CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2019
Cassazione n. 24392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2069/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avvocat o Lau- retta Polverigiani; -ricorrente- contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato e di- feso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente– avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 487 /201 9 depositata il16/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi al Giudice di pace di Ra- venna avversoil provvedimento di revisione della patente di guida di- sposto ex art. 128 Codice della Strada (CdS) per perdita totale del punteggio, conseguente ad una serie di contravvenzioni per eccesso di 2di 5 – RG 2069 /20 20 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. velocità, accertate attraverso autovelox. In particolare, faceva valere: i verbali di contestazione erano stati notificati alla proprietaria dell’au- toveicolo, sua consorte,all’epoca non convivente con lui ; costei aveva indicato ex art. 126bis co. 2 CdS all’autorità competente il nome del maritocome trasgressore; i verbali non gli erano stati notificati; aveva ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revisione della patente di guida; successivamente aveva ricevuto il provvedimento di revisione, con in- vito a presentarsi all’esame.Lamentava quindi in via giudiziale la man- cata notifica nei suoi confronti dei verbali di contravvenzione, nonché gravi carenze informative che avevano accompagnato tutto l’iter pro- cedimentale. Il ricorso è stato rigettatoin primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che i verbal i di con testazione della violazione del CdSnon siano stat i notificat i al reale conducente ex art. 201 co. 1 CdS; che il giudice di appello abbia deciso sulla base di una questione rilevabile d’ufficio non sottoposta previamente al contradit- torio; che si sia omessa la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell’au- torità amministrativa che aveva mancato di notificaretali verbali al tra- sgressore. Si deduce violazione degli artt. 201 co. 1 e 126bis co. 2 Cds, 107, 175, 183 co. 4 c.p.c. Con il secondo motivo si censura che il vizio di mancata notifica dei verbali di contravvenzione non si sia potuto far valere direttamente nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emesso il provvedimento di revisione della patente. Si deduce violazione dell’art. 24 cost. 3di 5 – RG 2069 /20 20 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si censura che si sia omesso di valutare in termini di accoglimento dell’opposizione che l’autorità amministrativa non ab- bia ottemperato all’ordine di deposito in cancelleria ex art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011 degli atti relativi alla contestazione. Si deduce violazione dell’art. 7 co. 9 e 10. Con il quarto motivo si censura il capo relativo alle spese, che in caso di accoglimento verrebbe comunque meno per effetto espansivo in- terno ex art. 336 co. 1 c.p.c. 2. –Passando al merito dei motivi , il ricorso è da rigettare. Passo saliente della sentenza impugnata: «Per ammissione di parte appellante, i verbali di contestazione venivano notificati alla moglie […], proprietaria del veicolo, la quale non l’impugnava ma comunicava alla competente autorità il nominativo del marito quale conducente del veicolo. L’appellante, per altro verso, non contestava la commissione della violazione, né che i verbali fossero divenuti definitivi a seguito di mancato opposizione, pertanto i presupposti per la progressiva dimi- nuzione del punteggio sulla patente, sino all’azzeramento, sono da ri- tenersi sussistenti. Il fatto che i verbali di contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria non siano stati notificati anche al trasgressore effettivo non rileva ai fini della presente decisione, in quanto la mancata notifica e la conseguente illegittimità delle sanzioni applicate potrebbe soltanto farsi valere convenendo in giudizio le pub- bliche amministrazioni eroganti la sanzione diverse dal Ministero dei Trasporti qui evocato». Quanto al primo motivo,infondata è la denuncia relativa all’inosser- vanza del principio del contraddittorio sul rigetto dell’eccezione di ille- gittimità della mancata notifica dei verbali al trasgressore , poiché il giudice è tenuto a provocare il contraddittorio sulle questioni che rileva autonomamente, non sulle argomentazioni giuridiche cui intende 4di 5 – RG 2069 /20 20 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorrere nel decidere questioni che, coincidendo con le domande e le eccezioni proposte (come nel caso di specie ), già appartengono alla causa. Quanto agli altri profili, il provvedimento di revisione della patente di guidadi cui è causa, adottato ex art. 12 6bis co. 6 CdS attraverso il rinvio all’art. 128 CdS,rinviene il proprio presupposto nella perdita to- tale di punteggio. Iltitolare della patente di guida può prendere cono- scenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126bis co. 3 CdS , ove si rinvia alla infrastrutturagestita dal competente dipartimento ministeriale. Trova così giustificazione razionale (prima che giuridica) cheil provvedimento di revisione della patente non rinvenga tra leproprie condizioni di va- lidità la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al CdS che comportino come sanzione accessoria la progressiva decurta- zione dei punti, che sfoci eventualmente nell’azzeramento(giurispru- denza costante: cfr. Cass. 13637/2020, con ulteriori rinvii, tra cui Cass.18174/2016). La ragione che fondail rigetto del primo motivo si protende logica- mente a sorreggere il rigetto dei restanti motivi.Quanto al secondo e al terzo motivo, discende dall’argomentazione svolta nel precedente capoverso chegli eventuali vizi afferenti il p rocedimento amministra- tivo di sanzionamento delle contravvenzioni al CdS non debbano poter essere fatti valerenei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emesso il provvedimento di revisione della patente, che presuppone appunt o la definitività dell’accertamento delle viola- zioni stradali. Il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, viene a cadere con il rigetto dei precedenti motivi. 3. - Rigettato così è anche il ricorso. Le spese seguono la soccom- benza. 5di 5 – RG 2069 /20 20 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €2.200, oltre alle spese a debito (prenotate e da preno- tare). Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera de