CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 30168/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34651/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].S.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n . 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentanoe difendono unitamente a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2019 d ella CORTE D'APPELLO di TORINO , pubblicatail 16/09/2019 R.G.N. 285/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo e il rigetto degli altri;udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 698 pubblicata il 16.9.2019 la Corte d'appello di Torino, nell’ambito di un procedimento regolato dal c.d. rito Fornero, ha dichiarato, confermando la pronuncia di primo grado resa in sede di opposizione, la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (perdita dell’appalto) con lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (dipendente con la mansione di educatrice) dalla cooperativa sociale Or.S.A., condannando la società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18,comma 5, della legge n. 300 del 1970. 2. La Corte distrettuale, escluso un profilo di improcedibilità del ricorso in opposizione proposto dalla lavoratrice per tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza (considerato che la società si era costituita, sanando ogni irregolarità, e che non aveva mai dedotto alcun pregiudizio conseguente da tale ritardata notifica), ha rilevato – per quel che interessa - che il tenore della lettera inviata nell’agosto 2017 alla lavoratrice erachiaramente teso a comunicare la volontà della società di risolvere il rapporto di lavoro al 31.8.2017 e quindi di “liquidare” alla stessa ogni sua spettanza, con conseguente esclusione della carica di socia della cooperativa; ha sottolineato che la società non aveva rispettato l’obbligo di repêchage, inadempimento dimostrato sia dalle allegazioni fornite dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio (sulla consistenza dell’azienda, sulle modalità di reclutamento del personale), non contestati dalla società, sia dal quadro probatorio (che dimostrava la scopertura di alcuni posti, quali educatrici, presso altri nidi gestiti dalla cooperativa, nello stesso periodo del licenziamento) sia dalla produzione in giudizio del libro matricola “incompleto”, tutti elementi che confermavano l’assunzione, successivamente al licenziamento, di personale a termine e la scopertura di tre posti di lavoro negli asili nido gestiti, dalla cooperativa, a Torino (con salvezza dell’ulteriore accertamento presso asili gestiti fuori la città); ha confermato la pronuncia incidentale, priva di natura costitutiva o dichiarativa, emessa dal Tribunale in ordine alla illegittimità della delibera di esclusione dalla cooperativa della lavoratrice in qualità di socia (questione devoluta, secondo lo Statuto della cooperativa, ad un Collegio arbitrale, il quale aveva sospeso la procedura in attesa dell’esito del giudizio), ed ha rilevato che (al pari dell’analoga facoltà riconosciuta agli arbitri dall’art. 819 cod.proc.civ.) il giudice investito della diversa questione del licenziamento ben poteva decidere, “senza autorità di giudicato”, delle questioni pregiudiziali di merito quali la legittimità della delibera di esclusione, delibera che –nel caso di specie – doveva ritenersi illegi ttima, essendo motivata con espresso rinvio alle stesse ragioni poste a sostegno del licenziamento. 3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La lavoratrice ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La controricorrente ha chiesto, durante la discussione orale, la distrazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 e ss. della legge n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero) nonché degli artt. 111 Cost.. 6 CEDU (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto ritualmente proposto, dalla lavoratrice, il giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012 nonostante il Tribunale avesse, in sede sommaria, escluso l’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed applicato l’art. 8 della legge n. 604 del 1966; la Corte territoriale ha, inoltre, errato nell’aver escluso che la tardività della notifica del ricorso in opposizione (eccepita, dalla società, sia in sede di opposizione sia in sede di reclamo) determinasse l’improcedibilità del giudizio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1324, 2112 cod.civ., 2 della legge n. 604 del 1966, 5 della legge n. 142 del 2001, 14 del CCNL Aninsei (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la lettera inviata ai lavoratori del 14.8.2017, la quale – considerato il tenore lessicale (l’oggetto della lettera era “cessazione contratto di appalto” e il contenuto complessivo) nonché il comportamento precedente tenuto dalla società con le organizzazioni sindacali – aveva il chiaro scopo di avvertire i lavoratori delle possibili conseguenze in caso di passaggio dell’appalto a nuovo appaltatore, non già quella di licenziare i dipendenti, considerato altresì che ricorrevano tutti i presupposti per un passaggio diretto, ex art. 2112 cod.civ., dei lavoratori alla società cessionaria dell’appalto (la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, peraltro, poi, non ha proceduto all’assunzione). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, 18 della legge n. 300 del 1970, 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente applicato i principi in tema di onere della prova, non potendosi onerare la società di produrre il [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (LUL) per i suoi 586 dipendenti e per svariati mesi dopo l’asserito licenziamento, né apparendo rilevante la deposizione del teste Greco in ordine alla vacanza di due posti di educatrice determinata dalla loro assunzione presso il Comune. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 142 del 2001, 18 della legge n. 300 del 1970, 819 ter cod.proc.civ. e nullità del procedimento (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’art. 819 ter cod.proc.civ., disciplinando i rapporti fra arbitri e autorità giudiziaria, stabilisce che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa avanti all’autorità giudiziaria né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente avanti al giudice, arbitri che, dunque, possono risolvere “senza autorità di giudicato” questioni connesse seppur esorbitanti dalla loro competenza; inoltre, è stato trascurato che la sentenza del giudice di primo grado (non impugnata sotto questo specifico profilo) aveva accertato la non applicabilità dei commi 4 e 7, dell’art. 18, legge n. 300 del 1970. 5.Il primo motivo di ricorso non è fondato. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 15 del 1977), con riferimento all’analogo termine di comparizione previsto dall’art. 435 cod.proc.civ., ha statuito che, ove un termine sia prescritto per il compimento di un’attività processuale, deve essere assicurata all’interessato, al fine di ricollegare un pregiudizio all’omissione di detta attività, la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde consentire a detta parte di poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli (la Corte Costituzionale, sulla scorta di tale principio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 435, co. 2, cod.proc.civ., nella parte in cui prescrive, relativamente al giudizio di secondo grado, che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione davanti al Collegio deve essere notificato, unitamente al ricorso, entro il termine di giorni dieci, decorrenti dal deposito del decreto stesso, anziché dalla sua comunicazione all'appellante). 5.2. Questa Corte si è già più volte dimostrata sensibile all'esigenza di contemperare il canone della ragionevole durata del processo con il rispetto del diritto di difesa e, proprio con riferimento ad una fattispecie identica a quella in oggetto, haaffermato che il principio della regolarizzazione degli atti non trova ostacolo nel principio della giusta durata del processo, che va coordinato con quello del giusto processo: è stato, pertanto, ritenuto corretta l’adozione, da parte del Tribunale, dell’ordine di rinnovo della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza, a fronte della mancata comunicazione, all’opponente, da parte della Cancelleria, del deposito del suddetto decreto di fissazione dell’udienza, in quanto detta omissione non ha permesso all’opponente di attivarsi tempestivamente per il rispetto del termine di comparizione dettato dal comma 52, art. 1, legge n. 92 del 2012 (Cass. n. 22355 del 2015). 5.3. Nello stesso senso, Cass. n. 16349 del 2016 ha affermato: "il principio di celerità che informa il c.d. rito Fornero non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione dell'originario ricorso ex art., comma 48, L.n.92/12, possa indurre a ritenere nullo l'intero processo, imponendo il suo rinnovo ab origine"; si è escluso, alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione Europea, che un vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio comporti l'azzeramento dell'azione in senso sostanziale, in contrasto con l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale; sempre con riguardo al rito c.d. Fornero, Cass. n. 2621 del 2017 ha escluso, in stretta continuità con quanto statuito da Cass. n. 1453/2015, che le esigenze di celerità che ispirano il rito previsto dalla legge n. 92 del 2012 possano spingersi sino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 cod.proc.civ. nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, pur se la notifica stessa risulti omessa del tutto; nello stesso senso, con riguardo, al diverso caso di omessa notifica, nell’ambito del rito Fornero, e di mancata comparizione delle parti, cfr. Cass. n. 9142 del 2018, ha escluso profili di improcedibilità del giudizio.5.4. Le statuizione richiamate si collocano nel solco del principio già affermato (e più volte ribadito) in materia di inosservanza dei termini di comparizione dettati dagli artt. 415 e 435 cod.proc.civ. (rispettivamente con riguardo al primo e al secondo grado del processo del lavoro ed a fronte di notifiche effettuate, seppur tardivamente), secondo cui la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione deitermini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto e, tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddettitermini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa (cfr. Cass. nn. 9404 e 9735 del 2018; Cass. n. 22166 del 2018; Cass. n. 12691 del 2019; Cass. n. 2673 del 2021). 5.5. Nel caso di specie, non risulta che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato comunicato alla parte opponente; la società cooperativa si è costituita nel giudizio di opposizione, sanando l’inosservanza del termine; il Tribunale ha concesso termine per integrare le difese ed ha, inoltre, rilevato (rilievo confermato dalla sentenza impugnata) che la società cooperativa non ha lamentato alcun pregiudizio. In applicazione dei principi innanzi richiamati, il motivo va pertanto respinto. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 6.1. Come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di un atto negoziale o di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 cod.civ. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un atto negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass. 30137 del 2021).6.2. Nella specie, non sono state evidenziate le modalità con cui la Corte territoriale si sarebbe discostata dall’applicazione dei canoni di ermeneutica negoziale, e la parte ricorrente si è limitata a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole perchè ritiene che l'atto inviato alla lavoratrice nell’agosto 20167 esprimerebbe una mera volontà di avvertimento delle possibili conseguenze in caso di passaggio dell’appalto ad un nuovo appaltatore, senza prefigurare un licenziamento, come invece il giudice di merito, nell’ambito del suo accertamento di fatto, ha correttamente compiuto. 7. Il terzo motivo è inammissibile. 7.1. Le argomentazioni concernenti la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta datoriale sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento: si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideriche in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il cui ambito – dopo la novella legislativa del d.l. 22 giugno 2012 , n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – si è notevolmente ridotto e va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”. 7.2. La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul datore di lavoro(cfr., fra le tante, da ultimo, Cass. n. 12784 del 2018, Cass. nn. 23789 e 29099 del 2019); 8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.8.1. Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha affermato né che la decisione sulla legittimità della delibera di esclusione della lavoratrice dalla società cooperativa fosse di sua esclusiva competenza né che la clausola dello Statuto della cooperativa (che demandava ad arbitri la questione dell’esclusione dei soci dalla compagine sociale) fosse illegittima, bensì ha rilevato che –ai fini della individuazione del regime di tutela, reintegratorio o risarcitorio, da applicare alla lavoratrice a fronte dell’accertata illegittimità del licenziamento (sulle diverse conseguenze che si possono produrre a seconda che la delibera di esclusione sia dichiarata legittima o illegittima, cfr. Cass. n. 34721 del 2021) –fosse necessario accertare, incidenter tantum, la legittimità della delibera di esclusione della socia lavoratrice, sottolineando, inoltre, che il giudizio arbitrale era stato sospeso in attesa dell’esito del procedimento giudiziale concernente il licenziamento. 8.2. Le censure non colgono la ratio decidendiperché la ricorrente insiste sulla competenza degli arbitri a decidere, con efficacia di giudicato, il profilo della legittimità della delibera di esclusione del socio ma nulla deduce sulla natura, meramente incidentale (non suscettibile di passare in giudicato), della statuizione del giudice su detta delibera e sul necessario carattere strumentale di tale valutazione sulla scelta del regime sanzionatorio da applicare al caso di specie. 8.3. Né parte ricorrente ha indicato il pregiudizio subìto dalla decisione adottata, incidenter tantum, dalla Corte territoriale, dovendosi rilevare – in ogni caso –che il lodo espresso dagli arbitri è pur sempre suscettibile di verifica da parte dell’autorità giudiziaria (nelle ipotesi previste dall’art. 827 cod.proc.civ.). 8.4. Non dirimente appare, inoltre, il richiamo del passaggio in giudicato della statuizione concernente l’esclusione della tutela reintegratoria (commi 4 e 7 dell’art. 18, della legge n. 300 del 1970), avendo, la Corte distrettuale applicato la sanzione indennitaria. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello -ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr