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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 12492/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso19093/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bossi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Casali -controricorrente – avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1901/2018 depositata il 13/04/2018; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RG 19093/18Bruschieri-LDL Est.

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Milano con la sentenza riportata in epigrafe, pronunciata a definizione del contenzioso insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], di cui il Bruschieri era socio di minoranza, in merito all'impugnazione da parte di questo del la delibera di aumento del capitale sociale adottata dalla società senza applicazione del sovrapprezzo, rigettandone il gravame, ha nuovamente respinto la domanda del Bruschieri intesa a conseguire la nullità di detta deliberazione, a suo avviso viziata dall'abuso del diritto e dal conflitto di interessi della maggioranza, che aveva deliberato l'operazione, escludendo il sovrapprezzo, al solo scopo di avvantaggiare altre società partecipate dagli stessi soci di maggioranza e di estrometterlo dalla società.

Per quel che qui rileva,la Corte d'Appello, deliberando la decisione con la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, che figurava anche quale sottoscrittore della sentenza, si è data inizialmente cura di rilevare – quanto al primo motivo di appello a mez zo del quale il Bruschieri si era doluto della violazione degli artt. 50-bis, 50-tere 50 quater cod. proc. civ. in quanto la sentenza di primo grado, malgrado la riserva in favore del collegio, era stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica – che la nullità conseguente non comporta la restituzione degli atti al giudice di primo grado, allorché, come appunto nel caso in disamina, il giudice dell'impugnazione sia anche il giudice del merito e possa decidere nel merito la causa devolutagli.

Appunto nel merito, la Corte d'Appello ha poi fatto propri gli argomenti già enunciati dal primo giudice a confutazione della domanda, confermando, a fronte dell'allegazione da parte dell'appellante di un nutrito elenco di atti gestori asseritamente rappresentativi della dedotta malafede della RG 19093/18Bruschieri-LDL Est.

Cons.

Marulli maggioranza, l'inaccoglibilità dell’impugnazione non potendo invero l'appellante dedurre a fondamento di essa che la deliberazione fosse viziata non ex se, ma indirettamente ovvero per il fatto che l'abuso di potere e il conflitto di interessi si rendessero ravvisabili in relazione ad altri atti gestori non oggetto di impugnazione.

In ogni caso, ha concluso il decidente, il Bruschieri restava pur sempre titolare del diritto di recesso quale strumento di tutela della propria posizione, che gli avrebbe consentito di realizzare efficacemente la propria quota di partecipazione senza alcuna alterazione derivante dall'aumento di capitale da lui osteggiato.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal soccombente sulla base di sei motivi, ai quali resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale il Bruschieri deduce la nullità dell'impugnata sentenza per essere essa stata deliberata con la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario nominato a mente del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98, quantunque la circolare 25.1.2017 emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 escluda l'impiego dei predetti giudici ausiliari nei procedimenti riservati alla competenza delle sezioni specializzate enei procedimenti decisi in primo grado ai sensi dell'art. 50-bis cod. proc. civ., è infondato e non merita accoglimento.

2.2. E' stabile convinzione in senso contrario di questa Corte, sorretta introduttivamente dalla considerazione che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari costituiscono fonti normative di secondo grado e come tali non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge e che il vizio di costituzione del giudice è evocabile solo RG 19093/18Bruschieri-LDL Est.

Cons.

Marulli quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata, che «laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, nella ripartizione tabellare, alla competenza dei g.o.t., ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelati e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce una semplice irregolarità» (Cass., Sez.

III, 3/10/2016, n. 19660).

La declinata censura non trova dunque giudiziale condivisione e può essere pertanto disattesa.

3.1. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il Bruschieri si duole che la Corte d'Appello,pur dichiarando fondato il primo motivo di gravame e ritenendo perciò affetta da nullità l'impugnata sentenza di primo grado per violazione dell'art. 50-bis cod. proc. civ., abbia omesso di dichiararla formalmente nel dispositivo e abbia pronunciato non già sulla domanda introduttiva, ma sui motivi di appello, richiamando «lungamente e testualmente» la sentenza di prime cure invalidamente emessa, è fondato e merita perciò di essere accolto con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

3.2.1. Per vero , non è decisiva la prima obiezione .

Essa è, infatti, smentita dal contrario principio, reiteratamente affermato da questa Corte, che «il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa o un presupposto RG 19093/18Bruschieri-LDL Est.

Cons.

Marulli logico indefettibile della pronuncia» (Cass., Sez.

I, 8/06/2007 , n. 13513).

Di guisa che, avendo la Corte d'Appello nel nostro caso espressamente riconosciuto che la pronuncia adottata dal giudice monocratico fosse affetta da nullità, richiamando all'uopo il principio di diritto conformemente enunciato da SS.UU. 28040/2008, a nulla rileva il fatto che di ciò non rechi formale traccia il dispositivo.

3.2.2. Diversa è invece la sorte della seconda obiezione.

Com'è noto l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativaderivante da atti processuali antecedenti alla sentenza, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degliatti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass., Sez.

I, 18/06/2014 , n. 13907 ) .

La conseguenza di questa premessa è che i l giudice d'appello , che dichiari la nullità della sentenza, è tenuto a decidere la causa nelmerito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ. , si ché « la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento allasentenza impugnata dichiarata nulla » (Cass., Sez.

III, 21/09/2022, n. 27643).

Ora nel caso che ne occupa, come fatto palese dal complessivo compendio motivazionale, in cui si fa reitera tamente r i chiamo alla decisione di primo grado e alle ragioni in essa sviluppate per dar conto dell'infondatezza della domanda attorea, il decidente si è determinato come se la sentenza di primo grado non fosse stata nulla e non fosse stata perciò espunta dalla realtà processuale, RG 19093/18Bruschieri-LDL Est.

Cons.

Marulli svolgendo in sostanza il suo ufficio in chiave di giudice dell'impugnazione.

E tanto viola il principio di diritto richiamato ed obbliga all'accoglimento del motivo.

4. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

La causa, previa cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quoper un nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ; dichiara assorbiti i restanti;cassa l'impugnata sentenza, nei limiti del motivo accolto,e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso19093/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bossi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Casali -controricorrente – avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1901/2018 depositata il 13/04/2018; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 19093/18Bruschieri-LDL Est. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Milano con la sentenza riportata in epigrafe, pronunciata a definizione del contenzioso insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], di cui il Bruschieri era socio di minoranza, in merito all'impugnazione da parte di questo del la delibera di aumento del capitale sociale adottata dalla società senza applicazione del sovrapprezzo, rigettandone il gravame, ha nuovamente respinto la domanda del Bruschieri intesa a conseguire la nullità di detta deliberazione, a suo avviso viziata dall'abuso del diritto e dal conflitto di interessi della maggioranza, che aveva deliberato l'operazione, escludendo il sovrapprezzo, al solo scopo di avvantaggiare altre società partecipate dagli stessi soci di maggioranza e di estrometterlo dalla società. Per quel che qui rileva,la Corte d'Appello, deliberando la decisione con la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, che figurava anche quale sottoscrittore della sentenza, si è data inizialmente cura di rilevare – quanto al primo motivo di appello a mez zo del quale il Bruschieri si era doluto della violazione degli artt. 50-bis, 50-tere 50 quater cod. proc. civ. in quanto la sentenza di primo grado, malgrado la riserva in favore del collegio, era stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica – che la nullità conseguente non comporta la restituzione degli atti al giudice di primo grado, allorché, come appunto nel caso in disamina, il giudice dell'impugnazione sia anche il giudice del merito e possa decidere nel merito la causa devolutagli. Appunto nel merito, la Corte d'Appello ha poi fatto propri gli argomenti già enunciati dal primo giudice a confutazione della domanda, confermando, a fronte dell'allegazione da parte dell'appellante di un nutrito elenco di atti gestori asseritamente rappresentativi della dedotta malafede della RG 19093/18Bruschieri-LDL Est. Cons. Marulli maggioranza, l'inaccoglibilità dell’impugnazione non potendo invero l'appellante dedurre a fondamento di essa che la deliberazione fosse viziata non ex se, ma indirettamente ovvero per il fatto che l'abuso di potere e il conflitto di interessi si rendessero ravvisabili in relazione ad altri atti gestori non oggetto di impugnazione. In ogni caso, ha concluso il decidente, il Bruschieri restava pur sempre titolare del diritto di recesso quale strumento di tutela della propria posizione, che gli avrebbe consentito di realizzare efficacemente la propria quota di partecipazione senza alcuna alterazione derivante dall'aumento di capitale da lui osteggiato. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal soccombente sulla base di sei motivi, ai quali resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale il Bruschieri deduce la nullità dell'impugnata sentenza per essere essa stata deliberata con la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario nominato a mente del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98, quantunque la circolare 25.1.2017 emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 escluda l'impiego dei predetti giudici ausiliari nei procedimenti riservati alla competenza delle sezioni specializzate enei procedimenti decisi in primo grado ai sensi dell'art. 50-bis cod. proc. civ., è infondato e non merita accoglimento. 2.2. E' stabile convinzione in senso contrario di questa Corte, sorretta introduttivamente dalla considerazione che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari costituiscono fonti normative di secondo grado e come tali non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge e che il vizio di costituzione del giudice è evocabile solo RG 19093/18Bruschieri-LDL Est. Cons. Marulli quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata, che «laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, nella ripartizione tabellare, alla competenza dei g.o.t., ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelati e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce una semplice irregolarità» (Cass., Sez. III, 3/10/2016, n. 19660). La declinata censura non trova dunque giudiziale condivisione e può essere pertanto disattesa. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il Bruschieri si duole che la Corte d'Appello,pur dichiarando fondato il primo motivo di gravame e ritenendo perciò affetta da nullità l'impugnata sentenza di primo grado per violazione dell'art. 50-bis cod. proc. civ., abbia omesso di dichiararla formalmente nel dispositivo e abbia pronunciato non già sulla domanda introduttiva, ma sui motivi di appello, richiamando «lungamente e testualmente» la sentenza di prime cure invalidamente emessa, è fondato e merita perciò di essere accolto con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso. 3.2.1. Per vero , non è decisiva la prima obiezione . Essa è, infatti, smentita dal contrario principio, reiteratamente affermato da questa Corte, che «il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa o un presupposto RG 19093/18Bruschieri-LDL Est. Cons. Marulli logico indefettibile della pronuncia» (Cass., Sez. I, 8/06/2007 , n. 13513). Di guisa che, avendo la Corte d'Appello nel nostro caso espressamente riconosciuto che la pronuncia adottata dal giudice monocratico fosse affetta da nullità, richiamando all'uopo il principio di diritto conformemente enunciato da SS.UU. 28040/2008, a nulla rileva il fatto che di ciò non rechi formale traccia il dispositivo. 3.2.2. Diversa è invece la sorte della seconda obiezione. Com'è noto l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativaderivante da atti processuali antecedenti alla sentenza, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degliatti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass., Sez. I, 18/06/2014 , n. 13907 ) . La conseguenza di questa premessa è che i l giudice d'appello , che dichiari la nullità della sentenza, è tenuto a decidere la causa nelmerito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ. , si ché « la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento allasentenza impugnata dichiarata nulla » (Cass., Sez. III, 21/09/2022, n. 27643). Ora nel caso che ne occupa, come fatto palese dal complessivo compendio motivazionale, in cui si fa reitera tamente r i chiamo alla decisione di primo grado e alle ragioni in essa sviluppate per dar conto dell'infondatezza della domanda attorea, il decidente si è determinato come se la sentenza di primo grado non fosse stata nulla e non fosse stata perciò espunta dalla realtà processuale, RG 19093/18Bruschieri-LDL Est. Cons. Marulli svolgendo in sostanza il suo ufficio in chiave di giudice dell'impugnazione. E tanto viola il principio di diritto richiamato ed obbliga all'accoglimento del motivo. 4. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. La causa, previa cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quoper un nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ; dichiara assorbiti i restanti;cassa l'impugnata sentenza, nei limiti del motivo accolto,e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione del