarein capo agli attori la qualità di chiamati all’eredità, in quanto taliinteressati anche a dedurre l’illegittimità della denuncia di successioneperché non rispondente alle disposizioni testamentarie.

Quindi,legittimamente la sentenza ha accertato in primo luogo se la denunciadi successione presentata dai coniugi Cannavò fosse o meno veritiera,accertando che con essa i coniugi Cannavò si erano attribuiti beni che,Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026per testamento, erano stati attribuiti ad altri soggetti.

Invece, lacircostanza che i beni fossero stati oggetto di disposizionetestamentarie a favore di altri soggetti comportava che, in relazione aquei beni, gli attori non avessero subito il danno lamentato, e perciòincideva sull’accertamento del danno da loro vantato.13.

Con il loro secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono che“la Corte di appello ha dichiarato in via principale l’inesistenza dei legatitestamentari in favore dei convenuti e, per l’effetto, l’illegittimità dellaloro dichiarazione di successione, nonostante non fosse stata la relativadomanda tempestivamente formulata nel processo penale.

Nullità delprocedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt.183 e 345 c.p.c., 78, comma 1, lettera d, c.p.p. 83, comma 3, letterab, c.p.p., 523, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4c.p.c.”.

I ricorrenti incidentali evidenziano che nella loro comparsa dicostituzione avevano eccepito l’inammissibilità delle domande diversedalla condanna generica, in quanto il petitum era esclusivamente dicondanna generica al risarcimento dei danni e non di accertamentodell’inesistenza dei legati testamentari a favore dei coniugi Cannavò,non essendo state tali domande proposte nel giudizio penale;aggiungono che la sentenza avrebbe potuto conoscere della legittimitàdella dichiarazione di successione solo incidenter tantum, ai fini dellavalutazione della sussistenza dell’evento lesivo.13.1.

Dalle ragioni già esposte consegue anche l’infondatezza delsecondo motivo di ricorso incidentale.I principi sulla modifica delle domande e sulla proposizione didomande nuove nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen., come enunciatida Cass. n. 25481/2025, n. 6644/2025 e n. 4743/2025 già soprarichiamati al punto 6, non sono stati violati dalla sentenza impugnata.L’accertamento dell’inesistenza dei legati testamentari a favore deiconiugi Cannavò è stato pronunciato limitatamente ai legati oggettoNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026della denuncia di successione dagli stessi presentata e, pertanto, èstato, da una parte, funzionale alla dichiarazione di illegittimità delladichiarazione di successione e, dall’altra, finalizzato a escluderequalsiasi danno in capo agli attori con riguardo a quegli immobili.

LaCorte d’appello non ha pronunciato su domande nuove e inammissibili,in quanto il processo penale aveva avuto a oggetto la falsità ideologicadella denuncia di successione e quindi, necessariamente, il fatto che gliimmobili indicati nella denuncia di successione non fossero stati, inrealtà, oggetto di disposizione testamentaria a favore dei coniugiCannavò.

La circostanza che la sentenza abbia accertato che quei benierano stati oggetto di disposizioni testamentarie a favore di altrisoggetti non ha comportato l’accoglimento di una domanda diversa daquella proposta, ma è stata pronuncia necessaria e favorevole aiconvenuti; ciò perché, se non ci fosse stata quella pronuncia, i benisarebbero spettati agli attori in forza di successione legittima e, quindi,avrebbe dovuto essere accolta la relativa domanda di risarcimento deldanno proposta dagli attori.

Del resto, l’unico accertamento svolto conefficacia di giudicato è quello relativo all’illegittimità della denuncia disuccessione, in quanto la stessa indicava quali unici proprietari degliimmobili in questione i coniugi Cannavò; ogni ulteriore accertamento èstato pacificamente svolto solo in via incidentale e all’esclusivo fine delrigetto della domanda di risarcimento del danno; ciò perché ogniulteriore accertamento -destinato a incidere sull’attribuzione dei benidell’eredità- non poteva essere svolto con efficacia di giudicato se nonalla presenza di tutti i chiamati alla successione della testatrice.Non può essere accolta la tesi del Pubblico Ministero, secondo laquale non avrebbe potuto la Corte d’appello pronunciare in ordineall’illegittimità della denuncia di successione presentata dai consortiCannavò.

La tesi non trova fondamento nel precedente di Cass. Sez. 3n.20158/2025, richiamato a sostegno, in quanto in quel caso laNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026domanda risarcitoria era stata abbandonata nel giudizio civile ex art.622 cod. proc. pen.; nella fattispecie, diversamente, la dichiarazione diillegittimità della denuncia di successione presentata dai consortiCannavò è stata conseguenza necessaria dell'accertamentodell'inesistenza dei legati ai quali faceva riferimento quelladichiarazione di successione.14.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono “nullità delprocedimento e della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione deldifetto di titolarità del rapporto controverso proposto dai convenutisotto il profilo che non si dà luogo alla successione legittima agli effettidell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentariaa titolo universale, sia pure in forma di istituzione ‘ex re certa’, tenutoconto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore;violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.

Insubordine, riproposizione della questione per il proseguo del giudizio”.I ricorrenti incidentali lamentano che non sia stata esaminata la loroeccezione, secondo la quale i coniugi Cannavò, essendo destinataridella devoluzione di cui al punto 7 della scheda n. 11, dovevano essereconsiderati destinatari, seppure pro quota, dei tre immobili di via Ferrie viale XX Settembre, in forza della volontà manifestata dal testatore,secondo cui tutte le assegnazioni erano fatte a titolo di “quote dieredità”.14.1.

Il motivo è infondato, nel senso che non sussiste l’omissionedi pronuncia lamentata.Come già risulta dagli argomenti esposti, la Corte d’appello hapronunciato con efficacia di giudicato nei limiti di quanto necessario alfine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno proseguita insede civile ex art. 622 cod. proc. pen.; quindi, accertando che ladenuncia di successione era stata illegittimamente presentata daiNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026coniugi Cannavò dichiarandosi unici proprietari degli immobili indicatinella denuncia di successione stessa.15.

I ricorrenti incidentali hanno formulato anche due motivi diricorso incidentale, espressamente in via condizionata, i qualirimangono assorbiti in considerazione del rigetto del ricorso principale(Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3223, Cass. Sez. 2 28-2-2007 n. 4787).16.

In conclusione, sono integralmente rigettati sia il ricorsoprincipale sia il ricorso incidentale, con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrentiincidentali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto(cfr. Cass. Sez.

U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazioneanche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versatoper una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito ilricorso incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentiprincipali e dei ricorrenti incidentali di ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 23-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-controricorrenti, ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]intimatoavverso la sentenza n. 2276/2021 della Corte d’Appello di Catania,depositata il 3-12-2021,Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4-2026 dal [OSCURATO:PERSONA],udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, la qualeha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimentodel secondo motivo di ricorso incidentale, con cassazione senza rinvio,uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti e ricorrenti incidentali.1. Con decreto di citazione diretta del 19-7-2013 SalvatoreCannavò e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio avanti il [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 483 cod. pen.perché «in concorso tra loro, nella dichiarazione di successione n.5362/9990 presentata il 23-12-2011 all’Agenzia delle Entrate diCatania, con riguardo alla dichiarazione testamentaria di GiuseppinaComitini deceduta il 2-5-2011, attestavano falsamente che in virtù deltestamento olografo e, precisamente, delle schede nn. 10 e 11, glistessi erano divenuti proprietari del locale garage sito a Catania VialeXX Settembre n. 11 e dell’appartamento sito in Catania via E. Ferri n.18, nonché usufruttuari del locale garage sito al n. 12 della stessa via,mentre in realtà la scheda n. 10 era priva di indicazione del benelasciato in usufrutto e la scheda n. 11, ai punti 5 e 6, non indicava ibeneficiari del lascito degli altri immobili». All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]si sono costituiti parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, dichiarando diessere eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto ilrisarcimento dei danni causati dalla condotta delittuosa da quantificarsiin separato giudizio.Con sentenza pubblicata il 28-4-2015 il Tribunale di Catania hadichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto, li haNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026condannati alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio dellasospensione condizionale della pena e li ha condannati al risarcimentodel danno cagionato alla parte civile costituita, da liquidarsi in sedecivile. Gli imputati hanno proposto appello e con sentenza pubblicata il28-5-2019 la Corte d’appello di Catania ha assolto gli imputati con laformula «perché il fatto non sussiste», revocando le statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantinaZucconi Sciacca hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendol’annullamento della sentenza ai fini civili. Con sentenza n. 12941/2020la Cassazione penale ha annullato la sentenza impugnata per una seriedi vizi della pronuncia relativa all’elemento soggettivo del reato e harinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello exart. 622 cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSantina Zucconi hanno convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Catania e hanno chiesto che, accertata lacondotta illecita posta in essere dai convenuti, fosse dichiaratal’inesistenza dei legati che i convenuti si erano attribuiti con ladichiarazione di successione n. 5362/9990; hanno altresì chiesto che iconvenuti fossero condannati al risarcimento del danno da loro subito,consistito nella spoliazione degli immobili e nella conseguenteimpossibilità di goderne pro quota e pro tempore e di percepirne irelativi frutti, nonché nella perdita subita a causa della venditadell’immobile di viale XX Settembre eseguita dai convenuti.Si sono costituiti i convenuti contestando le domande, in quanto acagionare i pretesi danni non era stata la dichiarazione di successione,ma la nota di trascrizione del verbale di pubblicazione del testamentopresentata dal notaio Saggio il 2-7-2012; inoltre, rilevando che, seanche si ritenevano insussistenti le disposizioni della scheda 11 a loroNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026favore, i tre immobili erano stati attribuiti con la scheda 3 ad AngelaAnfuso e all’Asilo di Sant’Agata di Catania.Con sentenza n. 2276/2021 depositata il 3-12-2021 la Corted’appello di Catania ha dichiarato l’inesistenza dei legati testamentaria favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] aventi a oggetto lapiena proprietà dell’immobile di Catania viale XX Settembre n.11 edell’appartamento di Catania via Ferri n. 18, nonché dell’usufruttodell’annesso garage in via Ferri n. 12; ha dichiarato l’illegittimità dellarelativa dichiarazione di successione e ha rigettato tutte le altredomande, compensando le spese di lite tra le parti.La Corte d’appello, premesso di essere tenuta all’accertamentodel fatto illecito secondo le regole del giudizio civile, in manieraautonoma sia rispetto alla sentenza penale di secondo grado passatain giudicato ai fini penali sia rispetto alla sentenza della Cassazione chel’aveva annullata ai fini civili, ha rilevato di dover procedereall’interpretazione delle schede testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14-4-2002, e in primo luogo delle schede 10 e11 di cui alla denuncia di successione eseguita dai convenuti; haevidenziato che la scheda 10 era priva di oggetto e dalla lettura dellascheda 11 risultava che la testatrice voleva attribuire ai coniugiCannavò solo la casa di piazza Maiorana dove abitavano e tale volontàera stata confermata dal successivo testamento del 4-6-2008. Lasentenza ha dichiarato che la condotta non aveva cagionato alcundanno agli attori, i quali non potevano dirsi eredi legittimi dei beni inquestione; ciò in quanto quei beni erano stati oggetto di disposizionenella scheda testamentaria n. 4 del 27-11-1996, non revocata dalleschede successive, con la quale l’appartamento di via Ferri e il garageerano stati lasciati ad [OSCURATO:PERSONA], cognata della testatrice, el’immobile di viale XX Settembre era stato lasciato all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] diretto dalle [OSCURATO:PERSONA] dei Poveri.Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/20263. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, con il quale hanno anche proposto tre motivi di ricorsoincidentale e due motivi di ricorso incidentale condizionato.[OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato,è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato controricorso in replica al ricorsoincidentale.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 23-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hannodepositato memoria illustrativa entrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono “a) nullità dellasentenza per violazione artt. 112, 167, 183, 345, 394 c.p.c. in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. b) nullità della sentenza per vizio dimotivazione, per violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata sisia pronunciata e abbia accolto la difesa dei convenuti volta a negarela qualità di eredi legittimi in capo agli attori sulla base della schedatestamentaria n. 4, dando ingresso a temi di indagine che eranopreclusi; sostengono che la deduzione avrebbe dovuto essere ritenutauna inammissibile mutatio libelli, in quanto integrante una eccezionenuova e aggiuntiva rispetto a quelle già sollevate dai convenuti, e nonuna mera difesa; aggiungono che, articolando l’eccezione di cui ai legatiindicati nella scheda 4 oltre il termine preclusivo, i convenuti hannosollecitato l’esame di fatti nuovi rispetto a quelli costituenti oggetto delgiudizio, ampliando in modo inammissibile il thema decidendum eNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026pronunciando anche in violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato. Lamentano che, laddove la sentenza affermache i convenuti non avevano “mai ammesso né altrimenti riconosciutola qualità di eredi legittimi in capo agli odierni attori”, la motivazione èapparente in quanto meramente assertiva, perché non spiega i motiviche avrebbero indotto la Corte a ritenere tale circostanza.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “nullità dellasentenza per vizio di motivazione, in violazione artt. 132, co. 2, n.4,c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n.4 c.p.c.” e sostengono che lasentenza impugnata, nel ritenere la validità della scheda n. 4 in forzadella quale aveva escluso la qualità di eredi legittimi in capo agli attori,abbia reso una motivazione meramente assertiva e apodittica, che nonrende percepibile il fondamento della decisione.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenzaper violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”,laddove la sentenza ha dichiarato che i convenuti non avevano maiammesso né altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capoagli attori; evidenziano che nel giudizio penale si era sempre fattoriferimento alle parti civili costituite come eredi legittimi, con difese chenon solo non avevano posto in dubbio gli elementi costitutivi dellaqualità di eredi legittimi dei ricorrenti, ma anzi tale qualità davano peracquisita; aggiungono che neppure nell’atto di appello proposto in sedepenale era stata contestata la qualifica soggettiva di eredi legittimidelle parti civili e perciò sostengono che la pronuncia sia incorsa nellaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.4. Con il quarto motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. –, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrentisostengono che, dichiarando che gli attori non potevano dirsi eredilegittimi, la sentenza impugnata abbia violato il giudicato interno cheNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026sia era formato su quel dato, a fronte della pronuncia della sentenza diprimo grado del giudizio penale, non impugnata sul punto.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, con limitato riguardoall’immobile di via Ferri, “nullità della sentenza per valutazione dellaprova secondo libero apprezzamento anziché nel regime dellapresunzione legale di cui all’art. 684 c.c. in ipotesi di cancellazione -violazione artt. 116 c.p.c. e 684 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c.”; osservato che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. èconfigurabile nel caso in cui il giudice non abbia valutato una provasecondo il valore che la legge attribuisce alla prova medesima, iricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha considerato la schedan.4, nonostante dal verbale del notaio e dalla scheda olografa allegatarisultasse cancellata la disposizione testamentaria, e dunque revocatala volontà testamentaria ai sensi dell’art. 684 cod. civ.6. La disamina dei motivi di ricorso richiede una premessa relativaalla natura del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod.proc. pen.La sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 22065 del 28-1-2021 haindividuato la ratio dell’art. 622 cod. proc. pen. nella volontà diescludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processopenale, una volta che siano divenute definitive le statuizioni dicarattere penale (pag. 32 in fondo); ha evidenziato che la definitività eintangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penaledell’imputato -determinate dalla pronuncia con cui la Corte dicassazione annulla i soli capi che riguardano l'azione civile promossanel processo penale, o accoglie il ricorso della parte civile avverso ilproscioglimento dell’impugnato (è il caso di specie)- provoca ildefinitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamentegiustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel processopenale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell’azioneNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionalialle esigenze di speditezza del procedimento. Con l’esaurimento dellafase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penalied essendo venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecitocivile nell’ambito della competenza del giudice penale, la domandarisarcitoria viene esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano,dirette all’individuazione del soggetto responsabile ai fini civili, sulquale fare gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosinella sfera della vittima (da pag. 36).Secondo l’indirizzo della Cassazione civile, come si legge in Cass.Sez. 3 12-6-2019 n. 15859 (da pag. 30 punto 11.6), l’annullamentodella sentenza penale di assoluzione nel giudizio con rinvio al giudicecivile per la decisione sul risarcimento del danno determina laseparazione del rapporto penale da quello civile, che prosegue davantial giudice di rinvio, non è influenzato dal giudicato penale diassoluzione, non si pone in parallelo con alcun precedente grado delprocesso ma ne costituisce fase nuova e autonoma, funzionaleall’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcunaprecedente pronuncia, ma statuisce direttamente e per la prima voltasulle domande proposte dalle parti; quindi (punto 17.5 di Cass. n.15859/2019) la domanda risarcitoria va esaminata secondo le regoleproprie dell’illecito aquiliano ed è ammessa (punto 19.2) una diversavalutazione dell’elemento soggettivo -colpa anziché dolo-. A sua voltaCass. Sez. 3 17-9-2025 n. 25481, nel ribadire l’autonomia del giudiziocivile cui rinvia la pronuncia cassatoria ex art. 622 cod. proc. pen. el’impossibilità di considerarlo quale fase rescissoria dell’impugnazionesvoltasi davanti alla Corte di Cassazione penale, ha dichiarato che glimodificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementicostitutivi dell’illecito, sia pure nei limiti del sistema generale delleNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. ratione temporis vigente(analogamente, Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644 ha dichiarato che,dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile exart. 622 cod. proc. pen. discende la possibilità che le parti possanoallegare fatti tali da consentire l’emendatio della domanda, secondo iprincipi affermati da Cass. Sez. U n. 12310/2015; Cass. Sez. 3 23-2-2025 n. 4743 ha dichiarato che non sono proponibili domande del tuttonuove). Nel senso che il giudizio civile di rinvio determini una pienatraslatio del giudizio sulla domanda civile, per tutte, si richiamanoanche Cass. Sez. 3 25-6-2019 n. 16916, con riguardo all’applicazionedel divieto sancito dall’art. 246 cod. proc. civ. di assumere cometestimoni le persone aventi interesse in causa, in riferimento alledichiarazioni rese nel processo penale dalla persona offesa; Cass. Sez.1 15-7-2020 n. 15041, per cui nel caso in cui la Cassazione annulli lasentenza penale in accoglimento del ricorso della parte civilelimitatamente alle disposizioni civili, con rinvio al giudice competentein grado di appello, la cognizione di quest’ultimo può estendersiall’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamentodella stessa che per quello dell’eventuale determinazionedell’ammontare risarcitorio; Cass. Sez. 3 10-9-2020 n. 22515, conriguardo alla valutazione della colpa alla stregua non del canonepenalistico, ma di quello civilistico enucleato dal criterio di diligenza exart. 1176 cod. civ.; Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644, con riguardoall’applicabilità delle regole processuali civilistiche in tema di nessocausale e di valutazione delle prove; Cass. Sez. 1 24-6-2025 n. 16905,che ha dichiarato l’inapplicabilità nel giudizio di rinvio a seguito dicassazione ex art. 622 cod. proc. pen. dell’art. 652 cod. proc. pen.sull’efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenzairrevocabile di assoluzione, in ragione della traslatio dell’azione civiledal giudizio penale a quello civile. Come pure affermato da Cass. Sez.Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/20263 20-6-2017 n. 15182, (pag. 9), nell’escludere che si possa formaregiudicato interno sull’azione civile in ipotesi di rinvio ex art. 622 cod.proc. pen., tutto quello che rimane da decidere in ordine all’azionecivile esercitata nell’ambito del processo penale costituisce oggetto delgiudizio di rinvio, in ordine all’an e al quantum.7. Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso sulla base deiprincipi richiamati, risulta l’infondatezza del primo, secondo, terzo equarto motivo.È infondato il primo motivo laddove svolto per violazione degli artt.112, 183, 345 e 394 cod. proc. civ. in quanto, come esposto, nelgiudizio di rinvio in questione si applica il regime di preclusioni fissatodall’art. 183 cod. proc. civ. vigente ratione temporis e non si applical’art. 345 cod. proc. civ. Ancora prima, perché le deduzioni deiconvenuti, in ordine al fatto che gli attori non erano gli eredi legittimiai quali erano stati traferiti gli immobili con riguardo ai qualilamentavano i danni, in quanto quegli immobili erano stati oggetto dilegati ad altre persone, erano state svolte nella comparsa dicostituzione nel giudizio civile. Si trattava di deduzioni difensive,finalizzate a contestare gli elementi costitutivi dell’illecito che era iltitolo della domanda, quantomeno sotto il profilo dell’inesistenza deldanno lamentato e, perciò, legittimamente comprese nel themadecidendum del giudizio e valorizzabili dai convenuti senza preclusioni,in quanto risultanti dai documenti tempestivamente acquisiti alprocesso. Si rammenta che le contestazioni da parte del convenutodella titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hannonatura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza cheneppure l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valoredi non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, fermeesclusivamente le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e laprova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del dirittoNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U 16-2-2016 n. 2951, Cass. Sez. 320-12-2017 n. 30545, Cass. Sez. 6-3 12-2-2021 n. 3765).È infondato il primo motivo anche laddove svolto per vizio dimotivazione, essendo acquisito il principio secondo il quale, sulla basedell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. enel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato dilegittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimocostituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processualededucibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata damanifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte).La nullità della motivazione, in primo luogo, non può esseremisurata con limitato riferimento a una affermazione, estrapolata dalcontesto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello. L’interoragionamento svolto nella sentenza impugnata è coerente epienamente comprensibile, in quanto svolto nel senso che gli attori nonvantavano diritti, quali eredi legittimi, sugli immobili con riguardo aiquali chiedevano il risarcimento dei danni. L’affermazione tacciata dinullità dai ricorrenti, in ordine al fatto che i convenuti non avevano maiammesso o altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capoNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026agli attori, all’evidenza, è in sé pienamente comprensibile e non potevaneppure essere supportata da ulteriori argomentazioni, proprio perchési concretava in una negazione; è l’affermazione in sé a dimostrare chela Corte d’appello si è chiesta se i convenuti potessero svolgere quelladifesa, dando risposta positiva alla domanda, per il fatto che i convenutinon avevano riconosciuto la qualità di eredi in capo agli attori.8. Per analoghe ragioni non sussiste neppure la nullità dellamotivazione addotta con il secondo motivo, perché l’affermazionesecondo la quale le attribuzioni della scheda n. 4 non erano staterevocate espressamente nelle schede posteriori né erano stateannullate implicitamente dalla scheda n. 11, che non contenevadisposizioni incompatibili ex art. 682 cod. civ., è concreta, logica epienamente comprensibile; infatti, l’affermazione in sé esplicita ilconcetto che la Corte d’appello ha proceduto alla disamina delcontenuto dei testamenti, giungendo alla conclusione che ha esposto.Posto che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede dilegittimità, deve risultare dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le altre risultanze processuali, si dà atto che non siravvede nel testo della sentenza alcuna affermazione in insanabilecontraddizione con quella esaminata; all’evidenza, il vizio dimotivazione non si misura sul dato della mancanza dell’esplicitadisamina del contenuto delle altre schede, perché tale mancanza nonincide sulla comprensibilità dell’affermazione eseguita. Per di più iricorrenti, seppure lamentano l’apparenza della motivazione, neppurespecificano quale contenuto delle schede testamentarie la Corted’appello avrebbe dovuto dimostrare di avere considerato pergiustificare la propria conclusione e non risultare apodittica; cioè,neppure allegano che, al di là del vizio di motivazione da loro sostenuto,la conclusione della Corte d’appello sia stata erronea.Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/20269. Non ricorre neppure la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.prospettata con il terzo motivo perché, essendo la questionesull’esistenza del danno, sia nell’an che nel quantum, il themadecidendum del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622cod. proc. pen., legittimamente la Corte d’appello, dovendo accertarese sussistesse il danno lamentato dagli attori, ha verificato se gli attorieffettivamente vantassero un titolo sugli immobili con riguardo ai qualideducevano di avere subito il danno.10. E’ infondato anche il quarto motivo, per i principi enunciati daCass. n. 15182/2017 e n. 16905/2025, già richiamati al punto 6, inquanto nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. non è configurabile alcungiudicato, se non quello sul proscioglimento degli imputati.11. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile sottodistinti profili.In primo luogo, il motivo è inammissibile per carenza di interesse,perché i ricorrenti non dimostrano di essere stati destinatari dei beni dicui alla scheda testamentaria n. 4, con riguardo alle disposizioni cheassumono cancellate; a tal fine non è sufficiente la loro dedotta qualitàdi eredi legittimi, a fronte della presenza di undici schedetestamentarie, con le quali la de cuius aveva disposto del suopatrimonio.Inoltre, come evidenziato dal Pubblico Ministero, il motivo èinammissibile per novità, in quanto pone la questione dellacancellazione delle disposizioni della scheda n. 4, che la sentenzaimpugnata non esamina in alcun modo, senza indicare in qualemomento e in quali termini la questione fosse stata posta davanti allaCorte d’appello. Quindi, ricorrono le condizioni per applicare il principiosecondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto,onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezzadell’affermazione; ciò, perché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello,essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di meritoné rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694, Cass. Sez. 6-113-6-2018 n. 15430, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675). Né hafondamento l’argomento da ultimo svolto dai ricorrenti, in ordine alfatto che la rilevanza della scheda n. 4 è stata ritenuta per la primavolta dalla sentenza impugnata e perciò in precedenza non potevaessere da loro dedotto il dato della cancellazione della scheda: nelgiudizio nel quale si discuteva della successione di [OSCURATO:PERSONA],al fine di accertare l’esistenza dei danni lamentati dagli attori, laquestione del contenuto delle sue schede testamentarie eranecessariamente compreso nel thema decidendum; quindi, se e inquanto gli attori avessero ritenuto che una scheda era stata revocata,avrebbero dovuto dedurlo avanti al giudice di merito e, in mancanza,la questione risulta nuova e inammissibile in sede di legittimità.12. Procedendo alla disamina del ricorso incidentale, con il loroprimo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali deducono “violazionedell’ordine di trattazione delle questioni da parte del Giudice: la Cortedi appello si sarebbe dovuta arrestare al rigetto della domandarisarcitoria per difetto di legittimazione sostanziale degli attori, checostituiva una questione preliminare di merito idonea da sola a definireil giudizio, mentre ha a tale rigetto anteposto la statuizione sullasussistenza del fatto illecito da parte dei convenuti. Nullità delprocedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt.276, co. 2, c.p.c., 279, co. 2, n. 2 c.p.c. e 187 comma 2 c.p.c., 100Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026c.p.c. e 118, co. 2, d.a. c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”.I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata non abbiaesaminato per prima la questione preliminare di merito, relativa allatitolarità del diritto controverso in capo agli attori; sostengono che,incorrendo in error in procedendo, la Corte d’appello si sia pronunciatasulla sussistenza del fatto illecito, nonostante il difetto di legittimazione12.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, in ragione della traslatio dell’azione civiledal giudizio penale a fronte dell’assoluzione degli imputati, doveva inprimo luogo accertare l’esistenza del fatto illecito e, di conseguenza, idanni subiti dagli attori, già parti civili che avevano ottenutol’annullamento della sentenza penale ai fini civili. Non si ponevaquestione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità delrapporto controverso in capo agli attori, nei termini prospettati dairicorrenti incidentali, perché la qualità di soggetti danneggiati dal reatoera il dato in forza del quale era stata ammessa la costituzione di partecivile; quindi, era necessario esaminare le disposizioni testamentarieper accertare se gli attori avessero subito il danno lamentato e ciò, invia imprescindibile, imponeva di individuare i destinatari delledisposizioni testamentarie medesime. Del resto, gli stessi ricorrentiincidentali deducono che la scheda n.8 contiene un elenco di oggettiassegnati a vari soggetti, con la clausola finale che gli altri oggetti nonelencati andavano ai cugini Comitini; ciò era sufficiente a individuarein capo agli attori la qualità di chiamati all’eredità, in quanto taliinteressati anche a dedurre l’illegittimità della denuncia di successioneperché non rispondente alle disposizioni testamentarie. Quindi,legittimamente la sentenza ha accertato in primo luogo se la denunciadi successione presentata dai coniugi Cannavò fosse o meno veritiera,accertando che con essa i coniugi Cannavò si erano attribuiti beni che,Numero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026per testamento, erano stati attribuiti ad altri soggetti. Invece, lacircostanza che i beni fossero stati oggetto di disposizionetestamentarie a favore di altri soggetti comportava che, in relazione aquei beni, gli attori non avessero subito il danno lamentato, e perciòincideva sull’accertamento del danno da loro vantato.13. Con il loro secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono che“la Corte di appello ha dichiarato in via principale l’inesistenza dei legatitestamentari in favore dei convenuti e, per l’effetto, l’illegittimità dellaloro dichiarazione di successione, nonostante non fosse stata la relativadomanda tempestivamente formulata nel processo penale. Nullità delprocedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt.183 e 345 c.p.c., 78, comma 1, lettera d, c.p.p. 83, comma 3, letterab, c.p.p., 523, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4c.p.c.”. I ricorrenti incidentali evidenziano che nella loro comparsa dicostituzione avevano eccepito l’inammissibilità delle domande diversedalla condanna generica, in quanto il petitum era esclusivamente dicondanna generica al risarcimento dei danni e non di accertamentodell’inesistenza dei legati testamentari a favore dei coniugi Cannavò,non essendo state tali domande proposte nel giudizio penale;aggiungono che la sentenza avrebbe potuto conoscere della legittimitàdella dichiarazione di successione solo incidenter tantum, ai fini dellavalutazione della sussistenza dell’evento lesivo.13.1. Dalle ragioni già esposte consegue anche l’infondatezza delsecondo motivo di ricorso incidentale.I principi sulla modifica delle domande e sulla proposizione didomande nuove nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen., come enunciatida Cass. n. 25481/2025, n. 6644/2025 e n. 4743/2025 già soprarichiamati al punto 6, non sono stati violati dalla sentenza impugnata.L’accertamento dell’inesistenza dei legati testamentari a favore deiconiugi Cannavò è stato pronunciato limitatamente ai legati oggettoNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026della denuncia di successione dagli stessi presentata e, pertanto, èstato, da una parte, funzionale alla dichiarazione di illegittimità delladichiarazione di successione e, dall’altra, finalizzato a escluderequalsiasi danno in capo agli attori con riguardo a quegli immobili. LaCorte d’appello non ha pronunciato su domande nuove e inammissibili,in quanto il processo penale aveva avuto a oggetto la falsità ideologicadella denuncia di successione e quindi, necessariamente, il fatto che gliimmobili indicati nella denuncia di successione non fossero stati, inrealtà, oggetto di disposizione testamentaria a favore dei coniugiCannavò. La circostanza che la sentenza abbia accertato che quei benierano stati oggetto di disposizioni testamentarie a favore di altrisoggetti non ha comportato l’accoglimento di una domanda diversa daquella proposta, ma è stata pronuncia necessaria e favorevole aiconvenuti; ciò perché, se non ci fosse stata quella pronuncia, i benisarebbero spettati agli attori in forza di successione legittima e, quindi,avrebbe dovuto essere accolta la relativa domanda di risarcimento deldanno proposta dagli attori. Del resto, l’unico accertamento svolto conefficacia di giudicato è quello relativo all’illegittimità della denuncia disuccessione, in quanto la stessa indicava quali unici proprietari degliimmobili in questione i coniugi Cannavò; ogni ulteriore accertamento èstato pacificamente svolto solo in via incidentale e all’esclusivo fine delrigetto della domanda di risarcimento del danno; ciò perché ogniulteriore accertamento -destinato a incidere sull’attribuzione dei benidell’eredità- non poteva essere svolto con efficacia di giudicato se nonalla presenza di tutti i chiamati alla successione della testatrice.Non può essere accolta la tesi del Pubblico Ministero, secondo laquale non avrebbe potuto la Corte d’appello pronunciare in ordineall’illegittimità della denuncia di successione presentata dai consortiCannavò. La tesi non trova fondamento nel precedente di Cass. Sez. 3n.20158/2025, richiamato a sostegno, in quanto in quel caso laNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026domanda risarcitoria era stata abbandonata nel giudizio civile ex art.622 cod. proc. pen.; nella fattispecie, diversamente, la dichiarazione diillegittimità della denuncia di successione presentata dai consortiCannavò è stata conseguenza necessaria dell'accertamentodell'inesistenza dei legati ai quali faceva riferimento quelladichiarazione di successione.14. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono “nullità delprocedimento e della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione deldifetto di titolarità del rapporto controverso proposto dai convenutisotto il profilo che non si dà luogo alla successione legittima agli effettidell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentariaa titolo universale, sia pure in forma di istituzione ‘ex re certa’, tenutoconto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore;violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. Insubordine, riproposizione della questione per il proseguo del giudizio”.I ricorrenti incidentali lamentano che non sia stata esaminata la loroeccezione, secondo la quale i coniugi Cannavò, essendo destinataridella devoluzione di cui al punto 7 della scheda n. 11, dovevano essereconsiderati destinatari, seppure pro quota, dei tre immobili di via Ferrie viale XX Settembre, in forza della volontà manifestata dal testatore,secondo cui tutte le assegnazioni erano fatte a titolo di “quote dieredità”.14.1. Il motivo è infondato, nel senso che non sussiste l’omissionedi pronuncia lamentata.Come già risulta dagli argomenti esposti, la Corte d’appello hapronunciato con efficacia di giudicato nei limiti di quanto necessario alfine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno proseguita insede civile ex art. 622 cod. proc. pen.; quindi, accertando che ladenuncia di successione era stata illegittimamente presentata daiNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026coniugi Cannavò dichiarandosi unici proprietari degli immobili indicatinella denuncia di successione stessa.15. I ricorrenti incidentali hanno formulato anche due motivi diricorso incidentale, espressamente in via condizionata, i qualirimangono assorbiti in considerazione del rigetto del ricorso principale(Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3223, Cass. Sez. 2 28-2-2007 n. 4787).16. In conclusione, sono integralmente rigettati sia il ricorsoprincipale sia il ricorso incidentale, con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrentiincidentali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto(cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazioneanche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versatoper una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito ilricorso incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentiprincipali e dei ricorrenti incidentali di ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 13958/2022Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 15785/2026Data pubblicazione 22/05/2026contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 23-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]