CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29527/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22019/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino 1/b; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1415/2017 del 16 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso depositato il 19 agosto 2011 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Roma esponendo che: - era dipendente del MIUR, rientrando nel personale scolastico; - era stata ripetutamente assunta con diversi contratti a tempo determinato succedutesi nel tempo. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità dei termini apposti a tali contratti ed il risarcimento del danno conseguente, con ricostruzione della carriera, in subordine le differenze retributive o la condanna al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 12256/2011, ha dichiarato illegittima l'apposizione dei termini menzionati e ha condannato la P.A. a risarcire i danni come quantificati nella decisione e a pagare gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di comparto. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello. La Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1415/2017, ha accolto in parte l'appello, riducendo l'importo del risarcimento riconosciuto. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avanzata dalla controricorrente, la quale rappresenta che, a fronte della pubblicazione della sentenza gravata il 16 marzo 2017, l'atto d'impugnazione sarebbe stato notificato solo il 18 settembre 2017 e, quindi, decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge. Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c., la scadenza dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che cadono nella giornata del sabato è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e, dunque, al lunedì (ove non sia a sua volta un giorno festivo). Detta proroga è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del citato art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti (Cass., n. 34672/2021). Nella specie, il ricorso di primo grado è del 19 agosto 2011. Inoltre, il termine di sei mesi entro il quale parte ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione scadeva il 16 settembre 2017 (atteso che la sentenza di appello era stata pubblicata il 16 marzo 2017), ovvero nella giornata di sabato. Ne deriva che il presente ricorso è tempestivo, in quanto notificato lunedì 18 settembre 2017. 2) Con un unico motivo il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art.2697 c.c., dell'art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015 e dell'art. 1175 c.c. perché la corte territoriale avrebbe riconosciuto il diritto della controricorrente al risarcimento del danno subito nonostante essa fosse stata immessa in ruolo come personale ATA fin dall'anno scolastico 2011/2012. 3) La doglianza è priva di pregio. Infatti, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, formatosi a partire da Cass., n. 22552/2016, secondo cui, nell'ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ai sensi della legge n. 107 del 2015 ed anche l'immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto «doppio canale» costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione"» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l'abuso il principio affermato da Cass., SU, n. 5072/2016 in tema di «danno comunitario», con la conseguenza che torna ad espandersi la regola, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito. La stabilizzazione, quindi, opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell'ordinamento eurounitario.Ne discende che l'onere di allegare e provare l'intervenuta stabilizzazione, ossia l'operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l'abuso perché si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non di una mera difesa (cfr. Cass., n. 21355/2022). Sulla base della regola residuale fissata dall'art. 2697, comma 2, c.c. gli effetti della mancata allegazione del fatto estintivo, modificativo o impeditivo ricadono sulla parte onerata, ove quel fatto non risulti dagli atti. Ulteriore corollario della ritenuta natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e, pertanto, i principio secondo il quale l'eccezione de qua può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, Cass., n. 22371/2021; Cass., n. 25434/2019; Cass., n. 14755/2018). L'eccezione in senso lato è deducibile anche nel giudizio di cassazione, ma a condizione che la stessa non implichi nuovi accertamenti di fatto, perché è ius receptum il principio per il quale «ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actís la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass., n. 2038/2019). Esclusivamente nell'ipotesi di ius superveniens (nel quale sono comprese le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia e, ove questa richieda accertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, a cassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del merito il relativo compito (Cass., n. 13458/2016; Cass., n. 34209/2019). Ciò è accaduto, in relazione alle controversie in tema di. precariato scolastico, nei giudizi già pendenti in cassazione al momento della pronuncia della Corte costituzionale n. 187/2016, successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte di giustizia dell'UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri. In quel caso, infatti, come già evidenziato in motivazione da Cass., n. 10538/2020, occorreva tenere conto dello ius superveníens e, in particolare, della pronuncia di incostituzionalità nella sua interezza (punto 59 della sentenza Cass., n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato dal Giudice delle leggi in merito alla cancellazione dell'illecito. La Corte, pertanto, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, ha esercitato il potere di cui all'art. 384, comma 2, c.p.c., nei casi in cui gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, seppure acquisiti in pendenza del giudizio di legittimità, risultavano incontestati fra le parti mentre, in difetto, ha rimesso l'accertamento al giudice del merito (cfr. Cass., n. 24038/2016; Cass., n. 24815/2016; Cass., n. 26932/2016), dando continuità all'orientamento sopra richiamato in ipotesi di ius superveniens.A siffatte ipotesi non è, invece, assimilabile quella che qui viene in rilievo perché la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla corte distrettuale il 16 marzo 2017 e, al momento della dichiarazione di incostituzionalità già menzionata, nonché del successivo intervento nomofilattico di questa S.C. del 2016, il processo era pendente in grado di appello. Pertanto, era in quella sede che il Ministero ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto al risarcimento del danno. Il ricorso per cassazione, tutto incentrato sull'avvenuta --- stabilizzazione risalente all'anno scolastico 2011/2012, prospetta, quindi, una questione giuridica, implicante accertamento di fatto, non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito, sebbene la parte fosse in condizione di svolgere la relativa attività assertiva e probatoria. Ne consegue che il motivo in questione è infondato. 4) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU, n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., SU, n. 9938/2014; Cass., n. 1778/2016; Cass., n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi C 3.000,00 per compe ed C 200,00 per es