CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 1997
Cassazione n. 46816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1997 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Il difensore non è presente, nonostante l'istanza di trattazione orale. Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma in funzione di riesame ha rigettato la richiesta proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha applicato, in data 20 dicembre 2022, al predetto la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del concorso nel reato di detenzione e porto di pistola, con esplosione di tre colpi in strada, fatto commesso in occasione di un episodio di minacce aggravate dall'uso dell'arma e dall'essere commesso da sei persone riunite. Il Tribunale esclude che il Giudice non abbia svolto l'autonoma valutazione degli elementi indiziari ma afferma che di questi ha dato conto, sotto il profilo espositivo accompagnando la valutazione con proprio e ponderato scrutinio, anche quanto al profilo delle esigenze cautelari. Si esclude, poi, che la pistola portata da [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente, visibile in quanto ripresa nelle immagini, fosse una mera scacciacani. Osta a tale ricostruzione, secondo il Tribunale, il rinvenimento di un'ogiva e il foro di proiettile sul luogo dei fatti, in particolare sul balcone di Citarella che si affaccia proprio su via [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dove si trova il bar "Sicilia in" cui è avvenuta l'aggressione armata. Tale rinvenimento testimonia, secondo il Tribunale, che a sparare era stata un'arma vera; la circostanza del rinvenimento del bossolo e del foro soltanto in data 24 ottobre, mentre i fatti sono avvenuti nella prima ora notturna del 23 ottobre, per il provvedimento censurato, è dato dovuto alla momentanea assenza dall'abitazione di Citarella che poi vi era rientrata scoprendo il foro sulla vetrata del balcone della sua stanza da letto, nonché il frammento dì proiettile, determinandosi a denunciare il fatto. Secondo il Tribunale, la ricostruzione poi operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di reputare che il colpo era stato esploso da via Quaglia; tanto in considerazione della posizione del foro sulla ringhiera. Inoltre, si rimarca che la scacciacani che è stata indicata dalla difesa non è stata reperita sul luogo dei fatti mentre l'ogiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro pur se non ne è stato individuato il calibro. Si evidenzia, poi, che l'esplosione dei colpi fonda sulle dichiarazioni di due dichiaranti Carofiglio e Lamesta, abitanti nei pressi. La pistola risulta alla stregua della ricostruzione del Tribunale impugnata da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del bar ma anche all'uscita, rivolta verso in basso, come risulta dalle immagini delle telecamere, riportate sia nell'ordinanza genetica che nella richiesta di misura cautelare.Le immagini sono prive di audio ma l'unico suono che si sente sono i tre colpi di arma da fuoco e le frasi recepite dagli informatori che il Tribunale espressamente commenta. Sicché, a parere del Tribunale, la visibilità della pistola è dimostrata dalle immagini che sono, in parte, inserite nell'ordinanza genetica e in maggior numero osservabili nel fascicolo fotografico allegato n. 3, all'esito dell'attività di indagine del giorno 8 novembre 2022. Quanto alla ventilata inoffensività dell'arma dimostrata dall'averla portata alla propria tempia da parte del materiale detentore, [OSCURATO:PERSONA], non solo può essere esclusa in radice per le ragioni esposte, ma secondo il Tribunale perché il gesto di portare la pistola alla tempia è stato, comunque, accompagnato dal minaccioso puntare l'arma verso le persone offese e perché la minaccia autolesionistica ben può essere letta anche come dimostrativa del voler far intendere che non si ha paura di nulla e che si è pronti a tutto, così incrementando l'efficacia intimidatrice della minaccia. Si rimarca che la pistola è stata puntata più volte verso le persone offese gesto accompagnato da quello della croce. Quanto al concorso del ricorrente, il Tribunale esclude che i pugni sferrati da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di una delle persone offese, potessero aver messo in pericolo l'incolumità dello stesso Moccia, attribuendo alla condotta capacità rafforzativa della minaccia attuata, dimostrativa peraltro della volontà del gruppo di arrecare danni fisici agli aggrediti. I sei avevano fatto irruzione nel bar, con uno del gruppo visibilmente armato, in spregio alla pubblica incolumità, attuando un'aggressione fisica ai danni di tre persone e minacce che sono continuate ([OSCURATO:PERSONA] afferma: ora mi metto qui e li aspetto, una volta uscito dal locale con l'arma rivolta a terra). Non si attribuisce, quindi, alcun rilievo alla circostanza dedotta dalla difesa secondo la quale i sei uomini erano entrati nel bar soltanto con lo scopo di tutelare l'onore della figlia di Moccia, destinataria di apprezzamenti indecorosi dalle persone offese. A pag. 11 e ss. poi, il Tribunale sottolinea gli elementi che hanno condotto a confermare il giudizio del Giudice circa la permanenza delle esigenze cautelari, di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, Avv. A. Marcucci, il quale ha dedotto due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 2 dell'incolpazione provvisoria, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 112, comma primo, cod. pen. e 14 legge n. 497 del 1974. Si evidenzia che a carico dei sei indagati, al capo 2 è stata elevata l'incolpazione provvisoria relativa alla detenzione e porto in concorso della pistola materialmente detenuta da [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale è stata emessa la misura cautelare custodiale, mentre per il capo 1, consistente nel delitto di minaccia aggravata, non è stata applicata alcuna misura. Si sostiene che soltanto [OSCURATO:PERSONA] deteneva l'arma e che non è certo che questa non fosse una scacciacani priva del tappo rosso. Su tali rilievi, devoluti con il riesame, a parere della difesa, il Tribunale avrebbe reso motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Si commenta il contenuto dei fotogrammi n. 7, 8 e 9 assumendo che da questi non emerge la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della detenzione di un'arma da parte dello zio al momento dell'ingresso nel locale, avendo questi estratto la pistola soltanto una volta dentro al locale. Anzi, si rimarca che, dalla misura genetica, emergerebbe che tutte le condotte erano state attuate all'interno del locale presso il quale i sei erano arrivati contemporaneamente, a bordo di due distinte autovetture. L'oggetto portato dal solo [OSCURATO:PERSONA], poi, non è stato nemmeno sfiorato dagli altri coindagati, come si evincerebbe dalla foto n. 8 riprodotta nel corpo dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, soltanto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe soffermato nel bar mentre gli altri ne erano immediatamente usciti dopo le minacce ed il gruppo, poi, si sarebbe allontanato a bordo di vetture distinte, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sparato il primo colpo soltanto alle ore 00:40, una volta a bordo della [OSCURATO:PERSONA] ove era rientrato e gli altri due colpi successivamente. Si conclude sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva consapevolezza della detenzione dell'arma da parte dello zio e che non avrebbe svolto alcuna azione positiva, morale o materiale, volta a contribuire all'azione del concorrente nel reato. Si ribadisce che dalle immagini registrate si vedrebbe, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (e cioè, che Moccia viene visto entrare nel bar già con la pistola in mostra), che [OSCURATO:PERSONA] estrae l'arma una volta all'interno del bar e mai prima di tale momento. Inoltre, l'immagine n. 8 riprenderebbe [OSCURATO:PERSONA] con la mano destra dietro la schiena e non documenterebbe, secondo il ricorrente, che questo aveva un'arma ben visibile.Anche la visione delle cinghie, secondo il ricorrente, apparse nel fotogramma n. 11, sarebbe manifesta soltanto all'interno del locale. Quanto alla condotta adesiva che il Tribunale individua, sia prima che dopo l'aggressione a scopo di minaccia, si rileva che all'ingresso nell'esercizio commerciale i fotogrammi dimostrano che la pistola non era visibile e, anzi, risulta che Moccia si curava di nascondere l'oggetto. Del tutto apodittica, poi, sarebbe l'affermazione relativa alla premeditazione dell'azione e la sussistenza di un accordo capace di investire non solo l'intento di recarsi nel bar per un confronto, ma anche di impiegare un'arma a fini minatori. Non risulta in alcun modo, dunque, a parere del ricorrente, un accordo preventivo circa l'impiego dell'arma (essendo, peraltro, del tutto casuale l'incontro con [OSCURATO:PERSONA]) comunque tale da poter ascrivere anche al concorrente che materialmente non l'ha portata, la condotta di detenzione e porto in concorso con l'esecutore materiale. Infine, si rimarca che non può essere tratta la gravità indiziaria del concorso nel reato, per la rilevata, perdurante, adesione durante l'azione, ravvisata nell'assenza di condotte tese a dissuadere o impedire le minacce da parte dello zio, peraltro nemmeno espressamente indicate da parte del Tribunale quanto al comportamento alternativo che avrebbe dovuto avere il ricorrente. Da ultimo, si sottolinea che nell'ultima fase dell'azione, quanto alla perdurante adesione successiva, nel momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco, non viene spiegato se il ricorrente era presente, non risultando nemmeno certa la vettura sulla quale questi viaggiava. Tanto, considerando che, per ritenere il concorso in tema di porto e detenzione di arma materialmente attuati da altri, necessita la consapevolezza che altro concorrente sia intenzionato a portarla in un momento antecedente all'inizio dell'azione e che il comportamento di colui che non porti con sé l'arma sia, comunque, in grado di assicurare un contributo materiale o morale all'altrui condotta illecita. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto esigenze cautelari. Si rimarca che tutti gli indagati hanno avuto lo stesso trattamento, non procedendo né il Giudice né il Tribunale a diversificare i ruoli. Il pericolo di inquinamento probatorio fonda, poi, sul clima omertoso che i giudici della cautela traggono dalla manifestazione di volontà del teste Carofiglio di ritrattare per timore di ritorsioni. Si tratta di scelta che non può senz'altro ascriversi a comportamenti dell'indagato orientati in tal senso.Relativamente al pericolo di recidiva, che il Tribunale fonda sulla presenza di precedenti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, su un carico pendente per il reato di cui all'art. 74 TU Stup. e sulla possibilità potenziale per il ricorrente di poter ottenere la disponibilità di armi, si osserva che il pericolo di recidiva deve essere riconosciuto rispetto al presunto concorso nel porto di arma di cui al capo 2. Invece, le ragioni che ravvisa il Tribunale sembrano attagliarsi, a parere della difesa, all'esigenza di evitare la reiterazione di condotte di cui al capo 1, reato per il quale non è stato applicato alcun titolo cautelare. Peraltro, si osserva che Moccia non annovera alcun precedente in materia di violazione della legge armi e che le condanne sono risalenti nel tempo e che, in ogni caso, non si tratta di precedenti specifici. Infine, non si spiegano le ragioni per le quali una misura di minor rigore non sarebbe adeguata e proporzionata alla pena irroganda, nemmeno con applicazione di strumentazione elettronica di controllo a distanza. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, ha fatto pervenire memoria contenente richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. A. Marcucci, a mezzo p.e.c. del 29 marzo 2023, ha fatto pervenire richiesta tempestiva di trattazione orale accordata; sicché le parti presenti all'odierna udienza, hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. Questo, in parte, risulta versato in fatto e pretende la diversa valutazione dei fotogrammi che, nel caso di specie, risultano inglobati materialmente nel provvedimento genetico, prospettandone una diversa interpretazione, rispetto a quella che rendono le convergenti ordinanze, sulla base di una motivazione congrua, immune da illogicità manifesta e, dunque, non censurabile nella presente sede. Invero, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli elementi di prova a carico, peraltro finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, conf. n. 31448 del 2013, Rv. 257781). Quanto alla prospettata contestazione della sussistenza del concorso nel reato da parte dell'odierno indagato, si osserva che la censura non è specifica perché non si confronta con il complesso della motivazione del Tribunale, in particolare nella parte in cui evidenzia che proprio [OSCURATO:PERSONA] viene ripreso mentre colpisce con pugni una delle persone offese, quindi mostrando, una volta all'interno del locale, non una presa di distanze rispetto all'azione attuata materialmente dello zio, ma anzi piena adesione alla stessa, consolidandola e rafforzandola attraverso un comportamento attivo e violento (i pugni sferrati). Neppure appare decisivo il rilievo inerente al movente (difendere l'onore della figlia di Moccia, o questioni inerenti al traffico di stupefacenti, come propone il Tribunale). Non è manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui evidenzia che anche [OSCURATO:PERSONA] lo condivide, visti gli stretti rapporti parentali con [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, a conoscenza delle dinamiche familiari, nonché considerati i precedenti e i carichi pendenti risultati a suo carico (relativi all'attività illecita inerente al traffico di stupefacenti). Secondo la motivazione del Tribunale, le persone alle quali è ascritta a titolo di concorso la condotta, giungono sul posto insieme, a bordo di due veicoli, ma si radunano ed entrano nel locale in gruppo e ne escono, dopo le minacce, quasi contemporaneamente. Punto decisivo, poi, è che il Tribunale evidenzia, con ragionamento congruo ed immune da illogicità manifesta, che l'arma, detenuta da [OSCURATO:PERSONA], è ben visibile da prima, sicché la diversa lettura proposta non è consentita in questa sede anche se dovrà essere oggetto di adeguato approfondimento in sede di merito. Si deve, invero, rimarcare che l'ordinanza applicativa ricostruisce interamente la vicenda e l'azione sinergica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici all'interno del bar, nel quale il primo arrivava con la pistola sostanzialmente già in vista, tenuta da apposite cinghie ben evidenti sulla cintola, costituenti una visibile duplice cintura. Si evidenzia che il gruppo, che riferiva di essersi recato all'interno del bar per tutelare l'onore della figlia di [OSCURATO:PERSONA], avesse generato timore negli astanti, i quali dalle immagini estratte risultavano alzarsi improvvisamente all'ingresso dello stesso; come la pistola fosse stata puntata più volte verso le persone offese all'interno del bar e utilizzata all'uscita esplodendo tre colpi di arma da fuoco dalla vettura [OSCURATO:PERSONA] su cui era salito Moccia. Sicché, appare immune da contraddittorietà e illogicità manifesta la conclusione, condivisa anche dal Tribunale, secondo la quale sussistesse una premeditata organizzazione dell'azione armata da parte di tutti, nonché una perdurante adesione durante l'azione stessa dati la visibilità dell'arma a tutti i partecipi e l'uso della stessa durante l'aggressione a scopo di minaccia di morte, una perdurante adesione successiva manifestata da tutti i partecipi con il tornare in strada contornando [OSCURATO:PERSONA], che impugnava l'arma verso il basso, mostrandola a monito agli astanti; e come, quindi, debbano essere condivise le conclusioni circa la qualificazione della condotta quale concorso di persone nel reato sub 2. Risulta, dunque, infondata la questione di diritto posta dal ricorrente, tenuto conto che appare del tutto aderente alla giurisprudenza costante di questa Corte la conclusione cui perviene il Tribunale. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità risponde di concorso nel reato di porto illegale di armi colui che aderisce a un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (tra le altre, Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364) 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla censura relativa alla insussistenza delle esigenze cautelari, questa è versata in fatto. Inoltre, nel caso di specie, va rimarcato che le esigenze cautelari sulle quali fonda la misura sono sia quelle di cui alla lett. c) dell'art. 273 cod. proc. pen., specificamente avversate con il ricorso, che quelle di cui alla lett. a) dell'art. cit. censurate in modo soltanto assertivo, mentre appare di assoluto rilievo il dato, valorizzato in sede di merito, dell'avvenuta ritrattazione da parte di uno dei presenti all'accaduto, oltre all'omertà delle vittime dell'aggressione armata. Ai fini dell'adeguatezza della misura più grave in esecuzione, invero, il Tribunale valorizza, con ragionamento immune da illogicità manifesta ed immune da censure di ogni tipo, la gravità della condotta, il mancato rinvenimento dell'arma, nonché la facilità dell'adunata, a causa degli stretti rapporti, oltre che personali, anche associativi tra alcuni dei concorrenti nel reato, oltre all'idoneità dell'azione ad incidere pericolosamente sulla incolumità pubblica.2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non risultando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato seguono a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c