Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 17992/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ere AUTOMOBILISTICADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. 27/5/2026 CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 2219/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2219/2023 R.G., propostoDaunisi Alfonso, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate – Riscossione (nella qualità di successorea titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ai sensi dell’art.76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), con sede inNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione protempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 9 giugno 2022, n. 5248/19/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott.

Giuseppe LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Sicilia il 9 giugno 2022, n. 5248/19/2022, che, incontroversia su impugnazione della cartella di pagamento n.291201300009590674, asseritamente notificatagli il 23settembre 2013, da parte di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (oraAgenzia delle Entrate – Riscossione), nella qualità di agentedella riscossione per la Provincia di Agrigento, in dipendenza diavviso di accertamento n. 13008A003667000, per tassaautomobilistica relativa all’anno 2011 nella misura di € 345,92,ha dichiarato il difetto di legittimazione processualedell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (nel frattempo,succeduta ex lege a “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) ed ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Agrigento l’11 marzo2015, n. 1400/1/2015, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originariodel contribuente – sul rilievo: a) che la procura ad litem della“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” non era stata prodotta in giudizio;Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026b) che la notifica del prodromico avviso di accertamento alcontribuente a mezzo di operatore postale privato erapienamente valida; c) che la conseguente cartella dipagamento era stata idoneamente notificata al contribuente.3.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione sono rimaste intimate.4.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione artt. 12 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,77, 81, 83, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., giacché « Il giudicetributario a quo, in presenza di puntuale contestazione deldifetto di legitimatio ad processum ex art. 77 cod. proc. civ.del Direttore Generale, nel primo giudizio per avere omessol’Agente della riscossione di produrre la procura notarile con laquale il Presidente ha conferito i poteri della rappresentanzaprocessuale della società, avrebbe dovuto ritenerel’inammissibilità della costituzione anche nel primo giudiziodella [OSCURATO:PERSONA] (Cfr. Cass. n. 31717/2022; SS.UU. n.7514/2022), accogliendo il ricorso introduttivo delcontribuente, anziché affermare il dedotto vizio dirappresentanza processuale dell’Agente della riscossionesolamente per il giudizio di appello».2.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Anzitutto, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anchedi eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3^,11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.6811; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass.,Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre2020, n. 22007; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804;Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31855; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3^, 16 ottobre2024, n. 26913; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2025, n.33298; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2026, n. 16554).2.3 Inoltre, il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ.,secondo il quale per proporre una domanda o per resistere adessa è necessario avervi interesse si applica anche al giudiziodi impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse adimpugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dallautilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravamepossa derivare alla parte che lo propone si ricollega, pertanto,ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio,in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile.2.4 Nella specie, si ravvisa una palese carenza di interesse (art.100 cod. proc. civ.) rispetto al vizio di legittimazioneprocessuale dell’agente della riscossione nel giudizio di primogrado, non essendo conseguibile una reformatio in melius dellasentenza impugnata sulla base di tale censura.

In ogni caso, ilcontribuente non aveva proposto specifico appello sul punto(vedasi l’atto di appello nella produzione documentale annessaal ricorso per cassazione).3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., giacché: «Il giudice tributario aquo si è limitato a motivare il gravame per relationem allasoluzione resa dalla Commissione tributaria provinciale che,tuttavia, non aveva adeguatamente esaminato ecorrettamente risolto l’avanzata censura sopra riportata, tantoNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026da essere reiterata e meglio illustrata con l’appello, mentre sisegnala che il decisum risulta essere privo del tutto dellamotivazione, nel senso che, alla premessa dell’oggetto deldecidere siccome risultante dallo svolgimento processualesopra riportato nella proposta censura, segue l’enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risultaformalmente presente come parte del documento, ma le sueargomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio econ passaggi logici talmente incongrui da non permettere diindividuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione deldecisum»3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Si rammenta che l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Ora, nel processo tributario, la motivazione di una sentenzapuò essere redatta per relationem rispetto ad un’altra sentenzanon ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”,riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto diautonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anchese connessa, causa, in modo da consentire la verifica della suacompatibilità logico-giuridica; la sentenza è, invece, nulla, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., qualorasi limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e nonsia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n.5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez.5^, 4 gennaio 2022, n. 11; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023,Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 34252; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27718; Cass.,Sez.

Trib., 23 luglio 2025, n. 20875).3.4 In particolare, la sentenza di appello può essere motivataanche per relationem, purché il giudice del gravame dia conto,sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazioneai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminatein primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata ladecisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcunavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante:Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n.36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass.,Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n.29779; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20875).3.5 Dunque, si deve considerare nulla la sentenza di appellomotivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualorala laconicità della motivazione non consenta di appurare chealla condivisione della decisione di prime cure il giudiced’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica edadeguata considerazione delle allegazioni difensive, deglielementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4gennaio 2022, n. 11); per cui, si deve valutare l’adeguatezzadella sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi diappello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di primeNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioniraggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamentemotivata per relationem e, per il resto, abbia disattesoimplicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando ladecisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivoincompatibile (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2016,n. 22232; Cass. Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez.6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez.

Lav., 25ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez.

Lav., 5 novembre 2018, n.28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022,n. 478; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2023, n. 34764; Cass.,Sez.

Trib., 11 dicembre 2024, n. 31935; Cass., Sez. Trib., 23luglio 2025, n. 20875), ovvero abbia reso proprie leargomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia puresintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazioneai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26novembre 2021, nn. 36895 e 36896).3.6 Nella specie, a ben vedere, l’adesione alla precedentedecisione di prime cure – secondo cui «la notifica dell'attoimpugnato a cura TNT - circostanza questa non contestata dalconvenuto Agente per la Riscossione, con rilevabilità solo dellaindicazione di messo - non può considerarsi inesistente, Inquanto la parte ha avuto la disponibilità dell'atto, salval'impossibilità di attestare la data di notifica - 18.00.2013 – daparte di soggetto privo della qualifica di pubblico ufficiale, conconseguente tempestività del ricorso pur intervenuto solo indata 22.11.2013», giacché «l'incaricato di un servizio di postaprivata non riveste, a differenza dell'agente del fornitoreservizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, ondeNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzionedi veridicità fino a querela di falso», conseguendone che, «purnei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente amezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico conraccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione delladata di consegna del plico non è idonea a far decorrere iltermine iniziale per proporre impugnazione», con l’evidentemessa in risalto della conseguente indeducibilità di vizi propridell’atto presupposto - è motivata con autonome e meditateargomentazioni, che ne spiegano e giustificano il recepimentonella conforme decisione dell’appello.Difatti, la sentenza impugnata ha puntualmente argomentatoal riguardo che: «L’atto di accertamento era stato notificatoprima della notificazione della cartella di pagamento ed ilcontribuente non si è neppure confrontato con questa precisaaffermazione del giudice di prime cure, con conseguenteinammissibilità dei motivi relativi alla legittimità di tale atto edal merito della pretesa tributaria, ivi compresa la (infondata)eccezione di prescrizione, per la quale il Difensore neppure siconfronta con la motivazione del giudice di prime cure».3.7 In tale ordito motivazionale, la censura inerenteall’illeggibilità della sottoscrizione apposta dall’agente postalesull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa allaspedizione dell’avviso di accertamento si rivela del tutto privadi fondamento.Difatti, la firma illeggibile dell’agente postale o del riceventenon è causa di nullità della notifica.

Per ovvie e comprensibiliragioni, il timbro non poteva essere apposto al momento dellaconsegna della raccomandata e della sottoscrizione dell’avvisodi ricevimento.Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ove la notifica richieda l'invio di una raccomandata con avvisodi ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento ècostituita dalla spedizione, mentre l'annotazione delcompimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la provadell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale cuiè stato consegnato il plico, sicché, ove sia stata provatal'effettuazione dell'adempimento, con la produzionedell'attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calceall'annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comportal'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che nonpuò essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficial'adempimento previsto nel suo interesse (Cass., Sez. 5^, 30settembre 20216, n. 19526; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre2024, n. 30945).

A maggior ragione, quindi, la carenza deltimbro dell’ufficio postale - che ha notificato l’avviso diricevimento - non può inficiare la regolarità della notifica.4.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.5.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo risultate vittoriose le partiintimate.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere AUTOMOBILISTICADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. 27/5/2026 CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 2219/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2219/2023 R.G., propostoDaunisi Alfonso, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate – Riscossione (nella qualità di successorea titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ai sensi dell’art.76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), con sede inNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione protempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 9 giugno 2022, n. 5248/19/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott. Giuseppe LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Sicilia il 9 giugno 2022, n. 5248/19/2022, che, incontroversia su impugnazione della cartella di pagamento n.291201300009590674, asseritamente notificatagli il 23settembre 2013, da parte di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (oraAgenzia delle Entrate – Riscossione), nella qualità di agentedella riscossione per la Provincia di Agrigento, in dipendenza diavviso di accertamento n. 13008A003667000, per tassaautomobilistica relativa all’anno 2011 nella misura di € 345,92,ha dichiarato il difetto di legittimazione processualedell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (nel frattempo,succeduta ex lege a “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) ed ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Agrigento l’11 marzo2015, n. 1400/1/2015, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originariodel contribuente – sul rilievo: a) che la procura ad litem della“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” non era stata prodotta in giudizio;Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026b) che la notifica del prodromico avviso di accertamento alcontribuente a mezzo di operatore postale privato erapienamente valida; c) che la conseguente cartella dipagamento era stata idoneamente notificata al contribuente.3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione sono rimaste intimate.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione artt. 12 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,77, 81, 83, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., giacché « Il giudicetributario a quo, in presenza di puntuale contestazione deldifetto di legitimatio ad processum ex art. 77 cod. proc. civ.del Direttore Generale, nel primo giudizio per avere omessol’Agente della riscossione di produrre la procura notarile con laquale il Presidente ha conferito i poteri della rappresentanzaprocessuale della società, avrebbe dovuto ritenerel’inammissibilità della costituzione anche nel primo giudiziodella [OSCURATO:PERSONA] (Cfr. Cass. n. 31717/2022; SS.UU. n.7514/2022), accogliendo il ricorso introduttivo delcontribuente, anziché affermare il dedotto vizio dirappresentanza processuale dell’Agente della riscossionesolamente per il giudizio di appello».2.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Anzitutto, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anchedi eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3^,11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.6811; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass.,Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre2020, n. 22007; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804;Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31855; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3^, 16 ottobre2024, n. 26913; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2025, n.33298; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2026, n. 16554).2.3 Inoltre, il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ.,secondo il quale per proporre una domanda o per resistere adessa è necessario avervi interesse si applica anche al giudiziodi impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse adimpugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dallautilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravamepossa derivare alla parte che lo propone si ricollega, pertanto,ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio,in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile.2.4 Nella specie, si ravvisa una palese carenza di interesse (art.100 cod. proc. civ.) rispetto al vizio di legittimazioneprocessuale dell’agente della riscossione nel giudizio di primogrado, non essendo conseguibile una reformatio in melius dellasentenza impugnata sulla base di tale censura. In ogni caso, ilcontribuente non aveva proposto specifico appello sul punto(vedasi l’atto di appello nella produzione documentale annessaal ricorso per cassazione).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., giacché: «Il giudice tributario aquo si è limitato a motivare il gravame per relationem allasoluzione resa dalla Commissione tributaria provinciale che,tuttavia, non aveva adeguatamente esaminato ecorrettamente risolto l’avanzata censura sopra riportata, tantoNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026da essere reiterata e meglio illustrata con l’appello, mentre sisegnala che il decisum risulta essere privo del tutto dellamotivazione, nel senso che, alla premessa dell’oggetto deldecidere siccome risultante dallo svolgimento processualesopra riportato nella proposta censura, segue l’enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risultaformalmente presente come parte del documento, ma le sueargomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio econ passaggi logici talmente incongrui da non permettere diindividuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione deldecisum»3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Si rammenta che l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Ora, nel processo tributario, la motivazione di una sentenzapuò essere redatta per relationem rispetto ad un’altra sentenzanon ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”,riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto diautonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anchese connessa, causa, in modo da consentire la verifica della suacompatibilità logico-giuridica; la sentenza è, invece, nulla, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., qualorasi limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e nonsia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n.5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez.5^, 4 gennaio 2022, n. 11; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023,Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 34252; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27718; Cass.,Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20875).3.4 In particolare, la sentenza di appello può essere motivataanche per relationem, purché il giudice del gravame dia conto,sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazioneai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminatein primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata ladecisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcunavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante:Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n.36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass.,Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n.29779; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20875).3.5 Dunque, si deve considerare nulla la sentenza di appellomotivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualorala laconicità della motivazione non consenta di appurare chealla condivisione della decisione di prime cure il giudiced’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica edadeguata considerazione delle allegazioni difensive, deglielementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4gennaio 2022, n. 11); per cui, si deve valutare l’adeguatezzadella sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi diappello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di primeNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioniraggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamentemotivata per relationem e, per il resto, abbia disattesoimplicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando ladecisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivoincompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016,n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez.6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n.28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022,n. 478; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2023, n. 34764; Cass.,Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31935; Cass., Sez. Trib., 23luglio 2025, n. 20875), ovvero abbia reso proprie leargomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia puresintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazioneai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26novembre 2021, nn. 36895 e 36896).3.6 Nella specie, a ben vedere, l’adesione alla precedentedecisione di prime cure – secondo cui «la notifica dell'attoimpugnato a cura TNT - circostanza questa non contestata dalconvenuto Agente per la Riscossione, con rilevabilità solo dellaindicazione di messo - non può considerarsi inesistente, Inquanto la parte ha avuto la disponibilità dell'atto, salval'impossibilità di attestare la data di notifica - 18.00.2013 – daparte di soggetto privo della qualifica di pubblico ufficiale, conconseguente tempestività del ricorso pur intervenuto solo indata 22.11.2013», giacché «l'incaricato di un servizio di postaprivata non riveste, a differenza dell'agente del fornitoreservizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, ondeNumero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzionedi veridicità fino a querela di falso», conseguendone che, «purnei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente amezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico conraccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione delladata di consegna del plico non è idonea a far decorrere iltermine iniziale per proporre impugnazione», con l’evidentemessa in risalto della conseguente indeducibilità di vizi propridell’atto presupposto - è motivata con autonome e meditateargomentazioni, che ne spiegano e giustificano il recepimentonella conforme decisione dell’appello.Difatti, la sentenza impugnata ha puntualmente argomentatoal riguardo che: «L’atto di accertamento era stato notificatoprima della notificazione della cartella di pagamento ed ilcontribuente non si è neppure confrontato con questa precisaaffermazione del giudice di prime cure, con conseguenteinammissibilità dei motivi relativi alla legittimità di tale atto edal merito della pretesa tributaria, ivi compresa la (infondata)eccezione di prescrizione, per la quale il Difensore neppure siconfronta con la motivazione del giudice di prime cure».3.7 In tale ordito motivazionale, la censura inerenteall’illeggibilità della sottoscrizione apposta dall’agente postalesull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa allaspedizione dell’avviso di accertamento si rivela del tutto privadi fondamento.Difatti, la firma illeggibile dell’agente postale o del riceventenon è causa di nullità della notifica. Per ovvie e comprensibiliragioni, il timbro non poteva essere apposto al momento dellaconsegna della raccomandata e della sottoscrizione dell’avvisodi ricevimento.Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ove la notifica richieda l'invio di una raccomandata con avvisodi ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento ècostituita dalla spedizione, mentre l'annotazione delcompimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la provadell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale cuiè stato consegnato il plico, sicché, ove sia stata provatal'effettuazione dell'adempimento, con la produzionedell'attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calceall'annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comportal'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che nonpuò essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficial'adempimento previsto nel suo interesse (Cass., Sez. 5^, 30settembre 20216, n. 19526; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre2024, n. 30945). A maggior ragione, quindi, la carenza deltimbro dell’ufficio postale - che ha notificato l’avviso diricevimento - non può inficiare la regolarità della notifica.4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.5. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo risultate vittoriose le partiintimate.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 2219/2023Numero sezionale 4596/2026Numero di raccolta generale 17992/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris