CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 45204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOserttte le conclusioni del PG t Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Lecce del 27 gennaio 2020, irrevocabile il 15 settembre 2020, di condanna del suddetto a mesi 4 di arresto ed euro 17.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di motivazione in merito alla mancata considerazione del difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], che pur non essendo proprietario del suolo, è stato ritenuto obbligato ad eseguire l'ordine di demolizione e di bonifica. Rileva la difesa che: - con la sentenza sopra indicata è stata concessa la sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condizionata alla distruzione delle opere e alla bonifica del sito entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (quindi dal 15 settembre 2020), mentre non è stato concesso alcun beneficio all'altra coimputata, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile; - quest'ultima in data 20 dicembre 2021 presentava al Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e in data 2 febbraio 2022 dava inizio ai lavori; - tali lavori erano eseguiti prima dell'udienza in cui era disposta la revoca del beneficio. Osserva che dinanzi ad altro Giudice monocratico dello stesso Tribunale di Brindisi, si è svolto identico procedimento di esecuzione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con il rigetto della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale sul-presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse il proprietario del fondo su cui le opere abusive risultavano eseguite e i rifiuti depositati, e che non potesse ritenersi soggetto passivo legittimato rispetto all'ordine di demolizione delle opere e all'attività di bonifica. Lamenta, quindi, il difensore che nel presente procedimento di esecuzione si è proceduto alla revoca del beneficio, pur risultando pacifica la riconducibilità della proprietà del suolo ad [OSCURATO:PERSONA] ( emergendo sia dai capi di imputazione che dalla CILA depositata) e non essendo legittimo subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettiva eliminazione delle opere abusive nei confronti dell'esecutore e/o del direttore dei lavori, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, può ritenersi soggetto passivo legittimato rispetto all'ordine di demolizione e/o di rimessione in pristino (valendo analoghe considerazioni per l'attività di bonifica richiesta in relazione al reato ambientale). La difesa conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito specificati. Costituisce, invero, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte che il carattere reale della sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 T. U. Edilizia fa sì che i suoi effetti ricadano al momento dell'esecuzione direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene vantando su di esso un diritto reale o di godimento a prescindere dagli atti relativi traslativi intercorsi successivamente alla sua emanazione con la sentenza diventata irrevocabile, di tal che l'individuazione dei destinatari deve restringersi ai soli soggetti che abbiano un potere di fatto o vantino un diritto reale o di godimento sul bene al momento della pronuncia o che siano ad essi subentrati al momento dell'esecuzione della sentenza di condanna, i quali soltanto possono perciò provvedere all'adempimento dell'obbligo di facere in cui si sostanzia l'ordine di demolizione (si veda per tutte Sez. 3, n. 41586 del 15/10/2021, Mantova, Rv. 282797, secondo cui in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente). La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al compimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza implica, quindi, la legittimazione ad adempiere del soggetto gravato (si veda Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Fantaccini ed altri, Rv. 264976, secondo cui in tema di reati edilizi, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. cit., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione; o, ancora, Sez. 3, n. 40513 del 17/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]Andria, Rv. 277163 - 02, secondo cui in tema di tutela del paesaggio, il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e del direttore dei lavori per il reato di cui all'art. 181, comma 1 - bis, lett. a), d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla rinnessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto solo il proprietario può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto a tale ordine). Questi, invero, non può invocare la sopravvenuta impossibilità di ottemperare per caso fortuito o forza maggiore, se tale circostanza impeditiva dipende dall'avere egli stesso precostituito, mediante un proprio atto volontario (quale ad esempio la cessione dell'area), le condizioni per non adempiere. 2. Orbene, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare, nel procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena, che nel termine stabilito non si è provveduto all'adempimento e che l'adempimento tardivo, ad oltre un anno dal termine fissato, non era giustificato, neppure da una situazione di caso fortuito o di forza maggiore. E non ha, invece, affrontato il profilo prioritario, ai fini della stessa esigibilità dell'adempimento, della legittimazione passiva dell'ordine di demolizione e di bonifica alla cui ottemperanza era subordinato il beneficio revocato. 3. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra fissati, al Tribunale di Brindisi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al