Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 15/1977
ECLI:IT:COST:1977:15
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanze (di identica motivazione) 27 maggio e 10 giugno
1975, la Corte di appello di Catanzaro (essendo stata, nei relativi
procedimenti, eccepita dall'appellato INPS l'inammissibilità del
gravame, per notifica del ricorso oltre il prescritto termine
perentorio di 10 giorni dall'emissione del decreto presidenziale di
fissazione dell'udienza di discussione davanti al Collegio) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 435, secondo comma, cod. proc.
civ., come modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, per la
parte, appunto, in cui prevede che il termine di dieci giorni per la
notifica del ricorso e del decreto presidenziale decorra dalla data del
decreto stesso.
La detta disposizione determinerebbe, infatti - ad avviso della
Corte - "una situazione di incertezza e precarietà in ordine al
momento iniziale del termine con violazione dei diritti della difesa".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della
questione, sul presupposto della natura meramente ordinaria del termine
in questione ed in considerazione, comunque, della sua "decorrenza da
un fatto che non può essere ignorato usando la normale diligenza".
:
1. - Per la identità delle questioni sollevate con le due
ordinanze della Corte di appello di Catanzaro, i relativi giudizi si
riuniscono per la decisione con unica sentenza.
2. - Come in narrativa detto, la Corte è investita della questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura
civile (come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), nella
parte in cui prescrive (relativamente al giudizio di secondo grado) che
il decreto di fissazione dell'udienza di discussione davanti al
Collegio deve essere notificato (unitamente al ricorso) entro il
termine di giorni dieci, decorrenti dal deposito del decreto stesso
(anziché dalla sua comunicazione all'appellante).
3. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 14 del 1977, questa Corte ha già avuto modo di
affermare, richiamando la propria precedente giurisprudenza (cfr. sent.
1971, n. 159; 1974, n. 255), che, nel quadro della garanzia
costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il
compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in
pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata
all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza
del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il
tempo assegnatogli.
Con siffatto principio, appunto, contrasta la disposizione
impugnata, giacché ricollega il dies a quo del termine per la
notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad
un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui è ben possibile
che la parte non abbia tempestiva conoscenza.
Né le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa possono
essere, nella specie, superate accedendo alla tesi (condivisa dalla
prevalente dottrina) che il termine in questione sia di tipo
odinatorio.
La ritenuta non perentorietà del termine consentirebbe, infatti,
di escludere, che pur dopo il suo decorso, resti all'appellante
preclusa la notificazione del decreto, ma non lo porrebbe al riparo
dalle conseguenze che - con particolare riguardo al procedimento di
impugnazione - possono riconnettersi alla violazione del termine a
comparire che - proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza
del decreto - l'appellante non fosse stato in grado di rispettare.
Il pregiudizio della difesa (nel senso sopra indicato) neppure può
essere, d'altra parte, (sempre) evitato con l'uso della normale
diligenza da parte del procuratore dell'appellante.
Basta considerare l'ipotesi in cui il Presidente del tribunale
abbia (come gli è consentito dal comma primo dell'art. 435 cit.)
fissato l'udienza di discussione in coincidenza con la scadenza del
termine (di 35 giorni) risultante dall'esatto computo di dieci giorni
previsti per la notifica del ricorso (ex comma secondo) e dei 25 giorni
stabiliti come termine minimo di comparizione (ex comma terzo art. 435
cit.).
Con riferimento a tale ipotesi, la diligenza dovrebbe, infatti,
spingersi (con ciò superando il limite della normalità) fino al punto
di un controllo giornaliero: anche oltre il termine (meramente
ordinatorio) di giorni cinque (dal deposito del ricorso) per la
emanazione del decreto presidenziale di fissazione d'udienza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma
secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1
della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella
parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto
presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato
all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la
notificazione all'appellato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere