CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocatiCATERINA BACCARI e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delTRENTINO-[OSCURATO:PERSONA], sez. di TRENTO, n. 61/2020 depositata il25/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Provincia di Trento, a mezzo della concessionaria [OSCURATO:SOCIETA], notificò alle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, cuila prima era subentrata nel 2017, nonché personalmente ai due sociLuciano e [OSCURATO:PERSONA], un avviso d’accertamento e atto d’irrogazionesanzioni ex art. 38 della legge provinciale [OSCURATO:PERSONA] n. 10/1997addebitando il tributo speciale per l’attività di discarica abusiva, gliinteressi moratori dal 15/7/2009 e la sanzione amministrativa pari al triplodel tributo oltre accessori. I due soci, anche quali soci della BoccherLuciano c. s.n.c. cui le altre erano succedute, erano infatti statidefinitivamente condannati con sentenza penale confermata da questaCorte il 29/2/2016 per avere gestito una discarica non autorizzata al finedi trarne profitto.Le due società e i due soci proposero ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] I grado di Trento che, con sentenza n. 32/2019, dichiarò inammissibileil ricorso delle due società e accolse il ricorso dei due soci e amministratoriritenendo che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossionedel tributo.Su appello della [OSCURATO:PERSONA] spa e sull’appello incidentale delleappellate, la Commissione Tributaria di II grado di Trento, con la sentenza61/2020 indicata in epigrafe, ha accolto l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e solo parzialmente l’appello incidentale degli eredi diLuciano [OSCURATO:SOCIETA], respingendo l’appello incidentale delle due società e diNumero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026Secondo il giudice d’appello:- doveva condividersi l’inammissibilità dei ricorsi proposti dalle società inquanto tardivi, ritenendo le contestazioni sulla presunta inesistenza dellanotifica altrettanto tardive e comunque infondate nel merito, essendo lenotifiche avvenute con posta elettronica certificata, che la Corteterritoriale ha ritenuto valida anche prima del 2018, quando con d.lgs.217/2017 fu modificato l’art. 2, comma 6 del d.lgs. 82/2005 (Codicedell’[OSCURATO:PERSONA] c.d. CAD), ritenendo che l’avvisod’accertamento non possa ritenersi un “atto di controllo fiscale” esclusosino a tale data dall’applicazione del CAD;- l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo con conseguente sanatoriaex art. 156 c.p.c.;- quanto alle due persone fisiche e, per il de cuius, i suoi eredi Franco eLaura, non poteva ritenersi la decadenza, come ritenuto dal primo giudice,ritenersi permanente e non istantaneo, non consumandosi pertanto almomento del deposito in discarica ma persistendo nel trasgressorel’obbligo di rimozione degli effetti dell’illecito. Non rileva quindi, secondo laCorte di merito, che vi sia stato sequestro preventivo dell’area il 15/7/09,provvedimento 18/10/10 che la misura cautelare non impediva la messain riserva dei rifiuti e, con la sentenza 18/7/2012, che il reato, purriqualificato in una fattispecie di minor gravità, permaneva al momentodella pronuncia, dissequestrando l’area e restituendo gli autoveicoli, leparticelle fondiarie e le strutture di proprietà. Con la sentenza n. 424 del12/12/2014, la Corte d’Appello di Trento ha riconosciuto la sussistenza delreato più grave, disponendo la confisca delle particelle fondiarie previabonifica delle stesse a cura e spese degli imputati, divenuta definitiva conla sentenza sopraccitata della sezione penale di questa Corte. Poiché èpacifico che il 30/12/2016 la bonifica non era stata effettuata, tenutoNumero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026conto che la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/81 iniziaa decorrere solo dalla cessazione della permanenza, si deve esercitare ilpotere d’accertamento entro il termine del quinto anno successivo a quellodella violazione, come avvenuto nel caso specifico sicché al momento dellanotifica dell’avviso all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tale potere non poteva ritenersi perento;- le quantità di rifiuto stimate derivavano dall’accertamento svolto in sedepenale;- il diritto agli interessi non poteva ritenersi prescritto ex art. 2948, n. 4,c.c. non trattandosi d’obbligazioni periodiche e di durata, con conseguenteapplicazione della l. 29/1961 e termine di prescrizione ordinariadecennale;- è irrilevante il fatto che non si sia attuato un contraddittorio preventivo,a) l’art. 5, comma 6 della legge n. 212/2000 non è applicabile, nontrattandosi d’iscrizione a ruolo né vertendosi sulla liquidazione di untributo sulla base di dichiarazione che presenti incertezze;b) quanto alla mancata comunicazione d’avvio del procedimento, icontribuenti non avevano indicato quali pregiudizi fossero dalla stessaderivati e come tale comunicazione avrebbe potuto portare a soluzionidifferenti;c) quanto al contraddittorio vero e proprio, che lo stesso non sianecessario nell’ambito di tributi non armonizzati salvo casi specifici quinon ricorrenti, e comunque senza che sia stato chiarito quali siano lequestioni che tale contraddittorio avrebbe potuto sollevare in modo daevitare lo sviamento dello strumento difensivo rispetto alle finalità dicorretta tutela dell’interesse sostanziale cui il contraddittorio è finalizzato;- non vi è stata violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 472/97 atteso che,per l’attribuzione della responsabilità, non è necessaria la prova del dolo odella colpa, oppure della finalità evasiva dell’imposta anche solo a titolo ditentativo, atteso che la norma prevede una presunzione di colpa a caricoNumero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026di chi ha commesso l’illecito, non avendo i trasgressori provato il contrarioe risultando comunque pienamente provata la loro responsabilità, anchesotto il profilo soggettivo, come emerge dalla sentenza penale dilegittimità.L’unico motivo d’appello incidentale accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] II grado è quello sollevato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art. 8 del d.lgs. 472/97, attesa l’intrasmissibilità agli eredi dellesanzioni irrogate all’ereditando.Ricorrono per cassazione le due società, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con undici motivi di ricorso integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo prospettano la violazione degli artt. 7-quater deld.l. 193/16 e 60 u.c. d.P.R. 600/73, come modificato dal predetto d.l., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengono che, a frontedella notifica dell’avviso via PEC alle due società il 3/5/2017, i ricorsifurono “prodotti” il 6/7/2017, ma in virtù dell’art. 7-quater, comma 6, deld.l. succitato la notifica dell’atto via PEC poteva ritenersi valida solamentea partire dal 1/7/2017, con conseguente inesistenza della notificadell’avviso e tempestività del ricorso.2. Con il secondo motivo sostengono la violazione dell’art. 24 d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengonoabbiano errato le Corti di merito nel ritenere tardiva la deduzioned’argomenti difensivi operata dai ricorrenti in primo grado in datasuccessiva alla proposizione del ricorso originario e comunque oltre iltermine di sessanta giorni dal deposito dei nuovi documenti, di cui all’art.24 del d.lgs. 546/92. Rimarcano come la replica dei contribuenti,Numero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026impositivo, non evidenzi nuovi motivi di ricorso né è relativa a nuovidocumenti, ma solo una replica all’eccezione di tardività del ricorso.3. Con il terzo motivo prospettano la violazione degli artt. 16-bis d.lgs.546/1992 e 149-bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostengono che abbia errato la Corte di merito ritenendo che comunque leeccezioni di tardività del ricorso fossero infondate alla luce delledisposizioni citate. L’art. 16-bis del d.lgs. 546/92, in tema dicomunicazioni, notificazioni e depositi telematici, sarebbe riferitoesclusivamente alla notifica degli atti processuali, peraltro applicabilesolamente dal 15/7/2017. Non sarebbe per contro applicabile il dettatodell’art. 149-bis c.p.c. in quanto destinato a regolare esclusivamente lenotifiche degli atti processuali civili e non applicabile agli atti tributari per iquali l’art. 60 d.P.R. 600/73, ove vi è espressa riserva in deroga alladisposizione in oggetto.4. Con il quarto motivo evidenziano la violazione dell’art. 2, comma 6, deld.lgs. 82/05 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono cheabbia errato il giudice d’appello a invocare tale disposizione pergiustificare l’infondatezza della predetta eccezione d’inesistenza.5. Con il quinto motivo prospettano la violazione degli artt. 60 del d.P.R.600/73 e 156, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rimarcanocome avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che la nullità dellapiù volte richiamata notifica non fosse comminata da alcuna norma dilegge sicché il rinvio di cui all’art. 60 succitato alle normative codicistichedeterminerebbe l’applicabilità dell’istituto della sanatoria ex art. 156 c.p.c.Ribadiscono di avere sempre sostenuto la tesi dell’inesistenza della notificae non della mera nullità, che deriverebbe dall’art. 7-quater, comma 7, deldl 193/16. La decadenza per decorso quinquennale dal potered’accertamento impedirebbe ogni sanatoria, come evidenziato dall’appelloincidentale.Numero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/20266. Con il sesto motivo sostengono la violazione degli artt. 43 d.P.R.600/73, 1, comma 161, legge 296/06, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Rimarcano come la Corte di merito abbia errato nell’individuarela decorrenza del termine di decadenza dalla potestà impositiva.Incontestato che il 15/7/2009 l’area fosse stata sottoposta a sequestropreventivo, evidenziano che le disposizioni richiamate dispongono che lanotifica dell’avviso d’accertamento vada effettuata, secondo la normavigente ratione temporis, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo aquello in cui la dichiarazione del tributo è stata presentata o avrebbedovuto esserlo, sicché la notifica di tale avviso avrebbe dovuto esserepresentata entro il 31 dicembre 2014, mentre lo fu solamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].7. Con il settimo motivo prospettano la violazione degli artt. 38 leggeprovinciale [OSCURATO:PERSONA] 10/1997, 654 c.p.p. ed erronea qualificazione delreato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ribadiscono che l’ambito applicativo dellediscipline relative alla responsabilità penale e amministrativa sarebbediverso per differenza di presupposti. Il dettato dell’art. 654 c.p.p.dovrebbe interpretarsi nel senso che il giudicato penale non ha efficaciavincolante per l’ente impositore, ostandovi le limitazioni probatorie vigentiin sede tributaria. Sostengono che le risultanze penali non potrebberofondare la pretesa impositiva e che, in caso di discarica abusiva,l’antigiuridicità cesserebbe con l’ultimo conferimento di rifiuti (Cass. Pen.4094/2000).8. Con l’ottavo motivo evidenziano la violazione degli artt. 38, comma 2,lett. b), 6, 8, 8 lett. b), 19, 21, 22, 26 della legge provinciale Trentino10/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Censurano che ilgiudice d’appello abbia ritenuto trattate le questioni riproposte nell’attod’appello ed elencate a pagina 15 della medesima sentenza impugnata,mentre non risulterebbe trattata la questione relativa alla titolarità ditutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attivitàNumero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026di gestione di rifiuti nonché il fatto che l’ente di vigilanza non rilevò alcunaviolazione, con conseguente insussistenza dell’attività di discarica abusiva.Non sarebbe correttamente seguita la procedura di quantificazioneprevista dalla legge provinciale [OSCURATO:PERSONA], impedendo così l’esercizio deldiritto di difesa.9. Con il nono motivo sostengono la violazione dell’art. 34, comma 1, dellalegge provinciale [OSCURATO:PERSONA] 10/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Sostengono che la disposizione indicata, che autorizza la Provinciaautonoma a partecipare alla [OSCURATO:PERSONA] spa per l’affidamento diescluderebbe le riscossioni non riconducibili all’iniziativa dei contribuenti,con conseguente carenza di legittimazione all’accertamento di tributi eirrogazione di sanzioni. Lamentano che, anche su questo punto, il giudicedi merito abbia omesso di pronunciarsi.10. Con il decimo motivo prospettano la violazione dell’art. 2948, n. 4 c.c.in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengono che abbiaerrato la Corte di merito nell’interpretare l’eccezione dei ricorrenti quantoalla prescrizione del diritto agli interessi, avendo gli stessi contestatoinnanzi tutto il diritto al tributo e in via derivata gli accessori, in quantocorollario del tributo. Ne deriverebbe la prescrizione quinquennale ai sensidella disposizione codicistica citata.11. Con l’undicesimo motivo rimarcano la violazione dell’art. 5, comma 1,della legge (rectius d.lgs.) 472/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Sostengono che abbia errato il giudice di merito ritenendo provatol’elemento soggettivo sulla base della sentenza penale. Richiamanol’insegnamento di Cass. 539/15 secondo cui occorre sempre chel’omissione causativa della violazione sia compiuta con coscienza evolontà, nonché colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.12. Ritiene questa Corte che il sesto motivo di ricorso sia fondato,restando assorbiti tutti gli altri.Numero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/202612.1 Come anticipato, la Corte di merito ha valorizzato il fatto che,nonostante l’area fosse stata oggetto di sequestro il 15/7/09, dovevarimarcarsi come il giudice dell’udienza preliminare avesse chiarito giànell’ottobre 2010 come il sequestro non impedisse la messa in riserva deirifiuti e come il medesimo tribunale, con la sentenza di primo grado del18/7/2012, avesse riconosciuto la permanenza del reato dissequestrandol’area. La successiva sentenza d’appello penale, pronunciata il12/12/2014, confiscando l’area in considerazione del riconoscimento delreato più grave, aveva previsto la bonifica delle aree a cura e spese degliimputati, sentenza poi confermata in grado di legittimità. In applicazionedell’art. 28 della legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale, capo I, lesanzioni amministrative), il giudice tributario aveva ritenuto che il terminedi prescrizione quinquennale per l’accertamento decorresse dallacessazione della permanenza. Secondo la Corte territoriale, infatti, laviolazione aveva carattere permanente e pertanto sussisteva sino a chenon si fosse operata la bonifica delle aree interessate dalla discaricaabusiva.12.2 Tale prospettiva, tuttavia, confonde gli aspetti penalistici eamministrativistici con quelli relativi alla violazione di natura tributaria.Non vi è dubbio che in ambito penalistico vi siano reati per i quali lapermanenza cessa solo adempiendo all’obbligo di bonifica sicché laprescrizione del reato non inizia a decorrere se non da quel momento.L’insegnamento delle sezioni penali di questa Corte (Sez. 3 pen., n. 7386del 19/11/2014 Ud., dep. 19/02/2015, Rv. 262410 - 01) è infatti nelsenso che il reato di:- abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effettipermanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissivadei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momentodella derelizione;Numero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026- deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizionidettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha naturapermanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito"controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previstidall'art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cuiantigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventualesequestro (confermata da Sez. 3 Pen, n. 6999 del 22/11/2017, dep.14/02/2018, Rv. 272632 – 01, e ancora più recentemente da: Sez. 3 Pen,n. 30929 del 10/04/2024 Ud., dep. 29/07/2024, Rv. 286838 – 01).12.3 Analogamente quanto all’illecito amministrativo (Cass. 143/2007,5727/15 e 28652/11 e più recentemente 4844/21 in tema di cave etorbiere ed esercizio abusivo dell’attività estrattiva). Secondo taleinsegnamento e con particolare riferimento alla richiamata pronuncia4844/2021, la prescrizione viene in rilievo in relazione al tipo di illecito inesame ed è stato chiarito, per l’appunto, che in tema di miniere, cave etorbiere, l’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rileva non solo per il“quantum” escavato, cui è commisurata la sanzione pecuniaria, ma ancheper l’alterazione ambientale, la cui permanenza è destinata a durare fino aquando non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità, sicchéla coltivazione di una cava in difformità dall’autorizzazione-concessione(od anche in difetto dell’autorizzazione, come nella fattispecie) integra unillecito amministrativo non istantaneo, ma permanente (cfr., per tutte,Cass. n. 28652/2011 e Cass. n. 5727/2015).12.3 Tali principi non appaiono però applicabili ove si verta in tema ditributo speciale, per il deposito in discarica e per le altre forme dismaltimento dei rifiuti solidi, atteso che la natura stessa dell’imposizioneprescinde da qualsivoglia attività successiva all’accertamento.Secondo l’art. 38 della legge provinciale [OSCURATO:PERSONA] 7 luglio 1997, n. 10(Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale in b.u. 15 luglio1997, n. 31, suppl. n. 2), che istituisce il tributo, lo stesso è dovuto, traNumero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’altro, per l’attività di deposito in discarica dei rifiuti solidi, oltre che perl’attività di discarica abusiva, nonché per l’abbandono, scarico e depositoincontrollato di rifiuti. La norma, oltre a richiamare l’applicazione delladisciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione deirifiuti e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristinodell’area, prevede che chi esercita l’attività di discarica abusiva o chiabbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto alpagamento del tributo speciale ai sensi del medesimo art. 38 e di unasanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributomedesimo; all’attività di discarica abusiva si applica inoltre la sanzione peromessa o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 3, comma 31, secondoperiodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica). La disposizione prevede altresì (comma 14)l’obbligo di dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 gennaio, acarico dei soggetti passivi del tributo e secondo gli schemi adottati dallaGiunta provinciale. Il termine per la corresponsione del tributo è il mesesuccessivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate leoperazioni di smaltimento dei rifiuti contemplate dal medesimo articolo 38(comma 16). Ove gli importi siano inferiori a una determinata sogliapossono essere versati in unica soluzione entro la scadenza di pagamentorelativa all'ultimo trimestre dell'anno di competenza.12.4 Alla stregua di tale disciplina deve evidenziarsi come la disposizionedi cui al citato art. 38, pur richiamando (comma 2 lett b): l’applicazionedella disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullagestione dei rifiuti e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa inpristino dell’area , non metta il tributo in correlazione con la bonifica erimessa in pristino, limitandosi a regolare i termini per il pagamento(ordinario) fissando poi le modalità di riscossione in caso di contestazionedi violazioni.Numero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/202612.5 Se quindi, anche in ambito tributario, il carattere permanente dellaviolazione determina il decorso della prescrizione quinquennale dallacessazione della permanenza (Cass. Sez. 3, 04/04/2000, n. 4094, Rv.535306 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001, Rv. 550426 –01, Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 07/02/2003, Rv. 560300 – 01), conriferimento allo specifico tributo non vi è ragione di ritenere che ilpresupposto impositivo ricomprenda in sé l’obbligo di bonifica e rimessa inpristino del sito.12.6 Deve quindi ritenersi che, secondo la regola generale, la decorrenzadel citato termine di prescrizione vada individuata al momentodell’accertamento della violazione (Cass. Sez. 5, 30/06/2025, n. 17575,Rv. 675162 – 01) e cessazione dell’attività oggetto d’imposizione,avvenuta incontestatamente e al più tardi al momento del sequestroavvenuto il 15/7/2009, senz’altro idoneo a far cessare la permanenzasuccitata. Il termine quinquennale, previsto dall’art. 1, comma 161, dellalegge 296/06 in tema di potere impositivo degli enti locali (secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati… ), è decorso, pertanto e al più tardi, dall’ottobre 2009scadendo quindi al 31/12/2014.12.7 Per la medesima ragione, inerente al verificarsi del presuppostoimpositivo, deve ritenersi che la Provincia e la società di riscossione nonavessero necessità d’attendere l’esito del processo penale per accertare ladebenza del tributo e delle relative sanzioni, sicché il relativo termine diprescrizione è decorso interamente prima della notifica dell’avvisod’accertamento, avvenuta come evidenziato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].12.8 L’accoglimento del motivo comporta quindi l’annullamento dell’avvisoimpugnato, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi, potendoNumero registro generale 31752/2020Numero sezionale 4189/2026Numero di raccolta generale 15779/2026Data pubblicazione 22/05/2026questa Corte decidere nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto.12.9 In ordine alle spese del procedimento, va comunque osservato comela questione non risulti essere mai stata oggetto di specifica risolutivapronuncia, essendovi inoltre giurisprudenza oscillante, come si evincedalle decisioni richiamate rispettivamente dalle parti e dalla non facilecommistione tra la fattispecie in esame e le decisioni in ordine alleanaloghe ipotesi penalistiche e in sede amministrativa, sicché sussistono ipresupposti, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per lacompensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio. P.Q.Maccoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avvisod’accertamento e irrogazione di sanzioni impugnato.Compensa integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]