CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 00961/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14486-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la relazione del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14486/2021 Numero sezionale 10597/2021 Numero di raccolta generale 961/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale era stato escluso dal passivo il credito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a seguito di eccezione di inadempimento sollevata dai Commissari. La sospensione è stata giustificata in base al rilievo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto azione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Verona - Sezione specializzata in materia di impresa, sulla base dei medesimi fatti giustificativi dell’eccezione. Contro l’ordinanza di sospensione la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A in [OSCURATO:PERSONA] ha resistito; il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso; le parti hanno depositato memorie. Il regolamento è fondato. La domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 ss. legge fall., restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita (v., tra le tante, Cass. n. 5255/2017; 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. n. 21499 e 23077/2004; n. 2990/2020). Questa Corte, sulla scia di questo principio, in una caso nel quale la curatela aveva promosso una causa di responsabilità nei confronti di chi aveva chiesto l’ammissione al passivo, ha chiarito che, in una siffatta ipotesi, «non ricorrono i presupposti né dell'ammissione con riserva (consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, I.fall.), né della sospensione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14486/2021 Numero sezionale 10597/2021 Numero di raccolta generale 961/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare) [...]». Nella memoria l’Amministrazione straordinaria sostiene che, in relazione alla causa promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA], ci sarebbe una competenza esclusiva della Sezione specializzata, idonea a escludere che le questioni, sollevate con l’eccezione di incompetenza, potessero risolversi in sede di verifica. L’obiezione non apporta argomento alla tesi della resistente, perché varrebbe pur sempre il principio che la sospensione dovrebbe riguardare comunque la causa promossa in sede ordinaria, non quella che si svolge in sede fallimentare (Cass. S.U., n. 21499/2004; n. 73/2010). P.Q.M. La Corte cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione fallimentare. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a