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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 20313/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 24018/2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], difesoda se stesso; -ricorrente- contro Ader Agenzia delle Entrate - Riscossione , dife sa da ll’A vvocat ura generale dello Stato; -controricorrente- Comune di Roma– [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 3425/2021 de l 25/02/2021 .

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Equitalia allega di aver consegnato il 18/11/2011 a Roberto d’Atri estratti di ruolo che recano l’iscrizione di quattro cartelle esattoriali degli anni 2001, 2004 e 2007, inerenti a sanzioni per violazioni al codice della strada (c.d.s.).

Il 28/1/2013 la parte privata propone dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione agli estratti di ruolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il contrad- dittorio è integrato successivamente nei confronti di Equitalia),allegando in 2di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. modo saliente che le correlative cartelle non gli sono state notificate.

Chiede che le sanzioni vengano dichiarate nulle e gli vengano restituite le somme di denaro che egli hapagato al solo fine di estinguere due ipoteche iscritte sulla base di quei debiti.

In primo grado l’opposizione è dichiarata inammis- sibile per difetto di interesse, perché il Giudice di pace ritiene che: (a) gli estratti di ruolo non sonoautonomamente impugnabili; (b) non è possibile correlare le cartelle alle iscrizioni ipotecarie.

Cass. 19332/18 ha annullato la sentenza dichiarativa d’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello.

In sede di rinvio la parte privata ha riproposto i motivi seguenti.

Fa valere la prescrizione della pretesa; lamenta: a) omessa notifica verbali di accerta- mento di violazione (v.a.v.), b) omessa notifica delle cartelle, c) decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 17 d.p.r. 602/1973; richiede la restituzione di quanto pagato per ottenere la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie; più specificamente, fa valere la mancata prova della notifica dei verbali di ac- certamento di violazione (v.a.v.), poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato la correlativa documentazione e l’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader), costituitasi in appello, non ha contestato che le cartelle sono corre- late alle iscrizioni ipotecarie.

Il Tribunale rigetta l’opposizione sulla seguente base: non risulta proposta in primo grado l’eccezione di prescrizione, che quindi è preclusa; inoltre, il difetto di notifica dei v.a.v. non è stato fatto valere entro 30 giorni dalla acquisizione dell’estratto di ruolo (rinvia aCass.

SU 22080/17, che si fonda sull’art. 7 d.lgs. 150/2011), mentre la parte privata ha proposto la domanda due anni dopo; quindi, la contestazione è tardiva; la censura di omessa notifica delle cartelle è parimenti tardiva poi- ché èda proporre ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto dell’ese- cuzione (rinvia a Cass. 21533/17 e 8402/18 ) ; si argomenta poi che en- trambe le decadenze sono rilevabili d’ufficio; il Tribunale conferma inoltre che non è possibile ricollegare le cartelle richiamate negli estratti ruolo alle iscrizioni ipotecarie inbase alla documentazione prodotta dall’attore; la con- tumacia in primo grado dell’agente della riscossione non esonera dalla 3di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prova, al pari del suo silenzio dopo la costituzione in appello; infondata è anche la contestazione di decadenza ex d.p.r. 602/73 poiché alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.p.r. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della l. 689/1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infra- zioni stradali, dall'art. 209 c.d.s.

Su questa base, il Tribunale rigetta l’oppo- sizione e condanna la parte privata alle spese per le varie fasi processuali.

Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memo- ria.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rima- sta intimata.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo (p. 14) denuncia che il Tribunale ha omesso di pro- nunciarsi sulla richiesta (reiterata dopo che il giudice ha ritenuto erronea- mente tardiva una prima richiesta del 27/10/21) di trattazione orale della precisazione delle conclusioni (p.c.) ed ha depositato la sentenza, senza consentire all’appellante l’udienza di p.c. ed il deposito delle conclusionali.

Si invoca Cass. 36596/2021, cioè si fa valere in primo luogo che la censura relativa all’impossibilità di esporre le proprie difese conclusive non è condi- zionata all’onere di indicare le argomentazioni concrete che non si è potuto proporre, ma si aggiunge che la violazione ha comunque pregiudicato la possibilità di depositare gli scritti difensivi, di osservare il giudicato sulle questioni di diritto e di fatto, di precisare le ragioni delle domande e illu- strare le istanze istruttorie con riferimento al collegamento tra cartelle e iscrizioni ipotecarie.

Si deduce violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c., del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020,degli artt. 24 e 80 cost.

Del primo motivo èda dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché l’indicazione scheletricadei vari passaggi processuali è seguita tra parentesi dall’abbreviazione «all.» seguita di volta in volta dalle cifre 12, 4di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 13, 14 e 15 senza alcuna precisazioneulteriore di che cosa si tratti e, ove si tratti di riproduzioni di atti di causa, quali essi siano e dove possano tro- varsi.

Ad abundantiam , si osserva che il ricorso non reca in calce alcun elenco di documenti allegati.

Trattandosi di censura relativaall’inosservanza di norme processuali, essa consentirebbe l’esame diretto degli atti del giu- dizio di merito al fine di accertare l’error in procedendo.

Tuttavia –il dato è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte- per conciliarsi con strut- tura e funzione del giudizio di legittimità, l’esercizio di tale potere presup- pone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di spe- cificità della censura (ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.).

In altri termini, l’accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione - che non può essere certo disgiunta da chiarezza e sinteticità –indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evi- tando di compiere general-generiche verifiche degli atti o anche solo inda- gini integrative per colmare lacune nell'indicazione delle circostanze rile- vanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass.

SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).

In questo caso ciò non è possibile.

Il primo motivo è inammissibile.

2. - Il secondo motivo (p. 16) denuncia che il Tribunale ha rilevato d’uf- ficio in sentenza, senza sollecitare previamente il contraddittorio: (a) a p. 3, la tardività della contestazione della mancata notifica dei v.a.v., che avrebbe dovuto sollevarsi - ex art. 7 d.lgs. 150/2011 come concretizzato Cass.

SU 22080/2017 -entro 30 giorni dall’acquisizione del ruolo (avvenuta il 17/1/2011), con cui si è determinata la conoscenza della sanzione, mentre la mancata notifica è stata lamentata solo con l’atto introduttivo del giudizio (nel gennaio 2013); (b) a p. 4, la tardività dell’eccezione di omessa notifica della cartella,da sollevarsi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto 5di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’esecuzione; (c) a p. 4, la mancata prova del pagamento per cancellare l’ipoteca (il Tribunale argomenta che la contumacia dell’Ader in primo grado è irrilevante,al pari del suo silenzio dopo la costituzione in appello, poiché non equivale a mancata contestazione).

Si deduce la violazione ( unica- mente)dell’art. 101 c.p.c., allegando il pregiudizio concreto, cioè che il ri- correnteavrebbe spiegato che l’omessa notificazione dei v.a.v. e delle car- telle era incidentale rispetto all’illegittimità della iscrizione ipotecaria e alla conseguente richiesta di ripetizione dell’indebito, per cui la sua è opposi- zione ex art. 615 c.p.c., quindinon sottoposta a termine.

Il secondo motivo è rigettato poiché il giudice è tenuto a provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili di ufficio (tali sono quelle menzio- nate) che non appartengono già ai temi di decisione della causa già delineati dalle iniziative processuali delle parti, nongià s ugli argomenti c he egli im- piegaper decidere questioni che – come nel caso attuale – già vi apparten- gono(così, tra le ultime, Cass. 24392/2023).

3. - Il terzo motivo (p. 19) fa valere che le questioni rilevate dal giudice di cui secondo motivo sono coperte dalgiudicato interno implicito, poiché il giudice di pace ha ritenuto la domanda ammissibile ex articolo 615c.p.c., una qualificazione poi non contestata.

Si fa valere in particolare che leque- stioniprocessuali, sia della tempestività della impugnazione dei v.a.v. , che delle cartelle, sono oggetto di giudicato implicito, perché non impugnatedai convenuti, né mai prospettate.

Si deduce violazione degli artt. 156, 157 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e 111 cost.Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché nell’esposizione del motivo non si riporta compiutamente il passo della sentenza di primo grado da cui si dovrebbe desumerela qualificazione che dà luogoalla formazione del giudicato implicito , né il frammento incom- pletocitato nell’esposizione del motivo precedente consente alla Corte una pronuncia sul punto.

Ad abundantiam, si rammenta che il ricorso non reca in calce alcun elenco di documenti allegati. 6di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivoè inammissibile.

4. - Il quarto motivo (p. 24) denuncia che il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito, poiché essa èda proporre entro 30 giorni dalla conoscenza dell’estratto del ruolo, senza che rileviquale non conte- stazionené la contumacia in primo grado dell’Ader, né l’ omessa contesta- zione dell’Ader, costituitasi poi in appello .

Denuncia inoltre l’omissione di pronuncia sul punto relativo alla costituzione tempestiva e rituale di [OSCURATO:PERSONA] in appello.

Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2033 c.c.

Il quarto motivonon è fondato.

La contumacia in primo grado dell’Ader non ha esonerato il ricorrente dalla prova tempestiva dei fatti costitutivi delle proprie pretese, nérileva a fortioriil silenzio conservato dall’Ader dopo la sua costituzione in appello.

La statuizione del Tribunalesul punto è corretta .

Il quarto motivo è rigettato.

5. -Il quinto motivo denuncia la liquidazione generica e onnicomprensiva delle spese processuali, tenuto anche conto che l’esattore non è valida- mente costituito nel giudizio di rinvio, stante l’omesso deposito della pro- cura del responsabile dell’ufficio al funzionario che sta in giudizio.

Si deduce violazione degli artt. 83, 91, 112 e 182 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014.

Il primo profilo del quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente è soccombente e il giudice ha liquidatole spese in favore dell’Ader per le varie fasi processuali(rispettando i minimi).

Il secondo pro- filo del quinto motivo è infondato, poiché esso non contesta che l’Ader è stata rappresentata validamente nei gradi precedentie che tale rappresen- tanza si è estesaai gradi successivi del processo.

Il quinto motivoè rigettato.

6. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 1.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 24018/2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], difesoda se stesso; -ricorrente- contro Ader Agenzia delle Entrate - Riscossione , dife sa da ll’A vvocat ura generale dello Stato; -controricorrente- Comune di Roma– [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 3425/2021 de l 25/02/2021 . Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Equitalia allega di aver consegnato il 18/11/2011 a Roberto d’Atri estratti di ruolo che recano l’iscrizione di quattro cartelle esattoriali degli anni 2001, 2004 e 2007, inerenti a sanzioni per violazioni al codice della strada (c.d.s.). Il 28/1/2013 la parte privata propone dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione agli estratti di ruolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il contrad- dittorio è integrato successivamente nei confronti di Equitalia),allegando in 2di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. modo saliente che le correlative cartelle non gli sono state notificate. Chiede che le sanzioni vengano dichiarate nulle e gli vengano restituite le somme di denaro che egli hapagato al solo fine di estinguere due ipoteche iscritte sulla base di quei debiti. In primo grado l’opposizione è dichiarata inammis- sibile per difetto di interesse, perché il Giudice di pace ritiene che: (a) gli estratti di ruolo non sonoautonomamente impugnabili; (b) non è possibile correlare le cartelle alle iscrizioni ipotecarie. Cass. 19332/18 ha annullato la sentenza dichiarativa d’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello. In sede di rinvio la parte privata ha riproposto i motivi seguenti. Fa valere la prescrizione della pretesa; lamenta: a) omessa notifica verbali di accerta- mento di violazione (v.a.v.), b) omessa notifica delle cartelle, c) decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 17 d.p.r. 602/1973; richiede la restituzione di quanto pagato per ottenere la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie; più specificamente, fa valere la mancata prova della notifica dei verbali di ac- certamento di violazione (v.a.v.), poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato la correlativa documentazione e l’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader), costituitasi in appello, non ha contestato che le cartelle sono corre- late alle iscrizioni ipotecarie. Il Tribunale rigetta l’opposizione sulla seguente base: non risulta proposta in primo grado l’eccezione di prescrizione, che quindi è preclusa; inoltre, il difetto di notifica dei v.a.v. non è stato fatto valere entro 30 giorni dalla acquisizione dell’estratto di ruolo (rinvia aCass. SU 22080/17, che si fonda sull’art. 7 d.lgs. 150/2011), mentre la parte privata ha proposto la domanda due anni dopo; quindi, la contestazione è tardiva; la censura di omessa notifica delle cartelle è parimenti tardiva poi- ché èda proporre ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto dell’ese- cuzione (rinvia a Cass. 21533/17 e 8402/18 ) ; si argomenta poi che en- trambe le decadenze sono rilevabili d’ufficio; il Tribunale conferma inoltre che non è possibile ricollegare le cartelle richiamate negli estratti ruolo alle iscrizioni ipotecarie inbase alla documentazione prodotta dall’attore; la con- tumacia in primo grado dell’agente della riscossione non esonera dalla 3di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prova, al pari del suo silenzio dopo la costituzione in appello; infondata è anche la contestazione di decadenza ex d.p.r. 602/73 poiché alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.p.r. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della l. 689/1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infra- zioni stradali, dall'art. 209 c.d.s. Su questa base, il Tribunale rigetta l’oppo- sizione e condanna la parte privata alle spese per le varie fasi processuali. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memo- ria. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rima- sta intimata. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 14) denuncia che il Tribunale ha omesso di pro- nunciarsi sulla richiesta (reiterata dopo che il giudice ha ritenuto erronea- mente tardiva una prima richiesta del 27/10/21) di trattazione orale della precisazione delle conclusioni (p.c.) ed ha depositato la sentenza, senza consentire all’appellante l’udienza di p.c. ed il deposito delle conclusionali. Si invoca Cass. 36596/2021, cioè si fa valere in primo luogo che la censura relativa all’impossibilità di esporre le proprie difese conclusive non è condi- zionata all’onere di indicare le argomentazioni concrete che non si è potuto proporre, ma si aggiunge che la violazione ha comunque pregiudicato la possibilità di depositare gli scritti difensivi, di osservare il giudicato sulle questioni di diritto e di fatto, di precisare le ragioni delle domande e illu- strare le istanze istruttorie con riferimento al collegamento tra cartelle e iscrizioni ipotecarie. Si deduce violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c., del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020,degli artt. 24 e 80 cost. Del primo motivo èda dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché l’indicazione scheletricadei vari passaggi processuali è seguita tra parentesi dall’abbreviazione «all.» seguita di volta in volta dalle cifre 12, 4di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 13, 14 e 15 senza alcuna precisazioneulteriore di che cosa si tratti e, ove si tratti di riproduzioni di atti di causa, quali essi siano e dove possano tro- varsi. Ad abundantiam , si osserva che il ricorso non reca in calce alcun elenco di documenti allegati. Trattandosi di censura relativaall’inosservanza di norme processuali, essa consentirebbe l’esame diretto degli atti del giu- dizio di merito al fine di accertare l’error in procedendo. Tuttavia –il dato è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte- per conciliarsi con strut- tura e funzione del giudizio di legittimità, l’esercizio di tale potere presup- pone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di spe- cificità della censura (ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.). In altri termini, l’accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione - che non può essere certo disgiunta da chiarezza e sinteticità –indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evi- tando di compiere general-generiche verifiche degli atti o anche solo inda- gini integrative per colmare lacune nell'indicazione delle circostanze rile- vanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017). In questo caso ciò non è possibile. Il primo motivo è inammissibile. 2. - Il secondo motivo (p. 16) denuncia che il Tribunale ha rilevato d’uf- ficio in sentenza, senza sollecitare previamente il contraddittorio: (a) a p. 3, la tardività della contestazione della mancata notifica dei v.a.v., che avrebbe dovuto sollevarsi - ex art. 7 d.lgs. 150/2011 come concretizzato Cass. SU 22080/2017 -entro 30 giorni dall’acquisizione del ruolo (avvenuta il 17/1/2011), con cui si è determinata la conoscenza della sanzione, mentre la mancata notifica è stata lamentata solo con l’atto introduttivo del giudizio (nel gennaio 2013); (b) a p. 4, la tardività dell’eccezione di omessa notifica della cartella,da sollevarsi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto 5di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’esecuzione; (c) a p. 4, la mancata prova del pagamento per cancellare l’ipoteca (il Tribunale argomenta che la contumacia dell’Ader in primo grado è irrilevante,al pari del suo silenzio dopo la costituzione in appello, poiché non equivale a mancata contestazione). Si deduce la violazione ( unica- mente)dell’art. 101 c.p.c., allegando il pregiudizio concreto, cioè che il ri- correnteavrebbe spiegato che l’omessa notificazione dei v.a.v. e delle car- telle era incidentale rispetto all’illegittimità della iscrizione ipotecaria e alla conseguente richiesta di ripetizione dell’indebito, per cui la sua è opposi- zione ex art. 615 c.p.c., quindinon sottoposta a termine. Il secondo motivo è rigettato poiché il giudice è tenuto a provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili di ufficio (tali sono quelle menzio- nate) che non appartengono già ai temi di decisione della causa già delineati dalle iniziative processuali delle parti, nongià s ugli argomenti c he egli im- piegaper decidere questioni che – come nel caso attuale – già vi apparten- gono(così, tra le ultime, Cass. 24392/2023). 3. - Il terzo motivo (p. 19) fa valere che le questioni rilevate dal giudice di cui secondo motivo sono coperte dalgiudicato interno implicito, poiché il giudice di pace ha ritenuto la domanda ammissibile ex articolo 615c.p.c., una qualificazione poi non contestata. Si fa valere in particolare che leque- stioniprocessuali, sia della tempestività della impugnazione dei v.a.v. , che delle cartelle, sono oggetto di giudicato implicito, perché non impugnatedai convenuti, né mai prospettate. Si deduce violazione degli artt. 156, 157 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e 111 cost.Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché nell’esposizione del motivo non si riporta compiutamente il passo della sentenza di primo grado da cui si dovrebbe desumerela qualificazione che dà luogoalla formazione del giudicato implicito , né il frammento incom- pletocitato nell’esposizione del motivo precedente consente alla Corte una pronuncia sul punto. Ad abundantiam, si rammenta che il ricorso non reca in calce alcun elenco di documenti allegati. 6di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivoè inammissibile. 4. - Il quarto motivo (p. 24) denuncia che il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito, poiché essa èda proporre entro 30 giorni dalla conoscenza dell’estratto del ruolo, senza che rileviquale non conte- stazionené la contumacia in primo grado dell’Ader, né l’ omessa contesta- zione dell’Ader, costituitasi poi in appello . Denuncia inoltre l’omissione di pronuncia sul punto relativo alla costituzione tempestiva e rituale di [OSCURATO:PERSONA] in appello. Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2033 c.c. Il quarto motivonon è fondato. La contumacia in primo grado dell’Ader non ha esonerato il ricorrente dalla prova tempestiva dei fatti costitutivi delle proprie pretese, nérileva a fortioriil silenzio conservato dall’Ader dopo la sua costituzione in appello. La statuizione del Tribunalesul punto è corretta . Il quarto motivo è rigettato. 5. -Il quinto motivo denuncia la liquidazione generica e onnicomprensiva delle spese processuali, tenuto anche conto che l’esattore non è valida- mente costituito nel giudizio di rinvio, stante l’omesso deposito della pro- cura del responsabile dell’ufficio al funzionario che sta in giudizio. Si deduce violazione degli artt. 83, 91, 112 e 182 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014. Il primo profilo del quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente è soccombente e il giudice ha liquidatole spese in favore dell’Ader per le varie fasi processuali(rispettando i minimi). Il secondo pro- filo del quinto motivo è infondato, poiché esso non contesta che l’Ader è stata rappresentata validamente nei gradi precedentie che tale rappresen- tanza si è estesaai gradi successivi del processo. Il quinto motivoè rigettato. 6. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7di 7 – 24018/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 25 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 1.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussist