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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 36828/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, AVV: [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Agrigento ha ri- gettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Agrigento in data 8.03.2022 per il reato di gestione abusiva di rifiuti (art. 256, commi 4 e 5, D.Igs. n. 152/2006), ed avente ad oggetto lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile allo Scala, quale I.r. della società.

In particolare, si contesta all'indagato sia la violazione delle prescrizioni autorizzative rilasciate con i provvedimenti dell'autorità (deposito e stoccaggio di rifiuti fatto con modalità tali da non consentire la viabilità e la fruizione dell'im- pianto; deposito di quantitativi consistenti di rifiuti, anche pericolosi, aventi codici CER diversi, non separatamente gli uni dagli altri) sia la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti (operazioni di "mescolanza" di rifiuti aventi codici identifica- tivi differenti)..

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i due motivi di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, co. 3 e 325, co. 1, c.p.p., chiedendo l'annullamento dell'or- dinanza.

In sintesi, si censura il provvedimento impugnato per l'apparenza della mo- tivazione, in quanto lo stesso ripercorrerebbe acriticamente, secondo la consueta tecnica del copia/incolla, il provvedimento genetico, richiamandosi integralmente al contenuto del decreto di sequestro preventivo ma, soprattutto, senza tener conto delle argomentazioni difensive oggetto delle doglianze di cui alla richiesta di riesame, che non verrebbero nemmeno menzionate nell'ordinanza quantomeno per disattenderle;

2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, ulteriore vizio di violazione di legge in relazione agli art. 125, co. 3 e 325, co. 1, c.p.p.

In sintesi, si sostiene l'erroneità dell'impugnata ordinanza sia quanto al fu- mus commissi delicti che al periculum in mora.

Quanto al primo, si sottolinea come l'ordinanza avrebbe preso in esame, al fine di valutare la sussistenza delle viola- zioni ipotizzate, una planimetria del 2017, ma approvata dalla regione, anziché quella, corretta, del 2018, oggetto di formale approvazione, offerta dalla difesa in esame al PM ed al tribunale del riesame, ma non considerata.

Si tratterebbe di planimetrie con prescrizioni differenti, donde l'aver utilizzato un parametro di rife- rimento errato al fine di constatare le violazioni, l'ordinanza ed il decreto che l'ha preceduta sarebbero da qualificarsi come illegittimi, per la mancata e corretta va- lutazione del fumus.

Quanto, poi, al periculum, l'ordinanza non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che richiede la concretezza ed attualità cautelare, laddove invece agli atti emergerebbe un periculum meramente astratto e congetturale, sia per essere state riscontrate le violazioni sulla base di una pla- nimetria del 2017 e non del 2018, unica approvata dalla Regione, sia per essersi adoperato il ricorrente con apposita istanza di autorizzazione indirizzata al PM per ottenere il dissequestro dell'area per eseguire l'attività di bonifica, con la guida di prescrizioni individuate dallo stesso PM unitamente agli organi competenti in ma- teria ambientale senza alcuna discrezionalità od autonomia del ricorrente.

Ogni pericolo cautelare, dunque, sarebbe stato "disattivato" dal momento che l'attività del ricorrente risulta guidata dal PM.

Inoltre, l'illegittimità del provvedimento di- scenderebbe dal non aver preso in esame le ulteriori argomentazioni che erano state rappresentate nella memoria difensiva depositata al tribunale del riesame, ed in cui si evidenziava l'esigenza di tener fede ad impegni contrattuali assunti con enti privati e con la PA in relazione allo smaltimento di rifiuti non contemplati nel provvedimento di sequestro, tema che non risulta essere stato nemmeno menzio- nato nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto da difensore cassazionista, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scala, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. • Preliminarmente, si impone dunque la necessità di verificare agli atti se la nomina comprenda anche la procura speciale per impugnare il provvedimento del tribunale del riesame (per cui si veda Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 12/03/2012, Rv. 251997, Pambianchi, secondo cui "il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a seque- stro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il prov- vedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito appo- sita procura speciale"), essendo sufficiente un riferimento espresso a tale ultimo atto per poter considerare rispettato il requisito della procura speciale e non ri- chiedendosi necessario l'impiego di formule sacramentali, (per cui cfr. Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 28/01/2020, Rv. 278026, Piazza, secondo cui "nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della pro- cura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte", nell'ambito di una fattispecie relativa alla dichia- razione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura ad litem, con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'e- splicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi).

Orbene, a tal riguardo il ricorrente risulta aver nominato quale difensore di fiducia, oltre all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominato con procura speciale in data 18 marzo 2022), anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 23 marzo 2022, in cui si fa esplicito riferimento agli estremi del procedimento cautelare in esame.

A tal proposito, sembra utile richiamare il principio secondo cui "in tema di diritto di difesa e, segnatamente di garanzia della difesa tecnica, l'atto recante il titolo di «nomina di difensore di fiducia» vale anche quale conferimento di procura speciale per determinati atti, ove lo stesso contenga i requisiti degli artt. 100 e 122 c.p.p.

In tal caso, infatti, è sufficiente che l'atto riporti, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui la pro- cura è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

Ciò in quanto, per verificare la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell'atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella identificazione dell'atto" (Sez. 3, n. 15961 del 20/03/2014 - dep. 10/04/2014, Vasapolli e altro).

3. Risolta affermativamente la questione afferente alla legittimazione dell'istante, può quindi procedersi ad esaminare il "merito" della vicenda, essendo a tale fine utile, per sintesi, operare una ricognizione dei principali elementi desu- mibili dagli atti, soprattutto alla luce delle censure proposte.3.1.

In data 02/03/2022, alle ore 13:30, presso gli uffici della ditta OMNIA s.r.I., con stabilimento e sede legale ubicati in C.da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del Co- mune di Licata veniva redatto verbale di sequestro preventivo da alcuni Ufficiali e Agenti di P.G. in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Licata (AG), congiunta- mente agli Ufficiali di P.G. in servizio presso l'ARPA Sicilia - Sede di Agrigento e ARPA Sicilia - Ufficio coordinamento di P.G. della Direzione Generale di Palermo.

Si dava atto che, nella stessa data, a seguito di richiesta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Licata, venivano effettuati controlli in materia di prevenzione e re- pressione dei reati in materia ambientale (d.lgs. n. 152/2006), presso lo stabili- mento della ditta [OSCURATO:SOCIETA].

Alle ore 10:00 del 02/03/2022, gli operanti, richie- sta e ottenuta la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] della ditta in questione, sig. [OSCURATO:PERSONA], effettuavano l'accesso presso i locali dello stabilimento adibito a "attività di raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali con l'utilizzo di procedure ad alto valore tecnologico" al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale (d.lgs. n. 152/2006).

Relativamente alla documentazione autorizzativa ed al piano gestio- nale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della ditta OMNIA s.r.I., a richiesta degli operatori, forniva: 1) notifica del D.D.G. n. 565 del 06/05/2011, rilasciata dal D.A.R. della Regione Siciliana; 2) approvazione delle garanzie finanziarie, con nota di prot. 30760 in data 10/07/2015 del D.A.R. della Regione Sicilia; 3) D.D.G. n. 1093 in data 20/07/2016 del D.A.R. della Regione Sicilia; 4) D.D.G. n. 818 in data 25/07/2018 del D.A.R.

Sicilia.

Gli operanti, visio- nata tale documentazione, procedevano nel richiedere al sig. [OSCURATO:PERSONA] gli ela- borati planimetrici di progetto autorizzati e vidimati dagli organi di competenza al fine di verificare l'utilizzo delle aree a quanto autorizzato.

In merito a tale richiesta, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava espressamente di non essere "in grado di esibire tale documentazione".

Successivamente, gli operanti procedevano con l'ispezione dello stabilimento, verificando una serie di difformità rispetto a quanto riportato nell'elaborato a corredo dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 152/2006, relativi all'impianto di un centro per la messa in sicurezza, stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non (c.d. allegato elaborato "B2bis", datato 15/02/2017), relativamente alla gestione e stoccaggio di rifiuti, in notevoli quan- tità, classificabili merceologicamente ai sensi dell'art. 184 d.lgs. n. 152/2006, comma 1, 2 e 3 (in particolare, n. 7 cassoni a tenuta stagna contenenti rifiuti ingombranti, apparecchi contenenti clorofluorocarburi, plastiche e gomme).

Inol- tre, nell'area esterna, stabilita allo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi (mq. 1090), risultavano stoccati rifiuti in legno privi di cartellonistica e ammassati in modo improprio, riversandosi così nella limitrofa area destinata a verde.

Ulterior- mente, all'interno del capannone industriale con struttura in profilati in acciaio e copertura con pannelli coibentati, non risultavano individuabili cassoni scarrabili a tenuta stagna destinati allo stoccaggio di singola categoria omogenea di rifiuti, così che i rifiuti ivi presenti, sia pericolosi che non, risultavano ammassati in ma- niera non conforme, posti gli uni accanto agli altri e separati semplicemente da nastro bicolore rosso/bianco (venendo qui stoccati rifiuti come: a) pitture e vernici di scarto; b) imballaggi contenenti sostanze pericolose; c) filtri dell'olio; d) medi- cinali; e) soluzioni acquose di lavaggio; f) liquido antigelo; g) miscele di oli e grassi; h) materiale assorbente; i) tubi fluorescenti o altri rifiuti contenenti mer- curio; I) adesivi e sigillanti di scarto).

Tali rifiuti erano contenuti in n. 3 cisterne in plastica, delle quali una presentava fessure dalle quali era fuoriuscito del liquido, che poi si era riversato sul piano pavimentale.

Venivano rinvenuti, infine, rifiuti riconducibili a materiale di costruzione contenente amianto, tali rifiuti essendo rac- colti all'interno di grossi contenitori, anch'essi privi di cartellonistica, e risultando accatastati gli uni sugli altri in maniera disordinata e per quantitativo occupanti più di metà dello spazio dell'intero capannone.

Tutta l'area esterna, ricompresa tra il capannone industriale e la tettoia con struttura in acciaio risultava completa- mente occupata da rifiuti classificabili come sovvallo.

Detti rifiuti, di natura estre- mamente eterogenea, risultavano accatastati gli uni sugli altri per un'altezza di circa 6 metri e, in particolare, parte di detti rifiuti si ritrovava ammassato su due delle pareti dell'impianto fotovoltaico.

La tettoia con struttura in acciaio e coper- tura di pannelli coibentati risultava totalmente occupata da rifiuti di varia prove- nienza e natura miscelati fra loro.

Tutto il piazzale esterno, ricompreso tra la tet- toia con struttura in acciaio e copertura in pannelli coibentati e la recinzione peri- metrale, risultava occupato da rifiuti pericolosi e non di varia provenìenza e natura, miscelati fra loro e posti direttamente sulla pavimentazione del piazzale ovvero all'interno di cassoni a tenuta stagna e non.

Tutti i rifiuti sopra esposti risultavano in definitiva ammassati e/o stoccati in modo tale da ostruire la normale viabilità interna dell'impianto e l'eventuale utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Alle ore 12:45, il Responsabile del piano di monitoraggio e controllo dichiarava espressa- mente che "negli anni dal 2019 in poi non è stato attuato quanto previsto dal piano di monitoraggio".

Ciò premesso, gli operanti accertavano che l'odierno indagato non era materialmente in possesso, né presentava alcuna documentazione previ- sta dal d.lgs. n. 152/2006 che autorizzasse le modalità di gestione dei rifiuti ri- scontrati nel verbale.

Le operazioni di sequestro si concludevano alle 15:00 del 02/03/2022.3.2.

In data 08/03/2022, il PM del Tribunale di Agrigento, ritenuta la sus- sistenza del fumus dei reati in epigrafe (emergendo che sull'area oggetto di se- questro erano stati rinvenuti rifiuti speciali e non, stoccati impropriamente e mi- scelati), nonché che il periculum si sostanziasse nella necessità di evitare che la libera disponibilità dell'area potesse aggravare o protrarre le conseguenze nega- tive dell'attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti in modo difforme da quanto stabilito nelle concesse autorizzazioni, chiedeva la convalida dei sequestri adottati in via di urgenza nella stessa data.

In data 08/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento osservava che il sopralluogo effettuato dagli operanti di P.G. aveva consentito di accertare delle irregolarità nello svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti, così integrando il fumus dei reati oggetto di provvisoria contestazione.

In particolare, aggiungeva che, al fine di non incorrere nel reato formale di gestione non autorizzata ex art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, l'indagato è tenuto ad osservare non soltanto le prescrizioni che traggano origine da specifiche disposizioni normative che l'atto autorizzatorio recepisce, ma anche quelle apposte direttamente dall'amministrazione nell'eserci- zio del suo potere discrezionale finalizzato ad assicurare, attraverso l'imposizione di prescrizioni limitative o modali, l'adeguamento dell'attività autorizzata a speci- fiche esigenze del singolo insediamento.

Riteneva, inoltre, sussistente il periculum in mora, giacchè l'impianto, se lasciato nella libera disponibilità dell'indagato, avrebbe potuto essere utilizzato per ulteriori attività di raccolta e di smaltimento non conforme alle prescrizioni autorizzative, con consequenziale protrazione della lesione dei beni tutelati dalle disposizioni incriminatrici oggetto di provvisoria con- testazione.

Per tali motivi, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, convalidava il sequestro operato d'urgenza in data 02/03/2022, disponendo il se- questro preventivo dello stabilimento.

3.3. In data 18/03/2022, quale difensore di fiducia e procuratore speciale dello [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo con riserva di (nuovi) motivi: in limine litis all'udienza camerale, veniva allegata l'insussistenza del quadro indiziario, in par- ticolare contestando la mancata conoscenza da parte della P.G. operante e del personale ARPA delle autorizzazioni rilasciate alla OMNIA s.r.I., necessarie per ve- rificare l'utilizzo delle aree rispetto a quanto autorizzato, rilevando come i docu- menti richiesti sarebbero stati consegnati dalla segretaria della società [OSCURATO:PERSONA]- bardo, come da lei stessa dichiarato in data 21/03/2022 in sede di dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p.

In data 30/03/2022, il Tribunale di Agrigento, in composizione per il rie- same delle misure cautelari reali, respingeva la richiesta di riesame, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Agrigento in data 08/03/2022 e condannando l'impugnante al pagamento delle spese pro- cessuali.

In particolare, richiamando i rilievi operati dagli agenti di P.G., veniva osservato che, dal punto di vista formale, il sequestro era stato legittimo, avendo sia il P.M. con la sua richiesta, che il G.i.p. con il decreto di convalida e di seque- stro, rispettato i termini fissati dall'art. 321, n. 3-bis c.p.p.; dal punto di vista sostanziale, gli esiti dell'accertamento effettuato dalla P.G. inducevano a ritenere sussistente il quadro indiziario in ordine ai reati di cui alla contestazione provviso- ria formulata dal Pubblico Ministero, potendosi rilevare la presenza di una quantità ingente di rifiuti, stoccati e depositati in modo del tutto irregolare, sia per la man- canza di viabilità e fruizione dell'impianto a causa della presenza di questi ultimi, sia per il fatto che molti rifiuti, anche pericolosi, non erano stati depositati sepa- ratamente, ma posti gli uni accanto agli altri, separati soltanto da un nastro bico- lore bianco/rosso e alcuni dei quali in stato di miscelazione (con conseguente va- nificazione del codice CER), altri ancora non riportanti alcuna cartellonistica o di- citura riconducibile al codice CER stesso (con alcuni materiali, peraltro, in amianto).

4. Tanto premesso sullo sviluppo delle scansioni fattuali e processuali, può quindi procedersi all'esame dei motivi di ricorso, muovendo in ordine di illustra- zione dal primo di essi, che si appalesa manifestamente infondato.

4.1. Tale motivo, sostanzialmente concernente l'omessa autonoma valuta- zione da parte del Giudice del riesame, è inammissibile.

È indubbio che nell'ordinanza di riesame, ripercorrendo le varie fasi che hanno portato il procedimento di fronte alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Agrigento, si riprendano sinteticamente i contenuti degli atti rilevanti (in parti- colare, del verbale di sequestro preventivo del 2 marzo 2022 e del relativo decreto di convalida dell'8 marzo 2022).

Tuttavia, da pag. 5 dell'ordinanza di riesame, relativamente ai presupposti sostanziali del sequestro, il Giudice del riesame mo- tiva adeguatamente riguardo alla conferma della convalida del sequestro preven- tivo.

In particolare, è possibile riscontrare una critica rivalutazione del complesso delle circostanze che hanno portato al sequestro, circostanze queste che, per ra- gioni cronologiche e di competenze, non potevano essere approfondite più di quanto già fatto dagli organi inquirenti da parte dello stesso Giudice del riesame.In particolare, in ordine al fumus, corretta è la rivalutazione operata da quest'ultimo degli elementi costitutivi del quadro indiziario (come la rilevazione della presenza di rifiuti in quantità ingente, stoccati e depositati in modo irregolare tale da non consentire la viabilità e fruizione dell'impianto; il fatto che molti rifiuti anche pericolosi, aventi diversi codici CER, non erano depositati separatamente, ma erano posti gli uni accanto agli altri, separati solo da nastro bicolore bianco/rosso, alcuni dei quali in stato di miscelazione, in altri privi di cartellonistica o dicitura riconducibile al relativo codice CER, tra cui amianto [cfr. pagg. 5-6 or- dinanza di riesame]), ritenuta palesemente in contrasto "con l'utilizzo di procedure ad alto valore tecnologico" di cui all'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto ca- ratterizzata dalla violazione delle prescrizioni relative allo stoccaggio ed al deposito di rifiuti in aree a ciò predisposte, la separazione dei rifiuti pericolosi aventi diffe- renti codici CER, l'indicazione della tipologia di rifiuti, il divieto di miscelamento e di ammasso di rifiuti aventi differenti Codici CER.

Tali irregolarità venivano ritenute correttamente quali elementi integranti delle violazioni delle disposizioni autoriz- zative, allo stesso modo ricorrendo il fumus in ordine al reato di cui all'art. 256, d.lgs. 152/2006.

In ordine al periculum in mora, il Giudice del riesame, poi, ha fatto riferi- mento al fatto che "l'impianto gestito con le modalità di cui in accertamenti, ove lasciato nella libera disponibilità dell'indagato, potrebbe essere utilizzato per ulte- riori attività di raccolta e smaltimento non conforme alle prescrizioni autorizzative, con consequenziale protrazione della lesione dei beni tutelati dalle norme oggetto di provvisoria contestazione".

E', dunque, possibile valutare come, nonostante la vincolatività di certuni dati oggettivi, il Giudice del riesame, pur ancorandosi ai precedenti provvedimenti in fase di valutazione del quadro indiziario, abbia ope- rato una ricostruzione autonoma nel metodo, ma sostanzialmente concorde con le valutazioni ed i provvedimenti precedenti.

Il Tribunale di Agrigento ha, peraltro, fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui "è legittima l'or- dinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga le richieste del P.M. solo per talune imputazioni cau- telari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (Sez. 6, n. 43302 del 05/07/2018 - dep. 01/10/2018, Fragapane), principio peraltro estensibile anche al Giudice preposto al riesame delle misure cautelari disposte dal Giudice per le indagini preliminari. 9 79'-<

4.2. Quanto alla questione relativa all'omessa valutazione della memoria indicata in ricorso (pag. 4 ricorso per cassazione Avv. [OSCURATO:PERSONA]), la difesa sembre- rebbe fare riferimento - alla luce di quanto emerge dagli atti trasmessi a questa Corte dal tribunale del riesame - alla memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC in data 21.03.2022, h. 22.43 al GIP/tribunale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché p.c. al PM presso il medesimo tribunale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], riguardante il deposito di inve- stigazioni difensive, costituite dall'istanza di autorizzazione al ricovero dei mezzi meccanici aziendali nel capannone della [OSCURATO:SOCIETA] nello stabilimento di contrada Bugiades di Licata e, segnatamente delle dichiarazioni rese ex art. 391-bis, c.p.p., da [OSCURATO:PERSONA] in pari data.

Risulta, peraltro, che solo in data 30.03.2022 (stessa data dell'udienza camerale del tribunale del riesame), h. 15.26 il GIP/tri- bunale di Agrigento emise l'autorizzazione al ricovero dei mezzi all'interno dell'area sequestrata.

Del deposito di tale memoria con allegati, costituente l'ali. 6 al fasci- colo trasmesso dal tribunale del riesame, si dà atto nell'incipit manoscritto del verbale dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tanto premesso, il motivo è infondato, atteso che, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 - dep. 25/02/2019, Brandimarte, Rv. 275053 - 01), principio indubbiamente applicabile anche alla fase cautelare reale.

A ciò va ag- giunto che, in base ad un orientamento costante di questa Corte, il ricorso per cassazione che deduca la mancata considerazione, da parte dei giudici.di merito, di un elemento favorevole all'indagato ha l'onere di specificare per quale ragione detto elemento debba essere qualificato come decisivo per la situazione del me- desimo (Sez. 2, n. 20662 del 29/11/2016 - dep. 28/04/2017, Seminatore, Rv. 270516 - 01).

Orbene, ritiene il Collegio che ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'elemento della decisività di quanto dedotto dalla difesa a rilevare nel caso in esame, ciò giustificando quindi l'implicita dismissione valutativa da parte del tri- bunale del riesame dei contenuti della memoria difensiva con allegati, prodotta all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.3.

Ciò trova conferma, del resto, negli stessi sviluppi procedimentali di cui si dà conto negli atti valutabili da questa Corte, segnatamente quelli allegati dalla difesa al ricorso per Cassazione (atto prot. 59/1-39-2022 di prot. del 2.05.2022 del Centro anticrimine natura CC Agrigento, composto da n. 2 allegati; nota VVFF Agrigento).

In particolare, il riferimento è all'istanza di revoca del se- questro, promossa in data 12/04/2022 e depositata in data 14/04/2022 presso il Tribunale di Agrigento (e, quindi, successivamente all'udienza di riesame del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche se precedentemente al deposito delle relative motivazioni in data 12/05/2022).

In tale istanza, la difesa dell'odierno ricorrente poneva l'atten- zione su una serie di problematiche concernenti l'area oggetto di sequestro "al fine di ottenere gli opportuni provvedimenti allo scopo di evitare pericoli Per la tutela dell'impatto ambientale" (pag. 1 istanza di revoca), in particolare osservando come "sussiste comunque un termine di smaltimento da rispettare, sempre in base alla tipologia dello specifico rifiuto, affinché l'esposizione dello stesso in una de- terminata area non provochi inquinamento per il protrarsi del tempo e, dunque, risulti genesi di danno all'impatto ambientale" (pag. 2 istanza di revoca).

A dimo- strazione di tale postulato, peraltro, si fa presente che "l'amministratore unico della società, in data anteriore alla emissione del decreto di sequestro preventivo, aveva preso contatti, ed ottenuto la relativa disponibilità, con determinate ditte al fine di provvedere correttamente allo smaltimento del rifiuto" (pag. 2 istanza di revoca), successivamente elencando da pag. 2 a pag. 3 della stessa istanza di revoca la predisposizione di idonee procedure, soggetti e relativi accordi al fine dello smaltimento dei rifiuti presenti nell'area.

Accordi, però, che non avrebbero mai trovato attuazione, con la conseguenza che, ben oltre il limite temporale pre- visto dalla normativa per lo smaltimento, i vari rifiuti insistono ancora sull'area dello stabilimento, ingenerando un concreto ed attuale pericolo di inquinamento ambientale.

Infine, anche "allo scopo di tutelare tutti gli enti pubblici coinvolti, i quali, così come da accordi contrattuali, si affidano al servizio della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e allo stato attuale starebbero subendo gravi disagi, con evidenti condizioni di rischio di inquinamento nei territori di riferimento attesa la permanenza del materiale non prelevato, in subordine al dissequestro" (si richiede), "eventualmente, un provvedimento autorizzatorio al fine di consentire l'espletamento dell'attività di smaltimento", facendo anche rife- rimento al fatto che un eventuale dissequestro "consentirebbe a tutti i dipendenti di riprendere con la ordinaria attività lavorativa, (...) evitando di addivenire nel corso dei mesi alla totale cessazione della attività con evidente pregiudizio econo- mico per tutti i dipendenti coinvolti e le loro famiglie" (pag. 4 istanza di revoca).Orbene, attesa l'assenza di prova in atti in riferimento ai rapporti contrat- tuali e agli accordi menzionati dalla difesa del ricorrente, costituisce comunque principio pacifico quello per cui, una volta operato il sequestro dell'area in cui è stato accertato che si trovino rifiuti miscelati e sottoposti a stato di incuria, è in- teresse primario, di natura puramente pubblica e collettiva, lo smaltimento e la messa in regola dello stabilimento nel minor tempo e con il minor impatto am- bientale possibile.

La situazione, in realtà, si presenta ben diversa da come prospettata dal ricorrente, perché in data 29/04/2022 il P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento disponeva la rimozione temporanea dei sigilli, "al fine di consentire al custode nominato di compiere attività di smaltimento dei rifiuti e di adeguamento dell'area alle prescrizioni impartite, nel rispetto delle seguenti condizioni", cioè: 1) che "l'accesso fosse consentito esclusivamente allo scopo in precedenza indicato e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di quanto richiesto"; 2) che "le operazioni dovessero avvenire sotto il controllo della P.G. che ha proceduto al sequestro e alla irrogazione delle prescrizioni, con facoltà di subdelega, che provvederà alla rimozione dei sigilli e alla loro riapposizione al termine delle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di adeguamento a tutte le prescrizioni impartite, redigerà verbale delle operazioni compiute, corredato da opportuna documentazione fotografica"; 3) che "la P.G. accerti che i rifiuti siano smaltiti secondo legge e nel rispetto delle prescrizioni asseverate irrogate, acqui- sendo a tale scopo in copia la eventuale documentazione e comunicando il verbale di fine operazioni".

Peraltro, in data 20/04/2022, in base al verbale di accertamento (mod. 1/PG) n. 27, redatto dal [OSCURATO:PERSONA] del fuoco di Agrigento, venivano accertate tutta una serie di contravvenzioni alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro (pagg. 1-2 verbale di accertamento del 20/04/22), cui seguiva la de- scrizione di precise prescrizioni (pagg. 3-5 verbale di accertamento 20/04/22), cui ad oggi non risulta sia stata data attuazione.

Infine, in data 12/05/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di Agri- gento attestava in annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p.

"la non corretta gestione dei rifiuti contestata in sede di verbalizzazione" riguardo a pressoché tutte le tipo- logie di rifiuti oggetto di indagine, ma anche altri (si veda a tal proposito pagg. 2- 6 Annotazione ex art. 357 c.p.p. del 12/05/2022), nonché una mancanza di corri- spondenza tra le planimetrie in questione (che, come detto, il Tribunale di riesame considerava ininfluente e non decisivo questo aspetto ai fini della valutazione, mo- tivando adeguatamente sul punto).In questa prospettiva, le ragioni indicate dal ricorrente a proposito di un eventuale dissequestro che consentirebbe di ultimare e definire gli obblighi presi con imprese terze e enti pubblici, nonché di far ritornare a pieno regime l'impianto consentendo ai lavoratori, dipendenti e non, di accedere all'impianto, appaiono contraddette (per non dire controindicate) dai dati oggettivi sopra riportati, riscon- trabili nel verbale di accertamento dei Vigili del fuoco di Agrigento, nonché nell'an- notazione di P.G. presentata dai Carabinieri della sezione [OSCURATO:PERSONA]- bria.

Da qui, dunque, l'irrilevanza della omessa valutazione espressa della docu- mentazione depositata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa l'evidente non decisività, confermata dagli avvenimenti successivi, della documentazione depositata.

5. Può quindi procedersi all'esame del secondo motivo, che il Collegio ri- tiene complessivamente infondato.

5.1. Deve anzitutto essere ricordato, in via generale, che dalla disposizione di cui all'art. 325 c.p.p. e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che "il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di mi- sure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge" (ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239698).

In materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325, comma 1, c.p.p.), per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Va ancora precisato che, se- condo costante giurisprudenza di legittimità, "il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che do- vrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire as- solutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'or- gano investito del procedimento" (ex plurimis, Sez.

U., n. 25932 del 29/5/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; conforme anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013 - dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione contro ordi- nanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, dunque, am- messo "solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevo- lezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giu- dice" (Sez.

U., n. 25933 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Malgioglio, Rv. 239700-01).

Tale principio è stato in epoca più recente ribadito anche da Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 - dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893, secondo la quale "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente ap- parente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vi- cenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato" (in senso conforme anche Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).

Per giurisprudenza unanime, peraltro, le lacune motivazionali pos- sono farsi rientrare in tale vizio dell'atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226712; conforme anche Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011 - dep. 23/06/2011, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250959; Sez.

U., n. 25080, del 28 maggio 2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01), fermo restando che "se la motivazione 'assente' è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per 'mo- tivazione apparente' quella affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argo- mentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (cfr., Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239698).

Infine, la giurisprudenza di legittimità va nel senso secondo cui "è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata ri- sposta alle doglianze proposte dal ricorrente" (sic, Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013 - dep. 12/02/2013, Conti, Rv. 254937, nell'ambito di fattispecie in cui è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del G.i.p. limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia-incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata).

In tal senso, e più precisamente, "ai sensi dell'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ogni prov- vedimento del giudice deve essere motivato a pena di nullità, e la mancanza di motivazione è vizio rilevabile in cassazione a norma dell'art. 606, lettera e), c.p.p.

Tale vizio sussiste non solo quando la motivazione è materialmente assente nel provvedimento impugnato, ma anche allorché la motivazione adottata non ri- sponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argo- mentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplica- tivi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (cfr. Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993 - dep. 03/02/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361, nell'ambito di fattispecie in cui si era ritenuto che non rispondesse a questa minima esigenza motivazionale il provvedimento che, a fronte di puntuali censure avanzate dalla difesa dell'indagato che chiedeva il riesame di ordinanza applicativa di misura cau- telare, si era limitato a indicare genericamente le fonti di prova a carico, senza nulla controdedurre - sia pure succintamente, ma in maniera esaustiva - alle ar- gomentazioni difensive e senza chiarire alcunché in ordine all'affermata valenza indiziante degli elementi di prova sia in relazione alla soggettiva posizione dell'in- dagato, sia in rapporto a ciascuno dei diversi reati addebitatigli).

Nella specie, ciò di cui si lamenta il difensore, nella sostanza, sotto l'appa- rente deduzione di un vizio di violazione di legge, è di un vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice del riesame, vizio che, come anticipato, è indeducibile ex art. 325, c.p.p., non potendo l'ordinanza impugnata essere certamente tacciata di motivazione apparente.

5.2. Più specificamente, in ordine alla contestazione riguardo all'utilizzo della planimetria errata, si rileva come il Giudice del riesame abbia affermato che "la mancata produzione da parte dello Scala del documento indicato come 'B2 bis datato 15/02/2017', pure ritenuta circostanza rilevante sia dalla P.G. operante che dalla difesa, non assume (...) alcuna importanza decisiva e non perché i funzionari dell'ARPA avrebbero dovuto conoscerla, ma perché superata dai fatti accertati e dalle successive contestazioni del P.M." (pag. 5 ordinanza di riesame).

La circo- stanza decisiva, in questo caso, è che fosse stata accertata la presenza di rifiuti in quantità ingente, rifiuti che "erano stoccati e depositati in modo del tutto irrego- lare" (ibidem).

Occorre osservare come l'ordinanza di riesame recepisca correttamente, all'interno della disciplina cautelare generale, le risultanze probatorie in atti.

In particolare, quanto al fumus del reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, corretto è il riferimento alle risultanze emerse dal verbale di sequestro e dagli accertamenti sulle "condotte di miscelazione dei rifiuti, ravvisabili nell'ope- razione di mescolanza dei rifiuti, aventi codici identificativi differenti, condotte che integrano appieno il reato in esame" (pag. 7 ordinanza di riesame; in materia, peraltro, si veda Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018 - dep. 01/02/2019, Aloisi).Quanto al periculum in mora, anche in questo caso, il Giudice per il riesame opera una corretta valutazione delle circostanze fattuali riportate, in quanto agli atti risulta che "l'impianto gestito con le modalità di cui all'accertamento, ove la- sciato nella piena disponibilità dell'indagato, potrebbe essere utilizzato per ulteriori attività di raccolta e di smaltimento non conforme alle prescrizioni autorizzative, con consequenziale protrazione della lesione dei beni tutelati dalle norme oggetto di contestazione" (pag. 7 ordinanza di riesame), valorizzando, peraltro, il principio di diritto secondo cui le "prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, vanno individuate sia per effetto della formale denominazione loro attribuita nel provve- dimento autorizzativo, che in virtù del contenuto precettivo che le contraddistin- gue, che va inteso in senso finalistico e cioè in ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, AVV: [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Agrigento ha ri- gettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Agrigento in data 8.03.2022 per il reato di gestione abusiva di rifiuti (art. 256, commi 4 e 5, D.Igs. n. 152/2006), ed avente ad oggetto lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile allo Scala, quale I.r. della società. In particolare, si contesta all'indagato sia la violazione delle prescrizioni autorizzative rilasciate con i provvedimenti dell'autorità (deposito e stoccaggio di rifiuti fatto con modalità tali da non consentire la viabilità e la fruizione dell'im- pianto; deposito di quantitativi consistenti di rifiuti, anche pericolosi, aventi codici CER diversi, non separatamente gli uni dagli altri) sia la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti (operazioni di "mescolanza" di rifiuti aventi codici identifica- tivi differenti).. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i due motivi di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, co. 3 e 325, co. 1, c.p.p., chiedendo l'annullamento dell'or- dinanza. In sintesi, si censura il provvedimento impugnato per l'apparenza della mo- tivazione, in quanto lo stesso ripercorrerebbe acriticamente, secondo la consueta tecnica del copia/incolla, il provvedimento genetico, richiamandosi integralmente al contenuto del decreto di sequestro preventivo ma, soprattutto, senza tener conto delle argomentazioni difensive oggetto delle doglianze di cui alla richiesta di riesame, che non verrebbero nemmeno menzionate nell'ordinanza quantomeno per disattenderle; 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, ulteriore vizio di violazione di legge in relazione agli art. 125, co. 3 e 325, co. 1, c.p.p. In sintesi, si sostiene l'erroneità dell'impugnata ordinanza sia quanto al fu- mus commissi delicti che al periculum in mora. Quanto al primo, si sottolinea come l'ordinanza avrebbe preso in esame, al fine di valutare la sussistenza delle viola- zioni ipotizzate, una planimetria del 2017, ma approvata dalla regione, anziché quella, corretta, del 2018, oggetto di formale approvazione, offerta dalla difesa in esame al PM ed al tribunale del riesame, ma non considerata. Si tratterebbe di planimetrie con prescrizioni differenti, donde l'aver utilizzato un parametro di rife- rimento errato al fine di constatare le violazioni, l'ordinanza ed il decreto che l'ha preceduta sarebbero da qualificarsi come illegittimi, per la mancata e corretta va- lutazione del fumus. Quanto, poi, al periculum, l'ordinanza non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che richiede la concretezza ed attualità cautelare, laddove invece agli atti emergerebbe un periculum meramente astratto e congetturale, sia per essere state riscontrate le violazioni sulla base di una pla- nimetria del 2017 e non del 2018, unica approvata dalla Regione, sia per essersi adoperato il ricorrente con apposita istanza di autorizzazione indirizzata al PM per ottenere il dissequestro dell'area per eseguire l'attività di bonifica, con la guida di prescrizioni individuate dallo stesso PM unitamente agli organi competenti in ma- teria ambientale senza alcuna discrezionalità od autonomia del ricorrente. Ogni pericolo cautelare, dunque, sarebbe stato "disattivato" dal momento che l'attività del ricorrente risulta guidata dal PM. Inoltre, l'illegittimità del provvedimento di- scenderebbe dal non aver preso in esame le ulteriori argomentazioni che erano state rappresentate nella memoria difensiva depositata al tribunale del riesame, ed in cui si evidenziava l'esigenza di tener fede ad impegni contrattuali assunti con enti privati e con la PA in relazione allo smaltimento di rifiuti non contemplati nel provvedimento di sequestro, tema che non risulta essere stato nemmeno menzio- nato nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto da difensore cassazionista, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scala, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. • Preliminarmente, si impone dunque la necessità di verificare agli atti se la nomina comprenda anche la procura speciale per impugnare il provvedimento del tribunale del riesame (per cui si veda Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 12/03/2012, Rv. 251997, Pambianchi, secondo cui "il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a seque- stro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il prov- vedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito appo- sita procura speciale"), essendo sufficiente un riferimento espresso a tale ultimo atto per poter considerare rispettato il requisito della procura speciale e non ri- chiedendosi necessario l'impiego di formule sacramentali, (per cui cfr. Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 28/01/2020, Rv. 278026, Piazza, secondo cui "nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della pro- cura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte", nell'ambito di una fattispecie relativa alla dichia- razione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura ad litem, con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'e- splicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi). Orbene, a tal riguardo il ricorrente risulta aver nominato quale difensore di fiducia, oltre all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominato con procura speciale in data 18 marzo 2022), anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 23 marzo 2022, in cui si fa esplicito riferimento agli estremi del procedimento cautelare in esame. A tal proposito, sembra utile richiamare il principio secondo cui "in tema di diritto di difesa e, segnatamente di garanzia della difesa tecnica, l'atto recante il titolo di «nomina di difensore di fiducia» vale anche quale conferimento di procura speciale per determinati atti, ove lo stesso contenga i requisiti degli artt. 100 e 122 c.p.p. In tal caso, infatti, è sufficiente che l'atto riporti, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui la pro- cura è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ciò in quanto, per verificare la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell'atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella identificazione dell'atto" (Sez. 3, n. 15961 del 20/03/2014 - dep. 10/04/2014, Vasapolli e altro). 3. Risolta affermativamente la questione afferente alla legittimazione dell'istante, può quindi procedersi ad esaminare il "merito" della vicenda, essendo a tale fine utile, per sintesi, operare una ricognizione dei principali elementi desu- mibili dagli atti, soprattutto alla luce delle censure proposte.3.1. In data 02/03/2022, alle ore 13:30, presso gli uffici della ditta OMNIA s.r.I., con stabilimento e sede legale ubicati in C.da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del Co- mune di Licata veniva redatto verbale di sequestro preventivo da alcuni Ufficiali e Agenti di P.G. in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Licata (AG), congiunta- mente agli Ufficiali di P.G. in servizio presso l'ARPA Sicilia - Sede di Agrigento e ARPA Sicilia - Ufficio coordinamento di P.G. della Direzione Generale di Palermo. Si dava atto che, nella stessa data, a seguito di richiesta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Licata, venivano effettuati controlli in materia di prevenzione e re- pressione dei reati in materia ambientale (d.lgs. n. 152/2006), presso lo stabili- mento della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. Alle ore 10:00 del 02/03/2022, gli operanti, richie- sta e ottenuta la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] della ditta in questione, sig. [OSCURATO:PERSONA], effettuavano l'accesso presso i locali dello stabilimento adibito a "attività di raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali con l'utilizzo di procedure ad alto valore tecnologico" al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale (d.lgs. n. 152/2006). Relativamente alla documentazione autorizzativa ed al piano gestio- nale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della ditta OMNIA s.r.I., a richiesta degli operatori, forniva: 1) notifica del D.D.G. n. 565 del 06/05/2011, rilasciata dal D.A.R. della Regione Siciliana; 2) approvazione delle garanzie finanziarie, con nota di prot. 30760 in data 10/07/2015 del D.A.R. della Regione Sicilia; 3) D.D.G. n. 1093 in data 20/07/2016 del D.A.R. della Regione Sicilia; 4) D.D.G. n. 818 in data 25/07/2018 del D.A.R. Sicilia. Gli operanti, visio- nata tale documentazione, procedevano nel richiedere al sig. [OSCURATO:PERSONA] gli ela- borati planimetrici di progetto autorizzati e vidimati dagli organi di competenza al fine di verificare l'utilizzo delle aree a quanto autorizzato. In merito a tale richiesta, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava espressamente di non essere "in grado di esibire tale documentazione". Successivamente, gli operanti procedevano con l'ispezione dello stabilimento, verificando una serie di difformità rispetto a quanto riportato nell'elaborato a corredo dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 152/2006, relativi all'impianto di un centro per la messa in sicurezza, stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non (c.d. allegato elaborato "B2bis", datato 15/02/2017), relativamente alla gestione e stoccaggio di rifiuti, in notevoli quan- tità, classificabili merceologicamente ai sensi dell'art. 184 d.lgs. n. 152/2006, comma 1, 2 e 3 (in particolare, n. 7 cassoni a tenuta stagna contenenti rifiuti ingombranti, apparecchi contenenti clorofluorocarburi, plastiche e gomme). Inol- tre, nell'area esterna, stabilita allo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi (mq. 1090), risultavano stoccati rifiuti in legno privi di cartellonistica e ammassati in modo improprio, riversandosi così nella limitrofa area destinata a verde. Ulterior- mente, all'interno del capannone industriale con struttura in profilati in acciaio e copertura con pannelli coibentati, non risultavano individuabili cassoni scarrabili a tenuta stagna destinati allo stoccaggio di singola categoria omogenea di rifiuti, così che i rifiuti ivi presenti, sia pericolosi che non, risultavano ammassati in ma- niera non conforme, posti gli uni accanto agli altri e separati semplicemente da nastro bicolore rosso/bianco (venendo qui stoccati rifiuti come: a) pitture e vernici di scarto; b) imballaggi contenenti sostanze pericolose; c) filtri dell'olio; d) medi- cinali; e) soluzioni acquose di lavaggio; f) liquido antigelo; g) miscele di oli e grassi; h) materiale assorbente; i) tubi fluorescenti o altri rifiuti contenenti mer- curio; I) adesivi e sigillanti di scarto). Tali rifiuti erano contenuti in n. 3 cisterne in plastica, delle quali una presentava fessure dalle quali era fuoriuscito del liquido, che poi si era riversato sul piano pavimentale. Venivano rinvenuti, infine, rifiuti riconducibili a materiale di costruzione contenente amianto, tali rifiuti essendo rac- colti all'interno di grossi contenitori, anch'essi privi di cartellonistica, e risultando accatastati gli uni sugli altri in maniera disordinata e per quantitativo occupanti più di metà dello spazio dell'intero capannone. Tutta l'area esterna, ricompresa tra il capannone industriale e la tettoia con struttura in acciaio risultava completa- mente occupata da rifiuti classificabili come sovvallo. Detti rifiuti, di natura estre- mamente eterogenea, risultavano accatastati gli uni sugli altri per un'altezza di circa 6 metri e, in particolare, parte di detti rifiuti si ritrovava ammassato su due delle pareti dell'impianto fotovoltaico. La tettoia con struttura in acciaio e coper- tura di pannelli coibentati risultava totalmente occupata da rifiuti di varia prove- nienza e natura miscelati fra loro. Tutto il piazzale esterno, ricompreso tra la tet- toia con struttura in acciaio e copertura in pannelli coibentati e la recinzione peri- metrale, risultava occupato da rifiuti pericolosi e non di varia provenìenza e natura, miscelati fra loro e posti direttamente sulla pavimentazione del piazzale ovvero all'interno di cassoni a tenuta stagna e non. Tutti i rifiuti sopra esposti risultavano in definitiva ammassati e/o stoccati in modo tale da ostruire la normale viabilità interna dell'impianto e l'eventuale utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Alle ore 12:45, il Responsabile del piano di monitoraggio e controllo dichiarava espressa- mente che "negli anni dal 2019 in poi non è stato attuato quanto previsto dal piano di monitoraggio". Ciò premesso, gli operanti accertavano che l'odierno indagato non era materialmente in possesso, né presentava alcuna documentazione previ- sta dal d.lgs. n. 152/2006 che autorizzasse le modalità di gestione dei rifiuti ri- scontrati nel verbale. Le operazioni di sequestro si concludevano alle 15:00 del 02/03/2022.3.2. In data 08/03/2022, il PM del Tribunale di Agrigento, ritenuta la sus- sistenza del fumus dei reati in epigrafe (emergendo che sull'area oggetto di se- questro erano stati rinvenuti rifiuti speciali e non, stoccati impropriamente e mi- scelati), nonché che il periculum si sostanziasse nella necessità di evitare che la libera disponibilità dell'area potesse aggravare o protrarre le conseguenze nega- tive dell'attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti in modo difforme da quanto stabilito nelle concesse autorizzazioni, chiedeva la convalida dei sequestri adottati in via di urgenza nella stessa data. In data 08/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento osservava che il sopralluogo effettuato dagli operanti di P.G. aveva consentito di accertare delle irregolarità nello svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti, così integrando il fumus dei reati oggetto di provvisoria contestazione. In particolare, aggiungeva che, al fine di non incorrere nel reato formale di gestione non autorizzata ex art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, l'indagato è tenuto ad osservare non soltanto le prescrizioni che traggano origine da specifiche disposizioni normative che l'atto autorizzatorio recepisce, ma anche quelle apposte direttamente dall'amministrazione nell'eserci- zio del suo potere discrezionale finalizzato ad assicurare, attraverso l'imposizione di prescrizioni limitative o modali, l'adeguamento dell'attività autorizzata a speci- fiche esigenze del singolo insediamento. Riteneva, inoltre, sussistente il periculum in mora, giacchè l'impianto, se lasciato nella libera disponibilità dell'indagato, avrebbe potuto essere utilizzato per ulteriori attività di raccolta e di smaltimento non conforme alle prescrizioni autorizzative, con consequenziale protrazione della lesione dei beni tutelati dalle disposizioni incriminatrici oggetto di provvisoria con- testazione. Per tali motivi, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, convalidava il sequestro operato d'urgenza in data 02/03/2022, disponendo il se- questro preventivo dello stabilimento. 3.3. In data 18/03/2022, quale difensore di fiducia e procuratore speciale dello [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo con riserva di (nuovi) motivi: in limine litis all'udienza camerale, veniva allegata l'insussistenza del quadro indiziario, in par- ticolare contestando la mancata conoscenza da parte della P.G. operante e del personale ARPA delle autorizzazioni rilasciate alla OMNIA s.r.I., necessarie per ve- rificare l'utilizzo delle aree rispetto a quanto autorizzato, rilevando come i docu- menti richiesti sarebbero stati consegnati dalla segretaria della società [OSCURATO:PERSONA]- bardo, come da lei stessa dichiarato in data 21/03/2022 in sede di dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p. In data 30/03/2022, il Tribunale di Agrigento, in composizione per il rie- same delle misure cautelari reali, respingeva la richiesta di riesame, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Agrigento in data 08/03/2022 e condannando l'impugnante al pagamento delle spese pro- cessuali. In particolare, richiamando i rilievi operati dagli agenti di P.G., veniva osservato che, dal punto di vista formale, il sequestro era stato legittimo, avendo sia il P.M. con la sua richiesta, che il G.i.p. con il decreto di convalida e di seque- stro, rispettato i termini fissati dall'art. 321, n. 3-bis c.p.p.; dal punto di vista sostanziale, gli esiti dell'accertamento effettuato dalla P.G. inducevano a ritenere sussistente il quadro indiziario in ordine ai reati di cui alla contestazione provviso- ria formulata dal Pubblico Ministero, potendosi rilevare la presenza di una quantità ingente di rifiuti, stoccati e depositati in modo del tutto irregolare, sia per la man- canza di viabilità e fruizione dell'impianto a causa della presenza di questi ultimi, sia per il fatto che molti rifiuti, anche pericolosi, non erano stati depositati sepa- ratamente, ma posti gli uni accanto agli altri, separati soltanto da un nastro bico- lore bianco/rosso e alcuni dei quali in stato di miscelazione (con conseguente va- nificazione del codice CER), altri ancora non riportanti alcuna cartellonistica o di- citura riconducibile al codice CER stesso (con alcuni materiali, peraltro, in amianto). 4. Tanto premesso sullo sviluppo delle scansioni fattuali e processuali, può quindi procedersi all'esame dei motivi di ricorso, muovendo in ordine di illustra- zione dal primo di essi, che si appalesa manifestamente infondato. 4.1. Tale motivo, sostanzialmente concernente l'omessa autonoma valuta- zione da parte del Giudice del riesame, è inammissibile. È indubbio che nell'ordinanza di riesame, ripercorrendo le varie fasi che hanno portato il procedimento di fronte alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Agrigento, si riprendano sinteticamente i contenuti degli atti rilevanti (in parti- colare, del verbale di sequestro preventivo del 2 marzo 2022 e del relativo decreto di convalida dell'8 marzo 2022). Tuttavia, da pag. 5 dell'ordinanza di riesame, relativamente ai presupposti sostanziali del sequestro, il Giudice del riesame mo- tiva adeguatamente riguardo alla conferma della convalida del sequestro preven- tivo. In particolare, è possibile riscontrare una critica rivalutazione del complesso delle circostanze che hanno portato al sequestro, circostanze queste che, per ra- gioni cronologiche e di competenze, non potevano essere approfondite più di quanto già fatto dagli organi inquirenti da parte dello stesso Giudice del riesame.In particolare, in ordine al fumus, corretta è la rivalutazione operata da quest'ultimo degli elementi costitutivi del quadro indiziario (come la rilevazione della presenza di rifiuti in quantità ingente, stoccati e depositati in modo irregolare tale da non consentire la viabilità e fruizione dell'impianto; il fatto che molti rifiuti anche pericolosi, aventi diversi codici CER, non erano depositati separatamente, ma erano posti gli uni accanto agli altri, separati solo da nastro bicolore bianco/rosso, alcuni dei quali in stato di miscelazione, in altri privi di cartellonistica o dicitura riconducibile al relativo codice CER, tra cui amianto [cfr. pagg. 5-6 or- dinanza di riesame]), ritenuta palesemente in contrasto "con l'utilizzo di procedure ad alto valore tecnologico" di cui all'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto ca- ratterizzata dalla violazione delle prescrizioni relative allo stoccaggio ed al deposito di rifiuti in aree a ciò predisposte, la separazione dei rifiuti pericolosi aventi diffe- renti codici CER, l'indicazione della tipologia di rifiuti, il divieto di miscelamento e di ammasso di rifiuti aventi differenti Codici CER. Tali irregolarità venivano ritenute correttamente quali elementi integranti delle violazioni delle disposizioni autoriz- zative, allo stesso modo ricorrendo il fumus in ordine al reato di cui all'art. 256, d.lgs. 152/2006. In ordine al periculum in mora, il Giudice del riesame, poi, ha fatto riferi- mento al fatto che "l'impianto gestito con le modalità di cui in accertamenti, ove lasciato nella libera disponibilità dell'indagato, potrebbe essere utilizzato per ulte- riori attività di raccolta e smaltimento non conforme alle prescrizioni autorizzative, con consequenziale protrazione della lesione dei beni tutelati dalle norme oggetto di provvisoria contestazione". E', dunque, possibile valutare come, nonostante la vincolatività di certuni dati oggettivi, il Giudice del riesame, pur ancorandosi ai precedenti provvedimenti in fase di valutazione del quadro indiziario, abbia ope- rato una ricostruzione autonoma nel metodo, ma sostanzialmente concorde con le valutazioni ed i provvedimenti precedenti. Il Tribunale di Agrigento ha, peraltro, fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui "è legittima l'or- dinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga le richieste del P.M. solo per talune imputazioni cau- telari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (Sez. 6, n. 43302 del 05/07/2018 - dep. 01/10/2018, Fragapane), principio peraltro estensibile anche al Giudice preposto al riesame delle misure cautelari disposte dal Giudice per le indagini preliminari. 9 79'-< 4.2. Quanto alla questione relativa all'omessa valutazione della memoria indicata in ricorso (pag. 4 ricorso per cassazione Avv. [OSCURATO:PERSONA]), la difesa sembre- rebbe fare riferimento - alla luce di quanto emerge dagli atti trasmessi a questa Corte dal tribunale del riesame - alla memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC in data 21.03.2022, h. 22.43 al GIP/tribunale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché p.c. al PM presso il medesimo tribunale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], riguardante il deposito di inve- stigazioni difensive, costituite dall'istanza di autorizzazione al ricovero dei mezzi meccanici aziendali nel capannone della [OSCURATO:SOCIETA] nello stabilimento di contrada Bugiades di Licata e, segnatamente delle dichiarazioni rese ex art. 391-bis, c.p.p., da [OSCURATO:PERSONA] in pari data. Risulta, peraltro, che solo in data 30.03.2022 (stessa data dell'udienza camerale del tribunale del riesame), h. 15.26 il GIP/tri- bunale di Agrigento emise l'autorizzazione al ricovero dei mezzi all'interno dell'area sequestrata. Del deposito di tale memoria con allegati, costituente l'ali. 6 al fasci- colo trasmesso dal tribunale del riesame, si dà atto nell'incipit manoscritto del verbale dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tanto premesso, il motivo è infondato, atteso che, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 - dep. 25/02/2019, Brandimarte, Rv. 275053 - 01), principio indubbiamente applicabile anche alla fase cautelare reale. A ciò va ag- giunto che, in base ad un orientamento costante di questa Corte, il ricorso per cassazione che deduca la mancata considerazione, da parte dei giudici.di merito, di un elemento favorevole all'indagato ha l'onere di specificare per quale ragione detto elemento debba essere qualificato come decisivo per la situazione del me- desimo (Sez. 2, n. 20662 del 29/11/2016 - dep. 28/04/2017, Seminatore, Rv. 270516 - 01). Orbene, ritiene il Collegio che ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'elemento della decisività di quanto dedotto dalla difesa a rilevare nel caso in esame, ciò giustificando quindi l'implicita dismissione valutativa da parte del tri- bunale del riesame dei contenuti della memoria difensiva con allegati, prodotta all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.3. Ciò trova conferma, del resto, negli stessi sviluppi procedimentali di cui si dà conto negli atti valutabili da questa Corte, segnatamente quelli allegati dalla difesa al ricorso per Cassazione (atto prot. 59/1-39-2022 di prot. del 2.05.2022 del Centro anticrimine natura CC Agrigento, composto da n. 2 allegati; nota VVFF Agrigento). In particolare, il riferimento è all'istanza di revoca del se- questro, promossa in data 12/04/2022 e depositata in data 14/04/2022 presso il Tribunale di Agrigento (e, quindi, successivamente all'udienza di riesame del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche se precedentemente al deposito delle relative motivazioni in data 12/05/2022). In tale istanza, la difesa dell'odierno ricorrente poneva l'atten- zione su una serie di problematiche concernenti l'area oggetto di sequestro "al fine di ottenere gli opportuni provvedimenti allo scopo di evitare pericoli Per la tutela dell'impatto ambientale" (pag. 1 istanza di revoca), in particolare osservando come "sussiste comunque un termine di smaltimento da rispettare, sempre in base alla tipologia dello specifico rifiuto, affinché l'esposizione dello stesso in una de- terminata area non provochi inquinamento per il protrarsi del tempo e, dunque, risulti genesi di danno all'impatto ambientale" (pag. 2 istanza di revoca). A dimo- strazione di tale postulato, peraltro, si fa presente che "l'amministratore unico della società, in data anteriore alla emissione del decreto di sequestro preventivo, aveva preso contatti, ed ottenuto la relativa disponibilità, con determinate ditte al fine di provvedere correttamente allo smaltimento del rifiuto" (pag. 2 istanza di revoca), successivamente elencando da pag. 2 a pag. 3 della stessa istanza di revoca la predisposizione di idonee procedure, soggetti e relativi accordi al fine dello smaltimento dei rifiuti presenti nell'area. Accordi, però, che non avrebbero mai trovato attuazione, con la conseguenza che, ben oltre il limite temporale pre- visto dalla normativa per lo smaltimento, i vari rifiuti insistono ancora sull'area dello stabilimento, ingenerando un concreto ed attuale pericolo di inquinamento ambientale. Infine, anche "allo scopo di tutelare tutti gli enti pubblici coinvolti, i quali, così come da accordi contrattuali, si affidano al servizio della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e allo stato attuale starebbero subendo gravi disagi, con evidenti condizioni di rischio di inquinamento nei territori di riferimento attesa la permanenza del materiale non prelevato, in subordine al dissequestro" (si richiede), "eventualmente, un provvedimento autorizzatorio al fine di consentire l'espletamento dell'attività di smaltimento", facendo anche rife- rimento al fatto che un eventuale dissequestro "consentirebbe a tutti i dipendenti di riprendere con la ordinaria attività lavorativa, (...) evitando di addivenire nel corso dei mesi alla totale cessazione della attività con evidente pregiudizio econo- mico per tutti i dipendenti coinvolti e le loro famiglie" (pag. 4 istanza di revoca).Orbene, attesa l'assenza di prova in atti in riferimento ai rapporti contrat- tuali e agli accordi menzionati dalla difesa del ricorrente, costituisce comunque principio pacifico quello per cui, una volta operato il sequestro dell'area in cui è stato accertato che si trovino rifiuti miscelati e sottoposti a stato di incuria, è in- teresse primario, di natura puramente pubblica e collettiva, lo smaltimento e la messa in regola dello stabilimento nel minor tempo e con il minor impatto am- bientale possibile. La situazione, in realtà, si presenta ben diversa da come prospettata dal ricorrente, perché in data 29/04/2022 il P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento disponeva la rimozione temporanea dei sigilli, "al fine di consentire al custode nominato di compiere attività di smaltimento dei rifiuti e di adeguamento dell'area alle prescrizioni impartite, nel rispetto delle seguenti condizioni", cioè: 1) che "l'accesso fosse consentito esclusivamente allo scopo in precedenza indicato e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di quanto richiesto"; 2) che "le operazioni dovessero avvenire sotto il controllo della P.G. che ha proceduto al sequestro e alla irrogazione delle prescrizioni, con facoltà di subdelega, che provvederà alla rimozione dei sigilli e alla loro riapposizione al termine delle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di adeguamento a tutte le prescrizioni impartite, redigerà verbale delle operazioni compiute, corredato da opportuna documentazione fotografica"; 3) che "la P.G. accerti che i rifiuti siano smaltiti secondo legge e nel rispetto delle prescrizioni asseverate irrogate, acqui- sendo a tale scopo in copia la eventuale documentazione e comunicando il verbale di fine operazioni". Peraltro, in data 20/04/2022, in base al verbale di accertamento (mod. 1/PG) n. 27, redatto dal [OSCURATO:PERSONA] del fuoco di Agrigento, venivano accertate tutta una serie di contravvenzioni alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro (pagg. 1-2 verbale di accertamento del 20/04/22), cui seguiva la de- scrizione di precise prescrizioni (pagg. 3-5 verbale di accertamento 20/04/22), cui ad oggi non risulta sia stata data attuazione. Infine, in data 12/05/2022, il [OSCURATO:PERSONA] di Agri- gento attestava in annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p. "la non corretta gestione dei rifiuti contestata in sede di verbalizzazione" riguardo a pressoché tutte le tipo- logie di rifiuti oggetto di indagine, ma anche altri (si veda a tal proposito pagg. 2- 6 Annotazione ex art. 357 c.p.p. del 12/05/2022), nonché una mancanza di corri- spondenza tra le planimetrie in questione (che, come detto, il Tribunale di riesame considerava ininfluente e non decisivo questo aspetto ai fini della valutazione, mo- tivando adeguatamente sul punto).In questa prospettiva, le ragioni indicate dal ricorrente a proposito di un eventuale dissequestro che consentirebbe di ultimare e definire gli obblighi presi con imprese terze e enti pubblici, nonché di far ritornare a pieno regime l'impianto consentendo ai lavoratori, dipendenti e non, di accedere all'impianto, appaiono contraddette (per non dire controindicate) dai dati oggettivi sopra riportati, riscon- trabili nel verbale di accertamento dei Vigili del fuoco di Agrigento, nonché nell'an- notazione di P.G. presentata dai Carabinieri della sezione [OSCURATO:PERSONA]- bria. Da qui, dunque, l'irrilevanza della omessa valutazione espressa della docu- mentazione depositata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa l'evidente non decisività, confermata dagli avvenimenti successivi, della documentazione depositata. 5. Può quindi procedersi all'esame del secondo motivo, che il Collegio ri- tiene complessivamente infondato. 5.1. Deve anzitutto essere ricordato, in via generale, che dalla disposizione di cui all'art. 325 c.p.p. e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che "il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di mi- sure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge" (ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239698). In materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325, comma 1, c.p.p.), per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, se- condo costante giurisprudenza di legittimità, "il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che do- vrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire as- solutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'or- gano investito del procedimento" (ex plurimis, Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; conforme anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013 - dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione contro ordi- nanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, dunque, am- messo "solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevo- lezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giu- dice" (Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Malgioglio, Rv. 239700-01). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito anche da Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 - dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893, secondo la quale "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente ap- parente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vi- cenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato" (in senso conforme anche Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Per giurisprudenza unanime, peraltro, le lacune motivazionali pos- sono farsi rientrare in tale vizio dell'atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226712; conforme anche Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011 - dep. 23/06/2011, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250959; Sez. U., n. 25080, del 28 maggio 2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01), fermo restando che "se la motivazione 'assente' è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per 'mo- tivazione apparente' quella affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argo- mentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (cfr., Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239698). Infine, la giurisprudenza di legittimità va nel senso secondo cui "è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata ri- sposta alle doglianze proposte dal ricorrente" (sic, Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013 - dep. 12/02/2013, Conti, Rv. 254937, nell'ambito di fattispecie in cui è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del G.i.p. limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia-incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata). In tal senso, e più precisamente, "ai sensi dell'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ogni prov- vedimento del giudice deve essere motivato a pena di nullità, e la mancanza di motivazione è vizio rilevabile in cassazione a norma dell'art. 606, lettera e), c.p.p. Tale vizio sussiste non solo quando la motivazione è materialmente assente nel provvedimento impugnato, ma anche allorché la motivazione adottata non ri- sponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argo- mentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplica- tivi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (cfr. Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993 - dep. 03/02/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361, nell'ambito di fattispecie in cui si era ritenuto che non rispondesse a questa minima esigenza motivazionale il provvedimento che, a fronte di puntuali censure avanzate dalla difesa dell'indagato che chiedeva il riesame di ordinanza applicativa di misura cau- telare, si era limitato a indicare genericamente le fonti di prova a carico, senza nulla controdedurre - sia pure succintamente, ma in maniera esaustiva - alle ar- gomentazioni difensive e senza chiarire alcunché in ordine all'affermata valenza indiziante degli elementi di prova sia in relazione alla soggettiva posizione dell'in- dagato, sia in rapporto a ciascuno dei diversi reati addebitatigli). Nella specie, ciò di cui si lamenta il difensore, nella sostanza, sotto l'appa- rente deduzione di un vizio di violazione di legge, è di un vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice del riesame, vizio che, come anticipato, è indeducibile ex art. 325, c.p.p., non potendo l'ordinanza impugnata essere certamente tacciata di motivazione apparente. 5.2. Più specificamente, in ordine alla contestazione riguardo all'utilizzo della planimetria errata, si rileva come il Giudice del riesame abbia affermato che "la mancata produzione da parte dello Scala del documento indicato come 'B2 bis datato 15/02/2017', pure ritenuta circostanza rilevante sia dalla P.G. operante che dalla difesa, non assume (...) alcuna importanza decisiva e non perché i funzionari dell'ARPA avrebbero dovuto conoscerla, ma perché superata dai fatti accertati e dalle successive contestazioni del P.M." (pag. 5 ordinanza di riesame). La circo- stanza decisiva, in questo caso, è che fosse stata accertata la presenza di rifiuti in quantità ingente, rifiuti che "erano stoccati e depositati in modo del tutto irrego- lare" (ibidem). Occorre osservare come l'ordinanza di riesame recepisca correttamente, all'interno della disciplina cautelare generale, le risultanze probatorie in atti. In particolare, quanto al fumus del reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, corretto è il riferimento alle risultanze emerse dal verbale di sequestro e dagli accertamenti sulle "condotte di miscelazione dei rifiuti, ravvisabili nell'ope- razione di mescolanza dei rifiuti, aventi codici identificativi differenti, condotte che integrano appieno il reato in esame" (pag. 7 ordinanza di riesame; in materia, peraltro, si veda Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018 - dep. 01/02/2019, Aloisi).Quanto al periculum in mora, anche in questo caso, il Giudice per il riesame opera una corretta valutazione delle circostanze fattuali riportate, in quanto agli atti risulta che "l'impianto gestito con le modalità di cui all'accertamento, ove la- sciato nella piena disponibilità dell'indagato, potrebbe essere utilizzato per ulteriori attività di raccolta e di smaltimento non conforme alle prescrizioni autorizzative, con consequenziale protrazione della lesione dei beni tutelati dalle norme oggetto di contestazione" (pag. 7 ordinanza di riesame), valorizzando, peraltro, il principio di diritto secondo cui le "prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, vanno individuate sia per effetto della formale denominazione loro attribuita nel provve- dimento autorizzativo, che in virtù del contenuto precettivo che le contraddistin- gue, che va inteso in senso finalistico e cioè in ne
Decreto Cassazione n. 36828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris