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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31717/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18954 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale Mosca, in Roma, Corso d'Italia n. 102; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 38; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 341/08/2021, depositata in data 14 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3071/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso cartella di „ pagamento emessa ai sensi detiliartt: 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72 a titolo di Iva per l'anno 2009 e a titolo di Tarsu per l'anno 2012; -la CTR, per quanto di interesse, ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento, sul rilievo assorbente - che esimeva dal trattare i motivi di censura sollevati in appello- della fondatezza dell'eccezione - sollevata dalla contribuente nella memoria illustrativa del 4.1.2020 - di difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per inidoneità dei poteri rappresentativi del Direttore generale di Riscossione a conferire valida procura ad litem al suo difensore e domiciliatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con conseguente inammissibilità degli atti compiuti dal concessionario; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il contribuente hanno depositato rispettive memorie; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 10, del di Igs. n. 546/92 e 182 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello del contribuente sul rilievo assorbente della fondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] per mancata prova del possesso da parte del Direttore generale dei poteri rappresentativi che lo abilitassero al rilascio di valida procura ad litem in capo al suo difensore -domiciliatario, ancorché, ai sensi degli artt. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546/92, 182, comma 2, c.p.c., il giudice tribul:ario, in caso di mancanza o invalidità della procura, dovesse invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare l'inammissibilità degli atti processuali compiuti; -in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è infondato; - le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass. Sez.

U, 4248/2016) che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez.

U, 24179/2009; Cass.16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui secondo comma è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v.

Cass. Sez.

U, 9217/2010; cfr. Cass.33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019); -del resto, è questa lettura a rendere l'art 182 c.p.c. compatibile con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, [OSCURATO:PERSONA] de la Torte c.

Spagna; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Guerin c.

Francia; 28/10/1998, Perez de [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zednik c.

Repubblica Ceca); -tuttavia, lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez.

U, 4248/2016 cit.);-quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte; in particolare, in terna di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte, ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici (cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019); -sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte -si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020); -sotto altro profilo si è poi osservato, con riguardo al giudizio di cassazione, che il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste - spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa - si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile, la procura deve essere tempestivamente depositata ffl con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (Cass. 576/2021); - da ultimo questa Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui "In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litern", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art.182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021); -nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel dichiarare l'inammissibilità degli atti compiuti dal Concessionario della riscossione - esimendosi dall'esaminare le censure proposte in appello e accogliendo il gravame del contribuente - sul rilievo della invalidità della procura ad litem per mancata dimostrazione da parte del Direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dei poteri rappresentativi che lo abilitassero a conferire valida procura in capo al suo difensore e domiciliatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA], senza fare correttamente applicazione - a fronte della tempestiva eccezione da parte del contribuente del difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] - del meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art.

R), 182 c.p.c. prescritto solo per il caso di rilievo officioso, essendo onere - nella specie pacificamente non assolto-della controparte interessata di produzione, nella prima difesa utile, della documentazione necessaria a sanare il detto difetto; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18954 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale Mosca, in Roma, Corso d'Italia n. 102; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 38; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 341/08/2021, depositata in data 14 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3071/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso cartella di „ pagamento emessa ai sensi detiliartt: 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72 a titolo di Iva per l'anno 2009 e a titolo di Tarsu per l'anno 2012; -la CTR, per quanto di interesse, ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento, sul rilievo assorbente - che esimeva dal trattare i motivi di censura sollevati in appello- della fondatezza dell'eccezione - sollevata dalla contribuente nella memoria illustrativa del 4.1.2020 - di difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per inidoneità dei poteri rappresentativi del Direttore generale di Riscossione a conferire valida procura ad litem al suo difensore e domiciliatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con conseguente inammissibilità degli atti compiuti dal concessionario; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il contribuente hanno depositato rispettive memorie; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 10, del di Igs. n. 546/92 e 182 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello del contribuente sul rilievo assorbente della fondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] per mancata prova del possesso da parte del Direttore generale dei poteri rappresentativi che lo abilitassero al rilascio di valida procura ad litem in capo al suo difensore -domiciliatario, ancorché, ai sensi degli artt. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546/92, 182, comma 2, c.p.c., il giudice tribul:ario, in caso di mancanza o invalidità della procura, dovesse invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare l'inammissibilità degli atti processuali compiuti; -in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è infondato; - le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass.16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui secondo comma è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass.33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019); -del resto, è questa lettura a rendere l'art 182 c.p.c. compatibile con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, [OSCURATO:PERSONA] de la Torte c. Spagna; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Guerin c. Francia; 28/10/1998, Perez de [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zednik c. Repubblica Ceca); -tuttavia, lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.);-quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte; in particolare, in terna di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte, ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici (cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019); -sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte -si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020); -sotto altro profilo si è poi osservato, con riguardo al giudizio di cassazione, che il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste - spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa - si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile, la procura deve essere tempestivamente depositata ffl con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (Cass. 576/2021); - da ultimo questa Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui "In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litern", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art.182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021); -nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel dichiarare l'inammissibilità degli atti compiuti dal Concessionario della riscossione - esimendosi dall'esaminare le censure proposte in appello e accogliendo il gravame del contribuente - sul rilievo della invalidità della procura ad litem per mancata dimostrazione da parte del Direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dei poteri rappresentativi che lo abilitassero a conferire valida procura in capo al suo difensore e domiciliatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA], senza fare correttamente applicazione - a fronte della tempestiva eccezione da parte del contribuente del difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] - del meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. R), 182 c.p.c. prescritto solo per il caso di rilievo officioso, essendo onere - nella specie pacificamente non assolto-della controparte interessata di produzione, nella prima difesa utile, della documentazione necessaria a sanare il detto difetto; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov